MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DELL’ATTO DI NOTORIETA’
MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 DPR 18.12.2000, n. 445) da compilare solo se è presente un solo genitore
Il/La sottoscritto/a, (nome e cognome)……………………………………………………………………...
Nato a……………………………………il ……/…../…….CF…………………………………………
Residente a…………………………………………………Via…………………………………………….
Documento identità n… , consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punto ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (in particolare art. 76 DPR n. 445/2000)
DICHIARA
- Di essere
□ genitore
Del/la minore (nome e cognome)……………………………………………………………………............
Nato a……………………………………il ……/…../……CF……………………………………………
Residente a…………………………………………………Via…………………………………………….
□ che i dati riferiti all’altro genitore sono i seguenti:
Nome e Cognome dell’altro genitore………………………………………………………………………...
Nato/a a………………………………………il …./…../……..CF……………………………………….
Residente a…………………………………………………Via…………………………………………….
DICHIARA
- di essere stata/o informata/o delle disposizioni che regolano l’espressione del consenso per i figli minorenni di età, come da allegato.
- che il mio stato civile è il seguente:
□ coniugato/a □ celibe/nubile □ vedovo/a □ separato/a □ divorziato/a, in situazioni di:
□ affidamento congiunto □ genitore affidatario □ genitore non affidatario
-che ai fini dell’applicazione dell’art.137 del CC, l’altro genitore non può firmare il consenso perché assente per:
□ impedimento (assenza od altro)
-che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di esercizio della responsabilità genitoriale a seguito diseparazione, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (art. 337-ter, co 4 CC), il giudice ha stabilito
□ che il/la sottoscritto/a esercita la potestà separatamente
Luogo e data Il/la dichiarante
La presente istanza è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto che ne ha accertato l’identità
Data Firma operatore
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INFORMATIVA AI GENITORI PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÁ
In base alle previsioni del Codice Civile la responsabilità genitoriale sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, co. 1) o da un solo genitore in caso di lontananza, incapacità o altro impedimento dell’altro genitore (art.317, co. 1).
Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio di norma la responsabilità genitoriale è comunque esercitata da entrambi i genitori mentre, per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente (art. 337-ter, co. 3).
CODICE CIVILE
Art. 316 (Responsabilità genitoriale)
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita
la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori)
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio [omissis].
In materia di esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano i seguenti articoli del Codice Civile:
Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli)
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
[omissis] La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordotenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. [omissis]