CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PULIZIA DEGLI UFFICI, TEATRO FILARMONICO, SALA FILARMONICA, LABORATORI, SALE PROVA E BIGLIETTERIE DELLA FONDAZIONE ARENA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022” (AD ESCLUSIONE DELL’ANFITEATRO ARENA)
SOMMARIO:
⮚ SEZIONE 1 – PARTE TECNICA
Art. | 1 | - Oggetto dell’appalto |
Art. | 2 | - Modalità e frequenze |
Art. | 3 | - Servizi igienici |
Art. | 4 | - Costo orario |
Art. | 5 | - Attrezzature macchine e materiali |
Art. | 6 | - Materiali e Criteri Ambientali Minimi (CAM) |
Art. | 7 | - Personale ed orari di espletamento del servizio |
Art. | 8 | - Norme di Sicurezza |
⮚ SEZIONE 2 – PARTE NORMATIVA
Art. 9 - Oggetto del servizio Art. 10 - Durata contrattuale Art. 11 - Corrispettivo
Art. 12 - Oneri previdenziali e assistenziali Art. 13 - Termini e condizioni di pagamento
Art. 14 - Direttore dell’esecuzione del contratto Art. 15 - Avvio dell’esecuzione del contratto
Art. 16 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore Art. 17 - Varianti
Art. 18 - Variazioni entro il 20%
Art. 19 - Sospensione dell’esecuzione del contratto Art. 20 - Verifica di conformità
Art. 21 - Inadempimenti e penalità
Art. 22 - Assicurazione per danni a persone o cose Art. 23 - Risoluzione
Art. 24 - Recesso
Art. 25 - Revisione prezzi del servizio Art. 26 - Proroga contrattuale
Art. 27 - Garanzia definitiva
Art. 28 - Svincolo della garanzia definitiva Art. 29 - Clausola sociale
Art. 30 - Spese contrattuali
Art. 31 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto Art. 32 - Foro competente
Art. 33 - Normativa di rinvio Art. 34 - Privacy
⮚ ALLEGATO 1
SEZIONE 1 – PARTE TECNICA
Art. 1
(Oggetto dell’appalto)
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia ordinaria di tutte le sedi della Fondazione Arena di Verona ad esclusione dell’Anfiteatro Arena di Verona, di cui si indica circa il dimensionamento, e secondo gli interventi sotto elencati e le modalità e frequenze indicate di seguito per ciascuna sede e nel successivo articolo 2 e nell’allegato 1 del capitolato.
Di seguito, nel presente articolo, vengono elencate tutte le sedi oggetto dell’appalto.
La ditta aggiudicataria sarà inoltre tenuta, su indicazione della Direzione Tecnica della Fondazione Arena di Verona, ad effettuare interventi di pulizia su altri immobili e/o locali che verranno successivamente acquisiti alla disponibilità della Stazione Appaltante, previo ordine scritto e con preavviso di 15 (quindici) giorni; a fronte di tale possibilità verrà corrisposto un compenso concordato con la Fondazione Arena di Verona.
ELENCO DI TUTTE LE SEDI DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA
ad esclusione dell’Anfiteatro Arena di Verona
A. UFFICI DI VIA ROMA E VIA MANIN
• Xxx Xxxx, 0/x 🡪 mq. 615
• Xxx Xxxxx, 0 al primo piano 🡪 mq. 165
• Xxx Xxxxx, 0 al secondo piano 🡪 mq. 524
• Xxx Xxxxx, 0 xx xxxxx piano 🡪 mq. 323
• Xxx Xxxxx, 0 al quarto piano 🡪 mq. 175
• Xxx Xxxx, 0/x Archivio Vicentini 🡪 mq. 149
Frequenza richiesta: 3 interventi a settimana, interventi quotidiani (solo giorni feriali) per servizi igienici e svuotamento cestini, interventi a fondo mensili e trimestrali
B. BIGLIETTERIE
• Biglietteria Centrale in xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0/x 🡪 mq. 175
• Biglietteria presso il teatro Filarmonico in xxx Xxxxxxxx, 0/X 🡪 mq. 25
Frequenza richiesta: 3 interventi a settimana, interventi quotidiani (solo giorni feriali) per servizi igienici e svuotamento cestini, interventi a fondo mensili e trimestrali
C. LABORATORI DI SCENOGRAFIA
• Xxx Xxxxxxxx, 00 🡪 mq. 415
Frequenza richiesta: 3 interventi a settimana, interventi quotidiani (solo giorni feriali) per locale mensa, servizi igienici e svuotamento cestini, interventi bisettimanali, interventi a fondo mensili
D. TEATRO FILARMONICO
• Xxx Xxxxxxxx, 0/x
Zona retropalco, camerini e uffici 🡪 mq. 2057
Frequenza richiesta: 3 interventi a settimana, interventi quotidiani (solo giorni feriali) per locale mensa, servizi igienici e svuotamento cestini, interventi mensili, trimestrali e annuali (anche in zona pubblico)
Zona pubblico
Frequenza richiesta: sede utilizzata secondo il calendario di attività, per frequenza servizio vedi allegato 1
Per le attività con presenza di pubblico (prove aperte e spettacoli) è richiesto anche personale in assistenza durante l’attività.
E. SALA FILARMONICA
• Xxx Xxxxxxxx, 0/x – frequenza vedi allegato 1 Zona palco 🡪 mq. 200
Zona pubblico 🡪 mq. 500
Frequenza richiesta: sede utilizzata secondo il calendario di attività, per frequenza servizio vedi allegato 1
F. SALE PROVE EX CINEMA BRA’
• Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 🡪 mq. 1594
Frequenza richiesta: 3 interventi a settimana, interventi quotidiani (solo giorni feriali) per servizi igienici e svuotamento cestini, interventi settimanali, mensili e trimestrali
L’Appaltante avrà inoltre facoltà di richiedere, previo congruo preavviso, interventi di pulizia straordinaria con tariffa oraria.
Articolo 2
(Modalità e frequenze)
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto con le frequenze minimali e le modalità di cui al precedente art. 1 come meglio specificato nell’allegato n°1, integrate con quanto indicato nel piano-progetto proposto dall’aggiudicatario per l’esecuzione del servizio di cui al Disciplinare di Gara.
Qualora il piano-progetto per l’esecuzione del servizio presentato dalla Ditta Aggiudicataria prevedesse modalità e frequenze diverse, comunque esclusivamente migliorative del servizio, queste ultime saranno vincolanti per la medesima. In tal caso il presente articolo sarà integrato a tutti gli effetti col piano/progetto presentato dalla Ditta Aggiudicataria.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà provvedere alla pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili e arredi, e dei luoghi di pertinenza degli immobili.
Nell’esecuzione del servizio l’impresa dovrà attenersi – oltre che alle disposizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara – a tutte le disposizioni
normative nazionali e comunitarie che disciplinano l’esercizio delle attività di pulizia e l’utilizzo delle attrezzature, macchinari e materiali.
Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia di tutti gli ambienti.
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d’arte, in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti. L’onere dell’impresa è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze della Fondazione Arena di Verona e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
La Fondazione Arena di Verona si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le prescrizioni descritte nel presente capitolato e secondo quanto riportato nell’Allegato 1, integrato con il piano di lavoro presentato in sede di gara, con particolare attenzione alle seguenti ulteriori specifiche:
• lo svuotamento dei cestini consiste, oltre che nello svuotamento dei cestini per la carta, anche nella raccolta differenziata, in relazione alla specifica natura dei rifiuti stessi, previa separazione dall’altro materiale di rifiuto e deposito negli appositi contenitori messi a disposizione dall’Appaltatore;
• la voce “pavimenti” deve intendersi comprensiva di superfici quali le scale, pianerottoli, e, in generale, tutte le superfici calpestabili;
• la pulizia dei posacenere, posizionati nei luoghi esterni autorizzati, deve essere effettuata sia per quelli da tavolo che per quelli a piedistallo;
• la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante;
• la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere delle scale, personal computer, e relative tastiere e stampanti;
• la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
• la lavatura e l’eventuale protezione di pavimenti tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;
• la pulizia dei locali con impianti e apparecchiature a tecnologia sofisticata (ad esempio i centri di elaborazione dati, locali quadri etc.) deve essere eseguita con mezzi e strumentazioni idonee;
• la pulizia a fondo, il lavaggio dei tappeti, la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;
• al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso
secondo le specifiche zone; i periodici interventi di vaporizzazione deve essere fatta ad almeno 100 gradi;
• la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti.
Nell’effettuare le operazioni di pulizia sopra descritte, il personale dell’Impresa aggiudicataria dovrà prestare particolare attenzione ad eventuali arredi di pregio, alle apparecchiature e attrezzature tecnologiche e ai relativi cavi e prese assicurandosi di lasciarli nelle condizioni iniziali.
Le pulizie riferite agli Uffici devono essere effettuate salvaguardando le apparecchiature di lavoro e prestando la massima attenzione nel non spostare o eliminare documenti di lavoro, compresi appunti e simili, di cui per le specifiche di riservatezza (segreto d’ufficio) si fa riferimento all’art. 6 del presente capitolato.
Articolo 3
(Servizi igienici)
Per quanto riguarda i servizi igienici, la pulizia dovrà comprendere almeno le seguenti azioni: spazzatura, lavaggio e disinfezione con idonei detergenti dei pavimenti; pulizia con detergenti disinfettanti di pareti e rivestimenti; eliminazione di impronte o polveri dagli specchi a parete, con panno di pelle umido; lavaggio, disincrostazione e disinfezione di tutte le apparecchiature igienico-sanitarie.
Periodicamente, secondo le richieste della Stazione Appaltante ovvero negli interventi di pulizia ‘a fondo’, dovrà essere eseguita la vaporizzazione degli apparecchi igienico-sanitari e dei rivestimenti ceramici di pareti e pavimenti, tramite idonee attrezzature con temperatura del vapore almeno di 100°.
I pavimenti e le apparecchiature igieni-sanitarie dovranno essere opportunamente asciugati al termine della pulizia in modo che possano essere fruiti in sicurezza dal Pubblico e/o dal Personale presente nei luoghi senza rischio di scivolamento.
Articolo 4
(Costo orario)
Si riferisce agli interventi straordinari richiesti dalla Fondazione Arena e non inclusi negli interventi a corpo.
Il costo indicato è comprensivo dei prodotti di consumo e delle spese generali e di amministrazione.
Le attività extra-canone sono tutte le prestazioni erogate su specifica richiesta della Direzione Tecnica e dell’Ufficio Acquisti della Fondazione Arena di Verona, per specifiche aree e sulla base di particolari esigenze, ovvero frutto di necessità legate al verificarsi di eventi straordinari e remunerate in base ad un costo orario predefinito ed applicato al numero di ore effettivamente lavorate per svolgere il servizio richiesto.
Tutte le prestazioni devono essere effettuate interamente a spese dell’Impresa, con manodopera, materiali e attrezzature a carico della stessa. La Fondazione provvede alla fornitura di acqua, energia elettrica e dei locali.
Articolo 5
(Attrezzature, macchine e materiali)
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature, delle macchine e dei materiali necessari per lo svolgimento del servizio, che dovranno essere di ottima qualità, idonei agli specifici scopi di utilizzo e a norma di legge.
L’impianto, la scelta e le caratteristiche tecniche del suddetto materiale dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione Europea.
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti relative ad etichettatura, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modalità d’uso. Degli stessi dovrà essere consegnata la relativa scheda di sicurezza.
Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra e l’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.
L’impresa aggiudicataria sarà responsabile della custodia delle macchine, attrezzature e prodotti utilizzati. La Fondazione Arena di Verona non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti.
Tutti gli attrezzi, gli utensili, i macchinari ed i materiali per eseguire le pulizie, come pure i sacchi portarifiuti, organizzati per la raccolta differenziata, dovranno essere apportati a cura e spesa dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda in particolare i sacchi portarifiuti, l’impresa dovrà provvedere a proprie spese a mantenere fornitura e posa presso i contenitori predisposti dalla FAV nei punti di raccolta appositi sacchetti a perdere per la raccolta differenziata di tutti i rifiuti. I sacchetti saranno dei tipi conformi alle prescrizioni comunali, anche per quanto attiene alle norme in tema di raccolta differenziata dei rifiuti (carta, plastica, vetro etc.).
Articolo 6
(Materiali e Criteri ambientali Minimi - CAM)
Sono compresi nel canone relativo alle attività a corpo i materiali di consumo e tutti i prodotti necessari per l’esecuzione a regola d’arte dei servizi previsti per ciascuna parte (ad esempio: detergenti, sgrassanti, disinfettanti, panni per pulizia, stracci, scope, spazzole, guanti e ulteriori attrezzature). Un particolare nell’esecuzione delle pulizie dovranno essere impiegati idonei prodotti con qualità detergenti e disinfettanti e dovrà essere evitato l’impiego di sostanze che siano in contrasto con le norme di legge, di sostanze tossiche e/o corrosive, nonché prodotti infiammabili (come ad esempio benzina, petrolio, alcol denaturato) e volatili (come ad esempio formalina, ammoniaca) che, persistendo per un tempo prolungato nell’ambiente di lavoro, possono provocare irritazione delle mucose dell’apparato respiratorio e visivo comportando del Fondazione Arena, obblighi nei confronti delle maestranze.
A tal fine, nell’ambito della presentazione dell’offerta tecnica il concorrente deve fornire un elenco completo dei prodotti che lo stesso si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24 maggio 2012.
L’elenco di cui sopra contiene l’indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari) , 5.3.2 (disinfettanti e detergenti “superconcentrati), 5.3.3 (altri prodotti), 5.3.4 (prodotti ausiliari) del d.m. 24 maggio 2012.
Tali prodotti devono, altresì, essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012
Si rimanda al Disciplinare di gara per ogni indicazione più puntuale circa la presentazione della documentazione in sede di offerta.
Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche e di sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del Regolamento REACH CE n 1907/2006 e successive versioni), redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, etc. ) che intende impiegare.
Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica, mentre le concentrazioni d’uso devono garantire l’efficacia antibatterica indicata da detta documentazione.
E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi in particolare quelli:
• Classificati come Molto Tossici ( T+), Tossici (T), Corrosivi (C), Nocivi (Nx), Irritanti associati alla classe di rischio R14, R42 e/o R43 o pericolosi all’ambiente come da direttiva 1999/45/EC e il D.Lgs. 65/2003;
• Contenenti composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto (20% nel caso di prodotti per pavimenti);
• Quelli classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ( R60, R61 ) che possono provocare danni gravi irreversibili o gravi danni alla salute dietro una prolungata esposizione secondo la direttiva 67/548/Cee ed il X.Xxx. 52/1997;
• Idrocarburi aromatici o alogenati;
• Acido Etilendiamminotetracetico (EDTA);
• Alchifenoletossilati;
• Formaldeide e composti che ne possono contenere;
• Sbiancanti a base di cloro;
• Composti organici alogenati;
• Ftalati;
• Prodotti odorigeni sintetici;
• Contenenti tensioattivi non rapidamente biodegradabili;
• Contenenti conservanti con un potenziale di bio-accumulo.
Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CTF).
Il Committente si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l’uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.
Sarà a carico dell’Ente appaltante la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica per il funzionamento delle macchine impiegate di sua proprietà e prima dell’inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà.
Il Committente metterà a disposizione dell’Impresa aggiudicataria i locali destinati a spogliatoio ed a deposito di materiali ed attrezzature, riservandosi la facoltà di effettuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d’uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.
È fatto divieto all’Impresa di depositare in detti locali materiali infiammabili, esplodenti o comunque pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti.
L’Aggiudicatario è responsabile dei locali assegnati. In ogni caso una copia delle chiavi dei locali dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, al Committente.
Il Committente provvede, all’inizio del servizio, alla consegna di una copia di tutte le chiavi di accesso ai locali dove il servizio dovrà essere espletato, corredate da verbale di consegna degli spazi che dovrà essere controfirmato dalle parti. La consegna degli stessi avviene nell’interesse dell’impresa ed a suo esclusivo rischio, nei confronti di terzi.
Al termine dell’appalto l’impresa dovrà provvedere alla loro restituzione.
Tutte le macchine e i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n° 459; le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio, dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008/81.
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature sollevando il Committente da ogni responsabilità per eventuali danni o furti.
I prodotti disinfettanti devono essere contenuti in idonei contenitori muniti di numero di registrazione del Ministero della Sanità.
L’Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di controllare l’idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all’uso, effettuando, ove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse la Ditta dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultanti non idonei con altri corrispondenti.
Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell’Impresa dovranno essere in perfetto stato di pulizia ed efficienza inoltre dotate di un adeguato sistema di insonorizzazione e conformi alle norme di sicurezza vigenti ed alle necessità di servizio.
Gli aspiratori per polveri dovranno essere dotati di microfiltri a norma di legge. L’Appaltatore è custode dei locali adibiti a deposito del materiale ed attrezzature o adibiti a spogliatoi e, comunque, di tutto quanto in essi contenuto sia di sua proprietà, sia di proprietà dell’Amministrazione appaltante.
Articolo 7
(Personale ed orari di espletamento del servizio)
L’Appaltatore dovrà assicurare l’espletamento del servizio con frequenze minime, orari e modalità operative di cui al precedente articolo n. 2, all’Allegato 1 e alle indicazioni contenute nel piano/progetto per la gestione del servizio, che comunque dovranno essere migliorative.
Le pulizie dovranno essere effettuate tenendo conto degli orari di lavoro, del calendario di attività e dell’operatività in generale della Fondazione Arena di Verona e comunque dovranno essere effettuate in orari che dovranno essere preventivamente concordati con i servizi interessati al fine di eliminare i rischi interferenziali e comunque garantire la tempestività del servizio.
La ditta dovrà impiegare personale idoneo adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato. Il personale adibito al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è chiamato ad operare.
L’impresa deve incaricare del servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il personale della Fondazione Arena di Verona che con il pubblico che accede ai locali di pubblico spettacolo (es. Teatro Filarmonico).
Il personale dell’impresa è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e dovrà astenersi dal porre in essere comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività della Fondazione Arena. Il personale dovrà evitare di prendere visione dei documenti custoditi negli uffici e di manomettere le macchine ivi collocate e consegnerà al proprio superiore ogni oggetto smarrito che risulti rinvenuto nell’espletamento del servizio, affinché sia tempestivamente consegnato ai responsabili della Stazione Appaltante.
È facoltà della FAV di chiedere all’Assuntore di allontanare dal servizio il personale che, durante lo svolgimento dello stesso, abbia dato motivi di xxxxxxxx od abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro. In tal caso, l’Assuntore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta.
Il personale dell’appaltatore dovrà presentarsi in ordine nella persona e dotato di apposita divisa, sulla quale sarà indicata la denominazione dell’Impresa; il personale addetto al servizio di pulizia, inoltre, ai sensi degli artt. 18, 20 e 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dato il regime di appalto, dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro.
Il tesserino di riconoscimento dovrà sempre essere esposto, e gli Addetti del Servizio di Portierato nonché il Personale di Sorveglianza della Fondazione Arena, dislocato a presidio dei varchi dei luoghi, avrà disposizione di effettuare i dovuti controlli di sicurezza. In mancanza del tesserino, al lavoratore che ne sarà sprovvisto potrà essere vietato l’accesso al luogo di lavoro.
La Ditta Aggiudicataria dovrà altresì a provvedere a sua cura e spese alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni previsto dalla normativa vigente.
Il personale dell’Appaltatore dovrà far carico gerarchicamente ad un responsabile designato dalla Ditta, il quale dovrà tenere contatti con l’Ufficio Acquisti, la Direzione Tecnica per quanto attiene allo svolgimento del servizio e con la Direzione di Produzione per ricevere richieste ed istruzioni nei casi previsti dal capitolato e per eventuali prestazioni estemporanee e contingenti. A tal fine la Ditta Aggiudicataria comunicherà formalmente il nominativo della persona designata con l’indicazione del recapito e del numero di telefono. Periodicamente, secondo le tempistiche stabilite dalla Fondazione Arena di Verona, il direttore Tecnico della FAV (o persona da lui delegata) e il responsabile designato dalla Ditta procederanno ad una verifica in contraddittorio dell’esatto adempimento delle attività di pulizia attraverso un’ispezione dei luoghi oggetto del servizio, al fine di accertare l’esecuzione a regola d’arte delle attività secondo la programmazione stabilita. Dei risultati dell’ispezione verrà redatto verbale, sottoscritto dalle parti, dal quale risulteranno gli esiti della stessa. Di tale verbale si terrà conto anche al fine di eventuali contestazioni in merito ad inadempienze contrattuali che dovessero emergere durante l’esecuzione del contratto. L’esecuzione di controlli e verifiche circa lo svolgimento del servizio non libera in nessun caso l’impresa dall’obbligo e dalla conseguente responsabilità della scrupolosa osservanza degli impegni contrattualmente assunti.
Per quanto riguarda gli interventi periodici di pulizia definita ‘a fondo’ (vedi Allegato 1), la ditta appaltatrice è tenuta a rilasciare apposito rapporto di intervento che dovrà essere vistato dal Responsabile dell’impresa e inviato alla Direzione Tecnica della Fondazione Arena di Verona per le opportune verifiche tecniche del servizio.
In caso di sciopero o di altra manifestazione che determini improvvisa o insostituibile massima carenza di personale, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con l’Amministrazione appaltante per garantire il mantenimento dei servizi minimi indispensabili (con ovvia esclusione di assenze per ferie, malattie, aspettative, dimissioni, per le quali dovrà sempre essere garantita la sostituzione).
L’Appaltatore è tenuto ad osservare ad applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci- lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative nonché gli accordi integrativi aziendali.
Prima dell’inizio dell’appalto, l’appaltatore comunicherà per iscritto all’Amministrazione Appaltante (Ufficio Acquisti) i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare e l’elenco dettagliato delle attrezzature e macchinari che intende utilizzare al fine di assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni permanenti del personale impiegato con esclusione delle sostituzioni per ferie o malattie brevi.
Successivamente, nel corso dell’Appalto, la Fondazione Arena di Verona potrà chiedere in qualsiasi momento un aggiornamento degli elenchi del personale operante presso le proprie sedi e qualsiasi altra documentazione necessaria alla verifica del corretto svolgimento dei servizi affidati.
In caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni di cui al successivo articolo 21.
Articolo 8
(Norme di Sicurezza)
L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di:
• Prendere visione della documentazione fornita dalla Fondazione Arena di Verona (valido come D.U.V.R.I. iniziale) e di fornire copia del proprio documento di valutazione dei rischi;
• Rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici contenuti nei documenti di sicurezza forniti dalla Fondazione Arena di Verona;
• Disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare servizio, fornendo gli idonei dispositivi di protezione individuale indicati nel documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ;
• Il personale addetto, ai sensi degli artt. 18, 20 e 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dato il regime di appalto, dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro; il tesserino di riconoscimento dovrà sempre essere esposto (salvo per quei lavoratori che recitano in costume), ed il Personale del Servizio di Portierato e il Personale di Sorveglianza della Fondazione Arena, dislocato a presidio dei varchi dei luoghi di lavoro, avrà disposizione di effettuare i
dovuti controlli di sicurezza. In mancanza del tesserino, al lavoratore che ne sarà sprovvisto potrà essere vietato l’accesso al luogo di lavoro (si riporta dall’art. 6 del presente capitolato);
• Prima dell’inizio dell’appalto, l’appaltatore comunicherà per iscritto all’Amministrazione Appaltante (Ufficio Acquisti) i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare e l’elenco dettagliato delle attrezzature e macchinari che intende utilizzare al fine di assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni permanenti del personale impiegato con esclusione delle sostituzioni per ferie o malattie brevi (si riporta dall’art. 6 del presente capitolato).
• Successivamente, nel corso dell’Appalto, la Fondazione Arena di Verona potrà chiedere in qualsiasi momento un aggiornamento degli elenchi del personale operate presso le proprie sedi e qualsiasi altra documentazione necessaria alla verifica del corretto svolgimento dei servizi affidati (si riporta dall’art. 6 del presente capitolato).
SEZIONE 2 – PARTE NORMATIVA
Art. 9
(Oggetto del servizio)
Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di “PULIZIA DEGLI UFFICI, TEATRO FILARMONICO, SALA FILARMONICA, LABORATORI, SALE PROVA E BIGLIETTERIE DELLA FONDAZIONE ARENA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022” (AD
ESCLUSIONE DELL’ANFITEATRO ARENA)”, secondo le specifiche e le modalità tecniche ed operative indicate nella precedente “Sezione 1 – Parte Tecnica”.
Art. 10
(Durata contrattuale)
Il contratto avrà durata di 1.095 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dal 01.01.2020 e termine finale al 31.12.2022 compresi.
Art. 11
(Corrispettivo)
Il corrispettivo da riconoscere alla ditta aggiudicataria del servizio sarà quello risultante dall’offerta formulata dalla ditta in gara.
Detto importo viene stabilito “a corpo”, comprensivo di ogni onere e magistero. Il prezzo della prestazione nel suo complesso sarà, pertanto, immodificabile, con assunzione a carico dell’appaltatore dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell’offerta.
Nessuna delle parti contraenti, quindi, potrà pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle prestazioni effettivamente eseguite.
Art. 12
(Oneri previdenziali ed assistenziali)
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e retributivi derivanti dal rapporto di lavoro sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltante medesimo e di ogni indennizzo.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Art. 13
(Termini e condizioni di pagamento)
La Ditta aggiudicataria dovrà, mensilmente, compilare appositi modelli prestampati da allegare alle fatture, al fine di attestare la buona esecuzione delle pulizie ed il rispetto della programmazione degli interventi periodici.
Detti modelli dovranno essere distinti per ogni servizio e dovranno riportare la firma a convalida della puntuale esecuzione da parte del Responsabile del servizio interessato, il quale potrà apporre eventuali osservazioni in merito, nello spazio all’uopo riservato.
Il pagamento del servizio sarà effettuato nel termine di 90 (Novanta) giorni fine mese dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco destinatario: A4707H7
Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore previa esibizione da parte di questo ultimo della documentazione ufficiale attestante il versamento dei contributi previdenziale ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro in favore dei lavoratori (DURC in corso di validità), nonché tutta la documentazione attestante la propria regolarità dal punto di vista retributivo (Libro Unico; Buste paga/Xxxxxxxx debitamente quietanzati; Ritenute previdenziali versate; F24 quietanzato; ecc.).
Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale addetto al servizio, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 15 (Quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione comprovata da idonea documentazione.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità tali da non essere sanate nel termine previsto, ferma restando la sospensione dei pagamenti di cui sopra, la Stazione Appaltante segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro, anche al fine dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi, altresì, della risoluzione del contratto di cui al successivo art. 22.
Il termine di pagamento potrà essere, inoltre, sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..
A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.
Qualora sia prevista la presentazione di fattura dell’Appaltatore sulla base di stati di avanzamento del servizio con cadenza periodica e contestuale rendicontazione dei servizi erogati riferiti al periodo oggetto di fatturazione, il pagamento sarà comunque subordinato all’accertamento della regolarità del servizio limitatamente alle prestazioni relative allo specifico stato d’avanzamento oggetto della singola fattura.
Art. 14
(Direttore dell’esecuzione del contratto)
Il Committente, prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
Art. 15
(Avvio dell’esecuzione del contratto)
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 16
(Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore)
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Art. 17
(Varianti)
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
Art. 18
(Variazioni entro il 20%)
L’entità del servizio, indicata nel Bando e nel Disciplinare di gara, ha per l’ente valore indicativo.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 19
(Sospensione dell’esecuzione del contratto)
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d'arte.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
Art. 20
(Verifica di conformità)
L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche, qualitative e ambientali sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Il Direttore dell’esecuzione redigerà, pertanto, al termine del servizio, apposito verbale con cui certificherà l’ultimazione del servizio in conformità alle prescrizioni del presente capitolato, del contratto e alle norme applicabili e vigenti.
Art. 21
(Inadempimenti e penalità)
In caso di inadempienze degli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, la stessa sarà tenuta a porvi rimedio con tempestività iniziando gli interventi entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica, via fax, Mail o PEC.
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Tale somma sarà trattenuta sulla prima fattura utile in pagamento.
L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni agli immobili, mobili, altri materiali di FAV/terzi o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi resi e dei prodotti forniti.
Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
Arti. 22
(Assicurazione per danni a persone o cose)
L’Impresa appaltatrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati, eventualmente alle persone ed alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto. A tal fine l’appaltatore deve essere in possesso, prima dell’inizio della gestione del servizio, di idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia, per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
Art. 23
(Risoluzione)
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
⮚ frode nella esecuzione dell’appalto;
⮚ perdita dei requisiti generali e di moralità professionale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. verificatasi in capo all’Appaltatore e ai soggetti interessati di quest’ultimo, nel corso di esecuzione del servizio;
⮚ rilascio nei confronti dell’Appaltatore di un’informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 92 comma 2-bis del D.Lgs. 159/2011) che preveda l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114;
⮚ mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
⮚ manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
⮚ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
⮚ interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
⮚ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto. Si intendono, in particolare, “reiterate” le violazioni/inadempienze contrattuali che diano seguito alla notifica di
n.3 (tre) diffide conseguenti ad altrettante ripetute inosservanze da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi contrattuali;
⮚ cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
⮚ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
⮚ mancato adempimento degli obblighi concernenti i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, sempre che l’Appaltatore, a seguito di contestazione scritta del Committente, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a sanare tali irregolarità;
⮚ mancato adempimento degli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici degli importi e dei contributi loro spettanti, per legge o per contratto collettivo, sempre che l’Appaltatore, a seguito di contestazione scritta del Committente, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a sanare tali irregolarità;
⮚ concordato preventivo, fallimento, procedure concorsuali in genere, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
⮚ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
⮚ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 24
(Recesso)
Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo PEC. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte del Committente delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
Art. 25
(Revisione prezzi del servizio)
In deroga a quanto previsto dall’art. 1664 del Codice Civile, non sono ammesse revisioni del prezzo del presente appalto.
Art. 26
(Proroga contrattuale)
La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 27
(Garanzia definitiva)
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 28
(Svincolo della garanzia definitiva)
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
Art. 29
(Clausola sociale)
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dal combinato disposto dell’art. 3 comma
1 lett. qqq) e dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 30
(Spese contrattuali)
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Art. 31
(Divieto di cessione del contratto. Subappalto)
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 40% (come stabilito dal D.Lgs. 50/2016, art. 105 così come modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019, n. 32 “c.d. Decreto Sblocca Cantieri”) e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Art. 32
(Foro competente)
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 33
(Normativa di rinvio)
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.
Art. 34
(Privacy)
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è Fondazione Arena di Verona ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, tel: 045/0000000, mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx , fax: 045/0000000;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è reperibile al seguente recapito mail: xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Fondazione Arena di Verona implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici; gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Xxxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000, Xxxx – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.
Verona (VR) xx, 00.00.0000
Il Direttore Tecnico Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx