COMUNE DI CAMPOGALLIANO
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA
Regolamento per la partecipazione dei cittadini e per lo svolgimento del referendum comunale
Adottatto con deliberazione CC n° 79 del 29/12/2014
Titolo I Disposizioni comuni
ART. 1 – Finalità
1) Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall' art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto del Comune di Campogalliano art 63 e seguenti, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2) Nel Regolamento gli istituti di partecipazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
3) Il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa, ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.
ART. 2 – Oggetto
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente regolamento disciplina:
a) le istanze;
b) le petizioni;
c) le proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
d) i referendum: consultivi, abrogativi e propositivi.
ART. 3 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione
1) Le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte e proposte:
a) da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campogalliano;
b) da coloro che sono iscritti nel registro della popolazione residente del Comune di Campogalliano ed abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, escluso coloro che sono privi di elettorato attivo e passivo in conseguenza di provvedimento giurisdizionale passato in giudicato;
c) dai cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2) Le sole istanze potranno altresì essere sottoscritte e proposte anche da Associazioni, Comitati e soggetti collettivi in genere, che esercitano la propria attività o abbiano interessi di qualsiasi genere nel Comune.
3) Le proposte di deliberazione e i referendum possono essere sottoscritti solamente da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campogalliano.
Titolo II Istanze e petizioni
ART. 4 – Istanza
1. L’istanza consiste in una richiesta di informazioni in ordine a specifici problemi oggetto dell’attività dell’Amministrazione.
2. L’istanza, sottoscritta anche da un solo titolare del diritto di partecipazione di cui al precedente art. 3 è rivolta al Sindaco.
3. L’istanza deve essere presentata al protocollo dell'Ente affinché provveda al protocollo e lo trasmetta entro tre (3) giorni dalla presentazione al Sindaco.
4. Entro sessanta (60) giorni dalla ricezione dell’istanza, il Sindaco, ovvero un Assessore da lui delegato, rispondono all’istanza.
5. La risposta deve essere scritta e inviata al firmatario tramite posta cartacea oppure, su richiesta esplicita dall’istante, attraverso posta elettronica certificata.
ART. 5 – Petizione
1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale che riguardano l’intera comunità o parte di essa, o per esporre comuni necessità.
2) La petizione è indirizzata al Sindaco.
3) Non è ammessa la presentazione di petizioni:
a) inerenti materie disciplinate da norme statali o regionali a contenuto vincolato;
b) per sollecitare atti in contrasto con la tutela dei diritti politici, etnici, religiosi, di genere e degli orientamenti sessuali.
4) La petizione è sottoscritta da almeno cinquanta (50) titolari del diritto di partecipazione di cui all’art. 3 del presente regolamento. I primi tre (3) firmatari devono sottoscriverla in qualità di proponenti con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 2,
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell’ambito dei procedimenti elettorali.
5) Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su moduli contenenti l’oggetto della petizione, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo.
6) La petizione deve essere presentata all’ufficio protocollo da uno dei proponenti.
7) L’ufficio preposto provvede alla protocollazione dell'atto e, verificata la sussistenza delle altre sottoscrizioni, entro tre (3) giorni, trasmette la petizione al Sindaco.
8) Entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della petizione, il Sindaco ovvero un Assessore da lui delegato risponde alla petizione.
9) La risposta deve essere scritta e inviata al primo firmatario tramite posta cartacea oppure, se richiesto dai proponenti, attraverso posta elettronica certificata.
10) Se il termine previsto al comma quarto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta del consigliere.
Titolo III
Proposta di deliberazione di iniziativa popolare
ART. 6 – Proposta di deliberazione di iniziativa popolare
1) La proposta di deliberazione di iniziativa popolare consiste in una proposta di adozione di provvedimenti amministrativi formali e definitivi.
2) La proposta di deliberazione può essere rivolta al Consiglio comunale o alla Giunta, in base alle rispettive competenze.
3) La proposta di deliberazione si compone di due fasi:
a) la richiesta di proposta di deliberazione;
b) la raccolta e presentazione delle firme in calce alla proposta di deliberazione.
ART. 7 – Richiesta di proposta di deliberazione
1) La richiesta di proposta di deliberazione è sottoscritta da almeno settantacinque (75) soggetti titolari del diritto di partecipazione di cui all’art. 3 del presente regolamento. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell’ambito dei procedimento elettorali.
2) I primi tre (3) firmatari devono sottoscriverla in qualità di proponenti.
3) La richiesta di proposta di deliberazione deve avere, a pena di inammissibilità:
a) forma scritta;
b) un oggetto determinato di competenza del Consiglio comunale o della Giunta;
c) una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi;
d) una relazione in cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo.
4) Se ha ad oggetto una disciplina regolamentare la proposta deve essere redatta in articoli.
5) I proponenti hanno diritto di ottenere dall’Amministrazione i dati e le informazioni relative alle entrate, alle spese e al bilancio comunale necessarie per la formulazione della proposta comportante nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.
6) La richiesta di proposta di deliberazione deve essere presentata alla Segreteria generale del Comune. Il Segretario Generale verifica la regolarità delle sottoscrizioni e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, ed entro trenta (30) giorni dalla ricezione dà notizia dell’esito della verifica al primo firmatario.
7) Qualora la verifica abbia esito negativo, i proponenti possono adeguare il testo solamente in base ai rilievi ad essi comunicati,e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso i proponenti possono chiedere al Segretario generale di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti.
8) La proposta di deliberazione dovrà essere corredata dei pareri dei Responsabili di servizio interessati, nonché dall'attestazione della relativa copertura finanziaria.
9) Qualora la verifica abbia esito positivo, se la proposta ha ad oggetto materie di competenza del Consiglio comunale, entro trenta (30) giorni deve essere esaminata in via preventiva dalla competente Commissione consiliare.
10) Il Presidente della Commissione competente comunica in tempo utile ai primi tre firmatari, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione consiliare competente, invitando il Sindaco o un suo delegato. I tre proponenti potranno intervenire per delucidazioni e chiarimenti. La proposta di deliberazione può essere modificata in Commissione se i proponenti presenti si dichiarano favorevoli.
11) Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
12) Esaurito l’esame in Commissione, i promotori possono dare inizio alla raccolta delle firme, che si deve chiudere nei sessanta (60) giorni successivi.
ART. 8 – Modalità di raccolta e presentazione delle firme in calce a proposte di deliberazione
1) La proposta di delibera è sottoscritta da almeno centocinquanta (150) soggetti titolari del diritto di partecipazione di cui all’art. 3 del presente regolamento. Le firme devono essere autenticate
secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell’ambito dei procedimento elettorali.
2) Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi moduli, ciascuno dei quali deve avere le seguenti caratteristiche:
a) intitolazione “proposta di deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta”;
b) il testo della delibera nella formulazione che si intende sottoporre in votazione;
c) indicazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell’annotazione del documento di identità;
d) spazio per la sottoscrizione;
e) vidimazione da parte del Segretario generale o un suo delegato, mediante apposizione del numero d’ordine, del timbro dell’ufficio, della data e della propria firma.
3) La proposta di deliberazione è presentata all’ufficio protocollo da uno dei primi tre firmatari. L’ufficio protocollo provvede alla sua protocollazione e, verificata la sussistenza delle altre sottoscrizioni, entro quindici (15) giorni dalla presentazione, trasmette la proposta di deliberazione al Presidente del Consiglio comunale o al Sindaco a seconda che la proposta sia di competenza del Consiglio comunale o della Giunta.
ART. 9 – Esito della proposta di deliberazione
1) Se la proposta ha ad oggetto materie di competenza del Consiglio comunale, entro trenta (30) giorni dalla ricezione, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta al primo punto dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio.
2) Se la proposta ha ad oggetto materie di competenza della Giunta, entro trenta (30) giorni dalla ricezione, il Sindaco iscrive la proposta al primo punto dell’ordine del giorno della Giunta.
3) La deliberazione sulla proposta non ammette emendamenti o modifiche. Essa deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta.
TITOLO IV
Referendum consultivo, abrogativo e propositivo REFERENDUM PROMOSSI DAI CITTADINI
CAPO I
Delle proposte referendarie
ART. 10 - Oggetto
1) In applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 70 dello Statuto vigente, sono ammessi referendum di tipo consultivo, abrogativo, propositivo, su materie di esclusiva competenza comunale, ai quali hanno diritto di partecipare tutti i soggetti che alla data della consultazione hanno diritto al voto come individuati dall’art. 21 del presente regolamento.
2) La votazione per i referendum si svolge a suffragio universale, col voto diretto, libero e segreto, in una domenica nei periodi compresi tra il 1° aprile ed il 30 giugno ed il 1° settembre ed il 30 novembre dalle ore otto alle ore venti.
3) La proposta referendaria deve indicare sinteticamente e chiaramente l’oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini, deve riguardare materie non escluse dallo Statuto e dalle leggi.
4) Non possono essere indetti referendum sulle seguenti materie:
a) provvedimenti in materia di tributi, di tariffe e di bilancio;
b) deliberazioni o questioni direttamente concernenti persone e la designazione o nomina di rappresentanze;
c) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
d) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio;
e) statuto comunale;
f) regolamento del consiglio comunale;
g) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
ART. 11 - Comitato promotore
1) I soggetti che intendono promuovere un referendum comunale devono costituirsi in "Comitato promotore" con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e devono presentare richiesta ed allegata proposta scritta del quesito al Sindaco; al quesito deve essere allegata una relazione esplicativa sui motivi della richiesta referendaria.
2) Il Comitato promotore deve essere composto da un numero di soggetti non inferiore a 100 che devono certificare il loro diritto al voto previsto dall’art. 21 del Regolamento contestualmente alla presentazione della proposta della quale la segreteria del Comune dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.
3) Il sindaco, ricevuta la richiesta di referendum, la trasmette immediatamente al Segretario Comunale il quale provvede alla convocazione del Comitato di Garanzia.
ART. 12 - Comitato di Garanzia
1) Xxxx’ammissibilità dei referendum si pronuncia, entro trenta giorni dalla presentazione e decidendo a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Comitato di Garanzia composto dal Segretario Comunale che lo presiede, da un Giudice di Xxxx, nominato dal coordinatore dei Giudici di Pace, e da un dirigente della Prefettura, nominato dal Prefetto. Qualora sia stato nominato il difensore civico intercomunale, il Giudice di Xxxx è sostituito dal difensore civico intercomunale. Le riunioni del Comitato sono valide solo in caso di partecipazione di tutti i suoi membri.
2) In caso di motivata impossibilità da parte dei membri del Comitato, ciascuno di essi può farsi sostituire da un delegato in possesso della laurea in Giurisprudenza.
3) Non possono far mai parte del Comitato di Garanzia, in qualità di delegati ai sensi del comma precedente, i consiglieri comunali, gli assessori e coloro che hanno rapporti di dipendenza economica, funzionale od organizzativa con il Comune, nonché coloro che hanno rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri comunali. Funge da segretario del Comitato di Garanzia il responsabile del servizio elettorale o suo delegato.
ART. 13 - Esame del quesito referendario
1) Il Comitato di garanzia verifica preliminarmente:
a) che il quesito non riguardi materie non ammesse dallo Statuto e dalle leggi;
b) che il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica ed univoca, tale da non suscitare dubbi nell’elettore che è chiamato a votare;
c) che i componenti del Comitato promotore siano cittadini elettori ai sensi dell’art. 21;
2) Nel caso in cui il Comitato di garanzia riscontri, a maggioranza assoluta, il mancato rispetto di uno o più dei tre elementi sopraindicati, dichiara inammissibile la richiesta.
3) Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
a) quando la richiesta concerna una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
b) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativo vincolato;
c) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
d) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione;
e) quando la richiesta concerna atti amministrativi produttivi di effetti giuridici nei confronti di soggetti individuati o individuabili dallo stesso.
4) Il referendum è altresì inammissibile qualora l'oggetto dello stesso comporti a qualsiasi titolo, il sostenimento di spese ovvero la riduzione di entrate che, commisurate alla disponibilità e possibilità di bilancio, risultino non sostenibili per l'Ente. La non sostenibilità deve essere formalmente dichiarata dal Comitato di Garanzia, sulla base di una relazione tecnica adeguatamente motivata e specifica degli effetti conseguenti relativi a spese ed entrate correlate all’oggetto del referendum, redatta a cura del responsabile del settore finanziario del Comune, da prodursi entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta del Comitato di Garanzia.
5) Se il Comitato di garanzia, a maggioranza assoluta ritiene che il quesito non sia univoco, chiaro e sintetico convoca una delegazione del Comitato promotore con la quale concorda una formulazione più chiara del quesito; di tale accordo viene redatto processo verbale sottoscritto sia dal Comitato di garanzia, che dai primi tre rappresentanti del Comitato promotore che devono dimostrare di agire in nome e per conto del Comitato medesimo.
6) Dichiarata l’ammissibilità del quesito, il Comitato di garanzia, entro cinque (5) giorni dalla sua pronuncia, ne dà comunicazione motivata al presidente del Consiglio e per conoscenza al Sindaco. Il presidente del Consiglio convoca entro dieci (10) giorni il Consiglio comunale in seduta straordinaria, da tenersi entro i successivi dieci (10) giorni, per l’approvazione della decisione del comitato di garanzia e per deliberare in merito alle modalità di finanziamento della spesa presunta per lo svolgimento del referendum.
7) Il Sindaco, entro cinque (5) giorni dalla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale, dispone la notifica della stessa al Comitato Promotore.
CAPO II
Della raccolta delle firme
ART. 14 - Modalità di raccolta
1) A partire dal giorno successivo a quello di approvazione del referendum da parte del Consiglio ed entro il termine perentorio di 90 giorni da tale data, tutti i soggetti che godono del diritto di voto previsto dall’art. 21 possono sottoscrivere la proposta del Comitato promotore sugli appositi moduli contenenti il testo del quesito preventivamente vidimati dal segretario comunale.
2) Ciascuna firma apposta sul modulo deve essere accompagnata dall’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore e delle modalità di identificazione.
3) La firma deve intendersi valida quando è riportato in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il requisito di residenza anagrafica del sottoscrittore.
4) Per l’ammissibilità del referendum è necessario che la relativa istanza sia sottoscritta da un numero pari al 15% dei soggetti aventi diritto al voto previsti dall’art. 21.
5) Il quorum è calcolato rispetto alle liste degli aventi diritto previste dall’art. 22 del presente Regolamento.
ART. 15 - Autenticazione delle firme
1- Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 2,
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell’ambito dei procedimenti elettorali.
2- L’autenticazione può essere collettiva di tutte le firme contenute in ciascun modulo indicando il numero delle firme autenticate e la data dell’avvenuta autentica.
3- I moduli autenticati vanno restituiti al Comitato promotore.
4- La raccolta delle firme effettuate su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.
ART. 16 - Verifica di ammissibilità tecnica
1- Gli uffici comunali procedono, su richiesta del comitato promotore, alla certificazione della condizione di soggetti aventi il diritto di voto di tutti i sottoscrittori entro 48 ore dalla richiesta: tale certificazione può essere anche collettiva ed essere effettuata sullo stesso modello dove sono state apposte le firme.
2- I modelli contenenti le firme autenticate corredati dalle relative certificazioni elettorali, ovvero della attestazione relativa al possesso della residenza anagrafica, sono depositati presso l’ufficio del Comitato di garanzia, entro le ore 12 del terzo giorno successivo alla scadenza del termine assegnato di cui al precedente art. 5, comma 1.
3- Il Comitato di garanzia, che si riunisce entro dieci giorni dalla data di ricezione dei moduli referendari, verifica il numero delle firme raccolte e la corrispondenza al disposto dello Statuto, la regolarità della certificazione, la corretta autenticazione.
4- Dell’ammissione tecnica del referendum il Comitato di garanzia dà comunicazione immediata al presidente del Consiglio e per conoscenza al Sindaco. Il Presidente del Consiglio convoca entro dieci (10) giorni il Consiglio comunale in seduta straordinaria, da tenersi entro i successivi dieci (10) giorni, per decidere sull’eventuale accoglimento dei contenuti del quesito, evitando in tal modo la consultazione popolare.
5- Se il Consiglio delibera di recepire il quesito referendario emanando propri atti, lo comunica al Comitato promotore ed al Comitato di garanzia; quest’ultimo decide, entro quindici
(15) giorni se il contenuto del quesito è stato sostanzialmente soddisfatto, sicché è venuto meno l’oggetto del referendum, o se invece gli atti emanati soddisfano soltanto parzialmente l’oggetto del quesito e la consultazione deve comunque tenersi.
6- Tale decisione è comunicata al Sindaco che, nel caso la consultazione si debba tenere, adotta, entro cinque (5) giorni dal ricevimento dell’esito della valutazione del Comitato di garanzia apposita ordinanza contenente la procedura di svolgimento del referendum, la data e quanto previsto al successivo art. 23.
ART. 17 - Sospensione del referendum
1- Il referendum viene sospeso qualora, dopo la sua indizione, venga anticipatamente sciolto il Consiglio e vengano indette nuove elezioni.
2- Qualora il nuovo Consiglio recepisca i contenuti del quesito già presentato entro sessanta
(60) giorni dal suo insediamento, il Sindaco è obbligato a dar corso alla consultazione referendaria sospesa.
3- Il referendum potrà inoltre essere sospeso in caso di formale richiesta da parte del Comitato promotore, ovvero nell’ipotesi di cause di forza maggiore legate ad eventi naturali (terremoti e/o altre calamità).
ART. 18 - Svolgimento di più referendum
1- Nella medesima tornata elettorale non si possono svolgere più di due (2) referendum; se i quesiti referendari regolarmente presentati sono più di due (2) vengono sottoposti a consultazione quelli presentati per primi, rinviando gli altri alla tornata successiva.
2- Non si può svolgere più di una tornata elettorale referendaria nell'ambito dello stesso anno. 3- I referendum comunali non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali comunali (provinciali e circoscrizionali) né nei tre (3) mesi precedenti ad altro turno elettorale relativo ad elezioni politiche, amministrative, regionali o a referendum non comunali.
4- Se un quesito viene bocciato dagli elettori non può essere comunque riproposto prima di 5 anni.
5- Non si possono avviare procedure referendarie negli ultimi dodici (12) mesi del mandato sindacale, né durante i primi tre (3) mesi dall’insediamento.
REFERENDUM DI INIZIATIVA CONSILIARE
ART. 19 - Deliberazioni del Consiglio
1- I referendum comunali possono essere promossi altresì su istanza della metà più uno dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.
2- Il Consiglio, successivamente all’istanza e alla procedura di ammissione di cui all’art. 19, adottando la relativa deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi approva il quesito referendario da presentare agli elettori, che deve essere formulato in termini chiari e sintetici, tali da non ingenerare equivoci sulla risposta positiva o negativa da dare.
3- Il Consiglio non può farsi promotore di referendum durante gli ultimi dodici (12) mesi della sua durata in carica e nei primi tre (3) mesi dal suo insediamento.
ART. 20 - Disposizioni comuni
Ai referendum promossi dal Consiglio comunale si applicano le disposizioni compatibili previste per i referendum di iniziativa popolare.
CAPO III
Dell’elettorato referendario
ART. 21 - Gli aventi diritto al voto
Hanno diritto a partecipare ai referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, tutti i residenti non cittadini italiani iscritti all'anagrafe del Comune, purché abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età all'atto della votazione, esclusi coloro che sono privi di elettorato attivo e passivo in conseguenza di provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, nonchè tutti i cittadini italiani residenti iscritti all'anagrafe del Comune di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni al momento della votazione.
ART. 22 - Le liste degli aventi diritto al voto
1- Presso l’Ufficio elettorale del Comune è tenuta apposita lista dei soggetti aventi diritto al voto referendario di cui al precedente articolo, che viene aggiornata quando deve essere svolto un referendum e trasmessa all’ufficio elettorale comunale per i referendum otto (8) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della consultazione.
2- Sulle liste elettorali vanno annotate le variazioni intervenute tra la data dell’ultimo aggiornamento e quella della consegna all’ufficio elettorale comunale.
3- Le liste elettorali di ciascuna sezione, in triplice copia, vengono consegnate al Presidente del seggio all’atto dell’insediamento; una copia di tali liste è affissa all’interno del seggio in posizione tale da poter essere consultata dagli elettori.
ART. 23 - Le sezioni elettorali
1- L’organizzazione delle sezioni, il numero, il luogo dei seggi sono definite con ordinanza del Sindaco, previo parere della Commissione elettorale comunale, individuando ove possibile delle alternative all’istituto scolastico, al fine di non interrompere l’attività didattica.
2- Mediante pubblici manifesti il Sindaco rende nota l’ubicazione dei seggi elettorali, la parte di territorio comunale assegnata a ciascuna di esse, la data e l’oggetto della consultazione, l’orario di svolgimento delle votazioni, la documentazione da esibire al Presidente del seggio per poter esercitare il diritto al voto e le modalità di svolgimento del voto.
CAPO IV
Della propaganda elettorale
ART. 24 - Assegnazione degli spazi elettorali
1- Il Comitato promotore, i partiti politici, i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, le associazioni ed i comitati elettorali sia di sostegno che di opposizione, entro il trentatreesimo giorno antecedente la data delle elezioni, possono chiedere al Sindaco, con domanda scritta, la concessione di idonei spazi elettorali per l’affissione dei manifesti nonché l’uso temporaneo di luoghi pubblici nei quali poter svolgere attività di propaganda.
2- Entro il trentesimo giorno antecedente la consultazione referendaria la Giunta Comunale esamina le domande e, se validamente prodotte, determina ed assegna gli spazi elettorali e fissa le modalità di uso dei luoghi e dei locali pubblici per le attività di propaganda, garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto.
ART. 25 - Modalità di svolgimento della propaganda elettorale
1- Successivamente all’assegnazione degli spazi di cui al precedente articolo il materiale elettorale va affisso negli appositi spazi assegnati ed è fatto divieto di cessione o scambio degli stessi tra le diverse organizzazioni.
2- Il materiale elettorale affisso deve sempre contenere l’indicazione dell’organizzazione che è responsabile anche di eventuali irregolarità.
3- È fatto divieto di affissione al di fuori degli spazi assegnati, di qualsiasi stampato o manifesto che, anche in forma indiretta, può propagandare la consultazione referendaria.
4- È vietato il lancio di manifesti elettorali di ogni tipo e dimensione da autovetture in movimento o ferme in luogo pubblico.
5- L’attività di propaganda elettorale si conclude alle ore ventiquattro del secondo giorno antecedente lo svolgimento delle operazioni di voto.
CAPO V
Delle procedure relative ai seggi elettorali
ART. 26 - Costituzione dei seggi elettorali
1- L’ufficio elettorale di ciascuna sezione è costituito dal Presidente, da un segretario nominato dal presidente, e da un minimo di due (2) scrutatori, uno (1) dei quali assume, a scelta del
Presidente, la funzione di Vicepresidente e ne fa le veci in caso di assenza od impedimento temporaneo.
2- Il Presidente di seggio è nominato dal Sindaco, entro dieci (10) giorni dalla data fissata per lo svolgimento del referendum, tra tutti coloro che risultano iscritti nell’albo comunale dei presidenti di seggio
3- Non possono essere nominati Presidenti di seggio i consiglieri comunali ed i membri della Giunta comunale, i funzionari ed i dipendenti comunali, nè i componenti del Comitato Promotore.
4- La nomina degli scrutatori è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia.
5- Ai componenti dell’ufficio elettorale di ciascuna sezione è dovuta una indennità comunque pari a quella prevista dalla legislazione vigente in materia di referendum nazionali per un solo referendum.
ART. 27 - Partecipazione alle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione
1- Il Comitato promotore dei referendum ha la facoltà di designare presso ciascun seggio elettorale un (1) rappresentante la cui nomina, scritta su carta libera con firma autenticata a norma di legge, va presentata all’ufficio elettorale comunale o al Presidente del seggio al momento dell’insediamento o, comunque, prima dell’inizio delle operazioni di voto.
2- I rappresentanti del Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e possono far inserire a verbale proprie dichiarazioni aventi ad oggetto operazioni di voto ed atti relativi compiuti dai componenti del seggio nell’esercizio della loro funzione.
3- I rappresentanti del Comitato promotore possono portare all’interno dell’edificio delle votazioni segni distintivi del proprio ruolo ma non possono svolgere propaganda elettorale.
4- Alle operazioni di voto e scrutinio possono altresì assistere:
a) un rappresentante locale per ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio comunale; a tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata a norma di legge dal capogruppo consiliare.
5- I rappresentati esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazioni referendarie nazionali.
ART. 28 - Consegna del materiale occorrente per le votazioni
1- Alle ore sedici (16) del giorno precedente la votazione viene insediato il seggio e l’ufficio elettorale comunale consegna a ciascun Presidente:
a) il bollo della sezione;
b) la lista degli elettori in triplice copia;
c) due copie del manifesto contenente il quesito referendario;
d) copia del verbale di nomina degli scrutatori;
e) pacco sigillato contenente le schede di votazione;
f) due copie del registro dei verbali per tutte le operazioni di voto;
g) materiale di cancelleria e quant’altro occorrente alle operazioni di voto;
h) le designazioni dei rappresentanti del Comitato promotore e dei gruppi consiliari eventualmente pervenute.
2- Se all’atto dell’insediamento non sono presenti tutti o qualcuno degli scrutatori il Presidente di seggio li sostituisce con cittadini, presenti al seggio che dimostrino la loro condizione di elettori.
CAPO VI
Delle operazioni di voto
ART. 29 - Operazioni preliminari
1- Verificata la regolare costituzione del seggio ed il materiale consegnato dall’ufficio elettorale comunale, il Presidente di seggio dispone la verifica degli aventi diritto al voto, compresi coloro che hanno chiesto di votare presso le strutture Residenziali Sanitarie e Assistenziali presenti sul territorio comunale, facendo vidimare dagli scrutatori il numero delle schede necessarie alle operazioni di voto.
2- Il Presidente di seggio stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti il voto degli elettori residenti o domiciliati presso le strutture di cui al comma precedente che risultano iscritti nelle liste elettorali della sezione.
3- Il Presidente verifica che la sala delle votazioni sia accessibile ai portatori di handicap; in caso contrario decide di far votare gli iscritti non deambulanti presso altre sezioni esenti da barriere architettoniche, comunicando tale decisione all’ufficio elettorale comunale.
4- Di tutte le decisioni assunte viene redatto apposito verbale.
ART. 30 - Apertura dei seggi e durata della votazione
1- Alle ore otto (08) del giorno fissato per le operazioni di voto il Presidente dichiara aperta la votazione che si concluderà alle ore venti (20) dello stesso giorno.
2- Per l’esercizio del diritto di voto ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento; l’elettore è comunque ammesso al voto se la sua identità è attestata da due componenti del seggio.
3- L’espressione del voto viene attestata sugli appositi elenchi di sezione tenuti dagli scrutatori.
4- Gli elettori impediti che devono essere accompagnati in cabina devono esibire apposito certificato medico e dichiarare le generalità della persona che egli sceglie come accompagnatore; questi deve essere un elettore e può accompagnare una sola persona, perciò sul certificato elettorale viene indicato che ha accompagnato un elettore impedito al seggio.
5- È valido il voto espresso con qualsiasi segno apposto nell’apposito spazio della scheda, tale da consentire l’individuazione della volontà dell’elettore; è nulla la scheda sulla quale è apposto un qualsiasi segno che possa far riconoscere l’elettore.
6- Alle ore venti (20) il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto, consentendo l’esercizio del diritto a tutte le persone che a tale ora si trovano nel seggio elettorale o nell’edificio dove è ubicato il seggio.
CAPO VII
Delle operazioni di scrutinio
ART. 31 - Atti preliminari allo scrutinio
1- Terminate le operazioni elettorali e dichiarata chiusa la votazione viene immediatamente effettuato il conteggio delle schede vidimate e non utilizzate, nonché delle schede non vidimate, provvedendo a chiuderle nelle apposite buste che vengono rimesse all’ufficio elettorale, unitamente alle liste elettorali di sezione appositamente firmate da tutti i componenti del seggio.
2- Il Presidente ed il segretario compilano la parte del verbale relativa alla chiusura delle operazioni di voto, dopo aver verificato la correttezza di tutte le operazioni finora svolte.
ART. 32 - Lo scrutinio
1- Terminate le operazioni di cui all’articolo precedente si procede immediatamente allo spoglio delle schede, nell’ordine di successione tra i referendum ammessi in base alla priorità di presentazione dei quesiti.
2- Nelle operazioni di spoglio il Presidente o uno scrutatore proclama ad alta voce l’espressione del voto contenuto in ciascuna scheda estratta dall’urna; nel contempo si provvede a compilare le apposite tabelle di scrutinio, comunicando ad alta voce il numero dei voti raggiunti ad ogni scheda scrutinata.
3- I rappresentanti del Comitato promotore e gli altri soggetti previsti all’art. 33 assistono alle operazioni di scrutinio e possono contestare le decisioni del Presidente facendone verbalizzare le motivazioni.
4- Il voto è valido ogni qual volta si può desumere la volontà dell’elettore, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le consultazioni elettorali comunali e referendarie nazionali.
ART. 33 - Conclusione delle operazioni di scrutinio
1- Alla fine delle operazioni di scrutinio si procede alla formazione del plico contenente le schede valide e quelle nulle, la tabella degli scrutini ed il verbale delle operazioni di voto.
2- Il plico viene inviato all’ufficio elettorale comunale che ne rilascia ricevuta per il Presidente del seggio elettorale.
3- L’ufficio elettorale, entro ventiquattro (24) ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio dei seggi, con la presenza di un membro del Comitato di garanzia e di un rappresentante del Comitato promotore, procede alla verifica dei voti favorevoli e di quelli contrari al referendum, alla verifica del numero dei soggetti aventi diritto che hanno partecipato al voto, all’esame delle schede contestate ed alla loro definitiva assegnazione.
4- Entro le ventiquattro (24) ore successive si riunisce il Comitato di garanzia, presenti un rappresentante del Comitato promotore, il responsabile dell’ufficio elettorale ed il Sindaco, per verificare la legalità delle operazioni di voto, sulla base delle risultanze trasmesse dall’ufficio elettorale.
5- Il referendum abrogativo è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei soggetti aventi diritto al voto previsti dall’art. 21. I referendum consultivi e propositivi sono validi se ha partecipato alla votazione almeno il 40% dei soggetti aventi diritto al voto previsti dall’art. 21. 6- La proposta referendaria si ritiene approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche o nulle.
7- Verificato il raggiungimento del quorum strutturale sopra indicato, il referendum viene dichiarato valido dal Comitato di garanzia. Successivamente il Comitato di garanzia proclamerà l’esito del Referendum e ne darà immediata comunicazione al Comitato promotore ed al Sindaco.
ART. 34 - Sull’esito del referendum
1- Il Sindaco comunica alla cittadinanza l’esito del referendum mediante manifesti pubblici, affissione all’albo ed ogni altra forma di comunicazione ritenuta utile.
2- Se la maggioranza degli elettori si è espressa contro il quesito referendario il Sindaco comunica ai cittadini che un quesito analogo a quello bocciato non può essere riproposto prima di cinque (5) anni.
3- Entro trenta (30) giorni dalla consultazione il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio comunale per deliberare in relazione all’esito del voto.
4- In caso di Referendum consultivo, abrogativo o propositivo, se il Consiglio non intende deliberare in conformità alla volontà espressa dagli elettori, ai sensi del II comma dell’art. 71 dello Statuto, deve pronunciarsi con un atto che contiene analitica e puntuale motivazione, approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Nelle more della decisione consiliare gli effetti del referendum restano sospesi.
CAPO VIII
Disposizioni finali
ART. 35 - Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme che regolano le consultazioni referendarie nazionali e le leggi elettorali in vigore.
ART. 36 – Termini
Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dal 01 al 31 agosto di ogni anno.
ART. 37 – Interruzione della procedura referendaria abrogativa
Nel caso in cui a seguito di procedura avviata per l’espletamento di un referendum abrogativo, siano stati adottati atti o si siano verificati fatti tali per cui l’atto che si intende abrogare abbia già esaurito i propri effetti, la Giunta o il Consiglio Comunale possono con proprie deliberazioni richiedere che il Comitato di Garanzia si pronunci in merito alla interruzione della procedura.
ART. 38 - Entrata in vigore
Il presente regolamento, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, viene pubblicato per ulteriori 15 giorni all’Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.