Contract
C O M U N E D I B R A N D I Z Z O
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.3.2016 Pubblicato all' Albo Informatico dal 8.4.2016 al 23.4.2016
Divenuto esecutivo il 18.4.2016
I N D I C E
Art. 1 – Oggetto e finalità 1
Art. 2 – Definizioni 1
Art. 3 – Individuazione, programmazione, gestione della sponsorizzazioni 1
Art. 4 - Sistema di scelta dello sponsor 2
Art. 5 - Procedura di sponsorizzazione 2
Art. 6 - Diritto di rifiuto - esclusione 3
Art. 7 - Aspetti contabili e fiscali 4
Art. 8 - Verifiche e controlli 4
Art. 9 - Procedura per affidamento di incarico di ricerca di sponsor 4
Art. 10 - Rinvio e entrata in vigore 4
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Brandizzo, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, nell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004 e nell’art. 26 del D.Lgs. 163/2006.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando:
▪ una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende, in particolare del territorio
▪ una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività
▪ economie di spesa.
4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell’altra parte (sponsee) la quale garantisce, nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l’immagine, l’attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l’obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell’evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall’effettivo ritorno di immagine
b) per “sponsorizzatore” o “sponsor”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione
c) per “sponsorizzato” o “sponsee”: il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dallo sponsor
e) per “sponsorizzazione di puro finanziamento”: il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a versare esclusivamente una somma di denaro
f) per “sponsorizzazione tecnica”: il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori.
2. Ai fini del presente Regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta al Comune, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune stesso.
Art. 3 – Individuazione, programmazione, gestione della sponsorizzazioni
1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Nel corso dell'anno la Giunta Comunale può, comunque, formulare indirizzi specifici per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione.
2. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici su tutte le iniziative, beni, servizi previsti a carico del bilancio dell'ente, purché sussistano le seguenti condizioni:
▪ perseguimento di interessi pubblici
▪ esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata
▪ conseguimento di risparmi di spesa o acquisizione di entrate.
3. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati sia su iniziativa dell’Amministrazione che su iniziativa di soggetti terzi.
4. I responsabili di settore, nell’ambito della loro competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.
Art. 4 - Sistema di scelta dello sponsor
1. La scelta dello sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le seguenti procedure:
a. contratti di importo pari o inferiore a € 20.000,00, affidamento diretto, con facoltà dell’Ente di avviare procedure comparative tramite pubblicazione di avviso esplorativo da pubblicarsi all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 15 giorni
b. contratti di importo superiore a € 20.000,00 e sino a € 100.000,00, con procedura negoziata con bando da pubblicarsi all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 30 giorni
c. contratti di importo superiore a € 100.000,00 con procedura aperta mediante pubblicazione di bando all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente per almeno 30 giorni e dell’estratto del bando su due quotidiani a diffusione nazionale.
2) Nell'ambito della scelta del contraente l'Amministrazione comunale riconosce la possibilità che la sponsorizzazione avvenga per iniziativa di terzi. In questo caso il riconoscimento della utilità e della accettazione della proposta avviene, nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento sia per i contenuti che per gli aspetti riferibili al perfezionamento del rapporto contrattuale, con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale devono essere evidenziate le forme del supporto.
3) Qualora la sponsorizzazione abbia ad oggetto il restauro di beni architettonici e monumentali, recupero di opere d'arte e/o archivi storici, i Soggetti Esecutori devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dall’articolo 201 del Codice dei Pubblici Contratti approvato con D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dal relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 207/2010, dalle normative specifiche di settore per i beni e le attività culturali. I contratti di sponsorizzazione devono essere preventivamente sottoposti alla Soprintendenza/Direzione Regionale competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti.
4) Il Comune può, altresì, definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ove lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo. L'esclusiva generale comporta la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo; l'esclusiva commerciale la conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti.
h. il valore della garanzia per l'adempimento degli obblighi contrattuali
i. lo schema di contratto
j. il Responsabile del procedimento (coincidente con il Responsabile del settore competente).
3. Il criterio di selezione è quello dell'offerta economica più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti, secondo parametri predefiniti nell’avviso. È facoltà del Comune, in relazione a singoli progetti, fissare criteri particolari di selezione.
4. Scaduto il termine fissato nell’avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del settore competente nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato che potrà avvalersi di un'apposita commissione.
B) Contratto
1. La sponsorizzazione viene formalizzata con la sottoscrizione di apposito atto di natura contrattuale, nel quale risultano stabiliti, in particolare, i seguenti elementi:
a. l'oggetto e le finalità della sponsorizzazione
b. gli obblighi delle parti e delle modalità di attuazione della sponsorizzazione, compreso il valore del corrispettivo della sponsorizzazione e le modalità di versamento
c. la durata del contratto
d. le eventuali autorizzazioni che lo sponsee deve ottenere preliminarmente
e. le modalità di controllo del Comune, a cura del responsabile del procedimento sull'esatta esecuzione del contratto
f. la definizione degli aspetti fiscali
g. le eventuali sanzioni in caso di inadempienza
h. la disciplina di eventuali contenziosi
i. la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor
j. la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor arrechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno
x. le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d’uso, saranno interamente a carico dello sponsor.
2. Il contratto potrà prevedere clausole relative all'esenzione totale o parziale per lo sponsor del pagamento degli oneri previsti dalla COSAP e dal canone sulla pubblicità.
3. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente individuato nel progetto, fatta salva la preventiva acquisizione da parte dello sponsor di nulla osta/autorizzazioni di enti esterni qualora necessari.
Art. 6 - Diritto di rifiuto - esclusione
1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:
▪ ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata
▪ ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività
▪ reputi la sponsorizzazione inattuabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto le finalità di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
▪ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
▪ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico e gioco d’azzardo
▪ messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o qualsiasi forma di discriminazione.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 7 - Aspetti contabili e fiscali
1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale inerente alle imposte dirette, per quanto applicabili, alle imposte indirette ed ai tributi locali, alla cui applicazione si fa rinvio.
2. In particolare, quando la prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione consiste in servizi o fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione: dello sponsor al Comune per il valore del servizio o del bene, soggetta ad IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor per un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione..
Art. 8 - Verifiche e controlli
1. Gli interventi di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Responsabile del procedimento, al fine di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni contenute nel contratto.
Art. 9 - Procedura per affidamento di incarico di ricerca di sponsor
1. Il Comune può, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, procedere mediante affidamento di incarico, per il reperimento di sponsorizzazioni, ad agenzie nel campo pubblicitario o ad altro soggetto specializzato.
Art. 10 - Rinvio e entrata in vigore
1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la conseguita esecutività della deliberazione di approvazione.