Comune di Massa
Comune di Massa
Regolamento dei contratti
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 14/04/2005.
Sommario
Art. 2 - Principi informatori 1
Art. 3 - Pubblicità degli atti a contrattare 1
Art. 4 - Contenuto degli atti di gara 1
Art. 8 - Conclusione dei contratti 2
Art. 10 - Forma dei contratti 3
Art. 12 - Diritti di segreteria 3
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale del Comune con particolare riferimento ai contratti di appalto di lavori, servizi, nonché forniture.
2. Sono escluse dal presente regolamento le convenzioni di cui all’art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché quelle disciplinate da particolari disposizioni, quali le convenzioni in materia di urbanistica, le forme di accordo previste dall’art.11 della legge 7 agosto 1990 n.241 e gli incarichi professionali.
3. Le spese in economia sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 2 - Principi informatori
1. In tutte le fasi di svolgimento dell’attività contrattuale del Comune si perseguono obiettivi di correttezza, trasparenza ed efficacia.
Art. 3 - Pubblicità degli atti a contrattare
1. Per qualunque contratto in cui vi sia la scelta discrezionale del contraente e per il quale non sussista una specifica normativa, è sempre necessaria la pubblicazione di un avviso all’Albo Pretorio per giorni quindici.
2. La pubblicazione sul sito internet del Comune è a cura dell’Ufficio per le pubbliche relazioni.
Art. 4 - Contenuto degli atti di gara
1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, gli avvisi, i bandi e le lettere di invito contengono gli elementi essenziali della gara, fra i quali:
a) il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
b) il sistema di gara e le modalità di aggiudicazione;
c) i criteri e i parametri di valutazione nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) le modalità di presentazione e formulazione della offerta;
e) i documenti da allegare all’offerta;
f) l’importo, le modalità di presentazione e la data di scadenza della cauzione provvisoria;
g) il luogo in cui è possibile prendere visione del Capitolato speciale d’appalto e dei relativi elaborati (qualora non allegati alla lettera d’invito).
Art. 5 - La gara
1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, la commissione di gara è costituita dal responsabile dell'Ufficio Contratti, con funzioni di Presidente e dal responsabile del procedimento o suo delegato del Settore nel cui interesse è effettuata la gara, e da un dipendente dell'Ufficio Contratti con funzione di Segretario.
2. Per importi di gara di rilievo comunitario, per appalti concorsi e per gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione è costituita dal Dirigente cui appartiene l’Ufficio Contratti, con funzioni di Presidente, dal responsabile dell'Ufficio Contratti e dal responsabile del procedimento o suo delegato del Settore nel cui interesse è effettuata la gara, oltre che da un dipendente dell'Ufficio Contratti con funzione di Segretario.
3. Nei casi di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell’appalto concorso di lavori pubblici appositamente disciplinato, alla Commissione di gara può essere aggiunto un esperto, interno od esterno all'ente, nella materia oggetto di gara; in tal caso a parità di voti prevale il voto del Presidente. Alla nomina dell'esperto provvede il Dirigente di Area nel cui interesse è effettuata la gara, con specifico atto nel quale è precisato il compenso da corrispondere.
4. Le sedute devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità e di pubblicità. Il Presidente può disporre per motivate ragioni la sospensione e l’aggiornamento della seduta.
Art. 6 - Trattativa privata
1. Fermo restando le procedure contrattuali risultanti dalle norme vigenti, alla ricerca del contraente si provvede di norma a trattativa privata.
2. La trattativa privata è espletata mediante una gara ufficiosa alla quale sono invitati almeno quindici concorrenti per i contratti di appalto di lavori e almeno cinque concorrenti per i contratti di appalto servizi o forniture, ove sussistano in tal numero, salvo speciali ed eccezionali circostanze, debitamente motivate, per le quali si deve procedere a trattativa privata con un unico soggetto.
3. Ove il Settore non sia a conoscenza di tale numero di Imprese, di ciò deve essere dato atto nella determinazione dirigenziale.
4. Per la scelta delle ditte da invitare il Dirigente si basa sul riscontro e sulla valutazione dell’autocertificazione prodotta dalle ditte con riferimento alle situazioni di conflitto in essere con le pubbliche amministrazioni.
5. Si ricorre alla trattativa privata diretta:
a) quando l’urgenza della prestazione o fornitura oggetto del contratto sia motivatamente incompatibile con il tempo necessario all’esperimento della procedura ad evidenza pubblica;
b) quando la fornitura o la prestazione oggetto del contratto può essere fornita solo da un unico soggetto;
c) nel caso di acquisto e locazione di immobili quando l’esigenza dell’Amministrazione non può essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.
Art. 7 - Cauzione
1. Ove non disciplinato diversamente, la cauzione provvisoria e definitiva sono fissate rispettivamente nel 2% e nel 10% del valore del contratto.
2. Lo svincolo della cauzione è disposto con autorizzazione del responsabile del procedimento.
3. La comunicazione di liberazione è trasmessa all’Istituto Bancario e/o Assicurativo ed al contraente; l’autorizzazione alla restituzione del deposito cauzionale, costituito nelle ulteriori forme previste, è inoltrato al Settore Ragioneria.
Art. 8 - Conclusione dei contratti
1. L’aggiudicazione effettuata contestualmente alle operazioni di gara è provvisoria.
2. L’aggiudicazione diviene definitiva solo con la verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e l’adozione di apposita determinazione dirigenziale, di competenza dell'Ufficio Contratti.
3. Il vincolo contrattuale a carico del Comune sorge solo con la stipulazione del contratto.
4. A seguito di aggiudicazione definitiva l'Ufficio Contratti invita l’aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine, di volta in volta comunicato e, comunque, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Qualora il contraente non adempia nel termine assegnato o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno convenuto, l’aggiudicazione può essere revocata con specifica determinazione dirigenziale, salvo l’adozione dei conseguenti, ulteriori provvedimenti.
Art. 9 - Spese contrattuali
1. Ogni spesa connessa al contratto, compresi gli oneri fiscali, è a carico del contraente, salvo quanto previsto dalle leggi o qualora, per motivate ragioni, dette spese siano poste a carico del Comune.
2. L'Ufficio Contratti indica al contraente l’importo delle spese di contratto e gli oneri fiscali a suo carico, che devono essere versati prima della stipula del contratto.
Art. 10 - Forma dei contratti
1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata, asta pubblica e appalto concorso sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo o di atto pubblico. Sono altresì stipulati in forma di atto pubblico amministrativo o atto pubblico i contratti preceduti da trattativa privata, qualora sia stata resa obbligatoria tale forma in sede di condizioni di gara.
2. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati anche per scrittura privata autenticata o per scrittura privata semplice. Quest'ultima può assumere, per importi inferiori a Euro 100.000,00 più iva, anche le seguenti forme:
a) per mezzo di scrittura privata firmata dal contraente e dal dirigente che rappresenta il Comune;
b) per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
d) con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dal contraente.
Art. 11 - Ufficiale rogante
1. I contratti per atto pubblico amministrativo sono rogati dal Segretario generale sulla base dei principi e norme che disciplinano l’attività notarile.
2. I contratti che non riguardano l’affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi, possono essere rogati dal notaio.
3. Presso l'Ufficio Contratti sono conservati il repertorio e gli originali dei contratti.
Art. 12 - Diritti di segreteria
1. I contratti del Comune sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria ed è effettuata dall’Ufficio che cura la predisposizione degli atti contrattuali.