CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SULLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
PARTE GENERALE
Data revisione | Revisione | Modifiche |
30.11.2009 | 0 | Prima emissione |
1.10.2012 | 1 | Art 24) Aggiunto: 3.1 Superamento del limite massimo di ore nei tempi d intervento |
Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto (d ora in avanti il Contratto ) ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche installate presso l Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.
La Fornitrice, avvalendosi della propria organizzazione, delle proprie attrezzature e del proprio personale tecnico specializzato, espleterà un servizio di assistenza e manutenzione allo scopo di mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature oggetto del contratto (comprensive degli accessori ad esse funzionalmente annessi), tanto sotto l'aspetto antinfortunistico, di sicurezza, di rispondenza alle norme, quanto sotto quello della rispondenza ai parametri tipici delle attrezzature.
Art.2) CONTRATTO E VALORE ECONOMICO
La tipologia di servizio richiesto alla Fornitrice sarà indicata dall Azienda nella lettera invito, facendo riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 e potrà essere differenziata per ogni singola apparecchiatura.
La valorizzazione del contratto, per ogni singola apparecchiatura, viene indicata, sulla base delle scelte di cui sopra, nell allegato 1.1.
Art. 3) CONTRATTO FULL RISK
Il Contratto di tipo full risk comprende tutte le procedure di manutenzione preventiva (come definita all Art. 4) e di manutenzione correttiva (come definita all Art. 5) incluse le parti di ricambio, laddove non specificamente escluse, le spese di viaggio, di trasferta, di manodopera e gli oneri accessori.
Nel caso in cui si concordi l esclusione di specifiche parti di ricambio dalla copertura contrattuale, queste verranno specificate (allegato 1.3) in un elenco contenente descrizione, codice e percentuale di sconto sul listino.
La Ditta dovrà comunque fornire un consuntivo annuale del lavoro svolto ed una relazione tecnica dettagliata sulla efficienza delle apparecchiature in contratto; tale relazione è vincolante al pagamento dell'ultima rata.
La relazione tecnica dovrà riportare, per ogni apparecchiatura in contratto, almeno il n° di guasti subiti e, per ogni guasto, il corrispondente n° di giorni di fermo macchina.
In sostituzione della relazione tecnica verrà accettata la possibilità di accedere via Web ad un eventuale database della Fornitrice, purchè da questo siano desumibili, in modo semplice, le informazioni di cui sopra.
Art. 4) MANUTENZIONE PREVENTIVA
Per manutenzione preventiva programmata si intendono le procedure di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, eseguite ad intervalli predeterminati e volte a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un entità .
La Fornitrice provvederà ad espletare tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata previste dai manuali di servizio delle apparecchiature, nonché le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento, le regolazioni e le eventuali tarature, nel numero/anno previsto nell allegato 1.1. La descrizione sintetica delle procedure di manutenzione preventiva periodica è contenuta nell'allegato 1.2.
Le date delle visite di manutenzione preventiva saranno concordate con il Servizio di Ingegneria Clinica e con i responsabili delle Unità Operative; il piano dovrà essere consegnato, all inizio dell anno, al Servizio di Ingegneria Clinica.
Per limitare i tempi di fermo-macchina, nel caso in cui la manutenzione sia prevista su due giorni, gli stessi potranno essere separati a convenienza della Committente.
Le manutenzioni preventive potranno essere effettuate in qualunque periodo dell anno (compresi quelli di cosiddetta chiusura estiva , natalizi, etc...).
Art.5) MANUTENZIONE CORRETTIVA
Per l effettuazione del servizio la Ditta dovrà comunicare un proprio recapito telefonico, telefax ed email (avendo cura di informare il Servizio di Ingegneria almeno 30 gg prima in caso di cambiamento) presso il quale sarà garantita la ricezione delle richieste di intervento negli orari indicati nell allegato 1.4.
La Ditta si impegna, laddove sia possibile, all attivazione di un servizio di teleassistenza remota via rete internet; tale servizio dovrà essere attivato a carico della Ditta mediante attestazione di collegamenti VPN/SSL su router/firewall aziendale presso il S.I.A. (Servizio informatica aziendale). Le apparecchiature connesse al servizio potranno essere fisicamente collegate alla rete ethernet aziendale ma logicamente raggruppate in una sottorete dedicata al fine di garantirne la totale indipendenza dalla rete ospedaliera.
A tal fine la Ditta dovrà fornire una dichiarazione di responsabilità sull utilizzo dei dati per la tutela della privacy (D.Lgs 196/2003).
Semestralmente dovranno essere forniti reports anche per gli interventi in teleassistenza.
Art. 6) MANUTENZIONE CORRETTIVA A GETTONE
Gli interventi di manutenzione correttiva (su guasto) potranno essere concordati in numero (Allegato 1.1) e modalità (Allegato 1.5) fissate da contratto. La Committente acquisterà un pacchetto di chiamate prepagate, nella quantità che riterrà opportuna (gettoni), da utilizzare sulle apparecchiature indicate (Allegato 1.1) nel periodo di copertura contrattuale.
Il costo del gettone potrà comprendere, a secondo di quanto indicato nell allegato 1.5, i costi di:
1. trasferta (diritto fisso di chiamata, chilometri ed ore viaggio)
2. manodopera
3. ricambi.
Nel caso vengano esauriti i gettoni la Ditta si impegna a fissare un prezzo convenzionato/fisso nel triennio per gli interventi extra.
Per il calcolo dei gettoni utilizzati / rimanenti, faranno fede i fogli di lavoro rilasciati dalla Fornitrice e consegnati al SIC.
Ogni anno solare, in coincidenza con l emissione dell ultima fattura, verranno fatturati i gettoni effettivamente utilizzati in quell anno.
Per l effettuazione del servizio la Ditta dovrà comunicare un proprio recapito telefonico, telefax ed email (avendo cura di informare il Servizio di Ingegneria almeno 30 gg prima in caso di cambiamento) presso il quale sarà garantita la ricezione delle richieste di intervento negli orari indicati nell allegato 1.4.
Art. 7) RICHIESTE DI INTERVENTO
Tutte le richieste di intervento, indipendentemente dalla tipologia di contratto in essere, dovranno pervenire alla Fornitrice dal Servizio Ingegneria Clinica aziendale.
Eventuali richieste fatte direttamente dai servizi utilizzatori delle apparecchiature saranno ritenute valide solo se confermate dal SIC, ad eccezione delle richieste di consulenza telefonica. Nulla sarà dovuto alla fornitrice per interventi effettuati in assenza di richiesta del SIC.
Art. 8) DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Qualsiasi intervento dovrà essere documentato dalla Fornitrice mediante un rapporto di lavoro, controfirmato dal Responsabile di Xxxxxxx o suo delegato, che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
Inventario aziendale;
Matricola e modello dell apparecchiatura; Ubicazione dell apparecchiatura (ospedale reparto) Motivo dell intervento
Data e ora di inizio e fine intervento Parti di ricambio utilizzate
Stato di funzionamento dell apparecchiatura al termine dell intervento Firma leggibile del tecnico
Una copia del rapporto di lavoro dovrà essere rilasciata al reparto a fine intervento. Una seconda copia dovrà essere consegnata al Servizio di Ingegneria Clinica, con periodicità corrispondente alla fatturazione del servizio.
Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione.
Art. 9) VARIAZIONI DEL CONTRATTO
9.1 Esclusione di apparecchiature
La Committente si riserva la facoltà, in qualunque momento, di togliere apparecchiature dal contratto, senza che la Fornitrice possa opporsi.
La fornitrice si impegna a rendere operativa la conseguente variazione del canone di assistenza, a partire dal 1giorno del mese successivo la comunicazione, il canone verrà calcolato in quota parte sui mesi usufruiti.
9.2 Variazione della tipologia di servizio
E facoltà della Committente richiedere la modifica del tipo di servizio previsto sulle apparecchiature oggetto del contratto, ad esempio da full-risk a solo preventiva ; tale richiesta sarà trasmessa alla Fornitrice entro il 15 Dicembre di ogni anno e la Fornitrice dovrà prenderne atto, adeguando conseguentemente il canone, a partire dal successivo mese di Gennaio.
Art. 10) PARTI DI RICAMBIO
Tutte le parti di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere nuove e rigorosamente originali e congruenti con il progetto dell'apparecchiatura interessata.
Saranno a totale carico della Ditta tutte le parti di ricambio necessarie per la manutenzione preventiva e la assistenza su chiamata con la sola eccezione di quanto specificato nell allegato 1.2.
Le parti fornite in sostituzione si intenderanno permutate con le parti sostituite e queste ultime diverranno proprietà della Ditta.
Art. 11) NORME DI SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DI RIFERIMENTO
La Ditta sarà tenuta a mantenere le apparecchiature secondo tutte le leggi e norme di sicurezza e funzionalità vigenti CEI, UNI generali e laddove applicabile CEI ed UNI particolari, o standard internazionali riconosciuti (IEC, EN, ISO, ASTM, AAMI) in carenza di specifiche norme italiane, nonché alle linee guida regionali e nazionali e secondo l'attuale stato dell'arte.
La ditta è altresì obbligata al rilascio delle verifiche di sicurezza elettrica secondo CEI EN 60601-1, class. 65- 5, ediz. III in caso di riparazioni che possano modificare le condizioni quo ante di sicurezza.
Art. 12) TEMPI DI INTERVENTO
L assistenza sulle apparecchiature in contratto, fatti salvi gli interventi di manutenzione programmata, dovrà essere effettuata con le sottocitate modalità temporali. Per il conteggio dei tempi farà fede la ricevuta di ricezione del fax inviato dal SIC.
Collegamento in teleassistenza (ove previsto) | Entro 5 minuti dal momento della chiamata |
Disponibilità per contatti telefonici con il personale del servizio di Ingegneria Clinica o dell unità operativa allo scopo di consentire la rapida soluzione di piccoli problemi. | entro 30 minuti dal momento della chiamata |
Intervento sul posto | entro 24 ore solari dalla chiamata, nei seguenti orari: Lun Ven dalle 08.00 alle 18.00 |
I tempi di cui al presente articolo, ai fini contrattuali, sono da intendersi quale termine essenziale ex art. 1457 C.C.
Art. 13) VISITE E VERIFICHE
La Committente si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.
Art. 14) MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. La ditta emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi concordati.
Le fatture, distinte per singolo Presidio, dovranno, di norma, essere emesse con cadenza trimestrale o semestrale posticipata ed indicare con precisione il numero e la data dell ordine, il servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto.
Ai sensi e per gli effetti previsti dall articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti a mezzo mandato emesso dall Azienda, dall ente pagatore Finlombarda Spa, nei tempi e nei modi da essa stabiliti.
Per tutto quanto non previsto dal seguente contratto in materia di pagamenti si fa riferimento all'art. 31 del Capitolato Generale.
Per individuare la data di decorrenza del pagamento si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, ove non sussistano motivi di contestazione, le fatture si intendono pervenute alle seguenti scadenze:
il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 1° ed il 15° giorno del mese stesso;
il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il 16° e l ultimo giorno del mese stesso.
2. Ai sensi e per gli effetti previsti dall articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che gli interessi di mora a carico dell Azienda sono calcolati nella misura indicata dall art. 1284 del Codice Civile.
3. Le note di credito a favore dell Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all Azienda la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
Art. 15) GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell'importo della fornitura/servizio deliberati (IVA esclusa). L Azienda si riserva la facoltà di esonerare l Impresa dalla costituzione della garanzia qualora l importo della stessa sia pari od inferiore ad 10.000,00, oppure nel caso in cui la consistenza dei crediti vantati dalla ditta sia di importo tale da garantire l Azienda.
2. La garanzia deve espressamente prevedere:
x. Xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. La rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
c. L operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. Ai fini dell applicazione dell art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 25%.
L ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza del contratto (vedi punto 5) e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.
Esso, inoltre, non potrà essere svincolato finché:
non siano state definite le eventuali controversie; non sia stata liquidata l ultima fattura;
non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della garanzia posta a corredo dell offerta.
5. La fidejussione o la polizza, intestata all Azienda Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
6. In caso di proroga/rinnovo della fornitura/servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.
7. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
8. E' in facoltà dell'Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Art. 16) ONERI A CARICO DELLA DITTA
Sono quelli relativi all'espletamento del servizio così come disciplinato dal presente contratto.
Sono inoltre a carico della Ditta tutte le spese di contratto, nessuna esclusa, comprese le imposte e le tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Art. 17) OBBLIGAZIONI DELLA DITTA
Operare in nome proprio nell esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, assumendosi tutte le obbligazioni derivanti, sia nei confronti di terzi che dei propri dipendenti, sollevando in tal senso la Committente da qualsiasi responsabilità di carattere patrimoniale, civile o penale.
Mantenere la Committente estranea ai rapporti economici tra la Ditta ed i propri dipendenti o fornitori, sollevandola perciò da ogni eventuale richiesta di questi ultimi.
Applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro della categoria applicabili, nei contratti di lavoro integrativi a livello locale, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.
Informare il proprio personale sulle tipologie di rischi connessi allo svolgimento delle prestazioni (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008).
In modo particolare si rammenta la responsabilità della Ditta circa l ottemperanza alle normative vigenti in tema di protezione contro le radiazioni ionizzanti. A tale proposito si sottolinea che le attività comportanti tale rischio dovranno essere svolte presso aree dell Ospedale opportunamente classificate e delimitate e non dovranno comportare alcun rischio al di fuori delle stesse. Dovranno, inoltre, essere forniti i mezzi di
protezione necessari. Il personale addetto dovrà essere classificato dal punto di vista dell esposizione al rischio, sottoposto a sorveglianza fisica ed eventualmente medica da parte dell esperto qualificato e del medico autorizzato dalla Ditta, dovrà essere dotato dei mezzi protettivi e dosimetrici necessari ed informato dei rischi specifici. (Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/2008)
Addestrare il proprio personale al corretto uso di tutte le attrezzature e di tutti i materiali impiegati per lo svolgimento del servizio (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008).
Attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sottoscritto con la committente (Art. 26 D.Lgs. 81/2008) che è parte integrante del presente contratto.
Fornire alla committente il proprio POS (Piano operativo di sicurezza)
Mantenere completamente riservate tutte le informazioni ricevute o che riceverà nello svolgimento del servizio (D.Lgs 196/2003).
Realizzare le prestazioni contrattuali con modalità e termini tali da non arrecare disturbo nei locali dell Ente, tenendo in particolare conto le complesse e delicate attività ospedaliere che in esso si svolgono e rispettando tutte le norme e regolamenti emanati dalla Committente.
La Committente rimarrà estranea ad ogni interesse fra la Ditta ed il suo personale.
Art. 18) RESPONSABILITÀ DELLA DITTA
Sarà obbligo della Ditta adottare, nella esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi e ad evitare danni a beni pubblici o privati.
Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sulla Ditta, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la Committente.
La Ditta è inoltre responsabile verso la Committente per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.
La Ditta è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione, non solo per la completa inefficienza delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.
Nella esecuzione dei servizi è esclusa la possibilità da parte della Ditta di usufruire di servizi, impianti/attrezzature e materiali di proprietà della Committente, salvo diverso formale accordo.
L utilizzo di apparecchiature che possono essere causa d innesco o l utilizzo di fiamme libere è assoggettato ad apposita autorizzazione scritta da parte del responsabile del Servizio Ingegneria Clinica; garantendo la costante presenza di estintori.
Art. 19) PERSONALE DELLA DITTA
Tutti i tecnici della Ditta che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno dimostrare di essere stati istruiti alla manutenzione e di essere autorizzati dal produttore delle apparecchiature ad intervenire sulle stesse.
E fatto divieto al personale della Ditta di introdurre e fare uscire dalla sede della Committente beni commerciali, a chiunque essi appartengano, senza autorizzazione e senza documentazione di accompagnamento, la stessa deve essere sempre rilasciata dalla sede di competenza del Servizio di Ingegneria Clinica.
La Committente avrà la facoltà di chiedere l immediato allontanamento e la sostituzione del personale della Ditta che, per qualsiasi motivo, non fosse gradito alla Committente.
La Ditta si assume la piena responsabilità tecnica, civile e penale per l operato del proprio personale, anche nel caso di furto ed asportazione di materiale in genere.
E fatto obbligo alla ditta di effettuare la registrazione preventiva del personale delegato alla manutenzione mediante l apposita sezione del portale internet xxx.xxx.xx (Gestione ditte esterne).
Art. 20) OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI
Con la formulazione dell offerta, la Ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura, è responsabile del rispetto di leggi, regolamenti, disposizioni, circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra Autorità legalmente riconosciuta, relativi a tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, siano essi in vigore all atto dell inizio delle prestazioni contrattuali, siano essi emanati nel corso di esecuzione del contratto.
La Committente è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
La Ditta assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla Committente od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. La Committente è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all atto della consegna o della resa del servizio;
La Ditta è tenuta all osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione all Azienda.
Le parti danno atto che l esecuzione del contratto si intende subordinata all osservanza delle disposizioni del
D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
La Ditta è obbligata a prendere visione sul sito aziendale xxx.xxx.xx del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni di fornitura egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi.
Sono a carico della Ditta tutti i bolli, contributi e tasse dovuti ai vari enti di controllo come Regione, Comune, USL, ISPSEL, VV.FF., ecc. relativi a visite e/o pratiche prescritte da normative, leggi e regolamenti per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
Art. 21) SUBAPPALTI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
La Ditta realizzerà tutte le prestazioni del presente contratto con personale alle sue dipendenze con la sola eccezione di prestazioni non continuative di personale specialistico, società specializzate e di servizi, purché preventivamente autorizzati dalla Committente, nel rispetto delle normative vigenti.
L eventuale subappalto di tali prestazioni non continuative non solleva la Ditta dalle responsabilità previste dal presente contratto.
In materia di subappalto si applica l art. 118 del d. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che l art. 30 del Capitolato Generale AOD (visionabile sul sito xxx.xxx.xx) per le parti non in contrasto con lo stesso.
E fatto divieto assoluto alla Ditta di cedere in tutto o in parte il presente contratto, senza il consenso preventivo della Committente e senza l osservanza degli articoli 1406 e 1407 del C.C..
Art. 22) ASSICURAZIONI
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, la Ditta dovrà disporre, prima dell inizio delle attività cui si riferisce il contratto, di una polizza di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d opera (RCT/O) per l assicurazione dei danni materiali e diretti causati a persone (morte e lesioni) o cose di terzi od a propri dipendenti iscritti all INAIL, per fatti imputabili alle attività descritte dal presente contratto che impegnano la Sua responsabilità, anche per fatto delle persone di cui debba rispondere per legge.
Tale polizza avrà massimali non inferiori ai seguenti:
garanzia RCT, massimale unico per ogni sinistro di 1.000.000,00 euro;
garanzia RCO, massimale unico per ogni sinistro di 1.000.000,00 euro. .
La garanzia prestata dalla polizza suddetta dovrà essere mantenuta operante quantomeno per tutta la durata del contratto. E facoltà della committente chiedere copia della polizza prima del pagamento dell ultima rata di ogni anno.
Il costo della polizza in argomento è e rimane a totale carico della Ditta.
Inoltre, la stipulazione della stessa non esonera la Ditta da ogni responsabilità ed obbligo altrimenti previsti dalla legge o dal presente contratto o dallo stesso desumibili. In particolare, la Ditta avrà l obbligo di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente relativamente all assicurazione di legge contro gli infortuni (INAIL). Resta inteso che i danni totalmente o parzialmente non risarciti dalla polizza in oggetto per effetto dell applicazione di franchigie, scoperti o limiti in essa previsti, rimangono a totale carico della Ditta.
Art. 23) RECESSO DELLA COMMITTENTE
La Committente avrà la facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 e 1671 del C.C. in qualunque momento dal presente contratto dandone comunicazione scritta alla Ditta, a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso non inferiore a novanta giorni. Tale recesso non comporta il pagamento di alcuna multa penitentialis.
Art. 24) PENALITÀ
1. Durante la vigenza contrattuale la Committente, avvalendosi di personale di propria fiducia, anche non dipendente, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase senza che a seguito di ciò la Ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta.
2. Le inadempienze contrattuali motivate saranno trasmesse alla Ditta sotto forma di non conformità , secondo quanto previsto dalle procedure del S.Q. aziendale.
3. In caso di esito insoddisfacente del servizio l Azienda potrà applicare, a sua esclusiva discrezione, una penale forfettaria graduata in relazione al danno subito, con le seguenti modalità:
3.1 Superamento del limite massimo di ore nei tempi di intervento
Tale penale si intende applicabile per le apparecchiature prive di backup e/o il cui fermo causa un significativo disservizio al reparto utilizzatore.
La penalità applicabile (P) sarà pari a:
P = H * 0,002 C
dove:
H: ore di eccedenza rispetto ai tempi di intervento e gli orari lavorativi concordati
C: canone annuale di manutenzione dell apparecchiatura
3.2 Superamento del limite massimo di giornate di fermo macchina
Il numero massimo di giornate di indisponibilità di un apparecchiatura (Ic) è fissato pari a:
10 giorni per apparecchiature prive di backup e/o il cui fermo causa un significativo disservizio al reparto utilizzatore;
20 giorni per tutte le altre.
La durata del fermo macchina viene calcolata sui giorni lavorativi (dal Lunedì al Venerdi, salvo specifici diversi accordi) a partire dalla richiesta di intervento formalizzata dal SIC, fino al ripristino della funzionalità dell apparecchiatura (data e ora indicate sul rapporto di lavoro). Una giornata nella quale l indisponibilità superi le quattro ore lavorative viene calcolata come giornata intera.
Non contribuiscono al conteggio del fermo macchina le giornate di indisponibilità dovute a manutenzioni programmate o a cause non imputabili alla Fornitrice.
Nel caso in cui la Fornitrice metta a disposizione del reparto un apparecchiatura sostitutiva (muletto), il calcolo dei giorni di indisponibilità viene sospeso.
La penalità applicabile (P) sarà pari a:
P = (Ie- Ic) * 0,03 C
dove:
Ie : indisponibilità effettiva in giorni, calcolata annualmente Ic : indisponibilità contrattuale, pari a 10 o 20
C : canone annuale di manutenzione dell apparecchiatura
Rimane in ogni caso riservato all Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per quanto non espressamente previsto, si richiama l art. 35 del Capitolato Generale.
Art.25) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si richiama espressamente l art. 36 del Capitolato Generale.
Ad integrazione delle previsioni del citato art. 36 del Capitolato Generale, l'Azienda si riserva di risolvere il contratto in tutti i casi specificati nei precedenti articoli.
Art. 26) CONTENZIOSO
Si rinvia agli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 163/06.
Art. 27) CESSIONE DEL CREDITO
Si rinvia all art. 45 del Capitolato Generale.
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