PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze Statistiche “Xxxxx Xxxxxxxxx” (STAT), con sede in Bologna (Italia), in Xxx xxxxx Xxxxx Xxxx x. 00, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, autorizzata alla stipula del presente Protocollo (nel seguito “Protocollo”) con delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2021,
Nel seguito indicata come “Università” o, indistintamente, come “Parte”;
e
Società Italiana di Chirurgia Toracica, con sede in Xxxx (XX, Xxxxxx), xx Xxxxx Xxxxxxx, 0– CAP 00168, C.F. e P.IVA 06798361009 rappresentato dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx , autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del Consiglio direttivo del2 febbraio 2022
Nel seguito indicata come “SICT” o, indistintamente, come “Parte”;
PREMESSO
- che la Società Italiana di Chirurgia Xxxxxxxx promuove le ricerche sulle malattie toraciche passibili di terapia chirurgica e definisce ed omogeneizza gli standards clinico-operativi e le linee guida della specialità di Chirurgia Toracica anche con l’impiego di sistemi informatici e con la costruzione di un archivio dati;
- che l’Università di Bologna, attraverso il suo Dipartimento di Scienze Statistiche “Xxxxx Xxxxxxxxx”, possiede le competenze necessarie nel campo delle attività didattiche e di ricerca nell’area della statistica, raccolta ed elaborazione dati, per lo svolgimento di attività di consulenza, ricerca e trasferimento di conoscenze, svolgendo altresì attività di ricerca e sviluppo anche in collaborazione con altre istituzioni;
- che Società Italiana di Chirurgia Toracica e il Dipartimento di Scienze Statistiche “Xxxxx Xxxxxxxxx”, hanno identificato una serie di aree di ricerca nelle quali focalizzare la collaborazione oggetto del presente Protocollo;
- Considerato che la collaborazione di cui sopra si svolgerà senza l’erogazione di contributi o corrispettivi a favore del DIPARTIMENTO.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Finalità
Scopo del Protocollo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso il Dipartimento di Scienze Statistiche “Xxxxx Xxxxxxxxx” e presso i Centri di Chirurgia Toracica aderenti alla SICT , per lo svolgimento delle attività descritte nel successivo articolo 2 (nel seguito denominate “Attività”).
Art. 2 - Oggetto del Protocollo
Formeranno oggetto del presente Protocollo le Attività di seguito descritte:
- ricerca congiunta tra il Dipartimento di Scienze Statistiche “Xxxxx Xxxxxxxxx” e la Società Italiana di Chirurgia Toracica volta alla creazione di modelli di rischio clinico, di modelli predittivi, e di analisi delle serie storiche.
Le Attività saranno regolamentate da specifici accordi attuativi che interverranno tra il Dipartimento ed i Responsabili dei Centri SICT, che ne definiranno anche tempi e modi e di cui le clausole seguenti costituiranno parte integrante.
Art. 3 - Modalità e luogo di esecuzione delle Attività
Le Attività potranno essere svolte sia nei locali dell’Università sia nei locali dei Centri di Chirurgia Toracica aderenti alla SICT
L’Università designa quale Responsabile del presente Protocollo la prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 4 – Assicurazioni
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in applicazione del presente Protocollo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle Attività come indicata nell’articolo precedente. Sarà cura del responsabile di ciascuna delle Parti comunicare, per ogni specifica Attività, i nominativi del personale interessato alla stessa.
Il personale dei Centri SICT o altro da esso delegato, che si rechi presso l’Università per assistere ai lavori relativi al presente Protocollo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’Università. Parimenti il personale dell’Università, o altro da essa delegato, che si rechi presso le sedi indicate della Società Italiana di Chirurgia Toracica per assistere ai lavori relativi al presente Protocollo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali stessi. Ognuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria ed alla sorveglianza medica del proprio
personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle Attività secondo il presente Protocollo.
Art. 5 – Personale, sicurezza e prevenzione
Ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo, l’Università ed i Centri di Chirurgia Xxxxxxxx potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere.
Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento delle Attività di cui al presente Protocollo, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all’articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante.
Le Parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle Attività oggetto del presente Protocollo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.
Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di svolgimento delle Attività di cui al presente Protocollo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall’art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di laboratorio. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell’altra Parte durante lo svolgimento delle Attività.
Resta inteso che ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti dell’altra Parte.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, nonché i necessari dispositivi di protezione individuale.
Art. 6 - Proprietà intellettuale
Nell’esecuzione di tutte le Attività previste nell’articolo 2, ciascuna parte resterà unica titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi:
- al proprio “Background”, ossia quanto realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna delle parti antecedentemente alla stipula del presente Protocollo;
- al proprio “Sideground”, ossia le conoscenze sviluppate durante lo svolgimento della presente Attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
La proprietà dei risultati sarà regolamentata come segue:
nel caso di risultati condivisi, le parti si impegnano a stipulare appositi accordi per la determinazione delle quote di contitolarità, in base all’apporto intellettuale di ciascuna, e per la regolamentazione delle strategie di tutela e di promozione degli stessi. Le parti mantengono comunque un diritto d’uso gratuito, senza limiti di tempo e di territorio sui suddetti risultati, per le proprie finalità istituzionali di ricerca e di didattica e per scopi scientifici, con esclusione di finalità commerciali.
Art. 7 - Pubblicazione dei risultati
L’Università potrà pubblicare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell’ambito delle Attività svolte in collaborazione con i Centri aderenti alla Società Italiana di Chirurgia Toracica e oggetto del presente Protocollo, previo invio alla Società Italiana di Chirurgia Toracica del testo della pubblicazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di sottomissione (a titolo esemplificativo e non esaustivo per riviste scientifiche, seminari, conferenze). In assenza di opposizione scritta da parte degli stessi o della SICT entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione del testo, il consenso alla pubblicazione si intenderà acquisito.
Nelle eventuali divulgazioni l’Università si impegna a dichiarare che i risultati scientifici e/o industriali raggiunti nell’ambito degli studi e delle ricerche sono stati realizzati dall’Università con la collaborazione della Società Italiana di Chirurgia Toracica.
Qualsiasi utilizzo diretto o indiretto del nome e/o del logo dell’Università per scopi commerciali o pubblicitari dovrà essere concordato con apposito accordo scritto tra le parti sottoscrittrici del presente Protocollo.
Parimenti e con identica procedura i Centri SICT potranno pubblicare, in maniera totale o parziale, i risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell’ambito delle Attività svolte in collaborazione con l’Università.
Art .8 - Recesso
La Società Italiana di Chirurgia Toracica e l’Università si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo e dai singoli accordi attuativi, a loro insindacabile giudizio rispettando un preavviso di almeno trenta (30) giorni a favore della controparte. La dichiarazione di recesso dovrà essere notificata alla controparte tramite PEC.
Il recesso diverrà efficace a partire dal trentesimo giorno successivo a quello in cui la PEC giungerà all’indirizzo del destinatario.
Il recesso ha effetto unicamente sulle attività non ancora svolte e le eventuali spese residue saranno compensate tra le parti impegnate.
Art. 9 - Durata
La durata del presente Protocollo è concordata tra le Parti in 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione, rinnovabili per ugual durata, a partire dalla data dell’ultima sottoscrizione su richiesta scritta e motivata della Parte richiedente, inviata tramite PEC da una delle Parti all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei 3 anni. L’altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Protocollo, su richiesta scritta e motivata della Parte richiedente, inviata tramite PEC da una delle Parti all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine originario. L’altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel corso dello svolgimento dei lavori, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle Attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.
Art. 10 - Responsabilità
Ciascuna Parte solleverà e terrà indenne l’altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall’esecuzione delle Attività oggetto del presente Protocollo e dai singoli accordi attuativi dello stesso da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a far sì che, durante lo svolgimento delle attività previste dal Protocollo e dai singoli accordi attuativi, l’altra Parte sia esonerata da eventuali pagamenti di danni per violazione dei diritti di terzi, essendo ciascuna delle Parti esclusivamente responsabile dei danni diretti o indiretti arrecati.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali e anticorruzione
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti,ovvero l’Università ed i Centri SICT impegnati nelle attività, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L’informativa inerente al trattamento dei dati dei Centri SICT da parte dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al servizio di analisi statistica oggetto del presente contratto, i Centri SICT forniscono all’Università l’accesso ai dati solo in forma anonima e/o aggregata.
In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, le Parti per quanto nei limiti di propria competenza, nel caso in cui trattino dati personali, si impegnano a trattare tutti gli altri dati personali che saranno trattati in esecuzione del presente accordo per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei dai personali e a fini di archiviazione storica. Le parti si impegnano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fin d’ora:
▪ a garantire la massima collaborazione alla controparte qualora risulti necessario o opportuno adottare misure atte a cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali;
▪ conservare i dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra e/o nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
▪ garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Le parti garantiscono che tutte le attività effettuate in esecuzione del presente Protocollo, direttamente o indirettamente, saranno svolte in conformità con le normative vigenti ed applicabili, nessuna esclusa e/o eccettuata.
Le Parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito “Leggi”), rispettivamente applicabili la prima alla Società Italiana di Chirurgia Toracica, la seconda all’Università. Ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo di Intesa, le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento ed alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici (di seguito “Codici Etici”).
Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all’attuazione del presente Protocollo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici.
Art. 12 - Confidenzialità
L’esecuzione delle Attività implica che ciascuna Parte fornisca alle altre informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (“Informazioni”). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale a:
• a far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle Attività;
• non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
• restituire immediatamente le Informazioni all’altra parte, su richiesta della medesima;
• conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, al personale direttamente coinvolto nelle Attività di cui all’esecuzione delle Attività. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
• astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della Ricerca.
L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine del Protocollo senza alcun limite di tempo, fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione della Parte Descrivente. Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del
presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.
Art. 13 - Foro esclusivo competente
Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo, le Parti eleggono come Foro esclusivo competente quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
Art. 14 - Comunicazioni
Ai fini del presente Protocollo, le Parti stabiliscono che comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate via PEC, presso i relativi domicili sotto elencati:
Se diretta all’Università:
Pec: xxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Se diretta alla Società Italiana diChirurgia Toracica:
Art. 15 - Disposizioni generali
Il presente Protocollo costituisce la totalità degli accordi intervenuti tra le Parti e annulla ogni altra precedente intesa, orale e scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti medesime. Esso ha efficacia vincolante tra le Parti e può essere modificato solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.
Art. 16- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.