Acceptance of general terms and conditions of contract.
Avvocati per l'imprenditore
Acceptance of general terms and conditions of contract.
Tips for the entrepreneur
Wednesday 4 February 2015
Le condizioni generali di contratto sono documenti generali redatti non per uno specifico rapporto contrattuale, ma, appunto, per una serie indefinita di contratti di un certo tipo (ad esempio, vendita, appalto, acquisto) e, soprattutto, questi documenti non sono generalmente negoziati dai contraenti.
La conclusione dei contratti commerciali avviene spesso attraverso l’accordo tra le parti sulle condizioni commerciali del contratto (ad esempio, prezzo, modalità d pagamento, termini di consegna del prodotto o di espletamento del servizio, ecc.) con il richiamo all’applicazione delle proprie condizioni generali di contratto da parte di uno o dell’altro contraente (a volte, da parte di entrambi), al fine di regolare tutti gli altri aspetti del rapporto, spesso molto importanti (ad esempio, garanzie, esonero e limitazione di responsabilità, foro competente).
Il meccanismo giuridico del richiamo delle condizioni generali di contratto è attuato attraverso frasi, veicolate in qualsiasi comunicazione tra i contraenti, quali “al presente ordine d’acquisto/vendita si applicheranno le condizioni generali di contratto della società”, oppure, se il contratto è in inglese, “the company’s general terms and conditions of contract will be incorporated by reference into this order”. Tutto ciò può essere.
Nei contratti regolati dalla legge italiana l’efficacia delle condizioni cosiddette onerose è subordinata alla specifica approvazione (ad esempio la doppia sottoscrizione delle clausole). Ciò non vale tuttavia per i contratti internazionali e per i contratti non soggetti alla legge italiana.
Nella prassi del commercio internazionale è infatti comunemente accettato il richiamo alle condizioni generali da parte dei contraenti e la loro effettiva applicazione indipendentemente dal fatto che:
1. siano state negoziate e/o sottoscritte dalla parte che le riceve;
2. contengano clausole vessatorie;
3. siano state effettivamente inviate da una parte all’altra.
Su quest’ultimo punto vale la pena di spendere qualche parola in più.
Può infatti accadere che la vostra controparte richiami l’applicazione delle proprie condizioni generali di contratto senza tuttavia inviarvele, prevedendo ad esempio una formula del tipo ‘available on request’, vale a dire ‘disponibile su richiesta’ (da parte vostra). In questi casi la giurisprudenza internazionale tende a considerarle comunque applicabili, seguendo l’orientamento dei giudici inglesi che per primi hanno sancito l’effettività di questa regola. Una particolare attenzione, di conseguenza, va riservata ai contratti regolati dalla legge inglese, che senza dubbio sarebbero assoggettati a tale orientamento.
È pertanto consigliabile, se la controparte richiama l’applicazione delle proprie condizioni generali di contratto, manifestare in modo espresso e tempestivo la non accettazione di tali condizioni.
Noi preferiamo il gioco d’anticipo: predisporre condizioni generali (tante imprese in Italia non ne sono ancora dotate) che si adattino ai rapporti più importanti e prevederne l’applicazione nel corso delle trattative, almeno in prima battuta. In caso di stallo con la controparte si potrà predisporre un contratto che contempli clausole estratte dalle condizioni di entrambe le parti.
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