CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
INDICE | ||
Premessa | pag. | 7 |
PARTE COMUNE | ||
Art. 1 - Sfera di applicazione | pag. | 9 |
Art. 2 - Struttura della contrattazione | pag. | 11 |
Art. 3 - Diritti sindacali | pag. | 11 |
Art. 4 - Orario di lavoro | pag. | 13 |
Art. 5 - Festività | pag. | 15 |
Art. 6 - Ferie e permessi | pag. | 16 |
Art. 7 - Mensilità aggiuntive | pag. | 18 |
Art. 8 - Mezzi di trasporto | pag. | 18 |
Art. 9 - Zona lavoro e mobilità | pag. | 19 |
Art. 10 - Missioni e trasferte | pag. | 19 |
Art. 11 - Ambiente e salute | pag. | 19 |
Art. 12 - Pasti | pag. | 21 |
Art. 13 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto | pag. | 22 |
Art. 14 - Norme in materia disciplinare | pag. | 22 |
Art. 15 - Assunzione e riassunzione | pag. | 23 |
Art. 16 - Classificazione operai | pag. | 25 |
Art. 17 - Indennità di funzione | pag. | 30 |
Art. 18 - Retribuzione | pag. | 31 |
Art. 19 - Lavori speciali disagiati | pag. | 33 |
Art. 19 bis- Reperibilità | pag. | 33 |
Art. 20 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore | pag. | 34 |
Art. 21 - Assicurazioni sociali e integrazione trattamento | pag. | 35 |
Art. 21 bis- Fondo sanitario integrativo | pag. | 36 |
Art. 21 ter - Staffetta generazionale | pag. | 36 |
Art. 22 - Formazione professionale e attività promozionale | pag. | 37 |
Art. 23 - Conservazione del posto | pag. | 38 |
Art. 24 - Disposizioni finali | pag. | 39 |
Art. 25 - Durata del contratto | pag. | 39 |
ALLEGATI
Art. 1 - Tutela maternità/paternità pag. 41
Art. 2 - Accordo sindacale per l’incremento occupazionale
mediante meccanismi di staffetta pag. 43 Art. 3 - Norme comportamentali pag. 49
Il giorno 7 marzo 2019, presso la sede del Servizio Foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento
tra
la Provincia autonoma di Trento, il Servizio Foreste e fauna, l’Agenzia Provinciale delle foreste demaniali, il Servizio per il Sostegno occupazione e la valorizzazione ambien- tale, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, il Parco Naturale Paneveggio-Pale di X.Xxxxxxx, il Parco Naturale Adamello Brenta
rappresentati dai rispettivi Dirigenti pro tempore
e
- la FAI CISL, rappresentata dal Segretario Generale di categoria Xxxxxx Xxxxxxxx
- la FLAI CGIL, rappresentata dal Segretario Generale di categoria Xxxxxxxx Xxxxxxx e dal funzionario del settore ambiente, agricoltura e foreste Xxxxx Xxxxxxx
si è proceduto alla sottoscrizione del Testo Unico del Contratto integrativo provinciale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, integrativo del C.C.N.L. del 7 dicembre 2010.
PREMESSA
Conservazione e miglioramento dell’ambiente e del territorio silvo-pastorale, equità sociale e possibilità di crescita economica sono i tre principali fattori che con- corrono a definire uno sviluppo sostenibile che, in particolare per il territorio trentino, deve farsi carico di mantenere una gestione equilibrata delle risorse naturali per tra- sferire alle generazioni successive un ambiente salubre e vivibile.
Gli indirizzi generali d’intervento per il settore forestale, definiti più nel dettaglio da apposite linee guida sono, pertanto, quelli di perseguire la conservazione, ed il mi- glioramento del territorio forestale e montano, nonché la promozione e la realizzazio- ne, anche in via diretta della gestione forestale, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla specifica pianificazione, improntata a criteri di multifunzionalità e sostenibilità, con attenzione sia agli aspetti economici di filiera, sia agli aspetti di sicurezza del territorio.
Vanno, inoltre, assicurate la tutela della fauna, mediante il monitoraggio delle consistenze, la conservazione degli habitat e della biodiversità, nonché il ruolo di edu- cazione e informazione delle aree protette e dell’ambiente in genere.
La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 in materia di Governo del territorio forestale e montano dei corsi d’acqua e delle aree protette, nonché la legge provincia- le sui Lavori Pubblici (LP 26/1993) sono i principali strumenti per contribuire efficace- mente al processo di sviluppo e miglioramento delle aree forestali e montane trentine e permettono, inoltre, grazie alla possibilità di assumere personale operaio applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idrau- lico-forestale e i relativi contratti integrativi, di garantire occupazione di manodopera locale qualificata, mantenendo e valorizzando il territorio.
La stessa possibilità è data dalla legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, per gli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale.
L’amministrazione concorda di doversi impegnare in un processo di valorizzazio- ne del patrimonio di conoscenze e di professionalità del settore, favorendo forme di integrazione tra filiere, permettendo il consolidamento dei livelli occupazionali, al fine di garantire adeguato reddito e favorire la permanenza della popolazione residente in montagna.
Il perseguimento degli obiettivi così delineati potrà essere ottenuto grazie ad un’attenta programmazione degli interventi che troverà supporto nei finanziamenti disposti sul bilancio provinciale, ma anche in quelli disposti dagli enti proprietari di boschi a titolo di Migliorie Boschive, a favore del loro patrimonio silvo-pastorale.
PARTE COMUNE
1 SFERA DI APPLICAZIONE
Riferimento art. 1 CCNL 7 dicembre 2010
Il presente contratto, di natura privatistica, disciplina i rapporti fra i lavoratori dipendenti dagli enti firmatari per i lavori condotti in amministrazione diretta per le attività di forestazione e di salvaguardia del territorio e dell’ambiente si identificano come segue:
A - Interventi colturali:
- Imboschimento, rimboschimento, coniferamento, infoltimento, risarcimento e cure colturali;
- decespugliamento, ripulitura, spietramento, inerbimento ai fini della cura e mantenimento delle superfici aperte (pascoli);
- conversione a fustaia dei boschi cedui o del ceduo sotto fustaia;
- sfollamento, diradamento;
- riceppatura ed altri interventi nell’ambito di boschi percorsi dal fuoco;
- taglio, allestimento, esbosco e trasporto legname anche di alto fusto, compre- so l’accatastamento dei tronchi, eseguito con qualsiasi mezzo aereo e terre- stre.
B - Potenziamento infrastrutture:
- Costruzione di nuove strade forestali anche con funzioni frangifuoco: camio- nabili e trattorabili, di piste di esbosco, sentieri e di altre infrastrutture forestali;
- sistemazione straordinaria di strade ed altre infrastrutture forestali;
- conservazione e manutenzione della viabilità ed altre infrastrutture forestali;
- costruzione, manutenzione e riatto di malghe, rifugi forestali, fabbricati annes- si ai vivai forestali ed altre strutture analoghe;
- costruzione, manutenzione e riatto di fabbricati e manufatti nell’ambito del Demanio forestale provinciale;
- costruzione, manutenzione e riatto di fabbricati, manufatti e sentieri nell’ambi- to dei territori a parco naturale, in attuazione degli strumenti programmatori e pianificatori degli Enti di gestione;
- altre opere, come bacini raccolta acqua, acquedotti, recinzioni, ecc...;
- opere antivalanga di tutti i generi;
- infrastrutture per la prevenzione degli incendi boschivi.
C - Interventi diversi:
- Costruzione, manutenzione e coltivazione di vivai forestali;
- difesa fitosanitaria, meccanica, biologica e chimica, eseguita con qualsiasi
mezzo;
- opere di consolidamento del terreno e sistemazione di frane anche con tecni- che di bioingegneria;
- interventi di ripristino e di valorizzazione ambientale di ogni genere;
- interventi di valorizzazione e conservazione dei territori a parco naturale;
- assistenza alle operazione di assegnazione di prodotti legnosi;
- attività di protezione civile in caso di pubbliche calamità ovunque accadano in supporto alle strutture della protezione civile provinciale;
- rilievi per piani di assestamento e delle utilizzazioni, per indagini, studi e speri- mentazioni;
- attività promozionali, di informazione, di didattica e di educazione ambientale di ogni genere, purché connesse al settore forestale o di tutela e ripristino am- bientale, nonché all’ambito di attività istituzionale dei parchi naturali;
- attività di supporto alla ricerca scientifica svolta nell’ambito delle attività istitu- zionali dei Parchi Naturali e Nazionale del Trentino;
- attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento degli addetti alle utiliz- zazioni boschive di cui all’art. 102 della L.P. n. 11/2007;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi meccanici e delle attrezzature da cantiere e magazzini;
- opere ed interventi destinati a valorizzare la funzione culturale e l’uso ricreati- vo, turistico e faunistico delle aree a bosco e loro gestione;
- ogni altro intervento o azione di riequilibrio o stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani;
- attività di supporto tecnico e gestionale agli impianti ittiogenici delle Associa- zioni pescatori del territorio provinciale e attività di monitoraggio della fauna ittica;
- interventi di valorizzazione, monitoraggio e conservazione della fauna selva- tica.
I lavori in amministrazione diretta possono essere eseguiti sull’intero territorio provinciale, ed occasionalmente anche al di fuori di esso, con l’ausilio di attrezzature o mezzi meccanici di ogni specie, adottando il sistema più confacente al tipo di lavo- ro, compreso l’impiego di esplosivi.
Tale contratto è applicato anche al personale che svolge attività di carattere am- ministrativo, qualora la normativa dell’ente lo consenta.
2 STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE
Riferimento art. 2 CCNL 7 dicembre 2010
La contrattazione territoriale, che affronta le tematiche previste dall’art. 2 del CCNL, è strutturata su due livelli: parte comune applicabile ai lavoratori operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento e parte aziendale di competenza dei sin- goli datori di lavoro.
Per azienda si intendono le singole strutture firmatarie del contratto.
La contrattazione a livello aziendale tratta le seguenti materie:
- aggiunta di eventuali figure professionali esistenti nelle diverse aziende;
- gestione orario di lavoro e organizzazione del lavoro;
- fruizione di xxxxx e permessi;
- mezzi di trasporto;
- garanzie occupazionali;
- premio produttività;
- formazione professionale.
3 DIRITTI SINDACALI
Riferimento art. 4 e 29 CCNL 7 dicembre 2010
a - Riunioni in azienda
I lavoratori sono da considerarsi in servizio anche durante le riunioni od assem- blee sindacali, siano esse tenute nell’ambito delle unità produttive ove operano, o in locali pubblici o privati della zona.
b - Rappresentanze sindacali aziendali
Nell’ambito dei dipendenti dei vari Servizi ed Enti della Provincia Autonoma di Trento, viene riconosciuto il diritto in capo alle XX.XX. firmatarie di eleggere comples- sivamente 34 rappresentanti sindacali aziendali. Trattandosi di rapporti di lavoro di diritto privato, agli stessi è estesa la tutela della legge 20.05.1970, n. 300.
I delegati hanno diritto per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti per complessive 32 ore pro capite all’anno.
Si specifica che con la presente regolamentazione non trovano applicazione le norme riguardanti i dirigenti delle rappresentanze sindacali, previste alla lettera B) quarto e xxxxxx xxxxx, e al primo capoverso della lettera C) dell’art. 4 del C.C.N.L.
c - Permessi sindacali
Si specificano i permessi spettanti agli operai per ragioni sindacali:
Permessi retribuiti
- ogni operaio per riunioni o assemblee (art.4A-CCNL): 13 ore/anno;
- delegati aziendali: 32 ore/anno;
- direttivi provinciali (art. 4C-CCNL): 6 gg/anno non consecutivi;
- direttivi regionali e nazionali (art.4C-CCNL): 12 gg/anno non superiore a 3 gg consecutivi.
Permessi non retribuiti
- delegati aziendali (art. 4C-CCNL): 8 gg/anno.
I permessi non sono cedibili ma sono cumulabili per il lavoratore che ricopre più
cariche sindacali.
Durante i permessi retribuiti, compete la normale retribuzione tabellare (come se l’operaio lavorasse) maggiorata delle seguenti indennità riferite al cantiere di lavoro attivo in quel momento:
- trasporto in assenza di automezzo di servizio corrispondente alla indennità chilometrica con riferimento al municipio di residenza;
- alta montagna (qualora spettante in cantiere);
- indennità presenza comprensiva della quota mensa qualora spettante in can- tiere;
- indennità capo squadra qualora spettante per quel giorno.
Il lavoratore che partecipa all’assemblea sindacale deve darne comunicazione
tramite l’apposito modulo in uso presso l’ufficio di appartenenza.
d - Trattenute contributi sindacali per gli operai e impiegati a tempo determinato e indeterminato
I lavoratori possono rilasciare delega per la trattenuta dei contributi sindacali con le seguenti modalità:
- la delega deve essere redatta su apposito modulo predisposto dalle Organiz- zazioni sindacali dei lavoratori;
- la trattenuta del 0,50% su paga base, contingenza, salario integrativo provin- ciale, terzo elemento per gli operai a tempo determinato e su paga base, con- tingenza salario integrativo provinciale 13^, 14^ mensilità, ed integrazione salariale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato;
- la delega ha efficacia dal 1° giorno del mese successivo a quello del suo rilascio e validità sino ad eventuale revoca da parte del lavoratore che l’ha rilasciata.
e - Contributo assistenza contrattuale per gli operai e impiegati a tempo determinato e indeterminato
È istituito il contributo per assistenza contrattuale provinciale con la trattenuta dello 0,40% su paga base, salario integrativo provinciale, contingenza, terzo elemento per gli operai a tempo determinato e su paga base, salario integrativo provinciale ed
integrazione salariale, contingenza, 13^ e 14^ mensilità per gli operai e impiegati a tempo indeterminato. Il contributo comprende la quota di spettanza delle XX.XX. Nazionali.
Le trattenute di cui alle lettere d) ed e) vanno operate mensilmente in coinciden- za con il pagamento della retribuzione con le modalità previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
Tale ritenute sono versate alle Organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori,- mediante accredito su conto corrente segnalato dalle organizzazioni stesse.
f - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In funzione del dispositivo di cui all’articolo 47 del D.Lgs. n.81/2008 si concor- da sulla designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle seguenti quantità, rapportate al numero dei dipendenti presenti in ogni azienda:
- un rappresentante sino a 50 dipendenti;
- due rappresentanti sino a 200 dipendenti;
- quattro rappresentanti oltre 200 dipendenti.
I rappresentanti sono eletti dai lavoratori su proposta delle XX.XX. firmatarie e
dei delegati aziendali nell’ambito delle assemblee sindacali.
Ad essi spettano, per ogni azienda, annualmente e cumulativamente permessi retribuiti pari a due ore per ogni operaio occupato nell’anno precedente, con l’esclu- sione degli operai senza garanzie occupazionali; detto monte ore viene omogenea- mente ripartito fra i rappresentanti stessi.
Per l’esercizio dei propri compiti, in aggiunta al salario, al rappresentante sono rimborsate le spese per viaggio, vitto ed alloggio secondo la contrattazione collettiva. Il costo dell’iniziativa è a carico del datore di lavoro. Nei limiti del possibile, possono essere dallo stesso impiegati automezzi messi a disposizione dall’Amministrazione.
I permessi sono aggiuntivi rispetto a quelli spettanti come lavoratore e come eventuale rappresentante sindacale; essi vanno fruiti compatibilmente con le esigenze di cantiere, previa comunicazione scritta alla Direzione lavori.
4 ORARIO DI LAVORO
Riferimento art. 9 CCNL 7 dicembre 2010
a - Normale orario di lavoro
Il normale orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni di 8 ore ciascuno.
Le ore effettuate nella giornata del sabato sono da considerarsi straordinarie normali.
È possibile effettuare il recupero, da parte degli operai, di ore di lavoro perdute
per causa di forza maggiore fino ad un massimo di due ore giornaliere, purché non vengano superate le 10 ore al giorno e le 40 settimanali. Tali ore sono da considerarsi a tutti gli effetti normali.
La gestione dell’ordinario orario giornaliero è fissata dalla D.L. a seconda dell’an- damento stagionale e delle esigenze operative; in ogni caso la pausa del mezzogiorno non può essere inferiore ad 1 (una) ora.
Il tempo impiegato per raggiungere il cantiere dal punto di raccolta stabilito viene considerato a tutti gli effetti prestazione di lavoro.
In caso di eccezionale emergenza possono essere organizzati turni di lavoro per il tempo strettamente necessario a far fronte alle esigenze che l’emergenza stessa ha determinato.
In via eccezionale e per esigenze giustificate sotto il profilo tecnico-organizzativo e in accordo con i lavoratori, è possibile ripartire in maniera differenziata il normale orario di lavoro settimanale al fine di sospendere l’attività il venerdì pomeriggio.
b - Flessibilità oraria
In relazione alle difficoltà di lavoro connesse con l’andamento stagionale, non- ché per esigenze di servizio, può essere introdotta da parte del datore di lavoro, una flessibilità dell’orario di lavoro esercitata nei limiti minimo e massimo rispettivamente di 5 e 10 ore giornaliere. Tale norma è sancita da accordi tra le parti.
Il limite massimo di ore annue da accantonare è stabilito in relazione alla ripresa dell’attività lavorativa, ciò per permettere la maturazione delle giornate utili alla frui- zione dei benefici previsti dalla legge sull’integrazione salariale secondo la seguente tabella:
Periodo di inizio attività | Numero massimo di ore |
dal 1 gennaio al 5 marzo | 120 |
dal 6 marzo al 15 marzo | 96 |
dal 16 marzo al 31 marzo | 64 |
dal 1 aprile al 15 aprile | 24 |
dal 16 aprile | 0 |
È consentito il superamento del normale orario di lavoro fino a un massimo di
240 ore annue.
In presenza di orario di lavoro costante con dei soli picchi lavorativi, le ore pre- state in più non recuperabili per l’assenza dei corrispondenti periodi con diminuzione di orario di lavoro saranno pagate a tutti gli effetti come lavoro straordinario.
È data facoltà al dipendente di optare, in alternativa alla corresponsione del com-
penso per lavoro straordinario, per l’accantonamento di parte delle ore medesime da utilizzarsi successivamente come permessi retribuiti entro il 30 novembre. Tale recu- pero è consentito sia a ore che a giornate intere.
Qualora non sia possibile il recupero delle ore entro il 30 novembre, le stesse verranno retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario previsto dall’art. 50 CCNL, con il cedolino paga dello stesso mese di novembre.
Diverse modalità o termini di fruizione delle ore di flessibilità saranno definite nei
rispettivi accordi aziendali.
c - Riduzione di orario di lavoro
Poiché, in deroga al vigente CCNL, anziché in 39 ore settimanali, l’orario di la- voro è stabilito in 40 ore settimanali, agli operai competono corrispondenti permessi retribuiti per le ore lavorate in più.
I permessi competono sia all’operaio a tempo determinato che indeterminato in ragione di 0,2 ore per giornata retribuita (comprese malattia - infortuni - ferie - per- messi retribuiti – festività - riduzione orario – flessibilità).
I permessi retribuiti aggiuntivi di cui al comma 7 dell’art. 9 CCNL per gli operai a tempo indeterminato sono sommati a quelli sopra stabiliti.
I permessi retribuiti conseguenti alla riduzione di orario di lavoro di cui al primo comma della presente lettera c) per gli operai a tempo determinato e indeterminato sono usufruiti, anche frazionati ad ore, per i motivi e con le modalità specificate nel successivo articolo 20.
Rimane comunque inteso che i permessi retribuiti non utilizzati, così come i riposi compensativi, saranno usufruiti come ferie o remunerati.
I lavoratori hanno inoltre diritto, in aggiunta ai permessi di cui sopra, ad ulteriori 8 ore annue di permesso riduzione orario. Per i rapporti di lavoro inferiori all’anno viene effettuato un calcolo proporzionale considerando a tutti gli effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.
5 FESTIVITÀ
Riferimento art. 11 CCNL 7 dicembre 2010
Operai a tempo determinato
Il trattamento economico per tutte le festività è compreso nel terzo elemento. Per la ricorrenza del Santo Patrono, si fa riferimento alla festività patronale del
Comune ove ha sede il Distretto o la Stazione forestale demaniale o la sede dell’Ente. Nel caso di prestazione di lavoro nella ricorrenza del Patrono, spetta la retribu-
zione maggiorata della quota per straordinario festivo.
Operai a tempo indeterminato
1 - festività nazionali ed infrasettimanali (vedi elenco CCNL)
- per quelle che cadono dal lunedì al sabato, sarà corrisposta la retribuzione ordinaria;
- per quelle che cadono la domenica, sarà corrisposto 1/26 di paga mensile in
più;
- per quelle che cadono nelle prime due settimane dalla sospensione dal lavoro per integrazione salariale, sarà corrisposto dal datore di lavoro 1/26 di paga mensile.
2 - festività soppresse
- X. Xxxxxxxx (19 marzo)
- Ascensione (giovedì precedente)
- Corpus Domini (giovedì precedente)
- SS. Xxxxxx x Xxxxx (29 giugno)
Agli operai che prestano la loro opera in queste festività, saranno corrisposte altrettante giornate di riposo compensativo.
3 - festività 4 novembre (spostata alla domenica)
Sarà comunque corrisposto 1/26 di paga in più.
4 - Santo patrono del luogo di lavoro
Viene computata in unico giorno di ferie all’anno da aggiungere agli altri spet-
tanti.
6 FERIE E PERMESSI
Riferimento art.12 CCNL 7 dicembre 2010
a – Ferie
Ai sensi del secondo comma dell’art. 12 del CCNL – Ferie – , all’operaio assunto a tempo indeterminato spetta un periodo di ferie retribuite, secondo il normale orario di lavoro, corrispondente a 22 giorni lavorativi esclusi sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali più 1 giorno per la festa del patrono.
Per rapporti di lavoro inferiori all’anno verrà effettuato un calcolo proporzionale considerando a tutti gli effetti la frazione di mese superiore a quindici giorni come mese intero.
Il diritto alle ferie non matura per i seguenti periodi di assenza dal lavoro:
- aspettativa non retribuita;
- assenza facoltativa per maternità;
- servizio militare;
- congedo parentale DL 151/2001.
Il periodo di ferie verrà di norma stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze organizzative e di quelle dei lavoratori e dovrà essere usufruito possibilmen- te nei periodi di stasi dei lavori e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo particolari casi motivati e concordati con le Organizzazioni Sindacali.
L’operaio potrà comunque beneficiare a sua discrezione, dopo aver informato in tempo utile il datore di lavoro, di 11 giorni di ferie, compatibilmente con le esigenze di cantiere.
Il datore di lavoro può sospendere l’attività del cantiere, per più giorni consecuti- vi per una durata massima di cinque giorni di lavoro all’anno. In tale periodo, all’ope- raio a tempo determinato non spetta retribuzione.
Al lavoratore possono essere concessi specifici permessi retribuiti per il tempo necessario all’effettuazione di eventuali visite sanitarie la cui durata è attestata dal medico curante.
In dipendenza di particolari esigenze personali, possono essere concessi al la- voratore permessi non retribuiti.
b – Permessi retribuiti
1. Si applicano le disposizioni della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e del regolamen- to di attuazione n. 278 del 21 luglio 2000. In aggiunta a quanto previsto dalla normativa, il permesso retribuito di tre giorni per grave infermità o decesso di un parente entro il secondo grado, sarà riconosciuto per evento. Per poter usufruire dei giorni di permesso il lavoratore dovrà presentare idonea docu- mentazione, redatta dal medico specialista o rilasciata dalle strutture ospe- daliere, attestante lo stato di gravi patologie dei soggetti cui viene prestata assistenza, come stabilito dalle istruzioni ministeriali.
2. È riconosciuto il congedo obbligatorio per paternità stabilito dalla normativa vigente a carico dell’INPS. Il datore di lavoro riconosce al padre lavoratore un ulteriore giorno di permesso retribuito.
3. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria, si applicano le relative norme di Legge in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs n. 151/2001. Per quanto attiene alla disci- plina dei congedi parentali ex art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall’art. 3 D.L. 216/2012 e art. 1, comma 339 L. 228/2012, si prevede la pos- sibilità di fruire del congedo parentale, di cui all’art. 32 e su base oraria ove le esigenze di servizio lo permettano ed i lavoratori/lavoratrici si recheranno sul luogo di lavoro col proprio mezzo ed a proprie spese.
La regolamentazione dei permessi è disciplinata come indicato nell’allegato n. 1 del presente contratto.
c – Permessi straordinari
Riferimento art.51 CCNL 7 dicembre 2010
1. In caso di malattia certificata del figlio, possono essere concessi annualmente al lavoratore 8 giorni di permesso retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino e successivamente, annualmente, 5 giorni di permesso non retribuito fino al compimento degli 8 anni.
Per gli operai a tempo determinato le giornate di permesso di cui sopra sono rapportate al periodo di lavoro.
2. Ai lavoratori si applicano le disposizioni della L. 8 marzo 2000, n. 53 –“conge- di parentali”. Il diritto a tre giorni annui di permesso retribuito, previsti in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, è estesa anche ai suoceri.
7 MENSILITÀ AGGIUNTIVE
Riferimento art.14 CCNL 7 dicembre 2010
In deroga all’art. 14 C.C.N.L., le mensilità aggiuntive sono corrisposte rispetti- vamente:
- 14° mensilità rapportata ed in aggiunta alla paga del mese di giugno (entro il
15 luglio);
- 13° mensilità rapportata ed in aggiunta alla paga del mese di novembre (entro
il 15 dicembre).
Tali mensilità aggiuntive, maturate in riferimento all’effettiva durata del rapporto di lavoro, sono frazionabili in dodicesimi in caso di inizio o di cessazione del lavoro in corso d’anno. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero.
8 MEZZI DI TRASPORTO
Riferimento artt. 15 e 54 del CCNL 7 dicembre 2010
La definizione dell’argomento viene demandata alla contrattazione aziendale ad
esclusione dell’indennità chilometrica.
Al dipendente che usa, preventivamente autorizzato, il proprio automezzo per ragioni di servizio compete un rimborso spese pari ad euro 0,430 per ogni chilometro percorso.
9 ZONA LAVORO E MOBILITÀ
Riferimento artt.15 e 54 CCNL 7 dicembre 2010
La trattazione della materia è demandata alla contrattazione aziendale.
L’individuazione di ulteriori punti di raccolta, fermo restando quelli già esistenti con l’attuale organizzazione e gestione degli stessi, sarà demandata alla contrattazio- ne aziendale.
10 MISSIONI E TRASFERTE
Riferimento art.16 CCNL 7 dicembre 2010
L’indennità di pernottamento viene stabilita nella misura fissa giornaliera ad euro 10,00 per l’operaio che pernotta nei pressi del cantiere. Ciò anche quando l’alloggia- mento o il rifugio è messo a disposizione dal datore di lavoro.
Se l’operaio beneficia del pernottamento, non ha diritto all’indennità di trasporto. Solamente all’operaio che pernotta nei rifugi forestali non dotati di servizio di ristorazione e pernottamento l’indennità di pernottamento è aggiornata ad euro 15,00, e compete in aggiunta al compenso incentivante un’ulteriore quota di euro 6,00 come
indennità cena.
All’operaio comandato in attività da espletare all’esterno dell’Ufficio distrettuale di appartenenza, sono rimborsate le spese eventualmente sostenute con il proprio automezzo, preventivamente autorizzato, in ragione di euro 0,430 al chilometro om- nicomprensive ed il tempo di viaggio dal punto di raccolta al cantiere è considerato normale orario di lavoro.
Al lavoratore in trasferta sono rimborsate le spese di vitto, previa presentazione
della ricevuta, fino all’importo stabilito per i dipendenti provinciali.
Le parti convengono, fermo restando quanto stabilito dal vigente contratto inte- grativo provinciale, di rimandare eventuali ulteriori pattuizioni alla contrattazione azien- dale.
11 AMBIENTE E SALUTE
Riferimento art. 22 CCNL 7 dicembre 2010
Per tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs 81/2008, e successive mo- dificazioni ed aggiornamenti.
Fatte salve diverse disposizioni stabilite dai contratti aziendali, al fine di ridurre i
rischi sulla salute dei lavoratori nella contrattazione aziendale si individueranno i siste- mi di lavoro, le attrezzature e le sostanze impiegate di livello tecnico più adeguato alle problematiche della sicurezza ed igiene del lavoro.
Ad esclusione delle situazioni di emergenza, dovranno essere garantite idonee condizioni igieniche e sanitarie degli alloggi.
a – Indumenti
L’equipaggiamento personale spettante ai lavoratori e lavoratrici a cui si applica il contratto integrativo provinciale per gli operai forestali è concordato in:
fornitura annuale:
- n. 2 T-shirt tecnica
- n. 1 pantaloni leggeri fornitura biennale:
- n. 1 giacca da lavoro in foresta
- n. 1 felpa di cotone
- n. 1 pile
- n. 1 camicia
- n. 1 pantaloni pesanti
- n. 1 ulteriore paio pantaloni leggeri ad usura: giacca a vento
Gli scarponi antinfortunistici rientrano nella dotazione obbligatoria dei dispositivi di protezione individuali.
Le Parti convengono che, in sede di contrattazione aziendale, sarà possibile mo-
dificare/integrare la dotazione, mantenendo salvo il valore minimo economico di base.
Alle squadre di lavoro particolarmente distanti da rifugi sarà data in dotazione una tenda od altra struttura funzionalmente equivalente in grado di offrire riparo agli operai.
Nel documento di consegna del materiale è specificato l’anno di riferimento della
dotazione.
b - Dispositivi di protezione individuali
Scarponi antinfortunistici: possibilità di scelta fra due tipologie
Ai fini della sicurezza del lavoro in base alla normativa ed in funzione della tipo- logia di lavoro sono forniti i dispositivi di protezione individuali sostituiti ad usura o a scadenza.
c - Lavori pesanti
Sono considerati pesanti i sottoelencati lavori quando vengono svolti continua- mente:
- scoronamento di frane richiedente un’assicurazione con corda;
- disgaggio di zone rocciose;
- lavoro con macchine ed utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.
d - Lavori nocivi
Sono considerati nocivi i lavori svolti continuamente che di seguito si elencano:
- carico, scarico, irrorazione e spargimento di concimi chimici per i quali sono prescritte particolari cautele;
- carico, scarico, irrorazione e spargimento di antiparassitari e anticrittogamici, per i quali siano prescritte particolari cautele.
Gli operai possono essere addetti ai lavori pesanti e nocivi per una durata mas- sima di 4 ore al giorno, cui devono seguire 2 ore di riposo retribuito.
Nelle ore residue gli stessi operai saranno addetti ad altre attività da espletare nello stesso cantiere purché lontane da quelle pesanti e nocive, ferma restando la retribuzione giornaliera di qualifica.
e - Medicina del lavoro
Le verifiche e i controlli dell’ambiente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori verranno effettuate in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Qualora le lavorazioni comportino esposizioni a fattori di rischio individuati dal Documento di Valutazione dei rischi, per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria, il lavoratore è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti, così D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. .
Per le visite mediche nel contesto della sorveglianza sanitaria, può essere utiliz- zato l’automezzo di servizio, o se ciò non fosse possibile l’operaio, preventivamente autorizzato, potrà utilizzare il proprio mezzo con rimborso spese pari a euro 0,430 al chilometro e saranno riconosciute allo stesso le ore della visita più il tempo di viaggio. Per le visite effettuate nei periodi di stasi invernale dei lavori, gli operai che usu- fruiscono del trattamento di integrazione salariale o indennità di disoccupazione non saranno remunerati, ma saranno rimborsate le spese di viaggio quando non è utiliz-
zato il mezzo di servizio.
12 PASTI
Riferimento art. 58 CCNL 7 dicembre 2010
Fatte salve diverse disposizione previste dagli accordi aziendali, è consentito ai lavoratori l’utilizzo dell’automezzo di servizio per raggiungere nella pausa del mezzo- giorno, il ristorante o eventuali strutture dell’amministrazione purché la distanza non superi i 10 chilometri fra l’andata e ritorno sul cantiere.
I cantieri di durata superiore al mese e situati a distanza superiore a 10 chilometri dagli immobili di cui sopra, saranno dotati di idonee strutture di ricovero temporanee per la consumazione dei pasti, mentre quelli di durata da 15 a 30 giorni (di calendario) saranno provvisti di tenda.
Quando una squadra, composta da almeno tre lavoratori, intenda preparare in comune il pasto del mezzogiorno, un operaio può assentarsi dal lavoro per 60 minuti, allo scopo di approntarlo. Per detto periodo, viene garantita la normale retribuzione.
13 - ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Riferimento art. 24 CCNL 7 dicembre 2010
In materia di anticipazione di fine rapporto si fa riferimento all’art. 24 del CCNL,
fatte salve le deroghe sotto esposte.
A modifica dell’art. 24 CCNL, per la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, l’importo dell’anticipazione sarà erogato in unica soluzione, previa presentazione della seguente documentazione:
- copia conforme della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune;
- fatture o altra idonea documentazione di importo totale superiore all’anticipa- zione e comprovante l’avvenuto sostenimento delle spese al netto di quote co- perte da contributi o di altre agevolazioni finanziarie concesse da Enti Pubblici da certificare attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio.
Sono ammissibili le spese già sostenute, ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle an- cora da sostenere.
Si considerano ammissibili ad anticipazione anche le spese sanitarie riguardanti il coniuge e gli altri familiari conviventi ed a carico; fra le stesse, rientrano le cure odontoiatriche.
14 - NORME IN MATERIA DISCIPLINARE
Riferimento art. 25 CCNL 7 dicembre 2010
Per le norme disciplinari, si fa riferimento a quelle allegate al presente contratto integrativo, ricorrendo a quelle dell’art. 25 CCNL per la parte non descritta nello stes- so allegato CIPL.
15 - ASSUNZIONE E RIASSUNZIONE
Riferimento artt. 46 - 47 - 48 CCNL 7 dicembre 2010
I lavoratori forestali possono essere assunti con rapporto di lavoro a tempo de- terminato o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, trova applicazione la normativa vigente avuto riguardo che tutte le attività di forestazione in Trentino, come elencate al precedente articolo 1, hanno eminentemente carattere stagionale.
Per l’esecuzione delle opere di cui alla sfera di applicazione, viene prevista, per la durata del CIPL, l’effettuazione di almeno 60.000 giornate annue di effettivo lavoro di mano d’opera.
Il numero delle giornate di cui sopra sarà oggetto di verifica annuale.
1 - Operai a tempo determinato:
L’Amministrazione si impegna a limitare allo stretto indispensabile la stipulazione di contratti individuali di entità inferiore a 50 giornate annue.
Pur con le deroghe di cui sopra, per gli operai che nell’anno solare precedente abbiano effettuato presso lo stesso datore di lavoro, in qualità di addetti alle attività di cui all’art. 1 del presente contratto:
- più di 50 giornate di effettivo lavoro, per l’anno successivo viene garantito un rapporto di lavoro a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 101 giornate lavorative;
- più di 101 giornate di effettivo lavoro, per l’anno solare successivo viene ga- rantito un rapporto di lavoro a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 125 giornate lavorative;
- più di 125 giornate di effettivo lavoro, per l’anno solare successivo viene ga- rantito un rapporto di lavoro a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 151 giornate lavorative.
Si intendono giornate lavorative quelle di effettivo lavoro, i permessi retribuiti e la sesta giornata (sabato).
Ferme restando le norme contrattuali di cui al punto precedente, per i lavoratori pensionati e per quelli che svolgono lavoro autonomo, tale norma non è vincolante. Ciò al fine di consentire ad altri lavoratori una maggiore occupazione ed una più equa distribuzione del reddito.
Particolari deroghe, o modifiche all’applicazione delle garanzie occupazionali
sono demandate alla contrattazione aziendale.
Qualora il lavoratore non rispetti la data di riassunzione, decade il diritto delle garanzie occupazionali.
La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo i 10 anni consecutivi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro e con effettuazione di al-
meno 125 giorni di effettivo lavoro nell’ultimo anno, non si applica al personale di- pendente degli Enti di gestione dei Parchi naturali provinciali e del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.
Tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle esigenze funzionali dei servizi svolti sul territorio dagli enti di gestione dei parchi naturali e del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette a fronte di cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeter- minato, si provvederà alla trasformazione di pari unità di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, al fine di confermare il contingente attuale. La trasformazione dovrà avvenire nello stesso ambito lavorativo (manutenzione del ter- ritorio, educazione ambientale, ecc), entro la stagione immediatamente successiva.
Le garanzie occupazionali non trovano applicazione per gli operai avventizi di cui al successivo art. 16 e per i lavoratori che nella stagione precedente abbiano rasse- gnato le dimissioni prima della scadenza del contratto.
Compatibilmente con le esigenze di conduzione tecnica dei lavori, l’assunzione degli operai sarà effettuata contemporaneamente alla ripresa stagionale dei lavori.
Per gli operai già alle dipendenze nell’anno precedente, non si applica quanto previsto dall’art. 47 del CCNL concernente il periodo di prova.
2 - Operai a tempo indeterminato:
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato, salvo rinuncia del lavoratore, per gli operai che abbiano superato nell’anno solare precedente almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso la stessa Amministrazione, con esclusione quindi dei giorni di malattia ed infortunio. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sarà effettuata tenendo conto dell’anzianità di servizio, dell’età e della professionalità raggiunta attraverso gli appositi corsi di for- mazione cui l’operaio è tenuto a partecipare.
Gli operai pensionati ed i coltivatori diretti non possono beneficiare di tale forma
di contratto.
Per i lavoratori a tempo indeterminato che hanno raggiunto l’età pensionabile, viene sciolto il rapporto di lavoro instaurato, fatte salve le norme di legge in materia. Il turn over è confermato per un contingente minimo di n. 185 operai del Servizio Foreste e fauna ed Agenzia Provinciale delle foreste demaniali, lo stesso potrà essere
aumentato tenendo conto delle disponibilità dei finanziamenti.
Agli operai a tempo indeterminato vengono garantite almeno 181 giornate lavo-
rative annue, anche ai fini dei benefici della legge 8.8.1972, n. 457.
16 - CLASSIFICAZIONE OPERAI
(comprende le figure previste dal CCNL)
Riferimento art. 49 CCNL 7 dicembre 2010
Ai fini dell’applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei
seguenti livelli:
5° LIVELLO/Operai specializzati super
Per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono con conoscenze tec- nico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione.
Profili esemplificativi:
- responsabili di vivaio;
- operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
- falegname, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
- autisti di autotreni ed autoarticolati;
- istruttore;
- addetto al funzionamento della segatronchi e delle altre macchine della seghe- ria che richiedono particolari conoscenze tecniche;
- falegname: lavoratore con funzione direttive e di coordinamento, che richiedo- no una speciale preparazione e capacità professionale;
- fochino: in possesso di regolare patentino ed esercitante anche saltuariamen-
te la qualifica;
- operatore di macchine per l’esecuzione di lavori in situazioni particolari e com- plesse (zone impervie, presenza di ostacoli, scogliere), dove sia richiesta una elevata capacità tecnico-operativa e organizzativa-gestionale;
- operatori addetti all’uso di automezzi con gru, anche per la movimentazione dei tronchi;
- operatore forestale specializzato (norma UNI) che in virtù dell’esperienza ac- quisita svolge anche un ruolo di supporto alla direzione lavori;
- carpentiere - operaio che svolge con funzioni direttive mansioni che richiedo- no una speciale preparazione e capacità;
- operaio esperto in monitoraggi della fauna ittica e in gestione di impianti ittio- genici;
- Coordinatore esperto;
- addetto alle attività promozionali, al pubblico e didattiche o di supporto alle attività di ricerca e monitoraggio, svolgente anche compiti specialistici e conti- nuativi autonomi e di supporto alla Direzione e al Responsabile di settore nelle attività di progettazione, programmazione e preparazione delle attività.
4° LIVELLO/Operai specializzati
Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli professionali rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tec- nico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza aziendale e professionalità.
Profili esemplificativi previsti a livello nazionale e provinciale:
- operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l’utiliz- zazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico-forestali;
- meccanici;
- innestatori, potatori;
- preparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
- vivaisti specializzati;
- raccoglitori - selezionatori di semi forestali;
- muratori specializzati;
- motoseghisti addetti al taglio di selezione;
- addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali.
- cuoco: addetto alla mensa aziendale, con comprovata esperienza e capacità;
- operatore forestale specializzato (norma UNI):
- oltre a quanto previsto nel profilo dell’operatore forestale (qualificato su- per) può procedere:
- all’abbattimento e all’allestimento di alberi anche in condizioni complesse;
- nell’esbosco è in grado di utilizzare in sicurezza macchine (es. trattore,ver- ricello, gabbie, rimorchio, gru idraulica) e/o animali da soma o da tiro, altre attrezzature (es: risine);
- è in grado di organizzare il luogo di lavoro e l’area d’intervento di sua com- petenza;
- collabora e coordina le attività eseguite in caso di impiego combinato con altri sistemi di lavoro e nel caso di utilizzo di macchine operatrici specia- lizzate.
- addetto alle attività promozionali, al pubblico e didattiche o di supporto alle attività di ricerca e monitoraggio con autonomia esecutiva e competenza spe- cifica acquisita per esperienza o titolo;
- conduttore di macchine semoventi in genere (escavatore / pala / terna);
- conduttore di trattori forestali speciali per l’esbosco a strascico;
- falegname: lavoratore che, con autonomia, svolge mansioni che richiedono
specifiche conoscenze tecniche con adeguata abilità pratica;
- Coordinatore.
3° LIVELLO/Operai qualificati super
Per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle cono- scenze e capacità professionali dell’operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere, con comprovata esperienza aziendale, mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione.
Profili esemplificativi:
- vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
- conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (scorticatrici, cep- patori, biotrituratori, potatrici);
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza profes- sionale;
- addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, a tecnolo- gie di bioingegneria, (ponti in legno, arce, bragheri);
- operatore forestale (norma UNI):
- nelle operazioni di taglio è in grado di utilizzare, in sicurezza, motosega e attrezzi manuali per l’abbattimento e l’allestimento di alberi in condizioni non complesse e può effettuare la manutenzione della motosega;
- nelle operazioni di esbosco è in grado di svolgere, in sicurezza, le operazio- ni di base (es. trasporto materiale, posizionamento ed uso accessori, “tiro” della traente/fune di sollevamento - verricello o gru a cavo - fino al carico, legatura del carico, attacco e distacco del carico);
- nell’organizzazione del lavoro è in grado di valutare la propria capacità d’in- tervento in riferimento ai rischi e al piano di lavoro e conosce ed è in grado di impiegare correttamente i necessari DPI e i dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature che utilizza.
- conduttori di macchine ed attrezzature agricole e forestali semplici;
- addetto alle attività promozionali, di supporto ai servizi di accompagnamento e guida al pubblico e alle attività didattiche o di supporto alle attività di ricerca e monitoraggio e alla gestione del magazzino;
- addetto ai servizi di gestione delle aree di sosta e/o ai servizi di mobilità con funzione di responsabile di valle/zona o con funzioni di coordinamento, dotato di specifica esperienza;
- operaio che sotto la diretta responsabilità della D.L. assiste nella progettazio- ne, organizzazione ed esecuzione degli interventi di infrastrutture e manuten- zione del territorio;
- addetto alla costruzione e messa in sicurezza di sentieri montani;
- operatore di supporto per attività di monitoraggio, raccolta e archiviazioni dati.
2° LIVELLO/Operai qualificati
Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecni- co-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.
Profili esemplificativi:
- addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali);
- selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
- addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti;
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
- addetti alla realizzazione di semenzai e piantonali;
- addetti alla realizzazioni di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, ma- nutenzione strade).
- addetto ai servizio di vigilanza e custodia;
- manovale operatore alla perforatrice, al demolitore pneumatico, alla betoniera;
- manovale addetto alle utilizzazioni forestali con motosega ed ascia (taglio, allestimento, riceppatura, sramatura ed esbosco di piante forestali) quando si tratta di tagli di conversione e trasformazione all’alto fusto o tagli colturali in genere;
- manovale addetto ad attività di segheria;
- operatore di semplici attrezzature a motore (decespugliatore / soffiatore / mo- tosega);
- cuoco addetto alla mensa aziendale;
- addetto ai servizi di gestione delle aree di sosta e/o ai servizi di mobilità con funzione di responsabile di valle/zona;
- addetto all’apertura dei Centri Visitatori e a supporto dei servizi al pubblico dell’Ente.
1° LIVELLO/Operai comuni
Per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.
Operai non rientranti nelle categorie precedenti.
Profili esemplificativi:
- addetto alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione e sistema- zione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estir- pazioni della vegetazione infestante, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (ciglionate, graticciate, cordonate), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbo- sco, senza uso di mezzi meccanici.
- addetto ai servizi di gestione delle aree di sosta;
- addetto alla informazione all’utenza e ai visitatori (“banconista”).
Nell’ipotesi in cui all’operaio vengano attribuite mansioni superiori, allo stesso compete, a decorrere dal primo giorno di espletamento delle predette mansioni, la paga corrispondente alla qualifica superiore nonché, trascorsi venticinque giorni con- secutivi o quaranta giorni discontinui nell’anno solare di effettivo espletamento delle predette mansioni, anche se tra loro diverse, l’attribuzione definitiva della qualifica superiore.
La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica supe- riore, assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle armi non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli da solo diritto, sin dall’inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superiore.
Entro massimo 5 anni, fatte salve precedenti attribuzioni a mansioni superiori,
l’operaio comune verrà inquadrato nella qualifica superiore.
Operai avventizi
Operaio assunto per 50 giornate di effettivo lavoro fino ad un massimo di 80
giornate, senza garanzie occupazionali.
Profili esemplificativi:
- attività promozionale a termine;
- affiancamento alle operazioni in bosco senza uso di attrezzatura meccanica;
- supporto ad attività di monitoraggio in campo faunistico;
- addetto ai servizi di gestione delle aree di sosta fino a un massimo di 90 gior- nate.
La relativa retribuzione è così fissata:
1. minimo retributivo nazionale conglobato + salario integrativo provinciale con esclusione del terzo elemento, spettanti all’operaio comune. Non compete il trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 52 comma 3 del CCNL;
2. eventuale indennità di trasporto pari all’importo stabilito per l’operaio resi- dente nel comune di lavoro, qualora non sia messo a disposizione un veicolo dell’Amministrazione, indicizzata come al precedente articolo 8;
3. dotazione da concordare in sede di contrattazione aziendale.
Gli scarponi antinfortunistici rientrano nella dotazione obbligatoria dei dispositivi di protezione individuali.
17 - INDENNITÀ DI FUNZIONE
Riferimento art. 49 CCNL 7 dicembre 2010
a - Capo operaio
Qualifica non prevista nell’ambito dei lavori che eseguono i Servizi provinciali.
b - Capo squadra
Operaio dei vari livelli investito della responsabilità di un gruppo anche minimo di operai che lavorano nell’ambito di un unico perimetro.
Secondo le disposizioni ricevute dal Direttore dei lavori o dai suoi assistenti:
- esegue e fa eseguire le opere, richiedendo eventualmente attrezzature e mate- riali occorrenti;
- è responsabile del buon funzionamento dei mezzi e dell’impiego dei materiali;
- mette e fa mettere in atto le misure inerenti la prevenzione degli infortuni;
- compila la scheda lavoro (giornale dei lavori), annotando anche le ore prestate da ciascun operaio.
Al capo squadra e al capo vivaista viene riconosciuta, per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una indennità di funzione nella misura del 15% da calcolare sulla paga base, salario integrativo provinciale e contingenza.
Al caposquadra è riconosciuta almeno la qualifica di qualificato super (terzo
livello).
c - Istruttore
Operaio altamente specializzato che ha frequentato proficuamente specifici corsi di formazione ed aggiornamento e che, avendo dimostrato, a giudizio dell’Ammini- strazione, capacità tecniche e didattiche rilevanti, collabora alla pratica realizzazione delle attività previste dall’art. 102 della L.P. n. 11/2007 nonché a quelle connesse alla promozione del settore forestale e dell’ambiente in genere. La qualifica è certificata da uno specifico attestato di abilitazione rilasciato dalla struttura competente.
Agli istruttori in possesso di specifico attestato di abilitazione, viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della paga base, salario integrativo provinciale e contingenza, limitato al periodo di effettivo svolgimento della mansione. Tale indennità non è cumu- labile con quella di caposquadra e viene meno allorché l’istruttore cessa tale tipo di attività per propria rinuncia ovvero in seguito a revoca scritta da parte del l’Ammini- strazione dell’incarico di istruttore.
All’operaio facente funzione di istruttore non ancora in possesso di attestato di abilitazione, viene riconosciuta l’indennità del capo squadra.
d - Coordinatore
Operaio che si occupa di supportare i gruppi di progettazione e direzione lavo-
ri nella programmazione, progettazione, organizzazione ed esecuzione, anche per le questioni riguardanti la sicurezza, nonché per la liquidazione dei cantieri forestali. In- carico da attribuirsi solamente ai lavoratori a partire dal 4 livello (specializzati), formati allo scopo e previo superamento di prova tecnico-professionale.
Dopo 5 anni di esperienza nello svolgimento della mansione viene riconosciuta
la qualifica di specializzato super.
Agli operai coordinatori viene riconosciuto un’indennità di funzione pari al 30% del minimo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale comprese le mensi- lità aggiuntive, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento della mansione.
Tale indennità assorbe le indennità alta montagna, lavori disagiati e caposqua-
dra.
Ulteriori regolamenti e specificazioni di carattere operativo sono demandati alla
contrattazione aziendale.
e - Boscaiolo
Operai addetti agli interventi di utilizzazione principale delle fustaie - ossia al ciclo completo del taglio esbosco trasporto e misurazione di piante d’alto fusto in attua- zione dei piani di assestamento o dei programmi inventariali previsti dalla normativa vigente.
Tale qualifica si ottiene dopo la frequentazione di apposito corso, previsto dall’ art. 102 della L.P. n. 11/2007 e l’effettuazione cumulativa di n. 200 giornate effettive di attività specifica certificata dal datore di lavoro.
Alla figura del boscaiolo compete un premio di produttività. L’entità del compen- so e le modalità della quantificazione sono demandate alla contrattazione aziendale.
18 – RETRIBUZIONE
Riferimento art. 52 CCNL 7 dicembre 2010
a - Modalità di pagamento
Gli operai a tempo determinato sono retribuiti con paga oraria e quelli a tempo indeterminato con paga mensile.
La corresponsione avviene di norma entro il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione.
Possibilmente, il lavoratore rilascia al datore di lavoro una delega specifica al pagamento attraverso un istituto di credito di fiducia.
b - Salario integrativo provinciale
A decorrere dal 1 gennaio 2018 il salario integrativo provinciale, è stabilito nella seguente misura:
importi mensili lordi operai
livello | salario integrativo | |
1 | comune | 268,02 |
2 | qualificato | 318,29 |
3 | qualificato super | 337,87 |
4 | specializzato | 358,87 |
5 | specializzato super | 401,60 |
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26; quella oraria per 173,33.
L’aumento orario per gli operai stagionali si ottiene dividendo le quote mensile per 173,33.
c - Compenso incentivante
Per tendere alla più elevata produttività, è confermata l’indennità di presenza giornaliera che, allo scopo di ridurre le numerose indennità presenti in contratto inglo- ba l’indennità sostitutiva di mensa.
Gli importi sono così determinati:
qualifica | compenso incentivante | |
1 | comune | 10,81 |
2 | qualificato | 11,35 |
3 | qualificato super | 11,49 |
4 | specializzato | 11,63 |
5 | specializzato super | 12,16 |
Gli importi rimarranno costanti per tutta la durata del presente CIPL.
Il compenso incentivante è corrisposto anche per le giornate nelle quali l’operaio pur disponibile (caso di pioggia) non presta attività lavorativa per qualsiasi motivo.
Per coloro che beneficiano del servizio mensa, le quote di cui sopra vengono ridotte di euro 6,00. Il compenso incentivante viene altresì corrisposto, ridotto di euro 6,00 della quota mensa durante le assenze per infortunio sul lavoro.
19 LAVORI SPECIALI DISAGIATI
Riferimento artt. 53 e 57 CCNL 7 dicembre 2010
a - Lavori in acqua
Sono considerati lavori in acqua quelli effettuati in continuazione con i piedi im- mersi in una profondità d’acqua, di neve, melma, superiore ai 18 centimetri.
L’orario giornaliero degli operai adibiti a tali lavori verrà, a seconda delle esigenze di servizio, ridotto di un’ora, oppure ripartito in due periodi uguali, di cui uno destinato all’effettuazione di lavori in acqua, l’altro ad attività diversa, ferma restando in ogni caso la retribuzione giornaliera di qualifica.
b - Altri lavori disagiati
Sono considerati lavori disagiati la disinfestazione manuale, con raccolta, pure manuale, dei nidi di processionaria sulle piante e la raccolta manuale dei semi, la de- pezzatura e la sramatura di piante infestate.
Per i lavori speciali disagiati di cui ad a) e b) spetta un’indennità nella misura del 10% da calcolare sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo provinciale.
c - Indennità calamità pubbliche
Le ore di lavoro effettuate per fronteggiare le emergenze derivanti da calamità naturali sono maggiorate del 30% da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo provinciale.
d - Indennità alta montagna
L’indennità alta montagna prevista all’articolo 53 del CCNL – punto a) viene cor- risposta nella misura del 10% del minimo retributivo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale, per lavori eseguiti oltre i 1000 metri di altitudine.
Le parti convengono di demandare alla contrattazione aziendale la regolamen- tazione e l’attribuzione di indennità ad eventuali ulteriori nuove tipologie di attività disagiate.
19 bis - REPERIBILITÀ
Riferimento art. 56 CCNL 7 dicembre 2010
La presente regolamentazione avviene ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 56 del
CCNL vigente, specificatamente per i casi di incendio e calamità naturale.
L’indennità di reperibilità è fissata al 6% del minimo retributivo nazionale conglo- bato e salario integrativo provinciale.
La reperibilità si attiva solo in casi eccezionali, in previsione di eventi e/o a segui-
to di accadimenti che possono richiedere l’intervento degli operai forestali.
La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in caso di chiamata.
I turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata settimanale per ciascun dipendente, fermo restando l’obbligo dell’avvicendamento del personale ad- detto ai turni stessi.
Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità, da intendersi al di fuori del normale orario di lavoro settimanale, sono considerate come lavoro straordinario (compreso il tempo di viaggio), e se la prestazione supera le 6 ore anche non conse- cutive, compete al lavoratore un giorno di riposo compensativo.
Qualora la chiamata cada in orario notturno infrasettimanale o festivo e termini entro le ore 24.00, al lavoratore spetta il compenso per la prestazione straordinaria svolta, nell’eventualità che il servizio di reperibilità notturna infrasettimanale o festiva termini oltre le ore 24.00 al lavoratore spetta la sospensione del servizio ordinario del giorno successivo, da intendersi quale recupero compensativo.
Eventuali diversi sistemi di reperibilità, al di fuori delle motivazioni di cui al pre- sente articolo, potranno essere definiti in sede di contrattazione aziendale mediante accordi specifici.
20 - IMPEDIMENTI AL LAVORO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Riferimento art. 59 CCNL 7 dicembre 2010
Le clausole di cui all’art. 59 CCNL sono sostituite dalle seguenti:
Il lavoratore che non possa prestare la sua opera per motivi di forza maggiore e non dipendenti dalla sua volontà, è comunque sempre tenuto a presentarsi sul luogo indicato dalla Direzione dei lavori, rimanendo a disposizione del datore di lavoro.
Le ore a disposizione, senza effettuare prestazione lavorativa, sono fissate in quattro giornaliere normalmente retribuite, comprese le ore per raggiungere e tornare dal cantiere, e solamente dopo tale permanenza il datore di lavoro può congedare l’operaio.
Per assicurare al lavoratore la normale retribuzione giornaliera, qualora nel corso della giornata non si raggiungesse la concorrenza delle 8 ore fra quelle lavorate e a disposizione si utilizzeranno i permessi retribuiti previsti all’art. 4 lettera c) comma 1 del CIPL.
In caso di esaurimento dei permessi di cui sopra per gli operai a tempo indeter- minato si utilizzeranno i riposi compensativi.
Perdurando l’impedimento oltre i tre giorni consecutivi, è facoltà dell’Ammini- strazione richiedere l’intervento della Cassa integrazione salariale.
L’operaio che non si presentasse o si assentasse, senza giustificato motivo, sul luogo indicato dalla direzione lavoro è da considerare assente ingiustificato, con con- seguente riduzione della paga e sanzione disciplinare.
21 - ASSICURAZIONI SOCIALI E INTEGRAZIONE TRATTAMENTO
Riferimento art. 60 CCNL 7 dicembre 2010
1 - Operai a tempo indeterminato
All’operaio in forza a tempo indeterminato, sono anticipati mensilmente i se- guenti trattamenti previdenziali, nella misura dovuta dai rispettivi enti:
a) indennità di malattia;
b) indennità di infortunio;
c) integrazione salariale L. 8.8.1972, n. 457;
d) assegno per il nucleo familiare.
2 - Operai a tempo determinato
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio, all’operaio spetta, fino al 180° giorno di assenza anche non consecutiva nel corso dell’anno solare, un’indennità ad integra- zione delle prestazioni corrisposte dall’Istituto Nazionale Infortuni sul lavoro fino alla concorrenza della retribuzione normale di fatto.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia, all’operaio spetta, fino al 180° giorno di assenza, anche non consecutiva, nel corso dell’anno solare e fatte salve diverse disposizioni di legge in materia, un’indennità oraria ad integrazione delle prestazioni corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale fino alla concorrenza della retri- buzione normale e di fatto.
Il calcolo delle indennità integrative viene effettuato sulla scorta dei seguenti elementi:
- minimo contrattuale conglobato;
- salario integrativo provinciale;
- terzo elemento;
- 8 ore/giorno, dal lunedì al venerdì, escluse festività infrasettimanali;
- 40 ore settimanali.
3 - Malattia insorta durante le ferie
L’evento morboso, insorto durante il periodo feriale, sospende il decorso del medesimo e l’assenza dell’operaio è considerata e retribuita come malattia.
In conseguenza delle norme sopra descritte, non trova applicazione l’art. 61 CCNL relativo alle integrazioni FIMIF.
21 bis - FONDO SANITARIO INTEGRATIVO
In aggiunta al XXX.XXXX, per tutti i lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato con garanzie occupazionali, si concorda l’iscri- zione al fondo sanitario integrativo Sanifonds a decorrere dal 2017.
L’onere di iscrizione è totalmente a carico del datore di lavoro ed è stabilito in:
- 128,00 (centoventotto/00) euro annui a favore degli operai a tempo indeter- minato e degli operai stagionali per i quali, nell’anno precedente, siano state denunciate almeno 151 giornate contributive, comprensive dei periodi di as- senza imputabili a cause di forza maggiore;
- 64,00 (sessantaquattro/00) euro a favore degli operai stagionali con garanzie occupazionali per i quali, nell’anno precedente, siano state denunciate da un minimo di 51 e fino a 150 giornate contributive, comprensive dei periodi di assenza imputabili a cause di forza maggiore.
In caso di nuove assunzioni l’iscrizione al Fondo e l’individuazione del valore della relativa quota avverranno sulla base della durata del contratto di lavoro e saranno integrate in base alle eventuali proroghe.
Sulla base delle disposizioni e dello Statuto dello stesso Sanifonds, a partire dall’anno 2018 possono assumere la qualifica di iscritti i componenti del nucleo fa- miliare, dovendosi intendere con ciò il coniuge (o convivente more uxorio) e i figli maggiorenni e minorenni presenti sulla certificazione di stato di famiglia, come da normativa Sanifonds.
21 ter - STAFFETTA GENERAZIONALE
Al fine di incrementare l’occupazione del settore anche mediante specifici mec- canismi di staffetta, le Parti condividono l’utilità di estendere a tutti gli operai forestali assunti con contratto di diritto privato dai sottoscrittori del presente accordo, quan- to previsto dal documento di interventi di politica del lavoro 2015-2018 e ss.mm.ii. (adottato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento, così come regolamentato dall’Allegato n. 2, da considerare parte integrante del presente accordo.
22 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E ATTIVITÀ PROMOZIONALE
a - Formazione professionale
Durante il periodo di validità del presente contratto, vengono svolti periodica- mente dai Servizi forestali provinciali e dagli Enti strumentali provinciali firmatari, an- che al di fuori dei periodi lavorativi, corsi di formazione ed aggiornamento professio- nale inteso come:
- promozione di cultura generale, riferita alle mansioni che l’operaio svolge;
- organizzazione del lavoro, in merito a: procedure operative; diritti, doveri e rap- porti con i superiori ed i compagni di lavoro; tutela fisica dei lavoratori, igiene del lavoro, ecc.;
- formazione professionale, conoscenza dei materiali e delle attrezzature im- piegate, delle tecniche e dei rischi connessi ai lavori ed ai cantieri di forestazione;
- interventi di prevenzione e spegnimento incendi boschivi. Scopi del corso:
- qualificare gli operai ed avviarli anche a mansioni superiori (di istruttore, capo
squadra, capi vivaista);
- favorire la maggiore conoscenza del proprio lavoro, sia per aumentare la pro- duttività e sia per ridurre la fatica, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- produrre una spinta qualificante sia culturale che professionale;
- introdurre un qualificato pre-avviamento al lavoro dei giovani.
I corsi teorico-pratici, finalizzati sia alle procedure di cantiere e sia alla sicurezza del lavoro, saranno organizzati dall’Amministrazione per gruppi di operai ed in periodi da stabilire.
La scelta dei lavoratori da ammettere ai corsi compete al datore di lavoro.
La partecipazione è obbligatoria per tutti i dipendenti, salvo casi particolari da
definire di volta in volta con singolo lavoratore o con le organizzazioni sindacali.
L’onere derivante dall’organizzazione ed espletamento dei corsi, ivi comprese le spese per vitto ed alloggio, resta a totale carico dell’ Amministrazione. Per il trasporto di norma saranno utilizzati gli automezzi dell’Amministrazione, nel caso di impos- sibilità l’operaio potrà utilizzare il mezzo proprio, preventivamente autorizzato, con rimborso chilometrico come previsto all’art. 8.
Poiché il corso sarà normalmente svolto durante la stasi invernale dei lavori, gli operai che usufruiscono in quel periodo del trattamento di integrazione salariale o dell’indennità di disoccupazione non saranno remunerati, fatto salvo sopra quanto specificato.
Qualora il corso fosse svolto durante il periodo di attività lavorativa, all’operaio compete la normale retribuzione.
Annualmente verrà presentato un programma dei corsi di formazione ed aggior- namento professionale.
I corsi di formazione professionale finalizzati al conferimento della qualifica su- periore saranno organizzati entro il periodo di validità contrattuale sulla base delle effettive necessità di personale nelle diverse qualifiche, secondo l’ordine di priorità derivante dai criteri generali di programmazione dei lavori diretti. Il superamento della verifica di fine corso darà luogo all’attribuzione della qualifica prevista dal corso di formazione.
b - Attività promozionale
Per incentivare la coesione fra i lavoratori e per promuovere le attività forestali e di tutela ambientale, possono essere inoltre attivate iniziative e manifestazioni a fa- vore degli operai e con la partecipazione diretta degli stessi operai a complete spese dell’Amministrazione. Per lo stesso scopo è altresì consentita la partecipazione ad analoghe iniziative promozionali di carattere forestale-ambientale promosse da Enti e privati, sia con personale che con mezzi d’opera e di trasporto, materiali, dispositivi, attrezzi ed attrezzature.
In caso di comando alla partecipazione di manifestazioni, l’operaio viene rego- larmente retribuito secondo quando stabilito dalla contrattazione collettiva; nel caso di adesione volontaria dell’operaio, potranno anche essere messi a disposizione so- lamente mezzi d’opera e di trasporto, materiali, dispositivi, attrezzi ed attrezzature; in casi limitati, l’Amministrazione può provvedere al rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dall’operaio.
23 - CONSERVAZIONE DEL POSTO
Riferimento art. 62 del CCNL 7 dicembre 2010
Operai a tempo determinato:
Durante l’assenza per malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conserva- zione del posto per un periodo di 180 giorni di calendario. Tale diritto viene comunque a cessare con lo scioglimento annuale o stagionale della squadra di appartenenza.
Operai a tempo indeterminato:
Durante l’assenza per malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni di calendario.
In caso di malattia continuata, il periodo di comporto di 180 giorni può riguar- dare anche due anni consecutivi, essendo l’infermità iniziata in un anno per protrarsi
in quello successivo.
Qualora si verifichino ripetute assenze, susseguenti a brevi intervalli di lavoro,
si da luogo ad un solo periodo di comporto di 180 giorni nello stesso anno solare.
Trascorso tale periodo e perdurante l’infermità, è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro.
Superati i 180 giorni di malattia sarà concesso un periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque non oltre altri 180 giorni di calendario. Per tale pe- riodo sarà corrisposta una retribuzione pari al 30% del minimo retributivo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale, purché il dipendente non benefici di altri trattamenti previdenziali o pensione.
In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto è garantita fino a
guarigione clinica.
24 - DISPOSIZIONI FINALI
Le norme comportamentali di cui all’allegato n. 3, formano parte integrante del presente contratto.
25 - DURATA DEL CONTRATTO
Riferimento art.30 del CCNL 7 dicembre 2010
Il presente testo unico contrattuale, raggruppa ogni accordo precedentemente
siglato ed ha validità fino al 31 dicembre 2019.
Il contratto s’intenderà comunque tacitamente rinnovato di anno in anno ove non intervenga disdetta scritta da una delle parti contraenti, concessa con preavviso di almeno tre mesi.
Nel caso di disdetta, il medesimo continuerà ad aver efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza e fino a quando non sia intervenuto un nuovo accordo che lo sostituisca.
FIRMA DELLE PARTI PER ACCETTAZIONE
SERVIZIO FORESTE E FAUNA xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN XXXXXXX xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE
E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
FLAI CGIL Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx
FAI CISL Xxxxxx Xxxxxxxx
Tutela maternità/paternità
ALLEGATO N. 1
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria, si applicano le relative norme di Legge in vigore ed in parti- colare quelle di cui al D.Lgs n. 151/2001.
Per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali ex art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come modificato dall’art. 3 D.L. 216/2012 e art. 1, comma 399 L. 228/2012, si prevede la possibilità di fruire del congedo parentale, di cui all’art. 32, su base oraria, nei limiti e con le modalità definite dal presente articolo, fermi restando i limiti massi- mi così come previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale.
Il genitore che usufruisce anche dei riposi giornalieri (c.d. permessi per allatta- mento) potrà fruire del congedo parentale su base oraria astenendosi dal lavoro per:
- 2 ore al giorno in caso di orario di lavoro superiore a 6 ore giornaliere;
- 1 ora al giorno in caso di orario di lavoro inferiore o uguale a 6 ore giornaliere.
Le quote giornaliere così determinate andranno godute per intero e non potranno essere ulteriormente frazionate.
Nel caso in cui il permesso parentale su base oraria venga usufruito oltre l’anno di vita del bambino o dal genitore non avente diritto al periodo di riposo giornaliero (c.d. permesso per allattamento) o dal genitore che vi abbia rinunciato, esso potrà essere fruito mediante astensione dal lavoro per:
- 2 o 4 ore al giorno in caso di orario di lavoro a tempo pieno;
- 1 o 2 ore giornaliere in caso di orario di lavoro part time.
Le quote giornaliere così determinate andranno godute per intero e non potranno essere ulteriormente frazionate.
La fruizione della quota oraria giornaliera di congedo potrà avvenire solo ad inizio o fine giornata ed in ogni caso le ore di effettiva prestazione lavorativa non potranno essere inferiori alla metà dell’orario contrattualmente previsto. Resta naturalmente salva la facoltà di astenersi per l’intera giornata.
Nell’eventualità in cui si prevedano modulazioni dell’orario giornaliero differenti e/o ulteriori rispetto a quelle previste nel presente contratto, le parti rivaluteranno la gestione delle ore di congedo così come previste dal presente articolo.
È ammessa la fruizione del congedo orario, nella modalità giornaliera opzionata, solo per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.
Il monte ore complessivo, così come previsto per legge, rientrante nella dispo- nibilità del lavoratore o della lavoratrice alle condizioni sopra indicate, dovrà essere calcolato facendo riferimento al divisore orario contrattuale di 173,33 (es. 173,33 x 6 mesi = 1039,98 ore, arrotondate per eccesso a 1040). Ogni ora di congedo fruita dal lavoratore o lavoratrice verrà detratta dal monte ore come sopra determinato.
Ai fini dell’esercizio del diritto il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è obbligato a presentare, almeno 5 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, ovvero la data di inizio e di fine dello stesso ed allegando il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva, la di- chiarazione dell’altro genitore circa gli eventuali periodi già utilizzati allo stesso titolo per il medesimo evento e la sua situazione lavorativa. In casi urgenti, indipendenti dalla volontà delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, in cui sia oggettivamente impossibile il rispetto del periodo di preavviso così come sopra quantificato, lo stesso sarà da intendersi eccezionalmente ridotto ad ore 48.
ALLEGATO 2
ACCORDO SINDACALE PER L’INCREMENTO OCCUPAZIONALE MEDIANTE MECCANISMI DI STAFFETTA
In data odierna presso ….
TRA
Datore di lavoro - ……………………..
C.F. e/o P. I.V.A.
Rappresentata dal Titolare/legale rappresentante Signor………………………….
Assistito da ……………... nella persona del Sig. ……………………………..
E
Le XX.XX. dei lavoratori come di seguito rappresentate:
…………………………………….
…………………………………….
PREMESSO CHE
L’attuale situazione economica, unita all’allungamento dei periodi di lavoro, crea condizioni che incidono negativamente sullo sviluppo dell’occupazione, in particolare giovanile.
Il Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018 prevede l’interven- to 22, denominato “Incremento dell’occupazione mediante meccanismi di staffetta”, volto ad incrementare l’occupazione, in particolare giovanile, attraverso accordi sin- dacali che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in forza.
Ai lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario di lavoro in applicazione della staffetta, l’Agenzia del Lavoro eroga un sostegno economico, fino a 10.000 Euro annui e per la durata massima di 36 mesi, per far fronte alla perdita retributiva e con- tributiva conseguente alla riduzione dell’orario di lavoro, nella misura indicata dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.
Il contributo è erogato in caso di contestuale assunzione/stabilizzazione a tempo indeterminato di lavoratori nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Durante tutta la durata del trattamento deve essere mantenuto il saldo occupa- zionale positivo.
Il contributo è erogato solo se la riduzione dell’orario di lavoro è contestuale all’assunzione e se l’accordo prevede la garanzia del saldo occupazionale positivo per tutta la durata del contributo. L’accordo deve prevedere, nel caso in cui il saldo occu- pazionale diventi negativo, l’obbligo in capo al datore di lavoro di ripristinare il saldo attivo attraverso nuove assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato o riattivando il regime di orario originario del lavoratore coinvolto nella riduzione oraria.
LE PARTI PRENDONO ATTO
1. che condizione essenziale per attivare l’intervento provinciale è l’ assunzione/ stabilizzazione contestuale di almeno un lavoratore, con contratto di appren- distato o a tempo indeterminato, con saldo “orario” positivo (c.d. saldo occu- pazionale positivo);
2. che il saldo occupazionale positivo si perfeziona quando la somma tra le ore lavorative del lavoratore che accetta la riduzione oraria in base al presente accordo e le ore lavorative delle nuove assunzioni/stabilizzazioni a tempo in- determinato corrispondentemente effettuate in base al presente accordo evi- denzia un incremento occupazionale di almeno un’ora lavorativa;
3. che, nel caso di assunzione tramite contratto di apprendistato, nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa (part time o full time), anche quelle derivanti dall’eventuale percorso formativo individuato;
4. che, ai fini della determinazione del saldo occupazionale, si fa riferimento esclusivamente ai lavoratori beneficiari del sostegno al reddito provinciale e ai neoassunti/stabilizzati, e che pertanto non assumono rilevanza gli eventi concernenti altri lavoratori dell’azienda;
5. che il saldo occupazionale positivo deve essere garantito per tutta la durata del sostegno al reddito erogato dalla Provincia al lavoratore coinvolto nella riduzione oraria;
6. che pertanto, le dimissioni o il licenziamento del neoassunto/stabilizzato, im- putabili o meno al datore di lavoro, comportano la necessità di ripristinare la condizione di saldo positivo attraverso nuove assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato o riattivando il regime di orario originario del lavoratore coinvolto nella riduzione oraria;
7. che non ci sono limiti minimi o massimi per quanto riguarda la riduzione dell’orario di lavoro, salvo il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia di lavoro a tempo parziale;
8. che l’ assunzione/stabilizzazione a tempo indeterminato può essere anche a tempo parziale.
IL DATORE DI LAVORO DICHIARA:
1. di essere interessato ad attivare il meccanismo sopra descritto in quanto po- trebbero essere presenti nel proprio organico lavoratori interessati alla riduzio- ne di orario e sarebbe disponibile a procedere con eventuali nuove assunzioni/ stabilizzazioni a tempo indeterminato;
2. di essere consapevole che sono ammesse all’intervento le nuove assunzioni che rispettino i requisiti previsti dall’art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
LE PARTI CONCORDANO
di definire le seguenti regole per la disciplina del meccanismo di staffetta:
1. L’adesione al meccanismo di staffetta da parte dei lavoratori deve essere vo- lontaria.
2. L’attivazione del meccanismo di staffetta è subordinata alla realizzazione di entrambe le seguenti condizioni: interesse alla riduzione di orario manifestato da uno o più lavoratori e interesse del datore di lavoro a procedere contestual- mente a nuove assunzioni garantendo il saldo occupazionale positivo.
3. Le nuove assunzioni devono esser effettuate contestualmente ed in ogni caso entro .… giorni (massimo 45 giorni) dalla riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori, considerato che fino a quando il saldo occupazionale non sia rag- giunto, al lavoratore non sarà erogato il sostegno al reddito provinciale.
4. Il saldo occupazionale positivo deve essere garantito durante tutta la durata del sostegno al reddito erogato dalla Provincia al lavoratore. Di conseguenza, le dimissioni o il licenziamento del nuovo assunto/stabilizzato, imputabili o meno al datore di lavoro, comportano la necessità di ripristinare la condizione di saldo positivo attraverso nuove assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeter- minato o riattivando il regime di orario originario del lavoratore coinvolto nella riduzione oraria. Il ripristino del saldo occupazionale deve essere garantito entro il termine di ..… giorni (massimo 45 giorni).
5. Sono possibili variazioni dell’orario di lavoro parziale durante la durata del pre- sente accordo, che dovranno essere tempestivamente comunicate all’Agenzia del Lavoro da parte del lavoratore, purché non venga meno il saldo occupa- zionale positivo.
6. Salve diverse intese individuali, il datore di lavoro riattiverà il regime di orario originario del lavoratore coinvolto nella riduzione oraria alla scadenza del so- stegno al reddito provinciale, nel caso in cui intervengano modifiche normati- ve in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche e nel caso in cui venis- se respinta o revocata l’istanza di accesso al sostegno al reddito provinciale.
Trento / altro luogo, il
Letto, confermato, sottoscritto.
Per l’impresa/azienda
Il Titolare / Legale Rappresentante
……………………………………………………..
Per l’Organizzazione datoriale
…………………………………………………….
Per le XX.XX.
………………………………………………………
ELENCO DI LAVORATORI
(NON OBBLIGATORIO NEL CASO DI ACCORDO APERTO)
Si procederà alla riduzione dell’orario di lavoro come segue per i seguenti lavo- ratori:
Cognome | Nome | Data di nascita | Orario settimanale originario | Orario settimana- le ridotto |
Si procederà contestualmente all’assunzione a tempo indeterminato dei seguenti la- voratori con il seguente orario:
Cognome | Nome | Data di nascita | Orario settimanale |
ALLEGATO 3
NORME COMPORTAMENTALI
ARTICOLO 1
Doveri del lavoratore
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai rappresentanti dell’Am- ministrazione, secondo il livello di responsabilità attribuita agli stessi dalla attuale struttura organizzativa.
In particolare, l’operaio dovrà:
a) espletare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferitegli, at- tenendosi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti o delle norme in uso presso l’ufficio di appartenenza, sempre che non siano in contrasto con quelle dei contratti collettivi;
b)rispettare l’orario di lavoro, adempiendo anche alle eventuali formalità pre- scritte dalla Direzione lavori per il controllo delle presenze;
c) non trarre profitto, con danno per l’Amministrazione, da quanto forma oggetto delle sue mansioni, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione o che sia incompatibile con le mansioni affidategli;
d)osservare le norme antinfortunistiche disposte dalla Direzione lavori e dalle norme vigenti;
e) indossare durante il servizio il vestiario fornito dall’amministrazione.
Quando l’operaio rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dalle disposizioni avute dai superiori, deve riferirne agli stessi, formulando eventuali proposte per rimuovere le difficoltà o gli inconvenienti stessi. Se le disposizioni appaiono palesemente illegit- time, l’operaio deve pure darne giustificata notizia al superiore. Qualora l’ordine gli sia rinnovato per iscritto, l’operaio ha il dovere di darvi esecuzione a meno che ciò non sia vietato dalla legge penale e questo per evitare dirette responsabilità.
ARTICOLO 2
Divieti
È proibito all’operaio prestare stabilmente la propria opera presso altre aziende.
È proibito eseguire, durante l’orario di lavoro, lavori per conto proprio o per conto di xxxxx.
È proibito usare attrezzature, macchine, utensili e materiali dell’Amministrazione per conto proprio o di terzi senza autorizzazione.
È proibito cedere a terzi gli indumenti forniti dall’amministrazione.
ARTICOLO 3
Provvedimenti disciplinari
Articolo 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori:
“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stes- se, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di la- voro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei con- fronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza aver- lo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della associazione sinda- cale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalla leg- ge 11 maggio 1990, n. 108, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospen- sione dal servizio e della retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma re- stando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applica- ta una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costi- tuzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti o da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Le mancanze del lavoratore possono essere sanzionate, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore della retribuzione di cui agli artt. 12 e 50 del CCNL nonché 18 del CIPL;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giornate;
e) licenziamento, con o senza preavviso e con l’indennità di anzianità.
L’Amministrazione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c)
e d), all’operaio che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giusti-
ficato motivo;
b)non si presenti al lavoro oppure abbandoni il proprio posto di lavoro senza
giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con
manifesta negligenza o con voluta lentezza;
d)per disattenzione, procuri guasti o sperpero non grave di materiale dell’azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) usi per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro, macchine ed attrezzi dell’Amministrazione;
f) smarrisca macchine, utensili, materiali ed oggetti in genere, avuti in consegna;
g)litighi frequentemente con i compagni di lavoro;
h)si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
l) trasgredisca in qualsiasi modo all’osservanza delle norme o commetta qualsi- asi atto che porti pregiudizio alla disciplina alla moralità, alla igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro;
m) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato da apposito cartello.
La multa sarà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
L’importo delle multe sarà detratto dal salario e devoluto alle istituzioni assisten- ziali e previdenziali.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, eventualmente con la perdita dell’indennità di preavviso, all’operaio che com- metta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all’a- zienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connes- sione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infra- zioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b)danneggiamento colposo dei macchinari ed attrezzi o del materiale di lavora- zione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l’orario di lavoro, per conto proprio o di terzi, senza impiego o con l’impiego di materiale e macchine dell’azienda;
d)rissa durante il lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specifica- tamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o otto giorni non consecutivi nell’anno come assenze ripetute per quattro volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguenti le ferie, la malattia e gli infortuni;
g)condanna ad una pena detentiva comminata all’operaio, con sentenza passata in giudicato, anche per azione commessa non in connessione con lo svolgi- mento del rapporto di lavoro, che leda la figura dell’operaio;
h)recidiva in qualunque delle mancanze contemplate per le multe o sospensioni della presente regolamentazione e per gli operai ai quali siano stati comminati due provvedimenti di sospensione;
i) furto di macchine, di utensili, di materiale ed oggetti in genere.
l) danneggiamento volontario alle macchine, agli utensili e al materiale di lavora- zione.
Nel caso di smarrimenti causati da colpa grave, di furti o danneggiamenti volon- tari, oltre al provvedimento disciplinare, compete all’operaio il risarcimento del danno provocato, previa la contestazione dell’addebito.
Il risarcimento compete comunque nel caso che l’operaio cagioni anche ad altri un danno ingiusto per dolo o colpa grave.
Per le modalità del risarcimento, si fa rinvio alle norme vigenti.
Analogamente si procede qualora il danno sia stato accertato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 4
Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la con- tinuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavo- ratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. L’evento deve essere riportato sul rapportino dei lavori del capo squadra.
Quando l’infortunio accada lungo il percorso normale fra la propria dimora e il cantiere, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. L’operaio dovrà comunque denunciare l’accaduto all’Amministrazione entro due giorni.
ARTICOLO 5
Assenze per infermità
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore è tenuto a comu- nicare tempestivamente al proprio superiore diretto l’assenza e il nr. di protocollo del certificato telematico rilasciato dal medico, entro i due giorni dall’inizio dell’infermità. In caso di malattia, il relativo controllo può essere disposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Per tale motivo l’operaio deve essere reperibile, per tutti i giorni della malattia stessa, nelle fasce orarie comprese tra le 10 e le 12 e tra le 17
e 19.
ARTICOLO 6
Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze non giustificate val- gono le norme disciplinari previste nel presente regolamento.
L’avviso ove possibile deve essere preventivo o, in caso d’impossibilità, comuni- cazione telefonica nelle prime ore della giornata, salvo casi di obiettivo e comprovato impedimento.
Sarà considerato dimissionario il lavoratore che senza giustificato motivo sia assente per più di quattro giorni consecutivi.
ARTICOLO 7
Permessi
Durante le ore di lavoro l’operaio può assentarsi, compatibilmente con le esigen- ze del cantiere, purché debitamente e preventivamente autorizzato dal diretto superio- re o da chi per esso.
Tutti i permessi, anche quelli sindacali, essere chiesto per iscritto.
Il tempo perduto durante il permesso non è retribuito ma può essere recuperato. I permessi per visite mediche personali sono retribuiti come malattia e vanno giustificati con certificazione rilasciata dal medico la quale deve riportare la data ed il periodo della prestazione. Il tempo di viaggio è determinato dal datore di lavoro ed è
retribuito quando rientra nell’arco dell’orario di lavoro.
ARTICOLO 8
Uso degli attrezzi e delle attrezzature
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrez-
zi, gli utensili ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in consegna e risponde, previa contestazione, delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi, purché non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
Nessuna manomissione potrà essere effettuata sugli oggetti affidati al lavoratore
senza l’autorizzazione della direzione lavori o di chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore dovrà riconsegnare
tutto ciò che gli era stato affidato.
Tutte le macchine e gli utensili di proprietà dell’Amministrazione sono coperti da assicurazione, purché custoditi.
Il capo squadra è responsabile dell’approvvigionamento, del deposito e dell’uso dei carburanti e lubrificanti. Il prelievo di detti materiali va sempre certificato tramite buoni madre-figlia controfirmati dallo stesso.
ARTICOLO 9
Utilizzazione degli automezzi da cantiere
La gestione degli automezzi è affidata al Direttore dei lavori, l’assegnazione degli
stessi alle squadre di lavoro è disposta di volta in volta dal Direttore medesimo.
Il dipendente può guidare l’automezzo di servizio targato Corpo forestale (CF), solamente se in possesso dell’apposita patente di servizio emessa dal Servizio Antin- cendi e Protezione Civile.
La patente di sevizio, viene rilasciata al lavoratore su proposta del Direttore dei lavori, e previo presentazione della patente valida di guida personale.
I mezzi in dotazione possono essere usati esclusivamente per ragioni di lavoro e durante gli orari normalmente prestabiliti.
L’itinerario da seguire per raggiungere il posto di lavoro deve, di norma, essere quello più breve ma tale da offrire la massima sicurezza e garanzia possibile, a giudi- zio del guidatore.
È assolutamente vietato ospitare sugli automezzi persone estranee ai lavori e all’ Amministrazione, nonchè trasportare cose ed oggetti non attinenti il cantiere di lavoro o l’attività istituzionale.
Ad ogni uscita il guidatore è tenuto ad aggiornare il foglio vettura da conservarsi nel mezzo. Copia del foglio sarà consegnata alla Direzione lavori alla fine di ogni mese assieme alle bollette relative all’acquisto di carburante, olii, ecc.
Il mezzo rimane possibilmente sempre sul cantiere per ragioni antinfortunistiche. Sul posto di lavoro l’automezzo dovrà essere posteggiato in zona sicura, al ripa-
ro da possibili cadute di legname, xxxxx, ecc.
Fuori orario di lavoro, il mezzo deve essere sempre ricoverato nel garage all’uo- po autorizzato.
Il rifornimento di carburante deve essere effettuato, di norma, presso il distribu- tore convenzionato.
Con la firma dei relativi buoni, il conducente è direttamente responsabile delle quantità di carburante o lubrificante prelevato. Su ogni buono deve essere indicato, oltre al numero di targa, il cantiere di lavoro ove l’automezzo è impiegato per quel periodo.
Ogni manutenzione o riparazione può, di norma, essere eseguita solamente pre- via autorizzazione del Direttore dei lavori.
L’autoveicolo deve essere mantenuto in ordine e sempre in perfetta efficienza: per tale motivo il conducente dovrà tempestivamente segnalare lo stato di usura del mezzo, con particolare riferimento ai pneumatici, al funzionamento dei freni e dei di- spositivi acustici e luminosi.
Nell’uso dell’automezzo si devono scrupolosamente rispettare le norme dettate dal Codice della strada anche per quanto attiene il numero delle persone trasportate e la portata utile del mezzo. Eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti in materia di circolazione veicolare restano a carico del conducente.
Nella guida deve essere usata la massima prudenza. Gli automezzi sono assicu- rati a norma di legge. In caso di incidente il guidatore dovrà comportarsi nel seguente modo:
a) registrare gli estremi del mezzo coinvolto;
b)registrare gli estremi dell’assicurazione relativa al mezzo coinvolto e della pa- tente di guida della controparte;
c) registrare le generalità del guidatore e gli eventuali testimoni;
d)avvertire di norma gli agenti di P.S. ovvero i militi della più vicina Stazione Ca- rabinieri, i quali provvederanno ai rilievi del caso;
e) non rilasciare dichiarazioni o fare ammissioni di colpa;
f) non rimuovere il mezzo prima dell’intervento degli agenti, se chiamati;
g)comunicare l’accaduto, telefonicamente, alla Direzione lavori nel più breve
tempo possibile;
h) compilare la scheda segnaletica del sinistro.
È fatto divieto di raccogliere e portare gli operai direttamente alle abitazioni situa- te al di fuori del tragitto di accesso al cantiere.
Gli automezzi saranno ricoverati in luoghi fissati dalla Direzione Lavori. Per il loro raggiungimento, non decorre l’indennità chilometrica prevista dal contratto pro- vinciale.
Qualora l’operaio chiedesse di essere autorizzato ad usare il proprio automezzo per ragioni di servizio, sia all’interno che all’esterno del normale ambito territoriale di appartenenza, dovrà preventivamente presentare:
- domanda;
- fotocopia patente;
- fotocopia libretto veicolo;
- fotocopia assicurazione R.C.;
- dichiarazione di esonero dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilità de- rivante dall’uso dell’automezzo privato.
ARTICOLO 10
Sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n.81/2008)
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e a mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai diri-
genti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b)utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le so- stanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposi- zione;
d)segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonchè le altre even- tuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi diretta- mente, in caso d’urgenza nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g)si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h)contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’a-
dempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.