CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI
INDICE
articolo 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO
articolo 2 – SERVIZI COMPLEMENTARI E NUOVI SERVIZI articolo 3 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI articolo 4 – DURATA DELL'APPALTO
articolo 5 – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E RICAVI CONAI
articolo 6 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO articolo 7 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA
articolo 8 - CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI articolo 9 - RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
articolo 10 – REPERIBILITA’
articolo 11 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI articolo 12 – DEPOSITO CAUZIONALE
articolo 13 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
articolo 14 - PAGAMENTI
articolo 15 – ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI articolo 16 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE articolo 17 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
articolo 18 - OBIETTIVI
articolo 19 – DESTINAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E SPESE DI SMALTIMENTO articolo 20 – CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA “CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI
AMBIENTALI”
articolo 21 - PENALITA'
articolo 22 – ESECUZIONE D'UFFICIO
articolo 23 – CENTRO SERVIZI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA articolo 24 – PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
articolo 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO articolo 26 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE
articolo 27 - CONTROVERSIE articolo 28 - SPESE
articolo 29 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE articolo 30 – SICUREZZA SUL LAVORO
articolo 31 – PERSONALE IN SERVIZIO articolo 32 – MEZZI E ATTREZZATURE
articolo 33 – CANTIERE DEI SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE articolo 34 – CALENDARIO DEI SERVIZI
articolo 35 – COOPERAZIONE
articolo 36– ULTERIORI CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI
articolo 37 – SOSTITUZIONE CONTENITORI DISTRUTTI O DIVENUTI OBSOLETI
articolo 38 – SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE E AGLI OPERAI COMUNALI PER LE SITUAZIONI DI CRITICITA' A CAUSA DI NEVE
articolo 39 – RISERVATEZZA
ARTICOLO 1 – SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell’appalto è il complesso delle seguenti elencate prestazioni e forniture che l’Ente appaltante intende affidare a una Società specializzata esterna all’Ente, di seguito denominata “Società Appaltatrice”; i servizi oggetto dell'appalto, da eseguirsi con le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio” (d’ora in poi denominato semplicemente Disciplinare tecnico prestazionale), sono i seguenti:
1. Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani residuali indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche, con modalità domiciliare “porta a porta”, trasporto ad impianto di trattamento/recupero/smaltimento;
2. Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei RU ed assimilati agli urbani per le utenze domestiche e non domestiche, con modalità domiciliare “porta a porta”, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
3. Servizio di raccolta differenziata congiunta di carta e cartone per le utenze domestiche e non domestiche, con modalità domiciliare “porta a porta”, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
4. Servizio di raccolta differenziata selettiva di imballaggio in cartone per le utenze non domestiche, con modalità domiciliare “porta a porta”, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
5. Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro (vetro cavo: vasetti e bottiglie), in alluminio e in acciaio (barattoli e lattine) per le utenze domestiche e non domestiche, con modalità domiciliare “porta a porta”, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
6. Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica per le utenze domestiche e non domestiche, con modalità domiciliare “porta a porta”, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
7. Servizio di raccolta, trasporto ad impianto di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale;
8. Servizio di raccolta dei beni durevoli (rifiuti ingombranti) presso le utenze domestiche, trasporto ad impianto di trattamento e recupero;
9. Servizio di raccolta dei RAEE presso le utenze domestiche, trasporto e conferimento presso idoneo impianto di trattamento e recupero;
10. Servizio di raccolta della frazione merceologica verde presso le utenze domestiche, trasporto e trattamento presso idoneo impianto di trattamento e recupero;
11. Servizio di raccolta differenziata di pile esauste e farmaci scaduti, prodotti etichettati “T” e/o “F”, trasporto e conferimento presso idoneo impianto di recupero/smaltimento e fornitura degli appositi contenitori;
12. Gestione del centro comunale di raccolta;
13. Servizio di raccolta urbani (cestini gettacarta, rifiuti verdi) prodotti nelle aree cimiteriali; 14.Manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché sostituzione di attrezzature e mezzi eventualmente deteriorati siano questi già esistenti sul territorio (es. cestini gettacarte), forniti in uso o utilizzati dalla Società appaltatrice (es. contenitori per la raccolta dei rifiuti, automezzi per il servizio) o di proprietà dell’Ente appaltante (es. Isola Ecologica Comunale);
15. Fornitura di attrezzature, di contenitori e di materiali d’uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti urbani;
16. Adozione Carta dei Servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio;
17. Servizio di spazzamento e lavaggio stradale, svuotamento dei cestini gettacarte stradali e di quelli presenti nei parchi pubblici gestiti dal Comune di Capena (sono esclusi quelli oggetto di accordi e/o convenzioni con privati);
18. Servizio di pulizia e lavaggio delle aree mercatali e raccolta dei rifiuti prodotti durante manifestazioni straordinarie;
19. Supporto rimozione neve e spargimento sale;
20. Azioni di comunicazione sulla riduzione e sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
ARTICOLO 2 – SERVIZI COMPLEMENTARI E NUOVI SERVIZI
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, alla medesima Società appaltatrice prestatrice del servizio principale,ai sensi e per gli effetti dell’Art. 63, comma 5, servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza.
Qualora l’Ente appaltante si trovi nelle situazioni di dover provvedere, ai sensi del comma 3 dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, alla rimozione e all’avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo privato, può essere affidato alla Società appaltatrice con le modalità di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici lo svolgimento di tali attività, previa verifica del possesso della dovuta iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
ARTICOLO 3 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI
I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/1990 “esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 19.
In caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. Ciò non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta.
Oltre all’osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice ha l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, nelle norme regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati.
E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato di “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” previsto e punito dall'articolo 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
ARTICOLO 4 – DURATA DELL'APPALTO
Il contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo l’inizio delle attività ai sensi art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e s’intenderà risolto alla scadenza naturale. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'Impresa appaltatrice, previa richiesta del Comune, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea prorogatio nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E RICAVI CONAI
L’appalto in oggetto prevede che i costi del trattamento e i ricavi dei Consorzi di filiera del CONAI sono di competenza della Ditta Appaltarice così come i costi di trattamento della frazione secca residua CER 20 03 01 e dello spazzamento CER 20 03 03. Gli impianti per il conferimento saranno individuati dalla Ditta Appaltarice secondo i principi di legge e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.
Prima del conferimento presso ogni impianto la Società appaltatrice dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
La Società appaltatrice dovrà comunicare ogni mese al Direttore dell’esecuzione del contratto i kilogrammi conferiti per ogni codice CER e l’impianto di destinazione.
I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio pubblico (rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani) sono detenuti dal momento della raccolta dalla Società appaltatrice.
I rifiuti devono essere conferiti dalla Società appaltatrice presso siti di recupero/smaltimento autorizzati ai sensi di legge ed individuati dalla Ditta Appaltatrice in quanto i costi dei trattamenti sono a carico della Ditta Appaltatrice stessa.
L’impianto del trattamento della frazione secca residua (CER 20 03 01) sarà individuato in coerenza con il Piano regionale di gestione rifiuti.
Inoltre, solo per la frazione secca residua la base d’appalto comprende il trasporto fino ad una distanza di 150 km dalla Sede Comunale. L’eventuale costo chilometrico aggiuntivo derivante dalla necessità di effettuare un percorso superiore ai 150 km di cui sopra, sarà calcolato applicando le tariffe chilometriche minime risultanti dal tariffario della Regione Lazio in vigore per il trasporto in conto terzi, depositato presso la Camera di Commercio. Gli eventuali ulteriori km percorsi saranno attestati dal servizio “calcolo distanze chilometriche” dell’ACI.
Per le restanti frazioni merceologiche il costo del trasporto è compreso nella base d’asta per una distanza fino a 100 km dalla Sede Comunale. L’eventuale costo chilometrico aggiuntivo derivante dalla necessità di effettuare un percorso superiore ai 100 km di cui sopra, sarà calcolato applicando le tariffe chilometriche minime risultanti dal tariffario della Regione Lazio in vigore per il trasporto in conto terzi, depositato presso la Camera di Commercio. Gli eventuali ulteriori km percorsi saranno attestati dal servizio “calcolo distanze chilometriche” dell’ACI.
Il trasporto dovrà essere effettuato senza fermate intermedie e dovrà avvenire in condizioni di sicurezza stradale e tecnica. L’Ente appaltante è esente da ogni responsabilità derivante da danni verso terzi durante le operazioni di trasporto.
Il conferimento presso impianti situati ad una distanza superiore ai 150 km dalla sede comunale dovrà essere adeguatamente giustificato ed autorizzato dal Comune di Capena.
ARTICOLO 6 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
1. il progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria e relativi allegati
2. il presente “Capitolato speciale d’appalto”
3. il Disciplinare di gara e relativi allegati
4. il “Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio” e relativi allegati
5. il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura della Ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 7 – CONDIZIONI ALLA SCADENZA
Gli impianti e le attrezzature fornite dall'Impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto. A tal fine all’inizio del servizio verrà stilato tra le Parti apposito verbale da cui risultino i beni che saranno ritirati dall’Impresa al termine del servizio.
Resteranno di proprietà del Comune anche le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dalla Ditta nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso.
ARTICOLO 8 – CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Il Comune provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore dell’esecuzione del contratto.
I tecnici del Comune possono dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.
L'Impresa appaltatrice è tenuta a fornire anticipatamente al Comune la programmazione dei servizi, suddivisi per le varie zone del territorio.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà verificare al momento della redazione del verbale di avvio del servizio e durante l’esecuzione del contratto che il personale, i mezzi e le attrezzature presenti nel cantiere siano coerenti con quanto riportato nell’offerta tecnica. La mancanza di tale coerenza viene comunicata dal Direttore dell’esecuzione del contratto al Responsabile del procedimento affinché insieme nelle attività di verifica di conformità descritte nel contratto, partendo dai giustificativi dell’offerta, possano quantificare gli importi da non dover erogare alla Società appaltatrice in funzione del tempo delle carenze accertate e del periodo di tempo nel quale queste carenze si sono manifestate.
Tale importo verrà detratto dalle fatture successive all’accertamento della carenza.
L’Ente appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo della gestione dei servizi, riservandosi la facoltà di apportare variazioni temporanee o definitive alle modalità di esecuzione dei servizi secondo le modalità descritte nel contratto.
Per tutto il periodo di affidamento in appalto la vigilanza sui servizi competerà all’Ente appaltante che la eserciterà con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
L’Ente appaltante potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l’ispezione automezzi, attrezzature, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal contratto e di tutta la documentazione ad esso allegata, nonché di tutte le altre norme vigenti o conseguenti in materia di gestione rifiuti.
La Società appaltatrice dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti da effettuarsi a discrezione dell’Ente appaltante, che potrà affiancare un proprio incaricato
nelle operazioni di raccolta, trasporto e pesatura dei rifiuti. Qualora vengano riscontrati dei disservizi su segnalazione del Responsabile del procedimento o del Direttore dell’esecuzione del contratto la Società appaltatrice dovrà intervenire:
a) immediatamente per i servizi con carattere quotidiano;
b) entro le ventiquattro (24) ore dalla segnalazione per i servizi con frequenze non quotidiane. Inoltre, la Società appaltatrice dovrà consegnare al competente Responsabile del procedimento:
1) con frequenza mensile: fogli di servizio riportanti data, servizio effettuato, personale ed attrezzature impiegate, mezzi in officina per manutenzione, dati relativi ai conferimenti divisi per tipologia di rifiuto ed eventuali segnalazioni per anomalie del servizio;
2) con frequenza mensile: report in excel dei quantitativi di rifiuti conferiti e percentuale di raccolta differenziata calcolata con il metodo di cui D.G.R. n. 310/ 2009 e D.G.R. n. 375/ 2010;
3) con frequenza annuale: stato di servizio di tutto il personale dipendente;
4) con frequenza annuale: attestazione dell’avvenuta revisione dei mezzi;
5) con frequenza annuale: attestazione dell’avvenuta manutenzione delle attrezzature;
6) entro 30 giorni dallo svolgimento delle analisi merceologiche: la comunicazione dei risultati delle analisi.
La Società appaltatrice dovrà segnalare immediatamente tutte le circostanze o i fatti che possano impedire o compromettere la regolare esecuzione delle operazioni relative ai servizi da svolgere. I dati relativi alla raccolta differenziata devono essere forniti in formato elettronico condiviso con l’Ente appaltante al fine di consentirne la pubblicazione in modalità “open data” sul sito istituzionale.
Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice, mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'Impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.
La Società appaltatrice provvederà a segnalare al Direttore dell’esecuzione del contratto quelle circostanze e quei fatti, rilevati nell’espletamento del proprio compito, che possano impedire, ostacolare o rallentare il regolare svolgimento del servizio adoperandosi, ove possibile, nello stesso tempo all’eliminazione degli stessi.
ARTICOLO 9 – RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
I proventi derivanti dai tributi connessi ai servizi del presente appalto, sono di esclusiva competenza e pertinenza dell’Ente appaltante, che provvederà alla loro riscossione, salva l’attuazione della disciplina dettata dall’articolo 238 comma 3 del D.Lgs. 152/06.
Qualora l’Ente appaltante, a seguito della realizzazione su tutto il territorio comunale di un sistema di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, preveda l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, potrà affidare l’applicazione e la riscossione della stessa alla Società appaltatrice ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.; in tal caso il corrispettivo dell'appalto sarà decurtato dell'equivalente al 75% delle cifre riscosse dalla Ditta.
ARTICOLO 10 – REPERIBILITÀ
L'Impresa appaltatrice è tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che deve essere “esplicitato” dalla medesima nella documentazione tecnica dell’offerta di esecuzione del servizio.
Tale servizio deve attivarsi entro un’ora dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato nell’orario diurno dalle ore 6.00 alle ore 13.00.
Nel restante orario l’Impresa deve esplicitare nel progetto-offerta il tempo di reperibilità.
ARTICOLO 11 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e i Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto. In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. L'Impresa appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore in vigenza del Contratto.
Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune.
ARTICOLO 12 – DEPOSITO CAUZIONALE
La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla Legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di Contratto. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di Legge vigenti al momento dell'appalto, è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi da parte della Ditta.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà autorizzato lo svincolo del deposito cauzionale.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni.
ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo dei servizi descritti nell’art.1 del presente capitolato e nel disciplinare tecnico comprensivi dei costi del trattamento delle varie frazioni merceologiche raccolte è di € 7.242.873,88 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza. A tale importo, al netto dei costi della sicurezza per i rischi da interferenza di € 80.000,00, deve essere detratto il ribasso d’asta offerto dalla Società appaltatrice.
L’importo offerto dalla Ditta aggiudicataria, così come risultante dall’offerta formulata in sede di gara, si intende remunerativo per le prestazioni previste nel Contratto (e relativi allegati). La sottoscrizione del Contratto costituisce, da parte dell’Impresa, esplicita ammissione di aver formulato l’offerta dopo aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi.
Il Comune di Capena si riserva la facoltà di apportare modifiche all’oggetto del Contratto quali, a titolo esemplificativo: l’organizzazione e l’estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto. In tali casi l’appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 5% dell’ammontare complessivo del Contratto di appalto. Tale ipotesi non dà diritto ad alcun adeguamento dell’importo contrattuale.
L’appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 5%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del Contratto entro quindici giorni dalla richiesta, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dalla stazione appaltante secondo quanto previsto nel successivo articolo 14.
ARTICOLO 14 – PAGAMENTI
Il canone annuo viene corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi a 60 giorni dalla data della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'Impresa appaltatrice.
Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate da parte del Comune.
A pena di sospensione del pagamento, la Società appaltatrice dovrà allegare alla fattura un report mensile contenente:
• dettaglio delle attività svolte;
• una tabella dove viene riportato il personale che ha svolto i servizi con il relativo livello contrattuale e percentuale di utilizzo (full time o part-time);
• la descrizione per codice CER dei rifiuti raccolti con relativi kilogrammi ed impianti di destinazione.
ARTICOLO 15 – ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI
Fuori dall’ipotesi di variazioni previste nel precedente articolo 14, e qualora la Ditta non si sia avvalsa nei termini prescritti della facoltà di risoluzione del Contratto, questa è obbligata ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Comune in contraddittorio con l’Impresa appaltatrice, prendendo per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati nell’offerta formulata dalla Ditta.
Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, si applicheranno le norme previste dal vigente “Codice dei contratti” – D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Comune potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.
ARTICOLO 16 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà soggetto a rivalutazione annuale a partire dal secondo anno dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto secondo quanto di seguito riportato.
La revisione verrà effettuata a conclusione dell'anno oggetto di rivalutazione, in base ai dati riferiti a tale anno, e verrà attuata a seguito di un'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento nei 60 giorni successivi alla formale richiesta da parte della Società appaltatrice. Tale richiesta dovrà essere effettuata entro i primi due mesi dell'anno successivo. La mancata o ritardata presentazione di detta richiesta equivale alla rinuncia da parte della Società appaltatrice alla rivalutazione per l'anno di riferimento e ovviamente non potrà essere pretesa negli anni successivi.
Le eventuali rivalutazioni di canone verranno liquidate in un’unica soluzione previa presentazione di apposita fattura.
La variazione contrattuale verrà applicata solo se in aumento e scatterà solamente su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse.
La rivalutazione del canone contrattuale scaturisce dalla somma delle singole voci, anche se di segno negativo, di seguito descritte:
MECCANISMO ADEGUAMENTO CANONE ANNUO
VOCE APPLICAZIONE
A: Variazione Costo Personale E' quantificata in funzione della variazione del costo del lavoro rispetto al primo anno di contratto
B: Variazione Costi al Consumo
E' quantificata applicando l'indice ISTAT-FOI all'importo contrattuale al netto del costo del lavoro.
VOCE A: per ottenere il valore relativo al costo del personale, ogni categoria di operai, suddivisi per livello contrattuale e ore di lavoro settimanali, deve essere moltiplicata per la variazione di costo del rispettivo livello contrattuale CCNL rispetto al costo del primo anno di contratto (tabelle costo del lavoro Fise-Assoambiente). Il numero di operai di riferimento e la loro qualifica sono quelli dichiarati nel verbale di avvio di esecuzione del Contratto, fatte salve eventuali modifiche dell’organico che devono essere preventivamente comunicate al responsabile del procedimento ed al Direttore dell’esecuzione del contratto e che devono essere espressamente autorizzate dall’Ente appaltante.
VOCE B: per ottenere il valore relativo all'adeguamento Istat si deve detrarre dall’importo contrattuale annuo, come rimodulato a seguito del ribasso d'asta offerto, il costo del personale sostenuto nel primo anno. Il valore così ottenuto si deve moltiplicare per l’indice ISTAT-FOI che indica la variazione dei prezzi al consumo dell'anno di riferimento rispetto al primo anno di contratto.
ADEGUAMENTO TOTALE = Voce A + Voce B
ARTICOLO 17 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
La gestione dei servizi dovrà essere interamente svolta dalla Società appaltatrice con possibilità di subappaltare i servizi oggetto del contratto esclusivamente in conformità a quanto previsto nell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora la Società appaltatrice voglia affidare in subappalto taluni servizi del presente capitolato, e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, deve obbligatoriamente aver dichiarato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizi e forniture che intende subappaltare. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, comporterà il decadimento del diritto per la Società appaltatrice di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento dei servizi o parte dei servizi in subappalto.
Non si considera subappalto il noleggio straordinario di automezzi e/o di attrezzature purché l’uso venga effettuato con personale della Società appaltatrice e sotto la piena responsabilità dello stesso.
La Società appaltatrice dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’Ente appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto la Società appaltatrice dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara in relazione alla prestazione subappaltata, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e riportati nel disciplinare di gara. I titolari di subappalto devono osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L’Ente appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine l’autorizzazione si intende concessa.
Ai fini dell’affidamento dei servizi non devono sussistere, nei confronti dell’affidatario del subappalto, nessuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm.ii. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime la Società appaltatrice dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Ente appaltante della buona riuscita dei servizi. La Società appaltatrice deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Società appaltatrice non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Ente appaltante sospende il successivo pagamento a favore della Società appaltatrice stessa e può decidere di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista, nelle modalità descritte nel contratto, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite a seguito della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Si precisa che anche nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione. In tal caso, inoltre, l’Ente appaltante verificherà che la Società appaltatrice corrisponda i costi della sicurezza anche alla società subappaltatrice.
ARTICOLO 18 – OBIETTIVI
In merito alla percentuale di raccolta differenziata dovrà essere raggiunto:
− il 65% entro la scadenza del secondo anno di contratto
− il 70 % entro la scadenza del quarto anno di contratto
Pertanto, la Società appaltatrice, oltre a dover svolgere i servizi a regola d’arte, deve garantire un costante impegno ed una continua collaborazione per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, con particolare riferimento alle situazioni in cui la Società appaltatrice riveste un ruolo chiave nell’incentivare i comportamenti virtuosi dell’utenza (ad es. gestione dei Centri di Raccolta, vigilanza nelle aree mercatali, informazioni all’utenza durante i servizi di raccolta/igiene urbana, comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto e alla polizia locale degli inadempimenti delle utenze, ecc.). L’Ente appaltante applicherà alla Società appaltatrice la penalità P22 prevista all’articolo 18 del presente capitolato speciale d’appalto qualora il risultato ottenuto in termini di percentuale di raccolta differenziata sia inferiore agli obiettivi minimi sopra citati a causa di carenze del servizio risultanti da contestazioni comunicate alla Società appaltatrice dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento. La percentuale di raccolta differenziata verrà calcolata con il “Metodo standardizzato di certificazione della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” di cui alla D.G.R. n. 310/ 2009, alla D.G.R. n. 375/ 2010 e alla D.G.R. n. 501/2016.
Nel caso in cui le percentuali sopra indicate vengano raggiunte in anticipo rispetto ai tempi previsti o superate, sarà riconosciuto alla Ditta Appaltatrice un bonus pari ad € 5.000,00 per ogni anno per ogni punto percentuale al di sopra delle percentuali previste.
ARTICOLO 19 – DESTINAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E SPESE DI SMALTIMENTO
Trasporto del secco residuale non riciclabile e dell’indifferenziato
La destinazione è quella imposta dalla programmazione regionale e/o provinciale, in quanto si tratta di un rifiuto destinato allo smaltimento e quindi soggetto a privativa comunale, per il quale è obbligatorio riferirsi agli impianti centralizzati di smaltimento.
Attualmente il centro di smaltimento è l’impianto della Ditta Xxxxxxxxxx Xxxx & Co. S.r.l. sito in Xxxx, xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 000.
Trasporto e destinazione dell’umido
Attualmente la destinazione della frazione umida è l’impianto di compostaggio di proprietà ECO CONSUL s.u.r.l. sito nel Comune di Guidonia (RM); eventuale conferimento in altro impianto nel territorio regionale dovrà seguire le normative di settore.
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Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili
Il materiale deve essere avviato presso impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con i Consorzi di Filiera.
Conferimento degli ingombranti, beni durevoli, RAEE, dei RUP ed altri materiali non compresi nei punti precedenti
I costi di trattamento e smaltimento sono a carico della ditta appaltatrice.
ARTICOLO 20 – CONFORMITÀ AI PRINCIPI DELLA "CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI AMBIENTALI”
Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente del Comune ad assicurarsi un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'Impresa appaltatrice deve attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualità dei servizi ambientali” predisposta da Ausitra-Assoambiente (associazione di categoria degli operatori professionali del settore dei servizi d’igiene ambientale).
ARTICOLO 21 – PENALITÀ
Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti allegati al contratto dei servizi, previa
contestazione da parte dell’Ente appaltante e sentite le motivazioni della Società appaltatrice, potranno
essere applicate le seguenti penali:
P1 Mancata assunzione del servizio entro i termini stabiliti dal presente Capitolato:
€ 3.000,00 per giorno per un massimo di cinque giorni oltre i quali l’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto
P2 Mancata effettuazione di tutti i servizi € 2.000,00 per giorno di mancata effettuazione
P3 Mancata effettuazione dei servizi minimi essenziali garantiti in caso di sciopero € 2.000,00 per giorno di mancata effettuazione
P4 Carenze in merito alla gestione del centro comunale di raccolta
• Mancata apertura del centro comunale di raccolta con riferimento agli orari riportati nell'offerta tecnica
€ 500 per giorno
• Mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza
€ 100,00 per giorno
• mancata pulizia del sito, indisponibilità di volumi per la ricezione dei rifiuti
€ 200,00 per giorno
P5 Mancata evasione delle richieste da parte degli utenti riguardo il servizio a chiamata degli ingombranti, RAEE e verde
€ 50,00 per ogni richiesta per giorno di ritardo rispetto al tempo di evasione riportato nell’offerta tecnica
P6 Mancata disponibilità degli automezzi e delle attrezzature nei tempi e modi definiti nel disciplinare tecnico € 50,00 per giorno per attrezzatura o automezzo mancante se il servizio viene comunque svolto nei termini prescritti (altrimenti vedi P7)
P7 Mancato rispetto della programmazione nell’esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione) € 300,00 per singola contestazione
P8 Inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio € 500,00 per singola contestazione
P9 Mancato prelievo singolo contenitore
€ 50,00 per singola contestazione
P10 Mancata effettuazione del servizio di raccolta della frazione secca residua e della frazione umida
€ 1.500,00 per giorno
P11 Mancata effettuazione del servizio di raccolta delle altre frazioni oggetto del servizio
€ 1.000,00 per giorno
P12 Mancata pulizia dei contenitori
€ 50,00 per giorno di ritardo sulla programmazione stabilita
P13 Mancato lavaggio dei mezzi
€ 200,00 per singola contestazione
P14 Mancata riparazione o sostituzione di mastelli e contenitori carrellati segnalati guasti o danneggiati
entro 8 (otto) giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente appaltante
€ 100,00 per mastello o contenitore per giorno di ritardo oltre l’ottavo
P15 Operai senza divisa o con divise indecorose o privi dei DPI
€ 100,00 per singola contestazione
P16 Inadeguato stato di conservazione degli automezzi
€ 500,00 per singola contestazione
P17 Mancata consegna di report e di documentazione amministrativa e mancata trasmissione delle informazioni attinenti i rifiuti trattati, nei termini indicati dall’Ente appaltante
€ 200,00 per giorno di ritardo
P18 Mancata segnalazione dell’avvistamento durante l’esecuzione dei servizi di rifiuti abbandonati,
deposito incontrollato e discariche abusive sul territorio comunale
€ 500,00 per singola contestazione
P19 Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati nei termini descritti nel disciplinare tecnico
€ 500,00 per singola contestazione
P20 Mancata apertura del front office
€ 200,00 per giorno di mancata apertura
P21 Mancata raccolta dei rifiuti abbandonati sui cigli della strada
€ 100,00 per singola contestazione
P22 Mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata indicate nell’art. 18 del presente capitolato
€ 5.000,00 per ogni anno per ogni punto percentuale al di sotto delle percentuali previste all’art. 18del presente capitolato, oltre al rimborso del venti per cento dell’ecotassa vigente moltiplicata per i chilogrammi di indifferenziato che hanno determinato una percentuale minore a quella fissata dalla legge
P24 Mancato spazzamento della zona prevista da calendario
€ 500,00 per singola contestazione
P25 Mancato rispetto degli orari (posticipo) previsti dal calendario di spazzamento
€ 500,00 per singola contestazione
P26 Spazzamento effettuato in maniera qualitativamente insufficiente (presenza di residui sul piano
strada)
€ 300,00 per singola contestazione
P27 Cestini portarifiuti traboccanti alle ore 12,30
€ 100,00 per singola contestazione
P28 Mancata pulizia di griglie e caditoie
€ 50,00 a griglia/caditoia
P29 Mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 45 del Capitolato in caso di neve
€ 1.000,00 per giorno
P30 Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti per singola inadempienza potrà essere applicata una penalità variabile da € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00.
Alla Società appaltatrice possono essere contestate contemporaneamente più penali.
La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata alla Società appaltatrice per iscritto, anche a mezzo telefax o PEC, con l’indicazione della penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione, presentata entro il temine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dall’Ente appaltante la penale a carico della Società appaltatrice senza ulteriori comunicazioni.
Congiuntamente alla contestazione dell’inadempienza sarà assegnato un termine congruo e perentorio alla Società appaltatrice per l’adempimento degli obblighi contrattuali. Il congruo termine da assegnare alla Società appaltatrice sarà stabilito congiuntamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto conto della mole dei servizi da eseguire.
Qualora la Società appaltatrice non ottemperi nel termine assegnatole, l’Ente appaltante provvederà ad applicare il doppio della sanzione sopra riportata con la facoltà di fare eseguire d’ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Società appaltatrice, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.
Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, la Società appaltatrice ha l’obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento al Direttore
dell’esecuzione del contratto circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.
In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l’applicazione delle penali di cui sopra in misura doppia.
Gli importi relativi alle penali, così come eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta dell’Ente appaltante, tramite escussione della polizza fidejussoria.
Alla Società appaltatrice sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogatele ed il relativo importo verrà trattenuto dalle successive fatture.
La Società appaltatrice sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato dall’inadempimento realizzato.
ARTICOLO 22 – ESECUZIONE D’UFFICIO
Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.
In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.
ARTICOLO 23 – CENTRO SERVIZI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
La Società appaltatrice sin dall’inizio del servizio è tenuta a dotarsi di un centro servizi preferibilmente nel territorio del Comune di Capena, o comunque a non più di 10 km dalla Sede del Comune, dove poter effettuare il ricovero dei mezzi e delle attrezzature necessarie per il servizio, gli spogliatoi per il personale e un ufficio amministrativo.
Deve inoltre fornire un servizio di front-office per i cittadini, nel centro comunale di raccolta o negli uffici del centro servizi, al fine di risolvere eventuali disservizi e prendere atto di segnalazioni. Il front office deve essere accessibile ai cittadini 6 giorni a settimana secondo gli orari indicati nell’offerta.
La gestione del centro comunale di raccolta rientra nei servizi del capitolato e quindi, il pagamento di tutte le bollette relative al consumo dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas metano e del telefono saranno a carico della Società appaltatrice. Inoltre, per tutta la durata dell’appalto la Società appaltatrice dovrà provvedere a gestire il centro comunale di raccolta nel rispetto delle leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie, dei regolamenti antincendio vigenti e futuri e di quanto previsto nel C.C.N.L.
La Società appaltatrice è tenuta ad eseguire a proprie spese:
• tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua negligenza nell’uso del centro comunale di raccolta e delle apparecchiature ivi esistenti;
• tutte le piccole riparazioni e manutenzioni di cui all’art. 1609 c.c. nelle quali rientrano quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell’acqua calda di pertinenza esclusiva del centro comunale di raccolta;
• tutte le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico e le conseguenti opere di ripristino;
• tutta la manutenzione periodica degli infissi esterni ed interni.
Il canone d’appalto prevede a carico della Società appaltatrice tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, mentre le spese relative alla manutenzione straordinaria rimangono a carico dell’Ente appaltante. Per la sola manutenzione della superficie carrabile del centro
comunale di raccolta sia la manutenzione ordinaria che straordinaria sono a carico della Società appaltatrice.
Inoltre, nel centro comunale di raccolta deve essere esposto apposito cartello riportante le seguenti informazioni:
• Committente;
• Ufficio comunale competente;
• Società appaltatrice ed eventuali subappaltatori;
• Oggetto del contratto di servizi con il relativo numero di repertorio;
• Tipologia di servizi da espletare con data inizio e fine contratto;
• Nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto;
• Nominativo del Responsabile del procedimento;
• Nominativo del Responsabile della sicurezza dei lavoratori;
• Numeri telefonici ed e-mail utili;
• Orari di apertura del centro comunale di raccolta;
• Tipologie di rifiuti conferibili e quantità massime.
ARTICOLO 24 – PERSONALE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
La Società appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, personale idoneamente qualificato ed in numero adeguato rispetto ai servizi da fornire affinché lo svolgimento degli stessi avvenga in modo efficiente, efficace ed economico.
La Società appaltatrice dovrà utilizzare, per l’esecuzione dei servizi affidati in appalto, personale dipendente inquadrato con il C.C.N.L del settore di Igiene Ambientale (art. 203, comma 2 lettera p del D.Lgs. n. 152/06).
La Società appaltatrice si impegna a garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato temporaneamente inidoneo.
Compete alla Società appaltatrice l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.
La Società appaltatrice dovrà in ogni momento essere in grado di dimostrare l’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto.
La Società appaltatrice, ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. di categoria vigente, deve impegnarsi ad assumere tutto il personale attualmente in servizio presso la Società cessante, a far data dall’inizio dell’Appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo allo stesso il trattamento economico e giuridico previsto, compresa l’anzianità maturata fino a quel momento come previsto dal CCNL di settore.
Sarà cura della Società uscente fornire e specificare per ogni dipendente l’anzianità di servizio per il lavoro prestato.
Nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto deve essere riportata una tabella che riassume in maniera sintetica il personale offerto in sede di gara dalla Società appaltatrice con le seguenti specifiche: Descrizione della qualifica, Livello CCNL, Numero, Impiego full-time/part-time (e nel caso ore/settimana), Nominativi. Dovrà, inoltre, procedere alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei nominativi degli stessi.
La Società appaltatrice dovrà provvedere a formare il personale impiegato nello svolgimento del servizio circa le tecniche di pulizia, i criteri della raccolta differenziata dei rifiuti, ecc. La formazione dovrà essere effettuata fin dai primi giorni del servizio e dovranno essere previsti
aggiornamenti periodici. La società appaltatrice dovrà inviare al Direttore dell’esecuzione del contratto il report annuale della formazione degli operai.
La Società appaltatrice stessa dovrà provvedere a fare eseguire al personale tutti i controlli sanitari, nonché le vaccinazioni che l’autorità sanitaria riterrà necessarie.
In linea generale la Società appaltatrice, fatta salva diversa disposizione dell’A.S.L. competente per territorio, è tenuta comunque ad attenersi al seguente calendario:
• vaccinazione antitetanica - ogni 10 anni;
• vaccinazione antitifica - ogni 3 anni;
• vaccinazione antitubercolare - all’assunzione;
• vaccinazione completa anti-epatite A e B - all’assunzione.
Tale elenco non è da intendersi comunque esaustivo degli obblighi spettanti alla Società appaltatrice.
L’Ente appaltante è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.
Il personale in servizio, dovrà essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal CCNL: divise dotate di catarifrangenti ad alta visibilità, fornite dalla Società appaltatrice.
Xxx predetti abiti dovrà essere riportata, in caratteri ben leggibili, la seguente dicitura:
“COMUNE DI CAPENA – SERVIZIO DI IGIENE URBANA”.
Il personale dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla Società appaltatrice. Il personale è tenuto all’osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati dall’Ente appaltante e deve assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza.
Ove un dipendente della Società appaltatrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dall’Ente appaltante nei confronti dell’utenza e/o del personale dell’Ente appaltante, la Società appaltatrice dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e non escludendo, nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dovrà inoltre essere munito di tutti quei materiali necessari all’espletamento in sicurezza delle mansioni assegnate.
Tutto il personale pertanto dovrà essere munito e, obbligatoriamente indossare in servizio, tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) omologati ed idonei alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro.
La dotazione minima di detti DPI dovrà prevedere: indumenti ad “alta visibilità”, calzature di sicurezza, stivali, guanti e, qualora se ne ravvisi la necessità, dispositivi per la protezione del capo, dell’udito e degli occhi.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle normative in vigore.
ARTICOLO 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento della Ditta o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Società.
In caso di inadempienza di particolare gravità, quando la Ditta non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto.
Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:
− il sub-affidamento del servizio
− le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio
− il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto
− l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti punti:
− ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio
− ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto
− il conferimento di rifiuti differenziati in discarica.
Nei casi indicati dalle lettere a), b), c) del comma che precede, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere alla Ditta un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate alla Ditta e il Comune avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.
ARTICOLO 26 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di Xxxxx vigenti in materia.
ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio della gestione, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri. Il collegio avrà sede in Capena e gli arbitri saranno nominati uno dall’Amministrazione Comunale, uno dalla Ditta appaltatrice ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Tivoli, il quale potrà altresì nominare l’arbitro della parte che sia rimasta inerte all’invito di cui all’articolo 810 del codice di procedura civile.
Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
ARTICOLO 28 – SPESE
Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico dell’Impresa appaltatrice. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del Contratto.
Qualora nel corso del contratto venissero emanate Leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del Contratto, le Parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
ARTICOLO 29 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE
L'Impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
Sarà pure a carico dell'Impresa appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.
E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo.
L'Impresa appaltatrice dovrà fornire al Comune polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile.
In particolare la Ditta appaltatrice si impegna a provvedere a:
• alla fornitura, riparazione, manutenzione e custodia di tutti i mezzi e materiali occorrenti al disimpegno dei servizi
• a tutte le imposte e tasse generali e speciali che gravano, o potranno gravare in qualsiasi momento, sull’assuntore per l’impianto e l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato, senza alcun diritto di rivalsa verso l’Ente appaltante
• alle assicurazioni di ogni specie occorrenti per infortuni e danni a cose o a persone
• a tutte le spese di qualunque entità e specie necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi nonché per la gestione del numero verde
• alla fornitura e ridistribuzione periodica di contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata per tutta la durata dell’appalto
• alla collocazione di nuovi contenitori per la raccolta di pile e medicinali qualora a giudizio insindacabile dell’Amministrazione quelli esistenti risultassero insufficienti
• alla manutenzione e tenuta nel perfetto decoro sia degli automezzi adibiti al servizio che dei container.
ARTICOLO 30 – SICUREZZA SUL LAVORO
L'Impresa appaltatrice si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
In particolare l'Impresa appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008 sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
ARTICOLO 31 – PERSONALE IN SERVIZIO
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.
Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.
Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L'Impresa appaltatrice sarà tenuta a:
1) applicare quanto previsto dall’articolo 6 del CCNL di categoria per i passaggi di gestione. In particolare dovrà essere attuato, se richiesto dalla Ditta che cessa il servizio, il passaggio diretto ed immediato del personale addetto ai servizi oggetto dell’appalto, dall’Impresa cessante all’Impresa subentrante, nel rispetto del suddetto CCNL
2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi
3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva
4) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale dell'Impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.
Il personale in servizio dovrà:
a) essere dotato, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro nonché delle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica
b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dal Comune, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'Impresa appaltatrice stessa.
Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dalla Ditta e che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l’Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell’esecuzione dei servizi.
L'Impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, che dovrà avere le caratteristiche professionali offerte dalla ditta in sede di gara e trasmetterà inoltre al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.
ARTICOLO 32 – MEZZI E ATTREZZATURE
L'Impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro.
Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. I mezzi a vasca durante i trasferimenti lunghi (esempio: da fase di raccolta a fase di scarico) dovranno essere dotati di copertura per evitare la dispersione di rifiuti lungo le strade.
Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi, come indicato nell’offerta tecnica prodotta dalla ditta in sede di gara.
L'Impresa appaltatrice si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.
L'Impresa appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale.
Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l’impatto dei mezzi di raccolta sull’ambiente urbano, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e all’inquinamento atmosferico.
I mezzi di servizio dovranno essere inoltre predisposti per l’installazione, di strumenti elettronici di pesatura e riconoscimento (codici a barre, transponder, ecc.) dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti presso le singole utenze: ciò in previsione dell’introduzione di nuove e diverse modalità (sistemi a pesatura o volumetrici) di ricognizione dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente.
Il Comune avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.
ARTICOLO 33 – CANTIERE DEI SERVIZI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
L'Impresa appaltatrice si impegna altresì a reperire prima della stipula del contratto uno spazio idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale situato nel Comune di Capena o in Comune limitrofo.
Gli oneri per l’acquisizione o locazione di tale spazio nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'Impresa appaltatrice.
Lo spazio in questione dovrà essere dotato di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà inoltre essere dotato di un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica (posta elettronica) ed un fax.
Presso l'ufficio dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell’Impresa stessa.
ARTICOLO 34 – CALENDARIO DEI SERVIZI
L'Impresa appaltatrice si impegna a realizzare entro il mese di dicembre di ogni anno un calendario informativo rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 15%. In tale calendario, dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio da parte degli utenti.
ARTICOLO 35 – COOPERAZIONE
E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Impresa appaltatrice di segnalare al Comune e agli utenti quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc ).
E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.
L'Impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.
ARTICOLO 36– ULTERIORI CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI
A partire dal secondo anno, in caso di aumento dell’utenza a seguito di costruzione di nuovi insediamenti produttivi, residenziali o commerciali, fino al 10% in più rispetto all’utenza iniziale, la Società appaltatrice provvederà a posizionare ed a inserire nel servizio di raccolta ulteriori contenitori senza nulla a pretendere. Per aumenti di consistenza maggiore del 10% in più rispetto all’utenza iniziale verrà riconosciuto un aumento del canone annuo pari a 1/4700 dell’offerta su base annua, per ogni nuova utenza servita registrata.
ARTICOLO 37 – SOSTITUZIONE CONTENITORI DISTRUTTI O DIVENUTI OBSOLETI
La Società appaltatrice è tenuta a rimuovere, riparare e/o sostituire, e smaltire a sue spese, tutti i mastelli e contenitori divenuti inidonei per lo svolgimento dei servizi fino a un numero massimo annuo pari al 7% del valore di ammortamento annuo indicato dalla società appaltatrice in fase di offerta economica. La Società appaltatrice è tenuta inoltre alla immediata sostituzione dei contenitori distrutti o resi inutilizzabili da atti vandalici o per incidenti stradali.
La Società appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio, risponde di eventuali danneggiamenti causati ai cassonetti di proprietà sia dell’Ente appaltante, sia degli utenti.
Prima dell’inizio dell’appalto verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio un verbale sullo stato di consistenza dei cassonetti da rimuovere con riportate le indicazioni di numero e stato dei cassonetti presenti sul territorio.
ARTICOLO 38 – SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE E AGLI OPERAI COMUNALI PER LE SITUAZIONI DI CRITICITÀ A CAUSA DI NEVE
La Società appaltatrice con i propri operatori dovrà rendersi disponibile a collaborare con gli operai comunali e la protezione civile nella rimozione della neve nelle situazioni critiche che si venissero a creare nel territorio comunale. Inoltre dovrà assicurare lo spargimento del sale nei vicoli e sui marciapiedi del centro storico.
ARTICOLO 39 – RISERVATEZZA
L'Impresa appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune. E’ comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.