Contratto Italiano
Contratto Italiano
per Xxx Xxxxxx di Semi e Frutti Oleosi ed Oli Acidi di Raffinazione n. 134
( Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr )
(in vigore dal 1° febbraio 1998) (Autocisterna e/o Ferrocisterna)
Redatto in doppio a ........................................................................ il ................................
a tutte le condizioni generali elencate, oltre a quelle stampate e/o manoscritte del presente contratto da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di … e sottoposte alle condizioni dello Statuto Sociale e dei Regolamenti dell’Associazione Granaria di Bologna, oggi vigenti.
Venditore: ..............................................................................................
Compratore: ..........................................................................................
Mediatore: ..............................................................................................
Merce: ............................................................
Qualità: (vedere Art. II delle condizioni generali)................................................
..............................................................................................................................
Umidità/Impurità:................................
Acidità %: .........................................................
Quantità: ....................................................................................
Epoca di esecuzione: ............................................................................
Merce resa franco:................................................................................
Ricevimento in peso e qualità a ...............................................................................
Prezzo: in Lire italiane per 100 kg.
Pagamento: ....................................................................................
Imballo: ....................................................................................
Condizioni particolari: ............................................................................
..............................................................................................................................
CONDIZIONI GENERALI
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle condizioni tanto manoscritte (prevalenti) che stampate retrodescritte, anche dalle seguenti clausole:
• Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
• La merce, quando la vendita non sia fatta "salvo visita", dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore.
• Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
• I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s’intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
• Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali.
• Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
I PARTE (QUALITÀ - TOLLERANZE ED ABBUONI - DIFFERENZE QUALITATIVE - CAMPIONAMENTO/ANALISI)
Art. I - CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA
Le verifiche sulle caratteristiche qualitative devono essere eseguite separatamente per ogni singolo carico, anche nell’ambito di una stessa quota contrattuale.
Art. II - QUALITÀ
a) La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
b) La merce venduta secondo "campione tipo", deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa.
c) La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", deve essere conforme alle caratteristiche convenute.
Le caratteristiche chimico-fisiche fondamentali o di genuinità dell’olio, sono quelle previste dalla Commissione Tecnica per gli oli e grassi all’epoca della contrattazione e dalle norme di Legge e rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al Compratore il diritto di rifiuto della merce.
Art. III - UMIDITÀ/IMPURITÀ - ACIDITÀ - FOSFOLIPIDI - SAPONIFICABILE - TOLLERANZE ED ABBUONI
Le caratteristiche indicate in contratto, seguite dalle espressioni "minimo" o "massimo", rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al Compratore il diritto di rifiuto della merce.
• Qualora sia indicata la "base", l'abbuono è da intendersi reciproco, limitatamente all'olio di arachide e agli oli concreti.
• Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce - nel rispetto della procedura prevista all'Art. XV - qualora le Parti non pervenissero ad un accordo amichevole, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio d'analisi convenuto.
• Gli abbuoni s'intendono per ogni punto (frazioni in proporzione) e devono essere calcolati sul prezzo di contratto.
In mancanza di particolari condizioni, L’acidità ed il contenuto di Lecitina- espressa come fosforo - sono così convenuti:
Oli fluidi | Acidità espressa in Acido Oleico | Lecitina tollerata espresso come Fosforo |
semi di arachide | base 3% massimo 5% | --------- |
semi di colza: | ||
- delecitinato | Massimo 2% | 300 ppm massimo |
- non delecitinato | Massimo 2% | 750 ppm massimo |
semi di girasole | tollerata 2% - massimo 3% | 100 ppm massimo |
semi di mais | massimo 4% | 600 ppm massimo |
semi di xxxx | xxxxxxx 2% | 800 ppm massimo |
semi di xxxxxx | xxxxxxx 1% | --------- |
semi di sesamo | massimo 3% | --------- |
semi di soia delecitinato | tollerata 1% - massimo 1,50% | 300 ppm massimo |
semi di vinaccioli | tollerata 2% - massimo 4% | --------- |
Oli concreti | Acidità | |
palma | base 5% massimo 6% (espressa in acido palmitico) | |
cocco | base 3% massimo 4% (espressa in acido laurico) | |
palmisti | base 5% massimo 7% (espressa in acido laurico) |
Per l'olio greggio di arachide il Venditore riconosce un abbuono proporzionale semplice dell'1,50% per ogni punto o frazione di grado di acidità superiore alla base e fino al massimo. Per l'olio greggio di girasole e l'olio greggio di vinaccioli il Venditore riconosce un abbuono proporzionale semplice del 2,00% per ogni punto o frazione di grado di acidità superiore al limite tollerato e fino al massimo.
• Il contenuto di umidità/impurità, da accertare in tutti gli oli fluidi e concreti con solvente in etere di petrolio, è tollerato senza abbuono fino allo 0,50%.
Le eccedenze, saranno così regolate:
• Dallo 0,51% all'1,50%: abbuono dell'1,50%; oltre tale limite massimo, il Compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
Gli oli acidi di raffinazione (oleine) s'intendono contrattati con contenuto in sostanze grasse saponificabili base 97% non reciproco, con abbuono proporzionale dell’1% per ogni punto in meno dal 97% al 95%, e dell’1,50% per ogni punto in meno dal 95% al 93% minimo.
Lecitina - espressa in fosforo:
in caso di contenuto superiore ai valori massimi indicati nella tabella, il compratore ha la facoltàdi esercitare il diritto di rifiuto della merce. Limitatamente all'olio greggio di mais, fermo restando il diritto di rifiuto in caso di contenuto di Fosforo superiore al valore massimo indicato nella tabella, il compratore - a sua scelta - avràdiritto ad un abbuono dello 0,50% per ogni 100 ppm (frazioni in proporzione) da calcolarsi sul prezzo di contratto.
Art. IV - COLORE - PUNTO DI INFIAMMABILITÀ
L’olio deve essere tale che, sottoposto ai procedimenti definiti dalle Norme Grassi e Derivati - C16 (Neutralizzazione) e C 17 (Decolorazione), rientri nei limiti stabiliti dalla Legge per l’olio raffinato destinato ad uso alimentare.
In tutti gli oli fluidi greggi, ivi compresi gli oli acidi di raffinazione (oleine) a qualunque uso destinati, il punto di infiammabilitàdeve essere superiore a 121° C. (secondo il Metodo
N.G.D. C/79 anno 1989).
Art. V - RICEVIMENTO E CONTROLLO QUANTITATIVO DELLA MERCE
La constatazione della quantitàdella merce ha luogo in partenza quando la vendita è effettuata "franco partenza" ed in arrivo quando la vendita è conclusa "franco arrivo".
Art. VI - DIFFERENZE QUALITATIVE - RECLAMI
Se il Compratore constata differenze qualitative tra la merce contrattata e quella consegnata o ritirata, deve darne comunicazione a mezzo telegramma o telex al Venditore entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento della merce.
Art. VII - CAMPIONAMENTO - ANALISI
a) Campionamento
Il prelevamento dei campioni deve essere effettuato in conformitàa quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati.
L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo". Di ogni singolo carico devono essere prelevati e sigillati almeno quattro campioni di almeno 200 grammi ciascuno.
Il campionamento deve essere effettuato in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il Vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenteràad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle Parti.
In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla Controparte a mezzo telegramma e/o
telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autoritàcivile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce.
Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.
b) Analisi
Nel caso in cui si intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell’olio oggetto della consegna, si procede come segue: - la Parte richiedente l’analisi spedisce a mezzo Posta entro due giorni lavorativi oppure presenta a mano entro otto giorni consecutivi, decorrenti dal ricevimento della merce, uno dei campioni prelevati a norma di quanto previsto al precedente punto a), al Laboratorio d'analisi dell’Associazione Granaria di Bologna (od altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato nel contratto) con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone contestuale comunicazione alla Controparte a mezzo di telegramma o telex.
La stessa Parte richiedente l’analisi deve poi inviare alla Controparte copia del certificato d’analisi entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione.
La Controparte, se ha motivo di contestarne i risultati, ha la facoltàdi far effettuare la controanalisi inviando a sua volta allo stesso Laboratorio - entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione - uno dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare dando di ciò contestuale notizia all’altra Parte, a mezzo di telegramma o telex.
All'atto della presentazione del campione al Laboratorio per la "controanalisi", deve essere dichiarato che si tratta di "controanalisi" e deve essere indicato il nominativo della controparte. Tale nominativo dovràessere riportato anche sul certificato di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate.
L'esito della controanalisi deve essere comunicato alla Controparte entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato.
In conseguenza del ricorso alla controanalisi, saràconsiderata finale e definitiva la media delle risultanze.
Le spese d’analisi e controanalisi, sono a carico della Parte soccombente, per i risultati non conformi alle caratteristiche contrattuali.
Art. VIII - METODO DI ANALISI
Ai fini dell’accertamento mediante analisi delle caratteristiche dell’olio oggetto del contratto, saranno applicati i Metodi di analisi previsti dalle Norme Grassi e Derivati (N.G.D.).
II PARTE
(ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA) Art. IX - QUANTITÀ
In caso di vendite effettuate con la clausola "quantitàbloccata" o "quantitàtassativa", l’eventuale eccedenza rispetto al pattuito è considerata oggetto di un nuovo e separato contratto; mentre nei contratti che prevedano la clausola "circa" è tollerata, per ogni consegna, un’esecuzione in più o in meno del 2% (due per cento) della quantità contrattata, al prezzo di contratto, in facoltàdel Venditore.
Art. X - TERMINI DI CONSEGNA O RITIRO
I termini di consegna o di ritiro sono così stabiliti:
a. per consegna o ritiro "prontissima/o" od "immediata/o": entro tre giorni lavorativi;
b. per consegna o ritiro "pronta/o": entro otto giorni lavorativi;
c. per consegna o ritiro "entro una data fissa": entro il periodo di tempo stabilito;
d. per consegna o ritiro "entro un determinato numero di giorni" o "differita/o": entro i termini pattuiti;
e. per consegna o ritiro "ripartita/o in uno o più periodi di tempo": per ogni quota, entro il periodo od i periodi stabiliti in uno o più giorni lavorativi qualsiasi del periodo stabilito.
Nei casi previsti ai punti d) ed e) nel termine di consegna o ritiro pattuito, sono computabili tutti i giorni intercorrenti anche se festivi o comunque non lavorativi. Per consegna o ritiro a "decade" o "quindicina" o "mensile" si intende:
• per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
• per seconda decade: il periodo del mese che va dall’11° al 20° giorno incluso;
• per terza decade: il periodo che va dal 21° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
• per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
• per seconda quindicina: il periodo che va dal 16° all’ultimo giorno (incluso) del mese;
• per mensile: il periodo che va dal 1° all’ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Se l’ultimo giorno utile per la consegna od il ritiro cade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna od il ritiro sono protratti al giorno successivo non festivo o lavorativo.
Art. XI - ESECUZIONE SECONDO XXXXXXXX "CONSEGNA"
a) Adempimenti del Venditore
Il Venditore è tenuto ad effettuare la "messa a disposizione" della merce secondo le seguenti modalità:
- nelle vendite effettuate con xxxxxxxx "consegna prontissima" o " consegna pronta", la messa a disposizione della merce è implicita nella conclusione dell’affare;
- nelle vendite ad "esecuzione differita", il Venditore può effettuare la messa a disposizione oltre che in uno qualsiasi dei giorni del periodo pattuito, anche antecedentemente l’inizio di detto periodo, fermi restando i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali;
- nelle vendite effettuate con la clausola "consegne ripartite", la messa a disposizione deve essere effettuata in tempo utile affinché le consegne stesse possano essere suddivise in quantitàpressoché eguali nel corso del periodo pattuito;
- la messa a disposizione deve essere fatta a mezzo telegramma o telex, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con la normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantitàed al luogo di consegna. Se fatta l’ultimo giorno lavorativo di detto periodo, la messa a disposizione deve essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre le ore dodici ovvero per telex trasmesso entro e non oltre la stessa ora.
Negli altri giorni del periodo contrattuale, il telegramma o il telex recante la messa a disposizione dovràrispettivamente essere presentato/trasmesso entro e non oltre le ore
diciotto.
Se presentato/trasmesso dopo le ore diciotto, la messa a disposizione si intende valida ad ogni effetto come fatta il giorno lavorativo successivo.
Il Venditore deve accordare al Compratore una franchigia di otto giorni lavorativi per ritirare la merce. Detta franchigia decorre dal giorno successivo a quello della messa a disposizione quando questa è effettuata nel corso del periodo pattuito e dal primo giorno utile di detto periodo quando la messa a disposizione sia effettuata antecedentemente l’inizio del periodo pattuito medesimo;
- Il comprovato ritardo nel ricevimento della messa a disposizione oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’inoltro della stessa, da facoltàal Compratore di ottenere una corrispondente proroga del termine di franchigia. Per avvalersi di tale facoltà, il Compratore dovràdare al Venditore comunicazione del ritardo a mezzo di telegramma o telex inoltrato entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della messa a disposizione. Su richiesta del Venditore, il Compratore dovràdocumentare prontamente il ritardo denunciato.
b) Adempimenti del Compratore
Il Compratore è tenuto a dare al Venditore le istruzioni necessarie per la consegna della merce - o per la sua spedizione nel caso di vendita "franco arrivo" - secondo le seguenti modalità:
• nelle vendite effettuate con la clausola "consegna o spedizione prontissima", alla conclusione dell’affare;
• nelle vendite effettuate con la clausola "consegna o spedizione pronta", entro i tre giorni successivi alla data della conclusione del contratto;
• nelle vendite effettuate con la clausola "consegna o spedizione differita o ripartita in un determinato numero di giorni", in tempo utile per l’esecuzione nei termini convenuti.
In caso di ritardate istruzioni da parte del Compratore per la consegna o la spedizione della merce, il Venditore ha la facoltàdi protrarre i termini di consegna o di spedizione per un periodo di tempo corrispondente al ritardo.
Art. XII - ESECUZIONE SECONDO XXXXXXXX "RITIRO"
a) Adempimenti del Compratore
Il Compratore ha la facoltàdi ritirare la merce - o di richiederne la spedizione in caso di vendita "franco arrivo" - in uno qualsiasi dei giorni del periodo stabilito.
Nelle vendite effettuate con la clausola "ritiro prontissimo" o "ritiro pronto" il Compratore non è tenuto a dare istruzioni al Venditore per l’approntamento della merce o per la sua spedizione, intendendosi esse implicite nella conclusione dell’affare.
Nelle vendite ad "esecuzione differita", il Compratore è tenuto a dare istruzioni al Venditore in tempo utile per l’approntamento della merce o, rispettivamente, per la sua spedizione.
Nelle vendite effettuate con la clausola "ritiri ripartiti nel corso del periodo pattuito", il Compratore è tenuto a dare istruzioni al Venditore in tempo utile affinché i ritiri o, rispettivamente, le spedizioni possano essere suddivisi in quantitàpressoché eguali nel corso del periodo pattuito.
b) Adempimenti del Venditore
Il Venditore ha l’obbligo di approntare la merce per renderne possibile il ritiro o la spedizione, conformemente alle disposizioni del Compratore, entro i termini pattuiti.
Art. XIII - LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA
Per luogo di consegna, si intende la localitào le localitànelle quali il Venditore si è obbligato a consegnare la merce al Compratore.
Il Venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità, dal momento dell’avvenuta consegna della merce effettuata nel luogo ed alle condizioni convenute. Nelle vendite effettuate alla condizione di "franco partenza", il luogo di consegna è lo stabilimento del Venditore od altro luogo da questi indicato; nelle vendite alla condizione di "franco arrivo", il luogo di consegna è il domicilio del Compratore o altro luogo da questi indicato.
Art. XIV - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di esecuzione da parte del Venditore o rispettivamente, del Compratore, dàfacoltàall’altro contraente di ritenere risolto il contratto:
a. scaduti i termini di cui ai precedenti Art. XI e XII, nelle vendite effettuate con la clausola consegna o ritiro "prontissima/o" o "immediata/o" o "pronta/o" o "entro una data fissa" o, comunque, entro quindici giorni consecutivi successivi alla data del contratto;
b. negli altri casi, decorsi due giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il Venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il Compratore il diritto/dovere di ritirare la merce.
Art. XV - DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il Compratore ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potràsollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione, decideranno se al Compratore spetta il diritto al rifiuto della merce.
Oltre alle ipotesi previste dall’art. III, il diritto di rifiuto dovràessere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entitàsuperiore al 10% (dieci per cento) del valore della merce.
In ogni caso, per esercitare il diritto al rifiuto si dovràprocedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario.
Se le Parti non si accordassero altrimenti, la merce dovràessere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione e di ciò dovràessere data immediata comunicazione alla controparte a mezzo di telegramma o telex.
Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il Compratore dovràessere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e saràin sua facoltàrinunciare alla merce stessa o farsela sostituire oppure riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del Venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore.
La scelta del Compratore, dovràessere comunicata al Venditore a mezzo telegramma o telex, entro due giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale.
Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al Compratore competeranno soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio Arbitrale.
Art. XVI - PREZZO
Salvo che la vendita non sia stata effettuata con la espressa clausola "prezzo finito a tutti gli effetti", l’istituzione di nuovi oneri comunque gravanti sul costo dell’olio oggetto della vendita o della materia prima da cui detto olio è estratto, o la variazione di oneri in vigore alla data della conclusione del contratto, decise con provvedimenti delle Autoritànazionali o comunitarie, entrati in vigore tra la citata data e quella della messa a disposizione della merce, determinano corrispondenti aumenti o diminuzioni del prezzo di contratto.
Art. XVII - PAGAMENTO
Il pagamento dovrà, salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. Per "pagamento pronto", s’intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.
Quando la merce è venduta alla generica condizione di "consegna franco valuta", il pagamento s’intende pattuito "pronto".
Per pagamenti "differiti", cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione. Nonostante sia pattuito il pagamento "differito", il Venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al Compratore:
a) in caso di pagamento pattuito "pronto", uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
b) in caso di pagamento pattuito "differito", oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell’ammontare degli interessi - conteggiati in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente tra l’ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione della merce, ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del Compratore, il contratto s’intenderàrisolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto. Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avràla facoltàdi sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltàdi sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore. Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avràla facoltàdi sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l’ammontare delle fatture scoperte. Qualsiasi reclamo che il Compratore abbia in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al Venditore, nei termini stabiliti, il 90% (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto. Qualora l’importo trattenuto risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto
maggiorato di 4 (quattro) punti. In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro, il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.
Art. XVIII - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l’eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del Compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto, daràdiritto - esclusivamente per la quota-parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso.
La parte inadempiente dovràrimborsare l’ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da valutarsi in linea di massima sull’indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo.
Saranno a carico della Parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, calcolati in base al vigente Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l’inadempienza, sino a quello del pagamento. La Parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o telex alla Parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell’inadempienza, potrà procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.
Saràconsiderato senz’altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale o che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l’altro contraente avràla facoltàdi procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma o telex alla controparte od al suo agente od intermediario dell’affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avràdiritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovràdar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.
Art. XIX - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore invocate, se concernenti gli impianti, sono valide soltanto nel caso in cui il contratto riguardi merce di quel determinato impianto.
Qualora l'esecuzione, anche parziale, del contratto sia impedita da una causa di forza maggiore, la Parte impedita ad eseguire deve comunicare entro tre giorni alla Controparte, a mezzo di telegramma o telex, il sopraggiunto impedimento indicando la data in cui potrà procedere all'esecuzione del contratto.
Se la causa di forza maggiore è la conseguenza di uno sciopero che interessa soltanto una delle Parti contraenti e la Parte impedita ad eseguire chieda la risoluzione del contratto, è in facoltàdell'altra parte di portare la questione in arbitrato. Gli Arbitri dovranno, in tal caso, stabilire se la Parte che ha chiesto la risoluzione del contratto dovrà essere tenuta responsabile della mancata esecuzione e risarcire la Controparte per
eventuali danni o differenze di prezzo.
Se il giustificato ritardo è contenuto in trenta giorni consecutivi, il termine di esecuzione è automaticamente prorogato per il periodo corrispondente. Se il ritardo supera i trenta giorni, il contratto è risolto a tutti gli effetti senza il diritto di risarcimento, limitatamente alla Parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore.
La parte impedita non può, comunque, trarre alcun obbiettivo vantaggio dalla situazione d'impedimento ed è facoltàdella Controparte di portare la questione in Arbitrato per il risarcimento dell'eventuale danno.
Art. XX - RISCHI DI VIAGGIO
I rischi di viaggio sono a carico del Venditore nel caso di vendite "franco arrivo" e a carico del Compratore nel caso di vendite "franco partenza", qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato.
Per le vendite "franco arrivo" gli ammanchi o le avarie debbono essere immediatamente notificati dal Compratore al Venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal vettore. Il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di spedizione per ferrovia le Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate.
Nei casi di cui al successivo Art. XXI, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasporto.
Art. XXI - MANCANZA MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite "franco arrivo" il Venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al Compratore. Su richiesta del Compratore, fatta a mezzo telegramma o telex nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, il Venditore deve inoltre mettere a disposizione del Compratore (nei modi previsti dal precedente Art. XI) la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto: la merce in questo caso, deve essere ritirata dal Compratore entro dieci giorni dalla messa a disposizione.
Nelle Vendite "franco partenza" il Compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al Venditore, il quale può, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, sostituirsi al Compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle normali spese di trasporto.
Se il ritiro o la consegna della merce non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza il diritto al risarcimento per nessuna delle due parti, qualora il mancato ritiro da parte del Compratore o la mancata consegna da parte del Venditore, sia - a sua volta - dovuto a causa di forza maggiore.
Art. XXII - SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE - DOCUMENTI
Le clausole "franco frontiera" o "resa frontiera" comportano l’obbligo per il Venditore di adempiere le formalitàdoganali di esportazione della merce nel paese di destinazione e di sostenere le relative spese.
Per le vendite concluse fra residenti italiani per merce contrattualmente da spedirsi direttamente all’esportazione, il Compratore esportatore dovràfornire tutti i documenti necessari per l’esportazione stessa.
Art. XXIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validitào alla esecuzione del presente contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granaria di Bologna che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
III PARTE (ARBITRATO)
Art. XXIV) ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all’impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., saràobbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalitàdi legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell’Associazione sopra richiamato.
La richiesta di arbitrato, con l’indicazione dell’Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell’ Associazione….:
a. entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualitàe condizionamento della merce e/o all’attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b. entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l’arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facoltàdi richiedere all’ Associazione…. l’arbitrato d’ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell’Associazione stessa.
XXV) CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potràadire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera in data 10-04-1998 del Consiglio Direttivo dell’A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.
IL COMPRATORE | IL MEDIATORE | IL VENDITORE |
espressamente accetta clausola compromissoria arbitrale | espressamente accetta clausola compromissoria arbitrale |
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