CAPITOLO 1 GENERALITA’
CAPITOLO 1 GENERALITA’
ART 1.1
PREMESSA E TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
1. Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio in concessione (locazione finanziaria art.187 del D.lgs 50/2016) per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATICO, POTENZIAMENTO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI OSSI.
2. Conseguentemente gli obiettivi che si vogliono perseguire con la presente concessione di costruzione e gestione possono essere sostanzialmente individuati nei seguenti punti:
1) l'adeguamento alle norme vigenti, la messa in sicurezza e la riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione mirata al conseguimento dei valori di illuminamento e uniformità indicati dalle attuali normative nonché di una sostanziale riduzione dei consumi;
2) la formulazione di un piano di gestione e manutenzione, conforme alle norme vigenti;
3) il rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso;
In particolare, l’operatore economico dovrà assicurare:
A) il rispetto della sicurezza elettrica e meccanica degli impianti in conformità a quanto indicato dalla attuale legislazione;
B) la tutela della salute e la protezione dai rischi per gli operatori e gli utenti;
C) il risparmio energetico.
La concessione di costruzione e gestione, pertanto disciplina l'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione appaltante in materia di servizio di illuminazione Pubblica, in ottemperanza delle disposizioni legislative e delle norme tecniche CEI ed UNI, nonché la progettazione e l'esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, tesi a migliorare l'efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo, nonché la messa a norma degli impianti. L'insieme delle attività oggetto della concessione di costruzione e gestione dovrà consentire il progressivo miglioramento degli indici di affidabilità delle strutture tecniche favorendo minori consumi di energia. Nell'ambito del programma manutentivo e gestionale, dovranno essere pianificati gli interventi necessari per sanare eventuali carenze, riqualificare gli impianti e mantenerne l'affidabilità nel tempo.
Sono compresi nella concessione di costruzione e gestione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l’operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l’operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è _
e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è _ .
L'affidamento della concessione di costruzione e gestione di servizi deve garantire la qualità della prestazione e rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Con l'osservanza dei predetti principi, l'affidamento della fornitura avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e con criterio di gara economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D.lgs 50/2016.
La tipologia La concessione di costruzione e gestione ricade nella sezione III del D.lgs 50/2016, come da art. 180 del D.lgs 50/2016.
Resta esclusa dalla Concessione, l’onere dell’energia elettrica che sarà a capo della stazione appaltante.
ART 1.2 PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI
Nella presente concessione di costruzione e gestione è previsto che gli impianti rimangano in proprietà alla committente che li consegna all’operatore economico, per tutta la durata della concessione di costruzione e gestione, affinché questi li gestisca nel miglior modo possibile e comunque come indicato nel presente capitolato, integrato dalle proposte migliorative fornite dall’operatore economico in sede di gara.
L’operatore economico è tenuto a eseguire tutte le operazioni atte a mantenere in efficienza e sicurezza gli impianti e a permettere che gli stessi forniscano le prestazioni e qualità di servizio previste. L’operatore economico è tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.
L’operatore economico ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al combinato disposto degli artt. 826 e 828 cod. civ. ed il rispetto delle norme del presente capitolato.
La committente, in qualità di proprietario, autorizza l’operatore economico ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.
La committenza solleva l’operatore economico dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente alla stessa dovuta, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.
ART 1.3
OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
La concessione di costruzione e gestione ha per oggetto il servizio di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATICO, POTENZIAMENTO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI OSSI CON L’OPZIONE DEL FINANAZIAMENTO TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Le prestazioni comprese nella concessione di costruzione e gestione che l’operatore economico è obbligato ad eseguire sono le seguenti:
LAVORI
1) Previa acquisizione del progetto preliminare o studio di fattibilità tecnica ed economica in sede di offerta, la progettazione di livello definitivo/esecutivo degli interventi di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica nei modi e nei tempi di seguito indicati dal presente Capitolato;
2) La fornitura di tutti i beni;
3) Il finanziamento e la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale nei modi e nei tempi di seguito indicati dal presente Capitolato e nei suoi allegati progettuali, finalizzati a un adeguamento normativo e conseguente riqualificazione energetica degli impianti, in modo da generare una maggiore efficienza energetica e luminosa;
4) L'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme;
5) Il raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le strade, giardini e piazze comunali, piste ciclabili e percorsi pedonali, così come previsto dalle vigenti normative in materia.
SERVIZI
I. La progettazione del servizio di gestione dell’impianto di pubblica illuminazione;
II. La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio d'illuminazione.
III. La manutenzione ordinaria e programmata - preventiva e conservativa degli impianti oggetto di consegna, od installati successivamente dall' Amministrazione Comunale e presi in consegna dall’operatore economico, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nel presente capitolato e nel progetto gestionale presentato in sede di offerta;
IV. La manutenzione straordinaria conservativa di tutti gli impianti affidati in gestione da eseguire nel corso della durata della concessione di costruzione e gestione da effettuarsi dall’operatore economico senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, salvo casi particolari o eventi di danneggiamenti non programmabili in sede di redazione del progetto o dettati dall’evoluzione temporale di logoramento anticipato o precorso di parti tecnologiche e di impianti, che saranno da valutare caso per caso in contraddittorio;
V. Servizio di reperibilità e pronto intervento a qualunque ora del giorno e della notte compreso i giorni festivi;
VI. L’Informatizzazione dei processi di gestione e controllo dei servizi;
VII. Il potenziamento della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza;
VIII. L’accesso, con il supporto dell’operatore economico, a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari e/o altre forme di incentivi e finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico;
L'Amministrazione Comunale procederà alla supervisione e controllo del servizio reso.
Tutte le prestazioni sopra elencate, erogate secondo le modalità e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli che seguono per gli IMPIANTI OGGETTO DEL CONTRATTO, DOVRANNO INTERESSARE TUTTE LE APPARECCHIATURE/SOTTOIMPIANTI elettrici di pubblica illuminazione relativi a:
• strade;
• portici;
• parchi e giardini;
• attraversamenti pedonali;
• illuminazione del patrimonio monumentale;
Tali impianti comprendono:
- la rete di distribuzione dell'energia elettrica ad ogni impianto di illuminazione oggetto della concessione di costruzione e gestione;
- i quadri elettrici di comando ed eventuali sottoquadri di zona;
- gli impianti di terra relativi agli impianti di illuminazione pubblica;
- i punti luce;
- gli impianti fissi per l'allaccio degli addobbi luminosi natalizi;
- sistemi di telegestione e telecontrollo quali attuatori nei quadri o negli apparecchi luminosi, cavi di segnale o di collegamento, modem di connessione via radio o fibra ottica, schede GSM o GPRS o LTE, mantenimento del sistema di supevisione installato negli uffici comunali e tutto quanto necessario per un corretto funzionamento;
- Tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;
- Cassette di derivazione;
- Conduttori e minuterie;
- Sostegni;
- Eventuali cabine di trasformazione che dovessero essere realizzate per lo specifico scopo;
- Tutte le apparecchiature per l'illuminazione stradale, di aree esterne, di parchi e giardini, degli attraversamenti pedonali e del patrimonio monumentale.
Si precisa che tale elenco è solo descrittivo e non limitativo intendendo con questa affermazione che sono da considerarsi oggetto della concessione di costruzione e gestione anche quegli impianti e loro parti che pur non citati ne costituiscono parte integrante.
I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi da punto situato immediatamente a valle del contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto. I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto, l'apparecchiatura terminale d'impianto.
Nel progetto preliminare allegato al presente capitolato sono presenti i censimenti genarli degli impianti, l’operatore economico in sede di offerta deve presentare il proprio rilievo eseguito con censimento degli impianti in raffronto con quanto già riportato negli elaborati tecnici allegati.
L’adeguamento degli impianti sarà funzione del censimento eseguito e confrontato con il censimento eseguito in fase progettuale.
ART. 1.4
DURATA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
La concessione di costruzione e gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Capitolato HA LA DURATA DI N. 20 ANNI, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti. Dalla data di consegna degli impianti, che dovrà avvenire contestualmente alla stipula del contratto, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario previsti dai Documenti Contrattuali. In caso di consegna frazionata degli impianti la data di riferimento, per il calcolo del termine del contratto, è quella relativa al primo verbale di consegna. Tutti gli impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti all'Amministrazione in condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste e quindi in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della Amministrazione in contraddittorio con l’operatore economico. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell’operatore economico, ovvero avvalendosi della cauzione contrattuale.
E' facoltà dell'Amministrazione provvedere ad integrazioni e/o prolungamenti del contratto, a causa dei tempi tecnici e burocratici richiesti dall'espletamento della procedura di rinnovo della concessione di costruzione e gestione. A tale riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative vigenti. La ditta sarà pertanto obbligata a continuare a prestare il servizio di cui trattasi fino alla consegna a nuova ditta aggiudicataria.
Restano esclusi dalla concessione di costruzione e gestione i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l’operatore economico possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:
Supervisione tecnica degli impianti e monitoraggio degli stessi nel suo funzionamento.
FORMA, CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto della concessione di costruzione e gestione, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.
I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della concessione di costruzione e gestione sono i seguenti:
OGGETTO PRINCIPALE
50232100-1 - Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
OGGETTI COMPLEMENTARI
50232000-0 - Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione 50232110-4 - Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica 71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica di impianti
CATEGORIE DEI SERVIZI
Ai sensi ed effetti dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 50/2016 i servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero settore diverso da quello del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento dell'area geografica.
CATEGORIE DEI LAVORI
Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (da ora in poi D.P.R. n. 207/2010), i lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria prevalente di opere OG10 classe III-bis.
IMPORTO DELLE PRESTAZIONI A BASE D’ASTA
L'importo complessivo della concessione di costruzione e gestione posto a base d'asta è nel piano economico finanziario di massima, nello specifico:
SERVIZI E LAVORI | IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA | IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA |
1) Lavori di adeguamento e riqualificazione energetica degli impianti, – come da prospetto A2 del quadro economico allegato – SOGGETTI A RIBASSO | € 730.227,80 | € 36.511,39 |
2) Oneri per la Sicurezza sui lavori come da prospetto A1 del quadro economico allegato - NON SOGETTI A RIBASSO | € 20.500,00 | € 1.025,00 |
3) Oneri finanziari sui lavori (1) SOGGETTI A RIBASSO | € 292.721,00 | € 14.636,05 |
4) Oneri Finanziari su Sicurezza (2) – NON SOGGETI A RIBASSO | € 8.217,60 | € 410,88 |
5) Spese Tecniche e altre somme a disposizione dell’amministrazione appaltante come da prospetto B del quadro economico allegato – NON SOGGETTE A RIBASSO | € 72.974,20 | € 3.648,71 |
6) Servizio di Gestione e Manutenzione – SOGGETTI A RIBASSO | € 479.320,00 | € 23.966,00 |
IMPORTI DI IVA ESCLUSI
L'importo contrattuale corrisponderà all'importo complessivo della concessione di costruzione e gestione, come risultante dai ribassi, aumentato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, offerto dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario.
I ribassi saranno proposti sulle componenti 1) Lavori, 3) Oneri Finanziari, 6) Servizi.
Gli importi relativi ai lavori compensano tutti gli obblighi previsti nel presente capitolato e le anticipazioni per i costi di gara, compresi gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva.
Relativamente agli oneri della sicurezza afferenti al servizio sopra riportati e non soggetti a ribasso si specifica che gli stessi sono quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare e ridurre al minimo i rischi da interferenza. Per quanto attiene gli oneri connessi all'esercizio dell'attività svolta dall'Impresa, quest'ultima deve tenerne conto all'interno dei corrispettivi economici offerti. Tali oneri saranno oggetto di verifica in sede di analisi dell'eventuale presenza di offerte anomale.
ART. 1.7
ALLEGATI AL CAPITOLATO GENERALE
PROGETTO PRELIMINARE O STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA COME DA SEGUENTE PROSPETTO:
E0 – ELENCO ELABORATI
T1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CARTOGRAFICO: MACROSCALA DI INTERVENTO E1 – RELAZIONE TECNICA STATO DI FATTO
E2 – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO E3 – RELAZIONE SPECIALISTICA TECNICO ECONOMICA
T2 – STATO DI PROGETTO: (CARTOGRAFIA INTERVENTI)
E4 – CAPITOLATO GENERALE DI CONCESSIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI E5 – STIMA DEI LAVORI
E6 – QUADRO ECONOMICO
T3 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
E7 – INDICAZIONI E MISURE SULLA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E8 – PIANO GESTIONALE DELLE MANUTENZIONI
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
ART. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’operatore economico è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella presente concessione di costruzione e gestione e nel Capitolato prestazionale degli elementi tecnici.
L’operatore economico è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’operatore economico stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato Speciale di concessione di costruzione e gestione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Xxxxx. L'esecuzione della concessione di costruzione e gestione è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente Capitolato nonché dalle norme contenute negli elaborati progettuali.
ART. 2.2
OPERE CONTRATTUALI
Tra le attività a carico dell’operatore economico sono inseriti i seguenti interventi da eseguire sugli impianti di pubblica illuminazione, come indicato dal preliminare allegato, di pertinenza dell'Amministrazione Comunale:
_ Adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti;
_ Riqualificazione tecnologica degli impianti.
Tutti gli interventi, sia quelli previsti dal Capitolato di concessione di costruzione e gestione che gli eventuali, proposti dall’operatore economico in sede di gara dovranno essere inseriti nell'offerta economica e sono da considerarsi inclusi nel corrispettivo contrattuale.
L'amministrazione, con il bando di riqualificazione, si propone di ottenere i risultati di risparmio energetico indicati nel progetto preliminare. Per garantire i risultati di risparmio calcolati è necessario che la potenza complessiva lorda calcolata nel progetto definitivo sia rispettata come valore massimo di potenza installata e che l’impianto abbia idonei sistemi di regolazione come specificato progetto.
In fase di predisposizione dell'offerta, il Concorrente dovrà verificare, attraverso una attenta analisi degli impianti lo stato degli stessi, sia riguardo alla loro funzionalità che alla loro generale rispondenza alla legislazione vigente, riportandola in una specifica relazione.
Per ogni singolo Impianto, ciascun Concorrente dovrà elaborare un progetto degli interventi di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica come di seguito indicato.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale di concessione di costruzione e gestione e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di concessione di costruzione e gestione. Alla Direzione dei lavori è riservata la facoltà di consegnarli all’operatore economico in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’operatore economico ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’operatore economico rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale di concessione di costruzione e gestione - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L’operatore economico dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
ART. 2.3
PROGETTO DEFINITIVO DA PRESENTARE IN FASE DI GARA
Il progetto definitivo delle opere di adeguamento normativo, finalizzata al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione, dovrà essere composto almeno dei seguenti elaborati:
1) Relazione di rilievo con indicati:
a. le peculiarità ambientali del territorio e le esigenze particolari della illuminazione ad esse associate;
b. un censimento dei punti luce e dei quadri di alimentazione, con indicate le principali caratteristiche;
c. una analisi dello stato di fatto dell'impianto esistente, in cui vengano evidenziate le criticità rilevate e le non conformità legislative e normative;
2) Relazione descrittiva con indicati:
a. indicazioni riguardanti le proposte di adeguamento dell'impianto,
b. la descrizione del raggiungimento degli obbiettivi minimi di risparmio proposti dall'Amministrazione e contenuti nel progetto preliminare messo a gara, nonché gli eventuali miglioramenti di risparmio;
c. la descrizione della proposta migliorativa sia per gli impianti che per il servizio di gestione e manutenzione.
3) Relazione tecnica specialistica contenente:
a. per ogni zona omogenea individuata nel preliminare allegato, una analisi dei rischi ai sensi dell'art. 7.4 della UNI 11248:2012, la conseguente valutazione della classe illuminotecnica, sia di progetto che di esercizio;
b. ogni valutazione compilata nel rispetto del succitato articolo;
x. xxxxxxx illuminotecnici sia per le classi di progetto che di esercizio compatibili con il sistema di regolazione proposto e alla manutenzione effettuata sull'impianto (esplicitata attraverso un coefficiente di manutenzione che non potrà essere superiore a 0,80);
d. elenco puntuale degli interventi sui quadri di alimentazione, sui punti luce, sui sostegni, sulla rete dorsale e l'elenco degli interventi migliorativi offerti in sede di gara;
e. una descrizione dettagliata del sistema di regolazione proposto, esplicato per ogni quadro di alimentazione;
f. il piano di manutenzione (il quale dovrà dare conto del coefficiente di manutenzione utilizzato per i calcoli illuminotecnici);
g. una proposta di regolazione e utilizzo delle classi illuminotecniche di esercizio;
h. analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in kWh/anno e TEP/anno con la curva di regolazione proposta dalla Stazione Appaltante.
I risultati tecnici dovranno essere riassunti nei formati previsti negli allegati al disciplinare di gara. In particolare modo, per i valori di progetto, dovranno essere debitamente compilate e firmate le tabelle:
- COMPUTO DELLE POTENZE INSTALLATE E MODALITA' DI REGOLAZIONE
- RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO
- RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO
- SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE PER QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
- POTENZA INSTALLATA
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- Tabella di adeguamento dei punti luce che, con riferimento allo stato attuale, indichi almeno:
o Quadri di alimentazione
o Numero di punti luce distinti per tipo di lampada e potenza effettiva della stessa, prima e dopo i lavori;
o Particolari costruttivi e d'installazione;
o Piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio per decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie all'interno delle quali l'impianto opera nello stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di parzializzazione;
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri in linea con il progetto preliminare posto a base di gara;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Computo metrico dei lavori;
- Computo metrico estimativo dei lavori;
- Quadro economico (comprensivo degli oneri di sicurezza, spese tecniche, allacciamenti, ecc.).
- Piano Economico Finanziario.
ART. 2.4
ADEGUAMENTO GENERALE DEGLI IMPIANTI
L’operatore economico dovrà provvedere alla esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà comunale con tecnologia a Led per la maggior parte del territorio. In particolare tali opere riguardano:
- La sostituzione, ove richiesto, di apparecchi di illuminazione esistenti con apparecchi di illuminazione con lampade a tecnologia Led aventi migliore efficienza;
- La sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione che non siano conformi alle vigenti leggi sull'inquinamento luminoso;
- Il rifacimento di tutte le giunzioni pericolose o non realizzate a regola dell'arte;
- La sostituzione di tutti i sostegni pericolosi o inadeguati;
- II rifacimento/manutenzione straordinaria di tutti i quadri elettrici al fine di renderli adeguati alle normative vigenti;
- L'installazione di regolatori per l'abbassamento durante le ore notturne del flusso luminoso emesso dalla lampada.
- L’implementazione e la predisposizione del sistema di telegestione punto a punto.
-
Tale elenco è da intendersi non esaustivo e puramente indicativo degli obiettivi che si intendono perseguire con l'esecuzione delle opere sopra indicate.
A seguito dell’adeguamento dell’impianto di illuminazione, così come definito nel bando di gara, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti considerati come minimi e inderogabili:
- messa a norma degli impianti elettrici secondo le Norme CEI 64-8, CEI 11-4 (per il solo dimensionamento dei sostegni);
- adeguamento dell’impianto alle prescrizioni della Legge Regionale 29/2007 e s.m.i.;
- classificazione della rete viaria secondo la Norma UNI 11248:2012;
- raggiungimento dei requisiti illuminotecnici previsti dalla Norma UNI EN 13201;
- riduzione della potenza totale dell’impianto e del consumo energetico dello stesso, come meglio definito nel disciplinare a corredo del bando di gara.
- inserimento di un sistema di regolazione dell’impianto;
- utilizzo di sorgenti LED;
- raggiungimento dei requisiti illuminotecnici minimi indicati nel progetto.
L’adeguamento dell’impianto prevedrà l’adeguamento dei quadri elettrici e il rifacimento di quelli obsoleti, con l’installazione di nuovi quadri elettrici, installati in nuove carpenterie stradali in vetroresina. All’interno dei quadri elettrici saranno contenute le apparecchiature per la protezione magnetotermica differenziale delle linee di alimentazione in uscita.
I regolatori di flusso esistenti saranno rimossi e allo scopo potranno essere installati regolatori centralizzati o l’utilizzo di corpi illuminanti autoregolanti.
La maggior parte dell’impianto utilizza linee dorsali interrate esistenti, che potranno essere mantenute previo lo svolgimento delle verifiche tecniche da parte del Concorrente.
Per le nuove linee interrate saranno utilizzati cavi FG7R, mentre per le linee aeree si utilizzeranno cavi in precordato RE4E di sezione adeguata e coordinata con i dispositivi di protezione posti a monte nel quadro elettrico.
Sono da rifare le derivazioni eseguite a nastro all’interno dei pozzetti, con utilizzo di apposite muffole in gel polimerico reticolato. Dovrà essere rifatta completamente la linea di alimentazione che dalla dorsale si collega al corpo illuminante. La linea dovrà essere realizzata in cavo FG7R di sezione minima 2,5mmq.
I corpi illuminanti non conformi alla LR 29/2007 e s.m.i. saranno da smantellare e sostituire con nuovi corpi illuminanti conformi, con ottica stradale o dedicata alla zona da illuminare. Dove sarà necessario intervenire con la sostituzione del corpo illuminante e quest’ultimo fosse di tipo architettonico, sarà utilizzato un corpo illuminante dalle forme e dimensioni similari all’esistente, ma certificati alla LR 29/2007, dotati di vetro piano, con ottica stradale, avendo cura di rispettare comunque le indicazioni contenute nel PAERS.
L’adeguamento dovrà prevedere l’omogeneità dei corpi illuminanti nei singoli tratti stradali, mantenendo la stessa tipologia dei corpi illuminanti lungo tutto il tratto stradale.
Per le linee aeree saranno da installare appositi morsetti di amarro e derivazioni della linea con appositi coltelli. La verifica dei sostegni dovrà essere condotta come indicato nella norma CEI 64-8 sezione 714.3. in particolare secondo l’allegato informativo 714A.
I sostegni più vecchi dovranno essere sostituiti in quanto presentano evidenti segni di corrosione e presentano manutenzioni e modifiche che non garantiscono accettabili livelli di sicurezza e di estetica.
I sostegni esistenti dovranno essere adeguati alla posa delle nuove linee in cavo precordato. Per questo motivo sarà necessaria la sostituzione di alcuni pali esistenti, con nuovi pali in vetroresina. Saranno inoltre da sostituire altri pali con evidenti segni di corrosione o per la riqualifica della zona omogenea.
Tutti i tratti stradali dovranno raggiungere i requisiti di illuminamento previsti dalla normativa precedentemente citata.
Sarà inoltre necessario evitare una illuminazione sovrabbondante, per ridurre i consumi energetici, così come definito dalla LR 29/2007 e dalla UNI 11248:2012. Al fine di evitare una illuminazione sovrabbondante non si dovranno avere illuminamenti e luminanze massime maggiori di 1,25 volte il limite per la categoria illuminotecnica prevista
Per il raggiungimento dei livelli di illuminamento e di uniformità richiesti sarà necessaria la modifica dei sostegni esistenti, con l’applicazione di sbracci e/o prolunghe e in altri casi la riduzione dell’altezza del palo. In questi casi sarà necessario intervenire con la completa sostituzione del tratto di cavo che dalla distribuzione dorsale porta al corpo illuminante, mediante l’utilizzo di cavi FG7R/FG7OR di sezione minima 2,5mmq.
Nei punti in cui si interverrà con la modifica dei sostegni esistenti sarà necessario provvedere alla verniciatura degli stessi, con la stessa colorazione del palo esistente.
Al fine di ridurre i consumi energetici sarà previsto il ricablaggio di parte dei corpi illuminanti conformi, da riutilizzare nelle zone al sodio, previa verifica dell’effettiva potenza installata e della potenza necessaria al corretto raggiungimento dei livelli illuminotecnici richiesti.
Per le protezioni contro i contatti indiretti sarà adottata una soluzione che garantisca la protezione delle persone e, nel contempo, migliori la protezione delle apparecchiature contro le sovratensioni. In ogni caso, in presenza di impianti in classe I, sarà necessario prevedere obbligatoriamente almeno due protezioni differenziali, in cascata tra loro e selettive.
Ove necessario sarà da realizzare un impianto di terra, o verificare quello esistente.
Nell’adeguamento dell’impianto dovranno inoltre essere rispettate le richieste specifiche dell’Amministrazione comunale, in particolare:
- L’utilizzo di corpi illuminanti a LED ad alta efficienza, dotati di certificazione dei dati fotometrici e certificazione dell’assenza di rischio fotobiologico, ad eccezione delle zone individuate nelle tavole planimetriche;
- il rifacimento delle linee interrate obsolete e delle linee aeree esistenti in cavo non precordato;
- L’utilizzo di un sistema di riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne;
- la sostituzione dei pali obsoleti e l’installazione di nuovi pali nelle zone indicate negli interventi integrativi;
- Il rispetto delle tipologie dei corpi illuminanti attualmente installati sul territorio comunale (corpi architettonici), evitando l’utilizzo di armature stradali nelle zone ove attualmente sono utilizzati corpi illuminanti di tipo architettonico.
L’operatore economico potrà comunque prevedere a propria discrezione l’utilizzo di corpi illuminanti architettonici in sostituzione alle armature stradali.
ART. 2.5
DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FE
La nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione lavori sarà a cura dell'Amministrazione, che individuerà una o più persone preposte secondo i principi legislativi vigenti, mentre le relative spese saranno a carico dell’operatore economico.
Il Direttore dei Lavori assume la rappresentanza dell'Amministrazione in ambito tecnico, ai fini di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni generali e particolari della concessione di costruzione e gestione e degli eventuali subappalti autorizzati dall'Amministrazione, e in particolare di:
1) sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’operatore economico quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;
2) collaborare con l’operatore economico per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;
3) trasmettere durante il corso dei lavori, in relazione alle richieste dell’operatore economico, ulteriori elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;
4) dare le istruzioni nel caso in cui l’operatore economico abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
5) assistere ai collaudi;
ART. 2.6
CONSEGNA E UTLIMAZIONE DEI LAVORI
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di concessione di costruzione e gestione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
La consegna dei lavori all’operatore economico verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.
Xxxxx restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo non sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso e non saranno quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa affidataria.
Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore
dei lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, xxx comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
L’operatore economico è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all’operatore economico, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L’operatore economico dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’operatore economico presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all’operatore economico l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l’operatore economico entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l’operatore economico che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’operatore economico, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’operatore economico e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Nel caso in cui i lavori in concessione di costruzione e gestione fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’operatore economico possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’operatore economico è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall’operatore economico e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.
L’operatore economico è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx’istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’operatore economico, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed operatore economico, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
L’operatore economico dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’operatore economico dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni naturali e consecutivi indicato nel cronoprogramma presentato in sede di offerta e comunque non avente giorni in più rispetto al cronoprogramma posto a base di gara.
Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l’operatore economico ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
ART. 2.7
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA A TERMINE DEI LAVORI
Al completamento dei lavori l’operatore economico dovrà consegnare all' Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica facente parte del progetto esecutivo, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati.
Sono da fornire due copie dei progetti aggiornati e i file sorgente in formato DWG per le planimetrie e PDF per le relazioni e gli elaborati in schede; le tabelle dei punti luce e dei quadri elettrici verranno consegnate in formato MS Xxxxx o comunque editabile.
ART. 2.8
COLLAUDO DEI LAVORI E COLLAUDO FUNZIONALE
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
E’ prevista l’emissione di Certificato di Regolare esecuzione.
ART. 2.9
AUMENTO E DIMINUZIONE DEGLI IMPIANTI
Rimangono di competenza dell'Amministrazione Comunale tutte le attività di realizzazione di nuovi impianti, inerenti nuove viabilità, sul territorio comunale con le modalità previste dal codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e smi.
L’operatore economico ha l'obbligo di prendere in gestione tutti i nuovi impianti che la Stazione Appaltante gli consegnerà agli stessi patti e condizioni di cui al presente capitolato. Il canone verrà proporzionalmente adeguato alla nuova consistenza secondo quanto offerto in sede di gara.
L'assunzione, in carico all’operatore economico, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.
La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte dell’operatore economico sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte del committente degli oneri aggiuntivi, determinati all’occorrenza, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione del committente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.
Rimane facoltà dell'Amministrazione di avvalersi dell’operatore economico per la realizzazione dei nuovi impianti.
ART. 2.10 MODIFICHE AGLI IMPIANTI
Nel corso della durata del contratto l’operatore economico è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell'impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato e questo senza necessità di esplicita autorizzazione del committente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso.
L’operatore economico può proporre al committente nel corso del contratto di concessione di costruzione e gestione interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.
Le modifiche proposte ai sensi del comma precedente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal committente, e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato.
L’operatore economico può proporre al committente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:
A) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l’operatore economico provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della committente;
B) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: l’operatore economico provvede alle modifiche con una partecipazione economica della committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;
C) Il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici: l’operatore economico provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica del committente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.
L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.
Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della committente. Trovano applicazione gli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 2.11 GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
ART. 2.12 GARANZIA DEFINITIVA
LAVORI E SERVIZI
L’operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’operatore economico.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’operatore economico o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dela concessione di costruzione e gestione.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione di costruzione e gestione o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
ART. 2.13 COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 1.000.000,00 (diconsi euro Unmilione). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 5.000.000,00 (diconsi euro Cinquemilioni).
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
ART. 2.14 SICUREZZA DEI LAVORI
L’operatore economico, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L’operatore economico dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L’operatore economico, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’operatore economico e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell’operatore economico ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’operatore economico dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca la concessione di costruzione e gestione e cioè:
- che il committente è Comune di Ossi e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. Sindaco Protempore;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. Geom. Xxxxxx Xxxxxxxx;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Da nominarsi;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (prime indicazioni) in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 20.500,00.
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso della concessione di costruzione e gestione, nonché ogni qualvolta l’operatore economico intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L’operatore economico dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
ART. 2.15
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO E RESPONSABILITA' DELLO STESSO
Sono a carico dell’operatore economico, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale della concessione di costruzione e gestione, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale della concessione di costruzione e gestione, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
• la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all’operatore economico. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l’operatore economico dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
• le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
• l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell’operatore economico nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
• l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
• la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso della concessione di costruzione e gestione;
• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi della concessione di costruzione e gestione, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dalla presente concessione di costruzione e gestione e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’operatore economico;
• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l’operatore economico abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L’operatore economico è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’operatore economico, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’operatore economico. In caso di concessione di costruzione e gestione affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’operatore economico, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’operatore economico è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare della concessione di costruzione e gestione " del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L’operatore economico si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
ART. 2.16
PAGAMENTI E LIQUIDAZIONI E VARIAZIONI COMPENSI
L’operatore economico, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante dall'applicazione degli sconti offerti in sede di gara sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando.
La Committente provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale delle stesse, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell’operatore economico ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) da parte dell'ufficio competente.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’operatore economico gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’operatore economico gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto legislativo di cui X.Xxx 50/2016.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro i termini di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ossi.
Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità:
- n. 1 (UNA) rata annuale riguardante il Canone Lavori;
- n. 1 (UNA) rata annuale riguardante il Canone Servizi di Manutezione;
La prima fattura relativa alla rata dei Servizi di manutenzione potrà essere emessa quattro mesi dopo il verbale di consegna impianti e comunque in ottemperanza alle disposizioni contrattuali fissate in base al progetto predisposto in fase di gara.
Nelle fatture dovranno essere esposti, mantenuti separati, gli importi relativi agli oneri finanziari da non assoggettare a IVA;
L’operatore economico si impegna a concordare con gli uffici amministrativi del Comune le modalità di compilazione delle fattura emesse.
L’operatore economico, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione delle opere di messa in sicurezza, contenimento dell'inquinamento luminoso, otterrà la corresponsione di un canone annuo.
Il prezzo contrattuale offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara di concessione di costruzione e gestione sarà aggiornato a decorrere dal secondo anno, come segue:
Il canone relativo ai lavori e agli oneri finanziari al netto dello sconto di gara, e relativi alla sicurezza non scontati, non sarà soggetto a nessuna rivalutazione
Il canone relativo alla gestione e manutenzione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT riqualificazione impianti/FOI indice 00 nella misura del 100% a partire dal secondo anno di gestione.
ART. 2.17
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’operatore economico, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’operatore economico, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0.3 per mille (diconsi Euro Zero virgola TRE ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto preliminare e dal presente Capitolato di concessione di costruzione e gestione, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, all'esecutore non sarà riconosciuto nessun premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale.
Ulteriori inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono essere principalmente identificate in:
I. Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: Penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di disservizio.
II. Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede di gara nei casi in cui sono fissati in termini di ore: Penale pari ad € 25,00 per ogni ora di ritardo.
III. Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato nei casi in cui sono fissati in termini di giorni: Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
IV. Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.): Penale pari ad
€ 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente o non conforme al progetto di adeguamento.
V. Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento.
VI. Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva gestione, Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento.
VII. Ritardo nell'esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti: Penale pari ad un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo dei lavori non eseguiti per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma concordato.
I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della committente nel rispetto del minimo e massimo stabilito al comma precedente.
Qualora l’operatore economico manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto all’operatore economico.
Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale della concessione di costruzione e gestione la committente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.
ART. 2.18 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’operatore economico affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di concessione di costruzione e gestione Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di concessione di costruzione e gestione ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:
OG 11 - impianti tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
OS 18 -B - componenti per facciate continue;
OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
Ai sensi dell'art. 105 comma 6, non sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, in quanto gli appalti di lavori sono di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice ovvero inferiore a € 5.225.000,00 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione di costruzione e gestione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell’operatore economico.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito della concessione di costruzione e gestione o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
L’operatore economico si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 2.20
INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO
In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), l’operatore economico dovrà restituire alla committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa nel termine a tal fine assegnato dalla Stazione Appaltante e comunque entro novanta giorni dalla richiesta.
In tal caso la committente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico degli impianti da parte della committente.
l’operatore economico dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli impianti.
La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’operatore economico o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità previste dalla legge, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’operatore economico di agire per il risarcimento dei danni.
CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata, da parte dell’operatore economico, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui X.Xxx 50/2016. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 2.22 RECESSO DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c. la Stazione Appaltante può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione. Tale facoltà potrà essere esercitata unicamente per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 120 (centoventi) giorni prima della data di efficacia del recesso. In tal caso la committente si obbliga a pagare all’operatore economico un'indennità corrispondente a quanto segue:
1) prestazioni già eseguite dall’operatore economico al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore dell'esecuzione del contratto;
2) spese sostenute dall’operatore economico per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente;
3) mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione pubblica - gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente.
ART. 2.23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l’operatore economico per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell’articolo 180 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione di costruzione e gestione iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) La concessione di costruzione e gestione non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell’operatore economico sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’operatore economico. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’operatore economico, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’operatore economico abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’operatore economico deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’operatore economico, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l’operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di concessione di costruzione e gestione dichiarata dalla stazione appaltante l’operatore economico dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all’operatore economico i relativi oneri e spese.
ART. 2.24
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di concessione di costruzione e gestione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro territorialmente competente ove a sede la committente ed è esclusa la competenza arbitrale.
ART. 2.25
SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono a carico dell’operatore economico senza diritto di rivalsa:
A. le spese contrattuali;
B. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
C. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
D. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’operatore economico e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145.
A carico dell’operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della concessione di costruzione e gestione.
Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.
ART. 2.26 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i dati relativi ed inerenti il contratto sono trattati dall’operatore economico in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Agli effetti della suddetta normativa l’operatore economico assume la funzione di responsabile del trattamento.
L’operatore economico s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
L’operatore economico dichiara, inoltre, di aver attuato tutte le misure minime atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare dall'Allegato B a detto Decreto.
ART. 2.27 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.
CAPITOLO 3
ALTRE DISCIPLINE AMMINISTRATIVE
ART. 3.1 ISPETTORI DI CANTIERE
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di concessione di costruzione e gestione.
La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:
A titolo Esemplificativo e non esaustivo
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.
Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.
Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:
a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Il Direttore dei lavori delega alla predisposizione e tenuta degli atti contabili di sua competenza il seguente ispettore di cantiere: Eventualmente da nominarsi ed in particolare, i seguenti documenti:
- Da stabilirisi nella fase esecutiva.
ART. 3.2
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L’operatore economico ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
ART. 3.3
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: Nella fase di scavo per la posa degli impianti, gli stessi materiali (sabbia e terra di scavo) dovranno in prima fase essere custoditi in prossimità delle aree di lavoro in quanto parte degli stessi rilevati saranno utilizzati per le fasi di ripristino e riempimento. Le eventuali rimanenze o materiali differenti da quelli descritti in precedenza dovranno essere conferiti in apposita discarica autorizzata.
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale di concessione di costruzione e gestione D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
L’operatore economico deve trasportarli e regolarmente accatastarli in prossimità dei lavori per le eccedenze da riutilizzare intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all’operatore economico, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
ART. 3.4 RINVENIMENTI
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale di concessione di costruzione e gestione D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L’operatore economico dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
L’operatore economico avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
L’operatore economico non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
ART. 3.5 BREVETTI DI INVENZIONE
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l l’operatore economico vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l’operatore economico deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
INDICE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CAPITOLO 1 1
GENERALITA’ 1
ART 1.1 1
PREMESSA E TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE 1
ART 1.2 3
PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI 3
ART 1.3 3
OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE 3
ART. 1.4 5
DURATA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE 5
ART. 1.5 6
FORMA, CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 6
OGGETTO PRINCIPALE 6
OGGETTI COMPLEMENTARI 6
CATEGORIE DEI SERVIZI 6
CATEGORIE DEI LAVORI 6
ART. 1.6 7
IMPORTO DELLE PRESTAZIONI A BASE D’ASTA 7
ART. 1.7 8
ALLEGATI AL CAPITOLATO GENERALE 8
CAPITOLO 2 9
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE 9
ART. 2.1 9
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 9
ART. 2.2 10
OPERE CONTRATTUALI 10
ART. 2.3 11
PROGETTO DEFINITIVO DA PRESENTARE IN FASE DI GARA 11
ART. 2.4 13
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 00
ART. 2.5 15
DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FE 15
ART. 2.6 15
CONSEGNA E UTLIMAZIONE DEI LAVORI 15
ART. 2.7 19
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA A TERMINE DEI LAVORI 19
ART. 2.8 19
COLLAUDO DEI LAVORI E COLLAUDO FUNZIONALE 19
ART. 2.9 20
AUMENTO E DIMINUZIONE DEGLI IMPIANTI 20
ART. 2.10 20
MODIFICHE AGLI IMPIANTI 20
ART. 2.11 21
GARANZIA PROVVISORIA 21
ART. 2.12 22
GARANZIA DEFINITIVA 22
LAVORI E SERVIZI 22
ART. 2.13 24
COPERTURE ASSICURATIVE 24
ART. 2.14 25
SICUREZZA DEI LAVORI 25
ART. 2.15 27
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 27
E RESPONSABILITA' DELLO STESSO 27
ART. 2.16 29
PAGAMENTI E LIQUIDAZIONI E VARIAZIONI COMPENSI 29
ART. 2.17 30
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE 30
ART. 2.18 32
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 32
ART. 2.19 35
OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 35
ART. 2.20 35
INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO 35
ART. 2.21 36
CESSIONE DEL CONTRATTO 36
ART. 2.22 36
RECESSO DEL CONTRATTO 36
ART. 2.23 37
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 37
ART. 2.24 38
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO 38
ART. 2.25 39
SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 39
ART. 2.26 39
OBBLIGO DI RISERVATEZZA 39
ART. 2.27 40
NORME DI RINVIO 40
CAPITOLO 3 41
ALTRE DISCIPLINE AMMINISTRATIVE 41
ART. 3.1 41
ISPETTORI DI CANTIERE 41
ART. 3.2 42
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE 42
ART. 3.3 43
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE 43
ART. 3.4 43
RINVENIMENTI 43
ART. 3.5 44
BREVETTI DI INVENZIONE 44