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Spett.le PROVINCIA DI LECCE
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
e p.c. BVM AMBIENTE S.r.l.s
OGGETTO: BVM AMBIENTE S.r.l.s - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo ad un progetto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), da realizzarsi nel Comune di Taviano (LE).
- Richiesta di integrazioni -
Rif. nota Provincia di Lecce n. 43080 del 04/11/2022, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 75405 del 04/11/2022
Facendo seguito alla comunicazione richiamata in oggetto, è stata presa visione degli elaborati progettuali presentati, da cui è emersa la necessità di richiedere i seguenti chiarimenti/integrazioni.
Relazione 1 - Relazione tecnico illustrativa
1. aggiornare la documentazione di progetto alla nuova D.G.R. 1165 del 09/08/2022 con cui è stato 1 approvato l'Aggiornamento del documento “A.2. SEZIONE PROGRAMMATICA: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO 2.Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti”, in particolar modo ai criteri localizzativi;
2. in relazione ai rifiuti in ingresso, si richiede di specificare la provenienza dei rifiuti ligneo-cellulosici
(EER 200201) (manutenzione del verde ornamentale, ecc.);
3. si richiede di specificare quali saranno le modalità gestionali adottate a fine giornata lavorativa e a fine settimana per impedire che vi sia lo stazionamento di rifiuti putrescibili tali da portare allo sviluppo di esalazione maleodoranti;
4. descrivere la procedura seguita per eventuali carichi non conformi in ingresso e se sia stata individuata una area di stoccaggio in ingresso;
5. nella documentazione non vi è alcun riferimento alla gestione del compost finale come “end of waste (EoW)”. A tal proposito, considerato che per i rifiuti in questione non sono stati emanati criteri specifici né a livello europeo né nazionale, l’autorizzazione alle operazioni di recupero è da inquadrare nella casistica EoW “caso per caso”, ai sensi del comma 3 dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06. Si richiede di:
a. presentare una relazione che illustri i criteri dettagliati adottati. Si suggerisce di prendere a riferimento la Linea Guida SNPA n. 41/2022 ed, in particolare, la tabella 4.3 della suddetta Linea Guida, in virtù della quale, essendo i rifiuti sottoposti a recupero di materia secondo attività, procedimenti e metodi definiti dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i., la documentazione da produrre deve descrivere le informazioni relative ai criteri di cui all’art. 184., comma 3, lettere “d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso”
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ed “e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità”. I contenuti minimi da riportare sono meglio descritti nella tabella 4.1 a cui si rimanda.
Tutto ciò fermo restando il processo di recupero dovrà avvenire nel rispetto dei criteri definiti al punto 16.1.3 di cui al D.M. 5 febbraio 1998, tra cui, ad esempio, la durata del processo non inferiore a 90 giorni.
b. specificare i controlli da eseguire per la verifica della qualità del prodotto finale (compost), quali siano i parametri da verificare, le frequenze, i metodi di prova, i valori di riferimento, in linea con la norma specifica, D.Lgs. n° 75 del 29.04.2010; siano, inoltre, specificate le modalità di conservazione dei campioni, tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico- fisiche del materiale prodotto e consentire l’eventuale ripetizione delle analisi;
c. descrivere le modalità di gestione del compost prodotto, chiarendo quali siano i tempi massimi di stoccaggio previsti e se lo stesso verrà direttamente caricato sui mezzi o insacchettato;
d. per quanto riguarda lo stoccaggio del compost, nella tavola 10 è stata individuata la relativa area confinante con il deposito temporaneo del sottovaglio di lavorazione: si richiede di separare le due aree;
e. sia definita la procedura per lo smaltimento del compost come rifiuto qualora le analisi non rispettino i criteri normativi del D.Lgs. n° 75 del 29.04.2010. A tal proposito, si chiede di indicare il codice EER, l’ubicazione in planimetria e le caratteristiche del relativo deposito temporaneo;
6. in riferimento al biofiltro, si richiede di specificare il numero di moduli in progetto (almeno tre).
Relazione 2 - Impianto acque meteoriche
7. Per quanto riguarda il volume delle acque di prima pioggia, si richiede di prevedere l’impiego di una vasca, anziché dei serbatoi, al fine di consentire già una prima sedimentazione all’interno della 2 stessa. Si richiede di effettuare il dimensionamento della vasca tenendo conto, oltre che del volume di accumulo (volume utile), anche del volume di sedimentazione dei fanghi;
8. fornire i parametri di dimensionamento del sistema di trattamento acque di prima pioggia: il sistema deve essere tale da garantire il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 4, Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e l’assenza delle sostanze per cui esiste il divieto di scarico al suolo di cui al punto 2.1 dello stesso Allegato;
9. valutare, in rapporto ai consumi idrici attesi, di procedere al riutilizzo anche delle acque di prima pioggia trattate, oltre che delle acque di seconda pioggia e acque provenienti dalle coperture.
Elaborato R14 - Piano Scavi
10.Dalla lettura dell’elaborato non è chiaro se il materiale scavato, non riutilizzabile in sito, sia stato classificato rifiuto in quanto non rispetta i requisiti di qualità ambientale per essere considerato sottoprodotto, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 120/2017.
Elaborato R15 - Piano di Monitoraggio Ambientale
11.Nella Tab. 1.1 - PMA comparto atmosfera, viene indicata tra le misure di mitigazione “Filtri abbattimento particolato”: si richiede di specificare in che modalità e dove verranno installati i filtri.
Elaborato R9 - Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 2)
12.Integrare il Piano con il monitoraggio e controllo dei sistemi di abbattimento delle emissioni:
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a. per il biofiltro, si richiede di predisporre un sistema di monitoraggio in continuo delle condizioni di temperatura ed umidità del biofiltro, in funzione delle quali si potrà intervenire con bagnatura o meno; siano, inoltre, previste, attività periodiche (si suggerisce una frequenza trimestrale) di verifica, ad esempio, delle perdite di carico e di acidità del letto filtrante;
b. per il sistema scrubber, sia proposto un sistema di verifica del corretto funzionamento tramite il controllo, ad esempio, delle sonde di livello;
13.integrare il paragrafo dei rifiuti prodotti con:
a. indicazione del criterio (temporale o quantitativo) di cui il proponente intende avvalersi per la gestione del deposito temporaneo;
b. attività di monitoraggio periodico dell’area di deposito temporaneo al fine di verificare la presenza della corretta indicazione della tipologia del rifiuto presente e la tenuta dei contenitori, ecc.;
14.nel paragrafo Monitoraggio degli scarichi:
a. indicare l’ubicazione dei pozzetti di campionamento degli scarichi S1 e S2 con apposita rappresentazione grafica, tenuto conto che gli stessi devono essere posizionati a valle dei trattamenti e immediatamente a monte del punto di scarico;
b. integrare la tabella del profilo analitico del controllo degli scarichi, con le sostanze per cui sussiste il divieto di scarico su suolo indicate al x.xx 2.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
c. indicare, per singolo parametro, la metodica analitica che verrà utilizzata;
d. al di sopra della tabella viene indicato “in modo da poter garantire in uscita valori conformi alla Tabella 4 del D.Lgs. 152/06 per sub-irrigazione e irrigazione aree verdi limitrofe previa
verifica dell’assenza delle sostanze previste dal punto 2.1 dello stesso allegato” e, 3
successivamente, si fa riferimento ad una frequenza di monitoraggio semestrale: chiarire se
si intende che, prima di ogni scarico, verrà comunque eseguita la verifica dell’assenza delle sostanze di cui al punto 2.1;
e. integrare il Piano con il controllo periodico sui sistemi di gestione delle acque meteoriche, indicando le modalità del controllo, la frequenza di monitoraggio e le modalità di registrazione dei parametri/sezioni controllati; di tali attività ne sia data evidenza tramite la registrazione delle date di esecuzione delle verifiche e degli eventuali interventi di manutenzione condotti; a titolo esemplificativo, si riporta la seguente tabella:
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Impianto | Principali componenti soggetti a verifica | Registrazione degli interventi | Modalità di controllo | Frequenza controllo |
Raccolta acque | Opere elettromeccaniche | Annotazione delle verifiche eseguite e degli interventi di manutenzione /pulizia su apposito registro | Verifica del corretto funzionamento delle attrezzature elettromeccaniche (pompe, livelli, ecc) | Trimestrale |
Rete di drenaggio | Pulizia griglie e rimozione fanghi | Semestrale e, all’occorrenza, in caso di eventi meteorici abbondanti | ||
Vasca | Verifica visiva delle condizioni del manufatto | Trimestrale | ||
Prova di tenuta | Annuale |
4
00.xx relazione al monitoraggio delle acque sotterranee, si richiede di presentare una proposta di almeno una terna di piezometri di monitoraggio pescanti nella stessa falda (uno a monte e due a valle idrogeologica rispetto alla direzione prevalente del flusso di falda); la proposta dovrà essere corredata di apposita planimetria in cui sia riportata la direzione di deflusso della falda e siano indicati i punti (coordinate) in cui realizzare i piezometri;
16.nella tabella degli indicatori di prestazione, chiarire come avviene il calcolo dell’indicatore “produzione di reflui depurati scaricati in trincea drenante”, se trattasi di stima o vi è un sistema di misura delle acque meteoriche scaricate;
17.integrare il Piano con i controlli da effettuare su compost in uscita come end of waste (EoW), già richiesti al punto 5.b);
18.per le componenti rumore e vibrazioni e radiazioni ionizzanti, si allega la nota dell’U.O. AFLE prot n. 81359 del 30/11/2022;
Per gli altri aspetti relativi alla componente atmosfera non considerati nella presente nota, si rimanda alle valutazioni che saranno espresse dalla U.O.C. CRA di ARPA Puglia e che saranno trasmesse successivamente.
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Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono Distinti Saluti.
Il Gruppo di lavoro Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Dirigente
dott. Geol. Xxxxxx Xxxxxx
Il Direttore DAP Lecce f.f.
dott. Xxxxxxx D’Xxxxxx
Allegati:
1. nota dell’U.O. AFLE prot n. 81359 del 30/11/2022
5
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Comunicazione interna [Xx.Xx.: V8_CM]
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Ai Funzionari Istruttori del Servizio Territoriale Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici Dirigente della UOS Agenti Xxxxxx Direttore del Dipartimento
OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27 bis, relativo ad un progetto di impianto di compostaggio aerobico da ubicarsi su un’area nel Comune di Taviano – Proponente: B.V.M. AMBIENTE S.r.l.s., viale dei Pini 36 – Ruffano - Avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis comma 4 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - Contributo Istruttorio dell’U.O. Agenti Fisici.
Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 0043080 del 04/11/2022, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 0075405 del
04/11/2022.
Con la nota identificata in epigrafe, la Provincia di Lecce – Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – ha avviato il procedimento in oggetto, rendendo disponibile al link1 gli elaborati progettuali previsti, per il quale si fornisce il contributo istruttorio per le tematiche ambientali Agenti Fisici di seguito trattate.
SEZIONE 1 – Rumore e Vibrazioni
In relazione a tale tematica sono stati esaminati i seguenti documenti:
A 1. Studio_Impatto_Ambientale_BVM_rev.2;
B 1. Studio_Impatto_Ambientale_Sintesi_non_Tecnica;
C 1. R1_Relazione Tecnico descrittiva;
D 1. R12_Relazione previsionale compostaggio Taviano;
E 1. R15_Piano_di_monitoraggio_ambientale.
Il progetto proposto ricade in un’area di territorio classificata dal comune di Taviano “Zona D”. Considerato che l’Amministrazione Comunale non ha provveduto alla classificazione acustica del territorio, come stabilito dal DPCM 14/11/19972, i limiti di zona da rispettare sono quelli definiti in Tabella VI del DPCM 01/03/19913 e pertanto, 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo diurno. Un altro limite da rispettare si riferisce agli ambianti abitativi ed è il valore limite del criterio differenziale. Nella previsione di impatto acustico, realizzata dal TCA Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, è stata eseguita un’analisi dello stato ambientale acustico ante operam, eseguendo misure acustiche presso alcuni ricettori individuati, per confrontarlo con
1/3
1 xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx_XXX
2 D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
3 D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
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quello post-operam, determinato tramite modello di calcolo conforme alle normative tecniche di settore, in cui sono state valutate le sorgenti di rumore specifiche e il traffico veicolare indotto dall’attività in progetto. Gli esisti del calcolo previsionale eseguito dal TCA incaricato, hanno evidenziato che l’impianto di compostaggio in esame non produrrà livelli di rumore superiore ai limiti di riferimento suddetti, ritenendo l’entità dell’impatto non significativo.
Nell’ambito dello studio di impatto ambientale e del piano di monitoraggio ambientale è stato considerato il potenziale disturbo da rumore in fase di cantiere, dovuto essenzialmente alle emissioni sonore delle macchine operatrici e degli automezzi pesanti nelle ore diurne, indicando l’adozione di alcune tecniche e organizzazioni operative utili alla mitigazione del rumore prodotto in questa fase, tenuto conto che l’impianto sarà localizzato in un’area lontana dal centro abitato di Taviano, l’impatto generato è stato considerato basso.
Per ciò che attiene la realizzazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) per le componenti ambientali in esame, in applicazione alle BAT 17 e BAT 18, il Gestore ha previsto la valutazione di impatto acustico eseguita annualmente ad avvio impianto e le apparecchiature in progetto ubicate all'interno di edifici opportunamente insonorizzati e manutenute regolarmente.
Per ciò che attiene l’elaborazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, si ritengono adeguate alla normativa vigente le modalità e i criteri per il monitoraggio del rumore ambientale.
Tutto quanto sopra richiamato, è possibile concludere che il progetto proposto non determina effetti ambientali significativi per le matrici ambientali trattate in questa sezione, a condizione che si attuino in fase di esercizio i seguenti interventi:
1. Il proponente dovrà eseguire a inizio attività una valutazione di impatto acustico, tramite un TCA, atta a comprovare che i livelli sonori misurati presso i ricettori individuati siano conformi ai livelli di rumore attesi determinati in fase previsionale, e pertanto, inferiori ai valori limite di accettabilità e ai valori limite del criterio differenziale sopra evidenziati, sia in periodo diurno che notturno. Qualora le misure evidenziassero un potenziale superamento dei limiti normativi, dovranno essere individuati opportuni accorgimenti/dispositivi/interventi di mitigazione.
2. Il proponente al fine di minimizzare il deterioramento nel tempo delle emissioni di rumore e vibrazioni degli impianti e dei macchinari utilizzati, deve predisporre un apposito registro di manutenzione ordinaria e straordinaria, su cui annotare tutte le manutenzioni e le verifiche periodiche eseguite su detti impianti e macchinari o parti di essi, finalizzate al controllo delle emissioni acustiche.
3. Per quanto valutato nel documento relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, si propone una frequenza di monitoraggio annuale, presso i ricettori o le postazioni di misura individuate opportunamente descritti e georeferenziati.
SEZIONE 2 – Radiazioni Ionizzanti
In relazione a tale tematica sono stati esaminati i seguenti documenti:
A 2. Studio_Impatto_Ambientale_BVM_rev.2;
B 2. R1_Relazione Tecnico descrittiva;
C 2. R9_Piano di monitoraggio e controllo_rev2;
D 2. R9_Relazione_radiometrica;
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Dai documenti esaminati si evince che la società B.V.M. AMBIENTE S.r.l.s. attuerà una procedura di sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso, finalizzata all’individuazione, al recupero e alla messa in sicurezza di sorgenti radioattive rinvenute nei rifiuti. Tale procedura, riportata al documento classificato D2 al precedente elenco, è stata redatta il 16/12/2021 dall’Esperto di Radioprotezione di 2°, nominato dal proponente, Dr. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Per quanto esaminato, si esprime una valutazione positiva circa la procedura di sorveglianza radiometrica, ma considerato che l’impianto in esame rientra tra quelli di trattamento/smaltimento RSU, si ritiene che lo stesso è soggetto alle disposizioni di legge contenute sia nel D.Lgs. n. 101/202,04 che nella D.G.R. n.1096 del 05/06/20125.
Pertanto, il Gestore dell’impianto prima dell’avvio dello stesso, in accordo con l’Esperto di Radioprotezione, nominato secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 101/2020, dovrà definire una specifica procedura operativa per la gestione di tali eventi radiologici, in conformità a quella proposta dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale della Regione Puglia (rif. prot. n°1564/CD del 06/11/2012), allegata e parte integrante della sopra citata D.G.R.. Diviene quindi imprescindibile la necessità di dotarsi dei seguenti componenti strutturali:
- l’installazione di un portale radiometrico;
- la realizzazione di componenti strutturali, come aree di sosta per i mezzi, aree per lo spargimento dell’RSU finalizzato all’individuazione del materiale radioattivo ed il locale in cui effettuare il confinamento del materiale radioattivo rinvenuto, in attesa dell’esaurimento dei tempi di dimezzamento o di conferimento a ditte autorizzate, da indicare in una apposita planimetria.
Per ciò che attiene il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto C2 in elenco, si dovranno prevedere tra gli obiettivi generali, dei report annuali dei controlli eseguiti con il portale radiometrico, con indicati tutti i dati di registrazione dei carichi esaminati, con evidenziati il numero degli allarmi positivi riscontrati.
Si rimette per il seguito di competenza.
Il Funzionario Incaricato Dr. Xxxxxxx X. Xxxxx
3/3
4 DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom,che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relativealla protezione contro i pericoli derivantidall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e cheabroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratome riordino della normativa di settore in attuazionedell’articolo 20, comma 1, lettera a), dellalegge 4 ottobre 2019, n. 117.
5 Delibera n. 1096 del 5 giugno 2012 - Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU.
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