POLIZZA N.
POLIZZA N.
Autorizzazione codice cliente
fra privati con scadenza
determinata a garanzia della
AGENZIA
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Mod. 11572 - Ed. 03.2010
Contraente Nominativo Codice Fiscale Partita I.V.A.
Indirizzo C.A.P. Località Prov.
Durata Decorrenza giorno mese anno Scadenza giorno mese anno
del contratto
Durata anni giorni
Polizza sostituita Numero
Assicurato Denominazione C.F.
Indirizzo C.A.P. Località Prov.
Ubicazione
dell'immobile Indirizzo C.A.P. Località Prov.
locato
Oneri ed obblighi assunti
🞏 Come da contratto stipulato tra le Parti in data e registrato in il al n. da ritenersi qui di seguito ripetuto e trascritto.
🞏 Come da contratto conforme alla copia sottoscritta dalle Parti che, unita alla presente polizza sotto forma di "Allegato", ne costituisce parte integrante. L’operatività della garanzia è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuta registrazione del contratto.
🞏 La presente polizza è costituita unicamente a garanzia della buona conservazione dell’immobile concesso in locazione.
🞏 La presente polizza è costituita a garanzia degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente con la stipula del suindicato contratto.
Garanzie
Somma garantita
La Società garantisce, a favore dell'Assicurato e fino alla concorrenza massima di €
( ), corrispondente all'importo della cauzione dovuta dal Contraente a termini di contratto, il risarcimento dei danni diretti che derivassero all'Assicurato stesso dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri sopra specificati.
Allegati Sono operanti gli allegati
Premio
Premio unico Premio netto Accredito per Conguaglio Accessori Imposte Totale* sostituzione
Fatto in il giorno mese anno
Dichiaro di aver giorno mese anno l'importo totale del premio di perfezionamento* Firma dell'Agente o Esattore
ricevuto oggi:
FONDIARIA - SAI S.p.A. è autorizzata all’esercizio dei Xxxx Xxxxxxxx e Credito come da decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 26.11.1984, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 alla G.U. n. 357 del 31.12.1984 ed è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10.6.1982 n. 348 e successive modifiche ed integrazioni.
Definizioni
Assicurato La persona, l'ente o la ditta beneficiaria della garanzia.
Contraente La persona, l'ente o la ditta obbligata a prestare la garanzia.
Contratto L’accordo stipulato tra le Parti allegato alla presente polizza, o da essa richiamato. che forma oggetto della garanzia.
Società L'impresa assicuratrice.
Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 - Delimitazione della garanzia
Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell’importo indicato, si costituisce fideiussore nell’interesse del Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge o di contratto - il quale accetta per sè e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere all’Assicurato, in conseguenza di inadempienze garantite con la presente polizza in ordine agli obblighi ed oneri assunti con il contratto indicato nella scheda di polizza, verificatesi nel periodo di durata della polizza stessa e giunte a conoscenza dell’Assicurato e denunciate entro tre mesi dalla scadenza del detto periodo. Trascorsi i tre mesi sopraindicati la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione. Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni danno indiretto, le eventuali spese condominiali previste nel contratto, nonché le spese legali sostenute dall’Assicurato per il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie relative al contratto garantito dalla presente polizza.
Art. 2 - Notizie sullo stato del contratto
Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all’Assicurato notizie sullo stato di adempimento del contratto cui si riferisce la presente polizza.
Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza
La polizza non s’intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti, se il premio non è pagato e se il contratto cui si riferisce non è stato registrato.
Art. 4 - Premio
Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società.
Art. 5 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento
L’Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni inadempienza del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell’importo garantito e fermo quanto disposto dal successivo art. 6, verrà versato dalla Società, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 1944 C.C., solo dopo l’infruttuosa escussione del Contraente da parte dell’Assicurato. La Società non ha l’obbligo di indicare i beni del Contraente da sottoporre all’esecuzione; le eventuali spese necessarie sostenute a questo titolo sono esclusivamente a carico dell’Assicurato. La Società, pertanto, provvederà al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dalla presentazione di quanto segue:
a) documentazione attestante che le azioni esecutive esperite nei confronti del Contraente, sia mobiliari che immobiliari, non hanno conseguito l’integrale recupero del credito assicurato;
ovvero
b) documentazione attestante che dalla conclusione della procedura fallimentare, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale a carico del Contraente, l’Assicurato non ha conseguito l’integrale recupero della somma garantita.
L’importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società, previa esibizione del contratto registrato, dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.
Art. 6 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l’Assicurato
Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l’Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.
Dal risarcimento la Società avrà diritto di dedurre l’importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l’Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest’ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.
Art. 7 - Rivalsa - Surrogazione
Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’art. 1952 C.C..
Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato.
Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata all’Assicurato in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.
Ove la Società lo richieda l’Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell’esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.
8. Deposito cautelativo
Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest’ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all’importo garantito con
la presente polizza, nei casi di:
a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
c) ricezione da parte della Società dell’avviso di cui al primo comma dell’Art. 5;
d) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o di fideiussioni in genere.
La mancata costituzione del deposito cautelativo non può essere opposta all’Assicurato.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell’Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Nel caso di contratto stipulato con Contraente che non sia “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis C.C., il foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l’agenzia alla quale è assegnata la polizza.
In tutti gli altri casi, nonché per le eventuali controversie che possano sorgere tra la Società e l’Assicurato, il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
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L'AGENTE
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 X.X. x sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni generali di Assicurazione:
- Art. 3 (stipulazione e perfezionamento della polizza)
- Art. 5 (rinuncia del Contraente ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società - Limitazione delle obbligazioni della Società in deroga al disposto di cui al secondo e terzo comma dell’art. 1944 C.C.)
- Art. 7 (rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all’art. 1952 C.C.)
- Art. 8 (Deposito cautelativo)
- Art. 10 (foro competente).
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
Dichiaro che la firma del Contraente è autentica e che ho accertato i poteri di firma. L'AGENTE _ _