ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
Polizza numero 300000367
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurato il soggetto il cui interesse e' protetto dall'assicurazione
Assicurazione il contratto di assicurazione Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione Danni corporali morte o lesioni personali
Danni materiali distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati
Franchigia la parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Perdite patrimoniali i danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali
Polizza il documento che prova l'assicurazione
Scoperto la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro il fatto per il quale e' prestata l'assicurazione e dal quale e' derivato un danno
Società Assicurazioni Generali S.p.A.
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Art.1
Pagamento del premio e decorrenza della assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 2
Proroga della assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno e' prorogata per un anno e cosi' successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 3
Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso se il premio non e' convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto
dell'imposta e di eventuali contributi di legge, relativa al periodo di rischio in corso.
SINISTRI
Art. 4
Denuncia dei sinistri - obblighi dell’assicurato
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Art. 5
Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penale.
ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO
Art. 6
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio
L'assicurazione e' prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, formano parte integrante della presente assicurazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
cosi' come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Art. 7
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8
Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.
Art. 9
Regolazione del premio
Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 1 che precede, sulla base dell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed e' regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
- del volume d'affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.
La differenza, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la
comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non e' obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come
base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
Art. 10
Informazioni sul rischio
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente o l'Assicurato e' tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) anche ai fini di cui al precedente Art. 9.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 11
Modifiche della Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 12
Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.
SEZIONE II
OGGETTO E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ ED OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato a’ sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale di Tributarista, in quanto iscritto all’I.N.T Istituto Nazionale Tributaristi esercente attività professionale nel settore tributario contabile nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme in materia.
L’attività può essere svolta dall’iscritto all’INT , oltre che con partita Iva individuale, anche in forma di Studio Associato o di Società Semplice tra professionisti.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
a) per fatto dei collaboratori, sostituti di concetto o dipendenti facenti parte dello studio purchè non iscritti all’INT.
b) dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione, in relazione alla:
- registrazione ed elaborazione di dati finalizzata alle operazioni di calcolo e stampa, utilizzando software di terzi, sulla base di dati ed indicazioni fornite dai clienti,
- trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando sistema informatico che consenta all’Amministrazione finanziaria la ricezione delle stesse secondo le modalità prescritte dalla legge e/o dai regolamenti;
c) per i danni materiali cagionati a terzi:
- dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
- dal deterioramento, incendio o furto dei supporti consegnati all'Assicurato dai suoi clienti per la registrazione e l'elaborazione, sempreché sia disponibile una copia del supporto che consenta il ripristino della procedura e dei dati; la Società risponde unicamente delle spese sostenute per il rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, con esclusione di tutte le spese supplementari anche se contrattualmente a carico dell'Assicurato (tempi supplementari di elaborazione, di studio, di analisi e di programma, ecc.).
Art. 2 - NORME SPECIALI
La garanzia comprende:
a) la responsabilità civile derivante all’Assicurato da incarichi di natura giudiziale, ivi compresi, tra questi, il patrocinio dinanzi alle Commissioni Tributarie, ad esso competenti;
b) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell’Assicurato in conseguenza dell’irrogazione di sanzioni amministrative, del cui pagamento l’Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti.
c) la consulenza, la tenuta, l’aggiornamento, il riordino e la revisione di contabilità, libri obbligatori e facoltativi, registri I.V.A., bilanci, stesura e rappresentanza di atti giuridici in genere (come la rappresentanza presso le commissioni tributarie, Intendenza di Finanza) perizie contabili, dichiarazioni redditi, dichiarazioni I.V.A. ed altre operazioni contabili;
d) la responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’attività concernente l’apposizione del visto di conformità in quanto prevista dalle norme che regolano la materia.
e) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi a seguito di omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività assicurate.
f) i danni patrimoniali causati a terzi, compresi i clienti, da errori di digitazione commessi nell’attività di pagamento di tributi e contributi tramite modello telematico F24, così come previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, c. 49, come convertito in Legge 4 agosto 2006,n.248.
Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti da:
▪ accordi stipulati tra l’Assicurato e il cliente che esulino dalle prescrizioni imposte dalla presente legge;
▪ mancata o inadeguata sussistenza di fondi nel conto corrente del cliente;
▪ operazioni dalle quali sia derivata all’Assicurato od a terzi un’indebita percezione di utilità;
Art. 3 – VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione è valida subordinatamente al possesso da parte dello dell’Assicurato e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Art. 4 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato o le persone di cui alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale.
d) Limitatamente alla fattispecie di cui all’art.2, punto f) , non sono considerati terzi lo Stato e la Pubblica Amministrazione.
Art. 5 - ESCLUSIONI
Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all’irrogazione di sanzioni amministrative salvo quanto previsto dall’Art. 2 lett. b) della presente sezione , nonché quelle derivanti:
a) dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
b) dal trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale, salvo ove diversamente disciplinato dalle polizze di primo rischio;
c) da omesso od intempestivo adempimento di obbligazioni volontariamente assunte;
d) da operazioni dalle quali sia derivata all’Assicurato od a terzi un’indebita percezione di utilità;
e) da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l’accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Integrazione Guadagni, messa in mobilità e sicurezza sul lavoro;
f) dall'attività di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate;
g) dall'attività di gestione di patrimoni, consulenza organizzativa, finanziaria, strategica o di alta direzione (quale l'assistenza per l'individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di diversificazione, fusioni, cessioni o acquisizioni di aziende, ecc.);
h) da attività svolta nell’ambito o per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF o CAAF);
i) dall'espletamento di incarichi di amministratore, curatore fallimentare, liquidatore, sindaco e revisore contabile;
l) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.
Art. 6 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa in caso di:
a) decesso dell’Assicurato;
b) comprovata cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione;
c) radiazione o sospensione per qualsiasi motivi dal ruolo professionale;
d) revoca dell’iscrizione alla spettabile Contraente.
Art. 7- RISCHI ATOMICI ED INQUINAMENTO
Sono escluse dall’assicurazione le perdite patrimoniali connesse con trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).
Sono altresì escluse le perdite patrimoniali connesse con l’inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato.
Art. 8- INIZIO E TERMINE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato durante il periodo di validità del contratto e denunciate nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione indipendentemente dalla data in cui si è verificato l’atto o il fatto che ha originato il danno.
Agli effetti di quanto disposto dall’art. 1892 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.
La garanzia sarà tuttavia operante per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 10 anni dalla cessazione del contratto, limitatamente ai casi di cancellazione dal ruolo professionale dell’Assicurato per limiti di età, malattia, morte o volontaria cessazione di attività.
Per tali danni il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il massimale per sinistro indicato in polizza.
Fermo restando l’obbligo di iscrizione descritto all’art. 1) delle presenti condizioni particolari - pena la nullità del contratto – ai fini dell’operatività del presente punto anche per richieste di risarcimento relative a fatti precedenti a tale iscrizione, verrà considerata alla stregua della predetta iscrizione l’attività esercitata con i codici I.V.A. 7412 A/B/C/D o precedenti classificazioni.
Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Peraltro nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.
Art. 9 – MASSIMALI DI GARANZIA
Resta tra le parti convenuto che le garanzie di cui alla presente polizza si intendono prestate fino a concorrenza del massimale di Euro 800.000,00 per ogni sinistro e per ogni Assicurato e l’esposizione globale della Compagnia non potrà superare il limite di Euro 7.500.000,00 per anno assicurativo e per la globalità degli Assicurati.
Resta altresì convenuto che le garanzie tutte di cui alla presente polizza si intendono prestate in eccesso alla somma di Euro 300.000,00 per sinistro e per anno, somma che costituisce in ogni caso franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato.
Il massimale per anno assicurativo si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo.
Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti consecutivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
In caso di esaurimento del massimale nel corso dell’anno assicurativo è concessa all’Assicurato la facoltà di ottenere il reintegro del massimale previo pagamento del premio contrattuale convenuto per l' intero anno assicurativo, fermo quanto disposto dall’art. 3 “Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro”.
Art. 10 - NORMA TRANSITORIA
Premesso che con effetto dalle ore 24 del giorno 1 Luglio 2010 la franchigia assoluta a carico di ogni assicurato di cui all’Art. 9 della Sezione II s’intende elevata ad € 300.000,00 , si conviene che le richieste di risarcimento pervenute in data successiva al 1° Luglio 2010 ma relative a fatti posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di effetto della polizza individuale attualmente in essere, stipulata anche con altra Compagnia, e la prima scadenza annuale successiva al 1° Luglio 2010, oppure, se antecedente, fino all’adeguamento del suo massimale a € 300.000,00, saranno assoggettate alla franchigia assoluta di € 258.000,00.
Art. 11 - PLURALITA' DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.
Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
Art. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i fatti commessi nei territori degli Stati membri dell’Unione europea, della Svizzera, della Città del Vaticano e della Repubblica di X.Xxxxxx nell’adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l’Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.
Agli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto composto di n. 12 pagine che l’Assicurato Contraente dichiara altresì di aver letto e compreso in ogni sua parte.
Art. 2 Sezione I (tacita proroga del contratto);
Art. 3 Sezione I (recesso del contratto in caso di sinistro);
Art. 9 Sezione I (regolazione del premio: sospensione per inadempimento degli 0bblighi relativi).
ACQUI TERME li 01.07.2010
Assicurazioni Generali S.P.A.