Comune di IsiliProvincia del Sud Sardegna 09056 Piazza San Giuseppe n.6Tel.0782/802013 Fax 0782/804469Em Mail affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxx 00000 Piazza San Xxxxxxxx n.6 Tel.0782/802013 Fax 0782/804469 Em Mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx Pec xxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx |
ENTE GESTORE DEL PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI XXXXX
OGGETTO : PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 DENOMINATE “ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI” CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA : 8333012B08
STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI ISILI, PIAZZA SAN XXXXXXXX 6, 09056 Isili, Tel.
0000000000, e-mail : xxxxxxxxx@xxxxx.xxx, PEC: xxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx
ART. 1 - PROCEDURA DI GARA
Procedura di gara negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma elettronica SARDEGNACAT, con invito rivolto a tutti gli operatori iscritti.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett.a) del D. Lgs. 50/2016.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il Bando Home Care Premium 2019 prevede l’erogazione di prestazioni assistenziali a favore di persone non autosufficienti e/o fragili della gestione INPS ex –INPDAP e prevede la presa in carico a livello nazionale di numero 30.000 vincitori. In caso di decessi e/o rinunce al progetto possono subentrare i beneficiari idonei che vengono inseriti in una graduatoria a scorrimento nazionale.
Sono previste prestazioni assistenziali c.d prevalenti consistenti in un contributo economico erogato direttamente dall’Inps gestione ex-inpdap e prestazioni assistenziali c.d. integrative che devono essere erogate dall’Ambito Territoriale Sociale Sarcidano Barbagia di Seulo-Trexenta.
La procedura di gara, di cui al presente Capitolato, ha per oggetto l’affidamento del servizio di erogazione delle prestazioni integrative denominate “Altri servizi professionali”, consistenti in interventi di fisioterapista, psicologo e logopedista.
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto dell’appalto oggetto della seguente procedura è pari ad € 175.000,00 (centosettantacinquemila,00) I.V.A ESCLUSA, e ogni altro onere compreso.
Il ribasso per l’offerta economica dovrà essere formulato in termini percentuali sull’importo previsto per ciascuna ora di servizio. L’importo posto a base di gara è il seguente :
⮚ euro 24,00 per le prestazioni di psicologo (livello di inquadramento E2 CCNL);
⮚ euro 20,00 per le ore di fisioterapista (livello di inquadramento D2 CCNL);
⮚ euro 20,00 per le ore di logopedista (livello di inquadramento D2 CCNL).
Per il calcolo dell’offerta economica verrà applicato il ribasso sul costo di un’ora di servizio di psicologo e il risultato verrà applicato alla formula :
Offerta economica Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso. Il suddetto prezzo costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. Pertanto, la commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l’applicazione della seguente formula : X = Pi x C Po Ove : X = coefficiente totale attribuito al concorrente Pi = prezzo più basso C = fattore ponderale (20) Po = prezzo offerto | Punteggio massimo 20 |
Ad esempio :
⮚ offerta nr. 1 ribasso dell’ 1 %, prezzo di ciascuna ora di servizio = 24 /1,010 = 23,76
⮚ offerta nr. 2 ribasso dello 0,50 %, prezzo di ciascuna ora di servizio = 24 /1,005 = 23,88
⮚ offerta nr. 3 ribasso dello 0,20 %, prezzo di ciascuna ora di servizio = 24 /1,002 = 23,95
offerta nr. 1 : Pi x C = 23,76 x 20 = 20 punti Po 23,76
offerta nr. 2 : Pi x C = 23,76 x 20 = 19,89 punti Po 23,88
offerta nr. 3 : Pi x C = 23,76 x 20 = 19,84 punti Po 23,95
Il numero delle ore totali di servizio da erogare potrà subire una diminuzione o un aumento a seguito di decessi e/o rinunce dei beneficiari poiché il Bando Home Care Premium 2019 prevede un meccanismo per il quale il numero degli utenti può variare in seguito ai decessi e alle rinunce suddette.
Il monte ore di servizio è calcolato sulla base delle ore previste dai piani assistenziali dei beneficiari seguiti alla data di pubblicazione della presente procedura di gara e prevede l’erogazione di :
✓ 8.250 ore di fisioterapia;
✓ 416 ore di psicologo;
✓ Al momento attuale non sono previste prestazioni di logopedista ma potrebbero essere richieste da eventuali beneficiari che potrebbero subentrare nel corso del progetto e pertanto se ne prevede il costo nel caso dovessero essere richieste.
VERRANNO COMUNQUE LIQUIDATE ESCLUSIVAMENTE LE PRESTAZIONI EFFETTIVAMENTE EROGATE E DOCUMENTATE CON LA SCHEDA UTENTE DEL BENEFICIARIO E NEI LIMITI DELLE ORE PREVISTE DAL PIANO ASSISTENZIALE DI CIASCUNO DI ESSI COMUNICATE DAGLI ASSISTENTI SOCIALI INCARICATI DAL PLUS. EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AL MONTE ORE PREVISTO DAI SUDDETTI PIANI ASSISTENZIALI, RESTERANNO A ESCLUSIVO CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.
Firma e timbro per accettazione delle condizioni previste al presente articolo _
Il Capitolato firmato e timbrato dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO
La durata presunta del servizio è di 21 mesi, a partire dal 01.10.2020 (o dalla data di effettivo inizio se differente) e comunque fino alla conclusione del Progetto Home Care Premium 2019, prevista per il 30 giugno 2022, salvo proroghe del Progetto disposte dall’INPS gestione ex-inpdap.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 5– DESTINATARI DEL SERVIZIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il Servizio dovrà essere svolto presso il domicilio dei vincitori del Bando Home Care Premium 2019 residenti nei Comuni del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo (Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili,Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo) e del Plus Trexenta (Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Xxxxxxxxx, Ortacesus, Xxxxxxxx, Samatzai, Sant'Xxxxxx Xxxxx, San Xxxxxxx, Selegas, Senorbi, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Suelli).
ART. 6 – PERSONALE
Al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti dei servizi, la ditta aggiudicataria si impegna all’osservanza del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro per le Cooperative Sociali, il quale prevede, nei cambi di gestione, l’assunzione del personale presente nei servizi oggetto dell’appalto che voglia transitare nella ditta subentrante.
Per lo svolgimento del servizio non è richiesto un numero definito di operatori, che rimane a discrezione della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a garantire lo svolgimento delle ore di servizio richieste nel presente capitolato. Gli operatori dovranno essere assunti con i seguenti livelli di inquadramento del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali :
⮚ Livello E2 psicologi;
⮚ Livello D2 fisioterapisti e logopedisti.
ART. 7 – FORMAZIONE, SUPERVISIONE E CONTROLLI
La garanzia della continuità e della formazione professionale del personale impiegato per il Servizio sono ritenuti elementi qualitativi di particolare rilevanza.
Il Comune di Isili esercita sull’aggiudicataria le proprie funzioni di indirizzo e controllo attraverso il Responsabile del Procedimento Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
Tuttavia, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, l’aggiudicataria sarà responsabile del conseguimento dei risultati ad essa assegnati nell’ambito del rapporto contrattuale, meglio regolamentato dal presente Capitolato.
L’aggiudicataria, pertanto, è tenuta a garantire il raccordo con le strutture operative con le quali entra in contatto nella realizzazione del servizio.
Dovrà garantire la continuità degli operatori impiegati nel periodo di durata del contratto.
L’interruzione del rapporto di continuità degli operatori in servizio, salvo nel caso di comprovata negligenza, potrà essere giustificata solo dalla loro personale espressa rinuncia al rapporto, da documentare e giustificare nei confronti del Responsabile del Procedimento, prima della loro sostituzione con operatori di pari qualità professionale.
L’affidataria si impegna, inoltre, a :
- assicurare i rapporti di collaborazione con i competenti livelli operativi del Comune;
- dotare il personale di idonei strumenti di riconoscimento : cartellino con dati anagrafici, foto e denominazione del datore di lavoro;
- fornire al personale in servizio gli obiettivi, chiara definizione dell’azione/prestazione da erogare.
Al Comune compete svolgere un’azione di controllo e di ispezione sull’andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato.
Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dal Comune di Isili, potranno anche essere effettuate alla presenza degli affidatari che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo.
L’assenza di rappresentanti dell’affidatario da tutti i controlli è considerata come acquiescenza alle contestazioni e ai risultati cui giungono gli incaricati comunali.
Gli eventuali rilievi verranno comunicati tempestivamente all’affidatario a mezzo Posta Certificata. L’affidatario non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle ispezioni.
ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA
L’aggiudicataria dovrà:
- predisporre tutto quanto necessario per avviare il servizio nei termini fissati dalla stazione appaltante (art. 4 del presente Capitolato);
- garantire la fedele esecuzione del servizio e organizzare le risorse umane necessarie all’esecuzione dello stesso secondo le indicazioni di cui al presente capitolato;
- garantire la disponibilità del personale nel numero e con la qualifica professionale e/o esperienza lavorativa idonea all’espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- sollevare la stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative.
L’aggiudicataria, inoltre, dovrà:
⮚ dimostrare che il personale occupato per la realizzazione del Servizio viene regolarmente retribuito e che sono regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
⮚ osservare nei confronti dei propri dipendenti le norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore (inquadramento del contratto collettivo delle cooperative sociali), anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione;
⮚ ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti e collaboratori previsti dalle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro.
Il personale addetto dovrà essere sottoposto a tutte le visite previste dalla medicina del lavoro. L’aggiudicataria è l’unica responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale degli operatori addetti ai servizi affidati, oggetto del presente capitolato.
E’ facoltà del Comune di Isili condurre verifiche presso gli Istituti di Assicurazione Sociale in ordine alle varie posizioni contributive degli addetti.
Il Comune di Isili si riserva altresì il diritto di controllare attraverso i competenti organi dello Stato che l’assunzione del personale impiegato nei servizi sia conforme alla normativa vigente.
L’assunzione del personale dipendente in mancata ottemperanza alla normativa vigente e la mancata assicurazione degli stessi presso gli enti previdenziali ed assistenziali determina ipso iure la risoluzione del Contratto nonché la segnalazione alle autorità competenti.
La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere le prestazioni e i servizi oggetto dell'appalto, secondo le modalità operative stabilite dal presente capitolato, dall'offerta tecnico qualitativa proposta in sede di gara e in conformità alle disposizioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento e dai regolamenti di attuazione.
ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Isili, Ente capofila per la gestione del Progetto Home Care Premium 2019 per gli ambiti Plus Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta si avvale della Ditta aggiudicataria per la gestione delle prestazioni integrative del progetto HCP 2019 denominate “Altri servizi professionali domiciliari”. Sono di competenza del Comune di Isili, attraverso l’Ufficio di Piano e con la collaborazione del Servizio Sociale dei Comuni d’ambito i seguenti adempimenti:
a) verifica e controllo del servizio svolto, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni;
b) accertamento inadempienze contrattuali;
c) verifica degli eventuali reclami e degli esposti avanzati dagli utenti e/o dai loro familiari;
d) cura dei rapporti con la Ditta aggiudicataria;
e) pagamento alla Ditta aggiudicataria del corrispettivo secondo le modalità indicate nell’art. 17 del presente capitolato;
f) la messa a disposizione dell'esecutore di locali idonei per lo svolgimento di eventuali riunioni con i Responsabili del Plus per chiarimenti e o verifiche relative al servizio.
ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE
La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
L'appaltatore sarà altresì sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza venissero arrecati alle persone e/o alle cose ad esse appartenenti durante l’esecuzione del servizio e terrà perciò indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia.
Ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dei servizi ricadrà sulla ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata l’Amministrazione Comunale, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi stessi.
In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza di tutte le prescrizioni, la Ditta aggiudicataria sarà unica responsabile anche penalmente.
In relazione a quanto sopra, l’appaltatore dovrà pertanto stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa che deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi RCT/RCA nel corso dell’esecuzione del servizio, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per il servizio con un minimo di € 500.000,00 esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione, in copia resa autentica, prima della firma del contratto o dell'affidamento d'urgenza.
Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive oppure deve essere prodotta idonea documentazione dell’assicuratore con la quale si attesti che la copertura è espressamente valida anche per il servizio oggetto del presente appalto.
Resta inteso che le polizze non liberano l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo l’Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio.
ART. 12 – GARANZIE
A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta corrispondente ad € 3.500,00.
L’operatore economico aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve prestare una garanzia fideiusssoria denominata “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi e con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del comma 5 del citato articolo 103.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni in materia di riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Per usufruire del beneficio della riduzione della garanzia l’operatore economico aggiudicatario deve essere in possesso della certificazione di sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati di cui al citato articolo, da documentare all’atto della consegna della polizza.
Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito a completa esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuta risoluzione di ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La cauzione definitiva verrà incamerata dl Comune nel caso d risoluzione in danno all’Aggiudicataria, in particolare si richiamano:
• Sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore del servizio;
• Impiego di personale non sufficiente a garantire l livello di efficienza e qualità del servizio;
• Risoluzione contrattuale.
Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposto entro 30 giorni.
La fideiussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia sino a tre mesi dopo il termine del contratto e, comunque, resterà vincolata sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, questi incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale.
La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e l’aggiudicazione al concorrente che segue n graduatoria.
ART. 13 - SUBAPPALTO
Per il sub-appalto si rinvia a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero di subappaltare le prestazioni e i servizi che ne sono oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto.
Nel caso di fusione di società, l’Ufficio di Piano potrà, ad insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 14 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Le spese e gli oneri relativi alla stipula del contratto, compresi quelli tributari, sono a totale carico del concorrente aggiudicatario. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi, a cura dell’Ufficiale Rogante del Comune di Isili.
ART. 15 – PENALI
L’appaltatore che non si attenga alle direttive del Comune e agli obblighi di cui al presente capitolato può essere assoggettato, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale compresa tra € 150,00 e € 1.500,00.
La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e alla eventuale recidiva. La penale verrà compensata con il primo pagamento successivo.
Le infrazioni vengono contestate per iscritto al responsabile preposto dalla ditta al servizio di cui al presente capitolato. Dopo due contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà del Comune risolvere il contratto e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’ interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro appaltatore.
La risoluzione anticipata del contratto è disposta, di diritto qualora l’appaltatore cessi di possedere i requisiti di carattere morale che gli consentono di contrattare con la Pubblica Amministrazione
Il totale delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’ammontare complessivo del contratto.
ART. 16 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA
La Ditta non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi n. 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, sempre che, nel contempo, la Ditta non sia stata informata dell’aggiudicazione del servizio in suo favore.
ART. 17 - PAGAMENTI
L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle fatture mensili presentate dalla Ditta per il servizio fornito. La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni, nel rispetto del D.Lgs. 192/2012, dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune di Isili, Ente capofila del Plus, previa verifica della regolarità contributiva. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla ditta appaltatrice di richiedere la risoluzione del contratto.
In allegato alla fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ai sensi della Legge n.89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate a favore di ciascun assistito e della scheda giornaliera. I pagamenti delle somme a carico dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore della Impresa Aggiudicataria a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni dei precedenti commi.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
ART. 19 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune di Isili, Ente capofila del Plus, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio oltre che nei seguenti casi:
a) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario;
b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’aggiudicatario;
c) Impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario;
d) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
h) Grave inosservanza delle norme contrattuali relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
i) Interruzione non motivata del servizio;
j) Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
k) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
l) Dopo 2 (due) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui l’aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti.
Come previsto dall’art. 1458 del Codice Civile la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.
Oltre ai motivi sopra elencati, costituisce causa di risoluzione del contratto la mancata osservanza da parte dell’appaltatore (e dei suoi dipendenti che prestano la loro opera nell’ambito del servizio oggetto del contratto) delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Isili.
ART. 20 - INADEMPIMENTI
La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente Capitolato.
Le inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto dal Comune di Isili a mezzo PEC presso il domicilio legale della Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto.
Alla contestazione dell’inadempienza, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Gli importi dovuti dalla Ditta in conseguenza delle inadempienze accertate e contestate o in conseguenza di mancata o insufficiente giustificazione saranno detratti direttamente dal corrispettivo dovuto per l’appalto.
Il Comune di Isili, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto con il presente capitolato e nello specifico :
- Euro 300 per il caso di negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente;
- Euro 150 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione, per il caso di mancata sostituzione degli operatori assenti , ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio;
- Euro 150 per la incongrua o incompleta attuazione dell’intervento sul piano tecnico-professionale. Quando le inadempienze, le inosservanze e le contestazioni (anche degli utenti) sono riferite alla professionalità di un singolo operatore, la Ditta aggiudicataria, su richiesta motivata del Comune, si obbliga alla sua sostituzione.
Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l’adempimento. Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.
ART. 21 – RECESSO
Il Comune di Isili ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:
1. Grave dissesto economico e finanziario della ditta aggiudicataria;
2. Perdita dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la ditta si è aggiudicata la gara, nonché dei requisiti richiesti per la stipula del Contratto;
3. Condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per violazione della normativa antimafia, a carico di taluno dei componenti l’organo di amministrazione, o l’amministratore delegato, o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria;
4. Ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia instaurato fra l’ente appaltante e la ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria dovrà, comunque proseguire il servizio nel periodo di preavviso nel caso in cui l’interruzione o la sospensione possano provocare danno all’Ente.
In caso di recesso dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi fino a quel momento prestati, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
ART. 22 – SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti (la garanzia definitiva può essere svincolata in modo progressivo in proporzione all’avanzamento del servizio, previa autorizzazione dell’ente appaltante o qualora lo svincolo progressivo sia indicato in una clausola contrattuale. In ogni caso, la norma prevede che lo svincolo progressivo può essere concesso nella misura massima dell’80% sull’importo oggetto di garanzia, mentre il residuo della garanzia definitiva rimane valido fino alla data del certificato di regolare esecuzione e, su specifica indicazione dell’Ente appaltante, la garanzia può rimanere valida fino a 12 mesi dall’ultimazione del servizio certificato), la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi, immediatamente dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al Servizio di cui al presente Capitolato.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie di cui all’art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998, nr. 80 e negli altri casi previsti dalla legge.
Foro competente : Cagliari.
ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), il Comune di Isili, con sede in Xxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx xx. 0 email: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx pec: xxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx, tel: 0782/802013 nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le
attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui al presente documento è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013(sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016).
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 00 – Tel: 070/42835
pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx.
Il contraente dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 28 RGDP 2016/679 La
ditta affidataria verrà designata quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Xxxxxxxxx 0, XXXX 2016/679. In ossequio alla previsione di cui all’art. 28, paragrafo 3, RGDP 2016/679, la ditta affidataria, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell’Ente al fine della tutela dei diritti degli interessati. La ditta affidataria, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:
• Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.
• Il Responsabile del trattamento, anche qualora ottenga specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare per la individuazione di altro Responsabile del trattamento, conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile del trattamento.
• Qualora l’altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile.
• Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali del Titolare del trattamento verso un paese fuori UE senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento.
• Il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell’ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del RGDP e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
• il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell’ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell’arte, della natura, dell’oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del RGDP;
• il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del RGDP;
• il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 32, RGDP, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
• il Responsabile del trattamento garantisce l’adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l’accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
• il Responsabile del trattamento assicura l’adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
• il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all’interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGDP;
• il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell’effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del RGDP e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all’art. 36 del RGDP;
• il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nei casi previsti dall’art. 37 del RGDP, pubblica i suoi dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del trattamento;
• il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 30, paragrafo 2, del RGDP, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del “COMUNE DI ISILI”
• il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall’Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l’affiancamento necessario per l’esecuzione dei suoi compiti;
• il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contratto/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire al Titolare
tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;
• il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato; l’attività di verifica potrà concretizzarsi altresì attraverso la richiesta al Responsabile del trattamento di compiere attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate e all’osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione scritta.
• il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati.
ART. 25 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx