DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione
- comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Vita Privata Convenzione “Puciu” Clienti Banco di Credito P.Azzoaglio
edizione 12/2010
AXA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15 – 00000 Xxxxxx – Italia. Tel (x00) 00 000000 Fax (x00) 00 00000000
Capitale Sociale Euro 211.168.625 interamente versato - Direzione e coordinamento di AXA I S..A. ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. Ufficio Registro Imprese di Milano n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Iscrizione Albo Imprese Isvap n. 1.00025 Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041 Codice Fiscale e Partita IVA n. 00902170018 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI
(predisposta in conformità al D.Lgs del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 08 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione. Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle C.G.A.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00 (20123), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA S.A. (18-23 Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx – Tel
x00.0.00.000.000) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 00.00.000.000; indirizzo internet: xxx.xxx-xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx-xxxxxx.xx
La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese Isvap n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi Isvap con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del capitale sociale di AXA ASSICURAZIONI S.p.A. sottoscritto e di cui all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2009) è di 211 milioni di euro interamente versato, mentre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 487 milioni di euro (comprensive del risultato di esercizio)
L’indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 183,87%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Le parole sottolineate di seguito indicate a seguire nella presente Nota Informativa, trovano la descrizione nel Glossario riportato facente parte integrante della nota stessa.
Durata e proroga del contratto
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (art. 8 delle C.G.A.).
Avvertenza
E’ data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sua scadenza (art. 8 delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Responsabilità Civile Vita Privata “Puciu” è un prodotto destinato ai Clienti del Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.A., che si prefigge di tenere indenne l’Assicurato ed il suo nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per cause accidentali verificatesi in relazione alla vita privata.
In relazione all’ambito nel quale può essere ricondotta la responsabilità dell’Assicurato o del suo nucleo familiare, ne riportiamo di seguito alcuni a titolo esemplificativo e non limitativo, fermo restando un’esaustiva e puntuale descrizione di ogni garanzia offerta dal prodotto, contenuta nell’articolo 12 delle C.G.A.:
- nella la vita di tutti i giorni
- nelle attività svolte nel tempo libero
- legati alla gestione di figli minori
- a seguito di incendio dell’abitazione verso terzi, da interruzione d’esercizio, da inquinamento accidentale
- per la proprietà o uso di animali domestici
- alla casa in affitto
- a seguito della proprietà della casa
Avvertenza
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., evidenziati con retinatura.
Più precisamente:
• all’art. 12 delle C.G.A. nella parte retinata
• all’art. 15 delle C.G.A
Avvertenza
Sospensione della garanzia
Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall’art. 3 delle C.G.A..
Avvertenza
Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d’indennizzo)
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d’indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente:
• all’art. 12 delle C.G.A. nella parte retinata lettere h, l, n , o, q
Esempi di applicazione di Franchigia:
• Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro (1.000,00 – 100,00 = 900,00).
Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimento
• Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d’indennizzo pari a 2.500,00. euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500, 00, l’importo liquidabile (3.000,00 - 100,00 = 2.900,00 ) non può essere superiore.
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:
• Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 – 10% = 9.000,00 poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:
• Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000,00 – 10% = 9.900,00 , poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L’importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
• Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l’importo di 18.000 euro (pari 20.000,00 – 10% = 18.000,00 ) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l’annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento, così come disposto dall’art. 1 delle C.G.A..
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 e dall’art. 1418 del C.C., entrambi riportati a pagina 10 delle C.G.A.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
La mancata comunicazione scritta ad AXA di circostanze di aggravamento / diminuzione del rischio oggetto dell’assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento e/o il recesso di AXA stessa, così come disposto dall’art. 4, 5, 6 delle C.G.A.
Al solo scopo esemplificativo, la mutata struttura di un edificio in conseguenza dell’elevazione di un ulteriore piano con l’edificazione a nuovo del tetto in materiale diverso da quello precedentemente dichiarato, possono considerarsi elementi di valutazione a fini assicurativi e pertanto considerati di aggravamento / diminuzione del rischio stesso. L’esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell’avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.
6. Premi
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio.
Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario / agente (X.Xxx.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
E’ consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
7. Rivalse
Avvertenza
Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa, come disciplinato dall’art. 1916 del C.C.riportato a pag. 11 delle C.G.A..
A solo scopo esemplificativo, riportiamo di seguito un possibile caso di rivalsa:
Incendio propagatosi da un immobile confinante con il condominio assicurato che danneggia i beni di questo ultimo. AXA indennizzerà il condominio assicurato per i danni materiali e diretti da incendio e successivamente farà azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell’immobile da cui è scaturito l’incendio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza
Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso per ambo le parti in caso di sinistro, come disposto dall’art. 7 delle C.G.A.
Inoltre nei contratti di durata pluriennale è prevista la possibilità del Contraente consumatore (ai sensi dell'art. 33) comma 2, lettera g) del D.Lgs. 206/2005 - “Codice del consumo”), di recedere dall’assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’Art. 5 del D.L. n. 7/2007 (c.d. Bersani due).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di lui l’azione legale.
10. Legge applicabile al contratto
In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni”, il contratto è regolato dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
In caso di sinistro, gli articoli delle C.G.A n° 16, 17 prevedono a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.
Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento all’art. 17delle C.G.A..
13. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:
posta – AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, via Leopardi, 15 – 00000 Xxxxxx fax – 0000000000.
avendo cura di indicare:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fare riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (fax 00.00.000.000 – 00.00.000.000), corredando il reclamo con:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Possono essere presentati direttamente all’ISVAP, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.
E’ inoltre possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall’ art. 19 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxx
Glossario
Alle seguenti definizioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare quanto normato nelle Condizioni Generali di Polizza:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
CASA ASSICURATA: l’abitazione indicata in polizza.
COLLABORATORI: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese baby sitter. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione, nell’interesse proprio e/o di altri soggetti. COSE: gli oggetti materiali e gli animali.
DIMORA ABITUALE: l’abitazione dove l’Assicurato dimora abitualmente.
FRANCHIGIA: l’importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall’importo indennizzabile e rimane quindi a carico dell’Assicurato.
GARANZIA: insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
INDENNIZZO: la somma dovuta ai sensi di polizza da AXA in caso di sinistro.
INFORTUNIO: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. La definizione di infortunio è estesa:
1) agli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
2) all’asfissia non dipendente da malattia;
3) all’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
4) all’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo.
INVALIDITÀ l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte,
PERMANENTE: un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
MANUTENZIONE sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere
ORDINARIA: di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
MANUTENZIONE sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non
STRAORDINARIA: rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
NUCLEO l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con
FAMILIARE: lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza.
PARTI: il Contraente ed AXA.
POLIZZA: il documento comprovante l’esistenza ed il contenuto del contratto di l’assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
SCOPERTO: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione, per il quale AXA risponde fino al massimale indicato in polizza.
Indice
Responsabilità Civile Vita Privata Convenzione “Puciu”
Premessa | pag. | 2 |
Norme che regolano l’assicurazione in generale | pag. | 3 |
Norme che regolano la garanzia Responsabilità civile Che cosa è assicurato | pag. | 5 |
Che cosa non è assicurato | pag. | 6 |
Norme che regolano il sinistro | pag. | 9 |
Articoli di legge | pag. | 10 |
Mod. 9045 - Informativa sulla “privacy” | pag. | 18 |
Premessa
Il massimale indicato nel modulo di adesione della polizza, rappresenta l’importo massimo che AXA potrà pagare nel corso dell’anno assicurativo per ogni sinistro in garanzia.
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione co- stituiscono parte integrante del modulo di adesione polizza Responsabilità Civile-Vita Privata “Puciu” sottoscritto dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni dell’Assicurato riportate sul modulo di adesione di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme e/o massimali e con i limiti di indennizzo e le franchigie previsti nel presente fascicolo;
- le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx. 0 - XXXXX XXXXXXXXXXXXX
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato non è tenuto a dare a cia- scun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato può darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.
Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pa- gamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.
Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc- cessive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La società rinuncia al recesso di rischio nel corso dell’annualità assicurativa. Si riserva il diritto di recedere da ogni singola applicazione al termine di ogni annualità per la successiva.
Art. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore dura- ta, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Art. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Resta fermo il disposto di cui all'Art. 1469 bis C.C., qualora applicabile.
Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Che cosa è assicurato
Art. 12| Oggetto dell’assicurazione
RESPONSABILITÀ PER I FATTI DELLA VITA PRIVATA COMPLETA
AXA si impegna a tenere indenne l’Assicurato e il suo nucleo familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsa- bili ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale, ovunque accaduto, verificatosi nell’ambito della vita pri- vata.
A maggior chiarimento sono anche compresi i rischi derivanti:
a) dalla conduzione della dimora abituale e saltuaria;
b) da uso di camere in albergo o in case private;
c) da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
d) dall'uso di apparecchi domestici in genere
e) la detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso l’impiego per la caccia;
f) dall'attività degli addetti ai servizi domestici, comprese le baby sitter, per fatti inerenti al- le loro mansioni;
g) dalla pratica di sport in genere;
h) dalla proprietà o uso di velocipedi, di cavalli da sella e da traino di calessi, di animali domestici e da cortile. Per ogni danno indennizzabile causato da cani, resta a carico del- l'Assicurato, per i soli danni a cose, una franchigia pari a 50,00 €;
i) dall'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà che di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di legge per la guida dei veicoli e natanti, alla condi- zione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica as- sicurazione;
l) dalla proprietà del fabbricato destinato a dimora abituale del nucleo familiare assicurato,
comprese pertinenze quali: dipendenze, piscine, giochi ed attrezzature sportive, recinzio- ni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi e strade private, purché rea- lizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti .;
È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di ordina- ria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dei lavori edili rientran- ti nel campo di applicazione dell’Art. 3 del D. Lgs. 494/96.
Per i danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna, resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, una franchigia pari a 100,00 € .Per i danni derivanti da un'u- nica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche inte- ressate;
m) per i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio :
1) del fabbricato destinato a dimora abituale e del relativo contenuto, di proprietà dell’Assicurato;
2) derivanti dall’utilizzo di camere d’albergo o locali di villeggiatura, compresi i danni ai locali stessi e relativo contenuto;
3) derivanti dalla conduzione dell’abitazione in locazione destinata a dimora abituale
dell’Assicurato, compresi i danni al fabbricato stesso ed escluso il contenuto
dell’abitazione;
4) del contenuto dell’abitazione dimora saltuaria di proprietà dell’assicurato
n) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,commerciali, artigianali,
agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili a termine di polizza .
Resta a carico dell’Assicurato ,per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e, comunque, un minimo pari a 750,00 €.
Il limite per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicu- rato;
o) per danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamen- te o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Resta a carico dell’Assicurato ,per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e, comunque, un minimo pari a 500,00 €.
Il limite per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicu- rato;
p) da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
q) per danni fisici involontariamente cagionati ai prestatori di lavoro addetti ai servizi do- mestici comprese le baby sitter, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza;
r) da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché dalla mancata sorve-
glianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti, ma ferma l'esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso.
Art. 13| Estensione Territoriale
L’Assicurazione R.C. Vita Privata “Puciu”, vale in tutto il mondo.
Che cosa non è assicurato
Art. 14| Persone non considerate terzi
il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente
Art. 15| Esclusioni
Sono esclusi:
a) i danni conseguenti a:
1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 12 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera o);
2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
b) i danni:
1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, salvo quanto previsto al punto i) dell'Art. 12 - “Oggetto dell'assicurazione”;
2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore, salvo quanto previsto al punto i) dell'Art. 12 - “Oggetto dell'assicurazione”;
3) da impiego di aeromobili;
c) i danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla lettera
m) dell'Art. 12 - “Oggetto dell'assicurazione”;
d) i danni derivanti:
1)dalla proprietà o uso di animali non domestici e non da cortile; 2)dall'esercizio della caccia;
e) i danni:
1) da furto;
2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto alla lettera m) dell'Art. 12 - “Oggetto dell'assicurazione”;
f) i danni:
1)dall'esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato e dal proprio nucleo familiare;
2) da inadempimenti di natura contrattuale;
g) i danni cagionati:
1) dallo svolgimento di gare e relativi allenamenti qualora prevedano l'impiego di veicoli a motore o siano effettuati non a carattere amatoriale;
2)dalla pratica del paracadutismo e sport aerei in genere;
h) i danni dalla proprietà di fabbricati non destinati a dimora abituale del nucleo familiare assi- curato;
i) i danni derivanti da:
1) detenzione o impiego di esplosivi;
2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
ed inoltre relativamente alla proprietà del fabbricato, non sono indennizzabili i danni:
da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, comunque esclusi quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nel fabbricato assicurato;
- da lavori di manutenzione straordinaria rientranti nel campo di applicazione dell’Art. 3 del D. Lgs. 494/96.
Norme che regolano il sinistro
Art. 16| Obblighi di avviso in caso di sinistro
Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o alla Società entro 9 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden- nizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.
Art. 17| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudi- ziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle sud- dette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudi- ziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle di- fese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previ- ste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicu- rato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.
Articoli di legge
1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l’oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto co- noscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, taci- ta proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario pre- valgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ul- time non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1418 C.C. Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisi- ti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e se- guente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in pos- sesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del con- tratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privi- legio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momen- to in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sini- stro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pa- gare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono cau- sa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichia- razione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiara- zione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato ap- plicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle di- chiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni de- gli artt. 1892 e 1893.
Articoli di legge
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipula- zione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recede- re dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il ri- schio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avreb- be consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comu- nicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del re- cesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sa- rebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel ter- mine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicu- ratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ra- gione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il con- tratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto inter- viene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato sta- bilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiu- dizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicu- razioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile
(…) Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al dan- neggiato una somma superiore al capitale assicurato , le spese giudiziali si ripartiscono tra assicurato- re e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e com- messi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Articoli di legge
2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, pre- stando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
2359 C.C. Società controllate e società collegate Sono considerate società controllate:
5) le società in cui un’altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
6) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
7) le società controllate da un’altra società mediante le azioni o quote possedute da società control- late da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro ca- pitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.
2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e se- guenti).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verifi- cato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha ri- chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibi- le oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).
D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni
Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)
D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…)
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consu- matore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (…)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraen- te/Assicurato la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge2, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri xxxxxxxx0) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate5 il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quan- to di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurati- va" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in rela- zione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.
Finalità di utilizzo dei dati personali
Se lei acconsentirà, saremo in grado di:
- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecu- zione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempi- mento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbliga- ti); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet xxx.xxx-xxxxxx.xx.
5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ov- vero dati relativi a sentenze o indagini penali.
6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di ac- quisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici
o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti dispo- sizioni di legge);
• ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cau-
zione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Conven- zione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comi- tato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italia- no per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); UIF (Unità di informazione Finan- ziaria presso la Banca d’Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e del- la previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.
Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:
- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.
I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attivi- tà suddette e non verranno diffusi.
Chi sono i soggetti coinvolti: Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da socie- tà appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo con- senta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali sog- getti.
C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti
Modalità di uso dei suoi dati personali: I suoi dati personali sono trattati7 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività pro- mozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai sogget- ti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure stretta- mente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipen- denti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifi- che finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natu- ra tecnica, organizzativa o xxxxxxxx0; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comuni- cati.
I suoi diritti: Xxx ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento9.
Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxx 00 - Xxxxxx (XX) e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxxxxx.xx.
7 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conserva- zione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzio- ne organizzativa.
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di co- loro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.