COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA
COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX
Città metropolitana di Bologna
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX E
PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VITA DELLA COLLETTIVITÀ PRESSO LA FRAZIONE DI CASTELLETTO DI ANZOLA DELL’XXXXXX
L'anno Duemila , il giorno del mese di , con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:
a) Il COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX - che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico -
(C.F. 80062710373), rappresentato da , nato/a a _ il
, Direttore dell'Area , a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. in data
- esecutiva;
b) - che in seguito sarà chiamata Associazione - (C.F.
), con sede legale in , via , iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art.11 D.lgs. n. 117/2017) n. iscrizione _
oppure
Registro regionale dell’Xxxxxx-Romagna n. iscrizione _
rappresentata da , nato/a a _ il , in qualità di dell'Associazione stessa:
PREMESSO CHE
- l’art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) riconosce, all’art. 2, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il D.Lgs. 117/2017, all’art. 56, riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e alle condizioni meglio specificate nell’articolo stesso. In relazione alla previsione di cui all’art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale, in considerazione della proroga del
termine entro cui gli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) devono ultimare le verifiche sulle organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sottoposte al procedimento di “trasmigrazione”, si intende soddisfatto attraverso la data di iscrizione ad uno dei Registri regionali;
- rientra tra gli obiettivi e finalità dell’azione del Comune di Anzola dell’Xxxxxx, come sancito nello Statuto comunale, in particolare l’art. 3, comma 1, punto i) “ la socialità e l’identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra
le persone, valorizzando l’associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività”;
- l’Amministrazione comunale, al fine di promuovere e valorizzare le libere forme associative e le
libere organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, ha sancito nel proprio Statuto, all’art. 47, l’istituzione di un l’Albo delle Libere Forme Associative del Comune, a cui sono iscritte le organizzazioni che ne facciano richiesta, costituite per il perseguimento di finalità sociali;
- l’art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione disciplina l’iscrizione all’Albo delle Libere Forme Associative di cui sopra, riconoscendo le Forme Associative iscritte all’Albo quali suoi interlocutori, al fine di promuovere idonee forme di collaborazione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto della convenzione
Il Comune, volendo promuovere nell’ambito del proprio territorio:
− l'attitudine del sistema territoriale a realizzare i principi di sussidiarietà attraverso l'incentivazione della partecipazione, della solidarietà, del pluralismo e la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
− il mantenimento ed il miglioramento della vita della collettività, con particolare riferimento ai territori di frazione, per limitare l'insorgere di fenomeni di isolamento sociale e incentivare forme di cittadinanza attiva;
− la realizzazione di spazi aggregativi, solidaristici e ricreativi, per offrire ai cittadini occasioni di
incontro, socialità e condivisione;
e disponendo di locali e aree verdi siti nella località Castelletto di Anzola dell’Xxxxxx, attiva con
una convenzione per la realizzazione di un programma di collaborazione per la gestione di attività di interesse generale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione stessa.
Il Comune affida a tale scopo a la gestione e l’uso dei seguenti locali siti nella località Castelletto di Anzola dell’Xxxxxx – Via Suor Xxxxxx Xxxxxx n° 86, nonché della circostante area verde di pertinenza, come meglio precisati nell’allegata planimetria:
1. Locali siti al primo piano dell’edificio denominato Amarcord (allegato n. 1):
a) locale contrassegnato con la lettera A denominato Sala Polivalente, e relativi locali uso servizi per la gestione di attività socio-aggregative dell’Associazione, di altre associazioni e di privati;
b) locale contrassegnato con la lettera B per uso sede Associazione in condivisione con la Consulta Territoriale, con uso dei relativi servizi e spazi comuni.
L’indice di affollamento massimo è pari a 0,4 persone/mq;
2. Locali siti al piano sotterraneo contrassegnati con le lettere “G” “H”e “I”, da utilizzarsi solo ed esclusivamente a magazzino e deposito materiali (allegato n. 2);
3. Area verde di pertinenza (allegato n. 3)
4. Locale sito in Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx - xx Xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx n. 4)
Art. 2
Impegni dell’Associazione
L’Associazione, coerentemente con le proprie finalità statutarie, si impegna a garantire:
a) l’utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione per l’organizzazione di attività socio-aggregative che mirino al mantenimento ed al miglioramento della vita della collettività, con particolare attenzione per le famiglie e le fasce giovani, e ad una sempre più
significativa utilizzazione del tempo libero, in autonomia e in collaborazione con altre Associazioni, nel rispetto di quanto contenuto nel proprio statuto e tenuto conto dei criteri indicati nei successivi articoli.
Per le attività svolte in autonomia e/o in collaborazione con altre Associazioni, l’Associazione firmataria del presente atto è pienamente responsabile del loro svolgimento, dell’utilizzo dei locali e delle attrezzature contenute negli stessi;
b) collaborazione per la manutenzione e la pulizia ordinaria dei locali e dei relativi servizi e spazi comuni necessari per accedere ai locali oggetto di convenzione individuati nell’allegata planimetria, nonché dell’area verde circostante di pertinenza, come meglio precisato nei successivi articoli;
c) collaborazione con il Comune per la gestione della Sala Polivalente, locale – D - dell’Edificio Amarcord, e della Xxxx xx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx (xx xxxxxx xxxxxx), quando richieste da singoli cittadini o gruppi ad uso temporaneo, ai sensi del regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell’Xxxxxx;
d) collaborazione con il Comune per la realizzazione di eventi direttamente organizzati e promossi dallo stesso.
Art. 3 Gestione degli spazi
Gli spazi oggetto della presente convenzione devono configurarsi come punto di riferimento, di aggregazione, e di promozione sociale a favore della comunità, in un ottica di sostegno alle forme di partecipazione attiva, di solidarietà e di reciproco aiuto tra le persone.
Costituiscono principalmente un luogo per la realizzazione di attività ed iniziative aperte alla libera fruizione da parte di tutti; devono pertanto essere limitati gli utilizzi a carattere continuativo tali da impedire la disponibilità degli stessi per le finalità e secondo le priorità di cui al presente articolo.
L’Associazione gestisce gli spazi assegnati nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente convenzione impegnandosi a:
- realizzare un programma di attività socio-aggregative nell’interesse sociale e culturale collettivo, adottando quanto necessario al fine di garantire la massima accessibilità e fruibilità da parte dei cittadini e favorire la rotazione e la polifunzionalità nell’uso, secondo un calendario annuale che verrà preventivamente comunicato al Comune;
- predisporre il calendario annuale delle attività socio-aggregative che l’Associazione intende organizzare nel corso dell’anno. Il calendario verrà preventivamente comunicato al Comune, che potrà integrarlo con le attività che intende organizzare o promuovere;
- osservare, nella stesura del calendario di utilizzo degli spazi le seguenti priorità, in ordine decrescente, tenuto conto del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell’Xxxxxx:
• Attività istituzionali e/o organizzate dal Comune
• Attività organizzate dall’Associazione
• Attività organizzate da altre Associazioni
• Attività di privati cittadini o gruppi di cittadini.
Le attività devono essere calendarizzate secondo le finalità e priorità sopra indicate; nel caso in cui lo spazio venga concesso ad altre associazioni, singoli cittadini o gruppi, per attività a carattere continuativo, dovrà comunque essere garantita la disponibilità degli stessi per le finalità e secondo le priorità di cui al presente articolo.
Il Comune ha la facoltà di inserire nel calendario di utilizzo ulteriori attività o eventi non programmati e non inseriti in calendario annuale; a tale scopo potrà essere utilizzata una agenda elettronica condivisa, tramite cui l’Associazione e il Comune, in un rapporto di reciproca collaborazione, potranno visualizzare ed effettuare prenotazioni;
- collaborare con il Comune per la realizzazione di eventi direttamente organizzati e promossi dallo stesso curando l’allestimento e l’utilizzo degli spazi.
Nell’ambito delle iniziative previste dal programma, l’Associazione può distribuire cibi e bevande, purché prodotti nel rispetto della vigente normativa sulla Pubblica Sicurezza, tenuto conto che la struttura non è autorizzata ad accogliere attività permanenti di bar o ristorante.
Art. 4 Gestione dell’area verde
Le aree verdi, meglio definite nell’allegato n. 3, sono pubbliche, il loro uso è gratuito ed è soggetto al vigente Regolamento comunale del verde, pubblico e privato.
L’Associazione potrà utilizzare tali spazi per attività finalizzate al miglioramento della vita della collettività, senza averne l’esclusivo utilizzo ovvero collaborare con l’Amministrazione per il suo mantenimento ed organizzare iniziative che ne implichino l’utilizzo temporaneo.
Le attività di manutenzione delle aree verdi verranno successivamente definite in accordo con l’Area Tecnica del Comune. Per tali attività manutentive il Comune consentirà l’uso di proprie attrezzature, previo specifico accordo sottoscritto tra le parti.
I volontari impiegati per tali attività dovranno essere coperti da idonea assicurazione, che comprenda anche l’utilizzo di attrezzature quali, ad esempio, trattorini, tosaerba, decespugliatori, ecc., come meglio specificato all’art. 9.
Art. 5
Utilizzo e gestione dei locali
L’Associazione utilizza e gestisce i locali siti nell’Edificio Amarcord, al primo piano, meglio descritti all’art. 1.
Utilizzo Locale B
L’Associazione potrà utilizzare il locale contrassegnato con la lettera B per uso sede Associazione in condivisione con la Consulta Territoriale, con uso dei relativi servizi e spazi comuni;
concordando con la stessa giorni e orari di utilizzo che permettano ad entrambi lo svolgimento delle proprie attività.
L’Associazione dovrà impegnarsi a concordare con le altre Associazioni, assegnatarie di locali nel medesimo edificio, forme di regolamentazione per un corretto utilizzo, manutenzione ordinaria e pulizie degli spazi comuni, comunque a carico delle Associazioni assegnatarie di sede presso il medesimo edifico.
La Sala non potrà essere data in concessione a privati.
Gestione Sala Polivalente – locale A
Oltre alle finalità di cui al precedente art. 3, la Sala Polivalente – locale A potrà essere utilizzata in modo temporaneo anche per attività ludico-ricreative promosse da altre associazioni, da singoli cittadini o gruppi, purché non aventi fini commerciali o di lucro.
L’Associazione si impegna a:
− gestire il calendario per l’utilizzo della Sala Polivalente da parte di altre associazioni e/o privati;
− informare il richiedente in merito alle tariffe per l’utilizzo temporaneo di sale e locali di proprietà comunale, stabilito annualmente dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale, e consegnare al richiedente tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di concessione e il relativo pagamento della quota a proprio carico, con le specifiche modalità che verranno definite in accordo con i competenti uffici comunali;
− notificare agli utilizzatori temporanei le norme d’uso, evidenziando in particolare quanto segue:
− al momento della consegna della sala, gli utilizzatori temporanei ne assumono la responsabilità e sono costituiti custodi dello spazio concesso, nonché delle parti connesse e delle pertinenza; rispondono quindi verso l'Amministrazione, ed eventuali terzi, secondo la responsabilità del custode;
− il divieto di cessione a terzi della sala e di accesso ad altri locali che non siano quelli oggetto di concessione temporanea;
− l’impegno a rispettare la capienza massima della sala e ad assicurare, durante il periodo di concessione della stessa, la necessaria vigilanza per il corretto e sicuro utilizzo dei locali e dei servizi;
− l’impegno a riconsegnare la sala nelle condizioni in cui è stata concessa, e l’obbligo al risarcimento di eventuali danni arrecati;
− aprire e chiudere la sala, e controllare lo stato di riconsegna in relazione ad eventuali danni. L’Associazione provvederà in caso di piccoli danni al ripristino delle condizioni originarie; a tal fine potrà chiedere, a titolo di deposito cauzionale, una cifra non superiore alla metà dell’importo previsto per l’utilizzo della sala. Tale cauzione sarà restituita agli utilizzatori dall’Associazione previa verifica dello stato di riconsegna della sala. In caso di danni di entità superiore l’Associazione provvederà a segnalare l’accaduto al Comune per le necessarie rivalse.
Gestione Saletta via Gramsci (ex Centro civico Santa Xxxxx in Strada) : si applicano le condizioni di cui al precedente punto “Gestione Sala Polivalente”
L’indice di affollamento massimo della sale è pari a 0,4 persone/mq.
Art. 6 Inclusione sociale
Il Comune e l’Associazione, in coerenza con i principi e le azioni di sostegno e di inclusione sociale proprie di entrambi, si impegnano a rimuovere gli ostacoli morali e materiali che possano impedire la partecipazione dei cittadini, in ragione delle loro condizioni di disagio economico e/o sociale, alle attività dell’Associazione.
In particolare l’Associazione si impegna a definire annualmente azioni e programmi specifici finalizzati per favorire l’accesso alle proprie attività indipendentemente dalle condizioni del soggetto partecipante stesso.
Il Comune e l’Associazione si impegnano inoltre a collaborare per la realizzazione di interventi e/o progetti miranti a favorire l’inclusione sociale, facilitando le relazioni intergenerazionali e interculturali e l’inserimento di soggetti in carico ai servizi sociali nelle attività proposte dall’Associazione, qualora ciò sia necessario e utile agli obiettivi di inclusione sociale.
Art. 7 Impegni del Comune
L’Amministrazione di Anzola dell’Xxxxxx, a sostegno dell’associazione nell’ambito degli obiettivi di cui alla presente convenzione, si impegna a rimborsare all’Associazione, per un importo massimo di € 1.000,00 annui, le spese relative alle Polizze assicurative di cui al successivo art. 9, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
Una volta rimborsate le spese relative alle Polizze assicurative, la quota restante dell’importo massimo stabilito verrà erogata a rimborso spese per le attività connesse agli obiettivi della presente convenzione, previa presentazione di idonei rendiconti e documentazione giustificativa e del bilancio dell’associazione.
Rimangono a carico del Comune:
− la manutenzione straordinaria degli spazi oggetto della presente convenzione;
− il pagamento delle utenze (gas, acqua, luce e tassa smaltimento rifiuti);
Il Comune può contribuire economicamente alla realizzazione di iniziative, compatibilmente con le risorse di bilancio e previa valutazione dell’interesse sociale e culturale collettivo e della situazione economico-finanziaria dell’ Associazione.
Art. 8
Vincoli dell’Associazione
L’ Associazione si impegna a:
− utilizzare gli spazi con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione ed a restituirli all'Amministrazione alla scadenza della stessa;
− assumere la qualità di custode degli spazi e ad adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell’Xxxxxx da qualsiasi responsabilità al riguardo;
− mantenere gli spazi in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione;
− non danneggiare la proprietà e non modificare le caratteristiche degli spazi oggetto della presente convenzione o le condizioni d’uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti;
− segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l’eventuale presenza di rischi.
L’Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all’omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.
L’Associazione dovrà utilizzare gli spazi entro i limiti compatibili con le caratteristiche degli spazi stessi, con l’ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all’orario, all’impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.
È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, gli spazi oggetto della convenzione, così come di apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso.
L’Associazione non può applicare alcuna tariffa per l’uso degli spazi oggetto della presente convenzione, salvo quanto previsto per l’utilizzo temporaneo della Sala Polivalente – locale A di cui all’art. 5.
Art. 9 Responsabilità ed obblighi
L’Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione :
− ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l’avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
− a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
− ad attivare eventuali forme di collaborazione con i volontari iscritti all’Albo comunale della Cittadinanza attiva, sulla base di un Piano delle attività definito con i referenti comunali, ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione dell'Albo stesso.
Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che sarà messo a disposizione dall’Associazione, e il Comune; quest’ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l’ Associazione eventualmente dovesse assumere.
L’Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest’ultimo sollevato da ogni responsabilità.
L’Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.
Per le attività svolte in autonomia l’Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento
dell’iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.
L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell’iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.
Art. 10 Assicurazione
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell’inizio della convenzione.
Art. 11 Verifiche
L’associazione si impegna a trasmette al Comune:
− il rendiconto economico annuale;
− il bilancio delle attività realizzate, accompagnato da una breve relazione che evidenzi le attività svolte nell’anno;
− gli eventuali programmi di attività/progetti definiti dall’associazione per il nuovo anno.
Prima della data di scadenza le parti si incontreranno per verificare lo stato di attuazione della presente convenzione.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai fini della presente convenzione, l’Associazione potrebbe dover trattare dati personali.
In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati, anche personali e particolari, del Comune o di terzi, che l’Associazione tratta nell’ambito delle attività oggetto della presente convenzione, la stessa si impegna a:
− osservare tutte le norme, i principi e procedure dettate dalla normativa vigente e da quella che dovesse eventualmente vigere in futuro;
− mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni e i dati personali anche particolari del Comune o di terzi di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’attività;
− adottare le misure di sicurezza adeguate al fine di tutelare la riservatezza, l’integrità, la non diffusione dei dati trattati in ragione della presente convenzione;
− dare immediata notifica al Comune e al Garante Privacy delle violazioni alle norme di sicurezza e o furti dei dati personali anche particolari eventualmente comunicati dall’Ente;
− non cedere in alcun modo e per nessun motivo ad altri, in tutto o in parte, i dati eventualmente ricevuti del Comune;
− effettuare al termine del rapporto di collaborazione, la cancellazione, la portabilità o restituzione dei dati eventualmente ricevuti dal Comune;
− non conservare oltre la durata del rapporto convenzione con il Comune , alcuna copia dei dati ricevuti e trattati per conto del Comune.
Art. 13 Durata
La presente convenzione è valevole per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025. L’eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.
Art. 14 Risoluzione della convenzione
In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell’Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell’Associazione stessa.
L’Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l’Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.
L’Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso.
Art. 15 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.
Art. 16 Interpretazione
Laddove sorgano dubbi nell’interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, “formule di interpretazione autentica” che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.
Art. 17 Controversie
Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna
Art. 18 Registrazione
La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131.
Atto letto, approvato e sottoscritto.
p. Il COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX Il Direttore dell’Area
( )
p. l’ASSOCIAZIONE
( )