50/2016, in settore speciale ex art. 114 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di contratto di disponibilità finalizzato ad un’operazione di Partenariato Pubblico Privato mediante progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e messa a...
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO A PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DI MOBILITA’ DI MARCA AI SENSI DELL’ART. 188 DEL D.LGS. 50/2016 DI UN’AREA FUNZIONALE E STRUTTURATA DI ALMENO MQ 30.000 PER L’ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO.
CIG Codice identificativo gara 7268097F5E
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 D. Lgs.
50/2016, in settore speciale ex art. 114 D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di contratto di disponibilità finalizzato ad un’operazione di Partenariato Pubblico Privato mediante progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e messa a disposizione di un’area funzionale e strutturata di almeno 30.000 mq per l’esercizio del Trasporto Pubblico Locale, ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con cessione dell’area e di tutte le opere in favore della stazione appaltante.
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
Premesso che:
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2017 è stato disposto l’avvio della procedura aperta di gara per l’affidamento, mediante contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 50/2016, della progettazione definitiva ed esecutiva di un’area funzionale e strutturata per l’esercizio del trasporto pubblico locale, come meglio specificato nel capitolato prestazionale (allegato A), a soggetti che siano proprietari di superfici idonee alla realizzazione delle sopradescritte opere o che comunque siano in grado di divenirne proprietari nei termini contrattuali;
il contratto di disponibilità è identificato all’art. 3 comma 1 lett. hhh) del D. Lgs. 50/2016 come “il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti”;
l’Aggiudicatario assume a propria cura ed oneri la proposta progettuale, che costituisce parte dell’offerta di gara, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera ed assume altresì il rischio di costruzione e di gestione tecnica della medesima, compresi i rischi derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta ed ogni altro atto di natura amministrativa;
in seguito ad approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, l’Affidatario sarà tenuto alla sottoscrizione di contratto di trasferimento della proprietà del terreno in favore di MOM, riservandosi a sua volta in proprio favore il diritto di superficie sull’area medesima, al fine di realizzare e mettere a disposizione le opere in favore della stazione appaltante;
l’acquisto del terreno e la realizzazione delle opere, saranno retribuiti, come previsto dall’art. 188 del
D. Lgs. 50/2016, mediante versamento di un acconto da parte della stazione appaltante in favore dell’affidatario, non superiore al 40% del valore complessivo del contratto; l’Affidatario verrà poi remunerato mediante un canone di disponibilità, che MOM S.p.a. verserà in corrispondenza dell’effettiva messa a disposizione dell’opera, fatta salva la possibilità di sospendere i pagamenti ed applicare penali nei periodi di nulla o ridotta disponibilità, secondo quanto disciplinato nel presente bando di gara e nei documenti ad esso allegati;
l’opera realizzata dall’Affidatario resterà in proprietà di quest’ultimo fintanto che MOM S.p.a. non avrà pagato l’ultimo canone di disponibilità ovvero non avrà esercitato precedentemente alla scadenza del periodo di disponibilità, l’opzione di estinzione anticipata del contratto;
in seguito al completamento delle opere ed alla effettiva messa a disposizione delle stesse, MOM S.p.a. potrà, in qualsiasi momento e a propria discrezione, estinguere anticipatamente il contratto, mediante
corresponsione del credito residuo in linea capitale, acquistando così le opere realizzate su terreno, che diverrà di proprietà di MOM a seguito della conseguente estinzione del diritto di superficie.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono partecipare alla procedura aperta di gara, consultabile all’indirizzo web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx per l’affidamento del contratto di disponibilità in oggetto.
STAZIONE APPALTANTE
Mobilità di Marca S.p.a., con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, x. 0 P.IVA 04498000266
Sito web istituzionale: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxx@xxx.xxxxxx.xx
RUP
Xxx. Xxxx Xxxxxxxx – Area Patrimonio
e-mail: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
OGGETTO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
1 . CAUSA GIURIDICA DELLO SCHEMA NEGOZIALE
Oggetto del presente bando di gara è la stipulazione di un contratto di disponibilità ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 50/2016. La causa giuridica del contratto proposto è la “la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione di un’opera da parte di un soggetto privato, con contestuale rilascio di garanzia del rispetto dei parametri tecnici e funzionali richiesti nonché la messa a disposizione dell’opera, con garanzia di costante fruibilità dell’opera, affinché il gestore di servizi di pubblica utilità, dietro pagamento di canoni, possa utilizzare la stessa per lo svolgimento di un servizio pubblico di trasporto e riconsegnare l’opera alla scadenza del rapporto ovvero riservarsi la possibilità di conseguirne al termine la piena disponibilità e proprietà”.
2 . LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Treviso.
3. NATURA, DESCRIZIONE, OGGETTO
Oggetto della gara è l’affidamento, mediante contratto di disponibilità ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 50/2016, della proposta progettuale, della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della esecuzione dei lavori e della messa a disposizione da parte dell’Affidatario ed in favore di MOM S.p.a., di un’area strutturata e funzionale per il trasporto pubblico locale, come meglio specificato nel capitolato prestazionale allegato al presente bando (Allegato A), per l’intero periodo offerto in sede di gara, la cui misura massima è prevista dal presente bando, il quale equivarrà al periodo di durata contrattuale, con rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera ed oneri per il periodo di messa a disposizione a carico dell’Affidatario.
In seguito ad approvazione del progetto esecutivo e definitivo, l’aggiudicatario è obbligato a trasferire in favore di MOM la proprietà del terreno su cui verranno realizzate le opere, con contestuale costituzione del diritto superficie sull’area in favore dell’alienante.
Una volta realizzata l’opera, la stessa rimarrà di proprietà dell’Affidatario e sarà messa a disposizione di MOM
s.p.a. per l’esercizio del trasporto pubblico locale; l’Affidatario dovrà garantire la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei pagamenti previsti dal contratto, garantendo la perfetta funzionalità e manutenzione straordinaria, e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, da parte dell’Affidatario. L’acquisto del terreno e l’esecuzione delle opere saranno remunerate mediante versamento di un acconto sul valore complessivo del contratto, come offerto in sede di gara al ribasso sugli importi massimi indicati nel presente bando, e la successiva messa a disposizione mediante versamento di canoni di locazione/disponibilità fino ad integrale soddisfacimento del valore del contratto, anche questo versato in ragione sia del valore offerto del contratto sia del tempo offerto in sede di gara, entrambi al ribasso rispetto a importo e tempi ivi previsti in misura massima.
MOM potrà acquistare la proprietà anche delle opere per effetto del pagamento di tutti i canoni di disponibilità al termine della scadenza ovvero per effetto dell’esercizio della facoltà di estinzione anticipata del contratto.
Il disciplinare prevede le modalità di attuazione del contratto, nonché tutte le altre previsioni contrattuali volte a garantirne l’adempimento e l’esecuzione, nonché la realizzazione degli scopi perseguiti, e di cui all’art. 188 D.Lgs. 50/2016, ovverosia la progettazione, la realizzazione delle opere e la loro messa a disposizione per l’esercizio del trasporto pubblico locale.
3.1. Opere
Le opere oggetto del contratto di disponibilità, ex art. 188 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui si offre la sottoscrizione sono descritte nel capitolato prestazionale (allegato A).
Il contratto di disponibilità ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché le eventuali varianti in corso d’opera delle opere da realizzare, ad esclusiva cura e spese dell’affidatario; contestualmente alla proposizione della domanda di partecipazione alla gara, i partecipanti dovranno già produrre e trasmettere una proposta progettuale e/o di fattibilità con relazione tecnica.
E' consentito il subappalto nei limiti del 30% delle opere.
3.2. Ripartizione dei rischi tra le parti:
L’Affidatario assumerà a propria cura e spese i seguenti rischi:
‐ il rischio di progettazione e di costruzione: l’affidatario sosterrà tutti i costi e oneri connessi alla progettazione ed alla realizzazione dell’opera, nonché ogni eventuale costo derivante dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti dell’autorità, nonché ogni eventuale onere derivante dalla mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti; sono altresì a carico dell’affidatario tutti gli oneri generati da ritardo nei tempi di consegna, mancato rispetto degli standard di progetto, mancata omologazione o mancato rilascio di qualsiasi altra autorizzazione prescritta per l’uso, dall’aumento dei costi in corso d’opera, da inconvenienti tecnici dell’intervento, mancato completamento dell’intervento, nonché da esternalità negative che comportino obblighi di pagamento di indennizzo in favore di terzi. E’ richiesto il rigoroso adempimento del contratto nei tempi previsti, sia per la realizzazione delle opere, che per la messa a disposizione delle stesse, di talché ogni onere e costo derivante dalla mancata osservanza delle tempistiche richieste è a carico dell’affidatario;
‐ il rischio di disponibilità: l’affidatario sosterrà tutti i costi ed oneri necessari al fine di garantire la costante fruibilità dell'opera da parte dell’Aggiudicatrice, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, nonché volti a garantire la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti dell’opera, nonché ogni altro onere connesso alla gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione a favore dell'Aggiudicatrice. Il pagamento del canone da parte di MOM s.p.a. sarà condizionato all’effettiva disponibilità delle opere e dei servizi connessi e potrà essere sospeso nei periodi di ridotta fruibilità e/o indisponibilità delle opere;
- il rischio di perimento: l’affidatario assume il rischio di perimento delle opere sino all’eventuale acquisizione della piena proprietà delle stesse e del terreno su cui insistono da parte di MOM S.p.a.; a tal fine per tutto il periodo di durata dovrà essere sottoscritta adeguata polizza assicurativa dall’affidatario, che preveda tra le condizioni generali di contratto il subingresso dell’Ente aggiudicatore nei diritti dell’affidatario, in caso di perimento totale o parziale delle opere e del bene, al fine dell’incasso dell’indennizzo o risarcimento da parte della compagnia assicuratrice, nei limiti dell’importo versato fino al perimento, secondo uno schema analogo a quello previsto dall’art. 1259 c.c.
I canoni non saranno più dovuti dall’Ente aggiudicatore all’affidatario dal momento dell’eventuale perimento totale del bene, fermo il risarcimento del danno in favore di MOM.
4 . LAVORI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
4.1. Classificazione dei lavori
Categoria minima OG1 – Edifici civili e industriali Classe VI
5 . VALORE DEL CONTRATTO E DELLE OPERE
5.1. Valore del contratto, del terreno, delle opere e della messa a disposizione
Il valore economico del contratto, del terreno, delle opere e della messa a disposizione delle stesse è stimato nell’importo massimo complessivo Euro 6.032.200,00 (seimilionitrendaduemiladuecento/00), Iva esclusa, comprensivo di:
a. Spese di progettazione tecnica ed esecutiva ed ulteriori spese tecniche;
b. Corrispettivo per l’acquisto e il trasferimento della proprietà del terreno;
c. Corrispettivo per l'esecuzione delle opere e loro messa a disposizione;
d. Oneri di urbanizzazione e per l’acquisizione di autorizzazioni;
e. Assicurazioni e oneri vari;
f. Ogni altra spesa necessaria alla perfetta esecuzione del contratto di disponibilità.
Si precisa che:
– gli importi di cui al presente articolo costituiscono una stima indicativa eseguita al fine della determinazione del valore massimo del contratto di disponibilità, e quindi del valore del terreno, delle opere e della messa a disposizione;
– gli oneri di sicurezza aziendali sono a carico dell’affidatario e dovranno essere stimati da quest’ultimo nell’ambito della predisposizione della proposta di progetto allegata all'offerta; essi dovranno essere indicati separatamente;
– gli oneri di sicurezza interferenziali verranno stimati dall’Aggiudicatrice una volta visionato il progetto definitivo ed, al fine della copertura degli stessi, verrà riconosciuto all’affidatario un corrispettivo ulteriore in aggiunta a quello offerto;
– ai sensi dell’art. 188, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la proposta progettuale, redatta in conformità allo studio di fattibilità dell’Aggiudicatrice, sarà predisposta dai partecipanti alla gara ed inserita nell’offerta tecnica, mentre il progetto definitivo ed esecutivo, nonché le eventuali varianti in corso d’intervento, saranno redatti a cura dell’affidatario, in esecuzione del contratto di disponibilità, quale attività non specificamente retribuita prodromica l'esecuzione delle opere ed i cui costi sono già ricompresi nel valore contrattuale;
– nel corso della messa a disposizione delle opere, la manutenzione straordinaria sarà eseguita a cura e spese del Concedente, previo confronto con l’Utilizzatore; la manutenzione ordinaria sarà a cura e spese dell’Utilizzatore.
5.2. Valore economico del contratto di disponibilità
Il contratto di disponibilità comprende le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, il corrispettivo e oneri di trasferimento della proprietà del terreno, il corrispettivo per l'esecuzione delle opere, i quali verranno remunerati mediante versamento di un acconto/contributo nel corso dell'avanzamento lavori; la successiva messa a disposizione delle opere verrà remunerata mediante versamento di un canone di disponibilità.
Il canone di disponibilità è quindi determinato in ragione dell'importo complessivo del contratto, detratto l'acconto versato nel corso dell'esecuzione delle opere, maggiorato del tasso di interesse annuo, applicato per un periodo compreso tra 5 e 10 anni.
6 . TEMPISTICHE, MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E CANONE DI DISPONIBILITA’
6.1.Tempistica per la progettazione ed esecuzione delle opere.
i. Il contratto di disponibilità dovrà essere sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'aggiudicazione;
ii. in forza di tale contratto l'aggiudicatario dovrà predisporre e presentare il progetto definitivo ed esecutivo e conseguire le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti entro 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto (Allegato B); in sede di gara è richiesta la presentazione di offerta al ribasso su tale tempistica;
iii. il tempo massimo per l’esecuzione dei lavori, acquisizione delle certificazioni necessarie, per l’agibilità, per il collaudo, per gli accatastamenti e per la messa a disposizione dell’opera nella funzionalità richiesta, è pari a giorni 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, computati
dalla data di conseguimento del permesso a costruire; in sede di gara è richiesta la presentazione di
offerta al ribasso su tale tempistica.
6.2. Modalità di finanziamento:
Il finanziamento dell’intervento richiesto è a carico dell’aggiudicatario.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale in favore dell’aggiudicatario è suddiviso come segue:
- acconto/contributo in corso d’opera, nella misura massima di € 2.412.880,00, pari al 40% del complessivo valore del contratto; in sede di gara è richiesta la presentazione di offerta al ribasso su tale percentuale; tale acconto verrà corrisposto per quota parte in misura fissa, su base trimestrale, con versamento dell'ultima rata a seguito di positivo collaudo delle opere e approvazione dell’attestazione di conformità delle stesse. La prima rata sarà corrisposta alla prima scadenza trimestrale successiva alla sottoscrizione del contratto di trasferimento del terreno in favore di MOM e costituzione del diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario; il pagamento di ciascuna rata dovrà essere previamente autorizzato dal collaudatore a seguito di visita periodica, con la trasmissione del verbale che attesti la regolare esecuzione dei lavori ed il puntuale rispetto del cronoprogramma redatto dall’affidatario; sarà in ogni caso facoltà di MOM s.p.a., laddove il collaudatore dovesse rilevare un mancato rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale ed un mancato raggiungimento degli standard prestazionali offerti in sede di gara, di sospendere la corresponsione dei contributi in corso d’opera senza che da ciò ne possano derivare preclusioni, decadenze e/o responsabilità in capo a MOM s.p.a.;
- canone di disponibilità, calcolato suddividendo in rate trimestrali la differenza tra l’importo totale del contratto e gli acconti/contributi versati allo stato avanzamento lavori, maggiorata del tasso di interesse annuo offerto per il periodo proposto (es. totale valore opera: Euro 1.000.000,00; acconto/contributo opere Euro 400.000,00; offerta durata del contratto di disponibilità anni 10; i canoni di disponibilità sono pari a Euro (1.000.000,00 – 400.000,00) /10 anni maggiorati del tasso di interesse annuo); il canone di disponibilità è a rata fissa trimestrale posticipata; la prima verrà versata con scadenza alla fine del trimestre successivo all’approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere e contestuale immissione nel possesso da parte della Stazione Appaltante, le successive alla scadenza di ciascun trimestre successivo (es. approvazione 16.02.2018, scadenza prima rata 31.05.2018, e così via con cadenza fine trimestre successivo); il canone verrà quindi versato previo positivo collaudo e approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell’aggiudicatrice;
- il pagamento dell’ultimo canone di disponibilità avverrà contestualmente al rogito notarile che verrà fissato per il trasferimento in favore dell’Ente committente di tutte le opere e per l’estinzione del diritto di superficie;
- Il canone trimestrale viene determinato con il metodo definito “ammortamento alla francese” e meglio specificato nella seguente formula:
C * i RATA =
1
1 -
n
( 1 + i )
dove
C = Importo Capitale
i = tasso annuo interesse n = n° annualità
6.3. Durata e forma del contratto di disponibilità
MOM e l’aggiudicatario stipuleranno un contratto di disponibilità conforme allo schema allegato (All. B).
La sottoscrizione del contratto di disponibilità dovrà avvenire entro 40 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, tenuto conto anche del termine dilatorio di cui all’art. 32 D. Lgs. 50/2016 (“stand still”), pena l’escussione della garanzia provvisoria.
In caso di presentazione di ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione è fatto salvo quanto previsto dall’art. 32, comma 1, d. lgs. 50/2016.
Il contratto di disponibilità verrà stipulato in forma di scrittura privata tra le parti.
L’aggiudicatario sarà tenuto altresì alla sottoscrizione del contratto, anche senza l’osservanza del termine suddetto e pertanto entro il diverso termine che verrà indicato da MOM, comunque non inferiore a giorni 10 (dieci) continuativi e consecutivi dalla comunicazione, laddove siano manifestate ragioni di urgenza da parte di MOM ovvero laddove non si renda applicabile il termine dilatorio secondo le previsioni del medesimo art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
All’esito della presentazione del progetto esecutivo e definitivo e della relativa approvazione da parte della Stazione Appaltante, presso il Notaio scelto dalla Stazione Appaltante nella giornata che sarà fissata previo preavviso di almeno 10 giorni, l’affidatario è tenuto a sottoscrivere con MOM un contratto di vendita del terreno in favore di quest'ultima, con contestuale costituzione di diritto di superficie sul terreno in favore del Concedente.
Il corrispettivo per il trasferimento della proprietà del terreno è compreso nel valore complessivo del contratto di disponibilità ivi offerto e verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante mediante dapprima imputazione delle somme dovute per acconti/contributi in corso d’opera, mediante rate trimestrali, come previsto dall’art. 6.2 che precede, e ove non sufficienti, con imputazione del versamento dei canoni di disponibilità successivi fino ad integrale soddisfazione del corrispettivo di vendita. L’alienante dovrà in ogni caso rinunciare all’iscrizione di ipoteca legale in relazione al corrispettivo che verrà versato nelle modalità previste dal presente disciplinare. Contestualmente alla vendita del terreno, verrà costituito in favore dell’affidatario il diritto di superficie sul terreno, al fine della realizzazione delle opere da parte del medesimo Concedente, per la durata del periodo di disponibilità offerto in sede di gara, maggiorato di 1 anno (es. periodo di disponibilità offerto in sede di gara: anni 10, maggiorato di anno 1).
E’ in facoltà della Stazione Appaltante estinguere anticipatamente il contratto di disponibilità, e quindi il diritto di superficie, mediante versamento, prima della scadenza naturale del contratto, di tutte le somme residue dovute in linea capitale, calcolate in ragione dell’offerta economica complessiva formulata, detratto quanto già versato, senza il versamento di alcuna penale e/o alcuna maggiorazione a carico dell’Utilizzatore e senza applicazione degli interessi sui canoni residui.
Il contratto di vendita del terreno sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di risoluzione del contratto di disponibilità, salvi i reciproci diritti economici delle parti, di talché laddove dovesse risolversi il contratto di disponibilità e/o la Stazione Appaltante non dovesse procedere con l’acquisizione delle opere anche la vendita del terreno dovrà risolversi con restituzione in favore dell’Aggiudicatore.
6.3. Canone di disponibilità e modalità di riduzione/sospensione in corso di esercizio
Il canone di disponibilità, dovuto in seguito al completamento delle opere ed alla messa a disposizione in favore di MOM, come meglio indicato nel punto 6.2 che precede, è trimestrale e posticipato.
Ai sensi dell’art. 188 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016, il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’Ente aggiudicatore.
Più precisamente, MOM si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del canone in corso d’opera o nel corso della messa a disposizione, per i periodi in cui in seguito a verifica del collaudatore o comunque di MOM, i lavori non risultino conformi al capitolato prestazione, alle disposizioni cogenti o agli standard di funzionalità prefissati, ciò fin tanto che non siano eseguite le variazioni, modifiche o rifacimenti necessari, ovvero nei periodi di ridotta o nulla disponibilità, fino a perfetto ripristino della piena funzionalità.
Nel caso in cui vi sia la mancata o ridotta disponibilità dell’opera, tale da generare, in un anno solare, una sospensione pari o superiore al 20% del canone complessivo annuo di disponibilità, a norma dell’art. 188, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, l’Ente Aggiudicatore ha diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento e/o impossibilità sopravvenuta della prestazione, oltre al risarcimento dei danni. In difetto di manifestazione di volontà in tal senso, il contratto proseguirà, salva la legittima sospensione del pagamento dei canoni. Sarà in ogni caso salva l’applicazione delle penali contrattualmente previste e, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL’AGGIUDICAZIONE
7.1. L’Ente Appaltante si riserva di non procedere con l’aggiudicazione nel caso in cui la normativa, anche se sopraggiunta, renda l’operazione non sostenibile finanziariamente per l’Ente e/o comunque non vantaggiosa e/o realizzabile e/o non sostenibile economicamente e/o per qualsiasi altra ragione ritenuta non più rispondente all’interesse perseguito dall’Ente Aggiudicatore senza che i partecipanti abbiano per ciò nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, anche solo indennitario per il caso in cui tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di MOM S.p.a. per tale ragione.
7.2. L’Ente Aggiudicatore si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta sia ritenuta adeguata e/o idonea e/o opportuna e/o rispondente alle necessità e/o finalità aziendali senza che i partecipanti abbiano per ciò nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, anche solo indennitario per il caso in cui tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di MOM S.p.a. per tale ragione.
7.3. L’Ente Aggiudicatore si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase, anche successiva all’aggiudicazione, l’espletamento della presente gara senza che i partecipanti abbiano per ciò nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, anche solo indennitario per il caso in cui tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di MOM S.p.a. per tale ragione.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE TECNICO-
ECONOMICO
8.1. Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
L'offerente dovrà in ogni caso garantire la piena proprietà e disponibilità, alla data di sottoscrizione del contratto di disponibilità, del terreno ove eseguire le opere e dovrà impegnarsi alla cessione dell’immobile in favore di MOM s.p.a. con riserva del diritto di superficie, entro i termini previsti dal presente disciplinare libero da oneri, iscrizioni e vincoli pregiudizievoli e/o garanzie reali
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete -contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
8.2. Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che NON rientrino nelle esclusioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che attestino il possesso, alla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione dalla gara, dei requisiti di ordine generale riportati ai punti seguenti.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dall'art 45 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione di ATI e/o RTI, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da ogni singola impresa facente parte dell’ATI/RTI.
8.3. Requisiti minimi di idoneità professionale e tecnico- economico
Il Soggetto realizzatore deve possedere:
a) il requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto del presente contratto);
b) i requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) in corso di validità e regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto per prestazioni di progettazione ed esecuzione, ossia:
OG1 – Edifici civili e industriali - Classe VI
Qualora il soggetto concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori di cui al presente bando il medesimo dovrà partecipare alla gara di che trattasi in ATI o consorzio ordinario di cui agli art. 45, comma 2, e art. 48 del D. Lgs. 50/2016, siano essi già costituiti o meno, con soggetto in possesso del requisito richiesto. Si applica il paragrafo 8.4.
8.3.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Il Soggetto realizzatore deve possedere il seguente requisito fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni), Iva esclusa; tale requisito è richiesto al fine di assicurare alla Stazione Appaltante l’idoneità del soggetto alla realizzazione dei lavori oggetto del presente bando (art. 83, comma 5 del D. Lgs. 50/2016).
8.3.2. Requisiti per lo svolgimento dell'attività di progettazione
Il professionista incaricato o facente parte della direzione tecnica dell’impresa che effettuerà la progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere in possesso dei requisisti di abilitazione ed iscrizione ai rispettivi idonei albi professionali.
Il nominativo del progettista esterno qualificato ed il possesso del requisito di che trattasi devono essere attestati dal concorrente in sede di partecipazione alla gara con apposita dichiarazione. I progettisti dovranno essere soggetti iscritti ai competenti Albi Professionali, e non rientrare nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
8.3.3. Requisiti per lo svolgimento dell'attività di coordinamento per la sicurezza
Il professionista incaricato o facente parte della direzione tecnica dell’impresa che effettuerà le prestazioni relative al Coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione di cui al D. Lgs. n. 81/08 s.m.d., dovrà essere in possesso dei requisisti di abilitazione ed iscrizione ai rispettivi idonei albi professionali.
Le prestazioni relative al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, siano le stesse rese da personale dipendente del concorrente od esterno al medesimo, devono comunque essere svolte da soggetti in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i.
Il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza qualificato ed il possesso del requisito di che trattasi devono essere attestati dal concorrente in sede di partecipazione alla gara con apposita dichiarazione.
8.3.4. Requisiti per lo svolgimento dell'attività di Direttore dei Lavori
Ai sensi dell'art. 31 comma 13 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura di appalto pubblico di lavori aggiudicato con una formula di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di direttore dei lavori, non può essere conferita al soggetto aggiudicatario o a soggetti ad esso collegati. La nomina sarà quindi effettuata dalla Stazione Appaltante, che la affiderà ad un soggetto qualificato di cui all’art. 24 e 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, con onere a capo dell'Aggiudicatario.
Tale professionista sarà individuato, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 dopo l’aggiudicazione definitiva.
8.4. Norme di partecipazione in caso di ATI e consorzi
Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016:
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), trova applicazione l’art. 47 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. I predetti consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48 c. 7).
Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile, ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP
n. 3 del 23/04/2013, oltre a quanto indicato nel bando di gara.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48 c. 8).
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 48 co. 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 48 c. 9).
Ai sensi dell’art. 83, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria deve possedere i requisiti nella misura minima del 40% mentre le mandanti devono possedere ciascuna almeno il 10% dei requisiti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
“Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (art. 48 c. 6)”.
L’Ente appaltante stipulerà il contratto con l’impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare di gara.
I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
8.5. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 48
D. Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.
A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta la documentazione prevista all’art. 89 co. 1 D. Lgs. 50/2016. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. È vietato che più di un concorrente alla medesima gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, né associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. 50/2016.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) e d) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Inoltre, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della fornitura, non possono essere modificati.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali.
Si precisa che la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213 comma 13 D. Lgs. 50/2016.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del D. Lgs 50/2016.
8.6. Concorrenti con sede in altri Stati
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici che figura nell’allegato 4 dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, o in Paesi che, per altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare (ex art. 47, D. Lgs. 50/2016).
Tuttavia gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inserti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Tali disposizioni si applicano anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia che consentano di partecipare a gare pubbliche a condizioni di reciprocità. Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.
8.7. Casi di esclusione dalla partecipazione alla gara
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura d’appalto gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in particolare ai commi 1-5 e precisamente:
1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L’esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
4. È escluso dalla partecipazione alla presente procedura d’appalto un operatore che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente xxxxx non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. È escluso dalla partecipazione alla presente procedura d’appalto un operatore economico rientrante in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, del
D. Lgs. 50/2016, qualora:
a) l’ente aggiudicatore possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110, del D. Lgs. 50/2016;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrity o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67, del D. Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
h) f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
i) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
j) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
k) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Qualora risulti che un operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sarà estromesso in qualunque momento dalla procedura.
7. Sono ammesse le deroghe previste ai commi 7-11 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. I soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti.
9. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'amministrazione ne darà segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Le offerte, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione devono pervenire, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio rischio il concorrente riterrà idoneo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 marzo 2018 al seguente indirizzo: MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. – UFFICIO PROTOCOLLO, Xxx Xxxxxxxxxx, 0-00000 XXXXXXX (XX).
2. Il recapito tempestivo del Plico, che deve avvenire a mano (in orario di ufficio che è il seguente: lun. – gio.: 08:00–13:00 e 14:00-17:30; ven.: 08:00-13:00; in tal caso si rilascerà apposita ricevuta) o tramite servizio postale o corriere, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ed ove, per qualsiasi motivo, il Plico stesso non fosse recapitato in tempo utile, Mobilità di Marca S.p.a. non assumerà responsabilità alcuna.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o di parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporterà l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura.
3. Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta ricezione entro i limiti fissati, farà fede unicamente la ricevuta rilasciata da MOM S.p.a., indicante la data e l’ora di ricezione del Plico. Il rischio del recapito tempestivo dell’offerta resta interamente a carico dei concorrenti.
4. L’offerta tutta deve essere contenuta in apposito Plico chiuso ed idoneamente sigillato e siglato dall’offerente sui lembi di chiusura al fine di garantirne l’integrità, l’autenticità della chiusura originaria ed escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto, a pena di immediata esclusione.
Tale Plico deve riportare all’esterno le seguenti diciture:
1. gli estremi del concorrente o dei concorrenti in caso di operatore economico plurisoggettivo (ovverosia: ragione sociale, indirizzo postale, telefono, fax, PEC, P.IVA e Codice Fiscale, ecc.);
2. la seguente dicitura: “NON APRIRE – Offerta Gara Contratto di disponibilità – CIG 7268097F5E”
3. l’indicazione della data (giorno e ora) di scadenza dei termini di presentazione dell’offerta.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o comunque, inappropriate.
Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente bando, il Presidente di Xxxx potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la par condicio dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.
La documentazione da presentare è la seguente:
9 .1. CONTENUTO DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA
Nel Plico contenente l’offerta di gara devono essere incluse quattro buste (analogamente chiuse e idoneamente sigillate dall’offerente sui lembi di chiusura) recanti all’esterno rispettivamente le seguenti diciture:
A) “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” di cui al successivo punto 9.1.1
B) “B - DOCUMENTAZIONE TECNICA” di cui al successivo punto 9.1.2.
C) “C - OFFERTA ECONOMICA” di cui al successivo punto 9.1.3
9.1.1 LA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” DEVE CONTENERE GLI ATTI DI SEGUITO ELENCATI:
La busta “A” deve contenere i seguenti documenti e dichiarazioni:
A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE
Nella presente busta deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate nel seguito, la seguente documentazione:
1. Il DGUE – Documento di Gara Unico Europeo reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore attestante; il DGUE allegato dall’Ente aggiudicatore prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate dall’offerente;
2. Il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di soggetto non tenuto a tale iscrizione deve essere presentata dichiarazione avente contenuto equivalente;
3. La domanda di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore attestante:
l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente e di tutti i soggetti indicati dall’art. 80, co. 3;
l’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti previste dalla L. 383/2001, dal D. Lgs.
198/2006, dal D. Lgs. 286/1998 e dalla vigente normativa antimafia;
la Certificazione del sistema di gestione per la qualità in xxxxx xx xxxxxxxx (XXX) - XXX 0000 per i servizi oggetto della presente procedura; in caso di imprese riunite o consorziate tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese che partecipano alla procedura;
il soddisfacimento dei criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art.
83 del D. Lgs. 50/2016, analiticamente dettagliati;
il possesso di adeguata qualificazione SOA;
4. La cauzione provvisoria prevista al punto 9.1.1. lett. B) del presente Disciplinare di gara e l’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva;
5. La ricevuta del versamento effettuato in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel prosieguo Autorità, se dovuto. Il predetto pagamento deve essere effettuato scegliendo tra le modalità
di cui alla Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’ANAC, in vigore dal 1° gennaio 2016. Per maggiori chiarimenti sulle modalità di effettuazione di tale versamento è possibile consultare il sito web http:xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
6. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore dello stesso, munito di idonei poteri, attestante:
1) l’indicazione del domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax del concorrente, nonché l’espressa autorizzazione all’utilizzo dei predetti recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. N. 50/2016;
2) (in caso di associazione temporanea di imprese) le percentuali di partecipazione all’associazione temporanea e le tipologie di lavorazione assunte da ogni associato;
3) di aver esaminato, di aver preso puntualmente atto e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta di:
tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi modo influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta;
tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Prestazionale, dallo schema di contratto e da tutti i documenti richiamati nei predetti atti;
tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dalle normative vigenti in relazione al servizio oggetto dell’affidamento e in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
4) di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni negoziali di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Prestazionale, allo schema di contratto e a tutti i documenti richiamati nei predetti atti, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti, in caso di aggiudicazione;
5) di non avere nulla a pretendere nei confronti del Committente nell’eventualità in cui la presente procedura di affidamento fosse sospesa o annullata in qualsiasi momento, neppure a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara;
6) di impegnarsi a fornire la prestazione nel rispetto della normativa vigente o di quella che dovesse intervenire in corso di esecuzione dell’incarico;
7) di ritenere congruo ed accettare, senza riserva alcuna, l’importo non soggetto a ribasso d’asta per gli oneri di sicurezza, come indicato nel presente Disciplinare di Gara.
Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, co. 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per conto delle seguenti figure indicate dalla legge:
a. In caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
b. In caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
c. In caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
d. In caso di altre società o consorzi: tutti i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In alternativa a questa dichiarazione l’impresa può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati.
Ai sensi dell‘art 47, comma 2 del D.P.R. n 445 del 2000 le dichiarazioni rese nell‘interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE:
- il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 1) dovranno essere compilate e sottoscritte da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o GEIE;
In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e smi:
- il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto anche dalle imprese consorziate che diverranno esecutrici dei lavori.
Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell’apposita sezione del modello DGUE le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, co. 4, lett. C) del D. Lgs. 507/2016 e smi.
Nel caso in cui l’operatore economico intendesse subappaltare prestazioni riguardanti “le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge 6/11/2012, n. 190” dovranno indicare anche la terna dei potenziali subappaltatori.
In tal caso i legali rappresentanti dell’impresa subappaltatrice dovranno dichiarare di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, D. Lgs. 50/2016 e smi.
B) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 93 D. Lgs. n. 50/2016):
L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2 per cento (€ 120.644,00 - centoventimilaseicentoquarantaquattro), IVA esclusa, dell’importo economico base indicato nel bando, rilasciata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Ai sensi del D. Min. Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004, le polizze devono essere conformi agli schemi-tipo approvati con il suddetto Decreto. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto di disponibilità dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria:
• l'importo della garanzia è ridotto del 50 (cinquanta) per cento per gli operatori ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001;
• il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016, deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e li deve documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Si precisa che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime.
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggior danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appello, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi del co. 8 dell’art. 93 Codice Appalti le micro, piccole e medie imprese sono esentate dalla consegna dell’impegno al rilascio della cauzione definitiva.
A. COPIA DELLA PROCURA (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente), anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore.
C) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
All’atto della presentazione dell’offerta (e a pena di inammissibilità della stessa) i concorrenti dovranno versare il contributo di € 200,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ex art. 1 cc. 65-67, L. 266/2005, confermato ex art. 213 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi della delibera AVCP numero 1377 del 21 dicembre 2016 reperibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.
D) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI SOGGETTI COLLETTIVI
In caso di partecipazione di soggetti collettivi, occorrerà specificare nella documentazione amministrativa la ripartizione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. In caso di riunioni di imprese (Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituendi o già costituiti; reti di imprese e Gruppi Europei di Interesse Economico, parificati alle ATI; Consorzi di Imprese di cui all’art. 2602 e segg. cod. civ. anche in forma di società consortile ex art. 2615 ter cod. civ.), valgono inoltre le seguenti disposizioni.
Per i raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti:
o deve essere presentata attestazione, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio, contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma – con indicazione esplicita del soggetto capofila – ed a conformarsi alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2106, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Mobilità di Marca S.p.a.;
o la documentazione e le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3), lett. A) del paragrafo 9.1.1. devono essere presentate da ogni componente del costituendo raggruppamento o consorzio;
o la garanzia di cui al punto 4), lett. A) paragrafo 9.1.1. deve essere riferita a tutti i componenti del costituendo raggruppamento o consorzio;
o la dichiarazione di cui al precedente punto 6), lett. A) del paragrafo 9.1.1 deve recare la firma per esteso del titolare o del rappresentante legale o del soggetto munito dei poteri di firma di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti valgono le medesime regole sopra indicate con riferimento ai raggruppamenti non ancora costituiti, con le seguenti precisazioni:
o in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento, deve essere presentata copia del mandato collettivo con rappresentanza costitutivo del raggruppamento, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
o la garanzia provvisoria di cui al punto 4), lett. A) paragrafo 9.1.1. deve essere riferita a tutti i componenti del raggruppamento;
o la dichiarazione di cui al precedente punto 6), lett. A) del paragrafo 9.1.1 deve recare la firma per esteso del titolare o del rappresentante legale o del soggetto munito dei poteri di firma del solo mandatario del costituito raggruppamento.
Per i consorzi (ex art. 2602 e segg. cod. civ. anche in forma di società consortile) già costituiti, i Gruppi Europei di Interesse Economico e le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete valgono le medesime regole sopra indicate con riferimento ai raggruppamenti non ancora costituiti, con le seguenti precisazioni:
o devono essere presentati l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio ovvero il contratto di GEIE o contratto di rete, dai quali risulti la responsabilità solidale degli associati nei confronti di Mobilità di
Marca S.p.a. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti gli associati. Può inoltre essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio (se Consorzio) o del GEIE (se GEIE) attestante quali delle imprese consorziate o partecipanti al GEIE concorreranno, in caso di aggiudicazione, all’esecuzione dei servizi richiesti;
o la garanzia provvisoria di cui al punto 4) lett. A) del paragrafo 9.1.1. deve essere costituta a nome del Consorzio (se Consorzio) o del GEIE (se GEIE);
o la dichiarazione di cui al precedente punto 6), lett. A) del paragrafo 9.1.1. deve recare la firma per esteso del titolare o del rappresentante legale o del soggetto munito dei poteri di firma del solo Consorzio (se Consorzio) o del GEIE (se GEIE).
E) EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO (art. 89 D. Lgs. 50/2016)
In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento:
- dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:
a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) copia scansionata del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e di MOM S.p.a. a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
9.1.2 La busta “B - DOCUMENTAZIONE TECNICA” deve contenere i documenti di seguito elencati:
Il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica di cui al capitolato prestazionale (Allegato A).
In particolare, la proposta progettuale o progetto preliminare da presentarsi ai fini della formulazione dell’offerta tecnica deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori offerti, il quadro delle esigenze che verranno soddisfatte e delle specifiche prestazioni che verranno fornite nel rispetto delle indicazioni dello studio di fattibilità posto a base di gara, stabilendo i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento richiesto. Più in dettaglio la proposta progettuale deve contenere i seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi previsti dalla vigente normativa;
g) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima dell’immobile;
h) un elaborato tecnico nel quale sia individuata l’idoneità del lotto relativamente alla possibilità di ampliamento futuro dell’edificio per un ulteriore sezione o per la realizzazione di ulteriori eventuali edifici; i) una dichiarazione sottoscritta dall’offerente, che garantisca la piena proprietà e disponibilità del terreno alla data di sottoscrizione del contratto di disponibilità con contestuale impegno alla cessione dell’immobile in
favore di MOM s.p.a. con riserva del diritto di superficie, entro i termini previsti dal presente disciplinare libero da oneri e vincoli pregiudizievoli e/o garanzie reali.
Le relazioni devono avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata ed ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. La relazione illustrativa potrà contenere quanto ciascun operatore economico ritenga utile e necessario alla perfetta individuazione e valutazione della propria offerta; dovrà essere redatta in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.
La relazione tecnica, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande. Le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime.
Note per la stesura della relazione tecnica e illustrativa
Le relazioni tecnica e illustrativa non dovranno essere superiori a 20 pagine complessive ciascuna in formato A4 (non scritta fronte retro, carattere Arial punto di scrittura 12); dal computo della pagine sono esclusi:
- tavole relative a rappresentazioni tecniche del progetto;
- schede tecniche dei materiali/prodotti proposti;
- pieghevoli di presentazione dell'azienda o illustranti i beni offerti;
- indice analitico.
Gli eventuali pieghevoli non devono essere inseriti nella relazione, ma in un fascicolo separato denominato "Materiale informativo e promozionale".
Si dovranno utilizzare gli esatti titoli, l’ordine e il numero con cui vengono illustrati gli elementi e sub elementi di valutazione nella tabella sub punto 10.5 che segue.
La relazione, così come qualsiasi altro elemento dell’offerta tecnica, non deve contenere alcun riferimento a valori che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico.
La relazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante.
Non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione tutte le eventuali pagine eccedenti le 20 massime consentite.
l) tempi – cronoprogramma per l’esecuzione delle attività e delle opere. Il concorrente dovrà indicare i giorni naturali e consecutivi offerti per l’esecuzione di tutte le attività di progettazione ed esecuzione delle opere fino alla definitiva messa a disposizione.
Il tempo massimo stimato da MOM è il seguente:
– per la progettazione definitiva ed esecutiva il tempo massimo, sul quale andrà avanzata offerta al ribasso, è di giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di disponibilità;
– per l’esecuzione dei lavori e la messa a disposizione dell’opera il tempo xxxxxxx xxxxxxx, sul quale andrà avanzata offerta al ribasso, è di giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal rilascio del permesso a costruire;
– quindi il tempo massimo stimato per la progettazione ed esecuzione delle opere è di complessivi giorni 570 (cinquecentosettanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di disponibilità fino alla data del verbale di consegna delle prestazioni, salva la sospensione per l’approvazione del progetto definitivo dalla Stazione Appaltante ed i tempi intercorrenti tra la presentazione della documentazione necessaria al rilascio del permesso a costruire ed il rilascio dello stesso.
E’ richiesta l’indicazione del “ribasso” concernente il tempo per l’ultimazione del progetto e delle opere, al fine quindi del conseguimento della messa a disposizione dell'opera da parte di MOM s.p.a. nel minor tempo possibile.
Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari, né in aumento, né pari a zero.
Il concorrente dovrà quindi:
a) indicare i giorni naturali e consecutivi offerti per: i) la progettazione (max 210 giorni); ii) per l’esecuzione delle opere (max 360 giorni), entrambi indicati in cifre e in lettere (in caso di contrasto tra indicazione in cifre e in lettere, prevale quella in lettere);
b) produrre un cronoprogramma, utilizzando esclusivamente il diagramma di Gantt, ove siano indicate tutte le attività da porre in essere accompagnato da una relazione esplicativa dettagliata.
Si precisa che i tempi e cronoprogramma indicati rispettivamente ai punti a) e b) che precedono devono intendersi comprensivi dell’attività di collaudo da parte della Stazione Appaltante, di verifica della realizzazione dell’opera e di accertamento del puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti; si precisa altresì, che ai sensi dell’art. 188 comma 6 D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ai fini del puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti può richiedere all’aggiudicatario modificazioni, varianti e rifacimento del progetto e dei lavori eseguiti, oppure che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali.
Si precisa che il pagamento del canone di disponibilità decorrerà solo in seguito al collaudo positivo delle opere e alla consegna in favore dell’Ente aggiudicatore. In caso di mancata ultimazione delle opere nel tempo previsto nell’offerta, come meglio specificato nel contratto di disponibilità, sarà dovuta in favore di MOM
s.p.a. una penale per il ritardo nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà per MOM di escutere le garanzie di cui al paragrafo 12 che segue.
9.1.3 La busta “C – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere quanto di seguito specificato:
L’offerta economica dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata, siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso all’ultima pagina dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, e dovrà contenere:
1) MINOR PREZZO offerto rispetto al valore complessivo dell’opera e del contratto indicato al punto
5.1 che precede;
2) RIBASSO offerto sull’acconto in fase di esecuzione dell’opera;
3) OFFERTA del piano finanziario per la determinazione del canone di disponibilità trimestrale;
4) OFFERTA del tasso di interesse applicabile durante il periodo di disponibilità; come di seguito meglio precisati.
1) MINOR PREZZO offerto rispetto al valore complessivo dell’opera e del contratto indicato al punto 5.1 che precede.
L’offerta (in bollo da € 16,00) deve essere formulata mediante espressione del prezzo complessivamente offerto (espresso in cifre ed in lettere) rispetto a quello indicato a base d’asta nel presente Bando in € 6.032.200,00 (seimilionitrendaduemiladuecento/00), Iva esclusa, come da stima eseguita da MOM.
Il prezzo complessivamente offerto come sopra indicato, si intende riferito al valore economico del contratto e delle opere.
L’offerta dovrà contenere, a pena di irregolarità, oltre all’offerta complessiva, la specificazione separata delle singole voci indicate al punto 5.1. ed in particolare:
a. Spese di progettazione tecnica ed esecutiva ed ulteriori spese tecniche;
b. Corrispettivo per l'acquisizione e il trasferimento della proprietà del terreno;
c. Corrispettivo per esecuzione lavori e messa a disposizione dell’opera;
d. Oneri di urbanizzazione e per l’acquisizione di autorizzazioni;
e. Assicurazioni e oneri vari;
f. Ogni altra spesa necessaria alla realizzazione e perfetta esecuzione del contratto di disponibilità.
Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari, in rialzo o pari a zero.
In caso di contrasto tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il prezzo più vantaggioso per l’Ente aggiudicatore.
L’offerta economica deve essere redatta in conformità ai requisiti previsti dal capitolato prestazionale
(Allegato A), con indicazione separata dei costi relativi alla sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D. Lgs. 50/2016».
2) RIBASSO offerto sull’acconto in fase di esecuzione dell’opera
L’offerta (in bollo da € 16,00) deve essere formulata mediante espressione di un’unica percentuale (espressa in cifre ed in lettere) pari all’acconto o contributo rispetto al valore complessivo del contratto che verrà
versato da MOM per l’acquisto della proprietà del terreno e per l’esecuzione delle opere prima della messa a disposizione delle stesse.
Sono ammesse solo offerte in ribasso sulla percentuale massima di acconto prevista dal presente bando al paragrafo 6.2, pari alla misura massima del 40%.
Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari, in rialzo o pari a zero.
In caso di contrasto tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale la percentuale più vantaggiosa per l’Ente aggiudicatore, con scelta insindacabile di quest'ultimo.
3) OFFERTA della durata del periodo (piano finanziario) per la determinazione del canone di disponibilità trimestrale
L’offerta (in bollo da € 16,00) deve essere formulata mediante espressione di un piano finanziario che in ultima porti alla determinazione del canone trimestrale di disponibilità (esclusa IVA).
Dal valore economico complessivamente offerto a base di gara di cui al punto 1) che precede, l’offerente dovrà quindi scomputare il valore dell’acconto nella misura offerta secondo quanto indicato al precedente punto 2); la differenza così ottenuta è posta a base di gara per l’offerta del canone di disponibilità trimestrale.
Il piano finanziario dovrà quindi indicare: la differenza tra valore complessivo del contratto e l'acconto richiesto per il trasferimento della proprietà del terreno e l'esecuzione delle opere e gli anni complessivi di durata del contratto di disponibilità.
Si precisa che la durata della messa a disponibilità dovrà essere compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 10 anni.
L’ammontare del canone trimestrale di disponibilità sarà determinato quindi applicando alla formula di cui al punto 6.2, la durata e l’interesse fisso offerto ai sensi del successivo punto 4.
4) OFFERTA del tasso di interesse applicabile durante il periodo di disponibilità
L’offerta (in bollo da € 16,00) deve essere formulata mediante espressione del tasso di interesse (sia in cifre che in lettere) che verrà applicato in misura fissa per tutta la durata del piano finanziario di cui al punto 3) che precede, al fine della determinazione del canone trimestrale di disponibilità (esclusa IVA).
Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto al tasso massimo ivi previsto del 5%. Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari, né in aumento, né pari a zero.
In caso di contrasto tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il prezzo più vantaggioso per l’Ente aggiudicatore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o di consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta economica come precisata ai punti 1), 2) e 3) e 4) dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziati.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
9.2 Chiarimenti
Tutte le richieste di chiarimento dovranno pervenire a Mobilità di Marca S.p.a. esclusivamente in forma scritta entro e non oltre il 28 febbraio 2018 al seguente recapito PEC: xxxx@xxx.xxxxxx.xx e dovranno recare la dicitura “CHIARIMENTO – Procedura aperta per la progettazione e realizzazione definitiva ed esecutiva di un’area funzionale e strutturata di almeno mq 30.000 per l’esercizio del trasporto pubblico”.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o inoltrati attraverso altro diverso canale.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx- appalti.
1 0. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA DI GARA
L’aggiudicazione avviene, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/16 con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del decreto legislativo 50/2016.
L’Ente Aggiudicatore procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in tal caso, ai sensi del comma 10 del suddetto articolo, non si applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto.
Si precisa altresì che non saranno ritenute accettabili offerte incompatibili con il capitolato prestazionale e con lo studio di fattibilità tecnico-economica (Allegato A). Nel caso in cui l’offerta tecnica non sia ritenuta accettabile dalla commissione giudicatrice, non si procederà all’apertura della relativa offerta economica e la stessa sarà esclusa dalla gara.
Quindi:
il contratto sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo;
in caso di gara deserta o in caso di offerte non appropriate si potrà attivare procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
in caso di parità di punteggio complessivo, si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica;
in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnica, si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta economica;
in caso di parità di punteggio anche nell'offerta economica, si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tempi;
in caso di parità di punteggio complessivo, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nell'offerta tempi, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
Si specifica che:
‐ l’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente dell’Ente Aggiudicatore;
‐ MOM S.p.a. si riserva anche di non procedere all’aggiudicazione definitiva qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ed in caso di non aggiudicazione nessuna pretesa potrà essere avanzata.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà adottata con determinazione di MOM S.p.a. L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà:
‐ di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
‐ di procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di disponibilità con l'operatore economico risultato vincitore nel termine di giorni 30 (trenta) dall'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.
10.1. Svolgimento della gara
Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, Mobilità di Marca S.p.a. provvederà alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice, in un numero pari a tre, mediante criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati, ai sensi dell’art. 216, comma 12, D.lgs. n. 50/2016. In particolare i membri della Commissione verranno selezionati anche tra il personale di Mobilità di Marca
S.p.a. che non abbia svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto di affidamento. Il presidente della Commissione verrà individuato dalla Stazione appaltante tra i commissari nominati.
Le operazioni di gara si svolgeranno, in seduta pubblica, il giorno 19 marzo 2018, ore 14:00 per l’apertura delle offerte amministrative, mentre l’apertura delle offerte economiche, che avverrà sempre presso la sede di Mobilità di Marca S.p.a. in Treviso, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, la data verrà fissata successivamente e comunicata ai concorrenti ammessi alla fase successiva a mezzo pec.
All'apertura delle offerte, nelle previste sedute pubbliche, potrà partecipare un rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ovvero una persona dallo stesso delegata
munito della relativa delega e di un documento di riconoscimento. In caso di partecipazione alle sedute pubbliche di un procuratore dell’operatore economico concorrente, sarà richiesta copia della procura e del documento di identità.
In occasione di tale seduta si dichiarerà aperta la gara, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile nonché alla verifica della presenza delle buste richieste. Nella stessa seduta di gara si verificherà la presenza della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta – A”, provvedendo ove possibile, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016. Per i soli concorrenti ammessi, si provvederà inoltre all’apertura delle altre buste, verificandone il contenuto ed escludendo dalla gara i concorrenti la cui documentazione risulti non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d’esclusione dal presente Disciplinare di gara.
La Commissione di gara si riunirà, nei giorni e luogo sopra indicati salvo diverso avviso che verrà pubblicato sul sito di Mobilità di Marca, procedendo a:
- verificare la correttezza della procedura stessa;
- accertare che i soggetti eventualmente presenti siano o meno legittimati a presenziare ed eventualmente a formulare osservazioni sulla regolarità dello svolgimento della gara. A tal proposito si precisa che sono ammessi a presenziare esclusivamente i legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di apposita delega. Il Presidente della Commissione inviterà i presenti ad esibire valido documento di identità in uno con l’atto che dia facoltà ad ogni singolo intervenuto di presenziare ed intervenire in nome e per conto dell’offerente (delega, autorizzazione ecc.);
- verificare che i plichi contenenti le offerte pervenute siano stati recapitati nei termini prefissati e riportino all’esterno le diciture e i dati richiesti, nonché siano stati correttamente sigillati e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto offerente ed in caso negativo ad escludere i relativi concorrenti dalla gara;
- verificare eventuali cause di esclusione come appresso indicate;
- la Commissione procederà quindi ad aprire i plichi contenenti le offerte procedendo a:
- verificare che ciascun plico contenga le n. 3 buste riportanti rispettivamente le seguenti diciture: “A – Documentazione amministrativa”, “B – Documentazione tecnica” e “C - Offerta economica”, correttamente sigillate e controfirmate dal legale rappresentante del soggetto offerente ed, in caso negativo, ad escludere i relativi concorrenti dalla gara;
- aprire le buste denominate “A – Documentazione amministrativa” contenenti la documentazione amministrativa verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza e veridicità della documentazione amministrativa, ed in caso negativo ad escludere i relativi concorrenti dalla gara;
- verificare la presenza di specifiche cause di esclusione dalla gara.
La Commissione procederà, quindi, all’apertura delle buste denominate “B – Documentazione tecnica”, verificando la presenza di tutta la documentazione prescritta.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà ad esaminare la suddetta documentazione tecnica, valutandone il contenuto in rapporto a quanto previsto dagli atti di gara e assegnando i relativi punteggi secondo i criteri fissati nel presente Bando.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà a comunicare l’esito della valutazione dell’offerta tecnica (con relative, eventuali, motivate esclusioni dalla gara) ovvero i punteggi assegnati a ciascuna delle offerte e poi ad aprire la busta denominata “C – Offerta economica” verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta, correttamente e compiutamente redatta e sottoscritta, ed in caso negativo ad escludere i relativi concorrenti dalla gara.
A questo punto, la Commissione formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente e ne darà lettura in seduta pubblica. In caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l’offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all’offerta tecnica che all’offerta economica ed all’offerta tempi si procederà mediante sorteggio.
La Commissione formulerà quindi la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, purché questa non risulti anormalmente bassa secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In tale ultimo caso, la Commissione giudicatrice procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare chiederà al concorrente spiegazioni in merito all’offerta presentata, al fine di verificarne la congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità. Xxx tali spiegazioni non giustifichino sufficientemente l’offerta presentata, ovvero negli altri casi di cui all’art. 97, D. Lgs. cit., si procederà all’esclusione dell’offerta ed allo scorrimento della graduatoria. La Stazione appaltante si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 97, comma 6, di valutare in ogni caso la verifica della congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse nonché la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di punteggio, all’esame e valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica, nonché dell’offerta tempi del concorrente ed esprimerà un giudizio sulla congruità dell’offerta economica e dell’offerta tempi, sulla rispondenza dell’offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione a Mobilità di Marca S.p.a.
L’aggiudicazione definitiva della gara viene disposta dal Consiglio di amministrazione di Mobilità di Marca S.p.a.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono motivatamente chiedere la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara (con spese a totale carico del richiedente).
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, né offerte parziali e/o condizionate.
10.2. Cause di esclusione - Irregolarità essenziali non sanabili, sanabili ed irregolarità non essenziali ex art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a giorni 5 (cinque) solari consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Anche le fattispecie espressamente indicate nel presente Disciplinare con la dicitura “a pena di immediata esclusione”, costituiranno irregolarità essenziali non sanabili. In tali fattispecie sono ricomprese sia le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell’offerta o alla segretezza della stessa sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell’offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Pertanto, nel caso in cui tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura.
Costituiscono causa di esclusione tutte le fattispecie di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al precedente paragrafo.
10.3. Criterio di aggiudicazione
La presente procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata successivamente alla data di scadenza del termine presentazione delle offerte.
L’Ente Aggiudicatore non procederà all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti. Il limite minimo di congruità è individuato in almeno 42 punti complessivi su 70 disponibili (da intendersi comprensivi offerta tecnica e offerta tempi), con le precisazioni di cui al successivo paragrafo 10.4.
10.4. Criteri di valutazione dell'offerta
Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnica, nella quale devono essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante le caratteristiche rilevanti per l’Ente Aggiudicatore per la realizzazione delle opere che dovranno essere eseguite, nonché di una parte economica, rappresentata dal ribasso unico percentuale offerto sull’importo complessivo del contratto e delle opere e degli ulteriori dati indicati al punto
9.1.3 che precede, nonché dall'offerta tempi.
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata mediante valutazione:
a) dell’offerta tecnica ovvero valutazione della qualità delle opere realizzate, per il quale il punteggio massimo attribuibile è pari a 70/100 punti;
b) dell’offerta economica ovvero valutazione del costo offerto per la realizzazione del contratto di disponibilità e per la determinazione del canone di disponibilità, per il quale il punteggio massimo attribuibile è pari a 30/100 punti;
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio forniti dall’operatore economico aggiudicatario, unitamente al prezzo offerto, costituiscono obbligo contrattuale.
10.5. Elementi tecnico-qualitativi dell'offerta e loro valutazione
Gli elementi tecnico qualitativi rilevanti per l’Ente Aggiudicatore sono inquadrati nella seguente tabella, in schema di punteggio univoco rispondente ai criteri di valutazione delle caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali, delle opere eseguite nonché dell’idoneità dei fondi su cui queste ultime devono essere realizzate.
TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI
COMPONE NTE | ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PUNTI | SUB- PUNTI max | Punte ggi | X | |
TECNICA | 1) | Criteri attribuibili in relazione alla collocazione generale del lotto: | 30 | |||
1.1 | Contiguità dell’area o quantomeno connessione diretta con la stazione ferroviaria dei treni di Treviso, nella quale avviene il principale flusso di passeggeri (per la determinazione del punteggio si misurerà la distanza stradale dalla uscita del deposito per raggiungere la Stazione FFSS di Treviso consentita ai nostri mezzi di Trasporto Pubblico Locale “extraurbani”). | 8 | ||||
Soluzione 1 – distanza maggiore di 7,50 km | 0 | |||||
Soluzione 2 – distanza maggiore di 5,00 km e inferiore a 7,50 km | 4 | |||||
Soluzione 3 – distanza maggiore di 0 km e inferiore a 5,00 km | 8 | |||||
1.2 | Contiguità dell’area alle direttrici principali delle linee di trasporto pubblico urbano (individuate dal PAT approvato alla tav. A4 – Carta delle criticità della mobilità | 8 |
alla sotto tav7 – rete trasporto pubblico e modalità ciclabile); | |||||
Soluzione 1 – distanza maggiore di 1,10 km | 0 | ||||
Soluzione 2 – distanza maggiore di 0,50 km e inferiore a 1,10 km | 4 | ||||
Soluzione 3 – distanza maggiore di 0 km e inferiore a 0,50 km | 8 | ||||
1.3 | Facilità nell’immissione alla direttrice principale con minima alterazione del flusso della viabilità (anche con dispositivi semaforici ad hoc), per evitare congestionamento del traffico dovuto all’ingresso e all’uscita delle corriere; | 2 | |||
Soluzione 1 – intersezione a raso non regolata da impianto semaforico | 0 | ||||
Soluzione 2 – intersezione a raso regolata da impianto semaforico | 1 | ||||
Soluzione 3 – rotatoria | 2 | ||||
1.4 | Pericolosità idraulica e geologica dell’area (v. tav. A16-A17 del PAT Approvato e tav. T03 Carta delle Fragilità); | 2 | |||
Soluzione 1 – Terreno idoneo a condizione (A,B,C,D) oppure e in zona di tutela. | 0 | ||||
Soluzione 2 – Terreno idoneo a condizione (A,B,C,D) oppure o in zona di tutela. | 1 | ||||
Soluzione 3 – Terreno idoneo ai fini urbanistici (senza condizioni), non in area a dissesto idrogeologico, non in zona di tutela. | 2 | ||||
1.5 | Salvaguardia della quiete e della salubrità delle zone residenziali: eccessiva vicinanza ad affollate aree residenziali produce costi per la mitigazione con barriere acustiche e possibili cause con i confinanti per superamento dei livelli acustici di base (individuazione dell’area secondo Piano di classificazione acustica comunale, seconda revisione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28, del 29/06/2016) Insediamento inammissibile nelle aree di Classi I,II,III individuate nella tavola unica | 2 |
di Classificazione acustica del territorio Comunale | |||||
Soluzione 1 – Aree di Classe IV | 0 | ||||
Soluzione 2 – Aree di Classe V | 1 | ||||
Soluzione 3 – Aree di Classe VI | 2 | ||||
1.6 | Presenza di vincoli culturali, paesaggistici, ambientali e geologici (v. tav. T01 del PAT approvato) archeologici (v. tav. 2-4 del Piano Territoriale Coordinamento Provinciale), eventuale presenza di superfici demaniali interposte o contigue. | 2 | |||
Soluzione 1 – con vincoli ma ammissibile | 0 | ||||
Soluzione 2 – in assenza di vincoli | 1 | ||||
Soluzione 3 – in assenza di vincoli ed a distanza >1 km dal confine delle Aree Nucleo come da § 14.3.5 per le aree di tutela della biodiversità | 2 | ||||
1.7 | Presenza delle reti dei sottoservizi e tecnologiche, e facilità di allacciamento ai pubblici servizi; | 2 | |||
Soluzione 1 – >100 m | 0 | ||||
Soluzione 2 – nelle immediate vicinanze max. 100 metri. | 1 | ||||
Soluzione 3 – Presenti | 2 | ||||
1.8 | Possibile presenza di bonifiche (ambientali, belliche…) e demolizioni di manufatti da effettuare; | 2 | |||
Soluzione 1 – presenza di demolizioni e bonifiche | 0 | ||||
Soluzione 2 – presenza di sole demolizioni | 1 | ||||
Soluzione 3 – in assenza di bonifiche e demolizioni | 2 | ||||
1.9 | Facilità nella disposizione del cantiere e possibilità di interferenze durante l’attività cantieristica con l’esterno (es. presenza di altri cantieri…). | 2 |
Soluzione 1 – con altri cantieri ed area su aree di Classe IV come da classificazione rif. § 1.5 Soluzione 2 – in assenza di cantieri limitrofi come da classificazione rif. § 1.5 | 0 1 | |||||
Soluzione 3 – in assenza di cantieri limitrofi e su aree di Classe V o superiore come da classificazione rif. § 1.5 | 2 | |||||
2) | Progetto tecnico: caratteristiche tecniche e metodologiche del progetto e completezza della soluzione offerta (*): (*) = La valutazione avverrà sulla base degli elaborati presentati costituenti una sorta di progetto esplicativo preliminare costituito da una relazione generale illustrativa, elaborati grafici con planimetrie e schemi funzionali, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, ed ogni altro elemento che a giudizio del progettista sia ritenuto idoneo alla completa individuazione delle opere; il punteggio sarà attribuito dalla Commissione di Gara per ciascun elemento entro quello stabilito alla colonna “Punteggio MAX” | 15 | ||||
2.1 | Dimensioni della viabilità di accesso al lotto (possibilmente evitando carreggiate strette che rendano difficoltose le manovre dei mezzi e possano provocare aumento dell’incidentalità); | 3 | ||||
2.2 | Geometria del lotto (caratteristiche di omogeneità plano-altimetrici delle superfici, forma regolare e non frastagliata della superficie, lunghezza della perimetrazione); | 3 | ||||
2.3 | Razionalizzazione dei percorsi di accesso, di uscita e di accostamento dei mezzi, garantendo il minore impegno di spazi di manovra e di svincolo; fruibilità delle aree dedicate agli impianti di rifornimento e lavaggio rispetto alle superfici indicate come adatte per il deposito delle corriere | 3 | ||||
2.4 | Razionalizzazione dei percorsi di accesso, di uscita e di accostamento dei mezzi del | 3 |
personale e facilità e sicurezza nei camminamenti pedonali tramite marciapiedi o banchine; | ||||||
2.5 | Possibilità di poter garantire futuri ampliamenti in zone limitrofe | 3 | ||||
3) | Proposte migliorative del progetto, senza ulteriori oneri per l'amministrazione (*): (*) = La valutazione avverrà sulla base degli elaborati presentati costituenti una sorta di progetto esplicativo preliminare costituito da una relazione generale illustrativa, elaborati grafici con planimetrie e schemi funzionali, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, ed ogni altro elemento che a giudizio del progettista sia ritenuto idoneo alla completa individuazione delle opere: | 5 | ||||
3.1 | Collocazione di pensiline o tettoie su tutti i marciapiedi; | 3 | ||||
3.2 | Possibilità di aumentare la superficie del fabbricato per eventuali superfici ad uffici aggiuntive | 2 | ||||
4) | Progetto innovativi per la riduzione delle manutenzioni e il rispetto ambientale (*): (*) = La valutazione avverrà sulla base degli elaborati presentati costituenti una sorta di progetto esplicativo preliminare costituito da una relazione generale illustrativa, elaborati grafici con planimetrie e schemi funzionali, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, ed ogni altro elemento che a giudizio del progettista sia ritenuto idoneo alla completa individuazione delle opere: | 8 | ||||
4.1 | Installazione di sistemi per l’abbattimento del consumo energetico (pannelli fotovoltaici, geotermia ecc.) | 2 | ||||
4.2 | Installazione di sistemi di trattamento in grado di recuperare e purificare le acque di scarico e reimpiegarle per il wc | 2 |
4.3 | Installazione di sistemi di trattamento e recupero dell’acqua meteorica e dell’acqua di lavaggio per successivo reimpiego per l’autolavaggio | 4 | ||||
ORGANIZ ZATIVA | 5) | C riteri organizzativi dell’azienda | 7 | |||
5.1 | Richiesta l’attestazione S.O.A. nelle categorie OG1 almeno nella classe VI fermo restando quanto prescritto nel DPR 207/2010 (titolo III); | 2 | ||||
Soluzione 1 – classe VI | 2 | 0 | ||||
Soluzione 2 – classe VII | 1 | |||||
Soluzione 3 – classe VIII | 2 | |||||
5.2 | Certificazioni azienda | 3 | ||||
Soluzione 1 – operatore in possesso di certificazione UNI-EN ISO 9001 | 1 | |||||
Soluzione 2 – operatore in possesso di certificazione UNI-EN ISO 14001 | 1 | |||||
Soluzione 3 – operatore in possesso di certificazione BH-OHSAS 18001 | 1 | |||||
TEMPIST ICHE | 6) | Criteri di tempistiche per la consegna delle opere | 5 | |||
6.1 | Tempistiche previste per la progettazione dal verbale consegna prestazioni; | 2 | ||||
Soluzione 1 – entro 210 gg | 0 | |||||
Soluzione 2 – entro 180 gg | 1 | |||||
Soluzione 3 – entro 150 gg | 2 | |||||
6.2 | Tempistiche previste per la realizzazione del cantiere; | 3 | ||||
Soluzione 1 – entro 360 gg | 0 | |||||
Soluzione 2 – entro 330 gg | 1 |
Soluzione 3 – entro 300 gg | 2 | |||||
PREZZO | 6 | Offerta economica | 30 | |||
TOTALE | 100 |
IMPORTANTE: Non si ritengono valide autocertificazioni a comprova dei requisiti di qualità richiesti. Il concorrente dovrà presentare una documentazione precisa e univoca a determinazione di ciascun criterio sopra identificato.
L’attribuzione del punteggio massimo di 70 punti, verrà effettuata attraverso la valutazione dei criteri rispettivamente di natura quantitativa mediante il punteggio attribuito direttamente e di natura qualitativa mediante attribuzione del punteggio con giudizio elaborato dalla Commissione (per i punti ove espressamente indicato ovvero per il criterio c) secondo la griglia di valutazione riportata a fianco di ogni singolo elemento. I singoli punteggi non saranno soggetti a riparametrazione. Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto, prima della riparametrazione finale, un punteggio minimo di 42 punti su 70 massimi attribuibili.
All’offerta tecnica che conseguirà un punteggio più alto (fermo restando il minimo di idoneità stabilito in pinti
42) sarà attribuito il punteggio massimo di punti 70; alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale all’offerta che ha ottenuto il punteggio più alto, individuato secondo la seguente formula:
p= (Cc x PM)/Cb
dove:
p= punteggio da ricavare
PM= punteggio max attribuibile
Cb= Punteggio tecnico attribuito alla migliore offerta tecnica Cc= Punteggio tecnico attribuito all’operatore i-esimo
10.5. Offerta economica: massimo 30 punti
Tale punteggio è così diviso in relazione agli elementi economici di cui il concorrente dovrà presentare offerta, di cui al paragrafo 9.1.3 Busta “C – OFFERTA ECONOMICA”.
In relazione a:
1) Minor prezzo offerto rispetto al valore complessivo dell’opera: punti da 0 a 15
2) Ribasso offerto sull’acconto in fase di esecuzione dell’opera: punti da 0 a 6
3) Offerta del piano finanziario per la determinazione del canone di disponibilità: punti da 0 a 2
4) Offerta del tasso di interesse applicabile durante il periodo di disponibilità: punti da 0 a 7
Per ciascuno dei predetti elementi di valutazione, all’offerta economica più bassa (e quindi, valore economico complessivo più basso, acconto in fase di esecuzione più basso, piano finanziario con canone più basso, tasso di interesse più basso) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato, rispettivamente pari a 15 punti, 6 punti, 2 punti, 7 punti; alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale all’offerta più bassa, individuato secondo la seguente formula:
p= (Cb x PM)/Cc
dove:
p= punteggio da ricavare
PM= punteggio max attribuibile Cb= offerta più bassa
Cc= offerta dell’operatore economico i-esimo
Il punteggio attribuito all’offerta economica sarà dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascuna delle voci di valutazione sopra indicate.
10.6. Procedura di verifica anomalia dell’offerta
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
La congruità delle offerte sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
L’Ente Aggiudicatore richiederà assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
10.7. Validità delle offerte
Il termine di validità dell’offerta è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data prevista in bando quale termine ultimo di presentazione delle offerte, dopodiché il concorrente è svincolato dall’offerta fatta.
11. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI A BASE D’ASTA
Il tempo massimo stimato per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, per l'esecuzione dei lavori e per la messa a disposizione dell'intervento è pari a 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di disponibilità, così ripartiti:
a) giorni 210 (duecentodieci), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di disponibilità, per lo svolgimento e la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva e il conseguimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti.
Si precisa che ai sensi dei quanto previsto dall’art. 188, comma 6, Codice Appalti, il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera saranno redatti a cura dell'Aggiudicatario; l'Aggiudicatario avrà la facoltà di introdurre eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica-economica approvato dall'Amministrazione Aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'Ente aggiudicatore, il quale potrà entro 10 (dieci) giorni dalla consegna, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e richiedere per l’effetto le necessarie variazioni e/o integrazioni. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.
I termini di esecuzione delle prestazioni, posti a carico dell’affidatario, sono sospesi dal giorno della comunicazione dei progetti definitivi, esecutivi e delle varianti all’Ente aggiudicatore e sino alla comunicazione degli esiti (approvazione o motivata opposizione) da parte di quest’ultimo all’affidatario.
b) 360 (trecentosessanta) giorni per l’esecuzione dei lavori decorrenti dall’ottenimento del permesso di costruire, in seguito a presentazione dei progetti e delle relative autorizzazioni fino alla data di messa a disposizione delle opere.
Eventuali ritardi nella progettazione e nella messa in disponibilità di quanto oggetto del bando, non ascrivibili a cause di forza maggiore ma imputabili ad imperizia dell’affidatario, saranno sanzionati con l’applicazione di una penale determinata nella misura di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma attuativo fornito dall’affidatario in sede di offerta di gara. Per il recupero di tali somme MOM s.p.a. si potrà rivalere sulla cauzione definitiva prestata in fase di esecuzione dall’Affidatario.
Nei casi in cui, in base alle risultanze dell’attestazione di conformità al capitolato prestazionale, si accerti il mancato raggiungimento degli standard offerti in sede di gara, vrranno applicate le penali mediante escussione della cauzione definitiva dei lavori per un importo pari alle minori caratteristiche prestazionali rilevate, quali computate dal Collaudatore proporzionalmente alla riduzione del valore dell’opera in termini qualitativi e quantitativi. Sono fatte salve le caratteristiche essenziali dell’opera che ne comportino comunque l’accettazione da parte di MOM.
PerGrave inadempienza e/o recidiva che non giustifichi tuttavia la risoluzione del contratto da parte di MOM: da Euro 500,00 a Euro 1.500,00 per ogni infrazione.
In caso di grave inadempienza e/o recidiva che non giustifichi tuttavia la risoluzione del contratto da parte di MOM, quest’ultima potrà procedere alla formale contestazione dell’inadempimento al Concedente mediante comunicazione Pec o raccomandata a.r. nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua rilevazione. Nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, l’affidatario ha facoltà di presentare a MOM le proprie giustificazioni per iscritto. Qualora valutate negativamente le giustificazioni presentate dall’affidatario, ovvero decorso inutilmente detto termine senza che sia presentata alcuna giustificazione, MOM procede all’applicazione di una penale discrezionalmente determinata di importo compreso tra Euro 500,00 ed Euro 1.500,00 per ogni infrazione.
Non si applica alcuna penalità nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere documentate dall’affidatario.
Al termine dei lavori, mediante l'attività di collaudo posta in capo alla Stazione Appaltante, questa verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'Affidatario, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità.
L'adempimento degli impegni dell'Ente aggiudicatore, con particolare riguardo al versamento del canone di disponibilità, resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità e dal Capitolato Prestazionale.
1 2. CAUZIONI E GARANZIE
L’aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà presentare le seguenti cauzioni e garanzie.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
12.1. Cauzione definitiva in fase di esecuzione richiesta all’Aggiudicatario
Il Concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto di disponibilità, dovrà costituire cauzione definitiva mediante rilascio di idonea garanzia fideiussoria prestata con le modalità e secondo le condizioni previste dagli articoli 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale offerto, con le modalità e le riduzioni di cui al medesimo decreto. La cauzione sarà comunque aumentata in caso di ribassi superiori al 10%, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, MOM s.p.a. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione. In tal caso il Concedente dovrà reintegrare la cauzione medesima, entro il termine che gli sarà fissato, qualora MOM s.p.a. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del x.x. xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxx 00 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’Ente aggiudicatore può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo/corrispettivo da corrispondere all'esecutore.
L’Ente aggiudicatore ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La garanzia di cui ai periodi precedenti è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
A questo fine l'assegnatario dichiarerà in sede di progetto l'entità degli stralci funzionali e il valore degli stessi rispetto all'80% del valore della garanzia.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
12.2. Cauzione definitiva in fase di esercizio richiesta all’Aggiudicatario
Come previsto dal comma 3 dell’art. 188 del D. Lgs. 50/2016, alla data del collaudo e di inizio della messa a disposizione dell’opera da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, ivi compresi gli oneri per la Direzione Lavori e il collaudo, da prestarsi con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio (da intendersi quale il corrispettivo annuo versato per la disponibilità) oltre IVA.
La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore di MOM s.p.a. non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie,
12.3. Polizza danni in fase di esercizio richiesta all’Aggiudicatario
Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte del Concedente all’Utilizzatore è dovuta una polizza assicurativa, di importo pari al valore dell'opera, stipulata, a spese e carico del Concedente, avente validità per un periodo di tempo pari al periodo di disponibilità risultante dall’offerta, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati all'Utilizzatore da crollo, franamento, cedimento del terreno, gelo, atti vandalici o dolosi, terremoto, alluvione, fulmini, eventi atmosferici, incendio, perimento, rovina totale o parziale dell’opera o da 22 qualsiasi evento di forza maggiore che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione, con vincolo in favore di MOM S.p.A. sino a concorrenza di tutte le somme versate da MOM in conto capitale. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
12.4 Assicurazione rilasciata da MOM a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio del trasporto pubblico MOM presterà apposita assicurazione a tutela dei danni che l’Affidatario o terzi dovessero soffrire in ragione dell’esercizio dell’attività di trasporto pubblico locale nell’area oggetto di intervento con massimale non iferiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).
1 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione relativa al presente appalto è costituita dai seguenti allegati al bando che ne costituiscono parte integrante.
Il concorrente, partecipando alla presente procedura dichiara di esserne perfettamente a conoscenza e di accettare tale documentazione in tutte le sue parti:
A. Capitolato Prestazionale;
B. Schema di contratto di disponibilità;
C. Modelli per la presentazione delle offerte:
Allegato 1: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Allegato 2: Modulo dell’offerta economica;
Allegato 3: Modulo offerta tempi.
14. SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n.50/20106. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (art. 105 – comma 2, D. Lgs. n. 50/2016). Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi in materia.
1 5. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA
15.1. Pubblicazione bando
Il presente bando di gara con relativi allegati verrà pubblicato:
‐ sul sito Internet della società MOM S.p.a. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nelle sezioni “Bandi di gara e contratti” ed “Amministrazione Trasparente”;
‐ per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
‐ sulla Gazzetta Ufficiale.
15.2. Responsabile unico del procedimento
Xxx. Xxxx Xxxxxxxx domiciliato per la carica presso la società MOM S.p.a., Treviso, Via Polveriera, n. 1.
1 6. ANNULLAMENTO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI
D ISPONIBILITÀ, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISCATTO
Per tutto quanto disciplinato in materia di annullamento, sospensione o riduzione del pagamento canone, applicazione delle penali nonché risoluzione del contratto di disponibilità, e facoltà di estinzione anticipata del contratto da parte di MOM con acquisto della proprietà delle opere, è fatto espresso rinvio a quanto stabilito dal Capitolato Prestazionale (Allegato A) e recepito dallo Schema di Contratto (Allegato B), che costituiscono parte integrante del presente bando.
17. CONTROVERSIE
L’Amministrazione si riserva la possibilità di adire alle procedure di cui alla parte VI titolo I capo II del D. Lgs. 50/2016, ma esclude di darne preventivo consenso, riservandosi di valutarle al momento di un eventuale contenzioso.
Quelle controversie che non fossero definite con le modalità suddette, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Foro competente per Treviso.
18. STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipulazione del contratto sono comunque subordinate al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di gara e nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 il contratto di disponibilità deve essere stipulato entro 40 (quaranta) giorni dall’aggiudicazione definitiva nel giorno che verrà comunicato per iscritto dalla stazione appaltante, salva la possibilità dell’esecuzione in via d’urgenza. Il Contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi di cui all’art. 32, co. 8, del Codice.
Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà richiesto all’aggiudicatario di presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In caso l’aggiudicatario non presenti la predetta documentazione nei termini prescritti MOM S.p.a. provvederà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva ed ai conseguenti provvedimenti per l’aggiudicazione dell’appalto ad altro concorrente.
La stipulazione del contratto è soggetta all’osservanza delle norme in materia di antimafia ed alla prescritta documentazione di cui al D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Il contratto di disponibilità verrà stipulato nella forma di scrittura privata tra le parti ed il successivo contratto di trasferimento della proprietà del terreno in favore di MOM e contestuale costituzione del diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario in forma pubblica amministrativa, rogato da un notaio secondo le vigenti disposizioni regolamentari e di legge.
La mancata sottoscrizione da parte dell’impresa Aggiudicataria del contratto di disponibilità entro il termine di giorni 40 dall’aggiudicazione importerà la decadenza dall’aggiudicazione stessa; la mancata sottoscrizione del contratto di trasferimento della proprietà del terreno con contestuale costituzione del diritto di superficie costituisce grave inadempimento al fine della risoluzione del contratto di disponibilità da parte di MOM, con conseguente diritto di quest’ultima al risarcimento del danno.
Qualora MOM receda successivamente alla sottoscrizione del contratto di disponibilità ed anteriormente alla sottoscrizione del contratto di trasferimento del terreno con contestuale costituzione del diritto di superficie, l’Aggiudicatario avrà diritto alla sola rifusione delle spese di progettazione sostenute fino alla data di recesso dal contratto in misura comunque non superiore a quella indicata nell’offerta e previa comunque presentazione di tutti i giustificativi di spesa.
L’impresa non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi nella stipula del contratto. Tutte le spese di legge per la stipula del contratto verranno poste a carico dell’aggiudicatario.
19. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in ordine al presente procedimento instaurato dalla stazione appaltante, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’attuazione della procedura relativa alla gara in oggetto e alle conseguenti fasi successive. Le modalità di trattamento attengono a tutti gli atti propri del procedimento in oggetto;
b) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede di MOM S.p.a. – Xxx Xxxxxxxxxx, x. 0 – xxx 00000, Xxxxxxx;
c) il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante ha natura obbligatoria configurandosi come onere per l’operatore economico che intenda partecipare alla gara e/o aggiudicarsi il servizio;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno della stazione appaltante implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto 196 cit., cui si rinvia;
g) soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante.
I dati in possesso di MOM S.p.a. potranno essere comunicati o diffusi esclusivamente secondo i principi di cui agli artt. 18 e 25 del D.lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
Il concorrente, formulando l’offerta, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l’accesso agli atti di gara e alla loro divulgazione trova applicazione l’art. 53 del D. Lgs. 50/2016. Ciascun offerente che intenda sottrarre al diritto di accesso e di divulgazione informazioni coperte da segreti tecnici e/o commerciali contenuti nell’offerta di gara ovvero le giustificazioni della medesima, dovrà quindi allegare all’offerta apposita motivata dichiarazione (inserendola nella busta “A – Documentazione amministrativa”) fermo restando l’obbligo di MOM di promuovere la procedura ex art. 3 D. Lgs. 184/2006.
2 0. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA GARA. VALIDITÀ DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e/o l'aggiudicazione della gara non vincolano Mobilità di Marca S.p.a. né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti.
Mobilità di Marca S.p.a. si riserva a proprio insindacabile giudizio di sospendere, revocare o annullare l’intera procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere, neanche a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà quindi alcun risarcimento, compenso o indennizzo, ad alcun titolo.
Mobilità di Marca S.p.a. si riserva altresì la facoltà prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte medesime. Trascorso tale termine, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall’offerta presentata.
Allegati:
A) Capitolato prestazionale;
B) Schema di contratto di disponibilità.