Contract
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO, AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEI SERVIZI DI “SPURGO, VUOTATURA E PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO NEI COMUNI DELL’AREA OMOGENEA 17 DELL’ATO 3 TORINESE (ALTA XXX XXXX) GESTITI DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE
S.P.A. – ANNI 2016/2017”.
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO € 400.000,00, DI CUI € 7.432,80 PER ONERI DI RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DI CUI ALL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA.: 64439904C5.
DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE:
Stazione Appaltante | La Società aggiudicataria della gara, ovvero Acea Pinerolese Industriale S.p.A. | ||||||
Aggiudicatario | Il Concorrente primo classificato ratificata dalla Stazione Appaltante | nella | graduatoria | di | valutazione | delle | offerte |
Appaltatore | Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il contratto | ||||||
Capitolato Speciale | I documenti contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario. | ||||||
Concorrente | Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per la gara | ||||||
Documenti di gara | I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolato Speciale d’Appalto e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della Documentazione Amministrativa e dell’Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte integrante del rapporto contrattuale tra le parti. | ||||||
Gara | La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il soggetto cui affidare l’appalto | ||||||
Mandatario | Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che assume il ruolo di capogruppo (detto anche capofila) dell’unione costituita o costituenda | ||||||
Mandante | Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si obbliga al compimento da parte del Mandatario di uno o più servizi inerenti l’appalto | ||||||
Disciplinare di gara | Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione | ||||||
Obbligazione contrattuale | Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario stesso | ||||||
Offerta | L’insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara | ||||||
Offerta Economica | Il prezzo offerto da ciascun operatore economico partecipante. | ||||||
Servizi | Le attività oggetto dell’appalto |
DISCIPLINARE DI GARA
(allegato al Bando di Gara)
PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acea Pinerolese Industriale SpA, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative al presente appalto, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato. Esso supera il contenuto del Capitolato tecnico prestazionale nelle parti risultanti difformi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quelle contenute del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Tutta la documentazione di gara, compresi il capitolato d’oneri e prestazionale, il
D.U.V.R.I. ed ogni altro documento complementare, è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul profilo di committente di ACEA Pinerolese Industriale SpA (di seguito per brevità denominata ACEA), all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx- di-gara/servizi .
CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxxx nella sezione dedicata al presente bando di gara.
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di forniture, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente disciplinare di gara e i documenti complementari di gara. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate sul profilo del committente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx- gara/forniture nella sezione dedicata al presente bando di gara.
Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.
1. - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre un plico chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico deve pervenire, a mano o per posta, entro il termine e all’indirizzo indicati al punto
IV.3.4) del bando, e dovrà riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA DI PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI SPURGO, VUOTATURA E PULIZIA VASCHE IMPIANTI DI DEPURAZIONE – ANNI 2016/2017”.
Deve inoltre recare all’esterno:
- l’intestazione del mittente;
- il numero di telefono, fax e posta elettronica e/o certificata del mittente;
- l’indirizzo dello stesso;
- il codice fiscale/partita IVA del concorrente o dei concorrenti.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associande evidenziando l’impresa individuata quale Capogruppo.
In caso di avvalimento dovrà essere indicata, oltre all’intestazione del concorrente, anche quella dell’impresa ausiliaria.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo di ACEA Pinerolese Industriale SpA.
Il plico dovrà contenere le buste sotto indicate anch’esse sigillate con ceralacca o nastro adesivo:
- “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
⮚ La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (secondo il modello di cui all’ “ALLEGATO A”), al presente disciplinare da redigersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali l’operatore economico chiede di poter partecipare alla presente procedura, attesta il possesso dei requisiti di carattere personale, di carattere professionale, di carattere generale e di accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto.
Tale dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, sia costituiti che costituendi e GEIE, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e consorzi stabili, la medesima dichiarazione deve essere resa sia dal consorzio sia dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
Nel caso di aggregazioni di imprese di rete, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, sia che la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e personalità giuridica, sia che la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di personalità giuridica, sia che la rete sia dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell’offerente, potranno essere integrati con appositi allegati da richiamare sulla dichiarazione di cui sopra.
Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sussiste l’obbligo per il soggetto tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di carattere generale (nel caso di specie Titolare o Legale rappresentante o Procuratore speciale) di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in cui indichi TUTTE le condanne penali comminate nei propri confronti comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o provvedimento dichiarativo di estinzione del reato, di quelle riferite a reati successivamente depenalizzati o per le quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna. Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non menzione, l’interessato può richiedere al Casellario Giudiziale competente le visure di cui all’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002. La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in capo alla Stazione Appaltante. L’omessa dichiarazione di una condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell’obbligo sancito dall’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con esclusione dalla gara;
b) ai fini dell’art. 38 comma 1 lett. a), detta causa di esclusione non opera per le imprese che versano nelle condizioni di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942.
In tal caso, tuttavia, il concorrente dovrà presentare in gara:
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.
67 comma 3 lett. d) X.X. x. 000/0000, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’art. 49 D.Lgs.
n. 163/0206 e s.m.i.;
c) ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. g) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48 bis, cc. 1 e 2 bis, DPR 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
d) ai fini dell'art. 38, c.1, lett. i) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2, c. 2, DL 210/2002 convertito in Legge 266/2002; i soggetti di cui all'art. 47, c.1, dimostrano, ai sensi dell'art. 47, c. 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC.
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dai soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da redigersi ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, di insussistenza di cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38, comma 1 lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., redatta in conformità all’ “ALLEGATO B”; il dichiarante dovrà indicare TUTTE le condanne penali comminate nei propri confronti comprese quelle per le quali abbia/no beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o provvedimento dichiarativo di estinzione del reato, di quelle riferite a reati successivamente depenalizzati o per le quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna. Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non menzione, l’interessato può richiedere al Casellario Giudiziale competente le visure di cui all’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002. La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in capo alla Stazione Appaltante. L’omessa dichiarazione di una condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell’obbligo sancito dall’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con esclusione dalla gara.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 32-quater del codice penale consegue
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 353,
355, 356, 416, 000 xxx, 000, 000, 000 xxx, 000, x. 0 del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa.
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa resa dal legale rappresentante, dell’impresa o consorzio partecipante (compresa l’eventuale impresa ausiliaria), da redigersi ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante l’assenza di cause ostative ai sensi del codice antimafia, secondo il modello di autocertificazione normativa antimafia di cui al modello “ALLEGATO C”, che attesti l’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 e 76 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del codice antimafia X.Xxx. 159/2011 sottoelencati (la dichiarazione si intende resa per proprio conto nonchè per conto dei seguenti soggetti):
- il titolare e l’eventuale direttore tecnico in caso di Impresa Individuale;
- i legali rappresentanti in caso di Associazioni;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, sindaci, soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 nei casi contemplati dall’art. 2247 c.c., il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro in caso di Società di Capitali;
- tutti i soci e direttori tecnici in caso di Società Semplice o in Nome Collettivo;
- tutti i soci accomandatari e direttori tecnici in caso di Società in Accomandita Semplice;
- nel caso di Consorzi o Società Consortili di Capitali anche per conto di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza di ciascuna delle consorziate che detenga una partecipazione superiore al 10% o con un patto parasociale riferibile a una tale partecipazione.
4) Attestazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla quale risulti, a pena di esclusione, che l’impresa sia iscritta alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericoli prodotti da terzi) di cui all’art. 8 del D.M. 406/1998 per il trasporto dei rifiuti di cui al codice CER 190802, 190805, 200306, 200304 in corso di validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione.
Tale attestazione deve essere prodotta in originale ovvero in copia autenticata ovvero in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con sottoscrizione del legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso).
In luogo di detta attestazione, che contiene comunque una serie di dati utili ad una migliore identificazione del soggetto concorrente, può essere, in alternativa, presentata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
N.B.: Nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere, prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri.
5) Attestazione di iscrizione al sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti nella categoria dei trasportatori.
N.B.: Nei casi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere, prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri.
6) A dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui al punto
III.2.4) del bando di gara (requisito di qualificazione), dichiarazione proveniente da almeno un istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, comprovante che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed economica per sostenere la fornitura oggetto di affidamento.
7) A dimostrazione della capacità tecnico-professionale di cui al punto
III.2.5) del bando di gara (requisito di qualificazione), dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa, da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta sul modello “ALLEGATO D”, attestante che l’impresa ha conseguito, negli ultimi tre esercizi (2012 / 2013
/ 2014) un fatturato specifico per servizi di analoghi inerenti l’oggetto del bando (codice CER 190802, 190805, 200306, 200304), pari ad almeno € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva per il periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto / 3) x anni di attività.
I servizi prestati sono provati, quando richiesto:
o se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
o se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia conforme dei contratti e delle relative fatture quietanzate emesse.
Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal Consorzio nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto, ai sensi dell’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale, nella misura minima del 40%, mentre la mandante, ai sensi, deve possedere i requisiti di cui sopra nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i soggetti che intendono riunirsi in raggruppamento/consorzio ordinario dovranno indicare, la propria “quota” di partecipazione (in caso di A.T.I. / Consorzi di tipo orizzontale), già in sede di gara, compilando l’ “ALLEGATO E”.
I predetti requisiti richiesti devono essere posseduti in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata. Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità tecnico-professionale dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
Le quote sopraindicate potranno essere variate in fase esecutiva previa preventiva comunicazione alla Stazione appaltante che dovrà accertare l’esistenza dei requisiti tecnico-professionali di qualificazione, tenendo però presente che, ai sensi dell’art. 275, comma 2 del Codice dei contratti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
8) (facoltativo) Busta, idoneamente sigillata e riportante l’indicazione: “contiene documentazione a comprova dei requisiti tecnico-professionali di qualificazione”, di cui al precedente punto 1.7), contenente la documentazione a comprova delle dichiarazioni di cui all’ “ALLEGATO D”. La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione Appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi, eliminando la necessità della verifica dei documenti a comprova dei requisiti di cui all’art. 48,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e qualora la relativa documentazione non sia reperibile presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 62- bis del D.Lgs. 82/2005.
N.B.: la mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.
9) Comprova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, da prestare ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, cioè:
- € 8.000,00 (Euro ottomila/00).
La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998.
La garanzia deve inoltre avere:
o validità di almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
o la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
o l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
o e contenere l’impegno del fideiussore al rilascio di quella definitiva.
o garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti nella misura dello 0,1 per mille dell’importo della gara pari ad € 400,00.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare copia conforme o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, UNI EN 14001, o registrazione EMAS rilasciata da organismo competente.
Di tali documenti si dovrà allegare copia in corso di validità.
In caso di A.T.I. di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) stesso decreto, non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestata a tutte le interessate, anche se sottoscritta soltanto dalla mandataria.
In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, la garanzia fideiussoria è intestata a tutti i concorrenti e presentata, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. In caso di raggruppamento orizzontale di imprese, per godere del beneficio della riduzione della cauzione ex art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che:
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
La cauzione di cui sopra è presentata a garanzia della serietà dell'offerta (compresi il possesso dei requisiti di gara e la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di partecipazione alla gara) e verrà automaticamente incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria.
Dopo l’aggiudicazione definitiva efficace, la cauzione presentata dalle imprese non aggiudicatarie sarà svincolata.
10) Dimostrazione dell’avvenuto VERSAMENTO, in originale, della contribuzione dovuta a favore dell’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, [pari ad € 35,00 (Euro trentacinque/00) – CIG 64439904C5], da effettuarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC del 09/12/2014.
11) (nel caso di già costituita Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, punto 1, lett. d) o Consorzio di cui all’art. 34, punto 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o GEIE)
Le imprese esecutrici dei servizi che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno produrre:
o singolarmente: le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai precedenti punti
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 15), 17), regolarmente compilati;
o la sola impresa mandataria: le attestazioni di cui ai precedenti punti 9), 10), 16);
o e congiuntamente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, ovvero l’Atto costitutivo e Statuto in copia autentica del Consorzio o GEIE, da cui risulti, tra le altre cose, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del Codice, “la quota” di partecipazione al raggruppamento.
12) (nel caso di costituenda Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, punto 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o Consorzio di cui all’art. 34, punto 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o GEIE)
Le imprese esecutrici dei servizi che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, dovranno produrre, singolarmente:
Le imprese esecutrici del servizio che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, dovranno produrre:
o singolarmente: le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai precedenti punti
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 15), 16), 17), regolarmente compilati;
o la sola impresa mandataria: le attestazioni di cui ai precedenti punti 9), 10);
o e congiuntamente la scrittura privata secondo il modello “ALLEGATO E”, da cui risulti il proprio impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, la relativa “quota di partecipazione” che sarà eseguita, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del Codice, dai singoli operatori economici facenti parte del costituendo Raggruppamento/Consorzio ed espressa indicazione dell’impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria.
13) (nel caso di Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Consorzi di società cooperative e Consorzi di imprese artigiane) e di Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Consorzi stabili)), occorre indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. Tale informazione è soddisfatta compilando il punto gg) o hh) dell’ “ALLEGATO A”.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato e sarà applicato l’art. 353 del c.p. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati.
Non è consentito ai Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., presentare offerta in associazione temporanea con una o più consorziate;
I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice dei contratti sono invitati ad allegare copia dello Statuto.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i dei servizi dovranno produrre singolarmente, le attestazioni e le dichiarazioni di cui all’ “ALLEGATO A”, all’ “ALLEGATO B” e all’ “ALLEGATO C” e la
documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al precedente punto 1.4) e documentazione attestante l’iscrizione al SISTRI di cui al precedente punto 1.5).
Il solo Consorzio dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai precedenti punti 1.6), 1.7) e 1.8) e la documentazione di cui ai punti 1.9), 1.10)
e 1.16).
14) (nel caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO esclusivamente dei requisiti di qualificazione (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui ai punti III 2.4 ) e III.2.5) del bando di gara)
I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati possono soddisfare il requisito del possesso di idonea qualificazione mediante il ricorso all’istituto dell’Avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo restando che dovranno dimostrare di essere legittimati ad operare stabilmente e in via principale nel settore di attività che sia compatibile e aderente all’oggetto del presente appalto.
Tali operatori economici potranno avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione in possesso di adeguata iscrizione e presentando, documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria inerenti l’istituto dell’Avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., da redigersi in conformità all’ “ALLEGATO F” e all’ “ALLEGATO G”, con la precisazione che il contratto di cui all'art. 49, comma 2, lettera f) del D.Lgs.
163/2006 (da prodursi in aggiunta ai modelli sopra indicati), deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- che l’impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
L’impresa ausiliata (avvalsa) dovrà presentare, oltre al CONTRATTO di AVVALIMENTO e al suindicato “ALLEGATO F”, la documentazione di cui ai precedenti punti da 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 15) ed eventualmente quella di cui ai successivi punti 16) e 17).
L’impresa ausiliaria (avvalente) dovrà presentare, oltre al suindicato “ALLEGATO G”, la documentazione di cui ai precedenti punti 2), 3), 7) e 8).
E’ vietato che più di un concorrente alla medesima gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì, che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
La Stazione Appaltante trasmetterà all’A.N.A.C tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Si richiamano, in merito all’avvalimento, le precisazioni recate dall’AVCP con determinazione n. 2 dell’01.08.2012, ed in particolare:
- non è ammesso l’avvalimento relativamente ai: requisiti di carattere generale, all’iscrizione al registro delle Imprese e all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e al SISTRI;
- è vietato, a pena di esclusione, il frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliaria e impresa ausiliata o fra più imprese ausiliarie;
- non è ammissibile, a pena di esclusione, l’avvalimento “a cascata” e cioè che l’ausiliario si avvalga, a sua colta, di un altro soggetto;
- non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all’avvalimento.
15) Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.
Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
16) Eventuale dichiarazione relativa al SUBAPPALTO (“ALLEGATO J”), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, in cui si attestino le parti dell’appalto che si intendono subappaltare. La quota subappaltabile non deve essere superiore al 30% dell’importo della parte del servizio per cui si partecipa.
Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l’amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.
In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione sul subappalto deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.
17) Oltre alla documentazione sopra elencata, sebbene non compreso tra i documenti richiesti per l’ammissione alla gara, si chiede di allegare anche il “Modulo richiesta DURC servizi” “ALLEGATO H”.
Si ricorda che:
- la Stazione Appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- ex art. 38, comma 1-ter in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'A.N.A.C. che, se ritiene che sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti, per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
- la ditta dovrà inoltre autorizzare Acea Pinerolese Industriale SpA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D.Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). In assenza della dichiarazione di cui sopra, ACEA consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.
Note in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e del combinato disposto degli artt. 46, comma 1-bis e 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – c.d. “SOCCORSO ISTRUTTORIO”.
Si premette che, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di Acea Pinerolese Industriale SpA, della sanzione pecuniaria pari ad € 400,00 (1‰ del valore della gara), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, Acea Pinerolese Industriale SpA assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, Acea Pinerolese Industriale SpA non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
Tutto ciò premesso, a seguito dell’emanazione della Determinazione ANAC n. 1, dell’8 gennaio 2015, si forniscono alcune note applicative in merito, e si invitano le Ditte concorrenti a leggere attentamente quanto segue. Si specifica infatti che, con la propria partecipazione alla procedura in oggetto, le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole dell’avviso di procedura aperta e, del Disciplinare, o della Lettera d’invito, e del Capitolato Speciale. Pertanto quanto segue costituisce a tutti gli effetti lex specialis di gara.
1. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda (in caso di pre-qualificazione).
2. Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche d’ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale la scrivente Stazione Appaltante darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l’esclusione dalla gara sarà disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa (si vedano comunque i singoli casi – rif. tabella), ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito (oltre ovviamente ai casi delle irregolarità non sanabili).
3. Non si applicherà il soccorso istruttorio con applicazione della sanzione qualora la Stazione Appaltante riesca, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta in sede di gara, ad avviare autonoma istruttoria mirata a verificare l’effettivo possesso dei requisiti in capo alla Ditta quale, ad esempio, la ricerca delle Certificazioni di Qualità sui siti degli Enti Certificatori, o dell’Attestazione SOA sul sito dell’ANAC; analogamente, qualora la Stazione Appaltante fosse già in possesso di documentazione della Ditta in corso di validità comprovante l’effettivo possesso del requisito, in caso di mancanza nella documentazione di gara, non applicherà il soccorso istruttorio con sanzione, bensì provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti, anche ai sensi dell’art. 10 della L. 15/1968, dell’art.18 della L. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. 403/1998.
4. La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio. All’incameramento, in ogni caso, non si procederà per il caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio: a tal fine, il concorrente dovrà esplicitamente dichiarare, a mezzo del proprio legale rappresentante, la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio dietro pagamento della sanzione e di essere quindi escluso dalla procedura di gara, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante nella procedura indicata dall’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La sanzione, quindi, verrà comminata nei seguenti tre casi:
• concorrente che, incorso in uno dei casi sanabili elencati nella tabella sottostante, intende avvalersi del soccorso istruttorio al fine di poter integrare e regolarizzare le relative omissioni e/o carenze per essere ammesso al prosieguo di gara;
• concorrente che, incorso in uno dei casi sanabili elencati nella tabella sottostante, è impossibilitato a sanare poiché la mancata integrazione dipende da una effettiva carenza del requisito dichiarato e viene, quindi escluso;
• concorrente che, incorso in uno dei casi sanabili elencati nella tabella sottostante, per propria negligenza non provveda nei termini assegnati all’integrazione e venga, quindi escluso.
La sanzione NON verrà comminata nei seguenti due casi:
• qualora il concorrente rinunci al soccorso istruttorio;
• qualora il concorrente sia escluso direttamente, senza poter usufruire del soccorso istruttorio, poiché incorso in irregolarità mai sanabili.
5. La sanzione sarà comminata esclusivamente al singolo Operatore Economico le cui dichiarazioni siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di RTI sia esso costituendo o costituito.
6. La sanzione sarà comminata anche all’impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione relativa ai requisiti che sia carente (dichiarazione che deve essere prodotta ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. c) del Codice).
7. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per supplire a carenze dell’offerta (completamento o integrazione/correzione). Mentre può essere utilizzata, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al rappresentante della Ditta, SOLO per la mancata sottoscrizione dell’offerta, sia essa tecnica o economica.
CASO | TIPO | SANABILE? | SANZIONE? |
Dichiarazione che non consente alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti. | Essenziale | Sanabile | Si |
Dichiarazione che non consente l’individuazione dei soggetti responsabili della stessa. Esempi: - omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione; - mancanza della sottoscrizione della dichiarazione; - mancata indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 38 del Codice, laddove la S.A. abbia espressamente richiesto tali indicazioni negli atti di gara e le connesse loro dichiarazioni. | Essenziale | Sanabile | Si |
Omessa dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell’art. 38 del Codice. | Essenziale | Sanabile | Si |
Dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito. | Essenziale | Sanabile | Si |
Omessa dichiarazione relativa alla presenza delle sentenze di condanna, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle nello specifico. | Essenziale | Sanabile | Si |
Falsa dichiarazione di NON aver subito sentenze di condanna. | Essenziale | NON sanabile = | No |
esclusione | |||
Sottoscrizione della domanda e dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza. | Essenziale | Sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente | Si |
Mancata presentazione della cauzione provvisoria. | Essenziale | Sanabile, ferma restando già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti le previsioni di cui all’art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data | Si |
Mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori quando richiesto. | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Mancata allegazione attestato sopralluogo. | Essenziale | Non necessita sanatoria se la stazione appaltante è in possesso di copia | No |
Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui si partecipa. | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione di gara totalmente errata o generica. | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Mancata sigillatura del plico e delle buste interne. | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. | Essenziale | Sanabile se le buste sono comunque distinguibili, o se, presente il LR della Ditta, può contrassegnarle senza aprirle, altrimenti NON sanabile = esclusione | No |
Mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate. | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato. | Non essenziale | Non necessita sanatoria | No |
Mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta o la documentazione di gara. | Non essenziale | Non necessita sanatoria | No |
Mancata indicazione di: domicilio eletto per le comunicazioni; indirizzo di posta elettronica o numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; posizioni INAIL, INPS, Cassa Edile. | Non essenziale | Non necessita sanatoria | No |
Dichiarazione di volontà di avvalersi di altra ditta per il possesso dei requisiti di partecipazione. | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Contratto di avvalimento. | Essenziale | Sanabile, SOLO se già stato sottoscritto precedentemente la | Si |
scadenza termine presentazione offerta (sola mancata allegazione) | |||
Altri documenti avvalimento. | Essenziale | Sanabili | Si |
Indicazione quote partecipazione al RTI (solo lavori). | Essenziale | Sanabile | Si |
Indicazione quote percentuali o parti di esecuzione lavori / servizi / forniture. | Essenziale | Sanabile | Si |
Mancata indicazione volontà di subappalto qualificatorio (es. nei lavori: categorie scorporabili e subappaltabili non possedute). | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Omesso versamento contributo ANAC. | Essenziale | NON sanabile = esclusione | No |
Mancata allegazione ricevuta versamento contributo ANAC. | Essenziale | Sanabile ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in grado di verificare l’avvenuto pagamento mediante il sito ANAC | Si/No |
Mancata allegazione Certificazioni di Qualità per dimezzamento cauzione provvisoria. | Essenziale | Sanabile ma Non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in grado di verificare il possesso della certificazione mediante il sito dell’Ente preposto | Si/No |
⮚ La “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della stessa, dovrà contenere:
L’offerta economica del concorrente, in conformità all’ “ALLEGATO K” (modulo offerta economica) in regola con l’imposta di bollo e validamente sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di rappresentanza, dovrà indicare il ribasso percentuale unico che il concorrente si impegna a praticare sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, come specificato al punto IV.2) del bando di gara e all’art. 2 del Capitolato tecnico.
Il prezzo unitario offerto, riportato in cifre ed in lettere, dovrà essere arrotondato alla terza cifra decimale. In caso di discordanza varrà il prezzo indicato in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Il concorrente dovrà indicare, in calce all’offerta, anche il costo degli oneri della sicurezza aziendali (oneri della sicurezza a rischio specifico) di cui all’art. 87, comma 4, secondo periodo e 86, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., già compresi nell’importo offerto.
L’offerta economica deve inoltre contenere una apposita dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e accludere la relativa tabella giustificativa riportata nel modello “allegato K” debitamente compilata.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge l’offerta
può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo NON ancora costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento.
Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
L'offerta dovrà intendersi valida per sei mesi oltre il termine fissato per la presentazione della stessa, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di chiederne il differimento, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
FACOLTATIVO: Per poter procedere più rapidamente alle procedure di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria, si invita l’offerente ad inserire nella “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” una busta, idoneamente sigillata, riportante l’indicazione: “Contiene documentazione a giustificazione prezzo offerto”, comprendente i giustificativi relativi alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, secondo le indicazioni riportate all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
N.B.: la mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.
2 – PROCEDURA DI GARA. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte (29 Dicembre 2015 alle ore 10,30), in seduta pubblica aperta ai soggetti indicati al punto
III.3.1 – III.3.2) del bando di gara, presso la sede legale della Stazione Appaltante, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO), sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, alla constatazione della presenza all’interno di ciascun plico della “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e della “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”. Subito dopo provvederà all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, come chiarito nei paragrafi successivi.
Le verifiche riguarderanno:
✓ la regolarità formale del confezionamento delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e nel caso emergano le fattispecie di cui all’art. 46, comma 1-bis del Codice, escludere i concorrenti dalla gara;
✓ la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “Documentazione Amministrativa” secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
✓ in caso emerga dalla documentazione di gara la commissione di reati potenzialmente rilevanti ai fini delle valutazioni ex art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a chiedere chiarimenti e, in caso di giudizio di rilevanza, ad escludere il concorrente;
✓ che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
✓ che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non abbiano
presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;
✓ che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pena l’esclusione di tutte le offerte;
✓ in caso di avvalimento, che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte e a presentare eventuali osservazioni, i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come specificato nella Determinazione dell’A.V.C.P. ora A.N.A.C. n. 4/2012, la commissione di gara esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. L’esclusione come sopra disposta, nel caso in cui sia dovuta a falsa dichiarazione o falsa documentazione, comporterà l’obbligo per la S.A., ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del Codice, di segnalare il fatto all’Autorità ai fini dell’eventuale inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese.
Si evidenzia inoltre che ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis) e 46, comma 1-ter) del Codice dei contratti, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità giudicata essenziale dalla Stazione Appaltante, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché di ogni dichiarazione, anche di soggetti terzi, che deve essere prodotta dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dell’1,00 ‰, dell’importo a base di gara, pari ad € 400,00; il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.
La stazione appaltante assegnerà comunque al concorrente un termine pari a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere). In caso di mancato rispetto del termine assegnato, o mancata regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. L’esclusione non si prefigura come condizione determinante falso o mendacio ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del Codice dei contratti.
I casi concreti di “esclusione” ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del Codice e di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis) e 46, comma 1-ter) del Codice, saranno valutati in base alle disposizioni emanate dall’A.N.A.C. nella determinazione n. 1/2015 in data 08/01/2015, come meglio specificato nel paragrafo precedente.
La Commissione di gara procede poi, nella stessa seduta, qualora non si debba ricorrere all’applicazione della sospensione di cui all’art. 38, comma 2-bis) e 46, comma 1-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., o in una seconda seduta nell’eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a tutti i
concorrenti ammessi mediante fax o posta certificata con un 24 ore di anticipo) all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi e alla lettura dei ribassi indicati nelle “dichiarazioni di offerta economica”.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
Procede poi a calcolare, nel caso della presenza di cinque o più concorrenti, la “soglia di anomalia” delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
A conclusione del calcolo suindicato la procedura sarà sospesa per consentire al Responsabile del Procedimento di attivare il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, ex art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e cioè delle offerte (ammesse) che presentino ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia (ferma restando la possibilità di sottoporre a tale valutazione, ex art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ogni altra offerta che, in base a elementi univoci, appaia anormalmente bassa).
In seduta riservata il Responsabile del Procedimento procederà secondo le modalità previste dall’art. 87, comma 1, stesso decreto, richiedendo alle ditte risultate “anomale” di produrre, se non già presentate, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 1 del Codice.
All’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante dichiarerà, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora e presso la sede che sarà comunicata ai partecipanti mediante fax o posta certificata con 24 ore di anticipo, le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile e procederà all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la procedura come sopra descritta non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso si applicherà l’articolo 86, comma 3, stesso decreto, aggiudicando provvisoriamente la gara all’offerta di prezzo più basso.
Inoltre il Responsabile del Procedimento, prima dell’aggiudicazione definitiva non efficace, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sottoporrà a verifica la migliore offerta non anomala al fine di accertare che il prezzo offerto sia stato determinato in osservanza all’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La Stazione Appaltante renderà eventualmente note, in pubblica seduta, le offerte che, in esito al sopraindicato procedimento di verifica di congruità, sono risultate non congrue, e la nuova aggiudicazione provvisoria.
La Società si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
3 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per Acea Pinerolese Industriale S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel presente disciplinare ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge.
L’aggiudicazione in sede di gara ha carattere provvisorio, e diviene definitiva non efficace con la sua approvazione da parte del Direttore Generale di Acea Pinerolese Industriale
S.p.A. in esito:
a) ai controlli di legittimità sugli atti della commissione di gara da parte dello stesso Direttore Generale;
b) ai riscontri, effettuati dall’ufficio appalti, riguardo la comprova dei requisiti di carattere professionale (Albo Nazionale Gestori Ambientali, Iscrizione al sistema SISTRI, licenza al conferimento dei rifiuti ai codici di cui sopra presso gli impianti di smaltimento di SMAT S.p.A.) richiesti nel bando di gara e nel presente disciplinare per i quali l’impresa ha eventualmente prodotto dichiarazione sostitutiva;
c) se non già presentati in sede di gara come da punto 1.8) del disciplinare, alla verifica da parte del Responsabile del Procedimento, nei confronti dell’aggiudicatario risultante dalla seduta di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale di qualificazione di cui al punto III.2.5) del bando di gara;
d) eventualmente alla valutazione di anomalia/congruità della migliore offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. (nel caso della presenza di meno di 5 offerte valide);
e) alla verifica di congruità volta ad accertare che il prezzo offerto dalla suindicata ditta sia stato determinato in osservanza dell’art. 82, comma 3-bis) del Codice dei contratti.
La documentazione da presentare a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale di qualificazione, di cui alla precedente lett. c), dichiarati in sede di gara, è la seguente:
a) per il requisito relativo al fatturato specifico:
o se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
o se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia conforme dei contratti e delle relative fatture emesse.
Dai certificati, dai contratti o dalle fatture di esecuzione deve risultare quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di cui all’ “ALLEGATO D”, ossia: nome del cliente, oggetto, importo di aggiudicazione, periodo di esecuzione/data di affidamento.
b) per il requisito relativo a “personale, mezzi ed attrezzature”: producendo la documentazione di cui ai punti 7.1 e 7.2 del Capitolato, in proprio, o mediante ATI, o mediante subappalto, o mediante avvalimento.
Nel caso i controlli di legittimità di cui alla precedente lett. a) daranno esito negativo la gara sarà annullata in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-octies della Legge 241/1990 e s.m.i..
Nel caso in cui il possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. b) non sarà confermato si procederà ad aggiudicare la gara al secondo classificato.
Nel caso in cui il possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. c) non sarà confermato si procederà all’applicazione dei provvedimenti indicati nel citato art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al secondo classificato.
Nel caso in cui il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. d) ed e) non sarà confermato si procederà ad aggiudicare la gara al secondo classificato.
Qualora un’impresa aggiudicataria in via provvisoria versi nell’ipotesi di cui all'articolo 186- bis del X.X. 000/0000, xxxxx presentare, prima dell’aggiudicazione definitiva, la seguente ulteriore documentazione pena la decadenza dell’aggiudicazione provvisoria stessa:
1) Lo stato della procedura avendo cura di specificare:
- la data di deposito del ricorso;
- se la domanda è con riserva o senza riserva, per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
- Qualora la domanda di concordato con continuità aziendale sia stata omologata dal Tribunale se è prevista:
a) la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore;
b) la cessione dell’azienda in esercizio;
c) il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione.
2) La relazione del professionista di cui all’art. 67 comma 3. lett. d) della legge fallimentare;
3) La dichiarazione di un altro operatore economico, quale impresa ausiliaria, in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale (di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione) richiesti per l'affidamento.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo dopo la verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riferibili all’affidabilità morale del concorrente.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua, in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
La Società si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 79, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante fax e lettera, al numero indicato nell’ “Allegato A”.
La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado, ai sensi degli artt. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ad iniziare il servizio, rendendo disponibili personale, materiali, mezzi d’opera e quant’altro necessario, immediatamente dopo il verbale di avvio disposto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che avverrà subito dopo l’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, eventualmente anche in pendenza di stipula del contratto. Per la stipula del contratto non si applicherà il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10-bis, lett. b) del Codice.
4 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
In seguito, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario la seguente documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto: dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di idoneità tecnico- professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., gli ulteriori requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 177/2011, alla produzione della polizza assicurativa a copertura di eventuali responsabilità per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio e per tutta la durata del
contratto, la documentazione finalizzata agli accertamenti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, la produzione della comunicazione di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m., agli eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991, la ricevuta del versamento per il rimborso delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221 del 17/12/2012, la ricevuta del versamento delle spese di bollo nella misura indicata nella lettera di affidamento.
Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta. La fatturazione di tutto il corrispettivo dovrà avvenire in capo all’impresa Capogruppo, non saranno accettate fatturazioni separate da parte delle imprese mandanti.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 79, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante fax e lettera, al numero indicato nell’ “Allegato A”.
5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
6 – ACCESSO AGLI ATTI
Ciascun concorrente dovrà autorizzare ACEA Pinerolese Industriale SpA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente.
In assenza della dichiarazione di cui sopra, ACEA Pinerolese Industriale SpA consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiederanno.
7 – ALTRE INFORMAZIONI
Numero gara: 337/2015.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine stabilito. Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
La falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 38, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Così come previsto dall’art. 11, comma 10-bis stesso decreto, trattandosi di Accordo Quadro, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10-bis) del Codice.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il presente bando, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Ferme restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, la Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, di procedere all’incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.
Qualora sia prescritto nel presente bando che un documento sia in corso di validità, si intende che lo stesso deve essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è il Direttore Generale xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 13 e dall’art. 79, comma 5-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento. Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente disciplinare è ammessa impugnazione mediante ricorso al T.A.R. per la Xxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, tel. 011/0000000, fax 011/0000000, nei modi e termini fissati dagli artt. dal
243-bis al 246 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. Contro le clausole non immediatamente lesive l’impugnazione
potrà essere effettuata sempre entro il termine massimo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a).
Informazioni inerenti l’esito della gara saranno disponibili sul sito internet all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx .
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. il Direttore Generale
Carcioffo ing. Xxxxxxxxx