COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA
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COMUNE DI SANTA XXXXX LA FOSSA
(Provincia di Caserta)
Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, intervento di: | |
MESSA IN SICUREZZA DELLE DISCARICHE CONSORTILI PARCO SAURINO 1 E 2 | |
CIG: 6394847AAD | CUP: I13J08000150001 |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 53, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006)
(articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 169, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a corpo
Il Progettista | Il Responsabile del Procedimento |
INDICE
PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell’appalto 7
CAPO I. INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO 7
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni 7
Art. 2. Ammontare dell’appalto 10
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 11
Art. 4. Categorie dei lavori 11
Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 12
Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto 14
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 14
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 15
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore 15
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 15
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 16
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 16
CAPO II. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 17
Art. 13. Progettazione definitiva 17
Art. 14. Attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo e Progettazione esecutiva: modalità e termini 17
Art. 15. Ritardo nell’attuazione delle attività propedeutiche e della progettazione esecutiva .19 Art. 16. Approvazione della progettazione esecutiva 19
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori. 20
Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori 22
Art. 20. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 23
Art. 21. Sospensioni ordinate dal RdP 24
Art. 22. Penali in caso di ritardo 24
Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 25
Art. 24. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 26
Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 27
CAPO III. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 29
Art. 27. Eventuali lavori a misura 29
Art. 28. Eventuali lavori in economia 30
Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 30
CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA 32
Art. 31. Pagamento del corrispettivo per attività propedeutiche e per la progettazione esecutiva 32
Art. 32. Pagamenti in acconto 34
Art. 34. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 37
Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 37
Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 38
Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 39
Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti 39
CAPO X. XXXXXXXX X XXXXXXXX 00
Art. 39. Cauzione provvisoria 40
Art. 40. Cauzione definitiva 40
Art. 41. Riduzione delle garanzie 41
Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 41
Art. 43. Assicurazione della progettazione esecutiva 43
CAPO VI. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 44
Art. 44. Variazione dei lavori 44
Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali 45
Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 45
CAPO VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 46
Art. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 46
Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 47
Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento 48
Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 48
Art. 51. Piano operativo di sicurezza 49
Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 50
CAPO VIII.DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 51
Art. 54. Responsabilità in materia di subappalto 53
Art. 55. Pagamento dei subappaltatori 54
CAPO IX. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 55
Art. 57. Definizione delle controversie 56
Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 56
Art. 59. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 57
Art. 60. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 58
CAPO X. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 61
Art. 61. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 61
Art. 62. Termini per il collaudo 61
Art. 63. Presa in consegna dei lavori ultimati 62
Art. 64. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 63
Art. 65. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 66
Art. 66. Materiali di scavo e di demolizione 66
Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 67
Art. 68. Terre e rocce da scavo 67
Art. 69. Custodia del cantiere 67
Art. 70. Cartello di cantiere 67
Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 67
Art. 72. Tracciabilità dei pagamenti 68
Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse 69
PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 71
CAPO I. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE- ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI. 71
Art. 75. Qualità, requisiti, provenienza e accettazione dei materiali 71
Art. 76. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 72
CAPO II. Attività preliminari 73
Art. 77. Pulizia preliminare dell'area 73
Art. 78. Preparazione dell'area – Diserbamento, scoticamento superficiale, taglio di alberature74 Art. 79. Oneri per lo smaltimento 75
CAPO III. Gestione del percolato 76
Art. 80. Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto 76
CAPO IV. DEMOLIZIONI PARTI IN C.A 76
Art. 81. Modalità esecutive demolizione parti in c.a 77
Art. 82. Caratterizzazione a fondo scavo e modalità di formazione dei campioni 77
Art. 83. Conservazione dei campioni di suolo 80
Art. 84. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 00
Art. 86. Oneri per le attività di validazione 82
CAPO V. MOVIMENTAZIONE TERRENI 82
Art. 88. Attività preliminari 83
Art. 89. Classificazione dei terreni 83
Art. 90. Allontanamento delle acque dall’area di lavoro 84
Art. 93. Rilevati e rinterri 87
CAPO VI. LAVORAZIONI SULLA MASSA DEI RIFIUTI 92
Art. 94. Modellazione preliminare del corpo rifiuti 92
Art. 95. Viabilità di servizio 93
Art. 96. Attraversamento metanodotto 93
CAPO VIII.REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - SISTEMA DI DRENAGGIO SUPERFICIALE 95
Art. 98. Vasche di raccolta e laminazione 96
Art. 99. Demolizione e ricostruzione sponda in c.a. e realizzazione delle opere di ingresso ed uscita alla vasca di laminazione 96
Art. 100. Opere civili di giunzione delle canalette di progetto ai canali perimetrali esistenti 97
CAPO IX. CALCESTRUZZI 98
Art. 101. Materiali costituenti e loro qualificazione 98
Art. 102. Accettazione delle miscele 103
Art. 103. Confezionamento delle miscele 104
Art. 104. Trasporto delle miscele 105
Art. 105. Posa in opera delle miscele 106
Art. 106. Stagionatura e protezione del calcestruzzo 107
Art. 107. Acciaio per armature 108
CAPO X. STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 110
Art. 108. Posa in opera 110
Art. 109. Appoggi 111
Art. 110. Montaggio 111
Art. 111. Strutture impiegate 111
CAPO XI. TUBAZIONI 113
Art. 112. Tubazioni per reti in pressione 113
Art. 113. Tubazioni per reti di scarico 114
Art. 114. Marcatura 115
Art. 115. Criteri di accettazione 115
Art. 116. Movimentazione dei materiali 115
Art. 117. Trasporto 115
Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 118. Carico, scarico, movimentazione 116
Art. 119. Accatastamento 116
Art. 120. Conservazione di raccordi, valvole, pezzi speciali 116
Art. 121. Modalità e procedure di posa in opera 117
Art. 122. Collaudo idraulico per tubazioni in pressione 126
Art. 123. Collaudo idraulico per tubazioni corrugate 129
Art. 124. Tubazioni e pezzi speciali 129
XXXX XXX. XXXXXXXXXXXX 000
Art. 125. Geosintetici 130
Art. 126. Geocomposito drenante sintetico 132
Art. 127. Geotessile non tessuto 134
Art. 128. Geomembrana in HDPE corrugata sui due lati - spessore 2 mm 137
Art. 129. Geogriglia ad alta resistenza 146
Art. 130. Geostuoia grimpante rinforzata 147
Art. 131. Geocomposito bentonitico 148
Art. 132. Xxxxxxxx 000
XXXX XXXX.XXXXXXX XX XXXXXXXXX 153
Art. 133. Strato superficiale di copertura 153
Art. 134. Gli ammendanti organici 154
CAPO XIV. Specifiche tecniche delle specie vegetali per la copertura definitiva 156
Art. 135. Specifiche tecniche delle specie erbacee per la copertura prativa 156
Art. 136. Garanzia 156
Art. 137. Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia 157
CAPO XV. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE FISSO 159
Art. 138. Impianto di irrigazione fisso 159
CAPO XVI. IMPIANTO CAPTAZIONE BIOGAS 160
Art. 139. Realizzazioni nuovi pozzi di estrazione biogas 160
Art. 140. Adeguamento quota dei camini di estrazione esistenti 161
Art. 141. Tubazione in polietilene 161
Art. 142. Torcia statica per la combustione del biogas 162
CAPO XVII. MONITORAGGIO AMBIENTALE 163
Art. 143. Monitoraggio dati metereologici 163
Art. 144. Monitoraggio acqua di falda 164
Art. 145. Monitoraggio del percolato 167
Art. 146. Monitoraggio acqua di ruscellamento 169
Art. 147. Monitoraggio delle emissioni gassose e della qualità dell’aria 172
Art. 148. Rapporti trimestrali campagne di monitoraggio 174
PARTE TERZA – SPECIFICHE PER LE INDAGINI INTEGRATIVE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ED INDAGINI GEOTECNICHE 176
CAPO XII. PREMESSE 176
Art. 149. Attività previste 176
Art. 150. Validazione delle Analisi Chimiche 178
Art. 151. Oneri per le attività di Validazione 179
CAPO XIII. ATTIVITA’ PRELIMINARI 179
CAPO XIV. SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI PER ANALISI GEOTECNICHE, INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI e MONITORAGGIO BIOGAS 179
Art. 152. Disposizioni esecuzione sondaggi 179
Art. 153. Requisiti generali 180
Art. 154. Accesso alle aree 181
Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 155. Ciclo di pulizia dell’attrezzatura 181
Art. 156. Posizionamento 181
Art. 157. Esecuzione dei sondaggi 182
Art. 158. Prelievo e descrizione della carota 182
Art. 159. Monitoraggio delle emissioni di biogas 183
Art. 160. Prelievo di campioni indisturbati per analisi geotecniche 184
Art. 161. Imballaggio e trasporto dei campioni indisturbati 185
Art. 162. Controlli da parte dell’Autorità Pubblica, controcampioni e loro conservazione 185
Art. 163. Modalità di installazione dei piezometri in foro già eseguito 185
Art. 164. Sviluppo e spurgo dei piezometri 186
Art. 165. Rapporto finale 187
CAPO XV. SPECIFICHE PER LE INDAGINI GEOTECNICHE in situ 188
Art. 166. Prova S.P.T. 188
Art. 167. Prova penetrometrica statica con piezocono 190
Art. 168. Prove di carico su piastra 193
CAPO XVI. ‘SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DI SONDAGGI NEL CORPO RIFIUTI 195
Art. 169. Requisiti generali 195
Art. 170. Ciclo di pulizia dell’attrezzatura 195
Art. 171. Posizionamento 196
Art. 172. Esecuzione dei sondaggi 196
Art. 173. Prelievo e descrizione della carota 196
Art. 174. Completamento e ripristino 197
CAPO XVII. SPECIFICHE PER IL CAMPIONAMENTO E LA CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI E DEI RIFIUTI 198
Art. 175. Rapporto di prova 199
Art. 176. Piano di campionamento 199
Art. 177. Modalità di prelievo dei campioni di terreno per le analisi chimiche di laboratorio 199 Art. 178. Modalità di prelievo dei campioni di rifiuto per le analisi chimiche di laboratorio .200 Art. 179. Formazione del campione per le analisi sui terreni 200
Art. 180. Formazione del campione per l’analisi dei composti volatili 202
Art. 181. Test respirometrico dinamico e altri parametri sui campioni di rifiuto 203
Art. 182. Controlli da parte dell’Autorità Pubblica, contro campioni e loro conservazione 203
Art. 183. Documenti di trasporto 204
CAPO XVIII. SPECIFICHE PER IL CAMPIONAMENTO E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE DI FALDA 204
Art. 184. Rapporto di prova 205
Art. 185. Piano di campionamento 205
Art. 186. Materiali e apparecchiature 206
Art. 187. Operazioni di spurgo del pozzo 206
Art. 188. Metodo di campionamento 207
Art. 189. Formazione dei campioni e conservazione 207
Art. 190. Controlli da parte dell’Autorità pubblica, contro campioni e loro conservazione 208
Art. 191. Documenti di trasporto 208
Art. 192. Specifiche per la misura sinottica dei livelli piezometrici 209
CAPO XIX. SPECIFICHE PER IL CAMPIONAMENTO E LA CARATTERIZZAZIONE DEL PERCOLATO 210
Art. 193. Rapporto di prova 211
Art. 194. Materiali e apparecchiature 211
Art. 195. Metodo di campionamento 211
Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 196. Formazione dei campioni e conservazione 212
Art. 197. Controlli da parte dell’Autorità pubblica, contro campioni e loro conservazione 212
Art. 198. Documenti di trasporto 213
Art. 199. Specifiche per la misura della profondità del percolato all’interno dei pozzi/vasche213
CAPO XX. SPECIFICHE PER LE ANALISI GEOTECNICHE IN LABORATORIO 214
Art. 200. Caratteristiche fisiche generali 214
Art. 201. Analisi granulometrica 214
Art. 202. Prova di taglio diretta 215
Art. 203. Prova Triassiale 215
Art. 204. Prova edometrica 215
Art. 205. Garanzia della qualità del dato 215
Art. 206. Rapporto finale 216
Art. 207. Controlli da parte dell’Autorità Pubblica 216
Art. 208. Rapporto di prova 216
CAPO XXI. SPECIFICHE PER ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI DATI 217 CAPO XXII. ULTERIORI SPECIFICHE PER LE ANALISI 219
CAPO XXIII. SICUREZZA 226
CAPO XXIV. GESTIONE DEI RIFIUTI 227
CAPO XXV.RAPPORTO FINALE 228
parte IV- PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 229
CAPO XXVI. PROGETTAZIONE ESECUTIVA 229
Capitolato Speciale d’Appalto
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO CAPO I. INDICAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO
Stazione Appaltante
Sogesid S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Tel. 00000000 Fax. 00000000
E-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xx - Indirizzo Internet: xxx.xxxxxxx.xx Responsabile del procedimento (RdP): Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, l’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante e sulla base delle varianti introdotte in sede di gara dal concorrente, necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
Messa in Sicurezza Permanente delle Discariche Consortili Parco Saurino 1 e 2
b) descrizione sommaria:
Il progetto prevede in sintesi, la posa in opera di una copertura impermeabile in grado di ridurre l’infiltrazione delle acque meteoriche all’interno delle discariche “Parco Saurino 1 e 2”, finalizzata alla riduzione dell’interazione tra acque meteoriche e discarica e quindi alla riduzione della formazione di percolato, la realizzazione un sistema di drenaggio delle acque meteoriche, l’adeguamento della rete di aspirazione esistente di biogas e la realizzazione di una nuova rete sulle aree dove non è stato mai avviato tale sistema, il tutto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003.
c) ubicazione:
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xx Xxxxx (XX).
3. Sono compresi nell’appalto:
a) la realizzazione delle indagini integrative al piano caratterizzazione ambientale integrative richieste come prescrizioni e raccomandazioni al punto 3 ed al punto 4 del verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 05 aprile 2013 presso il MATTM i cui esiti sono stati approvati con Decreto Dirigenziale n. 142 del 23/04/2013 dalla Xxxxxxx Xxxxxxxx, X.X.X.0 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile, Settore 2 Tutela dell'ambiente (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 29 aprile 2013);
b) la redazione della progettazione esecutiva da comporsi a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e degli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara tenuto conto delle varianti introdotte in sede di gara dal concorrente e da approvare da parte della Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori secondo le modalità definite dal Capitolato
Capitolato Speciale d’Appalto
Speciale d’Appalto; nel seguito del presente elaborato, ogni qualvolta ricorrano le parole
«progettazione esecutiva», si intende la prestazione di cui al presente comma;
c) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative minime previste dal progetto definitivo dell’opera e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla precedente lettera b).
d) l’appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le specie vegetali (specie erbacee, arbustive ed arboree) fornite e messe a dimora. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine del secondo anno successivo alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. Fino a tale data la manutenzione degli esemplari e relativi tutoraggi (potatura – bagnamenti – diserbi – sistemazione dei pali tutori – sistemazione del bacino di piantamento – eventuali fertirrigazioni – controllo delle patologie), sarà a completo carico della ditta appaltatrice e andrà realizzata secondo quanto indicato nell’art. 132 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
e) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del presente Capitolato.
4. La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Si precisa che le aree in esame sono sottoposte a sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 00000/00 xxxx 24884/08 e da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere (Ce) nel corso del procedimento 867/13. Per dette aree, la Sogesid, provvederà a richiedere l’autorizzazione e l’accesso al competente Tribunale per lo svolgimento delle attività in campo. A tal proposito l’impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Sogesid i nominativi ed i dati relativi al personale che sarà presente in campo nonché la tipologia e le targhe dei mezzi d’opera che saranno impiegati.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
6394847AAD | I13J08000150001 |
7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
Capitolato Speciale d’Appalto
d) Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Testo Unico Ambientale: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
f) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
g) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
h) RdP: il Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;
i) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;
j) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
k) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
l) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
m) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
n) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L'importo complessivo dei lavori e dei servizi compresi nell'appalto ammonta alla somma di euro 10.713.621,26 come risulta nel prospetto sotto riportato:
A Lavori e Servizi | |||
Lavori a Corpo | |||
1 | Messa in Sicurezza Permanente della discariche consortili Parco Xxxxxxx 1 e 2 | € | 10 223 592,14 |
2 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € | 114 843,45 |
Totale lavori € | 10 338 435,59 | ||
Attività propedeutiche a Corpo | |||
3 | Attuazione delle integrazioni al Piano di Caratterizzazione | € | 286 784,19 |
4 | Oneri per la sicurezza per l'attuazione delle integrazioni al piano di caratterizzazione | € | 2 191,21 |
5 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva | € | 86 210,27 |
6 | IMPORTO TOTALE APPALTO (A1+A2+A3+A4+A5) | € | 10 713 621,26 |
7 | IMPORTO A BASE D'ASTA (A6-A4-A2) | € | 10 596 586,60 |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma precedente:
a) di cui alla riga 1 relativo all’esecuzione dei lavori pari ad € 10.223.592,14 (euro diecimilioniduecentoventitremilacinquecentonovantadue/14) al netto dei ribassi percentuali offerti dall’Appaltatore in sede di gara;
b) di cui alla riga 3 relativo all’attuazione delle integrazioni al Piano di Caratterizzazione pari a € 286.784,19 (euro duecentottantaseimilasettecentoottantaquattro/19) al netto dei ribassi percentuali offerti dall’Appaltatore in sede di gara
c) di cui alla riga 5, relativo all’importo del corrispettivo per la progettazione di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) pari ad € 86.210,27 (euro ottantaseimiladuecentodieci/27) a titolo di corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso di gara, offerto dall’aggiudicatario, in applicazione dell’articolo 53, commi 2 e 3, del Codice dei contratti e dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) di cui alle righe 2 e 4 relative agli oneri per l’attuazione delle misure per la sicurezza dei lavori stimati in € 114.843,45 (centoquattordicimilaottocentoquarantatre/45) e dell’attuazione delle integrazioni al Piano di Caratterizzazione stimati in € 2.191, 21 (duemilacentonavantuno/21), non soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo “6 – IMPORTO TOTALE APPALTO (A1+A2+A3+A4+A5)”.
4. L’incidenza delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.
5. Gli importi del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all’articolo 14, riportato nella tabella di cui al comma 1, al rigo 5 (corrispettivo per la progettazione esecutiva), è stato determinato dalla Stazione appaltante in sede di progettazione definitiva (posta a base di gara) sulla base dei criteri di cui D.M. n. 143 del 2013.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6 e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, righe 1 per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a);
b) all’attuazione delle integrazioni al Piano di Caratterizzazione posti a base d’asta di cui all’articolo 2 comma 1 rigo 3 determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b);
c) al corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all’articolo 2, comma 1, riga 5 per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c);
d) agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, riga 2 e 4, per l’importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto DPR, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG12» - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE – classifica VI (sesta).
2. Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108, del DPR 207/2010, e dell’articolo 12, commi 1, 2 e 3, della legge n. 80 del 2014 le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge.
n. | declaratoria | categori a | importo | classific a | % sul totale | parte di opera |
1 | Opere di ingegneria naturalistica | OG13 | € 921 577,91 | III | 8,60% | Scorporabile |
3. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonta ad € 9.792.043,35.
4. Ai sensi dell’articolo 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 classe A.
5. Le lavorazioni di natura impiantistica devono essere certificate in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti.
6. Le determinazioni analitiche sui campioni di acqua, terreno e rifiuti prelevati durante l’attuazione delle integrazioni al Piano di caratterizzazione, dovranno essere condotte in ottemperanza alla normativa vigente. Le analisi dovranno essere eseguite da laboratori accreditati secondo la norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2005. Per le analisi dovranno essere adottate metodiche analitiche ufficiali riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Le determinazioni analitiche di ulteriori parametri non specificatamente indicati dalle norme sopra riportate devono essere effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti”, all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono indicati nella tabella riportata nella pagina che segue.
2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 26.
3. I lavori di natura impiantistica individuati al comma 1, devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.
4. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del Regolamento generale.
n. | categoria | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importo lavori (A) | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (B) | Totale (A+B) | Incidenza % | ||
1 | PARCO SAURINO 1 | |||||||
1.1 | OG12 | Attività preliminari di pulizia del lotto | € 16 563,18 | € 186,06 | € 16 749,24 | 0,16% | ||
1.2 | OG12 | Demolizione e sistemazione finale basamento ecoballe | € 105 324,81 | € 1 183,13 | € 106 507,94 | 1,03% | ||
2.a | Demolizione basamento ecoballe | 75,21% | ||||||
2.b | verifica fondo scavo | 7,19% | ||||||
2.c | Inerbimento | 17,60% | ||||||
1.3 | OG12 | Rimodellamento planoaltimetrico discarica | € 137 399,43 | € 1 543,43 | € 138 942,86 | 1,34% | ||
1.4 | OG12 | Regimazione delle acque meteoriche - Sistema di drenaggio superficiale | € 433 782,98 | € 4 872,76 | € 438 655,74 | 4,24% | ||
1.4.a | Raccolta e convogliamento acque sul perimetro del corpo rifiuti | 28,75% | ||||||
1.4.b | Raccolta e convogliamento acque piste interne al corpo rifiuti | 29,48% | ||||||
1.4.c | Opere di collegamento | 2,26% | ||||||
1.4.d | Vasche di laminazione e irrigazione | 31,77% | ||||||
1.4.e | Ripristino tratto canale di guardia perimetrale ovest con cedimento sponda | 7,75% | ||||||
1.5 | OG12 | Capping di chiusura e rinforzo delle scarpate | € 2 093 077,09 | € 23 511,91 | € 2 116 589,00 | 20,47% | ||
1.5.a | Preparazione piano di posa | 3,84% | ||||||
1.5.b | Strato drenante Biogas | 12,02% | ||||||
1.5.c | Strato impermeabile in HDPE + bentonite | 31,32% | ||||||
1.5.d | Strato drenante acque meteoriche | 12,02% | ||||||
1.5.e | Miglioramento stabilità dei pendii | 21,30% | ||||||
1.5.f | Trincee di ancoraggio | 8,16% | ||||||
1.5.h | Strato terreno vegetale | 11,34% | ||||||
1.6 | OG12 | Sistema di captazione del Biogas | € 77 276,36 | € 868,06 | € 78 144,42 | 0,76% | ||
1.7 | OG13 | Opere di mitigazione impatto ambientale e protezione delle scarpate | € 232 321,52 | € 2 609,71 | € 234 931,23 | 2,27% | ||
1.7.a | Strato terreno vegetale | 41,11% | ||||||
1.7.b | Inerbimento | 23,26% | ||||||
1.7.c | piantumazione | 23,14% | ||||||
1.7.d | impinto di iirigazione | 12,48% | ||||||
1.8 | OG12 | monitoraggio in fase operativa | € 47 900,35 | € 538,07 | € 48 438,42 | 0,47% | ||
1.9 | OG12 | Sistemazione finale viabilità interna | € 51 855,00 | € 582,50 | € 52 437,50 | 0,51% | ||
Totale a corpo PARCO SAURINO 1 | 3 195 500,72 | 35 895,63 | 3 231 396,35 | 31,26% | ||||
2 | PARCO SAURINO 2 | |||||||
2.1 | OG12 | Attività preliminari di pulizia del lotto | € 31 159,89 | € 350,02 | € 31 509,91 | 0,30% | ||
2.3 | OG12 | Rimodellamento planoaltimetrico discarica | € 333 571,08 | € 3 747,06 | € 337 318,14 | 3,26% | ||
2.4 | OG12 | Regimazione delle acque meteoriche - Sistema di | € 638 898,80 | € 7 176,87 | € 646 075,67 | 6,25% | ||
2.4.a | Raccolta e convogliamento acque sul perimetro del corpo rifiuti | 41,54% | ||||||
2.4.b | Raccolta e convogliamento acque piste interne al corpo rifiuti | 50,07% | ||||||
2.4.c | Opere di collegamento | 1,47% | ||||||
2.4.d | Vasche di laminazione e irrigazione | 6,92% | ||||||
2.5 | OG12 | Capping di chiusura e rinforzo delle scarpate | € 4 876 274,29 | € 54 776,07 | € 4 931 050,36 | 47,70% | ||
2.5.a | Preparazione piano di posa | 4,00% | ||||||
2.5.b | Strato drenante Biogas | 12,28% | ||||||
2.5.c | Strato impermeabile in HDPE + bentonite | 31,98% | ||||||
2.5.d | Strato drenante acque meteoriche | 12,28% | ||||||
2.5.e | Miglioramento stabilità dei pendii | 18,21% | ||||||
2.5.f | Trincee di ancoraggio | 9,40% | ||||||
2.5.h | Strato terreno vegetale | 11,86% | ||||||
2.6 | OG12 | Sistema di captazione del Biogas | € 213 721,23 | € 2 400,77 | € 216 122,00 | 2,09% | ||
2.7 | OG13 | Opere di mitigazione impatto ambientale e protezione delle scarpate | € 679 019,14 | € 7 627,54 | € 686 646,68 | 6,64% | ||
2.7.a | Strato terreno vegetale | 33,22% | ||||||
2.7.b | Inerbimento | 18,13% | ||||||
2.7.c | piantumazione | 23,98% | ||||||
2.7.d | impinto di irigazione | 7,36% | ||||||
2.7.e | vashe di irrigazione | 13,99% | ||||||
2.7.f | gabbioni di contenimento | 3,32% | ||||||
2.8 | OG12 | monitoraggio in fase operativa | € 88 033,75 | € 988,90 | € 89 022,65 | 0,86% | ||
2.9 | OG12 | Sistemazione finale viabilità interna | € 162 919,18 | € 1 830,10 | € 164 749,28 | 1,59% | ||
2.10 | OG12 | Sistema di monitoraggio ambientale | € 4 494,06 | € 50,48 | € 4 544,54 | 0,04% | ||
Totale a corpo PARCO SAURINO 2 | 7 028 091,42 | 78 947,82 | 7 107 039,24 | 68,74% | ||||
TOTALE LAVORI A CORPO | 10 223 592,14 | € 114 843,45 | € 10 338 435,59 | 100,00% |
DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 ;
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 42 e 43;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Capitolato Speciale d’Appalto
b) il d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) Il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l’offerta di cui all’articolo
119 del Regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RdP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Capitolato Speciale d’Appalto
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elabo¬rati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Capitolato Speciale d’Appalto
CAPO II. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 13. Progettazione definitiva
1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, validata e approvata, come integrata dall’offerta tecnica dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera e), e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’articolo 14, nonché per l’esecuzione dei lavori.
2. Fermo restando quanto previsto dal “Piano operativo di sicurezza”, costituisce parte integrante del progetto definitivo il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. La progettazione definitiva di cui al comma 1, deve intendersi integrata, senza ulteriori formalità, con le prescrizioni e le indicazioni inderogabili imposte dai diversi organi competenti prima dell’indizione della gara, che hanno carattere di prevalenza, in particolare: (i)
a) dal rapporto conclusivo di verifica di cui all’articolo 54, comma 7, del Regolamento generale;
b) dal verbale di validazione di cui all’articolo 55, comma 1, del Regolamento generale;
c) dal verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria, in data 05/04/2013, nonché dai pareri delle diverse Autorità ivi richiamati;
Art. 14. Attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo e Progettazione esecutiva: modalità e termini
1. Si precisa che le aree in esame sono sottoposte a sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel corso del procedimento 27527/08 xx.xx. 24884/08 e da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere (Ce) nel corso del procedimento 867/13.
Per dette aree, la Sogesid, ai sensi dell’art. 247 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvederà a richiedere l’accesso al competente Tribunale per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo previste. A tale fine l’impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Sogesid i nominativi ed i dati relativi al personale che sarà presente in campo, la tipologia e le targhe dei mezzi d’opera che saranno impiegati, nonché qualsiasi ulteriore elemento fosse ritenuto utile acquisire.
2. Nel caso di mancata concessione dell’accesso alle aree da parte del competente Tribunale, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 157 del D.Lgs. 207/10 e s.m.i..
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del d.P.R. n. 207 del 2010, a seguito dell’autorizzazione all’accesso da parte del Tribunale competente e dopo la stipulazione del contratto, il RdP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare inizio alle indagini propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo, da eseguirsi secondo le specifiche riportate alla Parte III del presente capitolato.
4. Le indagini propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo devono essere ultimate entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto provvedimento del RdP.
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5. Al termine delle indagini propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo l’Appaltatore dovrà comunicare formalmente l’avvenuta ultimazione delle stesse. Il Direttore dei Lavori dovrà emettere tempestivamente il “Certificato di ultimazione delle indagini propedeutiche”.
6. Contestualmente alla data di emissione del “Certificato di ultimazione delle indagini propedeutiche” il RdP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare inizio alla progettazione esecutiva.
7. Se l’ordine di cui al comma precedente non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del “Certificato di ultimazione delle indagini propedeutiche”, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
8. La progettazione esecutiva, redatta secondo le specifiche tecniche di cui al Capo XVII– Parte IV del presente capitolato, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di cui al comma 5. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
9. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o
d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi offerti in sede di gara o mediante analisi del prezzo ai sensi dell’art. 32 comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i.. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 6 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
10. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell’articolo 24,
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comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
11. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i. all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
12. Qualora il RdP richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui ai commi precedenti, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 8; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RdP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 8, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
Art. 15. Ritardo nell’attuazione delle attività propedeutiche e della progettazione esecutiva
1. In caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione delle indagini propedeutiche di cui al precedente articolo 14, comma 4, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nella misura pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 14, comma 8, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
4. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
Art. 16. Approvazione della progettazione esecutiva
1. Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., è approvata dalla medesima Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del RdP.
La Sogesid si riserva, per qualsiasi motivo, di inviare, prima dell’approvazione, il progetto esecutivo al competente Tribunale e di non procedere alla sua approvazione, applicandosi in tal caso le fattispecie di cui al comma 2 che segue.
Il progetto esecutivo deve recepire tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri, nulla- osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, espressi nel corso dell'iter
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autorizzativo del progetto definitivo e nei procedimenti di verifica e di validazione. Dette prescrizioni e condizioni devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
2. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
3. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata e posta a base di gara, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stesso progetto definitivo posto a base di gara;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria o altre norme speciali;
c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva a base di gara;
4. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
5. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 000 xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori.
1. Si precisa che le aree in esame sono sottoposte a sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel corso del procedimento 27527/08 xx.xx. 24884/08 e da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere (Ce) nel corso del procedimento 867/13. Per dette aree, la Sogesid, ai sensi dell’art. 247
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del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvederà a richiedere l’accesso al competente Tribunale per lo svolgimento dei lavori.
A tal proposito l’impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Sogesid i nominativi ed i dati relativi al personale che sarà presente in campo nonché la tipologia e le targhe dei mezzi d’opera che saranno impiegati.
2. Nel caso di mancata concessione dell’accesso alle aree da parte del competente Tribunale, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 157 del D.Lgs. 207/10 e s.m.i..
3. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo da parte della Sogesid ed a seguito dell’autorizzazione all’accesso alle aree di intervento da concedersi da parte del competente Tribunale.
4. La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, dovrà effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ottenimento della predetta autorizzazione all’accesso alle aree, previa convocazione dell’esecutore.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RdP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
7. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 3, il RdP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.;
8. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 4, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 5, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 4 si applica
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limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
9. L’inizio dei lavori non può avvenire qualora non sia accertata l’avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo o l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 9.
Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 455 (quattrocentocinquantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.
Art. 19. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 18.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RdP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RdP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RdP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RdP può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RdP
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5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RdP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 20. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RdP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RdP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RdP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RdP.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RdP, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RdP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
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Art. 21. Sospensioni ordinate dal RdP
1. Il RdP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RdP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RdP si applicano le disposizioni dell’articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, del presente Capitolato in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dagli articoli 14 e 18, oppure superano i 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 22. Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale;
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 17, comma 4 oppure comma 5 del presente Capitolato;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del presente capitolato;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 23.
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4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RdP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 25, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Nel caso in cui il completamento delle attività avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, ai sensi dell’art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., all’Affidatario verrà riconosciuto un premio giornaliero pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) dell’importo contrattuale e fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) di tale importo.
Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all’articolo 14, comma 6, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
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soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per l’approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
Art. 24. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RdP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 11;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
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e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RdP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 22, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 25.
Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 13, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
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4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO III. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 26. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1 sono valutati a corpo in base all’importo dei lavori indicati negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori.
Art. 27. Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 28. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del DPR 207/2010, non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 30. Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 26 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall’art.8 comma 3 bis legge 11 del 2015 all’appaltatore è dovuta un’anticipazione nella misura del 20% (20 per cento) dell’importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento.
2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
3. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. Al pagamento dell’anticipazione si applica l’articolo 32, comma 7.
Art. 31. Pagamento del corrispettivo per attività propedeutiche e per la progettazione esecutiva
1. Il corrispettivo contrattuale per le indagini propedeutiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
b) e lettera d) riga 4 del presente Capitolato Speciale sarà pagato con le seguenti modalità, senza alcuna ritenuta di garanzia:
a. un primo acconto, pari al 50% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del “Certificato di ultimazione delle attività propedeutiche” di cui all’articolo 14, comma 3 del presente Capitolato speciale;
b. Il saldo, pari al pari al 50% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all’articolo 18 del presente Capitolato Speciale.
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2. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori.
3. Il pagamento di cui al comma 2 è subordinato alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore che costituirà condizione inderogabile per l’emissione della fattura e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
4. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 32, comma 8.
5. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
6. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 2 è effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 40.
7. Il pagamento di cui al comma 5 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 28, comma 7, ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
8. Le analisi chimiche da condurre sui campioni prelevati per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione, dovranno essere validate. In particolare saranno sottoposti ad analisi almeno il 10% dei campioni totali da prelevare in contraddittorio con l’Aggiudicatario. L’Affidatario, sentita la Sogesid, dovrà stipulare con un Ente di validazione una apposita Convenzione secondo la quale quest’ultimo provvederà:
a. a fornire assistenza tecnica durante le fasi di prelievo e di formazione dei campioni ambientali e al prelievo dei campioni che saranno analizzati nei propri laboratori;
b. all’esecuzione delle determinazioni analitiche di laboratorio sul 10% dei campioni prelevati;
c. alla restituzione dei medesimi risultati analitici;
d. alla stesura di una relazione/report finale che riassuma i risultati ottenuti.
Tutte le aliquote dei campioni prelevati in contraddittorio dovranno essere sigillate e firmate dagli addetti incaricati (dell’Affidatario e dell’Ente di Validazione), verbalizzando il relativo prelievo. Le specifiche di conservazione, stoccaggio e trasporto dei campioni dovranno rispettare le modalità descritte nella Parte III del presente Capitolato, eventuali variazioni/integrazioni saranno concordate tra l’Ente di Validazione, la Sogesid S.p.A. e l’Affidatario.
L’Affidatario provvederà al pagamento delle prestazioni effettuate dell’Ente di Validazione, nell’ambito dello svolgimento delle attività previste al comma precendete. L’Affidatario, al fine del rimborso delle somme corrisposte all’Ente di Validazione dovrà emettere apposita fattura intestata alla Sogesid S.p.A. corredata di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle prestazioni svolte dall’Ente.
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Art. 32. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’importo di cui all’articolo 31, comma 1.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura;
b) il RdP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di ricevimento della relativa fattura fiscale mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 33. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d);
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
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c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
8. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 57, comma 2.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
9. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice dei contratti, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice dei contratti, dandone contestuale segnalazione
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all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del Regolamento generale.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RdP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 57, comma 3.
Art. 33. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RdP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RdP, entro il termine perentorio di 15 (giorni) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RdP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture da presentarsi solo in seguito all’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio e previa verifica da parte della Sogesid S.p.A. stessa dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 0, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000, xxxxxx xxx xxxxxxx e con le condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
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6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 32, commi 7, 8 e 9.
Art. 34. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.
Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 32, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
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2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RdP in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
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4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RdP.
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CAPO X. XXXXXXXX E GARANZIE
Art. 39. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
Art. 40. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 38 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 41. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 38 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 39 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.
Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi
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nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:
partita 1): per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2): per le opere preesistenti: euro 200.000,00 (euro duecentomila); partita 3): per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00 (euro centomila);
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
c) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, con un minimo di 500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, si applicano le seguenti condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128 del
D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
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verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
1. Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
2. L’appaltatore è inoltre tenuto a fornire la garanzia di cui al successivo art. 62, comma 4.
Art. 43. Assicurazione della progettazione esecutiva
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 15, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al
d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro 1.000.000,00.
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
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CAPO VI. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 44. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrat- tuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RdP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.
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9. Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, Anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 37 della legge n. 114 del 20014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.
Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del
d.P.R. n. 207 del 2010.
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CAPO VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
− il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
− la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
− per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
− per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
− per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 48, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 49;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 50.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
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a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l’appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
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c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51, 52.
Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, riga 6, colonna B, del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 50.
Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Qualora l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al RdP esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l’articolo 14, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.
7. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al RdP una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il RdP, sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il RdP non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Art. 51. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 53, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 49.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
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Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO VIII. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 53. Subappalto
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferma restando l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
−se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
−l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 70, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
−l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.;
2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
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2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
3. le informazioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
b) qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2. copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 48 e 50 del presente Capitolato speciale.
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5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Art. 54. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RdP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
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comunicati al RdP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 53 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 58, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il precedente comma 3.
Art. 55. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione l’articolo 46, comma 1, lettera d);
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui all’articolo 58, commi 2 e 3.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO IX. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 56. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RdP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il RdP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RdP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
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Art. 57. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 56 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32, comma 8 e 33, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32, comma 9 e 33, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RdP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
Capitolato Speciale d’Appalto
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 59. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del DPR 207/2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32 e 33 del presente Capitolato Speciale.
Capitolato Speciale d’Appalto
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del DPR 207/2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non sia è già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
Art. 60. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
Capitolato Speciale d’Appalto
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 48 e 50 del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RdP o dal coordinatore per la sicurezza;
j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 70, comma 5, del presente Capitolato speciale;
l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
m)ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del del d.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il RdP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
Capitolato Speciale d’Appalto
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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CAPO X. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 61. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori e degli installatori; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all’articolo 62, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 33.
Art. 62. Termini per il collaudo
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. n. 207 del 2011.
4. Ai fini della garanzia per l’attecchimento delle specie vegetali (specie erbacee, arbustive ed arboree), al momento del rilascio del certificato di collaudo, l’Appaltatore, fermo restando l’avvenuta realizzazione degli interventi di sostituzione delle specie non attecchite, dovrà fornire apposita garanzia a copertura degli oneri relativi al residuo attecchimento, il cui importo sarà determinato dalla Commissione di Collaudo.
5. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Capitolato Speciale d’Appalto
6. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
7. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
8. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.d.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
9. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo 61, comma 4.
Art. 63. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna le opere appaltate - anche per singole tratte funzionali anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RdP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
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CAPO XI. NORME FINALI
Art. 64. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da ese- guire;
g) il ricevimento, lo scarico, l’accatastamento e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e già presenti in cantiere (tubazioni e rotoli in materiale plastico, elementi metallici, serbatoi, …) oppure approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
Capitolato Speciale d’Appalto
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà ese- guire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
Capitolato Speciale d’Appalto
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, compresa l’esecuzione di tutti adempimenti e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria al rilascio dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
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incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del DPR 207/2010.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del DPR 207/2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del DPR 207/2010.
Art. 65. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L’appaltatore è rigorosamente tenuto a disporre, per le aree di cantiere, un servizio di guardiania anche al di fuori del normale orario di lavoro, compresi i periodi notturni e festivi, con personale adeguatamente formato.
Art. 66. Materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in nel cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato
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generale x’xxxxxxx, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 66.
Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 68. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione ai sensi di quanto previsto dal DM 161/2012 e s.m.i.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 69. Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di altrui proprietà e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
Art. 70. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un numero adeguato di esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, deve essere aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122
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dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 72. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 34 e 35.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
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b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. “decreto Crescita-bis”) si rappresenta che le spese per l’adempimento degli oneri pubblicità del Bando e del relativo Avviso di aggiudicazione, sostenute dalla Sogesid S.p.A., al fine di soddisfare quanto previsto dall’art. 66 e ss. del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., sui quotidiani nazionali e a maggior diffusione locale, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dal Concorrente che risulterà aggiudicatario all’esito della procedura. Tali costi, presuntivamente stimati in € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dietro esibizione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute. All’uopo, si informa che, ove quest’ultimo non dovesse provvedere entro il termine 60 gg. dall’aggiudicazione, si procederà regolarmente alla stipula del contratto, fatto salvo che la Sogesid S.p.A. provvederà a trattenere alla prima fattura da liquidare all’aggiudicatario, la somma dovuta per detto rimborso.
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6. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO I. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE- ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI.
Art. 74. Premessa
Il presente capitolo ha lo scopo di precisare le caratteristiche dei materiali e le modalità di posa in opera dei lavori da realizzarsi per la messa in sicurezza dell’area delle Discariche Consortili Parco Saurino 1 e 2 sita nel comune di Comune di Santa Xxxxx La Fossa, in provincia di Caserta.
Art. 75. Qualità, requisiti, provenienza e accettazione dei materiali
I materiali da impiegare per la realizzazione delle opere descritte nel presente Capitolato devono corrispondere ai requisiti prescritti nei successivi Capitoli; nel caso in cui non siano espressamente dichiarate le caratteristiche del materiale, l'Impresa deve fare riferimento a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali impiegati devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere le qualità dei materiali che si devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato.
I materiali occorrenti devono provenire da località e/o Aziende che l'Impresa ritiene di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. siano riconosciuti della migliore qualità e comunque rispondenti ai requisiti di cui sopra. L'impresa deve quindi sottoporre per approvazione alla Direzione Lavori ogni materiale in fase di approvvigionamento in cantiere e durante la posa in opera.
Nel caso in cui la Direzione Lavori dovesse rifiutare una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.
I materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese della stessa impresa.
Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa risulta essere la sola ed unica responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Le opere devono essere eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'Impresa, previa accettazione della Direzione Lavori o dalle disposizioni che verranno ordinate volta per volta dalla Direzione Lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
L'impiego, da parte dell'Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione Lavori.
L'Impresa deve demolire e rifare, a sua cura e spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione e protesta.
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In merito all'eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dalla normativa vigente, verrà deciso secondo la procedura stabilita dalle norme medesime.
Qualora la Direzione Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verifiche.
Art. 76. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
I controlli di qualificazione in fase di approvvigionamento devono essere realizzati a cura dell'Impresa.
Le prove di controllo in corso d'opera rimangono a carico dell'Impresa e devono essere eseguite da un laboratorio (ufficiale quando previsto dalla legge) di gradimento della Committente e della Direzione Lavori.
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'impresa è obbligata a prestarsi in tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione dei campioni, le analisi in sito e/o l'invio degli stessi a laboratori specializzati (ufficiali quando previsto dalla legge) indicati dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.
Il prelievo dei saggi e/o campioni per le prove prescritte deve avvenire in contraddittorio e dell'operazione deve essere redatto apposito verbale con tutte le indicazioni utili ad individuare univocamente i prelievi effettuati, la loro conservazione e la loro autenticità che deve essere garantita, secondo i casi, da punzonature e/o sigilli e/o fotografie.
Le diverse prove ed esami sui campioni devono essere effettuate presso laboratori specializzati, secondo quanto previsto nel presente documento.
I risultati ottenuti in tali laboratori di fiducia della Committente sono i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
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CAPO II. ATTIVITÀ PRELIMINARI
Art. 77. Pulizia preliminare dell'area
Tutte le aree interessate da lavori di movimentazione del terreno (ad esempio strade di accesso, scavi, rilevati, depositi di materiali, etc.) dovranno essere ripulite ed approntate adeguatamente a cura dell'Impresa.
La superficie di lavoro dovrà essere sgomberata da tutti gli oggetti estranei quali strutture varie, resti vegetali (ceppi, radici, arbusti e sterpaglie), materiali di scarico e rifiuti provvisoriamente accumulati, rinvenuti alla consegna del cantiere.
Sarà a cura dell'Affidatario, il carico, l’accatastamento e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e già presenti in cantiere (tubazioni e rotoli in materiale plastico, elementi metallici, serbatoi, …).
Sarà a cura dell'Affidatario l'allontanamento e lo smaltimento di tutto il materiale rinvenuto, salvo quanto specificato di seguito.
Sarà effettuata la rimozione completa di tutti i rifiuti estranei a quelli conferiti ed abbancati nel corpo rifiuti. In particolare i materiali presenti sul sito (tubazioni in PEAD, rotoli di teli HDPE, altri materiali …) saranno considerati rifiuti solo in seguito alla verifica della non idoneità al riutilizzo degli stessi. In ogni caso sarà a cura dell'Affidatario, il carico, l’accatastamento e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti indicati della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere
Ai fini delle conseguenti responsabilità si evidenzia come a seguito dell’aggiudicazione l’affidatario sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di “produttore / detentore del rifiuto” ai sensi del d.Lgs.152/2006 e s.m.i. pertanto, si segnala che i codici individuati all’interno del progetto sono indicativi.
La rimozione dei rifiuti di qualsiasi genere avverrà attraverso l’esecuzione delle seguenti lavorazioni e attività:
a. Individuazione degli elementi sull'area di intervento;
b. Evidenziazione e confinamento delle aree di intervento;
c. Classificazione del materiale eseguita ai sensi delle vigente normativa ambientale con lo scopo di attribuire il codice CER e le classi di pericolosità così come individuate nella Decisione 2000/532/CE e sulla base di quanto riportato nell’Allegato III della Direttiva 91/689/CEE in riferimento ai codici di pericolosità;
d. Rimozione e movimentazione, sollevamento, eventuale vagliatura, carico e trasporto del materiale all’impianto di recupero o smaltimento a qualsiasi distanza dal sito in oggetto, eseguito da azienda autorizzata e iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, che svolgerà la sua attività in conformità all'art. 193 del Dlgs 152/06;
e. Scarico dei materiali dall'automezzo nell'impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi;
f. Rilascio della copia del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., attestante l’avvenuto smaltimento;
Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita
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dell'intervento, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 03/08/2005 e s.m.i..
I rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D, G, H e I del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e
s.m.i. e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006.
Per la corretta assegnazione del codice, l’Appaltatore dovrà svolgere, a proprio onere e spesa, tutte le attività relative ivi incluse l’esecuzione di analisi di laboratorio fermo restando l’esclusiva responsabilità dello stesso Appaltatore nella definizione dei codici. Pertanto, ogni eventuale verifica del codice attribuito ad un rifiuto sarà a totale carico dell’Appaltatore.
La codifica dei rifiuti prevista, può essere sintetizzata come di seguito:
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) | |
17.01.07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 |
17.02.03 | plastica |
17.04.05 | elementi metallici |
17.06.05* | materiali da costruzione contenenti amianto |
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | |
20.01.02 | vetro |
20.01.11 | prodotti tessili |
20.01.39 | plastica |
20.01.40 | metallo |
20.03.01 | rifiuti urbani non differenziati |
Tabella 1: Indicazione dei codici C.E.R. per tipologia di rifiuto
La rimozione e la movimentazione dei rifiuti connesse al presente intervento avverrà con attrezzature e modalità tali da minimizzare l’impatto ambientale delle stesse con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
• Dovranno essere limitati gli inconvenienti derivanti dalla diffusione di rumori ed odori;
• Dovrà essere limitata l’emissione e la diffusione di polveri;
• Dovrà essere ridotta la possibilità di sversamenti accidentali di materiali allo stato liquido sul suolo.
L’attività di rimozione, scavo, sollevamento e/o trasporto dei rifiuti sarà realizzata per fasi, ovvero per ordini di precedenza dei cumuli indicati dal Direttore dei Lavori.
Durante le operazioni di rimozione e/o di scavo, l’accesso dei mezzi d’opera e del personale all’interno dell’area stessa dovrà essere regolata in modo da non produrre interferenze tra le varie fasi di lavoro e osservando tutte le norme e gli accorgimenti per la sicurezza per gli addetti alle attività.
Art. 78. Preparazione dell'area – Diserbamento, scoticamento superficiale, taglio di alberature
Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante ed alberi. Lo scotico consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale di qualsiasi consistenza e con qualunque contenuto d'acqua.
Nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi a quanto segue:
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− il diserbamento e lo scotico del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di realizzare qualsiasi scavo e/o rilevato;
− tutto il materiale vegetale (inclusi ceppi e radici) dovrà essere completamente rimosso, alterando il meno possibile la consistenza originaria del terreno in sito;
− il materiale scoticato, se riconosciuto idoneo dalla Direzione Lavori, previo ordine di servizio, potrà essere utilizzato per il solo rivestimento degli strati più superficiali; diversamente, il materiale dovrà essere trasportato a discarica: è comunque vietata categoricamente la posa in opera di tale materiale per la costruzione di rilevati;
− lo scotico viene stabilito nella misura ritenuta adeguata dalla D.L, al di sotto del piano campagna e sarà ottenuto praticando i necessari scavi di sbancamento, tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti il terreno.
Art. 79. Oneri per lo smaltimento
Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività:
− Le indagini di caratterizzazione;
− Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l’esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
− Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
− Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio;
− Eventuali siti per l’asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.
I residui di lavorazione derivanti dal decespugliamento di aree, in assenza di specifico accertamento che lo qualifichi come pericoloso, non necessariamente deve essere smaltito in discarica in quanto il prodotto vegetale può essere diversamente utilizzato. In accordo col Comune di Giugliano in Campania (Na), esso sarà trasportato presso il più vicino centro di raccolta.
Analogamente, per gli altri materiali presenti sul sito (tubazioni in PEAD, rotoli di teli HDPE, elementi metallici, altri materiali …) che saranno considerati “non idonei al riutilizzo in sito” da parte della D.L., dovrà essere privilegiato il recupero degli stessi.
La “Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sottoforma di tovanti o parti di strutture …” (CER 17.06.05*) sarà contabilizzata utilizzando la corrispondente voce di elenco prezzi (R.01.20.90) indicata nel Prezzario Regionale dei lavori pubblici, edizione 2013 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 29 gennaio 2013, pubblicato sul B.U.R.C. numero 9 del 06/02/2013. Al prezzo determinato sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara da parte dell’Aggiudicatario e, per la stessa, non sono da computarsi ulteriori oneri per tutti gli adempimenti di legge né per il trasporto.
Per i metalli per non è previsto alcun onere.
La localizzazione e la scelta del sito di smaltimento dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento su richiesta del Direttore dei Lavori (DL).
Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività:
- Le indagini di caratterizzazione da effettuarsi per la corretta attribuizione del CER;
- Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l’esecuzione delle analisi di caratterizzazione;
Capitolato Speciale d’Appalto
- Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
- Eventuale costruzione di siti per il deposito provvisorio;
L’Affidatario, per ottenere la contabilizzazione degli oneri di smaltimento, dovrà consegnare al Direttore dei Lavori (indicato dalla Sogesid), idonea documentazione attestante lo smaltimento, compilata in ogni sua parte e conforme ai disposti legislativi del caso, la quale rimarrà allegata agli Atti Contabili consentendo la valorizzazione degli oneri.
Il pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono esclusi gli oneri relativi ai trasporti sino all’impianto di trattamento, avverrà, in accordo anche con quanto riportato nel nuovo Prezzario dei Lavori pubblici approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 25 del 29/01/2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 6 febbraio 2013, dietro presentazione di apposita fattura con l’aumento del 15% per spese generali.
CAPO III. GESTIONE DEL PERCOLATO
Art. 80. Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto
Il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato, salvo modifiche, verrà effettuato dalla GISEC, pertanto le aree di cantiere saranno soggette al transito dei mezzi d’opera necessari per tale operazioni.
L’impresa appaltatrice, di concerto con il preposto della GISEC e con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, definiranno in fase operativa il percorso veicolare che i mezzi d’opera dovranno seguire per raggiungere i vari punti di prelievo in modo da ridurre al minimo il rischio di interferenza delle lavorazioni.
CAPO IV. DEMOLIZIONI PARTI IN C.A.
Nel progetto di messa in sicurezza delle discariche è prevista la demolizione della piazzola di stoccaggio delle ecoballe posizionata nella parte nord della discarica Parco Saurino 1, della sponda perimetrale ovest del canale di raccolta delle acque piovane esistente; saranno inoltre effettuati tutti gli scassi necessari per l’innesto delle canalette di progetto con i canali perimetrali di guardia.
Ove sia necessario, l’Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.
l’Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme in materia di sicurezza con mezzi che crederà più opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.
In ogni caso l’Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia l'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l’Impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni e quelle di legge in materia di sicurezza (Dlgs. 81/08):
- il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;
Capitolato Speciale d’Appalto
- l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;
- i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilità delle strutture non lo consentisse;
- si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.
Art. 81. Modalità esecutive demolizione parti in c.a.
Demolizione di basamenti in calcestruzzo cementizio armato e di parti in elevazione in c.a.. saranno effettuati con l’impiego di mezzi meccanici e con l’eventuale ausilio manuale.
L’esecuzione delle demolizioni dovrà essere eseguita con diligenza, con ordine e con le dovute precauzioni per prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori.
Al fine di minimizzare il sollevamento delle polvere i materiali in fase di movimentazione dovranno essere opportunamente bagnati.
Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, se destinato a riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’Impresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.
Art. 82. Caratterizzazione a fondo scavo e modalità di formazione dei campioni
Dopo le attività di rimozione del basamento in cls per la verifica della qualità dei terreni sottostanti, dovrà eseguirsi il prelievo progressivo di campioni.
Si prevede un campionamento del fondo scavo secondo un reticolo a maglia quadrata con celle di dimensioni 20 x 20 m (il campione sarà ottenuto dalla miscelazione di 10 aliquote prelevate sulla base della griglia regolare sull’area). La superficie da indagare risulta pari a circa 2400 m2 ed il numero di campioni risulta pari a 6.
Per la preparazione del campione si provvederà alla sua omogeneizzazione con la tecnica della quartatura, descritta dalla norme UNI 10802. La formazione del campione deve avvenire su telo impermeabile (es. polietilene), in condizioni adeguate a evitare la variazione delle caratteristiche e la contaminazione del materiale). Il materiale utilizzato nella formazione del campione deve essere omogeneizzato (mediante l’utilizzo di paletta per campionamento in acciaio inox) per ottenere un campione rappresentativo. A tal fine il materiale disposto sul telo può essere prelevato sulla base delle tecniche di quartatura e omogeneizzato in busta in PET o in alternativa in un contenitore di acciaio inossidabile. Successivamente si procederà a effettuare subito i prelievi, con metodi adeguati.
Tutti i campioni prelevati per l’esecuzione delle analisi previste nel presente documento dovranno essere conservati per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi dalla data del prelievo e comunque fino ad avvenuta validazione dei risultati da parte dell’Ente di controllo competente e successivamente smaltiti secondo la vigente normativa di concerto e a seguito di autorizzazione della Sogesid S.p.A.
Capitolato Speciale d’Appalto
La formazione del campione dovrà avvenire nel modo seguente:
− dai campioni ottenuti dovrà essere identificata e scartata in campo la frazione maggiore di 2 cm, nonché tutti quei materiali estranei che possono alterare il risultato finale (pezzi di vetro, ciottoli, rami, foglie, ecc.), indicandoli opportunamente nel rapporto di campionamento, avendo cura di recuperare il più possibile il terreno adeso a tali materiali estranei;
− qualora i campioni ottenuti saranno costituiti da materiale in breccia nel quale l'aliquota di granulometria inferiore a 2 cm sia presente in quantità inferiore all'1% in peso, non sarà necessario procedere all'analisi dei campioni;
− le determinazioni analitiche di laboratorio dovranno essere condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm; qualora l’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in peso, il campione dovrà essere sottoposto a una riduzione granulometrica tale da assicurare che l’aliquota granulometrica inferiore a 2 mm sia almeno pari al 10%;
− per garantire la completa essiccazione, il campione deve essere disposto su appositi contenitori e conservato in locali a temperatura ambiente e adeguata ventilazione per almeno una settimana, garantendo l’assenza di contaminazione dovuta all’ambiente e tra i campioni stessi. Previo accordo con le Autorità di controllo è possibile eseguire l’essiccazione in stufa ventilata a temperatura maggiore ( max. 40 °C);
− successivamente il campione deve essere macinato con rullo di gomma al fine di frantumare gli aggregati di dimensioni maggiori evitando di macinare o frantumare le frazioni di granulometria superiore ai 2 mm (Norma UNI 10802). Il campione deve essere setacciato al fine di ottenere la frazione passante al vaglio dei 2 mm, pulendo adeguatamente tutti gli strumenti impiegati durante le operazioni. Conservare la frazione granulometrica superiore ai 2 mm in adeguati contenitori per permettere lo svolgimento di eventuali analisi di approfondimento, salvo diverse indicazioni da concordarsi con le Autorità di controllo;
− l’aliquota da destinare alla ricerca dei composti volatili dovrà essere prelevata immediatamente, posta nell’opportuno contenitore preventivamente etichettato e sigillata, prima delle operazioni di quartatura ed omogeneizzazione;
− onde evitare fenomeni di “cross contamination”, la formazione del campione dovrà avvenire su fogli di polietilene usati come base di appoggio delle carote che saranno rinnovati ad ogni prelievo, al fine di evitare la variazione delle caratteristiche e la contaminazione del materiale, così come per evitare la diffusione di eventuale contaminazione verso le aree limitrofe;
− le operazioni di formazione del campione dovranno essere eseguite con strumenti decontaminati dopo ogni operazione facendo uso di opportuna paletta di acciaio inox, la quale, dopo la preparazione delle aliquote previste per ogni singolo campione, sarà opportunamente decontamina e infine asciugata con carta;
− dovrà essere garantita una scorta sufficiente d’acqua per effettuare la pulizia della strumentazione utilizzata per la formazione delle aliquote al fine di evitare un’eventuale contaminazione;
Capitolato Speciale d’Appalto
− dovrà essere assicurata la protezione dei campioni da pioggia, polvere, o altro evento meteorico, a tale fine il campione dovrà essere sigillato immediatamente dopo l’operazione di campionamento;
− l’omogeneizzazione per avere aliquote di campioni significative e rappresentative verrà eseguita sul campo sulla base dei metodi di quartatura comprovati;
− in particolare, per ciascun campione di terreno si dovranno prelevare n. 3 aliquote omogenee tra loro, di cui una per le analisi del soggetto obbligato, una conservata per le analisi dell’Ente di controllo ed una per le eventuali controanalisi in caso di discordanza;
− le varie aliquote saranno suddivise e introdotte in contenitori puliti e decontaminati, adeguati alla conservazione del campione per l’analisi delle diverse sostanze;
− il riempimento dei contenitori dovrà essere adeguato alle caratteristiche dell’inquinante, onde evitare fenomeni di alterazione del campione stesso, quali volatilizzazione o aderenza alle pareti del contenitore;
− i contenitori dovranno essere sigillati (possibilmente in campo mediante utilizzo di dispositivi che garantiscano la massima sicurezza contro eventuali tentativi di manomissione), etichettati e inoltrati subito al laboratorio di analisi, insieme con le note di prelevamento;
− l’etichetta dei campioni dovrà contenere le seguenti informazioni: un codice identificativo del punto di prelievo, l’intervallo di profondità, data e ora del campionamento, ora del confezionamento, temperatura dell’ambiente esterno e firma leggibile dell’addetto al confezionamento. L’etichetta dovrà essere saldamente affrancata, e di materiale e inchiostro resistenti ad alterazioni. È buona norma utilizzare una doppia etichettatura (barattolo e relativo tappo).
Nella formazione del campione da predisporre per l’analisi dei composti volatili, per limitare la volatilizzazione, dovranno essere ridotti i tempi di esposizione all’aria dei materiali.
− Per la formazione del campione dovrà essere utilizzata la metodica ASTM D4547-09 e EPA 5053 o metodiche che forniscano prestazioni equivalenti da concordarsi preventivamente con il committente:
− il contenuto del microcarotatore andrà scaricato direttamente in vial, con tappo e setto in teflon, pre-pesata per la determinazione della tara e contenente stabilizzante quale 10 ml di metanolo precedentemente inserito con micropipetta tarata;
− un campione identico dovrà essere prelevato e scaricato in vial vuota e tenuto a disposizione per l’analisi del contenuto d’acqua.
− I vials dovranno essere immediatamente chiusi con tappo a vite, tenuti al buio al riparo da fonti di calore e conservati in contenitori refrigerati a 4°C fino alla consegna in laboratorio entro 24 h dal prelievo.
− Si dovranno prelevare 3 aliquote dallo stesso punto ritenuto rappresentativo del campione da caratterizzare, il più possibile omogenee tra di loro, e da intendersi come “repliche” e non come “duplicati”. Un’aliquota servirà per le analisi del soggetto obbligato, una sarà conservata per le analisi dell’Ente di controllo ed una per le eventuali controanalisi in caso di discordanza. Le aliquote per le analisi dell’Ente di controllo e per eventuali controanalisi saranno confezionate in contraddittorio solo alla presenza dell’Ente di
Capitolato Speciale d’Appalto
controllo sigillando il campione che verrà firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo.
− L’etichetta dei campioni dovrà contenere le seguenti informazioni: un codice identificativo del punto di prelievo, l’intervallo di profondità, data e ora del campionamento, ora del confezionamento, temperatura dell’ambiente esterno e firma leggibile dell’addetto al confezionamento. L’etichetta dovrà essere saldamente affrancata, e di materiale e inchiostro resistenti ad alterazioni.
− È buona norma utilizzare una doppia etichettatura (barattolo e relativo tappo).
− L’analisi dovrà essere eseguita immediatamente sul tal quale, senza eseguire la vagliatura dei materiali. La concentrazione dovrà essere riferita alla sostanza secca, calcolata utilizzando il contenuto d’acqua da determinare sull’aliquota appositamente prelevata per tale determinazione; tale concentrazione sarà quella da riportare sul rapporto di prova.
Art. 83. Conservazione dei campioni di suolo
Nella formazione, identificazione e conservazione dei campioni dovranno essere rispettate le seguenti raccomandazioni:
− I contenitori delle diverse aliquote dovranno essere pronti in cantiere prima dell’avvio del campionamento; questi dovranno essere tali da non apportare alterazioni al campione e dovranno essere opportunamente decontaminati;
− Il numero, il tipo e la capacità dei contenitori dovranno essere chiaramente identificabili e riconducibili al verbale di accompagnamento;
− L'acqua destinata all'analisi dei metalli sarà filtrata in campo con filtro a 0.45 micron e immediatamente acidificata.
− Sul 30% dei campioni si dovrà prelevare un secondo campione che verrà stabilizzato tal quale da destinare all'analisi dei metalli previa eventuale filtrazione in laboratorio (esigenza legata allo strumento utilizzato per la lettura).
− Ad esclusione dei contenitori predisposti per il prelievo del campione per la ricerca di xxxxxxxx e composi volatili, si dovrà procedere all'avvinamento in campo con la stessa acqua che si deve prelevare.
− I contenitori delle diverse aliquote dovranno essere riempiti completamente e sigillati immediatamente;
− Il campione raccolto nell’idoneo contenitore dovrà essere etichettato riportando il nome del sito e della ditta, il codice del punto di prelievo e la data di prelievo (secondo i metodi IRSA);
− I campioni dovranno essere trasportati in giornata al laboratorio di analisi; Durante la permanenza in campo, durante il trasporto e in attesa dello svolgimento delle analisi i campioni dovranno essere conservati in frigoriferi portatili al buio e alla temperatura di 4°C.
Tutti i campioni prelevati per l’esecuzione delle analisi previste nel presente documento dovranno essere conservati per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi dalla data del prelievo e comunque fino ad avvenuta validazione dei risultati da parte dell’ente di controllo competente e successivamente smaltiti secondo la vigente normativa di concerto e a seguito di autorizzazione della Committente.
Art. 84. Analisi dei campioni di fondo scavo
Le determinazioni analitiche dovranno essere condotte in ottemperanza alla normativa vigente. Le analisi dovranno essere eseguite da laboratori accreditati secondo la norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2005. Le metodologie analitiche utilizzate dovranno avere limite di rilevabilità ove possibile pari a 1/10 dei limiti previsti dal D. Lgs 152/06 e s.m.i. Per le analisi dovranno essere adottate metodiche analitiche ufficiali riconosciuti a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento a:
- Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo” (DM 13 settembre 1999)
- metodiche EPA;
- metodiche ISO;
- metodi IRSA per i fanghi. Il laboratorio provvederà:
- ad eseguire le analisi di laboratorio nel più breve tempo possibile dal momento del prelievo;
- a redigere e consegnare al Committente in formato cartaceo e digitale, per la successiva presentazione all’Autorità, una relazione indicando, per ogni parametro analizzato, i metodi usati ed i relativi limiti di rilevabilità.
Il set di analiti da ricercare sui campioni di terreno è riportato nella tabella seguente.
Analiti | |
Composti inorganici | Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, Fluoruri, Cianuri (liberi). |
Composti organici aromatici | Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene |
Aromatici policiclici | Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l) pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Indenopirene, Pirene. |
Alifatici alogenati cancerogeni | Tribromometano, 1,2-Dibromoetano, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano |
Alifatici clorurati cancerogeni | Clorometano, Diclorometano, Triclorometano, Cloruro di Vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1Dicloroetilene, Tricloroetilene, Esaclorobutadiene |
Alifatici clorurati non cancerogeni | Tetracloroetilene. 1,1-Dicloroetano, 1,2 Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, |
Nitrobenzeni | Nitrobenzene, 1,2-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene, cloronitrobenzeni |
Clorobenzeni | Monoclorobenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,4- diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4,5- tetracloro-benzene, pentaclorobenzene, esaclorobenzene, |
Fenoli clorurati e non clorurati | Metilfenolo (o-, m-, p-), 2-clorofenolo, 2,4- diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, pentaclorofenolo |
Pesticidi o fitofarmaci | Alachlor, xxxxxx, atrazina, alfa-esacloroesano, beta- esacloroesano, gamma-esacloroesano (lindano), |
clordano, DDD, DDE, DDT, dieldrin, endrin. | |
Idrocarburi | C<=12; C>=12 |
Altre sostanze | Esteri dell’acido Ftalico |
PCB | Policlorobifinile |
Art. 85. Controlli da parte dell’autorità pubblica
Le analisi chimiche da condurre sui campioni di fondo scavo, dovranno essere valutate. In particolari saranno sottoposti ad analisi il 10 % dei campioni totali da prelevare in contradditorio con l’Aggiudicatario.
L’Affidatario, sentita la Sogesid, dovrà stipulare con un Ente di validazione una apposita Convenzione secondo la quale quest’ultimo provvederà:
• a fornire assistenza tecnica durante le fasi di prelievo e di formazione dei campioni ambientali e al prelievo dei campioni che saranno analizzati nei propri laboratori;
• all’esecuzione delle determinazioni analitiche di laboratorio sul 10% dei campioni di suolo e sottosuolo, di acque;
• alla restituzione dei medesimi risultati analitici;
• alla stesura di una relazione/report finale che riassuma i risultati ottenuti.
Tutte le aliquote dei campioni prelevati in contraddittorio dovranno essere sigillate e firmate dagli addetti incaricati (dell’Affidatario e dell'Ente di controllo), verbalizzando il relativo prelievo.
Le specifiche di conservazione, stoccaggio e trasporto dei campioni sono riportate nell’allegato Protocollo Operativo, al paragrafo A.8, eventuali variazioni/integrazioni saranno concordate tra l’Ente di validazione, la Sogesid S.p.A. e l’Affidatario.
Art. 86. Oneri per le attività di validazione
L’Aggiudicatario provvederà al pagamento delle prestazioni effettuate dall’Ente di validazione nell’ambito dello svolgimento delle attività previste al punto precedente.
L’Affidatario, al fine del rimborso delle somme corrisposte all’Ente di validazione dovrà emettere apposita fattura intestata alla Sogesid S.p.A. corredata di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle prestazioni svolte dall’Ente.
CAPO V. MOVIMENTAZIONE TERRENI
Art. 87. Premessa
La movimentazione dei terreni comprende il diserbamento, lo scoticamento superficiale e scavi che si distinguono in:
− scavi di sbancamento;
− scavi di fondazione;
− rilevati e rinterri.
Nell'esecuzione di qualunque operazione di movimentazione dei terreni, l'Impresa dovrà attenersi alle norme, leggi e regolamenti vigenti all'atto del lavoro.
Inoltre dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per garantire la piena ed assoluta sicurezza degli operai, la perfetta riuscita dell'opera ed il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dai programmi.
I mezzi meccanici predisposti per la movimentazione dei terreni dovranno essere ben proporzionati all'opera da eseguire ed essere dotati di una sufficiente riserva, atta a garantire la continuità e regolarità del lavoro.
Al termine della movimentazione dei terreni e dei rifiuti, prima di procedere all'attività successiva, si dovrà aspettare l'approvazione dei lavori effettuati da parte della Direzione Lavori.
Art. 88. Attività preliminari
Prima di iniziare, l'Impresa dovrà eseguire un rilievo topografico dell'area oggetto dell'Appalto e fornirlo alla Direzione Lavori, la quale provvederà ad effettuare una verifica con il rilievo di progetto, per tenere conto di eventuali variazioni altimetriche.
L'Impresa dovrà inoltre eseguire la picchettatura del perimetro esterno dell'area di lavoro, in modo che risultino chiaramente visibili i limiti da rispettare durante le operazioni di movimentazione dei terreni.
Prima di iniziare i lavori di movimentazione con lo scotico dell'area, l'Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori una relazione dettagliata in cui indicherà i mezzi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché il cronoprogramma dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti, in accordo con le richieste del Committente. Il cronoprogramma dettagliato dovrà essere in perfetta coerenza e/o migliorativo rispetto a quello di progetto ed inserito in contratto.
Durante i lavori l'Impresa dovrà attenersi a tale programma, previamente approvato dalla Direzione Lavori; sarà facoltà della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima dell'inizio dei lavori e/o nel corso di essi.
Resta in ogni caso stabilito che il sistema dettato, ed in special modo la successione delle varie fasi di lavoro, dovrà essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per lavori del genere, in relazione alle caratteristiche dei materiali da interessare e al tempo stabilito per l'utilizzazione di tutte le opere connesse.
L'Impresa, tenuto conto del tempo concesso per l'esecuzione dei lavori, dovrà dare dimostrazione che i predisposti mezzi d'opera in genere e specificatamente gli impianti ausiliari siano largamente proporzionati per la razionale esecuzione dei lavori.
Art. 89. Classificazione dei terreni
I terreni vengono qualificati e classificati secondo quanto riportato nella norma CNR – UNI 10006:1963 "Costruzione e manutenzione delle strade - Tecnica di impiego delle terre" ed il suo aggiornamento (limitatamente alle parti A B e C) la cui denominazione è UNI 10006:2002 "Costruzione e manutenzione delle strade, tecniche di impiego delle terre". In particolare si ha:
− Materiale sciolto: comprende terreni, terre, sabbia e materiali sciolti di piccola pezzatura in generale, nonché le rocce profondamente alterate, oppure diaclasate, fratturate e fessurate. Lo scavo può essere effettuato con il normale impiego di mezzi meccanici senza richiedere l'uso del martellone. I trovanti di volume sino a 1,00 m³ in sbancamenti saranno pure considerati in questa categoria.
− Roccia: comprende in generale tutti quei materiali litici, duri e compatti il cui scavo viene effettuato mediante l'utilizzo di martelloni o ricorrendo all'uso di esplosivi.
Capitolato Speciale d’Appalto
I trovanti di volume superiore a 1,00 m³ in sbancamenti saranno pure considerati in questa categoria. Per la contabilizzazione dei prezzi corrispondenti alla suaccennata classificazione, dovrà essere cura dell'Impresa avvisare la Direzione Lavori di ogni cambio di categoria, richiedendo che la stessa Direzione Lavori provveda a determinare i volumi dei materiali corrispondenti alle diverse categorie, quando questi materiali siano ancora in sito.
Art. 90. Allontanamento delle acque dall’area di lavoro
L’impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'allontanamento e allo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza (meteoriche e/o sotterranee) e quantità, eventualmente raccoltesi in corrispondenza dell'area di lavoro, durante le operazioni di movimentazione dei terreni e comunque fino all'attività successiva.
L'allontanamento delle acque dovrà avvenire senza intralciare le attività di cantiere.
Dovrà essere eseguito con tutti i mezzi che si ravviseranno più opportuni per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuità del prosciugamento.
I sistemi impiegati per l'eliminazione delle acque dovranno essere sicuri ed idonei, in modo che non ne derivi alcun intralcio al normale svolgimento dei lavori nell'area di cantiere e nelle zone limitrofe e nessun danno alle opere in costruzione, al personale di cantiere ed alla proprietà oltre che alla salubrità dell’ambiente.
Art. 91. Saggi e tracciati
AI termine delle operazioni di preparazione dell'area e prima di iniziare i lavori di scavo e/o riporto, l'Impresa è tenuta ad eseguire la picchettatura completa o parziale dell'area, in modo che risultino indicati i limiti delle varie categorie delle opere in progetto (scavi, riporti, strade, etc.), in base alle dimensioni riportate negli elaborati di progetto.
A tempo opportuno e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, l'Impresa dovrà posizionare le xxxxxx x xxxxx utili e necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate, tanto degli scavi che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
Qualora alla movimentazione dei terreni siano connesse opere murarie e/o in calcestruzzo (semplice, armato e precompresso), l'Impresa dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle xxxxxx, come per i lavori di movimentazione dei terreni.
L'impresa è tenuta all'accertamento della presenza di eventuali sottoservizi prima di cominciare qualsiasi operazione di scavo.
Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodità di lavoro o altri motivi, al di fuori delle linee indicate nei disegni e senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
L'Impresa, inoltre, dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti al di fuori delle linee indicate con materiali che saranno specificati dalla Direzione Lavori di caso in caso.
Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 92. Scavi
Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario finalizzata alla formazione di strutture quali fondazioni. canalizzazioni rete fognaria, argini di vario tipo e funzione, etc..
Il materiale di scavo, salvo casi eccezionali, è costituito da materiale sciolto. Gli scavi possono essere eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici.
Si distinguono in:
− scavi di sbancamento;
− scavi di fondazione/scavi a sezione obbligata.
Le superfici finali devono essere sagomate e le scarpate profilate come indicato negli elaborati grafici di progetto.
Scavi di sbancamento
Sono così denominati i movimenti di terreno, occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, (piani di appoggio, platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, etc.) e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.
Scavi di fondazione/scavi a sezione obbligata
Sono così denominati gli scavi chiusi da pareti (di norma verticali o subverticali) e a parete ristretta, riproducenti il perimetro del!' opera, necessari per dar luogo a muri, pilastri di fondazione, tubazioni, condotte di qualsiasi natura, fossi, cunette, etc..
Vengono anche denominati scavi a sezione obbligata.
Gli scavi di fondazione dovranno essere eseguiti fino alle quote previste da progetto. Qualora si riscontrassero situazioni particolari, la Direzione Lavori si riserva piena facoltà di variare le quote nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. le pareti saranno verticali od a scarpa a seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori.
È vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano ai getti prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento con materiali idonei dei vuoti residui degli scavi di fondazione rimasti intorno alle murature ed ai necessari costipamenti sino al primitivo piano del terreno o a quota di progetto, previa approvazione della Direzione Lavori.
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/03/1988 e successivi aggiornamenti.
Gli scavi di fondazione verranno considerati scavi subacquei solo se eseguiti a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno.
Norme generali
Capitolato Speciale d’Appalto
Nell'esecuzione degli scavi (di sbancamento e di fondazioni), l'Impresa dovrà scrupolosamente rispettare le prescrizioni assumendosene l'onere e farsi carico degli oneri di seguito elencati a titolo descrittivo e non limitativo.
L'Impresa dovrà profilare le scarpate degli scavi con le inclinazioni appropriate, in relazione alla natura e alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, la cui stabilità dovrà essere accertata con apposite verifiche geotecniche a carico della stessa; inoltre dovrà rifinire il fondo e le pareti dello scavo non provvisionale secondo le quote e le pendenze di progetto.
L'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni possibili ed usare i metodi di scavo più idonei allo scopo per evitare smottamenti oltre le linee di scavo indicate nei disegni di progetto.
Qualsiasi smottamento, movimenti di massi o terra, che si verifichino nelle aree di scavo comporterà l'onere della rimozione del materiale da parte dell'Impresa.
Nel caso in cui il fondo risultasse smosso, l'Impresa dovrà compattare detto fondo fino ad ottenere una compattazione pari al 95% della massima massa volumica del secco ottenibile in laboratorio (prova di compattazione AASHO modificato - CNR 69/1978 e CNR 22/1972).
Se negli scavi si dovessero superare i limiti di progetto, non si terrà conto del maggior lavoro eseguito dall'Impresa e la stessa dovrà, a sua cura e spese, ripristinare i volumi scavati in eccesso, utilizzando materiali e mezzi idonei.
Comunque la Direzione Lavori avrà sempre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di stabilire la sospensione e la limitazione dello scavo se lo riterrà necessario per la stabilità delle scarpate, specialmente nei periodi di pioggia.
L'Impresa dovrà eseguire, ove previsto dagli elaborati di progetto e/o richiesto dalla Direzione Lavori, scavi campione con prelievi di saggi e/o effettuazione di prove ed analisi per la definizione delle caratteristiche geotecniche (a totale carico dell'Impresa).
Tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi campione, installazione di opere provvisionali, etc.) dovranno essere adottate dall'Impresa per evitare il danneggiamento di manufatti e reti interrate e non di qualsiasi natura; inclusa, ove necessario, la temporanea deviazione ed il tempestivo ripristino delle opere danneggiate o provvisoriamente danneggiate.
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, con qualsiasi sistema (paratie, palancolate, sbadacchiature, puntellamenti, armature a cassa chiusa, etc.) al contenimento delle pareti degli scavi, in modo da proteggere contro ogni pericolo, gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione sia degli scavi che delle murature, in accordo a quanto prescritto negli elaborati di progetto ed in conformità alle norme di sicurezza e compensate con i prezzi relativi. Essa sarà la sola ed unica responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature.
L'Impresa dovrà segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, per eventuale ispezione da parte della Direzione Lavori, prima di procedere alle fasi di lavoro successive.
In caso di inosservanza, la Direzione Lavori potrà richiedere all'Impresa di rimettere a nudo le parti occultate, senza che questa abbia diritto al riconoscimento di alcun maggior onere o compenso.
Per l'esecuzione degli scavi e relativi trasporti di materiale, l'Impresa sarà libera di adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti rispondenti allo scopo dalla Direzione Lavori e non siano pregiudizievoli per la buona riuscita ed il regolare andamento dei lavori.
Capitolato Speciale d’Appalto
Allorché, in corso di lavoro, gli impianti di cantiere risultassero deficienti e/o comunque non rispondessero alle esigenze dei lavori in atto, l'Impresa è tenuta ad aumentarli, a modificarli e, se necessario, a sostituirli totalmente, e ciò a sue spese senza che possa invocare, a scarico di responsabilità, l'approvazione data e le eventuali modifiche suggerite dalla Direzione Lavori, né pretendere compensi e/o indennità di sorta oltre ai prezzi di contratto.
Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e l'esecuzione delle opere di scavo con altre attività previste in cantiere essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
Materiali di risulta
I materiali provenienti dagli scavi in genere dovranno essere reimpiegati all'interno del cantiere.
Il reimpiego sarà subordinato all'esito di prove di idoneità, eseguite a cura dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori.
I materiali ritenuti idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Impresa, al reimpiego o, ove necessario, in aree di deposito e custoditi opportunamente, per essere poi ripresi a tempo opportuno.
I soli materiali inerti provenienti da demolizioni e rimozioni ritenuti non idonei dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Impresa, a discarica autorizzata.
Verifica tolleranze plano-altimetriche e accettazione lavoro
L'Impresa dovrà eseguire, a sua cura e spese, un controllo planoaltimetrico (rilievo topografico) dell'area di scavo, rilevando tutti i punti singolari delle linee di scavo, degli impluvi ed espluvi ed un numero sufficiente di punti nei piani inclinati da concordare con la Direzione Lavori.
Art. 93. Rilevati e rinterri
Con il termine "rilevati" vengono definite tutte le opere in terra che si innalzano sopra il piano campagna.
Con il termine "rinterri" si intendono i lavori di riempimento degli scavi effettuati.
In linea di massima i materiali da impiegare saranno specificati negli elaborati di progetto, ovvero indicati dalla Direzione Lavori.
Provenienza dei materiali
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, l'Impresa dovrà impiegare i materiali ritenuti idonei, provenienti dalle operazioni di scavo effettuate precedentemente e stoccati all'interno del cantiere.
Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi materia estranea, quale terreno organico, piante, materiale di discarica e di qualsiasi altro tipo non idoneo a giudizio della Direzione Lavori alla costruzione dei rilevati. Saranno altresì considerati non idonei ciottoli o blocchi con dimensioni superiori ai 10 cm, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori.
I materiali provenienti dalle operazioni di scotico o comunque con alto contenuto di materiale organico o abbondante presenza di frazioni fini. quali limi o argille, saranno utilizzati esclusivamente come terreno vegetale per inerbimento.
Qualora, una volta esauriti i materiali ritenuti idonei provenienti dagli scavi. occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati. l'Impresa potrà ricorrere al prelievo del materiale necessario da cave di prestito, previa autorizzazione della Direzione Lavori e della Committente.
Capitolato Speciale d’Appalto
Per ogni zona di provenienza del materiale naturale, l'Impresa dovrà eseguire un adeguato numero di sondaggi (almeno un sondaggio o pozzetto ogni 10.000 m3), avvertendo la Direzione Lavori sulla data di esecuzione in modo da consentire di assistere e fornendo la documentazione comprovante l'esecuzione degli stessi (stratigrafie, fotografie, relazione).
Sarà compito dell'Impresa prelevare campioni nel corso dei sondaggi e/o dei pozzetti e fornire, tramite prove di qualificazione gli elementi necessari per l'approvazione del materiale naturale.
I risultati delle prove effettuate dall'Impresa dovranno essere messi a disposizione della Committente e della Direzione Lavori che si riserveranno nel giro di 15 giorni di esprimere il parere favorevole o contrario, prima dell'inizio del trasporto del materiale in cantiere.
Approvvigionamento materiali inerti per l’impiego nei lavori previsti in progetto.
L’impresa dovrà reperire i materiali inerti idonei per l’esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma per il completamento delle opere.
Prove di qualificazione del materiale
Prima di iniziare le operazioni di stesura degli strati di riporto, sarà a cura e spese dell'impresa verificare la rispondenza del materiale da impiegarsi con quelli progettuali richiesti.
Il materiale che non risponderà ai requisiti richiesti dovrà essere miscelato con le frazioni mancanti fino all'ottenimento del fuso granulometrico corretto.
Il prelievo dei campioni, le analisi, l'approvazione della Direzione Lavori e la successiva compattazione dovranno avvenire in un arco di tempo ragionevolmente ristretto e comunque tale da far si che le condizioni atmosferiche non alterino il grado di umidità del materiale.
In caso negativo non si procederà alla compattazione e dovranno essere presi provvedimenti tali che riportino il materiale al grado di umidità voluto e le verifiche diano esito positivo.
Materiale proveniente da scavi
Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere sottoposto a prove di caratterizzazione e costipamento per verificarne l'idoneità.
Le prove da effettuarsi a carico dell'Impresa alla frequenza indicata sono:
− n.1 analisi granulometrica per setacciatura (ASTM D421) e per sedimentazione con aerometro (ASTM D422), per ogni 2.500 m³ di materiale;
− n.1 limiti di Atterberg (ASTM D4318), per ogni 5.000 m³ di materiale;
− n. 1 prova di compattazione con il metodo ASTM Standard - metodo Xxxxxxx (ASTM D698) per la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di compattazione) con provini di grosso diametro (Φ> = 100 mm) per ogni 5.000 m3 di materiale;
− n. 1 prova di compattazione con il metodo ASTM Modificato - metodo Xxxxxxx (ASTM D1557) per la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di compattazione) con provini di grosso diametro (Φ > = 100 mm) per ogni 5.000 m³ di materiale;
I risultati delle prove dovranno essere consegnati alla Direzione lavori e costituiranno parte integrante per l'approvazione degli strati di materiale messo in opera.
Materiale proveniente da cave di prestito
Per ogni campione di materiale naturale prelevato in cava, l'Impresa dovrà fornire le seguenti prove necessarie per l'accettazione dello stesso:
Capitolato Speciale d’Appalto
− n. 1 misurazione dell'umidità naturale (in cava) (ASTM D2216), per ogni 1.000 m3 di materiale;
− n. 1 analisi granulometrica per setacciatura (ASTM D421) e per sedimentazione con aerometro (ASTM D422), per ogni 2.500 m3 di materiale;
− n.1 limiti di Atterberg (ASTM D4318), per ogni 5.000 m3 di materiale;
− n.1 classificazione CNR, per ogni 5.000 m3 di materiale
− n. 1 prova di compattazione con il metodo ASTM Standard - metodo Xxxxxxx (ASTM 0698) per la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di compattazione), per ogni 5.000 m3 di materiale;
− n. 1 prova di compattazione con il metodo ASTM Modificato - metodo Xxxxxxx ASTM D 1557) per la determinazione dei valori ottimali di umidità in funzione della densità (curve di compattazione), per ogni 5.000 m3 di materiale.
Posa in opera
La posa in opera del materiale deve essere eseguita con regolarità per strati di spessore altezza massima finita minore o uguale a quella stabilita con le prove di compattazione, con modalità e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d'acqua e fino all'ottenimento degli spessori richiesti dal progetto, così come indicato negli elaborati grafici. Per evitare disomogeneità dovute alle segregazione che si può verificare durante lo scarico dai mezzi di trasporto, il materiale dovrà essere depositato subito a monte del posto d'impiego, per esservi successivamente riportato dai mezzi di stesa.
La granulometria dei materiali costituenti il rilevato dovrà essere il più omogenea possibile. In particolare, si dovrà evitare di porre in contatto strati di materiale a granulometria poco assortita e/o uniforme (tale, cioè, da produrre nello strato compattato un'elevata percentuale di vuoti), a strati di terre a grana più fine che, per effetto delle vibrazioni prodotte dai veicoli transitanti in aree limitrofe, possano penetrare nei vuoti degli strati sottostanti, provocando cedimenti per assestamento del corpo del rilevato.
Ciascuno strato può essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, mediante prove di controllo, l'idoneità dello strato precedente.
La procedura di stesura e compattazione sarà così articolata:
− riporto e stesura del materiale con estensione degli strati, in direzione perpendicolare alla scarpata, la superficie di stesura di ciascuno strato sarà maggiore della sagoma di progetto del rilevato; la maggiore estensione orizzontale degli strati sarà tale da permettere la compattazione dell'intera sagoma di progetto e consentire la riprofilatura dello stesso con mezzi meccanici;
− compattazione di ciascun strato con estensione in direzione perpendicolare alla scarpata oltre la sagoma di progetto del rilevato di 0.5-2.0 m, cioè ad una distanza di 1.0-1.5 m dal bordo esterno del rilevato per garantire la sicurezza degli operatori;
− riprofilatura finale della parete partendo dall'alto verso il basso con mezzo meccanico per raggiungere la sagoma prevista.
Quando, in relazione all'entità ed alla plasticità della frazione fine, l'umidità supera del 15-20% il valore ottimale, l'Impresa dovrà mettere in atto i provvedimenti necessari a ridurla (favorendo l'evapotraspirazione), per evitare rischi di instabilità meccanica e cadute di portanza che possono generarsi negli strati, a seguito di compattazione ad elevata energia di materiali a gradi di
Capitolato Speciale d’Appalto
saturazione elevati (generalmente maggiori del 85 - 90 %, secondo il tenore e la plasticità del terreno) .
In condizioni climatiche sfavorevoli è indispensabile desistere dall'utilizzo immediato di tali materiali.
Se non occorre modificare il contenuto d'acqua, una volta steso il materiale, lo strato deve essere immediatamente compattato.
La compattazione deve assicurare sempre un addensamento uniforme all'interno dello strato. Durante la costruzione dei rilevati occorre disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo.
Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, l'Impresa dovrà provvedere al ripristino delle zone ammalorate a sua cura e spese.
Nel caso in cui si preveda un'interruzione dei lavori di costruzione del rilevato di più giorni, l'Impresa è tenuta ad adottare ogni provvedimento per evitare infiltrazioni di acque meteoriche nel corpo del rilevato.
Se nel rilevato dovessero avvenire cedimenti differiti, dovuti a carenze costruttive, l'Impresa è obbligata ad eseguire, a sua cura e spese, i lavori di ricarico.
Nel caso di sospensione prolungata della costruzione, alla ripresa delle lavorazioni la parte di rilevato già eseguita dovrà essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione che vi si fosse insediata; inoltre lo strato superiore dovrà essere scarificato, praticandovi dei solchi, per il collegamento dei nuovi strati.
Nel caso in cui l'Impresa non raggiunga le caratteristiche di addensa mento richieste è tenuta a ridurre gli spessori di stesa o ad aumentare il numero di passate del rullo compattatore.
Si precisa che all'Impresa sarà riconosciuto solo il volume di riporto previsto dagli elaborati di progetto, rimanendo a sua cura e spese, la fornitura, la messa in opera e la compattazione di volumi maggiori di materiale.
Mezzi di compattazione
Le prescrizioni di cui sotto sono delle richieste minime.
Si prevede un numero minimo stabilito durante le prove di compattazione di passate di rullo vibrante per il materiale costituente il corpo rilevato.
Il giusto numero di passate ed i mezzi idonei saranno definiti con la Direzione Lavori nella fase di lavorazione iniziale, valutando anche l'uso e l'opportunità di vibrare durante la compattazione.
Qualora la densità in sito e le prove di carico su piastra non raggiungano i limiti previsti, il numero di passate richiesto dovrà essere maggiore o lo spessore degli strati inferiore.
Non sarà concesso alcun pagamento extra all'Impresa per il suo adeguamento a prescrizioni più restrittive di quelle minime.
Operazioni di compattazione
I rulli compattanti dovranno operare in maniera sistematica, su strisce parallele le più lunghe possibili con una sovrapposizione non inferiore a 20 cm.
La velocità operativa dei rulli non dovrà superare 4 km/h.
Le operazioni di compattazione. dovranno essere dirette da un capo squadra competente.
Valori di riferimento
Il materiale compattato in sito dovrà avere le seguenti caratteristiche:
− densità: maggiore/uguale 90% della densità ottimale del Xxxxxxx Standard;
Capitolato Speciale d’Appalto
− modulo di deformabilità: ME maggiore/uguale 250 kg/cm2 valutato tra 0,5 e 1,5 kg/cm2 (ottenuto tramite prove di carico su piastra).
Verifica tolleranze plano-altimetriche e accettazione
L'Impresa dovrà eseguire, a sua cura e spese, un controllo planoaltimetrico (rilievo topografico) dell'area di scavo, rilevando tutti i punti singolari delle linee di scavo, degli impluvi ed espluvi ed un numero sufficiente di punti nei piani inclinati da concordare con la Direzione Lavori.
Modalità di mantenimento
L'Impresa dovrà mantenere, a sua cura e spese, la superficie in ottimo stato di conservazione fino all'esecuzione dell'attività successiva.
Tramite apposite canalette si impedirà la corrivazione e/o il ristagno sulle superfici preparate. Sarà a cura e spesa dell'Impresa il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di scarto.
Strato di regolarizzazione del corpo rifiuti
Per la realizzazione dello strato di regolarizzazione si utilizzerà un mix di sabbia e pietrischetto catalogabile ai sensi della nuova UNI 10006 – EN 14688 come terreno di tipo A1-b in quanto verifica le condizioni:
• passante allo staccio 2,00 mm;
• passante allo staccio 0,40 mm ≤ 50%;
• xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 0,000 mm ≤ 25%. Le qualità intrinseche di tale terreno sono:
• qualità portanti: eccellenti;
• azione del gelo sulle qualità portanti; nessuna o lieve
• ritiro o rigonfiamento: nullo
• Permeabilità: elevata
Dovrà essere specificata la provenienza del materiale (cave, cave di prestito).
Saranno pertanto condotte apposite prove di laboratorio, a carico dell’Impresa, volte ad accertare l’angolo d’attrito del materiale, quali taglio ed analisi granulometriche, di prequalifica e di accettazione dei materiali in cantieri, procedendo al prelievo di campioni in contraddittorio con la
D.L. ogni 4.000 mc. di materiale ed ogni qual volta dovesse cambiare la fornitura , ovvero qualora richiesto dalla D.L.
Capitolato Speciale d’Appalto
CAPO VI. LAVORAZIONI SULLA MASSA DEI RIFIUTI
Art. 94. Modellazione preliminare del corpo rifiuti
Dovrà essere eseguita la rimodellazione altimetrica, sagomatura e compattazione in sito del corpo della discarica e dei terreni di qualsiasi natura e consistenza, all'interno di siti destinati a discarica. Tale lavorazione dovrà essere eseguita mediante l'impiego di mezzi meccanici idonei per la compattazione dei rifiuti e di terreni che potranno anche contenere elementi solidi di qualsiasi resistenza, ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, anche in presenza d'acqua. Le operazioni di risagomatura delle scarpate saranno realizzate allo scopo di ottenere fronti di abbancamento con le inclinazioni previste in progetto (cfr. calcolo geotecnico stabilità delle scarpate), in modo da consentire la stabilità delle scarpate stesse.
Le operazioni di risagomatura delle scarpate saranno realizzate allo scopo di ottenere fronti regolarizzati per la successiva posa dei componenti la copertura definitiva. Le pendenze delle scarpate e le quote del corpo discarica potranno subire variazioni, dettate dalla Direzione Lavori, per opportuni miglioramenti che possono rivelarsi nel corso dei lavori, sia per la stabilità dei versanti, sia per l’ottimizzazione della regolarizzazione delle superfici.
La rimodellazione avverrà scavando le zone poste in quota e colmando e compattando quelle di maggior depressione, compensando scavi e riporti, nel rispetto delle curve di livello previste in progetto.
Le attività dovranno essere svolte con l'onere di movimentare piccole quantità di materiale da un zona all'altra, al fine di non creare eccessi di dislivello, scongiurare fenomeni di smottamento o frane tra le varie aree di intervento che possano compromettere la stabilità dei mezzi d'opera e mettere in pericolo le maestranze.
Il tutto eseguito in qualsiasi condizione, compresa la creazione delle rampe di accesso e di sgombero dei mezzi meccanici.
A seguito delle operazioni di rimodellamento nelle varie zone, le superfici del corpo discarica dovranno essere adeguatamente compattate con mezzi idonei al fine di ottenere piani di posa non comprimibili ed adeguati ad assicurare la stabilità dei differenti strati che compongono la copertura definitiva da porre in opera.
I piani da compattare dovranno essere privi di sacche o ristagni di acqua che dovranno essere rimosse mediante idonei sistemi di aggottamento.
A conclusione della rullatura dovranno essere verificate le quote di progetto.
I piani di posa dovranno essere accettati dalla Direzione Lavori; senza l’assenso esplicito della Direzione Lavori non sarà possibile procedere alla realizzazione dei successivi strati di rivestimento.
Capitolato Speciale d’Appalto
CAPO VII. VIABILITÀ
Art. 95. Viabilità di servizio
Entrambe le discariche saranno perimetrate da strade di servizio, della larghezza minima di 3,0 m, realizzate in misto granulare stabilizzato dello spessore di circa 10 cm e pendenza trasversale di circa il 3% in modo da canalizzare le acque meteoriche verso le canalette in cls poste a lato delle medesime.
Le piste interne sulla copertura finale saranno realizzate in misto granulare stabilizzato dallo spessore di 20 cm, della larghezza di circa 3,5 m garantiranno l’accessibilità per le fasi costruttive e la gestione delle apparecchiature del biogas e degli altri impianti di controllo
Al tal fine si dovranno realizzare le seguenti opere:
− Scavo di sbancamento o rinterro fino alle quote di progetto, effettuato con mezzi meccanici;
− Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, per uno spessore di 20 cm;
− Compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Art. 96. Attraversamento metanodotto
Nella porzione di pista tra i due corpi discarica interessata dall’attraversamento del metanodotto denominato “II° alimentazione per Napoli DN650” in pressione ed esercizio, gestito dalla SNAM Rete Gas, disciplinato dalle norme di sicurezza di cui al DM 17 aprile 2008, poiché il metanodotto risulta interrato, rispetto alla generatrice superiore, ad una profondità di circa 2,70 metri (come da verbale di picchettamento del 18/12/2012), salvo diversa disposizione da parte della SNAM, si realizzerà il tratto carrabile assicurando che esso sia composto dai seguenti strati:
− strato di fondazione in misto granulare stabilizzato dello spessore di 20 cm;
− conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per uno spessore di 10 cm;
− conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), per uno spessore minimo di 3 cm.
A protezione della condotta, si procederà come segue:
− Eventuale scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici per la messa a quota;
− Fornitura e posa in opera dello strato in misto granulare stabilizzato con legante naturale, per uno spessore di 20 cm, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento;
− Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per uno spessore di 10 cm, costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche d’uso;
− Fornitura e posa in opera di Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), per uno spessore minimo di 3 cm, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
CAPO VIII. REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - SISTEMA DI DRENAGGIO SUPERFICIALE
Gli afflussi meteorici incidenti sulla copertura superficiale saranno soggetti in parte a evapotraspirazione naturale e in parte drenati dal sistema di raccolta e convogliamento opportunamente realizzato.
Le acque in eccesso saranno drenate dal sistema descritto nel seguito e rappresentato nelle tavole grafiche allegate evitando dannosi ristagni che potrebbero provocare possibili sovrappressioni sui manti impermeabili.
L’esigenza fondamentale da soddisfare nella realizzazione della copertura è l’allontanamento delle acque meteoriche dalla copertura stessa. Questo obiettivo è raggiunto configurando la stessa con la necessaria pendenza lungo i bordi dell’invaso dove sono posizionate le canalette per la raccolta delle acque. Nella fattispecie, la copertura avrà un inclinazione longitudinale e trasversale non inferiore a circa il 5% in modo tale, comunque, da evitare fenomeni di erosione superficiale, distacchi di materiale con danneggiamenti agli strati sottostanti.
L’andamento delle pendenze previste dovrà essere continuamente monitorato e ogni anomalia dovuta a cedimenti differenziali derivanti dalla degradazione dei rifiuti dovrà essere corretta con ricariche di materiale.
I due corpi rifiuti Parco Saurino 1 e 2, tramite la conformazione delle pendenze a seguito del rimodellamento, saranno suddivisi in due sottobacini ciascuno denominati A1, A2 (Saurino 1) e B1, B2 (Saurino 2).
Il sistema di drenaggio delle acque meteoriche sulla copertura sommitale, dovrà garantire l’intercettazione delle acque meteoriche incidenti, di ruscellamento e l’allontanamento delle stesse dal perimetro dell’impianto per mezzo di un sistema di canalette poste lungo il bordo delle discariche.
L’anello perimetrale dovrà essere realizzato mediante canalette prefabbricate in conglomerato cementizio vibrocompresso di dimensioni 00x00x000, fornite e poste in opera secondo gli elaborati di progetto e bloccate al terreno.
Lungo i lati est ed ovest dell’area di discarica sono presenti due fossati aventi la funzione di raccogliere le acque meteoriche e convogliarle verso l’esterno dell’area. I fossati sono direttamente collegati al canale posto a sud dell’area, limitrofo alla strada provinciale che collega la XX 00 (xxx Xxxxxxxx) xxx xx XX 000 che adduce le acque verso il canale Apramo.
A sud della discarica si prevede la realizzazione di una vasca di laminazione avente la capacità minima di 110 m3, con funzione di raccogliere le acque meteoriche provenienti dai bacini denominati A1, A2 e B1 che eccedono la capacità di deflusso. Le portate provenienti dal sottobacino B2 saranno scaricate direttamente all’esterno.
La Vasca sarà collegata al fossato perimetrale tramite un manufatto di controllo/modulazione di portate.
A monte del collegamento delle opere in progetto con la rete di scolo superficiale, ai fini di un corretto funzionamento deve essere previsto un manufatto di controllo/modulazione di portate.
Art. 97. Tubazioni
Le tubazioni per condotte di scarico saranno in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN
> (4-8) kN/m². ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 630 mm e d in/min 527 mm
Art. 98. Vasche di raccolta e laminazione
La vasca di raccolta e laminazione saranno realizzate con cisterne di accumulo monolitiche prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per carichi stradali di Iª categoria, antisismica, complete di sezione per la dissabbiatura, innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate in cav carrabili verificate per carichi di Iª categoria antisismica con ispezioni a passo d’uomo e chiusini classe D400. Le cisterne sono equipaggiate all’interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso, elettropompa sommergibile di sollevamento acque stoccate, completa di piede di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata, quadro elettrico di comando e protezione, integrato a logica elettronica programmabile (PLC). L’impianto è dimensionato nel rispetto del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006.
Dato in opera previa realizzazione di scavo, platea di posa armata e rinterro contabilizzati a parte, incluso il sollevamento e la posa in opera di tutti gli elementi costituenti il sistema, con gru semovente di adeguata portata, l'assemblaggio in opera di tutti gli elementi, la sigillatura dei vari componenti con idonee malte antiritiro, la realizzazione della linea elettrica undergroud per l'allaccio della FM, il cablaggio di tutte le linee elettriche e il collegamento di quelle idrauliche e quant'altro occorre a dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Art. 99. Demolizione e ricostruzione sponda in c.a. e realizzazione delle opere di ingresso ed uscita alla vasca di laminazione
Al fine di garantire il corretto funzionamento del canale di guardia perimetrale interno lato ovest, si prevede il ripristino della sponda ammalorata del canale perimetrale ad ovest. Lo stato del manufatto è caratterizzato da una rotazione verso l’interno della sponda est, con perno al piede della stessa, che si sviluppa lungo tutto il tratto prospiciente il corpo rifiuti Parco Saurino 1. Inoltre è compresa la realizzazione delle opere di ingresso ed uscita alla vasca di laminazione, consistenti nella risagomatura delle sponde del canale per le sezioni in prossimità dei pozzetti di convogliamento di ingresso, delle acque dalla varie aree delle discariche, e di uscita a valle delle vasche, che si collega al canale di scarico esistente.
La metodica di ripristino è così articolata:
- Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici per facilitare la demolizione della sponda;
- Demolizione di sponda in c.a. eseguita con mezzi meccanici e con l'ausilio di interventi manuali di qualunque tipo;
- Perforazioni con trapano a rotopercussione diametro 16 mm, profondità 100 mm, 4 perforazioni al metro poste a 60 mm dal bordo;
Capitolato Speciale d’Appalto
- Pulizia dei fori ad con pistola ad aria compressa e scovolino pulizia armature esistenti e rimozione ruggine;
- Passivazione armature esistenti con vernici;
- Iniezione di ancorante chimico a marchio CE e certificato ETA;
- Inserimento armatura di ripresa getto Ø 12 in acciaio B450C nei fori iniettati e messa a dimora armatura;
- Armo casseforme di qualunque tipo per calcestruzzo;
- Messa a dimora di giunto dilatazione termica, interposizione giunto idroespansivo bentonitico sui giunti verticali e sul giunto di ripresa getto;
- Getto calcestruzzo classe C25/30 s4 a prestazione garantita;
- Disarmo casseformi;
- Rinterro.
Tali lavorazioni seguono le prescrizioni generali del presente capitolato per le opere in c.a. per gli scavi e i rinterri; si intende pertanto inclusa la progettazione a firma di tecnico abilitato.
Art. 100. Opere civili di giunzione delle canalette di progetto ai canali perimetrali esistenti
La metodica di giunzione a tenuta idraulica si articola come segue:
- Cavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici per facilitare la realizzazione dello scasso per l’inserimento della canaletta di progetto;
- Demolizione o taglio di porzione di sponda in c.a. eseguita con mezzi meccanici e con l'ausilio di interventi manuali di qualunque tipo;
- Perforazioni con trapano a rotopercussione diametro 16 mm, profondità 100 mm, 4 perforazioni al metro poste a 60 mm dal bordo;
- Pulizia dei fori ad con pistola ad aria compressa e scovolino pulizia armature esistenti e rimozione ruggine;
- Passivazione armature esistenti con vernici;
- Iniezione di ancorante chimico a marchio CE e certificato ETA;
- Inserimento armatura di ripresa getto Ø 12 in acciaio B450C nei fori iniettati e messa a dimora armatura per realizzazione di cordolatura intorno allo scasso;
- Armo casseforme di qualunque tipo per calcestruzzo;
- Interposizione giunto idroespansivo bentonitico sul giunto di ripresa getto;
- Getto calcestruzzo classe C25/30 s4 a prestazione garantita;
- Disarmo casseformi;
- Posa canaletto di progetto nello scasso;
- Rinterro.
Tali lavorazioni seguono le prescrizioni generali del presente capitolato per le opere in c.a. per gli scavi e i rinterri; si intende pertanto inclusa la progettazione a firma di tecnico abilitato.