PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI BRESCIA
ACCORDO
Ex art. 37, del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni -
Autonomie Locali, sottoscritto in data 14.9.2000 (indennità di rischio)
Premessa
- L’art. 37 del CCNL di comparto del 14.9.2000 stabilisce che:
“1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un'indennità mensile di € 30. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1° aprile 1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30 giugno 2000.”
- Le parti danno atto che, come confermato dalla nota prot. 3926 del 9.1.2013, si è disapplicato il vigente Accordo Decentrato Integrativo ex art. 37 CCNL 14.9.2000 (indennità di rischio), sottoscritto in data 19.2.2004, in relazione al disposto dell’art. 65 – commi 1,2 e 4 del D.Lgs. 150/2009;
- Le parti danno, altresì, atto che la disapplicazione è risultata necessaria per quelle norme della contrattazione decentrata integrativa non adeguate alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, alla contrattazione collettiva e alla legge ed a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 150/2009 e, pertanto, rilevano la necessità di dar luogo alla revisione del sopraccitato Accordo Decentrato Integrativo ex art. 37 CCNL 14.9.2000 (indennità di rischio), sottoscritto in data 19.2.2004;
Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
ARTICOLO UNICO
1. Sono individuate come prestazioni di lavoro che comportano diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale le seguenti:
a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
b) Prestazioni di lavoro con attività esterna che comporta esposizione ad ambienti nocivi (a causa di inquinamento atmosferico/ambientale o di presenza di materiale tossico o infettivo) o pericolosi.
c) Prestazioni di lavoro con attività esterna che comporta esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.
2. Facendo riferimento al vigente organigramma ed all’attuale suddivisione dell’Ente in Aree, Settori, Servizi ed Uffici, si individuano di seguito le strutture funzionali presso cui vengono svolte prestazioni di lavoro che comportano diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale:
Settore Servizi Finanziari - Ufficio Economato (personale con mansioni di autista e magazziniere)
Settore Agricoltura (personale che effettua attività esterna per controlli ispettivi in aziende agricole, vitivinicole e zootecniche)
Settore Ambiente (personale che effettua attività esterna in cave, impianti di trattamento rifiuti, impianti IPPC, siti contaminati e presso scarichi e derivazioni idriche)
Area Tecnica: Settore Grandi Infrastrutture – Settore Patrimonio – Settore Edilizia Scolastica (personale che effettua attività esterna presso cantieri) Settore Manutenzioni e Viabilità (personale che effettua attività esterna con esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico)
3. Ai fini dell’attribuzione dell’indennità di rischio, l’individuazione dei dipendenti la cui prestazione rientra, in forma continuativa, nelle condizioni di rischio (intendendo con questo che il fattore di rischio deve essere strettamente connesso all’attività che il dipendente è tenuto a svolgere ordinariamente) è rimessa ai Dirigenti delle strutture funzionali indicate, in qualità di datori di lavoro; di tali indicazioni i predetti Dirigenti
sono da ritenersi pienamente responsabili, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini patrimoniali e penali
4. L’indennità è riconosciuta nei soli giorni lavorativi in cui vengano effettivamente svolte prestazioni soggette a cause di rischio, ed è pari, per ogni giorno, ad un ventiduesimo dell’indennità prevista dal CCNL (pari ad € 30 mensili), sulla base di apposita certificazione (o attestazione) rilasciata dal competente Dirigente di cui lo stesso risponde sotto ogni profilo di responsabilità
5. Non c’è cumulabilità in capo al medesimo dipendente, ai fini dell’attribuzione dell’indennità, fra le diverse tipologie di prestazioni soggette a cause di rischio.
6. L’indennità di rischio non è altresì, cumulabile, con l’indennità di vigilanza di cui all’articolo 37 del CCNL del 6.7.1995, in quanto quest’ultima, per le caratteristiche di continuità e generalità, è da configurarsi come una remunerazione economica dei rischi connessi alle modalità tipiche di esercizio di tale attività (svolgimento su strada, con esposizione agli agenti atmosferici, ecc.).
7. Il presente accordo sostituisce ed annulla i precedenti accordi ex art 37 C.C.N.L. 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali.
Brescia, 15.10.2013
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
RSU
XX.XX.