Convenzione per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali di fascia media e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni,
Convenzione per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali di fascia media e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388
Lotti 1 e 2
TRA
Consip S.p.A. a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2007 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”); E
Olivetti S.p.A., sede legale in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 184.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, REA n. 547040, C.F. 02298700010, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxx x. 00, in persona del Procuratore Speciale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti con procura ad negozia del 26.07.2007 autenticata dal notaio in Ivrea, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, repertorio n. 201381/31237 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’art. 2 comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette
pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del
quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali di fascia media e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 (due) Lotti e indetta con Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 29/06/2007 e nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. S119 del 23/06/2007;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1 e 2 della gara a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall’Avviso di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive per un importo di Euro 979.607,65=(novecentosettantanovemilaseicentosette/65) per il Lotto 1, Euro 1.057.212,32=(unmilionecinquantasettemiladuecentododici/32) per il Lotto 2, tutte a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché le
cauzioni per un importo pari ad Euro 76.680,00=(settantaseimilaseicentottanta/00) per il lotto 1, Euro 80.769,00=(ottantamilasettecentosessantanove/00) per il Lotto 2, tutte a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l’Avviso di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” suddiviso in B1 (Offerta Tecnica ed Economica – Lotto 1) e B2 (Offerta Tecnica ed Economica – Lotto 2), l’Allegato “C” suddiviso in C1 (Modello di Ordinativo di Fornitura - Lotto 1) e C2 (Modello di Ordinativo di Fornitura - Lotto 2), l’Allegato “D” suddiviso in D1 (Corrispettivi per ordinativi via FAX – Lotto 1), D2 (Corrispettivi per ordinativi on-line – Lotto
1), D3 (Corrispettivi per ordinativi via FAX – Lotto 2) e D4 (Corrispettivi per ordinativi on-line – Lotto 2), l’Allegato “E” (Condizioni Generali).
Articolo 2 Altre Definizioni
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: le Relazioni Tecniche relative ai lotti 1 e 2 contenute nel documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: le Dichiarazioni d’offerta e le Tabelle prezzi per i lotti 1 e 2 contenute nel documento di cui all’Allegato “B”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria dei Lotti 1 e 2 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Apparecchiatura/e: le macchine fotocopiatrici digitali nelle configurazioni oggetto della presente Convenzione, comprensive dei materiali di consumo nei limiti indicati nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, e del dispositivo opzionale se richiesto dall’Amministrazione Contraente, nonché corredate dalla relativa manualistica tecnica e d’uso;
g) Copia/e: ogni copia (fotocopia o stampa, in ragione della configurazione) prodotta dall’Apparecchiatura;
h) Contratto/i di noleggio: il contratto attuativo della presente Convenzione, come definito alla lettera g), dell’art. 1 delle Condizioni Generali;
i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
j) Data di installazione: si intende la data di verifica con esito positivo dell’Apparecchiatura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
Articolo 3
Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i contratti attuativi, Consip S.p.A. e/o le Amministrazione/i Contraenti da un lato ed il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di noleggio, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Pubbliche Amministrazioni, della Fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali di fascia media nonché alla prestazione dei servizi connessi e opzionali, alle attività stabilite nella presente Convenzione, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni alle seguenti prestazioni:
- per il LOTTO 1 -
a) fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali di fascia media a n. 25 copie/minuto, con le caratteristiche minime stabilite nei paragrafi 4.1, 4.3 e 4.5 del Capitolato Tecnico nella configurazione scelta dall’Amministrazione tra:
- “Configurazione Copiatrice”, secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1.1 del Capitolato Tecnico;
- “Configurazione Multifunzione”, secondo quanto stabilito nel paragrafo
4.1.2 del Capitolato Tecnico;
- “Configurazione Multifunzione a Colore”, secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1.3 del Capitolato Tecnico;
b) servizio di noleggio, unitamente all’Apparecchiatura, nelle configurazioni previste, se richiesto dall’Amministrazione, dei dispositivi e dei servizi opzionali scelti tra:
- “funzione fax” con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico,
- “funzione fascicolazione e pinzatura” con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico,
- “servizio gestione da remoto” con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico,
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 5.000 (cinquemila) Apparecchiature.
- per il LOTTO 2 -
a) fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali con velocità non inferiore a n. 35 copie/minuto, con le caratteristiche minime stabilite nei paragrafi 4.2, 4.3 e 4.5 del Capitolato Tecnico, nella configurazione scelta dall’Amministrazione tra:
- “Configurazione Copiatrice”, secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico;
- “Configurazione Multifunzione”, secondo quanto stabilito nel paragrafo
4.2.2 del Capitolato Tecnico;
b) servizio di noleggio, unitamente all’Apparecchiatura, nelle configurazioni previste, se richiesto dall’Amministrazione, dei dispositivi e dei servizi opzionali scelti tra:
- “funzione fascicolazione e pinzatura” con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico,
- “servizio gestione da remoto” con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico,
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 4.500 (quattromilacinquecento) Apparecchiature.
3. Nell’ambito della fornitura in noleggio e, quindi, unitamente alle prestazioni stabilite nel precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi e le ulteriori attività, la cui remunerazione è ricompresa nel canone di noleggio:
a) servizio di consegna e installazione ad inizio noleggio e disinstallazione ed asporto al termine del noleggio, secondo le modalità stabilite nei paragrafi
5.1 e 11.1 del Capitolato Tecnico,
b) servizio di affiancamento agli utenti, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
c) servizio di call-center, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;
d) servizio di gestione delle postazioni di lavoro: assistenza tecnica e manutenzione, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.5.1 del Capitolato Tecnico, anche attraverso la struttura organizzativa e l’infrastruttura tecnologica richiesta di cui al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico;
e) fornitura dei materiali di consumo, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.5.2 del Capitolato Tecnico;
f) servizio di ritiro e smaltimento materiali di risulta, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico;
g) servizio di ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico;
h) servizio di reportistica, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 7.2.1 del
Capitolato Tecnico).
4. Tutte le prestazioni sopra stabilite dovranno essere eseguite dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, al monitoraggio della Convenzione e verifica, secondo quanto stabilito nei capitoli 8 e 9 del Capitolato Tecnico, al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel capitolo 10 del Capitolato Tecnico.
5. In ogni caso, il noleggio e i servizi connessi al medesimo dovranno essere eseguiti alle modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico.
6. I dispositivi e servizi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente all’Ordinativo di Fornitura relativo al noleggio delle Apparecchiature cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi e servizi opzionali successivamente all’Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi opzionali. Ciascun dispositivo e servizio opzionale dovrà essere fornito corredato di tutti gli eventuali prerequisiti (hardware e software) necessari per la sua installazione ed il suo corretto funzionamento, nonché, solo nel caso del dispositivo opzionale “Funzione di Fascicolazione e Pinzatura”, dei relativi punti metallici.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del settimo quinto, anche ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985.
Articolo 5 Durata
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere da 17/03/2008. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa
comunicazione scritta di Xxxxxx S.p.A., da inviare al Fornitore con n. 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato
2. I singoli Contratti di noleggio, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla Data di installazione.
Articolo 6
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore s’impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:
a) garantire che le Apparecchiature in noleggio abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime;
d) manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.
3. Per far fronte alla prestazione del servizio di ritiro e smaltimento materiali di risulta e/o del servizio di ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate, il Fornitore si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso dei predetti requisiti.
Articolo 7
Consegna, installazione e disinstallazione, collaudo e accettazione
1. Il noleggio delle Apparecchiature oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguito dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna Apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, rimozione ed asporto dell’imballaggio, installazione, configurazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità, nonché, laddove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente, di ogni onere e spesa relativa al ritiro di fotocopiatrici usate per lo smaltimento.
3. Unitamente a ciascuna Apparecchiatura il Fornitore dovrà consegnare quanto indicato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio, entro i termini perentori previsti nei paragrafi 5.1.1 e 5.1.2. del Capitolato Tecnico.
5. Al momento dell’installazione dell’Apparecchiatura, il Fornitore deve prestare il servizio di affiancamento agli utenti secondo quanto stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
6. All’atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un “verbale di installazione”, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle Apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, la data dell’avvenuta installazione, il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle Apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, l’attestazione dell’avvenuta attività relativa al servizio di affiancamento degli utenti o della comprova della rinuncia al servizio da parte dell’Amministrazione Contraente.
7. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente potrà effettuare, in contraddittorio con il Fornitore, le verifiche delle Apparecchiature installate oggetto dell’Ordinativo di Fornitura con le modalità indicate al capitolo 9 del Capitolato Tecnico. Delle operazioni di verifica delle Apparecchiature verrà dato atto nel verbale di verifica, controfirmato dalle parti.
8. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di installazione”.
9. Le Amministrazioni Contraenti e Xxxxxx S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, come previsto al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico, per l’accertamento della conformità delle Apparecchiature consegnate con quelle descritte nell’Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
10. Al termine del periodo quadriennale del noleggio, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso del Contratto di noleggio, il Fornitore dovrà disinstallare e ritirare le Apparecchiature, come meglio stabilito nel paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico. Contestualmente al ritiro, verrà effettuata la lettura del contatore dell’Apparecchiatura per la fatturazione delle eventuali copie aggiuntive eccedenti rispetto a quanto riportato nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico
Articolo 8 Servizi connessi
1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel paragrafo 5.5.1 del Capitolato Tecnico.
La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico. In particolare, il Fornitore dovrà rendere operativi per le finalità della Convenzione i centri di assistenza in almeno n. 90 (novanta) Province e, comunque, almeno un centro di assistenza in ogni Regione; in difetto, Consip
S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione, fermi in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre ed il risarcimento del maggior danno.
2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico e un numero fax dedicati, attivi nelle Ore lavorative, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nei paragrafi 5.3 e 5.5.1 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore dovrà prestare ogni attività necessaria e connessa al ritiro ed allo smaltimento di tutti i materiali di risulta, ovvero del materiali di consumo usati, inclusi il toner e di eventuali parti di ricambio delle Apparecchiature oggetto dei Contratti di noleggio, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. n. 151/2005. Le richieste di ritiro dei materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo
5.6 del Capitolato tecnico.
4. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato, dal Fornitore, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico.
Peraltro, il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni e/o Contraenti e/o da
Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
5. Inoltre, se richiesto dall’Amministrazione Contraente con l’Ordinativo di Fornitura delle Apparecchiature, il Fornitore dovrà prestare – senza alcun onere e/o spesa aggiuntiva per l’Amministrazione – il servizio di ritiro fotocopiatrici usate per lo smaltimento contestualmente alla fornitura.
Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, nonché dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.
6. Il fornitore dovrà fornire tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta) necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature per tutta la durata del noleggio ad ogni richiesta della amministrazione, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 5.5.2 del Capitolato tecnico. Le richieste di fornitura di materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta; qualora l’Amministrazione abbia richiesto il Dispositivo Opzionale “Funzione di Fascicolazione e Pinzatura” nel Materiale di consumo sono da intendersi inclusi anche i punti metallici.
Articolo 9 Livelli di servizio
Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità approvato da Consip S.p.A. di cui al paragrafo 7.3.1 del medesimo Capitolato Tecnico.
La Consip S.p.A. si riserva di controllare tali livelli di servizio utilizzando, all’eventualità, il supporto di una società esterna.
Articolo 10 Corrispettivi e modalità di pagamento
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati
nell’Offerta Economica e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all’Allegato “D”. Tali corrispettivi comprendono:
a) il canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna macchina fotocopiatrice nella configurazione richiesta;
b) il canone trimestrale posticipato aggiuntivo di ciascun dispositivo e servizio opzionale;
c) eventuale corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti il quantitativo minimo stabilito,
come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara.
2. In caso di risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura per inadempimento e/o disservizio del Fornitore, fermo restando l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’ulteriore danno, i canoni non ancora maturati non saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente al Fornitore.
3. Tutti i predetti corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti a decorrere dalla Data di installazione.
4. Tutti i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono ridotti dell’1% (uno per cento) per quanto oggetto di Ordinativi di Fornitura inviati a mezzo telematico tramite il sito di Consip S.p.A..
5. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a n. 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e della eventuale documentazione di cui all’art. 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente, intestato alla Olivetti S.p.A., n° 001563000785 - CIN F, presso la Xxxxx Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxx, Xxxxxx XXX 00000, Codice CAB 00000, XXXX XX00X0000000000000000000000.
7. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei pressi al consumo.
8. Resta espressamente inteso che in nessun caso, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, ad eccezione di ritardo nel
pagamento dei corrispettivi dovuti, nel qual caso il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative all’Ordinativo di Fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero di nuovi Ordinativi di Fornitura emesse dalla medesima Amministrazione.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi del presente comma, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A..
Articolo 11 Penali
1. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle Apparecchiature di cui al precedente articolo 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinque per cento) del canone trimestrale di noleggio del primo anno delle Apparecchiature oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni, unitamente all’Apparecchiatura quanto a corredo della stessa.
2. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro di fotocopiatrici usate per lo smaltimento, di cui al precedente articolo 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio del primo anno dell’Ordinativo di Fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni ora lavorativa di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell’Apparecchiatura ovvero per la sostituzione delle Apparecchiature, di cui al paragrafo 5.5.1 del Capitolato
Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio del primo anno delle Apparecchiature oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale di consumo, di cui al precedente articolo 8, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio del primo anno delle Apparecchiature oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni 5 (cinque) giorni lavorativi di ritardo, non imputabili all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro ed allo smaltimento di tutti i materiali di risulta, ovvero del materiali di consumo usati, inclusi il toner e di eventuali parti di ricambio delle Apparecchiature oggetto dei Contratti di noleggio, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio del primo anno delle Apparecchiature oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente o a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
⮚ per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 4,
⮚ per l’attivazione ed il funzionamento del Call Center, di cui al precedente articolo 8, comma 2,
⮚ ovvero, in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di Xxxxxx, ivi incluse le inadempienze nella costituzione dei centri di assistenza, di cui al precedente articolo 8, comma 1,
il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center, ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni Giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine assunto come impegno di costituzione dei centri di assistenza di cui alla documentazione della gara in premessa, e salva l’ipotesi di risoluzione per inadempimento di cui al successivo articolo 13, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 250,00= (ducentocinquanta/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all’Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, all’Avviso di gara, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 979.607,65=(novecentosettantanovemilaseicentosette/65) per il Lotto 1, Euro 1.057.212,32=(unmilionecinquantasettemiladuecentododici/32) per il Lotto 2, mediante la stipula di due fideiussioni assicurative con Istituto assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione pari ad un importo di Euro 76.680,00=(settantaseimilaseicentottanta/00) per il lotto 1, Euro 80.769,00=(ottantamilasettecentosessantanove/00) per il Lotto 2 mediante la stipula di due fideiussioni assicurative con Istituto assicurativo.
3. Ferma restando l’operatività delle garanzie di cui al precedente comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tali garanzie in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
Articolo 13 Risoluzione
1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
a) qualora la verifica delle apparecchiature successiva alla prima abbia esito negativo,
b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione,
c) per la mancata costituzione e operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 90 Province e almeno uno in ciascuna Regione, secondo quanto dichiarato in Offerta Tecnica, che si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 2 e 3,
e) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell’articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali,
f) qualora non venga accettata la apparecchiatura in sostituzione nei casi di “fuori produzione”, di cui al successivo articolo 16.
2. In particolare, senza pregiudizio nell’applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Apparecchiature non fornite in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
3. Con l’esercizio di tale facoltà da parte dell’Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell’articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
Articolo 14 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
consegna ed installazione, servizio di ritiro e smaltimento, call center.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
Articolo 15 Responsabile del Servizio
Il Responsabile Generale del Servizio, nonché i Responsabili Provinciali del Servizio, nominati dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 7.2.2 del Capitolato Tecnico, per l’esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 16
Fuori produzione ed evoluzione tecnologica
1. In caso di messa “fuori produzione” delle Apparecchiature offerte si applicherà la procedura prevista nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico; qualora all’esito della suddetta procedura le apparecchiature offerte in sostituzione non vengano accettate da Xxxxxx S.p.A., quest’ultima avrà facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.
2. Il Fornitore si impegna ad informare Xxxxxx S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
3. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Consip S.p.A.; solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
Articolo 17 Clausola finale
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 12/03/2008
CONSIP S.p.A. OLIVETTI S.P.A.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
C.F.: BRGDLR60A07F205I
Certificatore: Postecom
Validità: dal 03/12/2007 al 02/12/2009 Firma digitale: n.47 53 DABB
C.F.: MSSGPP54M12H501D
Certificatore: InfoCamere
Validità: dal14/06/2006 al, 14/06/20_14/06/2009 Firma digitale: n.911474
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il
Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, installazione e disinstallazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio), Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Fuori produzione ed evoluzione tecnologica); Articolo 17 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo
17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).
Roma, lì 12/03/2008
OLIVETTI S.P.A.
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