presentata in data 14 maggio 2012
proposta di legge n. 203
a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 14 maggio 2012
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PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI PER CONTRASTARE
LA POVERTÀ E IL DISAGIO SOCIALE
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pdl 203
Signori Consiglieri,
la presente proposta di legge promuove e sostiene gli interventi finalizzati ad attenuare le condizioni di grave disagio sociale e povertà dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione attraverso l’attività di raccol- ta e redistribuzione delle eccedenze alimentari provenienti dalle aziende del settore alimenta- re, del settore agricolo e della ristorazione.
La crisi economica determina un generaliz- zato peggioramento della condizione sociale di un numero sempre maggiore di persone. Tale situazione impone che i comportamenti sociali volti allo spreco vengano sostituiti da comportamenti virtuosi da realizzare anche tramite la collaborazione di soggetti diversi, in particolare del mondo istituzionale, del terzo settore e delle aziende del settore agro-ali- mentare.
La mancanza di adeguata informazione, così come l’assenza di un sistema organizzato e capillarmente diffuso sul territorio della interme- diazione che provveda al ritiro e al trasporto di tali alimenti presso gli enti caritatevoli, fanno sì che le eccedenze alimentari non vengano utiliz- zate ma diventino semplice “scarto”, “rifiuto”.
Con la presente proposta di legge si inten- de promuovere la cultura della solidarietà xxx- xxxxxxx, valorizzando e incentivando la colla- borazione tra i soggetti che già operano fattivamente nel settore.
A tal fine la presente proposta fornisce la definizione di ciò che può essere considerato eccedenza alimentare. Questa non è mai un prodotto di scarto o un prodotto destinato alla eliminazione perché avariato. Al contrario essa costituisce una risorsa che nella filiera della pro- duzione alimentare rischia lo smaltimento e la successiva eliminazione perché di prossima scadenza o invenduta; perché non raccolta e rimasta sul campo; o ancora, nel caso dei pasti forniti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, perché non serviti.
Inoltre, al fine di assicurare che l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze sia svolta con adeguata competenza, la presente proposta individua come soggetti attuatori degli interventi sia gli enti locali, sia i soggetti del terzo settore regolarmente iscritti agli appostiti albi o registri regionali. Sempre al fine di garantire ap- propriati livelli di professionalità nello svolgimen- to dell’attività in questione, è previsto che i sog- getti del terzo settore devono aver esercitato l’attività in questione per almeno due anni.
Gli interventi contenuti nella presente pro- posta di legge consistono nella promozione di accordi di collaborazione tra gli operatori del
settore agro-alimentare e i soggetti attuatori, nella concessione di contributi ai soggetti attuatori per lo svolgimento dell’attività di recu- pero e distribuzione delle eccedenze e nel fi- nanziamento di progetti formativi rivolti ai sog- getti attuatori e agli operatori del settore agroalimentare.
Nel dettaglio, la proposta di legge si com- pone di cinque articoli.
L’articolo 1 contiene le finalità della presen- te legge stabilendo che, allo scopo di tutelare le fasce più deboli della popolazione, la Regio- ne promuove l’attività di recupero e distribuzio- ne delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.
L’articolo 2, al fine di precisare quali pro- dotti possono essere oggetto di recupero e distribuzione, fornisce la definizione di “ecce- denze alimentari”. Ai fini della presente propo- sta di legge, rientrano in tale accezione:
a) i prodotti agro-alimentari invenduti, di pros- sima scadenza, e destinati all’eliminazione dal circuito alimentare;
b) i prodotti agricoli non raccolti;
c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazio- ne e di somministrazione collettiva. L’articolo 3 individua i soggetti attuatori de-
gli interventi di cui la Regione può avvalersi per svolgere l’attività di recupero e distribuzio- ne delle eccedenze alimentari. Tali soggetti sono le cooperative sociali regolarmente iscrit- te all’albo regionale di cui alla legge regionale 34/2001 (Promozione e sviluppo della coope- razione sociale), le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 48/1995 (Disciplina del volontariato), le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 9/2004, (Norme per la promo- zione, il riconoscimento e lo sviluppo delle as- sociazioni di promozione sociale), e le Onlus iscritte all’anagrafe di cui al decreto legislativo 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizza- zioni non lucrative di utilità sociale).
Soggetti attuatori possono anche essere gli enti locali, singoli o associati.
L’articolo 4 stabilisce, al comma 1, che la Re- gione concede contributi ai soggetti attuatori per:
a) lo svolgimento dell’attività di recupero e di- stribuzione delle eccedenze alimentari a fa- vore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
b) il finanziamento di progetti formativi rivolti ai soggetti attuatori di cui all’articolo 3 e agli operatori del settore agroalimentare.
Al comma 2 dello stesso articolo 4 la propo- sta di legge stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della Commissione assemblea- re competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
Al comma 3 si stabilisce che, per lo svolgi- mento dell’attività di recupero e distribuzione
delle eccedenze alimentari, la Giunta regiona- le promuove specifici accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori e gli operatori del settore agro-alimentare.
L’articolo 5 contiene le disposizioni finan- ziarie.
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuove l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze ali- mentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.
Art. 2
(Eccedenze alimentari)
1. Ai fini della presente legge sono ecceden- ze alimentari:
a) i prodotti agro-alimentari invenduti, di prossi- ma scadenza, e destinati all’eliminazione dal circuito alimentare;
b) i prodotti agricoli non raccolti;
c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.
Art. 3
(Soggetti attuatori)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti:
a) gli enti locali, singoli o associati;
b) le cooperative sociali iscritte all’albo regiona- le di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
c) le organizzazioni di volontariato iscritte al re- gistro regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato);
d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo svi- luppo delle associazioni di promozione socia- le);
e) le Onlus iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c),
d) ed e), devono aver svolto l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per almeno due anni.
Art. 4
(Interventi)
1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per:
a) lo svolgimento dell’attività di recupero e distri- buzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
b) il finanziamento di progetti formativi rivolti ai soggetti attuatori e agli operatori del settore agroalimentare.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Com- missione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell’attività di recupero e distribuzione delle ec- cedenze alimentari, promuove accordi di colla- borazione tra gli operatori del settore agro-ali- mentare e i soggetti attuatori.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 52909 “Terzo settore” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2013 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale (POA).