ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALEDirezione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE ACQUISTI |
ALLEGATO 1 al Disciplinare di Gara SCHEMA DI ACCORDO QUADRO Procedura aperta, di carattere comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico fornitore ai sensi degli artt. 59, 4° comma e 55, 5° comma del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, per l’affidamento della «Fornitura di Modulistica Istituzionale». La procedura è celebrata con le modalità dell’Asta Elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e xx. xxx x.X.X. x. 000 del 5 ottobre 2010 |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
INDICE
6
ART. 2 (VALORE XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX)
0
ART. 3 (OGGETTO E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO)
9
ART. 4 (DURATA E DECORRENZA DELL’ACCORDO QUADRO ED EVENTUALI PROROGHE)
11
ART. 5 (MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA)
12
ART. 6 (STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI E RICHIESTE DI CONSEGNA)
15
17
ART. 8 (DIRETTORE DELL’ESECUZIONE)
17
ART. 9 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE)
18
ART. 10 (CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO)
18
ART. 11 (REVISIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO)
22
ART. 12 (RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E GARANZIE)
22
ART. 13 (AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO)
23
ART. 14 (VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE)
24
ART. 15 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI)
24
ART. 16 (SOSPENSIONI ILLEGITTIME)
26
ART. 17 (CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI)
27
ART. 18 (DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE)
27
ART. 19 (VARIANTI INTRODOTTE DALL'ISTITUTO)
27
ART. 20 (TEMPI E MODI DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI ACQUISITE)
28
ART. 21 (INCARICO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)
29
ART. 22 (VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE SUI CONTRATTI ATTUATIVI)
29
ART. 23 (VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA)
29
ART. 24 (PROCESSO VERBALE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA)
29
ART. 25 (ONERI DELL’APPALTATORE NELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ)
30
ART. 26 (VERIFICHE E VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)
30
ART. 27 (CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ)
30
ART. 28 (CONTESTAZIONI FORMULATE DALL’APPALTATORE SUL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ)
31
ART. 29 (PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)
31
ART. 30 (ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE)
31
31
ART. 32 (DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI, SUBAPPALTO E PERSONALE DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE)
33
36
ART. 34 (NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI)
36
ART. 35 (RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO PER REATI ACCERTATI E PER DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE)
36
ART. 36 (RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO)
37
ART. 37 (CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE)
37
ART. 38 (RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO)
38
ART. 39 (PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO)
38
ART. 40 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)
39
ART. 41 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA)
40
41
ART. 43 (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’APPALTATORE O DEL SUBAPPALTATORE, E RITENUTA A GARANZIA DEI RELATIVI OBBLIGHI)
43
ART. 44 (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL’APPALTATORE O DEL SUBAPPALTATORE)
44
ART. 45 (RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO)
44
45
45
ART. 48 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI)
45
46
ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI MODULISTICA ISTITUZIONALE
C.I.G. 5507080A2C tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Xxxx il Grande n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale […] dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato nel prosieguo anche come l’«Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato nel prosieguo come il «Fornitore») (di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.
Premesso che
a) a mezzo di Determinazione a Contrarre n. 643 del 17 dicembre 2013, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, comma 5°, e 59, comma 4°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con dematerializzazione delle Offerte, governata dal criterio del prezzo più basso emerso in sede di Asta Elettronica, e volta all’individuazione di un operatore economico terzo al quale affidare un Accordo Quadro volto a regolamentare gli affidamenti successivi ed eventuali della Fornitura di “Modulistica Istituzionale” (da qui in poi, la “Fornitura”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) l’Accordo Quadro oggetto di affidamento è del tipo “con unico fornitore”, ai sensi di quanto disposto dal comma 4° dell’art. 59 del D.Lgs. n. 163/06, e risponde all’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per acquisti, all’abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Fornitori;
c) il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. n. 163/06;
d) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto xxx.xxxx.xx;
e) a mezzo di Determinazione n. […] del […], adottata da dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso il prezzo più basso in sede di Asta Elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
f) l’Appaltatore ha dichiarato ed asseverato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
g) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del sistema AVCpass, alle verifiche ufficiose sul possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti sulla capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che le stesse si sono concluse con esito positivo;
h) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di Euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
i) ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
j) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell’Accordo Quadro, di cui all’art. 11, comma 10° del D.Lgs. n. 163/06;
k) con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti alla Fornitura oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Definizioni)
Nel presente accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:
▪ «Accordo Quadro»: il presente contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. 163/06, che viene sottoscritto con l’Aggiudicatario della procedura, che ha come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi da affidarsi durante il periodo di validità dell’Accordo stesso, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tecniche dei prodotti da acquisirsi;
▪ «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, saranno affidati l’Accordo Quadro in relazione alla fornitura in oggetto, e gli eventuali Contratti Attuativi;
▪ «Appalto»: complessivamente intesa, la prestazione della fornitura di Modulistica Istituzionale oggetto del presente Accordo;
▪ «Asta Elettronica»: il processo di aggiudicazione della procedura basato su un dispositivo elettronico di presentazione del valore complessivo dell’Offerta (come di seguito definita), che interviene dopo una prima valutazione completa delle Offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 163/06, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del predetto Decreto;
▪ «Capitolato Tecnico»: il documento, allegato sub “A” al gara presente Accordo Quadro, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
▪ «Contratto Attuativo»: il singolo contratto che, in attuazione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro, viene eventualmente concluso dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dalle singole Direzioni Regionali con l’Aggiudicatario della procedura, contenente l’indicazione delle quantità annuali che la Direzione Centrale Risorse Strumentali e le Direzioni Regionali si impegnano ad acquisire;
▪ «DCRS»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante, che stipula il presente Accordo Quadro, in virtù di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 33 del 27 febbraio 2013, con la funzione di “centrale di acquisto”;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della stazione appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi da parte dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
▪ «Direzioni Richiedenti»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali (DCRS) e le Direzioni Regionali dell’Istituto, quali entità autorizzate ad emettere richieste di consegna dei prodotti oggetto di Fornitura in favore delle sedi destinatarie ad esse afferenti;
▪ «Disciplinare di Gara»: il documento volto ad integrare il Bando di Xxxx e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Filiera delle Imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 118, comma 11°, del D.Lgs. n. 163/06, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi;
▪ «Firma Digitale»: il particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e relative norme di attuazione ed esecuzione;
▪ «Fornitura»: la cessione a titolo oneroso di Modulistica Istituzionale, regolamentata nel dettaglio delle caratteristiche giuridiche nel Disciplinare e nel presente Accordo
Quadro, e nel dettaglio delle caratteristiche tecniche nell’ambito del Capitolato Tecnico, parte integrante del presente Accordo Quadro;
▪ «Modulistica Istituzionale»: l’insieme degli articoli oggetto della Fornitura, indicati all’art. 3 del Disciplinare;
▪ «Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
▪ «Offerta»: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l’Operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione, modalità presentati per via elettronica e digitale sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 77, comma 6°, lettera b) del D.Lgs. 163/06;
▪ «Regolamento»: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, contenente il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro;
▪ «Richiesta di Consegna»: la richiesta di Fornitura della Modulistica Istituzionale, emessa dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dalle singole Direzioni Regionali verso il Fornitore, nell’ambito di un Contratto Attuativo, mediante catalogo elettronico presente sulla piattaforma informatica dell’INPS;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto cui competono la vigilanza sul presente Accordo Quadro, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Sedi destinatarie»: la Direzione Generale, le Direzioni Regionali, le Direzioni Provinciali e le Agenzie dell’Istituto dislocate sul territorio nazionale;
▪ «Servizi Accessori»: i servizi di trasporto, consegna e contact center che il Fornitore dovrà prestare unitamente alla fornitura;
▪ «Servizi Aggiuntivi»: servizio di personalizzazione delle Buste effettuato su esplicita richiesta della Direzione Centrale Risorse Strumentali ovvero delle Direzioni Regionali secondo quanto definito all’art. 4 del Capitolato Tecnico, remunerato sulla base del prezzo offerto;
▪ «Sistema»: la piattaforma informatica di proprietà dell’Istituto, sulla quale viene celebrata l’Asta elettronica e vengono trasmesse le Richieste di Consegna da parte della Direzione Centrale Risorse Strumentali e dalle singole Direzioni Regionali, attraverso l’apposito catalogo elettronico;
▪ «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice»: l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quale soggetto che acquisisce la Fornitura all’esito della procedura svolta.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
▪ Allegato A: Capitolato Tecnico;
▪ Allegato B: Disciplinare di Gara;
▪ Allegato C: Offerta Economica del Fornitore;
▪ Allegato D: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
▪ Allegato E: Schema di Contratto Attuativo.
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo Quadro, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto e valore dell’Accordo Quadro)
1. Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche del prodotto e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante a l’Appaltatore, in occasione dei singoli Contratti Attuativi, ed impegna l’Appaltatore ad eseguire la Fornitura e i relativi Servizi Accessori e Aggiuntivi mediante sottoscrizione con la Stazione Appaltante di uno o più Contratti Attuativi aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
2. Le caratteristiche tecniche della Modulistica Istituzionale sono più analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato sub “A”.
3. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a sottoscrivere Contratti Attuativi aventi ad oggetto la Fornitura della Modulistica Istituzionale in favore della Direzione Centrale e delle Direzioni Regionali dell’Istituto, secondo i volumi presuntivi di cui
all’art.10 comma 2, nel rispetto dei prezzi unitari di aggiudicazione risultanti al termine dell’Asta Elettronica, ovvero dichiarati dall’Appaltatore nel corso della presentazione delle Offerte, nei limiti di € […] (Euro […]), IVA esclusa, per le sole esigenze dell’INPS e al netto dell’opzione di cui ai commi successivi e della proroga di cui al successivo art. 4, comma 4°.
4. In via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, l’Istituto riserva la facoltà di incrementare l’importo contrattuale di € […] (Euro […]), XXX xxxxxxx, per i fabbisogni di altri enti, ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici di cui al presente Accordo Quadro.
5. L’Appaltatore, entro il termine di validità del presente Accordo Quadro, quale anche prorogato per effetto delle disposizioni qui previste, soggiacerà all’opzione di cui al precedente comma 4 ai sensi dell’art. 1331 c.c..
6. L’opzione di cui sopra sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Accordo Quadro, con utilizzo anche progressivo, distribuito in più atti aggiuntivi, delle quantità oggetto di complessiva opzione. La scadenza dei predetti atti aggiuntivi potrà anche esorbitare la durata del presente Accordo Quadro, nei limiti di esaurimento dei quantitativi prestazionali di cui all’opzione complessivamente riservata.
7. I valori della Fornitura di cui ai precedenti commi hanno valore meramente presuntivo, e sono stati determinati sulla base delle ipotesi di fabbisogno della Direzione Generale e delle sedi territoriali dell’Istituto e di proiezioni statistiche a preventivo. I predetti valori potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, anche per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti all’organizzazione dei servizi erogati dall’Istituto, ovvero nel caso in cui la circolazione della Modulistica Istituzionale venga abolita o ridimensionata per effetto di atti ufficiali delle Autorità competenti.
8. L’Istituto si riserva la facoltà di acquisire quantità aggiuntive nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4°, del presente Accordo Quadro.
9. La stipula del presente Accordo Quadro tra l’INPS e l’Appaltatore, al pari della stipula dei Contratti Attuativi, non saranno costitutive di diritti di sorta in capo all’Appaltatore stesso in ordine all’esaurimento delle quantità di Modulistica Istituzionale riportate nei rispettivi titoli. L’Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ed eventuali Contratti Attuativi che potranno essere stipulati in futuro.
00.Xx decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con l’Appaltatore, e quella di emettere Richieste di Consegna nell’ambito del singolo Contratto Attuativo, saranno di carattere eventuale e discrezionale, e verranno adottate dalla Stazione Appaltante, entro il termine di validità del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, sulla base di una insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di
sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo Quadro non divenisse affidatario di Contratti Attuativi, e/o l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli previsti nell’Accordo Quadro e nei Contratti stessi.
11.Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l’attribuzione della Fornitura in via di esclusiva in favore del Fornitore. Anche nel corso della validità dell’Accordo Quadro stesso, la Stazione Appaltante sarà dunque libera, per motivate esigenze, di provvedere all’affidamento di parte o di tutta la Fornitura oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall’Aggiudicatario.
12.Nei casi di cui ai precedenti commi, i quantitativi dei Contratti Attuativi e delle relative Richieste di Consegna si intenderanno automaticamente ridotti e decurtati, e il Fornitore non avrà nulla a che pretendere nel caso in cui i volumi previsti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Contratti Attuativi dovessero subire un decremento.
13.Le prestazioni oggetto della Fornitura potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, ovvero dall’art. 311, comma 4°, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
Art. 4 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro ed eventuali proroghe)
1. Il presente Accordo Quadro avrà una durata indicativa di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, dalla data della sua sottoscrizione, salvo anticipato o successivo esaurimento delle quantità in esso previste. Rimangono ferme la facoltà di opzione di cui al precedente articolo, e quella di proroga di cui al successivo comma 4°.
2. I Contratti Attuativi potranno essere stipulati fino al raggiungimento dell’importo massimo utilizzabile, eventualmente incrementato in virtù degli ampliamenti contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro, ed avranno una durata massima pari a 1 (uno) anno dalla loro sottoscrizione.
3. In ogni caso, il termine di durata temporale sia del presente Accordo Quadro che dei Contratti Attuativi è ricollegato all’esaurimento dei quantitativi in essi rispettivamente previsti, nel limite massimo di 4 (quattro) anni per l’Accordo Quadro, e di 1 (uno) anno per i Contratti Attuativi, dalle rispettive sottoscrizioni.
4. Sarà facoltà dell’Istituto, alla scadenza dell’Accordo Quadro e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.
5. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione della fornitura di Modulistica Istituzionale alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Accordo Quadro.
6. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare la Fornitura nel termine fissato, può richiedere la proroga dell’Accordo Quadro.
7. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto.
8. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il Direttore dell’Esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
9. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dell’Accordo Quadro, né ad alcuna indennità, qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimata entro il termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 5 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura)
1. La Fornitura, comprensiva di quanto previsto al Capitolato Tecnico (servizio di trasporto e consegna, contact center) verrà resa presso le Sedi destinatarie, e sarà prestata nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico e dal presente Accordo, e delle prescrizioni normative in materia.
2. La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna da parte dell’Appaltatore, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. La consegna dei prodotti relativi alla notifica delle diffide (codici prodotto 20 - 21 e 22 della tabella di cui all’art. 10, comma 2° del presente Accordo Quadro) dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna da parte dell’Appaltatore.
4. Per tutti i prodotti oggetto della presente procedura, l’avvenuta consegna deve avere riscontro nel documento di trasporto che dovrà recare il nome della Direzione Regionale di riferimento ovvero della Direzione Centrale Risorse Strumentali, il numero della Richiesta di Consegna, la data di emissione della Richiesta di Consegna, la data dell’avvenuta consegna con la specificazione della modalità, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati del Fornitore (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).
5. Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dal Fornitore di effettuare la consegna e dal personale della sede INPS destinataria deputato alla ricezione della Fornitura; una copia dello stesso verrà consegnata al personale della Sede incaricato alla ricezione della fornitura.
6. Di norma, la firma posta sul documento di trasporto in relazione alle consegne effettuate presso le Direzioni Regionali, le Direzioni Provinciali e le Agenzie indica la corrispondenza del numero di prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di Consegna. La
sede si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento; tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
7. Per quanto riguarda invece le consegne effettuate presso il magazzino della Direzione Generale, sarà cura del Fornitore accordarsi con il referente del magazzino centrale per concordare le modalità e i tempi di verifica e di consegna del materiale oggetto della Richiesta di Consegna. In occasione della consegna presso il magazzino centrale il personale dell’Appaltatore dovrà rendersi disponibile per lo svolgimento della verifica della quantità e della qualità dei prodotti effettivamente consegnati.
8. Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la prestazione della Fornitura, e si impegna ad eseguirla secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite nel presente Accordo, nei Contratti Attuativi, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi industriali e commerciali, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.
9. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti in questione. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
10. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali Contratti Attuativi, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale incaricato dell’esecuzione contrattuale.
11. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.
12. Il personale del Fornitore accederà alle strutture della Stazione Appaltante, limitatamente agli obblighi di consegna, nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le singole strutture della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere del Fornitore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
13. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione della Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove
non previsti nel presente Accordo Quadro o nel Capitolato Tecnico, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
14. Il Fornitore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
15. Per tutta la vigenza contrattuale, l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto almeno un numero di telefono […], un numero di fax […] e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata […] al quale trasmettere le richieste di intervento nonché comunicare il nome del referente quale unico interlocutore per la Stazione Appaltante;
16. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità della Fornitura alle previsioni del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro o ai Contratti Attuativi;
f) prestare la Fornitura nei luoghi che saranno indicati nei Contratti Attuativi medesimi.
17. L’Appaltatore prende atto ed accetta che la Fornitura oggetto del presente Accordo Quadro dovrà essere prestata con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell’ubicazione delle sedi, uffici e strutture della Stazione Appaltante fermo restando il valore minimo di cui all’art. 6 comma 3 del Disciplinare di Gara.
18. Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità della Fornitura, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
19. Le caratteristiche tecniche della Fornitura sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
20. Il Fornitore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione della Fornitura, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
Art. 6 (Stipula dei Contratti Attuativi e Richieste di Consegna)
1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Direzione Centrale Risorse Strumentali e le Direzioni Regionali potranno richiedere al Fornitore di concludere uno o più Contratti Attuativi. Il Fornitore sarà obbligato a stipulare il Contratto Attuativo richiesto.
2. La stipula del singolo Contratto Attuativo sarà preceduta da un’apposita procedura negoziata per affidamento diretto, nel corso della quale, ove necessario, il Fornitore sarà invitato dalla Stazione Appaltante a completare al propria Offerta, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma, dell’art. 59 del D. Lgs. N. 163/06.
3. I Contratti Attuativi saranno stipulati, secondo il relativo form di cui all’Allegato sub “E”, entro il termine di validità dell’Accordo Quadro e con durata massima di 1 (uno) anno, ed entro il limite dei quantitativi previsti dal presente Accordo Quadro, quali anche incrementati per effetto dell’opzione, di proroghe e ampliamenti previsti nel presente Accordo Quadro. I Contratti Attuativi conterranno l’indicazione delle quantità per singolo prodotto che l’Istituto potrà acquistare nell’ambito del Contratto Attuativo stesso.
4. L’oggetto del singolo Contratto Attuativo potrà essere limitato a specifici uffici o strutture territoriali della Stazione Appaltante, e sarà attuato mediante Richieste di Consegna. I quantitativi di cui al Contratto Attuativo non sono vincolanti per la Stazione Appaltante, e non costituiscono minimo garantito a favore dell’Aggiudicatario.
5. Ciascun Contratto Attuativo sarà trasmesso all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, l’Appaltatore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, il Contratto Attuativo firmato digitalmente, per accettazione.
6. Successivamente la Direzione Centrale Risorse Strumentali o la Direzione Regionale, mediante l’apposita piattaforma telematica dell’INPS, trasmetterà di volta in volta all’Appaltatore le Richieste di Consegna, nelle quali saranno specificate le quantità per singolo prodotto che l’Appaltatore dovrà consegnare presso ciascuna delle strutture indicate, nei termini e secondo le modalità previste all’art. 3 del Capitolato Tecnico.
7. La negoziazione dei contenuti di dettaglio del singolo Contratto Attuativo dovrà attenersi alle specifiche tecniche enunciate nel Capitolato, e non potrà comportare modalità esecutive di prestazione della Fornitura che risultino più onerose per il Fornitore, né l’alterazione del prezzo di cui all’Offerta Economica.
8. In sede di stipula dei singoli Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante potrà integrare il contenuto negoziale del presente Accordo Quadro introducendo quanto segue:
▪ ulteriori casistiche di applicazione di clausole penali, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
▪ ulteriori ipotesi di recesso o risoluzione del Contratto Attuativo, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
▪ modalità e termini di pagamento diversi da quelli fissati nel presente Accordo, nel limite comunque del pagamento delle prestazioni entro i termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs. n. 231/02, ricorrendone i presupposti;
▪ ulteriori o diverse modalità di verifica delle prestazioni commesse, rispetto a quelle contemplate nel presente Accordo;
▪ ogni altra modifica nell’esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all’aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Accordo Quadro e delle previsioni di legge interne e comunitarie;
▪ ogni altra previsione che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del Contratto Attuativo rispetto a previsioni normative, vigenti o sopravvenute.
9. I singoli Contratti Attuativi potranno, se del caso, essere oggetto di appositi atti aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo Quadro.
10. La Stazione Appaltante richiederà la stipula di Contratti Attuativi nel limite massimo dei volumi prestazionali ed economici complessivamente previsti per l’Accordo Quadro.
11. Le Richieste di Consegna saranno emesse, a mezzo del soggetto appositamente abilitato, dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali e dalle Direzioni Regionali.
12. Le Direzioni Regionali emetteranno le Richieste di Consegna anche a favore delle Direzioni Provinciali e delle Agenzie indicando nella Richiesta le quantità e l’esatto indirizzo di consegna.
13. L’Appaltatore si obbliga a dare seguito a Richieste di Consegna, per singola sede e per singola consegna non inferiore a € 700,00 al netto dell’IVA. Sarà facoltà dell’Appaltatore dare seguito a Richieste di Consegna di importo inferiore a tale importo.
14. La Richiesta di Consegna preciserà:
a) i riferimenti della Direzione richiedente (denominazione e indirizzo);
b) la sede destinataria
c) il numero e la data di emissione della Richiesta;
d) il codice del prodotto richiesto con la relativa quantità;
e) il codice SAP utilizzato dalla Stazione Appaltante;
f) l’unità di misura in cui è espressa la quantità richiesta;
g) la descrizione del prodotto;
h) i prezzi del singolo prodotto (IVA esclusa e IVA inclusa) e i prezzi per quantità dei prodotti richiesti;
i) il valore complessivo dell’Ordine (IVA esclusa e IVA inclusa);
j) l’indicazione del luogo esatto di consegna e il relativo referente;
k) la data di consegna.
15. Le Richieste di Consegna saranno emesse fino a concorrenza del quantitativo previsto nel Contratto Attuativo. Raggiunto tale limite, l’Appaltatore procederà alla sottoscrizione di un ulteriore Contratto Attuativo, fino a concorrenza del quantitativo di cui all’art. 10 comma 2.
Art. 7 (Contact Center)
1. Entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore dovrà rendere operativo un contact center, non necessariamente dedicato in via esclusiva alla Stazione Appaltante, al quale le Direzioni richiedenti possano rivolgersi per problematiche inerenti all’esecuzione dei Contratti Attuativi.
2. Il contact center sarà competente a ricevere e/o rilasciare le informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della Fornitura, e dovrà osservare un orario operativo continuativo dalle ore 8:00 alle ore 16:00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
3. Il Fornitore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante tutti i dati, i documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante stessa in ordine all’esecuzione della Fornitura, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta.
4. Sarà altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti e delle altre prestazioni somministrate dal Fornitore, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Fornitore acconsente sin d’ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie presso le proprie strutture organizzative ed operative, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
5. Il costo del servizio di contact center è già ricompreso nel costo unitario della Modulistica istituzionale, ed il Fornitore non potrà pretendere compensi aggiuntivi per le relative prestazioni.
Art. 8 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. […].
2. Il Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi
Contratti Attuativi, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Accordo Quadro e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. L’Istituto può nominare, presso ciascuna Direzione Regionale, uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell'Esecuzione, in relazione al Contratto Attuativo stipulato.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 9 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro e del Capitolato Tecnico.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione della Fornitura della Modulistica istituzionale.
Art. 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo del presente Accordo Quadro è fissato, al netto delle eventuali opzioni e proroghe contrattualmente previste, in € […], […] (Euro […]/00), IVA esclusa, dei quali € […] (Euro […]/00) a titolo di oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, risultante dai prezzi unitari ribassati come da Asta Elettronica.
2. La Fornitura verrà remunerata in base ai seguenti prezzi unitari (IVA esclusa):
Cod. Art. | Prodotto | Quantità massime presunte biennali | Prezzo unitario (IVA esclusa) |
01 | Cartelline per archiviazione pratiche 140 gr/mq, 23x32,4 con logo a un colore azzurro INPS | 11.000.000 | |
02 | Cartelline sotto-fascicolo per archiviazione pratiche 60 gr/mq, 23x32,4 con logo a un colore azzurro INPS | 8.000.000 |
Cod. Art. | Prodotto | Quantità massime presunte biennali | Prezzo unitario (IVA esclusa) |
03 | Cartellina di colore verde Comitato amministratore 140 gr/mq, 25x35 con logo INPS a un colore nero | 1.000.000 | |
04 | Cartellina di colore salmone Pensione diretta 360 gr/mq, 25x35 con logo INPS a un colore nero | 2.900.000 | |
05 | Cartelline con tasca interna 300 gr/mq con carta Tintoretto martellata di colore gesso, 22x31 con logo a un colore azzurro INPS | 700.000 | |
06 | Cartelline tipo manilla | 3.800.000 | |
07 | Cartelline con copertina di colore grigio da 140 gr/mq | 2.100.000 | |
08 | Buste IP carta bianca 100 gr/mq, 12x23, senza finestra, con logo a un colore azzurro INPS (modello IP/NORM) | 10.000.000 | |
09 | Buste Kristal con strip adesivo e con finestra 13,5x4, carta 100 gr/mq, 11x23 e con logo a un colore azzurro INPS (modello Vl/1) | 10.500.000 | |
10 | Buste Kristal con strip adesivo e con finestra 10x4, carta 100 gr/mq, 11x23 e con logo a un colore azzurro INPS | 3.000.000 | |
11 | Buste con strip adesivo in carta bianca da 100 gr/mq, 19x26, con logo a un colore azzurro INPS (modello IP405) | 3.100.000 | |
12 | Buste con strip adesivo in carta bianca da 120 gr/mq, 23x32, con logo a un colore azzurro INPS (modello IP406) | 2.200.000 | |
13 | Buste con strip adesivo in carta bianca da 120 gr/mq, 26x36, con logo INPS ad un solo colore (modello IP408) | 1.500.000 | |
14 | Buste con strip adesivo in carta Kraft monolucida da 120 gr/mq, con soffietti laterali, 26x43, con logo a un colore azzurro INPS (modello IP412) | 1.300.000 | |
15 | Cartoline per raccomandate italiane | 4.000.000 | |
16 | Cartoline per raccomandate estere | 400.000 | |
17 | Modello di distinte per raccomandate | 600.000 | |
18 | Bollettino postale 2 cedole | 675.000 | |
19 | Bollettino postale 3 cedole | 400.000 | |
20 | Buste IP per notifica diffide con carta di colore assimilabile al verde 11x23, senza finestra, con logo INPS di colore nero (modello IP/NORM) | 80.000 |
Cod. Art. | Prodotto | Quantità massime presunte biennali | Prezzo unitario (IVA esclusa) |
21 | Buste con strip adesivo per notifica diffide in carta di colore assimilabile al verde, 23x32 | 75.000 | |
22 | Cartoline per notifica diffide di colore assimilabile al verde | 150.000 | |
23 | Foglio con 7 etichette autoadesive 12x4 con scritta INPS laterale nera | 50.000 | |
24 | Servizio di personalizzazione buste | 380.000 |
3. Il corrispettivo unitario indicato è comprensivo anche dei Servizi Accessori. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione della Fornitura.
4. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno tutta la Modulistica Istituzionale fornita nell’arco del mese stesso, per le quali non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione, sottoscrivente il Contratto Attuativo, e dovrà contenere il dettaglio della Fornitura e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei relativi valori economici di composizione.
7. Per motivi organizzativi e tecnici, il valore della fattura dovrà essere calcolato sulla base dei prezzi offerti troncati alla seconda (2) cifra decimale, sia comprensivi di IVA sia al netto dell’IVA. In caso di discordanza tra il valore così fatturato e i prezzi di aggiudicazione, l’Appaltatore emetterà alla fine di ciascun anno di validità contrattuale una fattura a conguaglio della differenza tra i prezzi di aggiudicazione e quelli fatturati.
8. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo della Fornitura.
9. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02. Per esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente
Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).
10. Il pagamento della fattura è subordinato:
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. n. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Accordo Quadro, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
11. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
12. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
13. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
14. In riferimento ai commi 12° e 13° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
15. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo Quadro osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Accordo Quadro, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
16. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.
17. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
18. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta dell’Istituto.
Art. 11 (Revisione del corrispettivo dell’Accordo Quadro)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’articolo 10 che precede.
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. La revisione verrà operata sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
4. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
5. L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Art. 12 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con i relativi Contratti Attuativi, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro o dei Contratti Attuativi.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Qualora nella esecuzione della Fornitura avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per l’Istituto.
5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa.
7. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 dell’importo di € […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
9. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
10. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento dell’Accordo Quadro, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06.
12. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e deve tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi.
Art. 13 (Avvio dell'esecuzione dell’Accordo Quadro)
1. Dopo che il Contratto Attuativo è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell’Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nei Contratti Attuativi per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dagli stessi.
3. Ai sensi dell’art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all’art. 305 del Regolamento stesso.
4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione dei Contratti Attuativi superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l’Istituto ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2.
5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del Contratto Attuativo. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto di risolvere il Contratto Attuativo stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 37.
Art. 14 (Verbale di avvio dell’esecuzione)
1. Dopo la stipula dell’Accordo Quadro, al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente, conformemente alla natura della prestazione:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni in cui l’Appaltatore esegue la Fornitura;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti, ove previsti dalla legge di gara, messi a disposizione dall’Istituto all’Appaltatore per l’esecuzione della Fornitura;
c) la dichiarazione che le aree e gli ambienti nei quali deve eseguirsi la Fornitura sono liberi da persone o da cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del Contratto Attuativo, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione dei Contratti Attuativi.
4. Qualora l’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 15 (Sospensione dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Fornitura sospesa, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità
di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo.
3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo Quadro e nei relativi Contratti Attuativi, il medesimo ne farà denuncia all’Istituto entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere la Fornitura. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento dell’Accordo Quadro senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora l’Istituto si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
7. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione della Fornitura, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall’Accordo Quadro e dal Contratto Attuativo per l’esecuzione della Fornitura.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale della Fornitura previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull’Accordo Quadro e sul Contratto Attuativo, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il
calcolo di cui sopra.
00.Xx Direttore dell’Esecuzione, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione della Fornitura prevista, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove la Fornitura era in corso di esecuzione.
00.Xx verbale di sospensione è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
12.Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
00.Xx verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l’Istituto si impegna a informare, senza indugio, l’Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14.L’Appaltatore non può sospendere la Fornitura neanche in caso di controversie con l’Istituto.
15.L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della Fornitura ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che l’Istituto abbia disposto la ripresa della Fornitura, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa della Fornitura, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 16 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 15 sono considerate illegittime, e danno diritto
all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell’art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione della Fornitura.
Art. 17 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia, sia con riferimento all’Accordo Quadro che con riferimento ai Contratti Attuativi, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Art. 18 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)
1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro o ai Contratti Attuativi può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 19 del presente Accordo Quadro.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 19 (Varianti introdotte dall'Istituto)
1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi, se non nei casi previsti dall’art. 311, comma 2°, del Regolamento.
2. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del presente Accordo Quadro e del relativo Contratto Attuativo e deve trovare copertura nella somma
stanziata per l’esecuzione della Fornitura. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 1°, l’Istituto può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dall’Accordo Quadro che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Accordo Quadro senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l’Istituto procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Accordo Quadro, dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro.
5. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Istituto e che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
Art. 20 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Ove non ricorrano i presupposti previsti dal successivo art. 30 per l’emissione di attestazione di regolare esecuzione, le attività di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Accordo Quadro, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in corso d’opera, in sede di avvenuta esecuzione di ciascun Contratto Attuativo;
b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui all’Accordo Quadro, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d’opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’Appaltatore e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all’Istituto la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
Art. 21 (Incarico della verifica di conformità)
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione.
Art. 22 (Verifica di conformità in corso di esecuzione sui Contratti Attuativi)
1. L’Istituto, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, dei relativi Contratti Attuativi e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione in sede di esaurimento delle quantità di ciascun Contratto Attuativo, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le modalità previste dal precedente art. 20.
2. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli l’Appaltatore e deve essere redatto apposito verbale.
3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell’Istituto e del Direttore dell’Esecuzione.
4. E’ fatta, in ogni caso, salva la facoltà dell’Istituto di richiedere ulteriori informazioni necessarie alle verifiche in questione.
Art. 23 (Verifica di conformità definitiva)
1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il R.U.P.. Quest’ultimo dà tempestivo avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
2. Il Direttore dell’Esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica)
1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica
descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Art. 25 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità)
1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Art. 26 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)
1. Il Direttore dell’Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto Attuativo e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell’Esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’Esecuzione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 27 (Certificato di verifica di conformità)
1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità, contenente quanto previsto all’art. 322, comma 1°, del Regolamento.
2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo
stesso è confermato dal R.U.P..
Art. 28 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di
conformità)
1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Appaltatore al certificato di verifica di conformità.
Art. 29 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto Attuativo.
Art. 30 (Attestazione di regolare esecuzione)
1. Qualora il valore del singolo Contratto Attuativo sia inferiore alle soglie comunitarie, in luogo della verifica di conformità di cui ai commi precedenti la Stazione Appaltante emette attestazione di regolare esecuzione non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d’opera, la quale contiene almeno quanto previsto all’art. 325, comma 2°, del d.P.R. 207/2010.
2. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai sensi del precedente art. 29.
Art. 31 (Penali)
1. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.:
a) 0,5 per mille della richiesta/valore dei beni oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di consegna dei prodotti di cui all’art. 5 commi 2 e 3 del presente documento;
b) 0,8 per mille della richiesta/valore dei beni oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione dei prodotti non conformi a quanto previsto nella relativa Richiesta di Consegna;
c) 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo Quadro, per ogni giorno solare di ritardo nella predisposizione operativa del contact center;
d) 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale del Contratto Attuativo, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione del Contratto Attuativo firmato digitalmente per accettazione.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell’Accordo Quadro.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell’Accordo Quadro, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Accordo Quadro per grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
8. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle premesse del presente Accordo Quadro, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. L’Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all’interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
10. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro in oggetto ed alla esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento del danno, a fronte di ogni grave violazione delle regole previste nel presente Accordo Quadro, nelle forme di cui all’art. 1453 c.c.
Art. 32 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, l’Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi dovranno essere eseguiti in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30% (trenta) per cento dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Accordo Quadro.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti dell’Accordo Quadro che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 67 e 76, comma 8, del D.Lgs.159/11], e successive modificazioni.
4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto;
b) la certificazione, resa dall’Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
7. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’impresa capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
8. L’affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.
9. Ai sensi dell’art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite
dal medesimo. L’Appaltatore, in conformità ai termini di pagamento stabiliti nel contratto di subappalto, al fine di propiziare il pagamento del subappaltatore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto le fatture emesse dal subappaltatore nei propri confronti, accompagnate da un’analitica attestazione, controfirmata dal proprio Responsabile dell’Appaltatore, nella quale siano indicate:
- la parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore, recante la dettagliata estrinsecazione del periodo in cui le relative attività sono state eseguite, delle tipologie di prestazioni rese nel periodo stesso e delle relative quantità;
- lo scomputo analitico dell’importo fatturato dal subappaltatore, in termini di quantità e prezzi unitari;
- l’indicazione dell’importo dovuto a titolo di oneri della sicurezza per spese da interferenza, ove la procedura ne preveda, da corrispondersi al subappaltatore senza alcun ribasso;
- la proposta motivata di pagamento, con asseverazione della congruità delle prestazioni svolte dal subappaltatore, ferma ogni verifica spettante all’Istituto.
10. La trasmissione delle fatture potrà liberamente avvenire anche su iniziativa del subappaltatore, mediante comunicazione trasmessa in conoscenza anche all’Appaltatore, nella quale si faccia espressa richiesta della trasmissione proposta motivata di pagamento verso l’Istituto, ad opera dell’Appaltatore, entro e non oltre 10 giorni.
11. L’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere le fatture del subappaltatore in ogni caso, anche qualora ritenga che, per qualunque motivo, il loro pagamento non sia dovuto. In tal caso, nella relativa proposta motivata di non pagamento l’Appaltatore sarà tenuto a evidenziare i profili di irregolarità esibiti dalle attività svolte dal subappaltatore, indicando in via dettagliata gli inadempimenti commessi e le soluzioni idonee a porvi rimedio. Previo accertamento delle suddette circostanze ad opera del Direttore dell’Esecuzione, l’Istituto sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, nella misura accertata dal Direttore dell’Esecuzione.
12. Ove l’Appaltatore non trasmetta all’Istituto in termini le fatture del subappaltatore e la rituale documentazione di cui al precedente comma 9°, o la proposta motivata di pagamento nel caso di trasmissione ad iniziativa del subappaltatore ai sensi del successivo comma 10°, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti verso l’Appaltatore, sino all’adempimento delle suddette formalità.
13. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore, attraverso la Stazione Appaltante, dovrà corrispondere ai propri subappaltatori gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 33 (Recesso)
1. L’Istituto potrà recedere dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti Attuativi in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti Attuativi, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 34 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
3. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 35 (Risoluzione dell’Accordo Quadro per reati accertati e per decadenza
dell’attestazione di qualificazione)
Il presente Accordo Quadro è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 36 (Risoluzione dell’Accordo Quadro per grave inadempimento, grave
irregolarità e grave ritardo)
Il presente Accordo Quadro è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 37 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi da parte dell’Appaltatore;
h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
i) proposizione di azioni giudiziarie nei confronti della Stazione Appaltante da parte di terzi che contestino la violazione di diritti di brevetto, d’autore, inerenti alla tutela del marchio e, in generale, contestino la violazione di un diritto di privativa e/o vantino diritti sui beni forniti;
j) esito negativo del collaudo definitivo;
k) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
l) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art.
113 del D.Lgs. n. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo Quadro.
5. Nel caso di al comma 1°, lettera j) del presente articolo, la Stazione Appaltante potrà recuperare le somme versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso dei prodotti il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
6. La risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro comporterà, in via automatica, la risoluzione dei Contratti Attuativi in corso di esecuzione.
Art. 38 (Risoluzione dell’Accordo Quadro)
1. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro disposta dall’Istituto, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
2. È fatta salva, in capo all’Istituto, la facoltà prevista dall’art. 139, penultimo periodo, del Codice.
3. In ogni caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, si risolveranno in via automatica anche i Contratti Attuativi in corso di esecuzione.
Art. 39 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione
dell’Accordo Quadro)
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione dell’Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/06, o di recesso dall’Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 11, comma 3° del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, l’Istituto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per
l’affidamento del completamento della Fornitura. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di Asta Elettronica o procedura, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di Asta Elettronica o procedura.
Art. 40 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 10;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge
136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a
€ 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente
Appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 42 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva, ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo Quadro, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore o il subappaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. n. 163/06 prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi dell’art. 6, comma 3° del Regolamento, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
▪ per il certificato di collaudo;
▪ per il certificato di regolare esecuzione;
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
▪ per il pagamento del saldo finale;
▪ per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Accordo Quadro e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta
(30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi) centoventi giorni, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 43, comma 4°.
10. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 43.
11. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
12. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
13. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
14. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
Art. 43 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei
relativi obblighi)
1. Qualora l’Istituto consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Accordo Quadro, l’Istituto medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, ritenendo le somme di spettanza dell’Istituto, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni la Stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà dell’Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l’Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione dell’Accordo Quadro, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Istituto pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del Regolamento.
Art. 44 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8°, ultimo periodo, del Codice, impiegato nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Istituto può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del Contratto Attuativo, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11°, ultimo periodo e 118, comma 3°, primo periodo, del Codice.
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dall’Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
Art. 45 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro)
1. Quale soggetto responsabile dell’esecuzione dell’Accordo Quadro è individuato il Dott. […] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo Quadro sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Xxxx il Grande, n., 21, 00000 - Xxxx Alla c.a. del Dott. […], Fax […]
e-mail […]@xxxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante telefax, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 46 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 47 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione della Fornitura, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS Responsabile del trattamento è […];
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico.
3. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione della Fornitura potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
6. Il soggetto preposto presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominato attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato “D” del presente Accordo Quadro.
7. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione della Fornitura, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 49 (Varie)
1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro o dei Contratti Attuativi sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo Quadro o dei Contratti Attuativi nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo Quadro: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e valore dell’Accordo Quadro), Art. 4 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro ed eventuali proroghe), Art. 5 (Modalità generale di esecuzione della Fornitura), Art. 6 (Stipula dei Contratti Attuativi e richieste di consegna), Art. 7 (Contact Center) Art. 8 (Direttore dell’Esecuzione), Art. 9 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 11 (Revisione del corrispettivo dell’Accordo Quadro), Art. 12 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 13 (Avvio dell'esecuzione del Contratto Attuativo), Art. 14 (Verbale di avvio dell’esecuzione), Art. 15 (Sospensione dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi), Art. 16 (Sospensioni illegittime),
Art. 17 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 18 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore), Art. 19 (Varianti introdotte dall'Istituto), Art. 20 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 21 (Incarico della verifica di conformità), Art. 22 (Verifica di conformità in corso di esecuzione sui Contratti Attuativi), Art. 23 (Verifica di conformità definitiva), Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica), Art. 25 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità), Art. 26 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità), Art. 27 (Certificato di verifica di conformità), Art. 28 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità), Art.
29 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità), Art. 30 (Attestazione di regolare esecuzione), Art. 31 (Penali), Art. 32 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 33 (Recesso), Art. 34 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 35 (Risoluzione dell’Accordo Quadro per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione), Art. 36 (Risoluzione dell’Accordo Quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), Art. 37 (Clausole risolutive espresse), Art. 38 (Risoluzione dell’Accordo Quadro), Art. 39 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione dell’Accordo Quadro per grave inadempimento), Art. 40 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera), Art. 42 (Lavoro e sicurezza), Art. 43 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 44 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 45 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro), Art. 46 (Spese), Art. 47 (Foro competente), Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 49 (Varie).
Roma, L’APPALTATORE