CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
“CENTRO PER LE FAMIGLIE” DELLA VALMARECCHIA
CPV 85312330-1
Art. 0 - Xxxxxxx
X’Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx con il presente appalto conferisce l’organizzazione e gestione del servizio “Centro per le Famiglie” della Valmarecchia (di seguito, per brevità, “CpF”), che svolge attività rivolte prevalentemente ai minori e alle loro famiglie, da espletarsi nel territorio della Bassa e Alta Valmarecchia.
Conformemente alle direttive contenute nelle “Linee guida dei Centri per le Famiglie” approvate con deliberazione di Giunta regionale della Regione Xxxxxx-Romagna n. 391 del 15 aprile 2015, le attività afferenti l’oggetto riguardano:
A) per l’area dell’informazione: servizio “Informafamiglie” – 1.600 ore annue di servizio comprendente front office e back office da espletarsi presso le sedi del Centro per le Famiglie a Santarcangelo di Romagna e Novafeltria;
B) per l’area del sostegno alle competenze genitoriali: servizio di mediazione familiare - 200 ore annue;
C) per l’area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: realizzazione di azioni di animazione territoriale da svolgersi su tutto il territorio dell’Unione di Comuni Valmarecchia, incontri tematici sulla genitorialità, attività laboratoriali ed eventi dedicati.
D) L’appalto del servizio comprende anche il coordinamento del servizio complessivo stesso ed il raccordo con i soggetti coinvolti per un totale di 330 ore annue
Le finalità perseguite sono:
a) promozione del benessere delle famiglie, prioritariamente con figli di minore età;
b) integrazione e potenziamento dell’attività dei servizi territoriali finalizzati a sostenere le famiglie;
c) promozione della cultura della partecipazione, dell’accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra le famiglie.
Il servizio dovrà essere reso in aderenza alle prescrizioni del presente Capitolato e dell’Offerta Tecnica che l’aggiudicatario presenta in sede di gara.
Art. 2 – Durata
Il contratto avrà durata di due anni, a decorrere presumibilmente da dicembre 2022 sino al 30/11/2024, la durata decorrerà dalla consegna del servizio. E’ espressamente prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, previo accordo fra le parti. La stazione appaltante si potrà altresì espressamente avvalere della facoltà di proroga tecnica per tre mesi o, se superiore, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016.
Art. 3 – Attività
A. AREA DELL’INFORMAZIONE
Il servizio “Informafamiglie” è uno sportello territoriale inserito nell’ambito delle attività del Centro per le Famiglie, a libero accesso durante gli orari di apertura da parte della cittadinanza del territorio dell’Unione di Comuni Valmarecchia.
Sono presenti due sportelli di Informafamiglie: a Santarcangelo di Romagna e a Novafeltria.
Lo sportello di Santarcangelo effettua il seguente orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì
– giovedì – venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con due rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Lo sportello di Novafeltria effettua il seguente orario di apertura: primo e terzo martedì di ogni mese dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Obiettivo prioritario è assicurare alle famiglie un accesso accogliente, per poter conoscere tutte le informazioni utili per la vita quotidiana e le opportunità che offre il territorio.
A tal fine il CpF deve offrire un’informazione organizzata e mirata, attenta alla multiculturalità, occupandosi delle seguenti tematiche:
• informazione e orientamento, soprattutto in ambito locale, sulle risorse e le opportunità disponibili per l’organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla comunità locale in merito al sostegno delle attività scolastiche, al tempo libero, alla dimensione ludica, culturale, sportiva, e ad eventuali approfondimenti e incontri sulle varie fasi della vita, infanzia e adolescenza;
• informazione sulle attività svolte direttamente dai CpF del territorio;
• informazione e orientamento sui servizi socio-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio;
• informazione mirata su forme di beneficio o agevolazione economica rivolta alle famiglie con figli.
L’attività informativa e di orientamento deve essere finalizzata a raggiungere la platea più ampia possibile di famiglie, attraverso l’utilizzo di più canali e strumenti (web, newsletter, materiale divulgativo cartaceo, ecc.). Il CpF dovrà inoltre attivare una rete informativa che si integri nella divulgazione dell’informazione anche con altri nodi del sistema territoriale.
Con particolare riferimento a questo punto, e dato il rilievo dell’accesso diretto al Centro per le Famiglie, si definiscono come segue le attività di competenza dello sportello:
SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE:
- accoglienza delle persone;
- valutazione della richiesta;
- soddisfazione del bisogno informativo;
- invio ed accompagnamento delle persone ai servizi appropriati ai bisogni espressi;
- aggiornamento costante del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, con onere di acquisizione delle informazioni necessarie dai Comuni;
- Popolazione piattaforma Social Network con pagine dedicate alle attività ed approfondimenti;
- predisposizione newsletter “Informa Famiglie e Bambini” con cadenza mensile, secondo lo schema predisposto dalla RER e implementazione del profilo facebook e dei social media dedicati;
- partecipazione ad eventuali occasioni di aggiornamento organizzate dalla RER sui Centri per le Famiglie;
- partecipazione al coordinamento RER dei CpF per l’aggiornamento del sito internet e per la costruzione delle newsletter informative;
- servizio di segretariato per tutte le attività di consulenza, sia al Centro che in altre sedi dell’Unione;
- cura e compilazione della modulistica ufficiale, sia del servizio informativo che dei servizi consulenziali, così come previsto dalle disposizioni regionali;
- cooperazione per l’attuazione e l’organizzazione di tutte le iniziative programmate dal Centro, ivi comprese quelle a favore dei cittadini stranieri (corsi di lingua mamme/bimbi, laboratorio compiti ecc.).
- Partecipazione all’osservatorio sociale dell’Unione dei Comuni Valmarecchia;
- Partecipazione alle attività della CET della Bassa Valmarecchia;
B. AREA DEL SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI
Il CpF attiva azioni volte a valorizzare le responsabilità educative dei singoli e delle coppie e a promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze relazionali. Questa attività è rivolta a tutte le famiglie del territorio dell’Unione di Comuni Xxxxxxxxxxxx, con particolare riguardo a quelle che hanno bisogno di un supporto nell’affrontare situazioni potenzialmente critiche (nascita di un figlio, percorsi evolutivi dei figli ed eventuale insorgere di problematiche relative alla fase dell’adolescenza, crisi della coppia, difficoltà economiche, ecc). Il CpF ha il compito di attivare azioni, anche in integrazione con altri servizi, preventive e di sostegno per ridurre i rischi connessi a tali fasi di transizione, rafforzando e valorizzando le risorse dei singoli e dei nuclei nello svolgere il compito genitoriale.
A tal fine, il Centro deve attivare le seguenti azioni rivolte alle famiglie:
• interventi di mediazione familiare: sono organizzati secondo un percorso che mira alla riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. Il professionista incaricato in un contesto strutturato, quale mediatore e terzo neutrale, previa espressione del bisogno delle parti, si adopera affinché padre e madre elaborino, in prima persona, un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale;
• incontri tematici sulla genitorialità e sulle relazioni genitoriali;
• attività atte a sostenere la relazione bambino-genitore.
• Attivazione incontri vigilati disposti dal Tribunale per i Minorenni in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione Comuni Valmarecchia ed AUSL della Romagna;
• Promuovere, al fine della facilitazione tempi di vita e lavoro, le consulenze di sotegno ai genitori e/o ai ragazzi anche in modalità remota;
Oltre alle azioni rivolte direttamente alle famiglie, il Centro promuove e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei servizi del territorio, anche nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e di progettualità.
C. AREA DELLO SVILUPPO DELLE RISORSE FAMILIARI E COMUNITARIE Il CpF è coinvolto direttamente nel sostenere gli altri attori locali per:
• realizzare e sostenere azioni di animazione territoriale o eventi finalizzati a promuovere l’iniziativa e il protagonismo delle famiglie, in una logica di partecipazione attiva alla vita
della comunità;
• diffondere una cultura che sostenga, insieme alle famiglie, i diritti delle giovani generazioni, quali investimento per il benessere e la qualità della vita presente e futura delle comunità;
• incoraggiare e sostenere le esperienze aggregative.
D. COORDINAMENTO
Il coordinatore del Centro per le Famiglie è chiamato a:
- predisporre la programmazione delle attività di cui alla precedente lett. C;
- presidiare la funzione di coordinamento gestionale e supportare la programmazione strategica del servizio;
- organizzare e coordinare l’attività di lavoro degli operatori dello sportello Informafamiglie;
- partecipare al coordinamento regionale dei CpF;
- partecipare ai gruppi di lavoro sulle reti territoriali;
- modulare il dettaglio della programmazione, nel limite del possibile e in accordo con il committente, in base alle esigenze espresse dai gruppi di lavoro territoriali.
F. ATTUAZIONE DI ATTIVITà RIVOLTE AI FONDI INFANZIA ED ADOLESCENZA ANNUALMENTE STANZIATI DALL REGIONE XXXXXX XXXXXXX
Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio
• I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere erogati sia “in presenza”, ossia mediante operatori e/o professionisti formati e dedicati, sia “a distanza” in riferimento all’attività di raccordo e cooperazione con gli uffici ed il personale dell’Unione coinvolti nella gestione dell’appalto.
• Il servizio dovrà essere erogato secondo quanto previsto dal presente capitolato in adesione alle direttive del direttore dell’esecuzione, oltreché nel pieno rispetto della normative e degli indirizzi forniti dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
• L’attività si svolgerà presso locali messi a disposizione dalla stazione appaltante. Le spese per le manutenzioni, le utenze e per le pulizie sono a totale carico della stazione appaltante. Qualora, durante il corso dell’appalto, la stazione appaltante dovesse operare cambiamenti relativi alle sedi messe a disposizione, l’appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle nuove modalità logistiche, sempre nell’ambito del monte orario individuato.
• Le sedi vengono date in dotazione all’appaltatore complete degli arredi necessari e idonei per lo svolgimento delle attività. L’appaltatore è autorizzato ad utilizzare le attrezzature, informatiche e non, presenti presso le varie sedi di svolgimento del servizio.
• Non è previsto in nessun caso l’utilizzo, da parte del personale dell’appaltatore, di mezzi di trasporto/spostamento della stazione appaltante.
• Nell’ambito e nel rispetto delle finalità enunciate all’art. 1, è onere dell’appaltatore stabilire i moduli organizzativi che ritiene opportuni al buon perseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei progetti.
• In relazione alle attività di cui all’art. 3, lett. C, entro il 10 settembre di ogni anno il coordinatore deve presentare la proposta di programma di attività laboratoriali, eventi
dedicati ed azioni di animazione territoriale da svolgersi su tutto il territorio dell’Unione di Comuni Valmarecchia per l’anno scolastico in corso di avvio, indicando gli obiettivi, i costi (che dovranno comunque rientrare nei limiti stabiliti per la voce), le date presunte, i luoghi e tutto quanto utile al fine di meglio descrivere la proposta. Per il primo anno l’appaltatore è tenuto ad adeguarsi alla proposta per l’anno scolastico in corso, presentata dal precedente gestore del servizio.
Valutazione di processo
La persona che verrà identificata dall’appaltatore quale coordinatore del CpF sarà anche referente e figura responsabile nei confronti dell’Amministrazione per gli aspetti tecnici/qualitativi.
E’ onere dell’Amministrazione nominare un Responsabile del servizio che svolgerà la funzione di direttore dell’esecuzione e dovrà relazionarsi con il Responsabile del servizio nominato dall’appaltatore per monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi previsti e autorizzando il pagamento delle fatture. A tale scopo, è facoltà dell’Amministrazione convocare appositi incontri di valutazione e monitoraggio delle attività programmate.
L'appaltatore è tenuto ad erogare il servizio in una logica di verifica e confronto di processo. In considerazione della particolare caratteristica del servizio, la stazione appaltante deve essere messa in condizioni di effettuare un continuo monitoraggio sull'andamento dello stesso, di porre in essere, quando opportuno, interventi di feedback e di conoscere lo stato dei lavori in corso di svolgimento. Lo scopo è quello di massimizzare le potenzialità di rete, favorendo la massima integrazione del servizio nei confronti delle famiglie e dei cittadini. A questo scopo l'appaltatore è tenuto a:
• trimestralmente, a partire dalla data di avvio del contratto, presentare al direttore dell’esecuzione i dati numerici necessari ad illustrare il servizio e le sue attività;
• annualmente, presentare una relazione descrittiva completa di dati numerici sull’andamento del servizio e sulla quantità e tipologia di attività svolte, con l’evidenza di eventuali criticità;
• tempestivamente, entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui gli operatori ne vengono a conoscenza, inserire o aggiornare le informazioni sul portale web;
• provvedere alla tenuta di una banca dati di cittadini che si iscrivono volontariamente alla newsletter o altri servizi informativi;
• osservare qualsiasi altra buona prassi che favorisca il buon andamento del servizio.
• Definire un calendario di incontri trimestrali con il Direttore dei lavori di Codesto Ente
Il rispetto del processo sopra riportato, delle scadenze e la definizione delle proposte costituiscono parte integrante del servizio, in carenza del quale lo stesso non può ritenersi regolarmente svolto. In tal senso qualsiasi ritardo nei tempi, qualsiasi imprecisione o carenza di processo configurerà inadempimento contrattuale con conseguente sospensione del pagamento delle fatture, oltreché applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.
Art. 5 - Capacità professionali del personale
Gli operatori e, in genere, il personale addetto allo svolgimento del servizio dovranno essere in
possesso di laurea afferente l’ambito sociale, educativo o pedagogico. In mancanza di tale titolo di studio, è richiesto uno dei seguenti titoli:
• laurea in ambito differente da quello sopra indicato, con esperienza di almeno 24 mesi
quale operatore di Centri per le Famiglie o servizi analoghi;
• diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza di almeno 48 mesi quale operatore di Centri per le Famiglie o servizi analoghi.
Il professionista che eroga il servizio di mediazione familiare dovrà essere munito di laurea in psicologia ed essere regolarmente iscritto all’albo degli psicologi nella sezione A.
Art. 6 – Valore economico dell’appalto
Il valore economico complessivo del presente appalto, ivi comprese le opzioni di rinnovo e proroga tecnica di cui all’art. 2, è stimato in € 194.999 comprensivo di iva
Il valore a base di gara per il periodo di due anni è pari a € 114.285,71 al netto di Xxx.
Il corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri sostenuti dall’appaltatore e comprende tutte le voci del progetto, incluso il coordinamento, la supervisione e qualsiasi altra componente che sia necessaria a realizzare i progetti. Gli incontri formativi ed informativi organizzati dalla Regione sono inclusi nel prezzo e per la partecipazione agli stessi nulla è riconosciuto a titolo di corrispettivo o di rimborso spese.
In conformità al disposto dell’art. 106 comma 12 del Codice degli appalti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l’intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione anche al fine di affidare all’appaltatore, nel corso del periodo di vigenza del contratto, la progettazione e l’esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capitolato. Il corrispettivo di tali attività verrà determinato sulla base dei costi del servizio già indicati nell’Offerta Economica.
Art. 7 – Obblighi relativi alla gestione del personale
Variazioni, sostituzioni e turn over del personale.
L’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, il nominativo degli operatori e, in genere, del personale impiegato nel servizio.
L’appaltatore deve garantire la presenza costante dei medesimi operatori, compatibilmente con le ferie degli stessi, necessaria per un compiuto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze prolungate del personale con una immediata sostituzione.
Ogni variazione/sostituzione degli operatori dedicati al servizio oggetto dell’appalto deve essere comunicata per iscritto all’Amministrazione con congruo anticipo. Al fine di garantire una efficiente gestione del servizio, l’appaltatore deve dedicare in maniera stabile i medesimi operatori, realizzando così un’organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione (turn over) e favorisca la costruzione di una relazione basata sulla continuità nella conoscenza degli utenti rispetto alle loro esigenze.
In casi limitati l’appaltatore può, nella propria autonomia, sostituire i lavoratori suindicati purché le sostituzioni per numero e frequenza non siano tali da incidere negativamente sull’espletamento del servizio e siano opportunamente motivate, fermo restando l’obbligo della preventiva comunicazione e trasmissione dei curricula all’Amministrazione e che dette sostituzioni avvengano
tra operatori di pari professionalità ed esperienza. In ogni caso le sostituzioni non possono comportare aumenti di spesa per la stazione appaltante.
E’ espressamente prevista la facoltà dell’Amministrazione di segnalare all’appaltatore, anche a seguito di episodi conosciuti per il tramite degli utenti che ricevono il servizio, situazioni che siano motivo di lagnanza o che rappresentino comportamento lesivo dell’ambiente di lavoro o dell’utenza, al fine di richiedere la sostituzione dell’operatore qualora non fosse ritenuto idoneo per la corretta e regolare esecuzione del servizio. In caso di positivo accertamento, l’appaltatore deve provvedere all’allontanamento e sostituzione dell’operatore entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Amministrazione.
L’appaltatore dovrà dare piena garanzia sulla regolarità degli incarichi di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato del personale addetto ai servizi previsti dalla gara. Dovrà annualmente fornire all’Unione di Comuni un quadro dettagliato degli incarichi ove siano specificamente indicati il tipo di incarico e la persona incaricata. L’Unione di Comuni si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso le istituzioni competenti sulla regolarità degli incarichi e sui versamenti contributivi.
Formazione del personale
L’appaltatore è tenuto ad assicurare la formazione/aggiornamento specifico del personale impiegato nel servizio, anche relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all’attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio.
L’appaltatore, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, prima dell’inizio effettivo del servizio deve garantire lo svolgimento di un’attività di addestramento al personale che sarà impiegato nella realizzazione delle attività richieste dall’Amministrazione, al fine di renderlo edotto circa le specifiche circostanze, modalità e standard di qualità richiesti per l’esecuzione del servizio.
Si precisa che le ore di formazione del personale non potranno essere recuperate durante le ore di servizio.
L’appaltatore è tenuto altresì a garantire la formazione integrativa eventualmente offerta in sede di gara.
Il personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, deve essere formato per l’espletamento del servizio entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla consegna del servizio.
Art. 8 - Norme di comportamento
L’appaltatore dovrà:
- osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabilite dalle vigenti leggi e decreti nonché dal contratto collettivo di lavoro;
- adottare nell’esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici o privati.
Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente contratto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto, come già specificato.
L’impresa ed il personale dedicato ai servizi oggetto dell’appalto hanno l’obbligo di assoluta riservatezza in merito a quanto possono venire a conoscenza durante l’espletamento dei servizi, con particolare riferimento al divieto di divulgazione delle informazioni relative agli utenti ed alle attività predisposte dall’Amministrazione per l’utente. Il personale dell’impresa che presta il servizio oggetto dell’appalto è obbligato a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e ad agire, in ogni occasione, con diligenza professionale; l’Impresa deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell’Amministrazione impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte della dell’Amministrazione e/o degli utenti, nelle modalità previste al precedente art. 6.
L’Impresa deve prendere i provvedimenti opportuni nei confronti del personale a seguito di segnalazioni da parte dell’Amministrazione.
In relazione alle Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 3 ultimo periodo del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nel servizio, le norme di comportamento del citato Codice nonché del “Codice disciplinare” del personale dipendente dell’Unione di Comuni Valmarecchia, approvato con il CCNL Funzioni Locali e pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, per quanto compatibili, che l’incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso visione, fermo restando che l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto.
In relazione all'inesistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012, il gestore si impegna a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Il gestore si impegna al rispetto tassativo di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità consultabili sul sito: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx, che faranno parte integrante e sostanziale del contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Art. 9 – Sicurezza, riservatezza e nomina del responsabile del trattamento
L’appaltatore si impegna a trattare i dati personali di cui viene a conoscenza in forza del presente appalto, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali). In particolare, lo stesso si impegna a mantenere un rigoroso riserbo e la massima discrezione in ordine a notizie, dati, fatti e ad ogni qualunque altro elemento si configuri come dato personale, di cui debba venire a conoscenza nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.
In esecuzione del presente appalto, il fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente. In virtù di tale trattamento, le parti stipulano un accordo al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al citato Regolamento (UE) 2016/679 e ad ogni altra normativa applicabile.
Il fornitore è, pertanto, designato dall’Unione di Comuni Valmarecchia quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, per il trattamento denominato “Centro per le Famiglie”, obbligandosi a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall’Accordo che verrà allegato al medesimo.
Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono in capo al Responsabile del trattamento l’insorgere di un diritto al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 10 – Pagamenti e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Unione di Comuni provvederà alla liquidazione del corrispettivo con cadenza trimestrale in corrispondenza delle relazioni di monitoraggio presentate e previa emissione da parte del fornitore di regolari fatture. L’appaltatore dovrà avvalersi del sistema di fatturazione elettronica.
L’appaltatore, in persona del legale rappresentante, assume con la sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del contratto medesimo. A tal fine comunica all’Amministrazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della citata legge, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto contro corrente. L’appaltatore si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso.
Nel caso in cui le transazioni relative al contratto non siano eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto si intenderà risolto ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 9-bis L. 136/2010.
L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
L’appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.
Con riferimento ai subcontratti, l’appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Art. 11 - DUVRI
All’interno dei locali ove si svolgerà il servizio non presta attività personale alcun dipendente dell’Unione, pertanto non sussistono rischi di interferenza e non è necessaria la predisposizione del DUVRI, i cui costi sono pari a zero.
Art. 12 - Subappalto e cessione
Non è consentita la cessione del contratto senza il preventivo consenso dell’Unione. Il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato è vietato, fatta salva la possibilità di subappaltare la realizzazione in parte o in toto del programma di attività laboratoriali, eventi dedicati ed azioni di animazione territoriale rientranti nell’area di cui all’art. 3 lett. C.
In caso di infrazione, commessa dal subappaltatore occulto, alle norme del contratto d’appalto, unico responsabile verso l’Unione e verso terzi si intende l’appaltatore.
Art. 13 - Cauzione, penali e cause di risoluzione
L’appaltatore è tenuto ad osservare con perizia e diligenza quanto stabilito nel presente capitolato e negli impegni assunti nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. L’Unione ha sempre facoltà di controllare e verificare il buon andamento dell'esecuzione del servizio, avvalendosi del proprio personale all’uopo incaricato.
A garanzia dell’adempimento di quanto sopra, l’appaltatore deve costituire una garanzia del 2 % del valore dell’appalto, prevista dall’art. 103 del Codice degli Appalti.
In caso di inadempienze anche parziali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra Euro 100,00 ed Euro 1.000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza.
Nel caso di inosservanza degli obblighi o condizioni di cui al primo comma il Responsabile del servizio, individuato dalla stazione appaltante ai sensi del precedente art. 3, inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale il Responsabile può ordinare al soggetto affidatario l’immediata interruzione dei servizi. Entro il medesimo termine l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni.
In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l’art. 1456 del codice civile.
Le parti concordano altresì la risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichino i seguenti inadempimenti:
- all’applicazione di tre penali; in tal caso nulla è dovuto alla ditta incaricata se non le somme ricavate in proporzione al periodo di lavoro prestato;
- mancata erogazione del servizio per 5 gg di apertura anche non continuativi;
- mancato rispetto del processo di monitoraggio di cui al precedente art. 4.
In caso di interruzione dei servizi causata da inadempimenti dell’appaltatore, l’Unione si rivarrà sulla cauzione.
L’Unione, fatta salva la richiesta di maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi:
a) a copertura delle spese conseguenti all’esecuzione d’ufficio dei servizi (in economia o tramite terzi) necessarie per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’appaltatore;
b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’appaltatore;
c) a copertura delle spese per l’esecuzione d’ufficio del servizio in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell’appaltatore.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti ai risarcimenti spettanti alla stazione appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento sono notificate all’appaltatore mediante posta elettronica certificata.
Art. 14 – Spese contrattuali e foro competente
Sono a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria.
In caso di controversia, qualora non fosse possibile addivenire ad un accordo amichevole fra le parti, la stessa verrà demandata all’autorità giurisdizionale.
Le parti eleggono la competenza del Foro di Rimini.
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Santarcangelo di Romagna, 08/11/2022
IL RESPONSABILE P.O. SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx