VERBALE DI ACCORDO
Addì 1 luglio 2021, in collegamento telematico mediante piattaforma Microsoft Teams sono presenti:
CF Master Servicing S.p.A.; CF Asset Management S.p.A.; CF Special Servicing S.p.A.;
(in seguito, congiuntamente, le “Società”);
tutte rappresentante da Xxxxxxx Xx Xxxxx (Chief Operating Officer di Credito Fondiario S.p.A.) e Xxxxxxx Xxxxxxxx (Responsabile Human Resources di Credito Fondiario S.p.A.)
e
XX.XX. e RSA, nelle persone firmatarie del presente accordo riportate in calce (in seguito, congiuntamente le “XX.XX.” e, assieme alle Società, le “Parti”)
per esperire le procedure di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 21 del CCNL Credito nonché dell’art. 2112 c.c. e art. 47, legge n. 428/90, ci cui alla lettera del 21 aprile 2021.
PREMESSO CHE
• Con comunicazione del 21 aprile 2021 (che qui si intende integralmente richiamata) e con la presentazione del progetto di riorganizzazione, le Società hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 17 e 21 del CCNL Credito, nonché dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in ordine alle citate operazioni di riorganizzazione aziendale e connesse operazioni di scissione (in seguito, complessivamente la “Riorganizzazione”);
• le Società hanno informato le XX.XX. dei motivi della Riorganizzazione descritta nella predetta lettera del 21 aprile 2021, delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati, delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi, nonché delle ulteriori informazioni previste dalla legge e dal CCNL Credito;
• è stato avviato il previsto confronto sindacale, nel corso del quale le Parti si sono incontrate in data 28 aprile, 7, 11, 14, 26 maggio, 4, 9, 15, 23 giugno, 1 luglio 2021;
• durante i predetti incontri, richiamando quanto già ampiamente enunciato nella lettera del 21 aprile 2021 – cui si rinvia integralmente – sono stati illustrati il contesto generale e le ragioni alla base della Riorganizzazione, nonché le conseguenze derivanti dalla stessa;
• le Parti, con particolare riferimento agli effetti sui rapporti di lavoro interessati, hanno condiviso quanto contenuto nel presente accordo;
• in corso di procedura i rappresentanti aziendali hanno comunicato alle XX.XX. che sono regolarmente pervenute le autorizzazioni alla Riorganizzazione da parte delle autorità di vigilanza Banca d’Italia e Consob;
• le Parti si danno reciprocamente atto che la procedura di consultazione sindacale si è svolta nel rispetto dei tempi e modi previsti dagli artt. 17 e 21 del CCNL Credito nonché dall’art. 47, legge n. 428/1990, realizzando l’effetto di una piena partecipazione e informazione in merito alla programmata Riorganizzazione.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti si danno atto e convengono quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2 – Trasferimento dei rapporti di lavoro da Credito Fondiario S.p.A. in favore di CF Holding Company S.p.A., CF Special Servicing S.p.A., CF Master Servicing S.p.A., CF Asset Management S.p.A.
Con riferimento alla Riorganizzazione descritta nella comunicazione del 21 aprile 2021, le Parti convengono che, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della Riorganizzazione stessa (presumibilmente 1° agosto 2021), ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui allegato 1 proseguiranno – secondo quanto previsto ed indicato nel predetto allegato – senza soluzione di continuità con le società CF Holding Company S.p.A., CF Special Servicing S.p.A., CF Master Servicing S.p.A., CF Asset Management S.p.A. I dipendenti e società di destinazione sono indicati nell’allegato 1 (al quale si rinvia).
I predetti dipendenti conserveranno tutti i diritti maturati alla data della Riorganizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anzianità, ferie, permessi, trattamento di fine rapporto, contribuzione al fondo pensione, contribuzione alla cassa di assistenza sanitaria, etc.).
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà le medesime condizioni in essere.
Ai predetti lavoratori continueranno ad applicarsi i medesimi trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Credito tempo per tempo vigente fino alla cessazione del rapporto di lavoro individuale; per quanto attiene alla contrattazione integrativa aziendale continuerà ad applicarsi quella attualmente in vigore presso Credito Fondiario S.p.A.
Ai fini della disciplina in tema di licenziamenti, per i predetti lavoratori si farà riferimento al numero complessivo di dipendenti delle società di cui al presente articolo 2.
Continueranno a trovare applicazione – ai soggetti ed alle condizioni negli stessi previsti – l’accordo sindacale del 6 febbraio 2018 (sottoscritto da Banca Carige S.p.A.) e del 15 maggio 2019 (sottoscritto da Banco BPM).
Articolo 3 – Rapporti di lavoro presso Credito Fondiario S.p.A.
I rapporti di lavoro dei dipendenti di cui allegato 2 proseguiranno con Credito Fondiario S.p.A., con i medesimi trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Credito tempo per tempo vigente; per quanto attiene alla contrattazione integrativa aziendale continuerà ad applicarsi quella attualmente in vigore.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà le medesime condizioni in essere.
In relazione al Premio Aziendale di cui all’art. 4 del contratto integrativo aziendale del 17 novembre 2020, Credito Fondiario S.p.A. e le rappresentanze sindacali aziendali di cui al successivo articolo 10 si incontreranno entro il 30 settembre 2021 al fine di individuare gli indicatori di produttività applicabili, per gli anni 2021 e 2022, alla nuova realtà aziendale.
Articolo 4 – Finanziamenti
Le Società confermano, a favore del personale interessato, le condizioni dei finanziamenti in essere, che continueranno ad essere erogati da Credito Fondiario S.p.A..
Per i futuri finanziamenti, Credito Fondiario S.p.A. applicherà a tutti i dipendenti delle Società i medesimi trattamenti riconosciuti, tempo per tempo, ai propri dipendenti.
Articolo 5 – Organici e mobilità
Le Società dichiarano che, per effetto della Riorganizzazione, non vi saranno esuberi di personale né mobilità territoriale per i lavoratori. I previsti mutamenti di sede per le città di Roma e Milano comporteranno lo spostamento delle sedi negli stessi comuni.
Le Società – compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – favoriranno eventuali richieste di mobilità professionale e/o territoriale.
Articolo 6 – Mandato di rappresentanza
Le Società continueranno ad applicare il CCNL Credito tempo per tempo vigente e gli accordi integrativi aziendali in vigore presso Credito Fondiario S.p.A.
In aggiunta a Credito Fondiario S.p.A., anche CF Holding Company S.p.A. conferirà (entro 30 giorni dal perfezionamento della Riorganizzazione), anche per le altre società di cui all’articolo 2, mandato di rappresentanza sindacale ad ABI. Pertanto, CF Holding Company S.p.A. e le altre società di cui all’articolo 2 presenteranno all’Inps richiesta di inclusione nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.
Articolo 7 – Garanzie occupazionali
In caso di crisi che dovessero determinare tensioni occupazionali, l’obiettivo prioritario sarà quello di minimizzare le ricadute sociali che potrebbero determinarsi. Per cui:
- le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso CF Holding Company S.p.A. o una o più società di cui all’articolo 2:
(i) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna
– al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente e collegialmente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle di cui ai successi punti (ii) e (iii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà;
(iii) Credito Fondiario S.p.A. si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di solidarietà.
- le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso Credito Fondiario S.p.A.:
(i) Credito Fondiario S.p.A. si impegna – al di là degli obblighi previsti dal CCNL Credito – ad avviare tempestivamente un confronto con le XX.XX., al fine di valutare le soluzioni adottabili, ivi comprese quelle di cui al successo punto (ii);
(ii) CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, si impegna a valutare la possibilità di assumere il personale che, in esito alle procedure di legge e di contratto, dovesse risultare in esubero e non potesse usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà.
Articolo 8 – Welfare
Con riferimento all’assistenza sanitaria ed alla previdenza complementare CF Holding Company S.p.A., anche per conto delle società di cui all’articolo 2, e le rappresentanze sindacali aziendali di cui al successivo articolo 10 si impegnano a dare avvio ad appositi incontri, al fine di pervenire alla sottoscrizione entro il 21 luglio 2021 dei relativi accordi istitutivi, in coerenza con la contrattazione integrativa aziendale vigente, così da dare continuità alle tutele nei confronti dei lavoratori di cui al precedente articolo 2.
Articolo 9 – Assunzioni
In relazione alle assunzioni programmate dalle Società per l’implementazione della Riorganizzazione (circa 70 risorse aggiuntive rispetto all’organico di inizio 2021 entro il 30 giugno 2022), le stesse dichiarano che si farà prevalentemente ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato e che in ogni caso verrà posta particolare attenzione, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive, alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro in quei casi in cui si dovesse ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato. Analoga attenzione verrà posta anche in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere.
Articolo 10 – Relazioni sindacali
Al fine di favorire la continuità ed il corretto svolgimento delle relazioni sindacali, le Società si impegnano, per la durata di 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo:
a) a riconoscere le attuali rappresentanze sindacali aziendali;
b) a riconoscere, nell’ambito delle società sprovviste di rappresentanze sindacali aziendali, alle XX.XX. firmatarie del presente accordo competenza sulle tematiche previste dal CCNL Credito.
Decorso tale periodo, si farà riferimento ai vigenti accordi sulle agibilità sindacali del settore del Credito.
Articolo 11 – Verifiche
CF Holding Company S.p.A. (anche per conto delle altre società di cui all’articolo 2) si impegna – nei primi 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo – ad incontrare le XX.XX., con cadenza semestrale, al fine di verificare l’implementazione della Riorganizzazione stessa, anche in relazione alle assunzioni programmate di cui all’articolo 9. Analogo impegno, in incontri separati, assume Credito Fondiario S.p.A.
Allegato 1) Personale trasferito alle società CF Holding Company S.p.A., CF Special Servicing S.p.A., CF Master Servicing S.p.A., CF Asset Management S.p.A.;
Allegato 2) Personale di Credito Fondiario S.p.A. (non oggetto di trasferimento).
Il presente verbale di accordo viene sottoscritto dalle XX.XX. mediante espressa conferma ed accettazione inviata a mezzo email al seguente indirizzo xx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Le Società
Rappresentanti delle Società
Xxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
XX.XX RSA
XXXX
Xxxxxxx Xxx
XXXX
Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxxx
FISAC
Riccardo Tranquilli
FISAC
Xxxxxx Xxxxx
FIRST
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
FIRST
Xxxxxxx Xxxxxxxx
UNISIN
Xxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx
UILCA
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxx