CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DEI MONTI SIMBRUINI
Premesso che:
- con Deliberazione del Presidente n. 26 del 26.05.2021 è stata approvata l’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO”, finalizzata alla valorizzazione dell’accessibilità del territorio con l’intento di sviluppare forme di collaborazione e di condivisione tra il Parco ed i suoi abitanti, per realizzare interventi di manutenzione dei sentieri del Parco al fine di favorire le attività di escursionismo, che consentono la migliore conoscenza del patrimonio naturalistico, della biodiversità, della cultura locale e dei valori del paesaggio;
- l’iniziativa mira al coinvolgimento della popolazione della realizzazione di azioni per la gestione, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio naturale dell’area protetta;
- le azioni consistono soprattutto in interventi di manutenzione ordinaria della rete escursionistica, che potrà essere realizzata grazie al contributo volontario di associazioni o altri soggetti presenti sul territorio;
- con Determinazione del Direttore n. del è stato approvato l’avviso pubblico “Adotta un sentiero” del Parco e lo schema di convenzione per l’adozione del sentiero da parte del soggetto definito adottante;
- con Determinazione del Direttore n. del è stato approvato l’elenco dei soggetti adottanti;
- al soggetto è stata affidata la gestione del/dei
sentiero/i
Tutto ciò premesso e considerato TRA
l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, con sede in Jenne (Rm), Via dei Prati, 5, C.F. 94006850583, rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxxx Xx Xxxxx, nato a Ripi (Fr) il 25.02.1964 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Ente, di seguito nel presente atto denominato “Ente Parco”
E
Cognome Nome
Nato a prov. il Residente in CAP Prov. Via n. Codice fiscale
Tel. fisso Mobile e-mail nella qualità di (rappresentante legale, socio,ecc..)
per (l’Associazione/Operatore economico,ecc..)
Codice Fiscale / P.iva Città Prov. Cap Via N.
Tel. Email di seguito nel presente atto denominato “soggetto adottante”
si conviene quanto segue
Art. 1 Oggetto
Con la presente intesa si intende instaurare e formalizzare un rapporto di collaborazione tra i firmatari, finalizzato ad interventi mirati al miglioramento della fruizione, valorizzazione, tutela e salvaguardia della rete sentieristica del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.
La costituzione del rapporto di collaborazione tra i firmatari è assolutamente volontaria e gratuita e non comporta la costituzione di alcun tipo di rapporto contrattuale o lavorativo.
Art. 2 Obiettivi
Il soggetto adottante
, previa
espressa accettazione, con la sottoscrizione del presente atto, di tutte le condizioni previste dall’avviso per l’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO”, che qui si intende allegato, si impegna per la durata della convenzione, decorrente dalla data della stipula, alla gestione e valorizzazione:
- del sentiero n. , denominato nel Comune di
- del sentiero n. , denominato nel Comune di
- del sentiero n. , denominato nel Comune di
mediante l’effettuazione degli interventi necessari per garantire il buon mantenimento del percorso per la fruizione dello stesso, in conformità a quanto disposto nei successivi articoli.
In particolare:
- gli interventi da effettuarsi sul percorso adottato dovranno riguardare esclusivamente l’ordinaria manutenzione e non comporteranno modificazioni dimensionali del tracciato;
- gli interventi potranno riguardare: taglio di vegetazione arbustiva invadente, potatura di rami della vegetazione arborea sporgenti sul tracciato, taglio di essenze erbacee presenti nel piano di calpestio (senza estirpazione), taglio di piante d’alto fusto sradicate o pericolanti presenti lungo il percorso, ripulitura e sagomatura delle canalette laterali per il ruscellamento superficiale delle acque, ripristino delle canalette trasversali, rimozione di materiale franato (in particolare a seguito dei danni da ungulati), eventuale sistemazione di materiale litoide per migliorare il piano di calpestio, raccolta di eventuali rifiuti non pericolosi e segnalazione all’Ente Parco di quelli ingombranti o pericolosi da rimuovere, manutenzione della segnaletica orizzontale;
- qualsiasi intervento diverso da quelli sopra elencati è da considerarsi, nel caso specifico, come intervento di tipo “straordinario” e la sua realizzazione dovrà essere espressamente concordata con l’Ente Parco;
- gli interventi di rifacimento e manutenzione dei segnavia dovranno essere effettuati secondo le linee guida che saranno impartite dall’Ente Parco;
Non è permesso l’uso privatistico o esclusivo del sentiero affidato al soggetto adottante, che rimane pubblico e fruibile da tutti. Il sentiero conserverà la propria destinazione pubblica e non potrà essere recintato o precluso all'utilizzo da parte della collettività.
Art. 3 Compiti ed obblighi dei Soggetti Convenzionati L’Ente Parco si impegna a rispettare i seguenti punti:
1. mettere a disposizione del soggetto adottante il proprio personale per fornire il necessario supporto tecnico alle azioni da intraprendere;
2. consegnare una scheda progettuale con l’indicazione di tutti i manufatti realizzati e posti in opera;
3. consegnare il materiale minimo per la manutenzione: pennelli e colore per manutenzione segnaletica, tenaglie, fil di ferro, martello, chioderia, forbici da potatura, rastrelli, accette, ecc. Su richiesta, per interventi più significativi, in prestito: motosega, tagliaerba e altri attrezzi necessari;
4. realizzare una targa in legno da porre agli inizi dei sentieri con su scritto: Questo sentiero è stato adottato da “XXXXXX”;
5. fornire pali in castagno ed eventuali tabelle/frecce danneggiate;
6. monitorare i sentieri assegnati e gli impegni a carico degli adottanti;
7. riconoscere, qualora abbia disponibilità di fondi in Bilancio, un incentivo UNA TANTUM a titolo di rimborso quale riconoscimento dell’impegno assunto dal soggetto adottante per il monitoraggio e la manutenzione ordinaria dei sentieri oggetto d’adozione
Il soggetto adottante si impegna a:
1. utilizzare attrezzature proprie o eventualmente fornite in comodato gratuito dall’Ente Parco per eseguire la manutenzione ordinaria del sentiero adottato; nel caso di utilizzo di attrezzature proprie le stesse devono essere autorizzate dal Parco;
2. realizzare una prima manutenzione del sentiero, entro il mese di maggio di ogni anno, avendo cura di rinfrescare la segnaletica orizzontale esistente, ripristinare quella danneggiata, comunicando tempestivamente i pali ed i segnali danneggiati e da sostituire;
3. manutenere, durante l’anno, il sentiero assegnato mantenendolo sempre in buono stato;
4. effettuare monitoraggi periodici (almeno semestrali e/o dopo eventi eccezionali) al fine di verificare le condizioni di accessibilità e percorribilità del tracciato;
5. segnalare eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari od altre problematiche riscontrate (specie se tali da poter compromettere il transito in sicurezza);
6. non ledere in alcun modo l’immagine ed il patrimonio dell’Ente Parco e a non porre in essere comportamenti contrari alla finalità dello stesso nello svolgimento di tutte le sue attività;
Art. 4 Tempi di attuazione
La presente intesa è da intendersi attiva a partire dalla data di sottoscrizione e valida per TRE anni a meno di eventuale ritiro di uno o di entrambi i soggetti.
Tale durata potrà essere rinnovata per egual periodo di tempo mediante scambio di corrispondenza fra le parti, previa verifica da parte dell’Ente Parco dell’assolvimento dei doveri da parte del soggetto adottante previsti con la sottoscrizione della convenzione.
Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dal rapporto di collaborazione, anche senza giustificazione, con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta.
Art. 5 Revoca della convenzione
L’accertamento del rispetto del contenuto delle disposizioni della convenzione da parte dei soggetti affidatari è demandato al Servizio Urbanistico e LL.PP.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Ente Parco si riserva la facoltà di revocare la convenzione in qualunque momento e senza necessità di preavviso qualora il soggetto adottante venga meno agli impegni presi o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza che questo comporti la corresponsione di alcuna indennità al soggetto medesimo.
La revoca accertata per il non mantenimento degli impegni assunti previsti dalla convenzione stipulata per l’adozione del sentiero potrà comportare per il soggetto adottante l’esclusione da futuri accordi di collaborazione con l’Ente Parco dei Monti Simbruini.
Art. 6 Responsabilità del soggetto adottante
L’Ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose e persone, derivanti dallo svolgimento della presente iniziativa. Ogni danno è da imputarsi esclusivamente a chi sta svolgendo il lavoro.
Il soggetto adottante sottoscrive ed allega alla presente convenzione una apposita dichiarazione di assunzione della responsabilità per eventuali infortuni nel prestare manutenzione al sentiero.
Il soggetto adottante è tenuto ad espletare le attività seguendo gli adempimenti ed obblighi di cui alle vigenti normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 7 Modifiche alla convenzione
Qualunque modifica alla presente convenzione potrà aver luogo solo mediante atto scritto delle parti.
Art. 8 Eventuali controversie
Le parti si impegnano a tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e buna fede, nonché al rispetto delle norme vigenti. Si impegnano altresì a risolvere in via bonaria ogni eventuale questione o controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e/o dall’applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo il foro competente è quello di Tivoli.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
L’Ente Parco informa che, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 30 giugno 2003 n°196, i dati personali forniti dal soggetto adottante sono trattati con strumenti informatici e saranno utilizzati unicamente per la presente procedura. Il soggetto adottante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla sopra citata normativa, al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è il Presidente, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Dott. Carlo Di Cosmo. Il D.P.O. è l’Avv. Xxxxx Xxxxxx.
Con la partecipazione all’avviso si dà atto della presa visione del presente articolo.
Letto, confermato e sottoscritto
Jenne, lì
IL DIRETTORE IL