PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E TENUTA DEL REGISTRO
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E TENUTA DEL REGISTRO
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2017 e disponibile sul sito della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx, sezione Corporate/Investor Relation
Sommario
1. Oggetto e ambito di applicazione della Procedura 3
2. Definizioni 3
3. Riferimenti Normativi 5
4. Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate e i rapporti con l’esterno 6
4.1 Responsabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate 6
4.2 Comunicazione di Informazioni Privilegiate e rapporti con l’esterno 7
4.3 Procedura di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate 8
4.4 Rapporti con Organizzazioni Sindacali 10
4.5 Rapporti con gli organi di informazione 10
4.6 Rapporti con gli analisti finanziari 10
4.7 Doveri delle società del Gruppo 11
5. Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate 11
6. Obblighi di comportamento 12
7. Rispetto della procedura 13
8. Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza 14
9. Disposizione finale 14
Allegato 1: Strumenti Finanziari 15
Allegato 2: Comunicazione di iscrizione nel Registro 16
Allegato 3: Aggiornamento dati inseriti nel Registro 18
Allegato 4: Cancellazione dati inseriti nel Registro 19
1. Oggetto e ambito di applicazione della Procedura
1.1 La presente procedura (la “Procedura”) disciplina, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamento1:
(i) la gestione interna e la comunicazione all’esterno delle informazioni riguardanti Xxxxxxxx S.p.A. (“Beghelli” o la “Società”) e le società del Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate;
(ii) l’istituzione, tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.
1.2 La Procedura si applica a: (i) Beghelli e le società del Gruppo; (ii) gli amministratori, i sindaci e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Beghelli e del Gruppo; (iii) i dipendenti e collaboratori di Beghelli e delle società del Gruppo; (iv) i soggetti iscritti nel registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, nonché chiunque altro abbia accesso ad Informazioni Privilegiate nell’esercizio di un’occupazione, di una funzione o di una professione (i “Soggetti Interessati”).
2. Definizioni
2.1 Ai fini della presente Procedura, si intende per:
2.1.1 Azioni: le azioni emesse da Xxxxxxxx.
2.1.2 Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i dirigenti che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e abbiano il potere di adottare decisioni gestionali che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Presidente del consiglio di amministrazione sulla base dell’assetto organizzativo e delle deleghe conferite.
2.1.3 Organi Delegati: i dirigenti e/o amministratori che hanno ricevuto deleghe in relazione all’attuazione delle disposizioni previste dalla presente Procedura.
2.1.3 Gruppo: le società controllate da Beghelli, direttamente o indirettamente, intendendosi per “controllo” quanto definito dall’art. 93 TUF.
2.1.4 Informazione Privilegiata: ai sensi di Legge, un’informazione avente a) carattere preciso, che b) non è stata resa pubblica, c) concernente Xxxxxxxx e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (d) “criterio di materialità”).
In particolare; un’informazione è:
i) precisa se:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, fermo restando che nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, in aggiunta a tale futura
1 Segnatamente: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (il “MAR”); gli artt. 114, 115-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito, “TUF”) e gli artt. 000-xxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00000 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”).
circostanza o futuro evento, anche le tappe intermedie di detto processo possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati;
ii) “materiale” se e quando comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli strumenti finanziari derivati se un investitore ragionevole probabilmente la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento2. Sono in ogni caso Informazioni Privilegiate quelle che la Legge qualifica come tali e di cui prevede obbligatoriamente la pubblicazione.
Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di informazioni privilegiate3:
- assetti proprietari
- composizione del management
- piani di incentivazione del management
- attività dei revisori
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- brevetti, licenze, diritti, ecc.
- insolvenze di importanti debitori
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- vendita di asset
- andamento della gestione
- variazioni dei risultati di periodo attesi (profit warning e earning surprise)
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- modifica dei piani di investimento
- policy di distribuzione di dividendi.
2.1.5 Legge: le disposizioni comunitarie e/o nazionali applicabili a Beghelli e alle società del Gruppo in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate e di abusi di mercato, quali - a titolo esemplificativo - le norme in materia contenute nel MAR e nel TUF, le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali, gli orientamenti dell’ESMA o di Consob.
2.1.6 Registro: il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.
2.1.7 Soggetti Incaricati: ha il significato indicato all’art. 4.1.4.
2 La Guida Operativa di Consob messa nel mese di aprile 2017 riporta alcuni esempi applicativi e considerazioni per valutare il livello di materialità di un flusso informativo
3 Fonte: Guida Operativa emessa da Consob aprile 2017
2.1.8 Sondaggio di Mercato: la comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse di tali potenziali investitori ad una possibile operazione e i relativi termini e condizioni. Ferma la necessità di una valutazione caso per caso, i Sondaggi di Mercato possono riguardare, ad esempio, le seguenti operazioni:
(i) aumenti di capitale della Società, con o senza diritto d’opzione;
(ii) un’emissione obbligazionaria;
(iii) la vendita sul mercato o ai blocchi di azioni proprie al di fuori di prassi ammesse;
(iv) offerte pubbliche di acquisto o scambio promosse dalla Società o fusioni a condizione che:
(a) le informazioni siano necessarie per consentire ai titolari degli Strumenti Finanziari interessati dalla potenziale operazione di formarsi un’opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro Strumenti Finanziari;
(b) la volontà dei titolari dei suddetti Strumenti Finanziari di offrire gli stessi sia ragionevolmente necessaria per la decisione di promuovere l’offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero la fusione.
2.1.9 Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari elencati nell’Allegato 1 e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)- (c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali). Sono incluse nella definizione di StrumentiFinanziari le Azioni, gli ADR e le obbligazioni emesse dalla Società che rispettino le condizioni sub (a)-(c).
2.2 Le definizioni di cui al presente articolo 2 e ogni altro termine o espressione impiegati nella Procedura devono essere interpretati e applicati avuto riguardo delle previsioni di Legge.
3. Riferimenti Normativi
3.1 Le principali fonti normative e regolamentari di riferimento sono:
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (di seguito il “Regolamento sugli abusi di mercato o Regolamento Market Abuse” o “MAR”).
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”).
- Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 24 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (di seguito il “Regolamento Emittenti” o “RE”).
- Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il “Regolamento Borsa”).
- Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. emanate in attuazione del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito le “Istruzioni di Borsa”).
- Guida Operativa per la Gestione delle Informazioni Privilegiate emessa da Consob nel mese di Aprile 2017 (di seguito la “Guida Operativa”).
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “Decreto 231”).
3.2 Le principali fonti regolamentari interne4 di riferimento sono:
- Codice Etico di Condotta;
- Modello di organizzazione e gestione ex Decreto 231, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Beghelli nella riunione del 15 maggio 2014.
4. Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate e i rapporti con l’esterno
4.1 Responsabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate
4.1.1 Spetta agli Organi Delegati, di concerto con la funzione Investor Relations,:
- valutare la natura privilegiata di un’informazione ad essi riferita ai sensi dell’art. 4.1.2 o di cui siano altrimenti venuti a conoscenza, nonché curare la pubblicazione quanto prima possibile delle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente Xxxxxxxx, ai sensi delle disposizioni di legge e previste dalla Procedura;
- tenuto conto degli assetti organizzativi e della struttura di “governance”, identificare tutti i soggetti (organi societari, funzioni aziendali, consulenti esterni) che hanno accesso all’Informazione Privilegiata e procedere alla registrazione di tali Soggetti in accordo con le disposizioni previste dall’art. 5 della Procedura;
- assicurare la segretezza dell’informazione nel periodo intercorrente tra la data di “nascita” e la data della successiva pubblicazione.
4.1.2 Fermo restando quanto previsto all’art. 4.1.1, i responsabili di ciascuna funzione riferiscono tempestivamente agli Organi Delegati, ovvero all’Investor Relator, ogni informazione che – secondo il loro ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo - essi ritengono possa essere qualificata quale Informazione Privilegiata.
4.1.3 La Società:
(i) assicura che siano apprestate modalità operative volte ad assicurare che le persone fisiche che, in nome e per conto della Società, decidono - o influenzano la decisione - di operare su Strumenti Finanziari emessi da Beghelli, ovvero sui relativi strumenti finanziari derivati, (a) non siano in possesso di Informazioni Privilegiate nel momento in cui assumono o influenzano la suddetta decisione;
(b) non assumano o influenzino tale decisione sulla base di raccomandazioni o indicazioni di Soggetti Interessati in possesso di Informazioni Privilegiate;
(ii) dovrà effettuare Sondaggi di Mercato nel rispetto delle previsioni della Procedura e delle disposizioni di Legge in materia (art. 11, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 596/2014);
4 Disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx, sezione Corporate/Investor Relations
(iii) assicura che la Procedura sia portata a conoscenza dei Soggetti Interessati anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società.
4.1.4 Ai fini dell’adempimento di quanto previsto dal presente articolo 4, gli Organi Delegati possono sempre: (a) agire per il tramite di, o essere coadiuvati da, soggetti all’uopo incaricati e individuati nelle strutture della Società (i “Soggetti Incaricati”); (b) consultarsi con i membri del consiglio di amministrazione o del comitato controllo e rischi; (c) investire il consiglio di amministrazione delle valutazioni e delle decisioni di cui al presente articolo 4.
4.2 Comunicazione di Informazioni Privilegiate e rapporti con l’esterno
4.2.1 Le Informazioni Privilegiate possono essere comunicate al pubblico solamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dalla funzione Investor Relations ai sensi delle disposizioni previste dalla Procedura e di Legge.
Il comunicato deve essere diffuso mediante utilizzo del sistema telematico autorizzato e gestito da una società esterna, a cura della funzione Investor Relations, nonché trasmesso contestualmente al sistema di stoccaggio autorizzato gestito da una società esterna.
Il comunicato, inoltre, deve essere pubblicato, sempre a cura della funzione Investor Relations, sul sito Internet della Società, xxx.Xxxxxxxx.xx; il comunicato deve essere conservato sul sito per un periodo di almeno 5 anni.
Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, l’Investor Relator tiene conto dei seguenti criteri nell’utilizzo del proprio sito internet rivolto agli investitori (area Investor Relation):
a) riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
b) indica in chiaro, in ciascuna pagina internet, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
c) assicura, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
d) diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell’informazione pubblicata sul sito;
e) cita la fonte dell’informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
f) da notizia nel comunicato della eventuale pubblicazione sul sito internet dei documenti inerenti agli eventi riportati nel comunicato stesso;
g) mette a disposizione del pubblico tramite internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicura che l’eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
h) indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
i) effettua eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all’utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
j) indica la fonte nonché l’ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
k) consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l’accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
l) nei forum di discussione con gli investitori, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.
4.2.2 In occasione della diffusione di dati previsionali, il comunicato dovrà indicare il rischio che gli stessi possano non essere conseguiti o conseguiti solo in parte oppure dovrà contenere l’avvertenza che fatti, eventi e circostanze esogeni possono condizionare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e dei risultati comunicati al pubblico.
4.2.3 I Soggetti Interessati possono comunicare a un’altra persona Informazioni Privilegiate solo durante il normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, fermi restando gli obblighi di (i) riservatezza che possono gravare su di essi o sui destinatari di tale comunicazione; e
(ii) di pronta comunicazione dei destinatari al soggetto responsabile alla tenuta del Registro ai fini dell’iscrizione nel medesimo.
4.2.4 Qualora la Società o una persona che agisce in nome e per conto di Xxxxxxxx comunichi a terzi un’Informazione Privilegiata nel normale esercizio della propria attività, occupazione, funzione o professione in assenza di un obbligo di riservatezza del destinatario di tale informazione, l’Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico contestualmente, in caso di comunicazione intenzionale al terzo, oppure tempestivamente, in ipotesi di comunicazione non intenzionale.
4.2.5 Al fine di garantire uniformità e trasparenza e per rappresentare Xxxxxxxx e le società del Gruppo in modo accurato ed omogeneo, i rapporti con l’esterno sono riservati esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla funzione Investor Relations.
4.2.6 Per accedere a Informazioni Privilegiate o a informazioni comunque confidenziali i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere un “Confidentiality Agreement” che preveda sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste dalla Procedura e di legge in materia.
4.2.7 La documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita e archiviata con la massima diligenza, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alla stessa.
Il carattere confidenziale dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura “riservato” o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.
4.2.8 Allo scopo di consentire alla Consob ed alla società di gestione del mercato il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob e la società di gestione del mercato, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che la Società pubblichi informazioni privilegiate mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione.
4.3 Procedura di ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate
4.3.1 Spetta agli Organi Delegati, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Investor Relator, valutare - sulla base delle prescrizioni e delle raccomandazioni di Legge - se
ritardare, sotto la responsabilità di Xxxxxxxx, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che5:
(i) si ritenga probabile che la comunicazione immediata di tali Informazioni Privilegiate pregiudichi i legittimi interessi della Società;
(ii) non si reputi probabile che il ritardo nella comunicazione abbia l’effetto di fuorviare il pubblico;
(iii) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate.
Quando la Società decide di ritardare la pubblicazione dell’informazione privilegiata, deve formalizzare questa decisione, comunicarla per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e registrare su uno strumento tecnico che assicura l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:
- data e ora della “nascita” dell’Informazione Privilegiata presso la Società;
- data e ora in cui ha deciso di ritardare la pubblicazione dell’informazione;
- stima della data e dell’ora della probabile pubblicazione di tale informazione;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione di ritardare la pubblicazione e la decisione che stabilisce l’inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- identità delle persone che si occuperanno con continuità del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo
- prove del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il ritardo, tra cui:
o barriere protettive delle informazioni erette sia all’interno che verso l’esterno per impedire l’accesso alle informazioni privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
o modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non sia più garantita la riservatezza.
Nel momento in cui si decide di comunicare un’Informazione Privilegiata di cui è stata in precedenza ritardata la comunicazione al pubblico, è necessario riportare per iscritto tale successiva decisione secondo le modalità sopra indicate, mutatis mutandis (incluse le ragioni per cui si ritiene di comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata).
4.3.2 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator monitorano il rispetto delle condizioni di riservatezza dell’Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata ai sensi del precedente articolo 4.3.1.
Qualora si ritenga che non vi siano più le condizioni per mantenere riservata tale Informazione Privilegiata (ad esempio, in conseguenza di rumour “che si riferisca in modo esplicito all’informazione privilegiata oggetto di ritardo, se tale rumour è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita”6), gli Organi Delegati e l’Investor Relator dovranno procedere quanto prima possibile alla sua comunicazione al pubblico.
Quando la comunicazione al pubblico è stata ritardata ai sensi del precedente articolo 4.3.1, gli Organi Delegati o l’Investor Relator immediatamente dopo la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata, ovvero su richiesta di Consob, a seconda di quanto prescritto dalla disciplina nazionale applicabile, informano Consob del fatto che la comunicazione è stata ritardata e forniscono spiegazioni scritte sulle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 4.3.1. La comunicazione inviata a Consob è conservata dalla Società per almeno cinque anni. Tale comunicazione deve altresì contenere almeno quanto segue:
5 Per un elenco non esaustivo di condizioni che possono legittimare il ritardo della comunicazione si rinvia agli orientamenti Esma 2016/1478 ed alla comunicazione Consob 14.12.2016 nr 0110353
6 Fonte: art. 17 Regolamento Market Abuse
a) identità della Società: ragione sociale completa;
b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
d) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell’Informazione Privilegiata al pubblico;
e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata;
f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico.
4.4 Rapporti con Organizzazioni Sindacali
4.4.1 In caso di divulgazione, in occasione degli incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali non vincolati da alcun accordo di riservatezza, di dati relativi alle prospettive aziendali, il Responsabile delle Risorse Umane deve informare tempestivamente gli Organi Delegati e verificare la presenza di informazioni privilegiate da comunicare al pubblico.
4.4.2 Rimane fermo che in tale contesto possono essere comunicate solamente le informazioni strettamente necessarie all’esercizio dell’attività sindacale nel rispetto del principio di proporzionalità. Una prudenza particolare si impone quando si tratta di comunicare informazioni privilegiate che sono manifestamente in grado di influenzare sensibilmente il corso degli Strumenti Finanziari.
4.5 Rapporti con gli organi di informazione
4.5.1 Nel comunicare informazioni rilevanti con modalità diverse da quelle previste agli art. 4.2 e 4.3, la Società deve considerare l’effetto disomogeneo della diffusione presso il pubblico.
4.5.2 Eventuali dichiarazioni da parte del management concernenti informazioni rilevanti, ad esempio, lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora, secondo la Società, informazioni privilegiate, devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.
4.6 Rapporti con gli analisti finanziari
4.6.1 In caso di incontri con analisti, la Società:
a) comunica anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell’incontro e trasmette la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
b) apre la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicano, con le modalità previste al punto 4.2, un comunicato stampa che illustra i principali argomenti trattati.
4.6.2 Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non comunica ai partecipanti informazioni privilegiate a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità
previste al punto 4.2., contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale
4.7 Doveri delle società del Gruppo
4.7.1 Fermo restando quanto previsto all’articolo 4.1, ogni società del Gruppo deve rispettare la Procedura e, in particolare, deve comunicare agli Organi Delegati ogni informazione riguardante essa stessa e/o altre società del Gruppo che - secondo il suo ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo - essa ritenga possa essere qualificata quale Informazione Privilegiata.
4.7.2 Le informazioni di cui al precedente art. 4.4.1 sono comunicate dal Direttore Generale di ciascuna società del Gruppo ovvero dai responsabili delle aree di business del Gruppo.
5. Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate
5.1 La Società ha istituito - in formato elettronico - il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il “Registro”).
Nel Registro si distinguono7:
(i) le Sezioni Speciali, in cui - con riferimento ad ogni singola e specifica Informazione Privilegiata
- sono iscritte le persone che hanno accesso a tale informazione;
(ii) la Sezione Permanente, in cui sono iscritte le persone che hanno, o - in ragione della funzione rivestita nell’organizzazione sociale - è ragionevole ritenere possano avere, sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.
5.2 Per le persone iscritte nella Sezione Permanente non è necessario riportare i relativi dati anche nelle Sezioni Speciali.
5.3 Qualora la persona iscritta sia una persona giuridica, un ente o un’associazione di professionisti, ovvero si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che hanno o possono avere accesso ad Informazioni Privilegiate, la Società procederà all’iscrizione nel Registro del soggetto di riferimento che dovrà individuare le altre persone che hanno accesso, o possono avere accesso, alle Informazioni Privilegiate, nonché informarle della Procedura e dei connessi obblighi.
5.4 La Società provvede ad aggiornare tempestivamente il Registro, indicando la data dell’aggiornamento, quando:
(i) deve essere inserita un soggetto avente accesso ad Informazioni Privilegiate (sulla base della comunicazione di cui allegato 2 o testo equivalente);
(ii) interviene una variazione dei motivi dell’inserimento di un soggetto già presente nel Registro (sulla base della comunicazione di cui allegato 3 o testo equivalente);
(iii) deve essere cancellato un soggetto che non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate (sulla base della comunicazione di cui allegato 4 o testo equivalente).
5.5 I soggetti iscritti nel Registro vengono informati per iscritto dalla Società in merito a:
7 Per la struttura ed ai contenuti delle sezioni si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/347 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(a) la iscrizione nel Registro, agli obblighi di Legge connessi e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse;
(b) l’aggiornamento o la modifica dei dati inseriti nel Registro;
(c) la cancellazione dal Registro o la chiusura di una Sezione Principale.
In occasione della prima iscrizione nel Registro, ciascun soggetto interessato deve comunicare via e-mail alla Società, all’indirizzo mail riportato nella comunicazione di cui all’art. precedente 5.5 lettera a), di aver preso atto, tra l’altro, degli obblighi di Legge connessi all’iscrizione nel Registro e alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse. In caso di mancata comunicazione della presa d’atto, il soggetto si intenderà comunque edotto dei contenuti della presente Procedura e di tutto quanto sopra.
5.6 I dati inseriti nel Registro sono:
(a) dati anagrafici: cognome, cognome di nascita, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numeri di telefono professionali e privati (linea telefonica diretta fissa e mobile), indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato);
(b) causale di inserimento, aggiornamento e cancellazione dal registro;
(c) basati sulle informazioni fornite dai soggetti iscritti, della cui correttezza essi stessi sono responsabili;
(d) conservati per i cinque anni successivi all’inserimento o all’aggiornamento degli stessi nel Registro, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Le persone iscritte nella Sezioni del Registro comunicano senza indugio al Direttore Amministrativo e Finanziario(di seguito ““Soggetto Preposto”) ogni variazione nei dati anagrafici di cui all’art. 5.6 lettera a) per l’aggiornamento del Registro.
5.7 Su indicazione degli Organi Delegati, il Soggetto Preposto individua le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate, aggiorna il Registro e provvede all’invio delle comunicazioni previste dall’art. 5.5.
5.8 Il Soggetto Preposto mantiene: (i) evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro, delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti, nonché dei dati pervenuti dai soggetti iscritti; (ii) i rapporti con i soggetti iscritti, le società del Gruppo interessate e le autorità che avanzano alla Società richieste sui contenuti del Registro
5.9 Possono avere accesso al Registro coloro che sono impiegati presso l’Ufficio Internal Auditing di Beghelli in ragione delle rispettive funzioni o, caso per caso, altri dipendenti o consulenti della Società che necessitino di prenderne visione per ragioni legate ai rispettivi compiti o incarichi.
5.10 La Società provvede a trasmettere il Registro, o estratti dello stesso, tempestivamente ad ogni autorità competente che ne faccia richiesta.
6. Obblighi di comportamento
6.1 L’utilizzo delle informazioni riguardanti l’attività sociale si conforma a generali principi di riservatezza, efficienza nell’impiego e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del “need to know” (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni).
L’uso delle informazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la
propria opera nell’interesse del Gruppo soggiacciono a obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie attività.
6.2 I soggetti che sono iscritti in qualsiasi sezione del Registro, nonché i Soggetti Interessati in possesso di Informazioni Privilegiate, devono astenersi dal compiere qualsiasi condotta che possa integrare un abuso di mercato ai sensi di Legge. A titolo esemplificativo, tali soggetti non possono:
a) utilizzare Informazioni Privilegiate per acquistare o vendere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere quanto sopra;
b) comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori del proprio ufficio e/o al di fuori del normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione, né divulgare dette Informazioni Privilegiate al mercato, al di fuori di quanto previsto dalla Procedura; e, in generale,
c) utilizzare le Informazioni Privilegiate o qualsiasi altra informazioni riguardanti la Società o il Gruppo per il conseguimento di scopi diversi dal perseguimento dell’interesse e delle attività sociali.
6.3 Le sanzioni, penali ed amministrative, per l’abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché per manipolazione del mercato, sono previste dagli articoli 184 e seguenti del TUF.
7. Rispetto della procedura
7.1 Ogni Soggetto Interessato ha l’obbligo di:
(i) osservare le regole della presente Procedura e astenersi da comportamenti ad esse contrari;
(ii) collaborare con i Soggetti Incaricati ai fini del rispetto della Procedura.
7.2 I dirigenti o dipendenti inclusi tra i Soggetti Interessati hanno l’ulteriore obbligo di:
(i) rivolgersi al proprio superiore o ai Soggetti Delegati in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della Procedura;
(ii) riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni della Procedura, nonché qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle.
7.3 L’inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di Informazioni Privilegiate comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Inoltre, le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato configurano illeciti passibili di sanzioni anche penali e possono comportare la responsabilità amministrativa della Società ex Decreto 231.
In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella presente Procedura da parte di dipendenti della Società ovvero delle società controllate, si provvederà ad adottare nei confronti dei responsabili di tale inosservanza i provvedimenti più idonei previsti dalla normativa contrattuale di lavoro, nonché dalle disposizioni del codice civile; l’eventuale inosservanza da parte dei componenti gli organi sociali verrà sanzionata nelle forme consentite dalla legge. Per i soggetti esterni che prestano invece la loro attività in favore della Società e/o delle società del Gruppo sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera, l’inosservanza di quanto disposto nella presente Procedura determina l’applicazione delle misure previste nelle lettere di incarico o nei diversi rapporti contrattuali in essere (tra cui anche la risoluzione del rapporto contrattuale).
Nel caso in cui Beghelli dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società potrà anche agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
7.4 Gli organi Delegati, con il supporto della funzione Internal Auditing, sono autorizzati ad apportare le modifiche e le integrazioni alla presente Procedura che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative della Società, salva la successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare.
8. Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza
8.1 Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla presente Procedura sono tenute ad assicurare l’invio all’Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 della Società di idonei flussi informativi in base alle modalità stabilite dalle specifiche linee guida aziendali.
8.2 L’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di svolgere controlli sull’effettiva applicazione della presente Procedura, richiedendo la documentazione necessaria alle funzioni coinvolte
9. Disposizione finale
9.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1: Strumenti Finanziari
(1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato.
(2) Strumenti del mercato monetario.
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
(9) Contratti finanziari differenziali.
(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
Allegato 2: Comunicazione di iscrizione nel Registro
Egregio Signore/Signora Cognome
Nome
Ai sensi dell’art. 00, xxx. 0, xxxxxxx x) xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 596/2014 (di seguito “Regolamento MAR” e della normativa previgente in materia, Xxxxxxxx S.p.A. (di seguito la “Societa” o “Beghelli”) ha provveduto ad istituire un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale - si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro - e che nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (di seguito l’“Elenco”). In merito si precisa che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell’art.7 del Regolamento MAR, un’informazione avente un carattere preciso – concernente, direttamente o indirettamente, Xxxxxxxx o i suoi strumenti finanziari o una società controllata - che non sia stata resa pubblica e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari relativi alla Società, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati collegati (di seguito le “Informazioni Privilegiate”).
Al riguardo con la presente La informiamo, che, per conto del Responsabile della tenuta del Registro e con decorrenza dal [●] si e provveduto alla sua iscrizione nell’Elenco, per la seguente motivazione:
[●]
Per gli obblighi di riservatezza e di aggiornamento a carico delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate si rinvia alla Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate di Beghelli, disponibile nel sito interne xxx.xxxxxxxx.xx, sezione Corporate/Investor Relation.
Sanzioni in caso di violazione
Ai sensi dell’art.18, par. 2 del Regolamento MAR , si segnala che il Titolo I-Bis del D. Lgs. 58/98 prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184) e amministrative (art. 187-bis) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate, in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da due a dodici anni e nella multa da euro ventimila a euro tre milioni; le sanzioni amministrative, applicabili dalla Consob con provvedimento motivato, vanno da euro centomila ad euro quindici milioni.
E’ inoltre punita con la sanzione penale della reclusione da due a dodici anni e della multa da euro ventimila a euro cinque milioni (art. 185) la diffusione di notizie false o fuorvianti idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni (art. 187-ter) e prevista per chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonda informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonche per chiunque ponga in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l’azione di una o di piu persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o piu strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.
Informativa ai sensi del “Codice Privacy”
I dati personali sono necessari per l’iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati, in modalità elettronica e cartacea, per le sole finalità previste dal sopra citato art. 18, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n.196/2003 (il “Codice privacy”).
Si riconosce il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo.
Presa d’atto della presente informativa
Ai sensi dall’art. 18, par. 2) del Regolamento MAR, si prega di voler dare conferma per presa d’atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all’iscrizione nel Registro nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse, sopra richiamati.
Tale presa d’atto avverrà mediante invio del seguente testo in risposta alla presente mail
“Dichiaro di aver ricevuto copia della presente e di avere compreso gli obblighi che derivano dall’avere accesso a informazioni privilegiate e le sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nella Parte V, Titolo I – bis del Testo Unico della Finanza o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate”.
Data Firma Destinatario
Data
Il Soggetto Preposto
Allegato 3: Aggiornamento dati inseriti nel Registro
In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 18 del Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 aprile 2014 (“Regolamento sugli abusi di mercato” e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione nonché nella procedura di Beghelli
S.p.A. relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, La informo che il [indicare data e ora] sono stati aggiornati i Suoi dati personali oggetto di trattamento [indicare quali tra: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione nel Registro] per il seguente motivo: [indicare motivo].
Data
Il Soggetto Preposto
Allegato 4: Cancellazione dati inseriti nel Registro
In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 18 del Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 aprile 2014 (“Regolamento sugli abusi di mercato” e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione nonche nella procedura di Beghelli
S.p.A. relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, La informo che il [indicare data e ora] e venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro. I Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni a partire dal [indicare data sopra riportata].
Data
Il Soggetto Preposto