ALLEGATO 6
ALLEGATO 6
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI DI EDITING, STAMPA, ALLESTIMENTO E SPEDIZIONE DELLE PROVE INVALSI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI RICERCA E AL PROGETTO “MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI”, PER IL PERIODO 2015-2023 NELL’AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE III “CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA”. Codice CUP F88C15001080006.
ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI DI EDITING, STAMPA, ALLESTIMENTO E SPEDIZIONE DELLE PROVE INVALSI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI RICERCA E AL PROGETTO “MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI”, PER IL PERIODO 2015-2023 NELL’AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE III “CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA”. Codice CUP F88C15001080006.
TRA
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice fiscale XXXXXX00X00X000X - domiciliato per la carica presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d’ora in poi denominato INVALSI
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale
rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da “Fornitore”);
oppure
(nel seguito per brevità anche
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro
=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)
PREMESSO CHE
dott.
repertorio n.
a) l'INVALSI, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in qualità di ente in house del MIUR è affidatario del progetto “MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI”, PER IL PERIODO 2015-2023 NELL’AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE III “CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA” nell'ambito della programmazione europea 2014 - 2020;
b) il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, artt. 7, 9 e 19, affida all’INVALSI il compito di realizzare prove
nazionali standardizzate con somministrazione computer based testing per le classi terza secondaria di primo grado, seconda e quinta secondaria di secondo grado a partire dal corrente anno scolastico 2017/2018;
c) l'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali Accordi entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;
d) l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
e) in esecuzione di quanto precede, l'INVALSI, in qualità di stazione appaltante ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n……. del 2017, una
procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 5 4 del D.Lgs.n.50/2016, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi ai servizi di editing, stampa, allestimento e spedizione delle prove INVALSI;
f) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi specifici contratti;
g) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'INVALSI nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa all'affidamento dei successivi singoli specifici contratti, nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc;
h) i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'INVALSI ed il Fornitore risultato aggiudicatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
i) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta che ritiene, pertanto, remunerativa;
j) la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'INVALSI, a quantitativi minimi o predeterminati di fornitura;
k) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi
inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla ed avente
n. per un importo di Euro = ( /) a garanzia dell’adempimento degli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei successivi singoli specifici contratti, nonché della serietà delle offerte presentate per ciascun profilo;
l) le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente Accordo;
m) il Fornitore non risulta avere controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione;
n) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. In particolare: il Capitolato Tecnico, l’Allegato “4” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “5” (Offerta Economica del Fornitore).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente documento, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'INVALSI da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli specifici contratti da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
c) Disciplinare: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e l’aggiudicazione dell'Appalto;
d) Contratto Specifico: oggetto del singolo contratto specifico sono i medesimi servizi (uno o più servizi) oggetto dell’Accordo Quadro. L’affidamento di ciascun contratto specifico potrà avvenire unicamente all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro
e) Richiesta: l’atto di avvio per la conclusione del singolo contratto specifico;
f) Capitolato Tecnico: il documento contenente le specifiche tecniche del servizio;
g) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato“4”;
h) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato“5”;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
e) dal Codice Etico dell'INVALSI.
2. Il Contratto sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'INVALSI, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
4. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti di Fornitura da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i contratti, l'INVALSI, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le modalità di affidamento da parte dell'INVALSI dei singoli contratti specifici, nonché la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei servizi di editing,
stampa, allestimento e spedizione delle prove INVALSI.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con l’operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, potrà essere consultato per iscritto, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, dall' INVALSI per l'affidamento di contratti specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Disciplinare.
3. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad offrire la prestazione dei seguenti servizi secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro, nei relativi Allegati e nel Capitolato tecnico, e segnatamente, le attività richieste sono le seguenti:
- Servizio di editing, sistemazione delle immagini e interventi di scrittura.
- Servizio di stampa di fascicoli e questionari.
- Servizio di stampa dei materiali di supporto per la somministrazione.
- Servizio di allestimento e spedizione in andata dei pacchi con i fascicoli, i questionari e i materiali di supporto.
- Servizio di spedizione in ritorno dei pacchi presso il punto di consegna che sarà indicato dall’INVALSI.
Tutto quanto sopra riportato deve essere realizzato secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica o, comunque, alle condizioni precisate nella Richiesta.
4. Ciascun contratto specifico dovrà avere ad oggetto uno o più dei seguenti servizi come dettagliati nel Capitolato Tecnico.
5. Ciascun contratto specifico potrà essere incrementato, nella misura ritenuta necessaria dall'INVALSI, il cui valore tuttavia non potrà superare il quinto del valore del contratto specifico.
6. Il quantitativo massimo stimato erogabile con il presente Accordo Quadro è pari a euro 2.600.000,00 (duemilioniseicento/00); i quantitativi da offrire saranno determinati sulla base di contratti specifici fino alla concorrenza di tale importo. Il valore massimo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'INVALSI nell'arco temporale di durata dell'Accordo stesso. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'INVALSI nei confronti dell'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro. L’INVALSI si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto, senza che il Fornitore aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa, né alcuna richiesta , neanche a titolo di risarcimento danni di qualsiasi natura e genere.
Al fine di affidare un contratto specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'INVALSI procede sulla base di quanto previsto nel Disciplinare.
ARTICOLO 5 DURATA
L’Accordo quadro ha una durata di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione. Il singolo contratto potrà avere durata fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. I singoli contratti non potranno superare il termine di scadenza dell'Accordo Quadro.
ARTICOLO 6
VINCOLI E PREZZI DEI SINGOLI CONTRATTI
Con riferimento a ciascun contratto specifico, l'aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovrà:
• vincolarsi ai seguenti prezzi unitari da lui stesso offerti per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro:
- Servizio ……………………… euro oltre IVA;
- Servizio di …………………………….. euro oltre IVA;
- Servizio di ……………………….: euro oltre IVA
- Servizio di ……………………….: euro oltre IVA
- Servizio di ……………………….: euro oltre IVA
• garantire necessariamente, per tutti i servizi oggetto del contratto specifico, le medesime caratteristiche minime e le caratteristiche migliorative offerte dallo stesso nella fase relativa all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 7 AFFIDAMENTO
1. I singoli contratti specifici verranno affidati dall’INVALSI nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa a singolo contratto specifico l'INVALSI indicherà:
• la tipologia dei servizi;
• i termini qualitativi e quantitativi;
• l’eventuale necessità della presenza in sede;
• penali per casi di ritardo o inadempimento ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
• ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell’Accordo Quadro;
• il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• modalità di svolgimento delle verifiche di conformità;
• ogni altra prescrizione prevista dai Regolamenti INVALSI e in uso nella contrattualistica pubblica.
3. L'INVALSI provvederà, prima dell'affidamento del singolo specifico contratto, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede verranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione la predetta integrazione che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
4. L'INVALSI, inoltre, provvederà al momento dell'affidamento del singolo specifico contratto, alla
comunicazione del nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto.
5. L'INVALSI ha facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di variare le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
6. L’INVALSI provvederà, al momento della conclusione del singolo contratto, tra le altre cose:
a) alla nomina del Direttore dell’esecuzione nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) alla indicazione sul medesimo contratto del CIG (Codice Identificativo Gara) relativo dell’Accordo Quadro, nonché del CUP (Codice Unico Progetto).
7. L’INVALSI potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. c) e d) n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei singoli contratti specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nelle Richieste, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e dalle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei singoli specifici contratti secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'INVALSI, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei singoli specifici contratti, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'INVALSI, per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente all'INVALSI, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre all'INVALSI qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa inerente la fornitura e/o la prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne l'INVALSI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) comunicare all’INVALSI le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei medesimi e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'INVALSI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
5. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'INVALSI di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei singoli specifici contratti.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici.
ARTICOLO 9
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di:
A. comunicare all'INVALSI ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
B. inviare all'INVALSI con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
2. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all'INVALSI le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
ARTICOLO 10 VERIFICHE E MONITORAGGIO
1. il Fornitore si obbliga a consentire all'INVALSI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli specifici contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta
esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'INVALSI.
3. In ogni caso, l'INVALSI, nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti specifici, procederà alle verifiche dei servizi resi dal Fornitore.
ARTICOLO 11 PENALI
1. Il Fornitore prende atto che l'INVALSI avrà la facoltà di prevedere in ciascun singolo specifico contratto apposite penali necessarie in relazione all'esecuzione degli stessi contratti.
ARTICOLO 12 INADEMPIMENTI E PENALITA'
1. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal Capitolato tecnico, dal presente Accordo Quadro e dai singoli specifici contratti, il Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 11, e specificate nei singoli contratti specifici, verranno contestati all’Aggiudicatario dell'Accordo Quadro per iscritto dal Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
ARTICOLO 13 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti dell’INVALSI con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad
Euro /00 ( ), rilasciata in data dalla , mediante la stipula di una
fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore dell’INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dell’Accordo quadro e degli Appalti Specifici.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell’INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’INVALSI.
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, del pari, il Contratto di fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
10. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE
1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
g) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche e monitoraggio); 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Danni, responsabilità civile);
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici;
i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
4. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni,
lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
9. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
10. L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
11. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.
ARTICOLO 15 RECESSO
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l’INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
• in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’INVALSI delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di Fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
3. L’INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di Fornitura, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Qualora l’INVALSI receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Contratti di fornitura.
ARTICOLO 16
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
ARTICOLO 17 TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’INVALSI di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’INVALSI.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ARTICOLO 19 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. .
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti dell’INVALSI per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta all’INVALSI.
ARTICOLO 20
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro.
ARTICOLO 21 FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’INVALSI inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’INVALSI tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
ARTICOLO 23 CODICE ETICO
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro.
ARTICOLO 24 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’INVALSI e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 25 PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, l’Aggiudicatario potrà emettere fattura secondo le modalità che verranno indicate nei singoli specifici contratti.
Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.
Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.
Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.
Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per
ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l’INVALSI applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 24 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.
ARTICOLO 26
DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
ARTICOLO 27 CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell’INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
INVALSI | IL FORNITORE |