Accordo
Traduzione1
Accordo
di cooperazione in materia di migrazione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina
Concluso l’11 giugno 2012
Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 agosto 2014
La Confederazione Svizzera,
rappresentata dal Consiglio federale svizzero e
la Repubblica tunisina,
rappresentata dal Governo della Repubblica tunisina,
di seguito denominate «Parti contraenti»;
considerando gli ottimi rapporti di amicizia e di cooperazione tra le Parti contraenti;
animate dal desiderio di potenziare un partenariato di mutuo vantaggio per lo svi- luppo di ambo le Parti contraenti;
convinte che i flussi migratori contribuiscano all’avvicinamento dei popoli e che la gestione concertata di tali flussi rappresenti un fattore di sviluppo economico, socia- le e culturale per i Paesi interessati;
riconoscendo che la protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, per cui è necessario vigilare sull’applica- zione severa delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell’uomo, in particolare dei migranti, e garantire che la gestione della migrazione illegale o irregolare non pregiudichi i diritti dell’uomo;
animate dal desiderio di favorire la loro cooperazione nel quadro degli sforzi inter- nazionali per la prevenzione della migrazione irregolare;
determinate ad adottare insieme le misure adeguate per lottare contro la migrazione irregolare e le attività criminali a essa associate;
riconoscendo che la lotta contro la migrazione irregolare e il ritorno delle persone non vanno affrontati soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma che devono pari- menti basarsi sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;
mosse dalla volontà di applicare, nell’interesse comune e delle persone coinvolte, le norme sulla circolazione e la dimora delle persone tra le Parti contraenti;
hanno convenuto quanto segue:
RS 0.142.117.589
1 Dal testo originale francese (RU 2014 3371).
2012-1036 3371
Capitolo I: Oggetto e terminologia
Art. 1 Oggetto
Il presente Accordo ha come oggetto l’entrata, la dimora e il ritorno di persone sul territorio delle Parti contraenti.
Art. 2 Terminologia
Nell’ambito del presente Accordo, i termini e le espressioni menzionati qui di seguito hanno il seguente significato:
– Parte contraente richiedente: la Parte che presenta la domanda di riammis- sione di persone;
– Parte contraente richiesta: la Parte che riceve la domanda di riammissione di persone;
– Riammissione di persone: il ritorno delle persone sul territorio della Parte contraente richiesta che devono lasciare il territorio della Parte contraente richiedente;
– Xxxxx al ritorno: le misure previste dalla legislazione della Parte contraente richiedente tese a facilitare il ritorno e il reinserimento dei cittadini della Parte contraente richiesta nel loro Paese d’origine.
Capitolo II: Entrata e dimora
Art. 3 Condizioni di entrata e di dimora
1. Per entrare e dimorare in Svizzera, i cittadini tunisini devono rispettare le leggi svizzere in materia di entrata e dimora.
2. Per entrare e dimorare in Tunisia, i cittadini svizzeri devono rispettare le leggi tunisine in materia di entrata e dimora.
3. Le domande di permesso di soggiorno sono trattate con cura, diligenza e benevo- lenza.
Art. 4 Disciplinamento dell’entrata
1. Nel rispetto dei suoi obblighi internazionali e del suo diritto nazionale, la Sviz- zera si impegna ad agevolare il rilascio ai cittadini tunisini di un visto per soggiorni di breve durata per i motivi qui appresso:
a) visite di parenti di primo grado a cittadini tunisini ricoverati in ospedale;
b) azioni presso tribunali e amministrazioni pubbliche;
c) liquidazione di successioni;
d) esercizio del diritto di visita in virtù di una decisione giudiziaria definitiva;
e) perdita della carta di soggiorno;
f) visite in Svizzera nel quadro della cooperazione decentralizzata e di attività destinate ai cittadini tunisini domiciliati in Svizzera.
2. Nel rispetto dei suoi obblighi internazionali e del suo diritto nazionale, la Sviz- zera si impegna ad agevolare il rilascio ai cittadini tunisini appartenenti a una delle categorie qui appresso di un visto per soggiorni di breve durata per più entrate in vista di soggiorni di al massimo 90 giorni nell’arco di 180 giorni, con durata di validità tra sei mesi e cinque anni in funzione della qualità dell’incarto presentato, della durata delle attività previste in Svizzera e della durata di validità del passa- porto:
a) uomini d’affari, commercianti, artigiani, medici, avvocati, intellettuali, uni- versitari, scienziati, artisti o sportivi di alto livello che partecipano attiva- mente alle relazioni economiche, commerciali, professionali, universitarie, scientifiche, culturali e sportive tra i due Paesi;
b) persone bisognose di cure regolari in Svizzera, purché presentino garanzie finanziarie sufficienti per la copertura delle spese connesse a tali cure;
c) parenti di primo grado, segnatamente in linea ascendente, di cittadini sviz- zeri o tunisini residenti in Svizzera;
d) funzionari esercitanti la loro funzione che hanno contatti regolari con la Svizzera.
3. La Svizzera si impegna altresì a trattare con benevolenza e diligenza le domande di visto presentate da cittadini tunisini, che rivestono un carattere umanitario.
4. Se la Repubblica tunisina reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini svizzeri o per determinate categorie di cittadini svizzeri, a essi si applicheranno automatica- mente le disposizioni di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo, per reciprocità.
Art. 5 Ammissione
Nei limiti della legislazione nazionale applicabile, ciascuna Parte contraente auto- rizza la dimora sul proprio territorio di cittadini dell’altra Parte contraente nei casi seguenti:
1. Soggiorno temporaneo senza attività lucrativa sul territorio della Parte contraente agli scopi seguenti:
a) turismo;
b) visita;
c) transito;
d) formazione teorica;
e) cure mediche e soggiorni di cura;
f) partecipazione a manifestazioni di carattere economico, scientifico, cultu- rale, religioso o sportivo;
g) partecipazione a conferenze e riunioni di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, con cui la Svizzera ha concluso un accordo su privilegi e immunità;
h) attività temporanea di corrispondente per media esteri;
ad d) Gli studenti cittadini di una Parte contraente che seguono una formazione o un perfezionamento presso un’università o una scuola universitaria professionale sul territorio dell’altra Parte contraente possono essere autorizzati a svolgere un’attività lucrativa accessoria conformemente alla legislazione nazionale applicabile.
Le Parti contraenti si impegnano a trattare con benevolenza e diligenza le domande di ricongiungimento familiare.
2. Soggiorno con attività lucrativa:
a) I cittadini di una Parte contraente possono essere ammessi sul territorio dell’altra Parte contraente in vista di esercitare un’attività lucrativa confor- memente alla legislazione nazionale applicabile, segnatamente nei casi qui appresso:
– soggiorno in vista di esercitare un’attività lucrativa allo scopo di svi- luppare l’economia del Paese di accoglienza e di rafforzare gli scambi in questo settore;
– soggiorno nel quadro di progetti di aiuto e di sviluppo svolti in nome della cooperazione economica, scientifica e tecnica nonché nel quadro di interventi umanitari.
b) Gli studenti cittadini di una Parte contraente, con diploma di un’università o una scuola universitaria professionale dell’altra Parte contraente possono essere ammessi a esercitare un’attività lucrativa al termine dei loro studi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, se tale attività riveste un elevato interesse scientifico o economico.
c) Scambio di giovani professionisti: ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte contraente un’autorizzazione conformemente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina relativo allo scambio di giovani professionisti.
Capitolo III:
Riammissione dei cittadini delle Parti contraenti in situazione irregolare
Art. 6 Cittadinanza delle persone riammesse
1. Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta scritta dell’altra Parte contraente e senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona che non adempia o non adempia più le condi- zioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richieden- te se è comprovato o verosimile che quest’ultima possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
2. La Parte contraente richiedente riammette, alle medesime condizioni, la persona in questione se da verifiche effettuate al momento del suo arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta risulta che quest’ultima non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento di lasciare il territorio della Parte contraente xxxxxx- xxxxx.
Art. 7 Domanda di riammissione
1. La domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente, presentata in virtù dell’articolo 6 del presente Accordo, deve contenere in particolare le informa- zioni seguenti:
– dati concernenti l’identità della persona interessata (cognomi, nomi, luogo e data di nascita);
– elementi relativi ai documenti menzionati all’Allegato I del presente Accordo che permettono di provare o presumere la cittadinanza.
2. La domanda di riammissione è trasmessa direttamente all’autorità competente definita dalla Parte contraente richiesta, per una via di trasmissione sicura, per esempio per telefax.
3. La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione tempestiva- mente, al più tardi venti (20) giorni feriali dopo la ricezione della domanda. Nel caso in cui sia necessario svolgere un’audizione secondo l’articolo 8 paragrafi 3 e 4 del presente Accordo, quest’ultima deve aver luogo entro trenta (30) giorni feriali dalla risposta.
4. La persona interessata è riammessa soltanto in seguito alla ricezione dell’accetta- zione della riammissione da parte della Parte contraente richiesta.
5. Trattandosi della riammissione di una persona bisognosa di cure mediche, la Parte contraente richiedente trasmette, se ciò è nell’interesse della persona in que- stione e se essa ne è stata avvertita, la descrizione del suo stato di salute corredata dei certificati medici pertinenti, comprese eventuali informazioni sulla necessità di trattamenti speciali quali cure, sorveglianza o trasporto in ambulanza.
6. Il ritorno della persona interessata è eseguito a bordo di un volo commerciale o di un volo speciale. Le Parti contraenti provvedono a evitare i ritorni collettivi. Si sincerano altresì che i ritorni a bordo di un volo speciale siano notificati prelimi- narmente e con sufficiente anticipo all’altra Parte contraente
Art. 8 Prova o presunzione della cittadinanza delle persone da riammettere
1. La cittadinanza è provata in base ai documenti elencati nel paragrafo 1 dell’Alle- gato I del presente Accordo.
2. Se la cittadinanza della persona interessata è presunta in base agli elementi men- zionati nel paragrafo 2 dell’Allegato I al presente Accordo, la rappresentanza diplo- matica o consolare della Parte contraente richiesta rilascia tempestivamente un documento di viaggio (lasciapassare) valido per il ritorno della persona interessata.
3. Qualora la Parte contraente richiesta dubiti degli elementi che fondano la presun- zione della cittadinanza o in assenza di tali, la rappresentanza diplomatica o consola- re della Parte contraente richiesta procede quanto prima all’audizione della persona interessata. L’audizione è organizzata in collaborazione con i servizi competenti della Parte contraente richiedente.
4. Al termine dell’audizione è redatto un verbale firmato dalla rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta.
5. Se del caso, l’identificazione può parimenti avvenire mediante audizioni comuni.
6. Se in sede di audizione è comprovato o verosimile che la persona interessata ha la cittadinanza della Parte contraente richiesta, il necessario documento di viaggio (lasciapassare) è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare, su richiesta dell’autorità competente della Parte contraente richiedente, al più tardi dieci (10) giorni feriali dopo la presentazione della domanda.
Art. 9 Diritti delle persone da riammettere
Nei limiti previsti dalla legislazione in vigore della Parte contraente richiedente, quest’ultima adotta tutte le misure tese a preservare l’onore, la dignità e l’integrità fisica e morale della persona interessata e a creare le premesse per il suo reinseri- mento socioeconomico.
Art. 10 Disciplinamento dei casi particolari
Le autorità competenti delle Parti contraenti si concertano, se necessario, sulle misure tese a preservare l’onore, la dignità e l’integrità fisica e morale delle persone interessate (in particolare dei minori non accompagnati, delle persone malate, delle donne incinte, delle famiglie numerose) e a garantire l’esercizio dei lori diritti e obblighi.
Art. 11 Assunzione delle spese
1. Le spese di trasporto delle persone interessate fino alla frontiera della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente (art. 6 par. 1).
2. Le spese legate a un eventuale ritorno di queste persone nel Paese di soggiorno sono parimenti a carico della Parte contraente richiedente (art. 6 par. 2).
Capitolo IV: Aiuto al ritorno
Art. 12 Obiettivi
1. Le Parti contraenti valutano come sfruttare al meglio le competenze e le risorse dei migranti a favore dello sviluppo del loro Paese.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure del loro ambito di compe- tenza a favore dell’aiuto al reinserimento sociale e professionale delle persone che hanno optato per un ritorno volontario nel loro Paese d’origine.
Art. 13 Strutture competenti per l’aiuto al ritorno
In Svizzera, l’autorità competente per l’aiuto al ritorno è l’Ufficio federale della migrazione (UFM). L’attuazione è assicurata congiuntamente dalla Direzione dello sviluppo e della collaborazione (DSC), dai Cantoni e da diverse organizzazioni internazionali.
In Tunisia, l’autorità competente per l’aiuto al ritorno è il Ministero delle opere sociali. L’attuazione è assicurata dall’Office des Tunisiens à l'étranger.
Art. 14 Misure di aiuto al ritorno
1. Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti previsti dalle rispettive legislazioni, a incoraggiare il ritorno dei propri cittadini che hanno deciso di rientrare spontanea- mente nel loro Paese, definendo e mettendo in atto misure mirate e specifiche. In quest’ottica, il Paese di dimora prevede di concedere un’assistenza atta ad agevolare il reinserimento di tali persone nel loro Paese d’origine.
Le misure summenzionate sono precisate nell’Allegato II del presente Accordo.
2. Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, a prestarsi mutua assistenza nel definire e mettere in atto progetti di aiuto strutturale tesi a conseguire gli obiettivi di cui all’Allegato III del presente Accordo.
3. Le Parti contraenti convengono, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, di prestarsi mutua assistenza negli ambiti precisati nell’Allegato IV del presente Accordo.
Art. 15 Persone oggetto di un ritorno non volontario
1. Le Parti contraenti valutano, caso per caso, le lagnanze delle persone oggetto di un ritorno non volontario che presentano una domanda di sostegno.
2. In ogni caso, nessuna persona riammessa rientra del tutto sprovvista di mezzi.
I mezzi di cui sopra sono stabiliti secondo le legislazioni delle Parti contraenti. Al momento di firmare il presente Accordo, le Parti contraenti si comunicano gli importi di viatico vigenti. Qualsiasi cambiamento ulteriore è comunicato tempesti- vamente per via diplomatica.
Capitolo V: Protezione dei dati personali
Art. 16 Contenuto dei dati personali
Le informazioni sui dati personali dei cittadini delle Parti contraenti da riammettere riguardano esclusivamente:
– la persona da riammettere ed eventualmente i membri della sua famiglia (cognomi, nomi, se del caso cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza);
– la carta d’identità, il passaporto o gli altri documenti d’identità o di viaggio;
– gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere, com- prese le impronte digitali (i dati biometrici);
– i luoghi di dimora e gli itinerari;
– i permessi di soggiorno o i visti rilasciati all’estero e, se del caso;
– i dati relativi alla salute della persona interessata.
Art. 17 Utilizzo dei dati personali
I dati personali trasmessi in esecuzione del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali vigenti in ciascuna Parte contraente e alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili in materia e vincolanti le due Parti contraenti.
A tale titolo:
– la Parte contraente richiesta utilizza i dati personali comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;
– ciascuna Parte contraente informa l’altra, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati personali comunicati;
– i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad altre autorità statali o ad altre persone soltanto previa autorizza- zione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
– la Parte contraente richiedente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da tra- smettere, nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Xxxxx rispettati i divieti di trasmissione vigenti nel rispettivo di- ritto nazionale. Se i dati trasmessi risultano inesatti o se la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione di tali dati;
– l’interessato che ne faccia richiesta è informato sui dati personali esistenti sul suo conto e sull’utilizzo previsto, alle condizioni definite dal diritto nazionale della Parte contraente consultata;
– i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente;
– le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati per- sonali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno di un livello di protezione equivalente a quello di cui godono i dati del medesimo tipo nella legislazione della Parte contraente richiedente.
Capitolo VI:
Autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo e comitato di esperti
Art. 18 Autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo
1. Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono:
– per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e poli- zia e il Dipartimento federale degli affari esteri;
– per la Repubblica tunisina, il Ministero degli affari esteri, il Ministero delle opere sociali e l’Office des tunisiens à l’étranger.
2. Ciascuna Parte contraente può designare in qualsiasi momento un’altra autorità competente e notificarla all’altra Parte contraente per via diplomatica.
Art. 19 Creazione, composizione e funzionamento del comitato di esperti
1. È istituito un comitato di esperti incaricato del controllo dell’applicazione del presente Accordo.
2. Il comitato di esperti è composto da rappresentanti delle due Parti contraenti.
3. Si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternatamente in Svizzera e in Tunisia.
Art. 20 Missione e compiti del comitato di esperti Il comitato di esperti è segnatamente incaricato di:
– osservare i flussi migratori tra i territori delle Parti contraenti;
– formulare, all’attenzione delle autorità competenti di ciascuna Parte contra- ente, proposte utili per migliorare gli effetti dell’applicazione dell’Accordo.
Art. 21 Cooperazione tecnica e finanziaria nel settore della lotta alla migrazione irregolare
La Svizzera si impegna a consolidare le capacità dei servizi e delle unità dell’amministrazione tunisina preposti alla circolazione transfrontaliera, da un lato, e alla prevenzione e alla lotta contro il passaggio illegale della frontiera e l’emigra- zione irregolare, dall’altro.
Capitolo VII: Disposizioni finali
Art. 22 Statuto del presente Accordo
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti in particolare:
– dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19673;
– dagli accordi firmati dalle Parti contraenti nell’ambito della tutela dei diritti dell’uomo, in particolare dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 19664;
– dalle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 19615 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 19636 sulle relazioni consolari;
– dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione vigenti per le Parti contraenti.
Art. 23 Entrata in vigore, durata, emendamento, sospensione e denuncia
1. Le Parti contraenti si notificano l’espletamento delle rispettive procedure necessa- rie all’entrata in vigore del presente Accordo, che avrà effetto trenta (30) giorni dopo la ricezione dell’ultima notificazione.
2. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.
3. Qualsiasi emendamento o revisione del presente Accordo deve avvenire per scritto ed entra in vigore solo in seguito alla ricezione dell’approvazione dell’altra Parte contraente, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazio- nale o di salute pubblica e dopo avere informato l’altra Parte contraente, sospendere del tutto o in parte l’applicazione del presente Accordo. La sospensione deve essere notificata senza indugio, per via diplomatica, all’altra Parte contraente. Le Parti contraenti si informano tempestivamente, per via diplomatica, della revoca di tale misura.
5. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo in qualsiasi mo- mento con notifica all’altra Parte contraente per via diplomatica. In tal caso, l’Accordo cessa di avere effetto trenta (30) giorni dopo la data di ricezione della notifica.
2 RS 0.142.30
3 RS 0.142.301
4 RS 0.103.2
5 RS 0.191.01
6 RS 0.191.02
Art. 24 Risoluzione delle controversie
Ogni controversia scaturita dall’interpretazione, dall’applicazione o dall’attuazione del presente Accordo è risolta nel quadro del comitato di esperti o per via diplo- matica.
Art. 25 Modalità di esecuzione
1. Gli Allegati I–IV sono parte integrante del presente Accordo.
2. Se necessario, le modalità di esecuzione del presente Accordo sono precisate da Protocolli o da scambi epistolari.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Tunisi, l’11 giugno 2012 in due (02) esemplari originali nelle lingue francese e araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpre- tazione prevale il testo francese.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Repubblica tunisina:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Elementi per stabilire la cittadinanza
Allegato I
(art. 7 e 8)
1. La cittadinanza della persona da riammettere è considerata provata su presenta- zione di uno dei documenti seguenti in corso di validità o la cui validità è scaduta:
– Per la Confederazione Svizzera:
– passaporto,
– carta d’identità.
– Per la Repubblica tunisina:
– passaporto,
– carta d’identità.
2. La cittadinanza è considerata presunta su presentazione di uno degli elementi seguenti:
– documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte contraente richiesta che attesti l’identità della persona interessata (patente di guida, libretto di navigazione, libretto militare o qualsiasi altro documento rilasciato dalle forze armate ecc.);
– carta d’immatricolazione consolare o documento di stato civile;
– libretto di famiglia recante un luogo di attinenza in Svizzera (per la Parte svizzera);
– qualsiasi altro documento rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta;
– fotocopia di uno dei documenti sopra elencati o menzionati nel paragrafo 1;
– dichiarazioni della persona interessata debitamente raccolte dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente;
– deposizioni di testimoni alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente;
– lingua parlata dalla persona interessata, in particolare in base a un’analisi linguistica condotta da un esperto;
– indicazioni fornite dalla persona interessata;
– risultati del confronto delle impronte digitali o di altri dati biometrici;
– qualsiasi altro elemento riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
Misure di aiuto individuale al ritorno
Allegato II
(art. 14 par. 1)
Le misure di aiuto individuale al ritorno consistono concretamente:
– nell’assumersi le spese di ritorno della persona iscritta al programma di ri- torno volontario e assistito, occasionate dal suo trasporto verso il Paese d’origine;
– nel fornire un aiuto finanziario al reinserimento;
– nel concedere un sostegno personale, mirato e specifico allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto individuale in vista di un reinserimento profes- sionale o sociale agevolato nel Paese d’origine; tale sostegno può compren- dere, in particolare, la consulenza, l’accompagnamento anche nel Paese d’origine, l’acquisto e il trasferimento di materiale o il finanziamento di un progetto professionale, di formazione o di alloggio temporaneo;
– nel fornire in caso di necessità un aiuto al ritorno per ragioni mediche, anche nel Paese d’origine, il quale può comprendere, in particolare, la scorta di farmaci, l’accompagnamento medico durante il ritorno o la conclusione di una cura medica in corso;
– nel gestire la diffusione di informazioni sul programma di ritorno volontario e assistito, e offrire un sostegno istituzionale qualora la gestione sia affidata a terzi (organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altri partner).
Misure di aiuto strutturale
Allegato III
(art. 14 par. 2)
Le misure di aiuto strutturale sono tese in particolare a:
– contribuire allo sviluppo delle competenze in materia di gestione della migrazione della Parte contraente in cui la persona interessata ritorna, per esempio offrendo corsi di formazione specifici negli ambiti ritenuti adeguati e degni di interesse;
– ridurre le disparità tra le persone rientrate nel Paese d’origine e le persone rimaste sul posto, consentendo anche a queste ultime di beneficiare di pro- getti di sostegno e di sviluppo delle infrastrutture locali;
– partecipare allo sviluppo di relazioni di partenariato migratorio e promuove- re il dialogo migratorio.
Allegato IV
(art. 14 par. 3 e art. 21)
Misure di mutua assistenza e cooperazione tecnica e finanziaria
Le misure di mutua assistenza concernono particolare i seguenti ambiti:
– lo scambio reciproco di informazioni tra le autorità competenti per la tratta di esseri umani, le reti di traffico di esseri umani e gli individui che vi sono implicati, nonché per il crimine organizzato legato alla migrazione;
– l’assistenza tecnica in materia di lotta alla migrazione illegale;
– l’organizzazione di corsi di formazione per il personale consolare e gli agen- ti dei servizi d’immigrazione, in particolare nell’ambito specifico dell’indi- viduazione di documenti falsi;
– la cooperazione per il rafforzamento dei controlli alle frontiere, in particolare mediante un supporto in termini di materiale ed equipaggiamento;
– la perizia tecnica volta a garantire la sicurezza dei documenti nazionali d’identità;
– il consolidamento delle rispettive capacità di combattere la migrazione irre- golare e il traffico di esseri umani.