SCHEMA DI CONTRATTO PUBBLICO DI FORNITURA
Procedura CIG 0000000000
Procedura nei settori speciali sotto soglia comunitaria finalizzata all’individuazione di contraente per
la stipula di contratto pubblico di Fornitura
SCHEMA DI CONTRATTO PUBBLICO DI FORNITURA
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Messa in servizio nuovo ascensore in servizio pubblico presso la fermata di Modena policlinico, linea Modena – Sassuolo
L'anno duemilasedici, il giorno del mese di in Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in xxx Xxxxxxxx x. 0, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Zandonai n. 4 , codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di FER;
e
l'impresa con sede legale a in via n. , codice fiscale e partita I.V.A. , in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig. , nato a , il , in qualità di , come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
con Determina del Direttore Generale di FER n° del è stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio della procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. ha pertanto esperito procedura negoziale CIG 0000000000, di cui alla lettera di invito prot. FER Partenza n° del
;
a seguito di espletamento della procedura negoziale di cui sopra, è risultata aggiudicataria con sede a in n.
codice fiscale e partita I.V.A. , come da
Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° del
;
l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normative vigente in materia;
l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto le Condizioni Generali di Contratto di fornitura nei settori speciali adottate da FER, la documentazione tecnica e relativi collegati e tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base della procedura negoziale CIG 0000000000, di cui alla lettera di invito prot. FER Partenza n° del . Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'IMPRESA dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.
Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione
amministrativa, l'offerta tecnica e/o economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.
Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:
"D.Lgs 163/06": Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
"Regolamento": Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
“CGC” ovvero “Condizioni Generali di Contratto”: Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di lavori nei settori speciali di FER -FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL adottate con DET. DG 002/16 del 7/1/2016;
CSA: “Capitolato Tecnico” d'appalto come da documenti di gara.
"Capitolato Generale": Decreto Ministero LP 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, la “Messa in servizio nuovo ascensore in servizio pubblico presso la fermata di Modena policlinico, linea Modena - Sassuolo” secondo le specifiche di cui al presente contratto nonché quanto previsto nelle CGC e quanto richiesto dalla documentazione tecnica posta a base di gara, nonché coerentemente agli impegni presi dall’IMPRESA con la formulazione della propria offerta.
Tutte le prestazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte con le date stabilite nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed
amministrativi già prodotti da FER s.r.l. in merito ai lavori di cui trattasi e già acquisiti formalmente dall'IMPRESA.
Si devono intendere compresi nell'offerta presentata ogni spesa per opera principale o provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, nonché la prestazione del personale tecnico e della mano d'opera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'IMPRESA previsto dai contratti di lavoro, disoccupazione involontaria a qualsiasi spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti, l'eventuale acquisto o noleggio delle attrezzature e dei materiali occorrenti, la loro manutenzione, riparazione, trasporto e custodia, e qualsiasi altra spesa per dare completamente ultimato a perfetta regola d'arte l'oggetto del presente contratto.
E' affidata all'IMPRESA, e rappresenta onere a suo carico già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto", l'elaborazione e lo sviluppo della progettazione di dettaglio e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere, così come eventuali rilievi di cantiere che si rendessero necessari.
Sono altresì a carico dell'IMPRESA le spese e gli adempimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'inizio e l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, in base alla normativa vigente.
All'appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, si applica quanto previsto dalle nonché quanto previsto nelle CGC nonché quanto previsto dal Capitolato Generale, dal D.Lgs 163/06 e dal Regolamento.
ART. 3 - SUBAPPALTO
II subappalto dei lavori è ammesso nei limiti ed alle condizioni fissate dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nella misura in cui sia stata dichiarata in sede d’offerta l’intenzione di concedere in subappalto lavorazioni o parti
di esse (in tal caso si richiama interamente il contenuto della dichiarazione).
FER non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti ed è pertanto fatto obbligo all'Impresa di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell'Impresa corrisposti al subappaltatore entro venti giorni della data di ciascun pagamento effettuato.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
Il valore del presente contratto ammonta a complessivi massimi Euro
, ( / ), di cui euro 375,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con la sola esclusione dell'I.V.A., determinato in base al ribasso del proposto con l'offerta economica formulata dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente.
II contratto è a corpo e, pertanto, l’importo predetto è fisso ed invariabile (art. 53, c.4 del D.Lgs 163/06, art. 326, co. 2, L. 2248/1865, all. F e art. 119, co. 5, Regolamento).
Con i prezzi suddetti si intende compensato, senza eccezione alcuna, anche quanto previsto dagli articoli 5, 14, 15, 16, 17, 18 del Capitolato Generale, le varie assicurazioni e qualunque altra spesa per dare completamente ultimati e finiti a regola d’arte i lavori formanti oggetto del presente atto, fermo restando quanto previsto dall’art. 20 del Capitolato Generale.
Con i prezzi suddetti si intende compensato, senza eccezione alcuna, anche quanto previsto dagli articoli 5, 14, 15, 16, 17, 18 del Capitolato Generale, le varie assicurazioni e qualunque altra spesa per dare completamente ultimati e finiti a regola d’arte i lavori formanti oggetto del presente atto, fermo restando quanto previsto dall’art. 20 del Capitolato Generale.
ART. 5 – PREZZO CHIUSO
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 133, co. 3, D.Lgs 163/06.
ART. 6 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art.8 delle CGC.
ART. 7 — PAGAMENTI
L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 11 del 27 febbraio 2015, così come prorogato dall’art 7 comma 1 DL 210/2015, in deroga al divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di
Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento:
- 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico;
- 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione.
I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.
ART. 8- CAUZIONE DEFINITIVA
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06, è costituita mediante
.
FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06, nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER, secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del periodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
ART. 9 — POLIZZA ASSICURATIVA
Polizza assicurativa, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e art. 125 D.P.R. 207/10 (con importo della somma assicurata pari all’importo posto a base di gara) è stata stipulata dall’IMPRESA mediante
con i seguenti massimali: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale e con una estensione di garanzia per lo stesso importo a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità
civile (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00. Essendo previsto un periodo di garanzia, all’emissione del certificato di regolare esecuzione I’IMPRESA si impegna, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del Regolamento, a sostituire le sopra menzionate polizze con apposita polizza che tenga indenne FER da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
ART. 10 - PENALI
La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali è pari all’uno per mille del valore del contratto, fermo restando, comunque, il limite massimo complessivo del 10% di cui all’art. 145, co. 3 del Regolamento.
L’importo complessivo delle penali sarà trattenuto direttamente in occasione della emissione del titolo di spesa a saldo o nel primo stato di avanzamento utile, qualora la Direzione Lavori preveda che la capienza nel titolo di spesa a saldo non sia sufficiente.
ART. 11 – DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO
Si da’ atto che il Direttore Lavori è .
ART. 12 — TUTELA DEI LAVORATORI
L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se
l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993.
L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette.
L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere.
E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione esecuzione contratto o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
Ai sensi dell'art. 7 dei Capitolato Generale, la FER effettuerà, come garanzia, trattenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori fatturati.
Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la FER a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA.
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale.
Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
ART. 13 — DANNI DI FORZA MAGGIORE
Tutti i danni per forza maggiore a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — saranno convenzionalmente posti a carico dell'IMPRESA.
ART. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs 163/06 nonché di quanto previsto all’art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 135 a 140 del D.Lgs 163/06. Qualora si verifichino le condizioni previste agli artt. 135, 136, 137 del D.Lgs 163/06, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
ART. 15 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’IMPRESA è tenuto: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutta la durata delle prestazioni l'IMPRESA elegge il proprio domicilio in
.
ART. 17- CONTROVERSIE
E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.
ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
A norma dell'art. 8 del Capitolato Generale e dell'art. 139 del Regolamento, sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.
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, li
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale
X.xx Digitalmente per I'IMPRESA
il Legale Rappresentante X.xx Digitalmente
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18.
per l'IMPRESA
il Legale Rappresentante X.xx Digitalmente
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