RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE (NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE DI BASILEA E NUOVA DIRETTIVA C.E. SUI REQUISITI DI CAPITALE DELLE BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO)
Vigilanza Creditizia e Finanziaria
RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE (NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE DI BASILEA E NUOVA DIRETTIVA C.E. SUI REQUISITI DI CAPITALE DELLE BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO)
METODO STANDARDIZZATO PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEL RISCHIO DI CREDITO
Il presente documento fornisce un primo schema di Istruzioni di vigilanza inerenti all’applicazione del nuovo Accordo sul Capitale (“Accordo”) e della Direttiva CRD (“Direttiva”) con riferimento al metodo standardizzato per il calcolo del rischio creditizio. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 30 aprile 2006, a:
Banca d’Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, xxx Xxxxxx, 00, 00000 XXXX (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ).
Documento per la consultazione
Marzo 2006
METODO STANDARDIZZATO PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEL RISCHIO DI CREDITO
Premessa
Il Nuovo Accordo sul Capitale (c.d. “Basilea 2”) e la direttiva europea in materia di requisiti patrimoniali (c.d. Capital Requirement Directive, CRD) prevedono tre diversi metodi per il calcolo della dotazione minima di capitale che le banche e i gruppi bancari devono mantenere a fronte del rischio di credito.
Il metodo più semplice previsto dalla nuova regolamentazione è quello standardizzato, il quale rappresenta un’evoluzione dell’attuale metodo di calcolo derivante dal precedente Accordo sul Capitale e dalle direttive UE in materia di vigilanza prudenziale.
Nel nuovo metodo standardizzato le esposizioni delle banche al rischio di credito sono suddivise in diverse classi di esposizioni (”portafogli”):
⎯ Stati sovrani;
⎯ Enti del settore pubblico;
⎯ banche e altre imprese finanziarie;
⎯ imprese non finanziarie;
⎯ esposizioni al dettaglio;
⎯ esposizioni e breve termine;
⎯ esposizioni verso organismi di investimento collettivo (OIC).
Per ogni portafoglio sono previsti coefficienti di ponderazione diversificati in funzione del rating della controparte o del garante (o del paese di residenza della controparte/garante); il rating rappresenta una valutazione del merito di credito del soggetto prenditore di fondi ed è riconosciuto dalla regolamentazione prudenziale a condizione che venga attribuito da un soggetto (External credit assessment institutions, ECAI) riconosciuto dall’Autorità di vigilanza (1). Per le esposizioni prive di rating è prevista l’applicazione di un coefficiente di ponderazione del 100%.
Infine, la nuova disciplina estende la possibilità di beneficiare di tecniche di attenuazione del rischio di credito (garanzie reali, personali, derivati di credito) mediante l’ampliamento sia del novero degli strumenti idonei a fungere da collateral, sia di quello dei soggetti idonei a concedere garanzie personali.
1. Suddivisione delle esposizioni nei diversi portafogli
1.1 Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali
Alle esposizioni verso soggetti sovrani (Sovereign) e rispettive banche centrali sono applicate ponderazioni differenziate sulla base del rating attribuito a tali soggetti da
(1) Limitatamente al portafoglio “Stati sovrani” viene riconosciuta anche la possibilità di utilizzare i giudizi delle agenzie di credito alle esportazioni (Export Credit Agencies, ECA).
ECAI (2), tra le quali rientrano le agenzie esterne di rating e ⎯ limitatamente alle valutazioni del rischio delle esposizioni verso soggetti sovrani ⎯ le agenzie per il credito all’esportazione (External Credit Agencies, ECA).
TABELLA 1: Ponderazioni per esposizioni verso Amministrazioni centrali o banche centrali sulla base delle valutazioni delle ECAI | ||
Classe di merito di credito | Rating | Ponderazione |
1 | da “AAA” a “AA-“ | 0% |
2 | da “A+” a “A-“ | 20% |
3 | da “BBB+” a “BBB-“ | 50% |
4 e 5 | da “BB+” a “B-“ | 100% |
6 | Inferiore a “B-“ | 150% |
Senza rating | 100% |
TABELLA 2: Ponderazioni per esposizioni verso Amministrazioni centrali o banche centrali sulla base dei punteggi delle ECA | |
Punteggi | Ponderazioni |
0 – 1 | 0% |
2 | 20% |
3 | 50% |
4 – 6 | 100% |
7 | 150% |
I rating assegnati dalle agenzie per il credito all’esportazione (ECA) sono riconosciuti a condizione che la ECA pubblichi i propri punteggi e l’attribuzione del rating sia conforme alla metodologia definita dall’OCSE, che prevede otto classi (da 0 a 7) di valutazione associate a premi minimi di assicurazione delle esportazioni. Le banche potranno scegliere di utilizzare i rating pubblicati dalle singole ECA riconosciute dalla propria autorità di vigilanza, oppure quelli concordati dalle ECA aderenti all’“Arrangement on Officially Supported Export Credits”.
Le esposizioni verso la Banca Centrale Europea, la Comunità europea, la Banca dei Regolamenti Internazionali e il Fondo Monetario Internazionale sono sempre ponderate a zero.
Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali denominate e finanziate in valuta locale si applica un fattore di ponderazione inferiore rispetto a quello stabilito in via generale. Qualora una Autorità dell’UE abbia esercitato tale facoltà con riferimento alle esposizioni verso l’amministrazione centrale e la banca centrale del proprio Paese, la Banca d'Italia consente alle banche italiane di applicare il medesimo trattamento.
(2) Nelle tabelle seguenti sono riportate le ponderazioni sia in funzione delle “classi di merito di credito”, come definite nella Direttiva CRD sia in funzione dei “rating” secondo la scala indicativa di “Standard&Poor’s” utilizzata nel Nuovo Accordo di Basilea.
1.2 Esposizioni verso banche e altre società finanziarie
Esistono due opzioni per il trattamento prudenziale delle esposizioni verso banche e altre società finanziarie.
L’opzione 1 prevede che a tutte le banche con sede in un dato paese, indipendentemente dal loro eventuale rating esterno, sia attribuita la ponderazione di cui alla categoria immediatamente meno favorevole (ad esclusione di quelle con rating inferiore a “B-“) rispetto a quella assegnata ai crediti verso il governo del paese in questione.
TABELLA 3: Ponderazioni per esposizioni verso banche secondo l’opzione 1(il rating si riferisce allo Stato sovrano nel quale vi è la sede della banca) | ||
Classe di merito di credito | Rating | Ponderazione |
1 | da “AAA” a “AA-“ | 20% |
2 | da “A+” a “A-“ | 50% |
3 | da “BBB+” a “BBB-“ | 100% |
4 e 5 | da “BB+” a “B-“ | 100% |
6 | Inferiore a “B-“ | 150% |
Senza rating | 100% |
L’opzione 2 basa la ponderazione del rischio sui rating specifici assegnati alle singole banche da istituti esterni di valutazione del merito creditizio, applicando una ponderazione del 50% a quelle prive di rating.
TABELLA 4: Ponderazioni per esposizioni verso banche secondo l’opzione 2. (Il rating si riferisce alla banca). | |||
Classe di merito di credito | Rating | Ponderazione | Ponderazione per le esposizioni a breve termine (3) |
1 | da “AAA” a “AA-“ | 20% | 20% |
2 | da “A+” a “A-“ | 50% | 20% |
3 | da “BBB+” a “BBB-“ | 50% | 20% |
4 e 5 | da “BB+” a “B-“ | 100% | 50% |
6 | Inferiore a “B-“ | 150% | 150% |
Senza rating | 50% | 20% |
La Banca d'Italia intende stabilire che le banche italiane applichino alle loro esposizioni verso le banche l’opzione 1.
* * *
I crediti verso banche di scadenza originaria pari o inferiore a tre mesi, denominati e rifinanziati in valuta locale sono ponderati in base alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella applicata ai crediti verso soggetti
(3) Per esposizioni a breve termine si intendono i crediti e le altre esposizioni con scadenza originaria pari o inferiore a 3 mesi.
sovrani, denominati e finanziati in valuta locale. La ponderazione di queste esposizioni non può mai risultare inferiore al 20%.
Le esposizioni verso le società di investimento mobiliari (SIM) di diritto italiano sono trattate come esposizioni verso le banche.
Analogamente, i crediti verso altre società finanziarie iscritte nell’elenco speciale ex-art. 107 Tub possono essere trattati come i crediti verso le banche. Tale possibilità è riconosciuta dalla direttiva europea a condizione che: (i) le imprese finanziarie siano autorizzate e controllate dalla Banca d'Italia; (ii) le imprese finanziarie siano sottoposte a requisiti prudenziali “equivalenti” a quelli previsti per le banche stesse.
I crediti verso le imprese di investimento non italiane sono trattati alla stessa stregua dei crediti verso banche, a condizione che tali società siano soggette a norme regolamentari e prudenziali “comparabili” a quelle delle banche (fra cui, in particolare, i requisiti patrimoniali). In caso contrario, a tali attività si applicano le regole previste per le attività verso imprese industriali (cfr. par. 1.5). Nel concetto di “comparabile” è implicito che l’impresa di investimento (ma non necessariamente la sua casa madre) sia soggetta a regolamentazione e vigilanza su base consolidata in relazione a ogni eventuale affiliata “a valle”.
Le esposizioni verso banche connesse con il rispetto degli obblighi di riserva presso la BCE o altra banca centrale (c.d. adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta) sono trattate come esposizioni verso banche centrali e, quindi, incluse nel portafoglio “Stati sovrani”. Tale migliore trattamento si applica a condizione che: a) le riserve siano mantenute coerentemente con il Regolamento BCE 1745/2003; b) in caso di fallimento della banca che detiene tali riserve, le medesime siano integralmente restituite alla banca senza che le stesse siano oggetto di compensazione con altre passività verso la banca in default.
Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti ibridi e subordinati emessi da banche, imprese di investimento e altre società finanziarie assimilate costituiscono attività di rischio con ponderazione del 100%, con esclusione di quelli dedotti dal patrimonio di vigilanza.
Le esposizioni di una banca ⎯ ad eccezione di quelle dedotte dal patrimonio di vigilanza (4) ⎯ verso la propria capogruppo, verso una propria filiazione o verso un’altra filiazione della stessa capogruppo o verso un'impresa legata da una relazione di controllo sono ponderate a zero, nel calcolo dei requisiti patrimoniali su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la controparte sia un soggetto vigilato, una società di partecipazione finanziaria, una società finanziaria, una società di gestione patrimoniale (SGR) o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano requisiti prudenziali;
b) la controparte sia consolidata integralmente insieme alla banca finanziatrice;
c) la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio della banca finanziatrice;
d) la controparte abbia sede in Italia;
e) non vi siano impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte alla banca finanziatrice.
(4) Cfr. Titolo IV, Cap. 1, sez. II, par. 9 delle Istruzioni di vigilanza delle banche.
1.3 Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali
Per “enti del settore pubblico” si intendono le amministrazioni regionali e le autorità locali nonché gli organismi amministrativi e le organizzazioni senza fini di lucro (5).
Alle esposizioni verso gli enti del settore pubblico sono applicate le ponderazioni di cui all’opzione 1 previste per le esposizioni verso le banche.
Alle amministrazioni regionali e alle autorità locali è possibile applicare le ponderazioni dei soggetti sovrani nelle cui giurisdizioni hanno sede. Tale facoltà è ammessa a condizione che le amministrazioni regionali o le autorità locali abbiano specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default fino a farlo coincidere con quello dello Stato di appartenenza.
Nell’Unione Europea sarà pubblicata una lista di questi soggetti. Le esposizioni nei loro confronti vantate da qualunque banca europea sono pertanto trattate come esposizioni verso gli Stati in cui risiedono.
Nel caso in cui uno Stato extracomunitario che abbia un regime di vigilanza equivalente a quello italiano applichi alle proprie amministrazioni regionali e autorità locali la stessa ponderazione prevista per il proprio governo centrale, la Banca d'Italia potrà consentire alle banche italiane di adottare tale ponderazione.
Sono trattate allo stesso modo degli enti del settore pubblico anche le chiese e comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico e che riscuotono imposte.
In circostanze eccezionali, la Banca d'Italia potrà stabilire per gli enti del settore pubblico diversi dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali l’applicazione della medesima ponderazione dell’amministrazione centrale del paese nel quale risiedono se non vi è alcuna differenza in termini di rischiosità a motivo dell’esistenza di un’idonea garanzia dell’amministrazione centrale.
Nel caso in cui in uno Stato comunitario gli enti del settore pubblico diversi dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali sono ponderati come le banche oppure come le amministrazioni centrali, le banche italiane possono ponderare allo stesso modo le esposizioni verso tali enti.
Nel caso in cui in uno Stato non UE gli enti del settore pubblico diversi dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali siano ponderati come le banche, la Banca d'Italia potrà consentire alle banche italiane di ponderare allo stesso modo le esposizioni verso tali enti, a condizione che vi sia equivalenza tra i sistemi di vigilanza della Banca d'Italia e quelle dell’Autorità di vigilanza del Paese in questione.
1.4 Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (BMS) sono ponderate in base al rating esterno ad esse attribuito, coerentemente con quanto previsto dall’opzione 2 delle esposizioni verso banche (cfr. pare. 1.2). Alle esposizioni verso BMS non può essere applicata la ponderazione preferenziale prevista per i crediti a breve termine.
(5) Gli organismi amministrativi e le organizzazioni senza fini di lucro sono definiti come gli “organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, oppure da autorità che, a parere della Banca d'Italia, esercitino le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali”.
Alle esposizioni verso le seguenti BMS, indipendentemente dall’eventuale rating esterno assegnato, si applica la ponderazione “zero”:
a) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS);
b) Società finanziaria internazionale;
c) Banca interamericana di sviluppo;
d) Banca asiatica di sviluppo;
e) Banca africana di sviluppo;
f) Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa;
g) Nordic Investment Bank;
h) Banca di sviluppo dei Caraibi;
i) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
j) Banca europea per gli investimenti (BEI);
k) Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
l) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
m) Inter-American Investment Corporation,
n) Black Sea Trade and Development Bank;
o) Central American Bank for Economic Integration (CABEI).
1.5 Esposizioni verso imprese non finanziarie
Le esposizioni verso imprese non finanziarie sono ponderate in base al rating, attribuito da una ECAI riconosciuta, relativo al merito di credito dell’impresa medesima. In assenza di rating la ponderazione è, di norma, pari al 100%.
TABELLA 5: Ponderazioni per esposizioni verso imprese | ||
Classe di merito di credito | Rating | Ponderazione |
1 | da “AAA” a “AA-“ | 20% |
2 | da “A+” a “A-“ | 50% |
3 | da “BBB+” a “BBB-“ | 100% |
4 e 5 | da “BB+” a “B-“ | 100% |
6 | Inferiore a “B-“ | 150% |
Senza rating | 100% |
In nessun caso la ponderazione delle imprese può essere migliore di quella assegnata al soggetto sovrano del paese in cui risiede l’impresa.
In relazione a specifiche condizioni di mercato, la Banca d’Italia si riserva la possibilità di:
a) elevare, in via generale, le ponderazioni applicate alle imprese prive di rating, ove ciò sia giustificato da precedenti episodi di inadempienza;
b) imporre, a singole banche, ponderazioni più elevate sui crediti verso imprese prive di rating, ove la qualità di questi abbia subito un deterioramento.
1.6 Esposizioni al dettaglio (retail)
Alle esposizioni non garantite che rientrano nel portafoglio al dettaglio (retail) si applica una ponderazione più contenuta (75%) rispetto a quella ordinaria per i crediti privi di rating. Tale ponderazione è applicata senza tener conto dell’esistenza o meno di un rating esterno.
Per rientrare nel portafoglio “al dettaglio” le esposizioni devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere vantate verso singole persone fisiche o piccole e medie imprese (PMI);
b) essere incluse in un pool costituito da un numero significativo di posizioni aventi caratteristiche analoghe, in modo che i rischi ad essa associati siano sostanzialmente ridotti; a questo fine è necessario prevedere una soglia massima di concentrazione per le singole esposizioni (Riquadro 1);
c) il totale delle esposizioni, senza tener conto degli effetti delle eventuali tecniche di attenuazione del rischio che le assistono, della banca (o gruppo bancario) verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) non deve superare l’importo di € 1 milione. La banca deve dotarsi di sistemi di rilevazione dei rischi in grado di determinare costantemente l’esposizione complessiva verso i propri singoli clienti (o gruppi di clienti connessi).
Non possono essere ricompresi nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio:
⎯ i crediti o quota di crediti “scaduti” ⎯ diversi da un mutuo ipotecario su immobile residenziale ⎯ scaduto da oltre 90 giorni (180 giorni per un periodo transitorio di cinque anni), per i quali la ponderazione applicata sarà almeno il 100%;
⎯ i valori mobiliari (es. obbligazioni o azioni), quotati o meno.
Riquadro 1
Requisito di frazionamento del portafoglio delle esposizioni al dettaglio
Tra i requisiti per poter rientrare nel portafoglio al dettaglio rileva quello della frammentazione del portafoglio, che implica la necessità di prevedere una soglia di concentrazione massima della singola esposizione all’interno del portafoglio al dettaglio medesimo.
L’Accordo di Basilea suggerisce, come indicatore di frammentazione, che una singola esposizione non rappresenti più dello 0,2% dell’intero portafoglio retail. La direttiva CRD non dà, invece, alcuna indicazione.
Nell’ambito della normativa di attuazione, la Banca d'Italia intende indicare un metodo per la misurazione del grado di frazionamento e, eventualmente, un valore massimo delle singole esposizioni.
1.7 Esposizioni e breve termine
Alle esposizioni a breve termine verso banche, SIM e altre società finanziarie e verso imprese non finanziarie per le quali sia disponibile una valutazione del merito di
credito di una ECAI riconosciuta è applicabile un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6.
TABELLA 6: Ponderazioni per esposizioni a breve termine | ||
Classe di merito di credito | Rating | Ponderazione |
1 | da “AAA” a “AA-“ | 20% |
2 | da “A+” a “A-“ | 50% |
3 | da “BBB+” a “BBB-“ | 100% |
4 e 5 | da “BB+” a “B-“ | 150% |
6 | Inferiore a “B-“ | 150% |
1.8 Esposizioni verso organismi di investimento collettivo (OIC)
In via generale, alle esposizioni verso OIC si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100%.
Alle esposizioni verso OIC per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito di una ECAI riconosciuta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7.
TABELLA 7: Ponderazioni per esposizioni verso OIC | ||
Classe di merito di credito | Rating | Ponderazione |
1 | da “AAA” a “AA-“ | 20% |
2 | da “A+” a “A-“ | 50% |
3 | da “BBB+” a “BBB-“ | 100% |
4 | Da “BB+” a “BB-“ | 100% |
5 | da “B+” a “B-“ | 150% |
6 | Inferiore a “B-“ | 150% |
La Banca d'Italia può stabilire – per esposizioni in OIC associate a rischi particolarmente elevati, quali quelle in strumenti di venture capital e private equity – una ponderazione del 150%.
Nel caso in cui la banca sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti di un OIC, essa può applicare a tale esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio.
Qualora la banca non sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti di un OIC, ma possa rilevare dal regolamento del fondo le informazioni circa i limiti massimi dell’investimento nelle diverse classi di attività di rischio, essa può applicare alla sua esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio basato su tali informazioni. In particolare, la ponderazione va calcolata mediante l’applicazione progressiva in ordine discendente delle ponderazioni delle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato, nella misura massima consentita dal regolamento dell’OIC, fino al raggiungimento del limite massimo degli investimenti totali (6).
(6) Ad esempio, se il regolamento prevede una composizione degli investimenti secondo la quale l’OIC può investire al massimo il 20% in azioni di imprese prive di rating (ponderazione 100%) e il resto in titoli pubblici
Le banche possono esternalizzare a un terzo il calcolo e la segnalazione del fattore medio di ponderazione del rischio per l’OIC purché la correttezza del calcolo e della segnalazione sia adeguatamente garantita.
Le banche possono applicare il fattore medio di ponderazione del rischio di un OIC se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:
a) l’OIC è gestito da una società soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia o di un’altra autorità di vigilanza dell’UE oppure l’OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella italiana e la cooperazione con l’autorità di vigilanza competente è garantita in misura sufficiente;
b) il regolamento dell’OIC o un documento ad esso equivalente include:
− le categorie delle attività nelle quali l’OIC è autorizzato ad investire;
− se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;
c) una relazione sull’attività dell’OIC viene presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.
La Banca d'Italia può riconoscere l’OIC di un paese terzo qualora sia stato già riconosciuto da un’altra autorità di vigilanza dell’UE.
2 Operazioni con ponderazioni particolari
2.1 Posizioni scadute (past due loans)
La parte non garantita delle esposizioni che presentano un mancato pagamento da oltre 90 giorni (posizioni scadute) è ponderata come segue:
a) 150% se le rettifiche di valore sono inferiori al 20% della parte non garantita;
b) 100% se le suddette rettifiche di valore sono pari o superiori al 20% della parte non garantita.
Per un periodo transitorio, fino al 31.12.2011, le esposizioni verso enti del settore pubblico, imprese e le esposizioni al dettaglio sono definite “scadute” qualora presentino mancati pagamenti da oltre 180 giorni. Questa deroga non si applica alle esposizioni verso soggetti sovrani, a quelle garantite da ipoteche su immobili e alle operazioni di leasing su immobili le quali, anche durante il periodo transitorio, sono classificate come “scadute” qualora presentino mancati pagamenti da oltre 90 giorni.
Al fine di evitare disallineamenti con la nozione di “crediti deteriorati” rilevante ai fini del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza (nozione che coincide anche con la nozione di default nei metodi IRB), la categoria delle “posizioni scadute” comprende: i “crediti deteriorati”, come definiti ai fini del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza (sofferenze, incagli, ristrutturati e scaduti/sconfinanti da oltre 180 giorni) nonché tutte le restanti singole linee di credito scadute da 90 giorni (180 giorni durante il periodo transitorio) non incluse tra i suddetti “crediti deteriorati”.
italiani (ponderazione massima, 20%), la ponderazione sarebbe data da: MEDIA (20%*100%; 80%*20%)=36%
Viene pertanto adottato un criterio di tipo “misto”: per la nozione di crediti deteriorati, si segue un criterio per debitore e si considera l’intera esposizione; per tutto ciò che è al di fuori di tale nozione, il criterio è per singola linea di credito.
Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100%. Se le rettifiche di valore a fronte di tali esposizioni sono pari o superiori al 20% del loro ammontare lordo, il fattore di ponderazione della parte rimanente dell’esposizione è pari al 50%.
Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili non residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100%.
Le esposizioni scadute, totalmente coperte da garanzie reali non riconosciute nell’ambito della disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, sono ponderate al 100% a condizione che la banca disponga di rigorosi criteri operativi intesi ad assicurare la qualità e la certezza giuridica delle garanzie reali e i relativi accantonamenti siano pari ad almeno il 15% dell’ammontare in essere dell’esposizione.
2.2 Categorie ad alto rischio
La direttiva CRD prevede la possibilità per le Autorità di vigilanza di applicare un coefficiente di ponderazione pari al 150% relativamente a esposizioni particolarmente rischiose, come gli investimenti in “venture capital” e in private equity.
Pur intendendo mantenere la discrezionalità di poter applicare una ponderazione più elevata a tali investimenti, si ritiene di non esercitarla nel breve periodo. Essa potrebbe essere esercitata nel caso di condizioni di mercato non favorevoli al fine di disincentivare l’assunzione di rischi eccessivi da parte delle banche che adottano il metodo standardizzato.
Pertanto, la ponderazione per le esposizioni derivanti da investimenti in venture capital e in private equity è pari al 100%.
2.3 Altre attività
Il coefficiente di ponderazione standard per le altre attività è pari al 100%. In particolare, si applica la ponderazione del 100% a:
⎯ attività per le quali una istituzione finanziaria non è in grado di stabilire la controparte;
⎯ partecipazioni in strumenti di capitale non dedotti dal patrimonio di vigilanza. Si applicano ponderazioni diverse dal 100% a:
⎯ i valori all’incasso, che ricevono una ponderazione del 20%;
⎯ la cassa e ai valori assimilati, che ricevono una ponderazione dello 0%;
⎯ l’oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, che è ponderato allo 0%.
Nel caso di contratti di riporto, pronti contro termine attivi e impegni di acquisto a termine secco, i fattori di ponderazione da considerare sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.
Quando una banca fornisce protezione di credito per una serie di esposizioni alla condizione che l’n-mo inadempimento tra le esposizioni determini il pagamento e che
questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di una ECAI riconosciuta, si applicano i fattori di ponderazione del rischio previsti dalla normativa in materia di cartolarizzazione. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nella serie sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1250% e moltiplicati per l’ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti (7).
2.4 Operazioni fuori bilancio
Per calcolare il rischio di credito associato a una esposizione “fuori bilancio”, è previsto un “doppio” passaggio.
In primo luogo, si calcola l’equivalente creditizio dell’esposizione “fuori bilancio” mediante l’applicazione di metodi diversi a seconda che si tratti di garanzie e impegni oppure di strumenti derivati finanziari. In secondo luogo, si calcola il requisito patrimoniale moltiplicando l’equivalente creditizio per la ponderazione specifica della controparte.
L’equivalente creditizio di garanzie e impegni è calcolato mediante l’applicazione di specifici fattori di conversione creditizia (FCC) diversificati per tenere conto della maggiore o minore probabilità che l’impegno concesso possa trasformarsi in un’esposizione per cassa.
Per quanto riguarda le garanzie e gli impegni si distinguono i seguenti fattori di conversione creditizia (8): (i) rischio basso, 0%; (ii) rischio medio-basso, 20%; (iii) rischio medio, 50%; (iv) rischio pieno, 100%.
Per i contratti derivati finanziari, l’equivalente creditizio viene calcolato applicando il metodo del valore corrente (9) – che prevede, per ogni contratto, il calcolo del costo di sostituzione, se positivo, e dell’esposizione creditizia futura - tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini del predetto metodo.
I contratti negoziati su mercati ufficiali e i contratti sui cambi (ad eccezione dei contratti connessi all’oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario sono esenti dall’applicazione dei metodi di conversione creditizia ed il valore della relativa esposizione è pari a zero.
(7) Le “n-1” esposizioni da escludere dall’aggregazione sono quelle aventi il minore fattore di ponderazione.
(8) Cfr. Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Capitolo 2, Allegato A.
(9) La direttiva CRD (cfr. allegato III) consente l’applicazione del metodo dell’esposizione originaria per la determinazione del valore dell’esposizione degli strumenti derivati. L’utilizzo di tale metodologia, meno rigorosa di quella basata sul valore corrente, non è più consentito alle banche italiane, in quanto ⎯ in linea con quanto stabilito dal Comitato di Basilea ⎯ la Banca d'Italia ha previsto l’obbligo di utilizzare il metodo del valore corrente per tutte le banche, anche le più piccole, a partire dal 31.12.2000. La Banca d'Italia intende mantenere l’attuale normativa e non re- introdurre il metodo dell’esposizione originaria.
3 Crediti garantiti da immobili
3.1 Crediti garanti da ipoteca su immobili residenziali
Ai crediti totalmente garantiti da ipoteca su immobili residenziali si applica una ponderazione del 35% a condizione che:
a) si tratti di immobili occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario (Riquadro 2);
b) il valore dell’immobile non dipenda in misura rilevante dal merito di credito del debitore (10).
c) il rischio del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti;
d) l’importo del credito al momento della sottoscrizione del contratto, sommato al capitale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari non ecceda l’80% del valore del bene immobile ipotecato; tale limite può essere elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative (11).
La Banca d’Italia può stabilire un coefficiente più elevato del 35% nei casi in cui tale ponderazione risulti troppo bassa in relazione agli inadempimenti storicamente rilevati per tale categoria di esposizioni.
La Banca d'Italia può stabilire che le banche non siano tenute al rispetto del requisito sub c) per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati in Italia se il mercato degli immobili residenziali risulta ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento (Riquadro 3).
Le garanzie ipotecarie su immobili residenziali sono riconosciute a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti di natura legale:
(i) certezza giuridica;
(ii) sorveglianza sul bene immobiliare: il valore dell’immobile deve essere verificato almeno una volta ogni tre anni, ovvero più frequentemente nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. E’ possibile anche utilizzare metodi di rivalutazione statistica, fatto salvo - in presenza di informazioni che indicano una diminuzione rilevante – l’obbligo di una stima da parte di un perito indipendente, che si baserà su un valore pari o inferiore a quello di mercato (12); la valutazione peritale deve essere riveduta ogni triennio per prestiti superiori a 3 mln di euro o al 5% dei fondi propri della banca;
(10) Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell’immobile che la regolarità dell’adempimento del debitore.
(11) Per le garanzie integrative idonee si veda il provvedimento della Banca d'Italia del 17.3.2005 (cfr. Bollettino di Vigilanza, marzo 2005, pag. 11-12).
(12) Per valore di mercato si intende l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente.
(iii) documentazione: le tipologie di immobili accettati in garanzia e le connesse politiche creditizie devono essere chiaramente documentate;
(iv) assicurazione: i beni devono essere assicurati contro il rischio di danni.
3.2 Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili residenziali
Alle operazioni di leasing su immobili di tipo residenziale si applica una ponderazione pari al 35%, a condizione che l’esposizione della banca sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.
Per poter beneficiare di tale trattamento i beni immobili devono essere costituiti da immobili residenziali per i quali il locatore mantiene ex lege la piena proprietà del bene fino al momento dell’esercizio dell’opzione di acquisto da parte del locatario.
Affinché possa applicarsi la ponderazione del 35%, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il valore dell’immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore (13);
b) il rischio del debitore non deve dipendere dal cash-flow generato dall’immobile o dal progetto immobiliare sottostante bensì dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo anche ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile locato;
c) devono essere rispettati i requisiti giuridici illustrati nel par. 3.1;
d) il valore dell’immobile deve superare l’esposizione per un margine consistente (Riquadro 4).
Riquadro 2
Crediti verso imprese garantiti da ipoteca su immobili residenziali
La direttiva CRD consente di poter applicare la ponderazione del 35% purché l’immobile sia occupato, destinato ad essere occupato o dato in locazione dal proprietario, senza precisare se il debitore debba essere un soggetto privato o possa anche essere un’impresa.
Si pone pertanto il problema se estendere la possibilità di ponderare al 35% i crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali contratti dalle imprese.
In linea generale, si osserva che i crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali sono tipicamente indirizzati verso le famiglie. L’attuale regolamentazione, infatti, delimita solo alle persone fisiche l’ambito di applicazione di questa forma tecnica. Per le imprese, invece, rilevano i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali (uffici o immobili commerciali) per i quali è prevista, sia dalla attuale regolamentazione che dalla nuova regolamentazione internazionale, una ponderazione del 50% (par. 3.3).
Alla luce di quanto sopra, la Banca d'Italia è orientata ad ammettere la ponderazione del 35% anche ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali contratti da imprese. Peraltro, sono ipotizzabili altre due soluzioni:
(13) Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell’immobile che la regolarità dell’adempimento del debitore.
1. non consentire l’applicazione di una ponderazione del 35% e far confluire tali finanziamenti nel portafoglio imprese (corporate) con conseguente ponderazione calcolata in base al rating dell’impresa beneficiaria (per le imprese prive di rating la ponderazione è pari al 100%);
2. non consentire l’applicazione delle ponderazione del 35%, ma trattare tali finanziamenti allo stesso modo dei crediti garantiti da ipoteca su immobili commerciali (ponderazione del 50% limitatamente a una quota non superiore al 50% del valore di mercato dell’immobile).
La questione sarà anche sottoposta al Gruppo di Lavoro costituito presso la Commissione Europea per l’interpretazione della Direttiva CRD.
Riquadro 3
Mercato degli immobili residenziali sviluppato e consolidato
La direttiva CRD stabilisce che le Autorità di vigilanza nazionali possono rinunciare a esigere l’osservanza della condizione secondo la quale il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti.
Tale facoltà può essere esercitata solo per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati in Italia e a condizione che il mercato degli immobili residenziali risulti ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento.
Per decidere se esercitare la facoltà offerta dalla direttiva, la Banca d'Italia intende conoscere i dati posseduti dagli operatori sui tassi di perdita registrati sui finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili residenziali, al fine di stabilire se il mercato italiano è sufficientemente sviluppato e consolidato.
Riquadro 4
Definizione di margine consistente per le operazioni di leasing su immobili residenziali.
La direttiva CRD consente l’applicazione della ponderazione del 35% alle operazioni di leasing su immobili residenziali a condizione, tra l’altro, che il valore dell’immobile superi l’esposizione per un margine consistente.
Tale previsione è intesa a replicare nelle operazioni di leasing il concetto di loan- to-value presente nelle operazioni di credito garantite da ipoteca.
Il problema che si pone è come definire il margine consistente.
L’ipotesi che si ritiene più coerente è di prevedere che, al momento dell’erogazione del finanziamento, l’ammontare del medesimo sia pari a una quota del valore di mercato dell’immobile.
La quota potrebbe essere fissata, in analogia al concetto di loan-to-value valido per le operazioni di credito ipotecario, a un livello dell’80 per cento.
Il finanziamento potrebbe essere definito, analogamente a quanto stabilito dalla direttiva CRD per il metodo IRB (cfr. Allegato VII, parte 3, punto 4), come il valore
attuale netto della somma dei “canoni di leasing minimi”, definiti come i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un’opzione il cui esercizio sia ragionevolmente certo).
Sul punto si chiede una valutazione da parte degli operatori.
3.3 Crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali
Le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su locali non residenziali multiuso e/o in condivisione situati in Italia possono essere ponderati al 50% a condizione che:
a) il valore dell’immobile non dipenda in misura rilevante dal merito di credito del debitore (14);
b) il rimborso del debito non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia, ma dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (Riquadro 5);
c) siano soddisfatti i requisiti relativi al riconoscimento della garanzia immobiliare e ai criteri di valutazione.
Il fattore di ponderazione del rischio del 50% si applica alla parte del prestito che non supera il 50% del valore di mercato dell’immobile. Alla parte del prestito che supera tale limite si applica il coefficiente di ponderazione del 100%.
Alle esposizioni scadute da oltre 90 giorni si applica un fattore di ponderazione del 100%.
Le garanzie ipotecarie su immobili non residenziali sono riconosciute a condizione che:
⎯ siano rispettati i requisiti giuridici illustrati nel paragrafo 3.1;
⎯ l’immobile sia stimato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato.
Per valore di mercato si intende l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente;
⎯ il valore della garanzia reale è il valore di mercato, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della verifica dei valori immobiliari di cui al punto sub b) e di eventuali diritti di prelazione sull’immobile.
3.4 Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili “non residenziali”
Alle operazioni di leasing su immobili non residenziali si applica una ponderazione pari al 50%, a condizione che l’esposizione della banca sia interamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.
(14) Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell’immobile che la regolarità dell’adempimento del debitore.
Il fattore di ponderazione del rischio del 50% si applica alla parte del prestito che non supera il 50% del valore di mercato del bene immobile locato. Alla parte del prestito che supera tale limite si applica il coefficiente di ponderazione del 100%.
Fino al 31.12.2012 la ponderazione del 50% si applica all’intero ammontare del prestito.
Per poter beneficiare di tale trattamento i beni immobili devono in ogni caso essere costituiti da “uffici o locali per il commercio” (Riquadro 6) situati sul territorio nazionale per i quali il locatore mantiene ex lege la piena proprietà del bene fino al momento dell’esercizio dell’opzione di acquisto da parte del locatario.
Alle esposizioni scadute si applica un fattore di ponderazione del 100%. La ponderazione del 50% è riconosciuta a condizione che:
⎯ siano rispettati i requisiti giuridici illustrati al paragrafo 3.1;
⎯ il valore dell’immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore (15);
⎯ il rischio del debitore non deve dipendere dal cash-flow generato dall’immobile o dal progetto immobiliare sottostante bensì dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo anche ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile locato.
Riquadro 5
Mercato degli immobili non residenziali sviluppato e consolidato
L’Accordo di Basilea ammette la ponderazione del 50% sui crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali solo in presenza di un “mercato sviluppato e consolidato da tempo”, connotato da contenuti tassi di perdita (16).
La direttiva CRD, diversamente, non vincola l’applicazione della ponderazione più favorevole alla presenza di tale mercato; il rispetto delle condizioni perché si sia in presenza di un “mercato sviluppato” consente, peraltro, di non dover necessariamente rispettare il requisito secondo cui per ottenere la ponderazione al 50% il rimborso del prestito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile sottostante che funge da garanzia.
Si chiede in argomento il parere degli operatori, i quali vorranno cortesemente far conoscere i propri dati sui tassi di perdita registrati nel comparto dei finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali.
(15) Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell’immobile che la regolarità dell’adempimento del debitore.
(16) Secondo la definizione dell’Accordo (cfr. nota n. 25) per “mercati ben sviluppati e consolidati da tempo” si intendono i mercato che soddisfano i seguenti due requisiti: (i) le perdite derivanti da prestiti per immobili non residenziali fino al limite dell’ammontare inferiore tra il 50% del valore di mercato e il 60% del “loan-to-value” basato sul valore ipotecario non devono superare in nessun dato anno lo 0,3% dei prestiti in essere; (ii) le perdite complessive derivanti da prestiti per immobili non residenziali non devono superare in nessun dato anno lo 0,5% dei prestiti in essere.
Riquadro 6
Definizione di immobile non residenziale
La regolamentazione prudenziale consente di applicare la ponderazione del 50% ai crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali e alle operazioni di leasing sugli immobili della medesima categoria.
L’attuale regolamentazione italiana limita l’applicazione di tale più favorevole ponderazione agli “uffici e ai locali per il commercio”, mentre in altri Paesi l’interpretazione del termine inglese “commercial” è stata più estensiva; in particolare, sono ponderati al 50% anche le operazioni di credito ipotecario e di leasing su immobili riconducibili in senso lato all’attività imprenditoriale, compresi quindi gli immobili di tipo industriale (come capannoni e officine).
La questione sarà formalmente inviata al Gruppo di Lavoro costituito presso la Commissione Europea per l’interpretazione della Direttiva CRD in modo da definire un’univocità di trattamento per operazioni analoghe.
Sul punto, peraltro, si ritiene utile conoscere anche l’opinione dell’industria, supportata da informazioni inerenti alla rischiosità delle operazioni di credito ipotecario o di leasing su immobili di tipo industriale.
4 Riconoscimento delle External Credit Assessment Institutions (ECAI)
Le Autorità di Xxxxxxxxx riconoscono, per la determinazione delle ponderazioni nell’ambito del metodo standardizzato, le valutazioni del merito creditizio effettuate da External credit assessment institutions (ECAI). Le valutazioni delle ECAI possono essere utilizzate anche dalle banche che adotteranno i metodi basati su rating interni, come punto di partenza per la stima delle singole probabilità di default.
4.1 Criteri di idoneità
Il riconoscimento di una ECAI da parte della Banca d'Italia viene effettuata in base alla verifica di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza) sia le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza).
La Banca d'Italia si conformerà alle linee guida fornite dal Committee of European Banking Supervisors (CEBS) con riferimento al riconoscimento e, in particolare, ai soggetti che possono avanzare istanza, al coinvolgimento della ECAI, all'ambito di attività per il quale il riconoscimento è accordato, al trattamento delle ECAI articolate in gruppi, all’interpretazione dei requisiti previsti dalla direttiva, al mapping.
Per le ECAI che richiederanno il riconoscimento in Italia, l’istanza deve essere avanzata dalla ECAI medesima. Solo in casi particolari (ad esempio, riconoscimento di una ECAI già riconosciuta in altre giurisdizioni) la richiesta di riconoscimento può essere avanzata da una banca che vuole avvalersi delle valutazioni di tale ECAI. L’istanza andrà formulata sulla base di un questionario che, salvi casi particolari in cui potrebbero essere chiesti dati integrativi, dovrebbe soddisfare le esigenze informative della Vigilanza. Il riconoscimento e il mapping potrebbero richiedere un’attiva cooperazione dell’ECAI con la Banca d’Italia.
La Banca d’Italia, inoltre, parteciperà alle procedure di valutazione congiunta, da adottarsi per le ECAI che chiedano il riconoscimento in più Stati dell’U.E. In tali casi, le linee guida approvate dal CEBS prevedono che le autorità competenti cooperino per pervenire a un'opinione condivisa, salva la possibilità per le singole autorità nazionali di svolgere valutazioni ulteriori e mantenere la piena autonomia in merito alla decisione finale da assumere. La procedura di valutazione congiunta prevede anche l'individuazione di un "process facilitator", incaricato di coordinare i lavori, mantenere i contatti con la ECAI e redigere la valutazione finale.
I requisiti che verranno valutati ai fini del riconoscimento – in conformità delle linee guida elaborate dal CEBS - concernono:
⎯ l’oggettività della “metodologia” seguita. La Banca d'Italia verificherà che siano presi in considerazione tutti i fattori rilevanti senza entrare necessariamente nel merito della correttezza della metodologia Le ECAI dovranno dimostrare di avere procedure che garantiscono un’applicazione coerente della metodologia e che tengono conto di eventuali errori riscontrati in giudizi passati. È necessario, inoltre, che la bontà della metodologia sia adeguatamente confermata dai dati disponibili;
⎯ l’indipendenza. Le ECAI dovranno dimostrare di avere procedure e accorgimenti organizzativi volti a evitare interferenze esterne nei giudizi e conflitti di interesse rispetto alla proprietà, a clienti, ad altre attività svolte. La Banca d’Italia prenderà in considerazione la pubblicità dei conflitti di interesse e delle modalità della loro prevenzione e si riserva di individuare criteri specifici volti a garantire un’effettiva prevenzione dei conflitti di interesse. Inoltre le ECAI dovranno dimostrare che lo staff è professionalmente preparato e dovranno costituire (o prevedere la costituzione) di una funzione di controllo interno;
⎯ la verifica periodica dei giudizi. Le ECAI dovranno rivedere periodicamente, almeno una volta l’anno, i giudizi sulle entità sottoposte a rating;
⎯ l’accettazione da parte del mercato. Essa andrà valutata alla luce di parametri quali la quota di mercato, i ricavi, impiego dei giudizi da parte delle banche o di altri criteri che la Banca d'Italia riterrà di volta in volta significativi;
⎯ la trasparenza della metodologia e dei giudizi, secondo quanto stabilito dalle linee guida del CEBS.
Ai fini della valutazione sulla ricorrenza nel tempo dei presupposti per il riconoscimento, qualsiasi cambiamento rilevante rispetto alle informazioni fornite in sede di riconoscimento andrà comunicato alla Banca d'Italia.
4.2 Mapping (collegamento tra le valutazioni delle ECAI e le classi di ponderazioni di rischio)
Le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI riconosciute devono essere associate alle classi di ponderazione del rischio previste dalla normativa (mapping).
Tale associazione è svolta dalla Banca d’Italia in modo obiettivo e coerente, considerando sia fattori quantitativi, sia elementi qualitativi.
Tra i primi rileva il tasso di default di lungo termine associato alle posizioni con la medesima valutazione di merito di credito; tra i fattori qualitativi rilevano la
composizione del pool di controparti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni attribuite, la definizione di default utilizzata.
Per le ECAI di recente costituzione, ovvero in possesso di serie storiche limitate sui tassi di default, la Banca d'Italia richiede una valutazione del tasso di default di lungo termine associato alle posizioni a cui viene assegnata la stessa valutazione (Riquadro 7).
Il mapping dovrà essere effettuato sulla base della metodologia proposta dal Comitato di Basilea (cfr. Nuovo Accordo sul Capitale, All. 2). Essa si basa sulle osservazioni, per ciascuna ECAI, dei tassi di default cumulati a tre anni (Cumulative Default Rate, CDR) e adotta quale variabile di riferimento la media decennale del CDR, individuando per tale variabile alcuni valori benchmark per ciascuna classe di ponderazione (17).
La validità del mapping è oggetto di revisione annuale da parte della Banca d'Italia. Nell’ambito di tale revisione, la Banca d'Italia, a regime, effettuerà un’attività di benchmarking, confrontando i tassi di inadempimento osservati per le valutazioni di merito di credito di una determinata ECAI con quelli di altre ECAI operanti su una popolazione di emittenti rappresentativa di un equivalente grado di rischio creditizio. Laddove dal confronto emergano per la ECAI considerata tassi di default significativamente e sistematicamente superiori a quelli del benchmark, le sue valutazioni del merito di credito potranno essere assegnate ad una classe di ponderazione più elevata. La Banca d'Italia potrà decidere di ripristinare le valutazioni della ECAI in linea con quelle di riferimento ove i tassi di default non siano significativamente e sistematicamente più elevati rispetto a quelli del benchmark.
Riquadro 7
Profondità dei dati per le agenzie di rating neo-costituite
Per le agenzie neo-costituite assume rilievo la profondità dei dati che tali società devono possedere per poter essere riconosciute dalla Banca d'Italia.
Benché la direttiva CRD sul punto non stabilisca alcun criterio oggettivo, si ritiene di prevedere comunque una lunghezza minima delle serie storiche sui tassi di default e delle matrici di transizione in maniera da consentire alla Banca d'Italia di apprezzare la capacità di valutazione dell’agenzia.
La durata minima potrebbe rappresentare un vincolo molto stringente per le agenzie neo-costituite, le quali dovrebbero operare per il periodo minimo sopra indicato senza il riconoscimento dell’Autorità di vigilanza. L’assenza di requisiti potrebbe incentivare la costituzione di nuove agenzie prive di effettive capacità di analisi dei richiedenti, con effetti negativi sulla qualità dei giudizi espressi. Una profondità delle serie storiche che sia allo stesso tempo discriminante, ma non eccessivamente penalizzante, potrebbe essere stabilita in 4 anni.
(17) A ciò si aggiungono valori di “monitoraggio” e di “intervento” da confrontare con le osservazioni delle due più recenti CDR triennali. Le Autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare le soglie proposte dal Comitato di Basilea come valori di riferimento mantenendo la piena discrezionalità nel valutare eventuali osservazioni oltre i livelli di “monitoraggio” e di “intervento” e nel decidere se le cause degli scostamenti siano tali da richiedere o meno una ridefinizione del mapping.
4.3 Livello di applicazione dei rating e valutazioni multiple
Le valutazioni attribuite a soggetti appartenenti a un gruppo di imprese non possono essere automaticamente associate ad altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
La semplice appartenenza di un’impresa a un gruppo non è condizione sufficiente per poter assimilare il suo complessivo profilo di rischio a quello di qualsiasi altra impresa appartenente al medesimo gruppo.
* * *
Le valutazioni del merito di credito effettuate dalle ECAI riconosciute devono essere utilizzate in maniera coerente, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tali valutazioni non possono in ogni caso essere utilizzate dalle banche in maniera selettiva, effettuando cioè scelte di comodo tra le valutazioni fornite da diverse ECAI (c.d. cherry picking).
Le banche devono altresì utilizzare le valutazioni delle ECAI prescelte in modo continuo nel tempo. Una banca può scegliere una o più ECAI idonee per determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle voci dell’attivo e alle voci fuori bilancio.
Le banche devono rendere note alla Banca d’Italia le ECAI di cui si avvalgono per classificare le proprie attività secondo la tipologia di credito e le ponderazioni di rischio al fine di determinare le attività totali ponderate per il rischio
Una banca che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una ECAI idonea per una certa classe di posizioni deve utilizzarle per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe.
Nel caso in cui per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di una ECAI prescelta, tale valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione.
Qualora per una stessa posizione esistano valutazioni del merito di credito da parte di due diverse ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si applica il fattore più alto.
Qualora per una stessa posizione esistano valutazioni del merito di credito da parte di più di due ECAI prescelte, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto dei due. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si applica tale fattore.
4.4 Valutazioni del merito creditizio per emittente e per emissione, per posizioni in valuta nazionale e in valuta estera
Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita a uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l’esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare alla posizione.
Altrimenti, se esiste una valutazione su un altro programma di emissione o linea di credito o esiste una valutazione del merito di credito dell’emittente:
⎯ si applica sempre tale valutazione se comporta una ponderazione superiore;
⎯ si applica, se comporta una ponderazione inferiore, solo se l’esposizione in questione è di rango pari o superiore al programma di emissione/linea di credito ovvero alle esposizioni di primo grado (senior) non garantite dell’emittente. In caso contrario tale valutazione non potrà essere utilizzata.
* * *
Una valutazione del merito di credito relativa a una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere la ponderazione per un’altra esposizione verso lo stesso debitore ma denominata in valuta estera.
In deroga a quanto sopra, se un’esposizione deriva dalla partecipazione della banca ad un prestito accordato da una banca multilaterale di sviluppo, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto dal mercato, può essere utilizzata a fini di ponderazione la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del mutuatario.
Le prescrizioni di cui sopra non ostano all’applicazione della disciplina in tema di obbligazioni garantite (cfr. par. 5.2).
4.5 Valutazioni di breve / lungo termine.
I rating assegnati dalle agenzie internazionali solitamente si distinguono tra rating a lungo termine e rating a breve termine. I primi esprimono una valutazione della qualità creditizia di uno strumento di provvista a lungo termine, tipicamente le obbligazioni; i secondi esprimono un’opinione su uno strumento di provvista a breve termine (es. i commercial papers a tre mesi) e pongono quindi maggiormente l’accento sui rischi di liquidità che potrebbero impedire al debitore di onorare puntualmente i propri impegni.
Alla luce di tale distinzione, le valutazioni a breve termine sono considerate maggiormente “issue-specific”, rispetto a quelle a lungo termine.
In linea generale, le valutazioni che possono essere utilizzate per la ponderazione delle esposizioni sono quelle di lungo termine (che sono anche le più diffuse sul mercato), mentre quelle a breve termine possono essere utilizzate solamente in specifici casi.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che:
1) le valutazioni di breve termine possono essere utilizzate solo per la ponderazione di esposizioni a breve termine e fuori bilancio nei confronti di banche (e soggetti ad esse assimilabili dal punto di vista regolamentare) e imprese;
2) ciascuna valutazione di breve termine deve essere associata solamente allo specifico strumento al quale si riferisce, e non può essere utilizzata per derivare la ponderazione relativa ad altre tipologie di esposizioni.
Sono previste due eccezioni al punto 2):
⎯ nel caso in cui a un’esposizione a breve termine venga associata una ponderazione del 150%, tutte le esposizioni prive di rating nei confronti della stessa controparte – a breve o a lungo termine – riceveranno una ponderazione del 150%;
⎯ nel caso in cui a un’esposizione a breve termine venga associata una ponderazione del 50%, nessuna esposizione a breve termine priva di rating potrà ricevere una ponderazione inferiore al 100%.
4.6 Riconoscimento dei rating non richiesti dal debitore (“unsolicited”).
Le banche devono usare come riferimento per il metodo standardizzato i rating solicited, richiesti cioè dall’emittente. L’utilizzo di valutazioni non richieste (unsolicited) è ammessa solo nel caso in cui siano assegnati da società che attribuiscono esclusivamente rating unsolicited, a condizione che l’attività di attribuzione di rating non sia remunerata dalla società o dall’ente oggetto di valutazione (Riquadro 8).
Riquadro 8
Utilizzo dei rating non richiesti
Relativamente alla discrezionalità contenuta nella direttiva CRD concernente la possibilità di ammettere l’utilizzo dei rating non richiesti, appare opportuno evitare comportamenti distorsivi delle agenzie di rating, indotti dall’obiettivo di acquisire nuova clientela.
Inoltre, un rating unsolicited può non riflettere tutte le informazioni disponibili sul debitore (ad esempio, quelle private o di natura prettamente qualitativa), con conseguente rischio di una non piena corrispondenza tra rating ed effettivo merito di credito del soggetto.
Si ha d’altra parte presente che l’attribuzione di un rating non richiesto potrebbe rappresentare un’opportunità per le imprese di media dimensione (per le quali l’inclusione nel portafoglio al dettaglio potrebbe essere difficile) a motivo dell’elevato costo dei rating e costituire una modalità di ingresso sul mercato per nuovi operatori specializzati nella valutazione del merito di credito.
Si ritiene pertanto di esercitare parzialmente la discrezionalità prevista dalla direttiva, consentendo l’utilizzo di rating non richiesti in presenza di alcune condizioni. In particolare, si ritiene che il rischio di comportamenti indebiti non sussista in caso di rating unsolicited assegnati da società che attribuiscono esclusivamente rating della specie, qualora l’attività di attribuzione di rating non sia remunerata dalla società o dall’ente oggetto di valutazione.
Sul punto si chiede di conoscere il parere dell’industria.
5 Altri profili normativi
5.1 Concentrazione dei rischi
La direttiva CRD prevede specifici limiti alle esposizioni nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi.
La disciplina in questione si applica sia a livello individuale sia a livello consolidato.
Rispetto al testo previgente della direttiva 2000/12, recepita nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (cfr. Titolo IV, Capitolo 5), la nuova proposta di regolamentazione non modifica né i limiti alle esposizioni né la periodicità di invio delle segnalazioni.
In particolare, i limiti per le esposizioni restano pari a:
⎯ 10% del patrimonio di vigilanza perché un’esposizione possa essere definita un “grande fido”;
⎯ 25% del patrimonio di vigilanza, quale limite massimo per singola esposizione;
⎯ 20% del patrimonio di vigilanza, quale limite massimo per singola esposizione nei confronti dei “soggetti collegati” (18);
⎯ 8 volte il patrimonio di vigilanza, quale limite complessivo per tutti i “grandi fidi” di una banca o di un gruppo bancario.
Le novità introdotte con la direttiva CRD riguardano il campo di applicazione, la definizione di patrimonio di vigilanza, le attività di rischio ponderate.
Per quanto concerne il campo di applicazione, la metodologia di calcolo dei limiti alla concentrazione dei rischi è la medesima per tutti gli intermediari qualunque sia la metodologia di calcolo utilizzata per il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito. Pertanto, non sono previste disposizioni specifiche per quanto riguarda le banche che utilizzano i modelli interni.
Relativamente al patrimonio di vigilanza, alcune delle poste computate (o dedotte) nel patrimonio di vigilanza ai fini del calcolo coefficiente di solvibilità non rilevano nell’ambito della concentrazione dei rischi (Riquadro 9).
In particolare, le poste in questione sono: 1) la differenza (positiva o negativa) tra le perdite attese (EL) e svalutazioni su crediti effettuate in bilancio nonché gli importi delle perdite attese relativi a esposizioni in titoli di capitale; 2) le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione dedotte dal patrimonio di vigilanza.
Relativamente alle attività di rischio ponderate, le banche che utilizzano la metodologia IRB devono ricondurre le attività di rischio nelle classi previste dal metodo standardizzato applicando i fattori di ponderazione previsti dalla metodologia standardizzata.
Riquadro 9
Definizione di patrimonio di vigilanza ai fini del rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi
Le nuove disposizioni della direttiva CRD in materia di concentrazione dei rischi determinano una nuova nozione di patrimonio di vigilanza, differente da quella utilizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
Si pone il problema di quale nozione utilizzare ai fini della verifica degli altri istituti di vigilanza prudenziale (ad esempio, trasformazione scadenze, partecipazioni in società non finanziarie ecc.) attualmente basati sulla definizione di patrimonio di vigilanza utile ai fini del rispetto sia dei coefficienti patrimoniali sia dei limiti alla concentrazione dei rischi.
Si ritiene che la nozione di “patrimonio di vigilanza” elaborata dalla direttiva ai fini del calcolo dei fondi propri e utilizzata come base di calcolo per i coefficienti patrimoniali debba continuare a costituire la base di riferimento per tutti gli istituti di vigilanza prudenziale.
(18) Al riguardo, si fa presente che la legge 28.12.2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” ha introdotto (art. 8) una specifica regolamentazione per i fidi a soggetti collegati.
La nozione elaborata ai fini della normativa sulla concentrazione dei rischi verrebbe pertanto utilizzata limitatamente a tale disciplina.
5.2 Covered Bonds (obbligazioni garantite)
I covered bonds sono obbligazioni garantite da specifiche attività.
In particolare, i covered bonds sono definiti come obbligazioni emesse da banche che abbiano la sede statutaria in uno Stato membro dell’U.E. e siano soggette a controllo pubblico ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. Le somme derivanti dalla emissione dei covered bonds devono essere investite, conformemente alle rispettive leggi, in attività che siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, siano utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati (cfr art. 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE, successivamente sostituito dall’art. 1 della direttiva 2001/108/CE).
In Italia l’art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, così come modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto una disciplina delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività (cd. covered bonds) (19). La struttura dei covered bonds italiani rispetta i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per beneficiare della migliore ponderazione prevista per le banche che investono in tali obbligazioni garantite.
Le banche che investono in covered bonds possono beneficiare di una migliore ponderazione rispetto alla ponderazione specifica delle altre esposizioni senior verso la banca emittente, secondo quanto indicato nella Tabella 8.
TABELLA 8: Ponderazioni per gli investimenti in covered bonds: | |
Ponderazione delle esposizioni senior verso la banca emittente | Ponderazione delle esposizioni in covered bonds |
20% | 10% |
50% | 20% |
100% | 50% |
150% | 100% |
* * *
Le attività che possono garantire i covered bonds sono:
a) le esposizioni nei confronti di (o garantite da) soggetti sovrani e assimilati classificate nella classe di merito di credito 1 (vedi Tabella 1);
b) le esposizioni nei confronti di (o garantite da) enti del settore pubblico, amministrazioni regionali ed autorità locali, ponderate come esposizioni di cui al punto precedente e classificate nella classe di merito di credito 1 (vedi Tabella 3);
c) le esposizioni verso istituzioni finanziarie classificate nella classe di merito di credito 1 (vedi Tabella 3), per un importo non superiore al 10% dell’ammontare delle obbligazioni garantite;
d) i prestiti garantiti da immobili residenziali, nel caso in cui i gravami complessivi non superino l’80% del valore degli immobili dati in garanzia;
(19) In particolare, sono stati introdotti due nuovi articoli – 7bis e 7ter – alla L. 30 aprile 1999, n. 130.
e) i prestiti garantiti da immobili non residenziali nel caso in cui i gravami complessivi non superino il 60% del valore degli immobili costituiti in garanzia;
f) titoli di cartolarizzazione relativi a operazioni aventi come sottostanti crediti garantiti da ipoteche su immobili residenziali, a condizione che:
⎯ almeno il 90% delle attività sia composto da crediti con ipoteche di primo grado;
⎯ eventuali gravami precedenti non devono superare complessivamente l’80% del valore degli immobili costituiti in garanzia;
⎯ le tranches senior siano classificate nella classe di merito di credito 1 qualora non superino il 20% (20) degli immobili costituiti in garanzia.
g) titoli di cartolarizzazione relativi a operazioni aventi come sottostanti crediti garantiti da ipoteche su immobili non residenziali a condizione che:
⎯ almeno il 90% delle attività sia composto da crediti con ipoteche di primo grado;
⎯ eventuali gravami precedenti non devono eccedere il 60% degli immobili costituiti in garanzia;
⎯ le tranches senior siano classificate nella classe di merito di credito 1 qualora non superino il 20% (21) degli immobili costituiti in garanzia;
h) i prestiti garantiti da navi, nel caso in cui i gravami complessivi non superino il 60% del valore della nave costituita in garanzia.
Nell’ambito della disciplina prudenziale dei covered bonds, la “garanzia” comprende situazioni in cui le attività di cui alle lettere da a) a f) sono destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.
Relativamente ai punti d) ed e), per il riconoscimento delle garanzie immobiliari è necessario che siano rispettate le condizioni di certezza giuridica, sorveglianza sui valori immobiliari, documentazione e assicurazione nonché la disciplina in materia di valutazione dei cespiti (cfr. par. 3.1 e 3.3).
* * *
Rettifiche prudenziali a fronte del rischio paese
L’attuale regolamentazione di vigilanza italiana prevede la rettifica del valore del patrimonio di vigilanza per tenere conto del rischio paese, ove le banche non abbiano effettuato a tale titolo la svalutazione diretta dei crediti in bilancio.
Le banche, in relazione all'ammontare dei crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti aventi sede in paesi appartenenti alla zona B (in pratica, i paesi non-
(20) Fino al 31.12.2010 il limite del 20% non si applica, a condizione che le quote dispongano di una valutazione del merito di credito fatta da un’ECAI riconosciuta che sia pari una categoria più favorevole di valutazione del merito di credito rispetto a quella delle obbligazioni garantite effettuata dalla medesima o da un’altra ECAI riconosciuta.
(21) Fino al 31.12.2010 il limite del 20% non si applica, a condizione che le quote dispongano di una valutazione del merito di credito fatta da un’ECAI riconosciuta che sia pari una categoria più favorevole di valutazione del merito di credito rispetto a quella delle obbligazioni garantite effettuata dalla medesima o da un’altra ECAI riconosciuta.
OCSE), devono calcolare le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" secondo due metodologie alternative: “analitica" ovvero "semplificata".
Le banche tenute a utilizzare la "metodologia analitica" sono individuate dalla Banca d'Italia sulla base di parametri quantitativi espressivi della misura dell'esposizione delle banche stesse verso i paesi appartenenti alla zona B.
In base a questa metodologia, ciascuna banca:
— seleziona i paesi per classi di rischio attraverso la ponderazione dei fattori rilevanti per l'apprezzamento del "rischio paese", quali, ad esempio, capacità di servizio del debito, indicatori macroeconomici, modalità di ottenimento di credito sul mercato, assetto istituzionale dei sistemi economici;
— associa a tali classi percentuali differenziate di rettifica forfettaria;
— applica ai "crediti non garantiti", vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi ritenuti "a rischio" le corrispondenti percentuali di rettifica forfettaria.
L'importo complessivo delle riduzioni di valore collegate al "rischio paese", determinato sulla base della metodologia analitica, non può, in ogni caso, risultare inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione della specifica metodologia di misurazione del "rischio paese" definita, secondo criteri analoghi, dall’Associazione Bancaria Italiana, approvata dalla Banca d'Italia.
Tale metodologia prevede la suddivisione dei paesi "a rischio" in sei classi di rischiosità, alle quali sono associate diverse percentuali di rettifica forfettaria.
Le banche che adottano la "metodologia semplificata" effettuano le svalutazioni connesse al "rischio paese" per un importo pari al 30 per cento di tutti i crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi appartenenti alla zona B.
Al riguardo, dato che tale disciplina non è armonizzata a livello internazionale e che la valutazione dei crediti è ora assoggettata esclusivamente alle regole stabilite nei principi contabili IAS/IFRS, l’attuale regolamentazione prudenziale per il rischio-paese potrebbe essere riconsiderata rimuovendo l’obbligo di effettuare le rettifiche secondo una metodologia di vigilanza.
Per le banche che adottano il metodo standardizzato ciò determinerà che, laddove la controparte sia residente in un paese cui viene associata una classe di merito di credito 6, equivalente a un rating esterno inferiore a “B-“ (cfr. Tabella 1), il requisito patrimoniale sarà pari al 12% del valore dell’esposizione (ponderazione pari al 150%).
Tuttavia, resta ferma l’opportunità che il sistema bancario continui a trattare il rischio-paese secondo un benchmark comune definito dall’ABI, in base alle metodologie attuali o ad altre ulteriormente affinate.
La Banca d'Italia continuerebbe a rilevare – attraverso le segnalazioni di vigilanza – l’esposizione delle banche al rischio-paese e i relativi accantonamenti da esse effettuati, al fine di verificare l’adeguatezza delle politiche di bilancio adottate; ove necessario, verrebbero assunti provvedimenti specifici di vigilanza, nell’ambito delle misure prudenziali del Secondo Pilastro.
Resterebbe in ogni caso possibile per la Vigilanza prevedere ponderazioni più elevate per le esposizioni verso controparti residenti in paesi con particolari difficoltà finanziarie.