LLOYD'SINSURANCE COMPANYS.A.
XXXXX'SINSURANCE COMPANYS.A.
Contratto di Assicurazione Ramo Elementare POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ENTI PUBBLICI
Set informativo
1
Assicurazione della Responsabilita’ Civile PATRIMONIALE
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo RC Patrimoniale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione per Colpa Grave
Documento predisposto a cura di MAG SPA registrato in Italia. MAG SPA è autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000400942
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell’Attività Professionale assicurata.
Che cosa è assicurato? ✓ L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie del certificato s'intendono operanti solo in caso di colpa grave, escluso il dolo dell’Assicurato. ✓ L'assicurazione s'intende estesa: a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi. b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. ✓ L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro I ‘Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori, fatte salve le ipotesi di attivazione della garanzia postuma quinquennale in caso di decesso, quiescenza o cessazioni delle funzioni, senza che l’Assicurato abbia intrapreso altra attivita’ presso la P.A. ✓ Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). | Che cosa non è assicurato? 🗶 I sinistri che siano denunciati agli Assicuratori in data successiva a quella di scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, fatte salve le ipotesi di attivazione della garanzia postuma quinquennale. 🗶 Le richieste di risarcimento che fossero già note all'Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione in corso, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori 🗶 I sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura. 🗶 Sono inoltre escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento: (i) attribuibili ad azioni od omissioni commesse dall'Assicurato con dolo; (ii) riconducibili ad attività abusive o non consentite o non riconosciute dalle leggi e dai regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso; (iii) in relazione a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere dopo che l’Assicurato abbia posto termine all’attivitá assicurata in polizza. Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia al Dip Aggiuntivo |
Ci sono limiti di copertura?
Principali limitazioni: L’assicurazione non è intesa a tenere indenne l’Assicurato:
! danni corporali di qualsiasi tipo, fatta eccezione per il personale tecnico o in caso di attivazione della specifica estensione di copertura ;
! attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato all’estensione di copertura 3 e salvo che l’Assicurato non abbia pagato il premio previsto all’Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
! responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto,
regolamenti o disposizioni dell’ente;
! la stipulazione, e/o mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
! azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
Riferimento Nr.:[2401BCL5003-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 1 di 2
! inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
! calunnia, ingiuria, diffamazione, fatta eccezione per il caso di attivazione della specifica estensione di copertura;
! multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione
in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato;
! il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs 209 del 2005;
! fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione;
! alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l’Assicurato derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato;
! sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
! guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
! investimenti effettuati con l’utilizzo di Strumenti Derivati;
! esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c;
! danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
! danni materiali di qualsiasi tipo fatta eccezione per il personale tecnico o in caso di attivazione della specifica estensione di copertura;
! smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio.
Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al Dip Aggiuntivo.
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea compresi X. Xxxxxx e la Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
- Alla sottoscrizione del contratto l’Assicurato e/o il Contraente ha l’obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l’Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
- In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo pec o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 gironi da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (privato-Ente Pubblico-Corte dei Conti etc.)
(b) ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilitá contabile. L’inadempimento di tale obbligo puó comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 C.C.).
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al Coverholder o all’Intermediario specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è definito dalla normativa vigente Il premio è dovuto con periodicità annuale.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella SCHEDA se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
I premi devono essere pagati al Coverholder attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901del Codice Civile.
Come posso disdire la polizza?
Non essendo prevista la possibilità di rinnovare tacitamente la polizza, il contratto cessa alla sua naturale scadenza indicata nel modulo del certificato di polizza.
Dopo ogni Sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Riferimento Nr.:[2401BCL5003-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 2 di 2
Assicurazione della Responsabilita’ Civile Patrimoniale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A. Intermediario in veste di Manufacturer de facto: MAG SPA Product: RC Patrimoniale
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1.0
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 15/1/2023 Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d’iscrizione all’Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d’iscrizione all’Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company
S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000. Sito web: xxx.xxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxx-xxxxxx-xxx-xxxxx/xxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
Riferimento Nr.:[2401BCL4946-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 1 di 7
Che cosa è assicurato? |
Non vi è nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto giá indicato nel Documento Informativo Precontrattuale (DIP). |
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Lettera B | Il sovrappremio pagabile per l’estensione relativa alla Responsabilitá Civile per |
Responsabilitá Civile per danni | Danni Materiali e Corporali verso terzi è da intendersi pari al 20% del premio annuo piú qualsiasi altro sovrappremio pagato. |
materiali e | |
Corporali verso | |
terzi | |
Lettera C | Il sovrappremio pagabile per l’estensione relativa alla Responsabilitá |
Responsabilitá amministrativa e | Amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione è da intendersi pari al 25% del premio annuo piú qualsiasi altro sovrappremio pagato. |
contabile a | |
seguito di | |
calunnia, | |
ingiuria, | |
diffamazione | |
verso terzi |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Si specificano le seguenti esclusioni: - questo contratto esclude qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber. - Questa polizza non copre: a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietá o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua; b) Qualsiasi responsabilitá legale di qualsiasi natura Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da: i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare ii) Le proprietá radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari - il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione a Guerra o terrorismo la presente Assicurazione esclude perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, derivanti o in connessione all'uso effettivo o alla minaccia di uso doloso di materiali biologici o chimici patogeni o velenosi, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento contribuente contemporaneamente o successivamente alla stessa. |
Riferimento Nr.:[2401BCL4946-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 2 di 7
Ci sono limiti di copertura? |
Si sono presenti i seguenti limiti di copertura: Limiti di Indennizzo L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall’ Assicurato/Contraente nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell’ Assicurato/Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato. Massimale di Polizza Soggetta a previa approvazione da parte del Sottoscrittore, i massimali selezionabili sono quelli di Euro 500.000; Euro 1.000.000; Euro 1.500.000; Euro 2.500.000; Euro 3.000.000; Euro 5.000.000. L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilitá di piú Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 7.500.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro. Nell’eventualitá che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del certificato o dei certificati, ecceda EUR 7.500.000,00 le indennitá spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro. Altre assicurazioni Il contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.) Aggravamento del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 C. C.). Spese legali e gestione delle vertenze di Sinistro Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’ Assicurato, l’Assicurato ha facoltá di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori. Si prende atto che a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell’ambito del Massimale per Costi e Spese: a) I costi propri di segreteria (spese di avvio) per l’istruttoria conseguente all’istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione; b) Le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite; |
Riferimento Nr.:[2401BCL4946-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 3 di 7
c) Le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.
Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)
L'Assicurazione vale per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione indicato nella Scheda, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere non precedentemente al periodo di retroattività indicato nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.
Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza nel periodo del presente certificato l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori.
Nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente certificato, l'Assicurazione è altresì operante dalla data di scadenza indicata nel modulo di copertura, per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza della prima polizza contratta in continuità assicurativa per il tramite del Corrispondente Xxxxx’x Insurance Company SA e/o Lloyd’s Broker indicato in scheda di copertura, escluso il periodo retroattivo.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.
Limiti territoriali
L'assicurazione vale per le Richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attivitá previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella Scheda di Copertura, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: (a) Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato- Ente Pubblico – Corte dei Conti etc); (b) Ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilitá contabile. L’inadempimento di tale obbligo puó comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 C. C.) |
Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto il diritto si fonda. |
Riferimento Nr.:[2401BCL4946-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 4 di 7
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano. |
Obblighi dell’impresa | Espletata l’attivita’ istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo e/o il risarcimento, se dovuto, avverra’ entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Dopo ogni Sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato. La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del certificato. La data di inizio e la data di scadenza della polizza sono indicate nella scheda di polizza. |
Sospensione | Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilitá di disdire la polizza. Solo in caso di sinistro: - Dopo ogni Sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. |
Risoluzione | Il contratto termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga. Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto |
Riferimento Nr.:[2401BCL4946-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 5 di 7
dell’Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione limitatamente all’Assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto é rivolto alla persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerá nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione - La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 15,00% |
Riferimento Nr.:[2401BCL4946-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 6 di 7
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal presentazione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Tel. 000 000000 (chiamate dall’Italia) Tel. : x00 00 00000 000 (chiamate dall’estero) Fax : x00 00 00000 000 Il sito IVASS xxx.xxxxx.xx fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori). | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile. |
Riferimento Nr.:[2401BCL4946-LB] - Ultimo aggiornamento:[29/01/2024] - Pagina: 7 di 7
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire i reclami rivolti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, il tutto in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, sia che siano usate al singolare ovvero plurale
Assicuratori:
Lloyd’s Insurance Company SA.
Assicurato/ Contraente:
La persona nominativamente indicata nella SCHEDA che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti.
Assicurazione:
Il contratto di Assicurazione.
Beni:
Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Costi e spese:
ogni onorario, costo o spesa ragionevolmente da sostenersi o sostenuti da un ASSICURATO, previo esame e consenso scritto da parte degli ASSICURATORI, per la propria difesa e la definizione di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Si intendono “ragionevolmente da sostenersi o sostenuti” i COSTI E SPESE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO che è presumibile comportino il coinvolgimento degli interessi degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE, come previsto all’art. 1917 - III comma del Codice Civile, sono limitati al 25% dei LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Coverholder: Il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo. Il Coverholder opera in qualità di agente della Lloyd’s Insurance Company S.A. ai sensi del Contratto di nomina Coverholder, secondo il riferimento unico di mercato indicato nel presente Certificato.
Danno:
Qualsiasi pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale subito da Terzi, suscettibile di valutazione economica, ad eccezione dei Danni materiali e corporali e delle loro conseguenze.
Danno Erariale
Il pregiudizio economico subito dall'Erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali, quale a titolo esemplificativo e non limitativo il danno all'immagine ad eccezione dei danni materiali e corporali e delle loro conseguenze.
Danni Materiali:
Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.
Danni Corporali:
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla
salute o biologici nonché il danno morale.
Dipendente - Dirigente Informatico:
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata e/ o in regola con le disposizioni di legge, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che riveste la figura di informatico, che a titolo esemplificativo si occupa di tutti gli aspetti relativi alla programmazione, all'installazione, alla configurazione, all'aggiornamento e alla manutenzione delle apparecchiature informatiche (personal computer, tablet, notebook, stampanti, ecc.), presenti all'interno dell’Ente
Dipendente - Dirigente Tecnico:
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del progetto, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del progetto e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica.
Ente di Appartenenza:
L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione indicato nella scheda di copertura con il quale l'Assicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di lavoro di servizio od un mandato.
Evento dannoso/Fatto
Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo da cui scaturisce una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o una Circostanza.
Codice Appalti/Legislazione applicabile
Normativa in vigore al momento dell’evento dannoso/fatto
Franchigia:
L'importo di ciascun singolo Sinistro che resta a carico dell'Assicurato. In assenza di patto contrario Xxxxx e Spese non sono soggetti alla Franchigia.
Indennizzo:
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Intermediario
il Broker o Agente di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione.
Massimale:
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Periodo di efficacia:
Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza del contratto
Perdite Patrimoniali:
Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio annuo dell'Assicurazione:
La somma dovuta agli Assicuratori,
Pubblica Amministrazione:
Ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, Ordini Professionali) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Camera, Senato e Governo non rientrano in tale definizione.
Responsabilità Civile:
La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’Interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:
La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa Contabile:
La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato l Contraente detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze:
1) Qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale e/o ricorso al T.A.R (Tribunale amministrativo Regionale) e/o Consiglio di Stato.
2) Xxxxxxxxx procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
3) Qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
4) Qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
5) Qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante:
- la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure
- la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
6) Qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Xxxxxxx, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai punti 3, 4 o 5;
Ai fini della presente Convenzione, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.
Scheda di Copertura:
Il documento contrattuale contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.
Relativamente alla indicazione del rapporto di lavoro, di servizio o al mandato ricevuto dovrà essere indicato l’inquadramento contrattuale che l'Assicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro
Sinistro:
La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
Società a partecipazione pubblica:
Le Società costituite nelle forme previste dal codice civile, le cui quote di capitale sociale sono detenute per la totalità o per una parte da soggetti pubblici e pertanto, soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti, così anche per quelle quotate in borsa, purché per queste ultime, il capitale pubblico sia maggiore del 50%.
Strumenti Derivati:
Qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati strumenti derivati i Futures, opzioni, Swaps,OverNight Index Average, Forward Rate Agreement,Interest Rate Swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Collaterized Debt Obligations).
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art.1892,1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/ Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il Rischio, durante il corso della validità del presente certificato così come all'atto della sottoscrizione della stessa,non pregiudicano il diritto al completo Indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell'Assicurato/ Contraente.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Il Premio è sempre determinato per il periodo di 1 anno, ed è interamente dovuto, anche in caso di cessazione dell’Attività Assicurata in corso d’anno.
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella SCHEDA se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
I premi devono essere pagati al Coverholder attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901del Codice Civile.
Le parti convengono che nel caso in cui l'Assicurato ricopra più cariche presso il medesimo Ente o presso Enti differenti, il premio addizionale finito dovuto sarà pari a quanto indicato nella SCHEDA allegata al presente certificato.
Gli unici mezzi di pagamento del premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti:
bonifici bancari, assegni, contanti e carte di credito a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Art.4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo pec o telefax, al coverholder / broker indicato nella SCHEDA, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato - Ente Pubblico- Corte dei Conti ecc..);
(b) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 - Periodo di assicurazione e tacito rinnovo
La presente copertura cesserà alla data di scadenza indicata nella SCHEDA, senza obbligo di disdetta.
Art.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se anticipati dagli Assicuratori.
Art. 11- Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 - Corresponsabilità
L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti al medesimo Ente Pubblico nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro saranno obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 7.500.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.
Nell’eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del contratto, ecceda EUR 7.500.000,00 le indennità spettanti a ciascuno degli
Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.
Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione
1. Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza) L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.
Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie del certificato s'intendono operanti in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.
2. Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa
L'assicurazione s'intende estesa:
a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.
b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Art. 15 - Limiti di Indennizzo
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall' Assicurato/ Contraente nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell'Assicurato/ Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato.
Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti, direttamente e/o indirettamente, a:
a) danni materiali e corporali di qualsiasi tipo;
b) l’attività svolta dall’Assicurato/Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali salvo quanto precisato alla estensione di copertura 3 a condizione che l’Assicurato/Contraente abbia pagato il premio previsto all’Art. 3 “Periodicità e mezzi di pagamento” per il caso di cumulo di cariche
c) atti od omissioni da parte dell'Assicurato/Contraente in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato;
d) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
f) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;
j) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;
k) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione;
l) alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato/Contraente derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato;
m) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
n) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
o) investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati;
p) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.
Qualora l'Assicurato/Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:
q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
L’Assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:
r) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio.
Art. 17 - Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)
L'Assicurazione vale per i Xxxxxxxx denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione indicato nella SCHEDA, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa. Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di funzioni e/o incarichi ricoperti e/oEnte di appartenenza nel periodo del presente certificato l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori.
Nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente certificato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia quale definito nel presente contratto.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.
Art. 18 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresi X. Xxxxxx e la Città del Vaticano.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente
alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Art. 19 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e/o le predette figure siano amministratori.
Art. 20 - Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 21- Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di Xxxxxxxx sarà considerata come data di Sinistro di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.
Art. 22 - Gestione delle vertenze di Sinistro- Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e/o Consiglio di Stato limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti per qualsiasi atto da essa notificato compreso l’invito a dedurre.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’Assicurato, l’Assicurato ha facoltà di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori.
Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del Massimale per Costi e Spese:
a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all’stanza di mediazione, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/ Assicurato sia chiamato alla mediazione;
b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
c) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.
Art. 23 - Clausola Broker
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferisce incarico di brokeraggio - ai fini del presente contratto di Assicurazione - al Broker indicato nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") il quale si avvale per il piazzamento del contratto del Coverholder della Lloyd’s Insurance Company SA indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:
a. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dal Coverholder si considererà come effettuata all'Assicurato / Contraente
b. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Coverholder si considererà come
effettuata dall' Assicurato / Contraente
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto:
a. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Coverholder, si considererà come effettuata agli Assicuratori.
b. Ogni comunicazione effettuata dal Coverholder al Broker Incaricato, si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
Art. 24. - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori, ai sensi della presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:
Ufficio Italiano della Lloyd’s Insurance Company SA
All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia della Lloyd’s Insurance Company SA
Xxxxx Xxxxxxxxx,00 00000Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.
Lbs0006A
Art. 25. - Clausola Sospensione Sanzioni
È condizione della presente (ri)assicurazione, e il (ri)assicurato accetta, che la fornitura di una copertura, il pagamento di una richiesta di indennizzo e l'erogazione di una prestazione siano sospesi nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale richiesta di indennizzo o l'erogazione di tale prestazione da parte del (ri)assicuratore esporrebbero tale (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in base a: a. risoluzioni delle Nazioni Unite; o b. sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. Tale sospensione continuerà fino a quando il (ri)assicuratore non sarà più esposto a tali sanzioni, divieti o restrizioni.
Libera traduzione della xxxxxxxx Xxxxx’x LMA3200 05 ottobre 2023 in inglese. In caso di contrasto fra le versioni, quella che prevarrà è la versione in Inglese.
Sanctions Suspension Clause
It is a condition of this (re)insurance, and the (re)insured agrees, that the provision of any cover, the payment of any claim and the provision of any benefit hereunder shall be suspended, to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit by the (re)insurer would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under any:
a. United Nations’ resolution(s); or
b. the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.
Such suspension shall continue until such time as the (re)insurer would no longer be exposed to any such sanction, prohibition or restriction.
LMA3200
5 October 2023
L'Assicurato/ Contraente
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Art. 2 - Altre assicurazioni.
Art. 3 - Periodicità e mezzi di pagamento del Xxxxxx.Xxx. 5 - Aggravamento del rischio.
Art. 6 - Diminuzione del rischio.
Art. 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Xxxxxxxx.Xxx. 9 - Periodo di assicurazione e tacito rinnovo.
Art. 13 - Corresponsabilità.
Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
Art. 17- Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)
Art. 19 - Persone non considerate terzi.
Art. 24 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degliatti giudiziari
Art. 25 Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Limitazioni ed Esclusioni
Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.
Data L'Assicurato/ Contraente
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
1) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.
2) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale
L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
3) Attività di rappresentanza
Fermo quanto stabilito dall’Art. 16 lettera b) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli assicurati in consigli di amministrazione o collegi sindacali in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza
4) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008
A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del presente certificato, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
5) Copertura personale distaccato
Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
6) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al GDPR
La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia
strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. ad esclusione di multe ed ammende a terzi.
L'Assicurazione non vale:
- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato
7) Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio Ente di appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.
8) Ecologia ed ambiente
Ferme le altre condizioni di questo certificato l’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
9) Copertura Cariche cessate
La copertura assicurativa si intende operante anche per eventuali Cariche esercitate in precedenza ed al momento della adesione alla presente copertura assicurativa cessate, purché ne venga dato atto in questionario.
10) Acquisizioni in economia
Qualora l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del Codice degli Appalti e/o della Legislazione applicabile, all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, l'Assicurazione si intende estesa, entro il limite previsto dalla normativa comunitaria per tali procedure e quale limite per Sinistro e per anno assicurativo, alla responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall' Impresa aggiudicataria
11) Levata protesti
La copertura assicurativa si intende prestata anche all’attività di Levata Protesti svolta dall’Assicurato presso l’Ente di Appartenenza ai sensi della normativa vigente.
Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di EUR 200.000,00 per sinistro e per anno ricompreso nel massimale indicato dall’Assicurato, selezionato sulla proposta di assicurazione e riportato sul Certificato di Assicurazione.
12) Continuous cover
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o circostanza, avanzata contro l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine adun sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Modulo di proposta che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:
a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Lloyd’s Insurance Company SA;
b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
13) Attività di Responsabile per la prevenzione della corruzione L. 190/2012 e pubblicità e trasparenza DL. 33/2013
L’Assicurazione viene estesa alla attività di responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale estensione viene prestata unicamente a condizione che l’Assicurato provi di aver predisposto e completato per intero, prima della commissione del fatto da parte di un soggetto appartenente allo stesso Ente, il piano di cui al comma 5 della L. 190/2012 art. 1 e successive
modifiche e la predisposizione delle procedure di selezione e formazione del personale. L’Assicurazione viene estesa alla attività di Responsabile per la pubblicità e trasparenza ai sensi del D.L. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente Garanzia Particolare s’intende operante limitatamente al caso di Colpa Grave, escluso il dolo dell’Assicurato ed unicamente per la Responsabilità Amministrativa, Contabile ed erariale dell’Assicurato stesso.
14) Associazioni ed Unioni di Enti
Considerato che gli Enti di Appartenenza possono costituire, ai sensi di legge, apposite associazioni od unioni dotate di personalità giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, quali a titolo esemplificativo (CUC, SUA, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Convenzioni tra Comuni) la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'Assicurato per conto degli Enti di Appartenenza costituenti le predette associazioni od unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'Associazione o dell'Unione, nonché per l’attività istituzionale svolta dall’Assicurato nell’ambito delle Associazioni e Unioni di Enti, anche se funzionalmente alle dipendenze di uno degli Enti di Appartenenza che lo costituiscono.
15) Membro di Commissione
L'Assicurazione vale per gli incarichi conferiti all’Assicurato quale Membro di Commissione presso l’Ente di Appartenenza.
16) Copertura del Dipendente Legale - Iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati (D.M. 22 settembre 2016 e ss.mm.ii.)
Nel caso in cui l’ASSICURATO sia iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, le attività coperte a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono anche:
i. l'attività di rappresentanza e e/o difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o per arbitrati, tanto rituali quanto irrituali compresa la mediazione e/o la negoziazione ;
ii. gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
iii. la consulenza od assistenza stragiudiziali;
iv. la redazione di pareri o contratti.
Le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive sono valide solo se richiamate come Operanti nella Scheda di Copertura
Lettera A
ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO
Fermo quanto previsto dagli artt. 14 e 17 nonché nell’ambito dei Massimali convenuti in scheda di copertura, per gli Assicurati Dipendenti Tecnici come definiti in Polizza valgono anche le seguenti ulteriori garanzie.
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, (danni materiali e danni corporali) connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto attività svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal Codice degli Appalti e/o dalla Legislazione applicabile;
e) “responsabile del procedimento” di cui al Codice degli Appalti e/o della Legislazione applicabile;
1) Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione
a) dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni nonché ai sensi del Codice degli Appalti e/o della Legislazione applicabile;
l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico
dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2) Rischi Esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 16 lett. b), salvo che l'Assicurato non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
d) dolo dell'Assicurato;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito nel presente certificato
h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
i) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
j) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'Assicurazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393,2393 bis,2395 c.c.
Inoltre l'Assicurazione non è operante:
k) per le attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
l) per le attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
m) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
n) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel
presente certificato;
o) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
p) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
q) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
r) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
s) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.
3) Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera
A parziale deroga all' Art. 2) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata, che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per Sinistro e per annoassicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.
4) Ultimazione dei lavori e delle opere
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
5) Danni alle opere
A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
rovina totale o parziale delle opere stesse;
gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del presente certificato, si precisa che l'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.
6) Xxxxx a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori
A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per Sinistro e per anno pari al Massimale indicato nella Scheda di Copertura.
Lettera B
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI
L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e Corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Entedi Appartenenza, allo Stato, alla pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nella proposta di assicurazione.
La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata fino alla concorrenza di un Massimale di EUR 500.000,00 con una Franchigia fissa di EUR 500.00 per Sinistro.
L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con colpa Grave ma entro i
limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.
Relativamente al personale Sanitario, Ospedaliero e Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra si intende esclusa.
Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi è da intendersi pari al 20% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.
Lettera C
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE A SEGUITO DI CALUNNIA, INGIURIA, DIFFAMAZIONE VERSO TERZI.
A deroga della esclusione di cui all'Art. 16 lettera h), l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi ed in conseguenza di un fatto di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nella proposta di assicurazione. La suddetta garanzia s'Intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sottolimite di pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.
Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione è da intendersi pari al 25% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.
Lettera D POSTUMA ESTESA
Con la presente appendice, a parziale modifica di quanto previsto dall’art.17 del contratto, relativamente alla garanzia postuma, si precisa che l'Assicurazione è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione del presente contratto o della funzione svolta, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia quale definito nel presente contratto. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.
In caso di richiesta a fine contratto l’Assicurato dovrà comunicarla entro 30 gg dalla scadenza dello stesso.
Lettera E
ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PERSONALE INFORMATICO
Fermo quanto previsto dagli artt. 14 e 17 nonché nell’ambito dei Massimali convenuti in scheda di copertura, per gli Assicurati Dipendenti Informatici come definiti in Polizza la copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, (danni materiali e danni corporali) connessi all’esercizio dell’attività.
2) Rischi Esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 16 lett. b), salvo che l'Assicurato non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
d) dolo dell'Assicurato;
e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito nel presente certificato
h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
i) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
j) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'Assicurazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393,2393 bis,2395 c.c.
Inoltre l'Assicurazione non è operante:
k) per le attività professionali prestate dal personale in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
l) per le attività professionali prestate se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
m) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel presente certificato;
n) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
o) per le buste paga/pagamento degli stipendi o qualsiasi perdita finanziaria dovuta al malfunzionamento di qualsiasi sistema informatico.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Anche agli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari, salvo quanto eventualmente dichiarato nel questionario.
Massimale per sinistro per ciascun assicurato | Sovrappremio finito a carico di ciascun assicurato RINNOVI / NUOVI RISCHI | |
Opzione 1: EUR 500.000,00 | EUR 79,13 | EUR 91,39 |
Opzione 2: Euro 1.000.000,00 | EUR 98,12 | EUR 113,32 |
Opzione 3: Euro 1.500.000,00 | EUR 123,44 | EUR 142,57 |
Opzione 4: Euro 2.500.000,00 | EUR 125,00 | EUR 152,32 |
Opzione 5: Euro 3.000.000,00 | EUR 140,32 | EUR 162,06 |
Opzione 6: Euro 5.000.000,00 | EUR 196,23 | EUR 226,65 |
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:
- DIP (Documento informativa Precontrattuale) e DIP Aggiuntivo
- Documentazione informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Reg. IVASS 40/2028 – Allegato 3 – Allegato 4 – Allegato 4 ter
- Documentazione informativa precontrattuale dell’intermediazione a distanza ai sensi dell’Art. 73 del Reg. IVASS 40/2028 –
- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Questionario Proposta.
Il Contraente / Assicurato
Data
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASSOLUTA RISCHIO CYBER
1. In deroga a qualsiasi disposizione riportata all'interno del presente contratto, questo contratto esclude qualsiasi perdita derivante dal rischio Cyber.
2. Il rischio Cyber indica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato da:
2.1 l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico o Rete informatica;
2.2 la riduzione o la perdita della capacità di utilizzare o far funzionare qualsiasi Sistema informatico, Rete informatica o dati/informazioni;
2.3 accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato/informazione;
2.4 incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato/informazione;
2.5 qualsiasi minaccia o frode relativa ai precedenti punti da 2.1 a 2.4
2.6 qualsiasi errore, omissione o incidente in relazione a qualsiasi Sistema informatico, Rete informatica o dati/informazioni.
3. Con Sistema informatico s’intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, tecnologia informatica, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o gestito dall'assicurato o da qualsiasi altra parte. Ciò include qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, output o archiviazione dati, apparecchiature di rete o struttura di backup associati.
4. Con Rete informatica s’intende un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete di scambiare dati.
5. Con Dati/informazioni s’intendono le informazioni utilizzate, accessibili, elaborate, trasmesse o archiviate da un sistema informatico.
6. Quando la presente clausola fa parte di un contratto di riassicurazione, la Denominazione di Assicurato deve essere modificata in Assicurato Originale.
B) ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI
Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari. Questa polizza non copre:
a) Xxxxxxx o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura
Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:
i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari
derivanti dalla combustione di carburante nucleare
ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari
04/04/1968
NMA1622
C) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Xxxxx, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da/od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti
1. e 2. Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola 08/10/01 NMA 2918
D) ESCLUSIONE MATERIALI BIOLOGICI E CHIMICI
Si conviene che la presente Assicurazione esclude perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, derivanti o in connessione all'uso effettivo o alla minaccia di uso doloso di materiali biologici o chimici patogeni o velenosi, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento contribuente contemporaneamente o successivamente alla stessa.
NMA2962
CONTRAENTE/ASSICURATO DATA
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Chi siamo
Xxxxx Xxxxx'x Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Xxxxx xx Xxxxx xx Xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxx, 00x xxxxx, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 0 Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx (Society of Lloyd's).
Quali sono i dati personali che trattiamo
Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.
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LBS0046D 17/03/2023