Contratto di Assicurazione per la Copertura dei Rischi dell’Abitazione e della Vita Privata
MASTER CASA
Contratto di Assicurazione per la Copertura dei Rischi dell’Abitazione e della Vita Privata
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
› Nota Informativa e Glossario
› Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Contratto di Assicurazione di Tutela Legale
per la Copertura dei Rischi di Assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito Vita Privata
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
› Nota Informativa e Glossario
› Condizioni di Assicurazione
› Informativa Privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
MASTER CASA
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
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› Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Contratto di Assicurazione per la Copertura dei Rischi dell’Abitazione e della Vita Privata
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
MASTER CASA
Nota Informativa e Glossario
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Indice
pag. | NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO |
3 | GLOSSARIO |
8 | A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE |
8 | 1. Informazioni generali |
8 | 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione |
8 | B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO |
8 | 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni |
10 | 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità |
10 | 5. Aggravamento e diminuzione del rischio |
10 | 6. Premi |
11 | 7. Rivalse |
11 | 8. Diritto di recesso |
11 | 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto |
11 | 10. Legge applicabile al contratto |
11 | 11. Regime fiscale |
11 | C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI |
11 | 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo |
12 | 13. Reclami |
Nota Informativa e Glossario
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELL’ABITAZIONE E DELLA VITA PRIVATA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
› Abitazione
Locali adibiti a civile abitazione che si trovano nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza. “Va- lida per la sezione assistenza”
› Apparecchi fonici e televisivi
Radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori, DVD, etc.
› Apparecchi ottici
Macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi, etc.
› Apparecchi elettronici
Computer, stampanti, scanner, masterizzatori, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili e non, etc.
› Armadio forte
Mobile metallico dotato almeno delle seguenti caratteristiche: pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato cerniere e protezione antitra- pano almeno delle serrature; catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente; serra- tura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci; peso minimo 200 Kg.
› Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
› Assicurazione
Il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).
› Bed & Breakfast
Servizio di alloggio con colazione svolto in case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell’abitazione che si trovano nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza.
› Cassaforte
Contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche: pareti e battente carat- terizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici)
cui devono opporsi; chiusure con catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione); peso minimo 200 Kg (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore a muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).
› Centrale operativa
La struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A., le prestazioni di assistenza previste in polizza.
› Collezione
Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.
› Contaminazione
Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
› Contenuto
Il mobilio e l’arredamento, gli oggetti pregiati, i preziosi e i valori anche se di proprietà di terzi, gli impianti di prevenzione e di allarme.
› Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
› Cose nelle dipendenze
Provviste di famiglia (anche se di proprietà di terzi) e quant’altro inerente l’abitazione o in uso all’Assicurato, compresi i ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici e televisivi, ottici, elettronici, vei- coli targati, oggetti pregiati, preziosi e valori, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi.
› Dimora abituale
Abitazione nella quale l’Assicurato o i suoi familiari dimorano in modo continuativo ed in cui l’As- sicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica.
› Dipendenze
Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box etc.) non co- municanti con i locali dell’abitazione, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato di cui l’abitazione fa parte.
› Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.
› Fabbricato
I locali costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (esclusa l’area e comprese le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune) adibiti a civile abitazione, uffici o studi professio- nali se comunicanti con l’abitazione stessa, compresi:
› fissi ed infissi;
› impianti elettrici fissi, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti fissi di condizionamento dell’aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e con- siderati immobili per natura o per destinazione, comprese le antenne radiotelevisive ma esclusi impianti di prevenzione e di allarme;
› tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, moquettes, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso quanto indicato alla voce contenuto;
› dipendenze;
› piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate.
› Franchigia
L’importo prestabilito che, in caso di danno, l’Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall’indennizzo.
› Furto
Il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (Art. 624 Codice Penale).
› Impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento
Insieme di tubazioni, condutture e apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, desti- nate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque piovane.
› Impianto di allarme antifurto
Impianto di allarme automatico antifurto conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.
› Implosione
Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
› Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può auto esten- dersi e propagarsi.
› Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
› Limite di indennizzo
L’importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun periodo di assicurazione.
› Massimali
Le somme, contrattualmente stabilite, che rappresentano il limite massimo dell’indennizzo.
› Mobilio e Arredamento
Mobilio e arredamento in genere per abitazione e per uffici e studi professionali se comunicanti con l’abitazione stessa, apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici, impianti di prevenzione e allarme e tutto quanto serve per uso domestico e personale, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori (vedi definizione). Gli oggetti pregiati sono compresi con i limiti di indennizzo indicati.
› Oggetti Pregiati
Quadri e tappeti di valore singolo superiore a Euro 250,00, arazzi, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico e personale.
› Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
› Portoncino blindato
Porta con battente rinforzato da lamina metallica e serratura di sicurezza con chiavistelli su tre lati.
› Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
› Preziosi
Gioielli e preziosi: oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale.
› Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un de- terminato massimale senza applicazione della regola proporzionale.
› Rapina
È colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, median- te violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (articolo 628 del Codice Penale).
› Regola proporzionale
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (articolo 1907 del Codice Civile).
› Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
› Rottura d’impianto
Danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto alla menomazione dell’integrità dello stesso.
› Scippo
Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i capi di vestiario, pellicce ed og- getti personali, compresi preziosi e valori.
› Scoperto
La quota del danno liquidato a termini di polizza espressa in percentuale sull’ammontare del dan- no stesso che rimane a carico dell’Assicurato.
› Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
› Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
› Società
Generali Italia S.p.A.
› Solai
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
› Terrorismo
Atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qual- siasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
› Tetto
Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
› Valore intero
Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l’Assicurato sopporta una parte proporzionale del danno.
› Valori
Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere.
› Vetro antisfondamento
Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l’attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policar- xxxxxx) purché dotati di pari resistenza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE.
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Grup- po Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - Xxxxxx
c) Recapito telefonico: 011.0029.111; sito internet: xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxx
d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all’esercizio dell’attività assicu- rativa con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ
Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale ri- serve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00. L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43
- l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am- montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza: In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spe- dita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella du- rata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni come previsto all’art. 52 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione delle Norme che regolano l’assicura- zione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi dell’abitazione e della vita privata.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:
SEZIONE I INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI SEZIONE II FURTO, RAPINA E SCIPPO
SEZIONE III ALTRI DANNI AI BENI (tale sezione può essere prestata solo in abbinamento ad almeno una delle somme – Fabbricato o Contenuto o Contenuto PRA di cui alla SEZIONE I)
SEZIONE IV RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
SEZIONE V ASSISTENZA (tale sezione può essere prestata solo in abbinamento ad alme- no una delle garanzie di cui alle SEZIONI I, II, IV)
Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’assicurazione, si rinvia agli ap- positi articoli delle Condizioni di Assicurazione:
› Incendio ed elementi naturali da artt. 2.1 a 2.6 della Sezione I
› Furto, Rapina e Scippo artt. 7.1 a 7.11 della Sezione II
› Acqua Condotta da artt. 11.1.1 a 11.1.4 della Sezione III Altri danni ai beni
› Fenomeno elettrico art. 12 della Sezione III Altri danni ai beni
› Vetri, cristalli art. 14 della Sezione III Altri danni ai beni
› Responsabilità civile verso terzi da artt 28.1 a 28.3 della Sezione IV
› Assistenza da artt 35 a 44
Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurati- ve che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’inden- nizzo.
Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato “esclusioni” :
› Sezione I Incendio ed elementi naturali art.3
› Sezione II Furto, Rapina e Scippo art. 10
› Sezione III Altri danni ai beni garanzia Acqua Condotta artt. 11.2 e 15
› Sezione III Altri danni ai beni garanzia Fenomeno elettrico e Vetri, cristalli art.15
› Sezione IV Responsabilità civile verso terzi artt. da 29 a 31
› Sezione V Assistenza art. 45
Avvertenza: Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi:franchigie, scoperti, massimali.
Si rinvia pertanto ai singoli artt.:
Sezione I Incendio ed elementi naturali:
1 Cose assicurate
2 Garanzie ed eventi assicurati
4 Condizioni particolari Sezione II Furto, Xxxxxx e Xxxxxx:
6 Cose assicurate
7 Garanzie ed eventi assicurati
8 Condizioni particolari Sezione III Altri danni ai beni
11 Acqua condotta
12 Fenomeno elettrico
14 Vetri e cristalli
Sezione IV Responsabilità civile verso terzi
28 Garanzie ed eventi assicurati Sezione V Assistenza
Da 35 a 44
Esempio numerico di scoperto:
Ammontare del danno liquidabile = Euro 10.000,00
Scoperto previsto nella garanzia: 10% minimo Euro 500,00 = Euro 1.000,00 L’indennizzo sarà pari a Euro 9.000,00
Esempio numerico di franchigia:
Ammontare del danno liquidabile = Euro 1.000,00. Franchigia prevista nella garanzia: Euro 300,00 L’indennizzo sarà pari a Euro 700,00
Avvertenza: Relativamente ad alcune partite della sezione Incendio il contratto può pre- vedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all’art. 20 Regola proporzio- nale delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si rinvia all’art. 47 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di Assi- curazione.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminu- zione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 51 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esem- plificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso.
6. PREMI
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).
Mezzi di pagamento accettati:
Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
› assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all’impresa o intermedia- rio, espressamente in tale qualità
› ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l’intermediario)
› denaro contante per importi fino a Euro 750, limite annuo per contratto.
(*) Nota: In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Avvertenza: È prevista l’applicazione di sconti di premio in presenza di determinate con- dizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici.
7. RIVALSE
Avvertenza: La rivalsa è un diritto dell’assicuratore in base al quale il medesimo è surro- gato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
8. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza: La polizza prevede, sia per il contraente sia per l’assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto, tramite comunicazione scritta, nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro preceduto da altro sinistro, indennizzabili a termini di polizza e avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo/risarcimento. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure se la relativa comunicazione è stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
Si rinvia all’art. 55 Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l’assi- curazione in generale.
In caso di durata pluriennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni sca- denza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Avvertenza: Qualora sia stata resa operativa l’opzione “Sconto per contratti pluriennali” il Contraente, trascorso il quinquennio ex art. 1899 Codice Civile o il minore ter- mine contrattuale pattuito indicato nell’allegato specifico “Gestione contratti pluriennali”, avrà facoltà di recesso senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il ri- sarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenza: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’as- sicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza: Per la Sezione I Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi, Sezione II Furto, rapina e scippo, Sezione III Altri danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua condotta - Xxxxx a terzi, la denuncia di
13. RECLAMI
sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 16 Obblighi in caso di sinistro delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione (cinque giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro) e con i contenuti indicati nell’articolo stesso (specificare le circostanze e l’im- porto del danno, fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, for- nire una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o sottratte). Per le garanzie Ricorso terzi della Sezione I Incendio ed elementi naturali, Acqua condotta – Xxxxx a terzi della Sezione III Altri danni ai beni e per la Sezione IV Responsabilità civile verso terzi la denuncia di sinistro deve es- sere fatta per iscritto nei termini dell’art 32 Cosa fare in caso di sinistro delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.
Per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance Service S.p.A. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle disposizioni dell’art 46 Istruzioni per la richiesta di assistenza del- la Sezione V Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto con- trattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. “Reclami Generali-Toro”
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Fax: 000.0000.000;
e-mail: xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro for- nito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle no- tizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale
Xxxxxxxx Xxxxxx
MASTER CASA
Condizioni di Assicurazione
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Indice
pag. | CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE |
4 | Benvenuti tra gli Assicurati di Master Casa |
5 | Premessa |
6 | LE GARANZIE ASSICURATIVE |
Sezione I - Incendio ed Elementi Naturali | |
6 | Art. 1 › Cose assicurate |
6 | Art. 2 › Garanzie ed eventi assicurati |
10 | Art. 3 › Esclusioni |
10 | Art. 4 › Condizioni particolari |
11 | Art. 5 › Forma di Assicurazione |
Sezione II - Furto, Rapina e Xxxxxx | |
12 | Art. 6 › Cose assicurate |
12 | Art. 7 › Garanzie ed eventi assicurati |
14 | Art. 8 › Condizioni particolari |
16 | Art. 9 › Forma di Assicurazione |
16 | Art. 10 › Esclusioni |
Sezione III - Altri danni ai beni | |
17 | Art. 11 › Acqua condotta |
18 | Art. 12 › Fenomeno elettrico |
19 | Art. 13 › Riduzione delle somme assicurate |
19 | Art. 14 › Vetri, cristalli |
19 | Art. 15 › Esclusioni comuni alla presente sezione |
Norme sulla liquidazione del danno | |
20 | Art. 16 › Obblighi in caso di sinistri |
20 | Art. 17 Come si procede per la valutazione del danno - Nomina dei periti |
21 | Art. 18 › Il mandato dei periti |
21 | Art. 19 › Come si determina il valore delle cose assicurate Come si determina l'ammontare del danno |
22 23 23 23 24 24 24 | Art. 20 › Regola proporzionale |
Art. 21 › Limite massimo d'indennizzo | |
Art. 22 › Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | |
Art. 23 › Pagamento dell'indennizzo | |
Art. 24 › Anticipo dell'indennizzo | |
Art. 25 › Recupero delle cose rubate | |
Art. 26 › Assicurazioni presso diversi assicuratori | |
Sezione IV - Responsabilità Civile verso Terzi | |
25 | Art. 27 › Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) |
25 | Art. 28 › Garanzie ed eventi assicurati |
26 | Art. 29 › Delimitazione territoriale |
27 | Art. 30 › Soggetti non considerati terzi |
27 | Art. 31 › Esclusioni |
Norme sulla liquidazione del danno | |
28 | Art. 32 › Cosa fare in caso di sinistro |
28 | Art. 33 Assicurazione presso diversi assicuratori |
28 | Art. 34 › La gestione delle vertenze di danno - Spese legali |
Sezione X - Xxxxxxxxxx | |
00 | Art. 35 › Invio di un idraulico per interventi di emergenza |
29 | Art. 36 › Interventi di emergenza per danni da acqua |
30 | Art. 37 › Invio di un fabbro per interventi di emergenza |
30 | Art. 38 › Invio di un elettricista per interventi di emergenza |
30 | Art. 39 › Spese d’albergo |
30 | Art. 40 › Rientro anticipato |
31 | Art. 41 › Invio di un sorvegliante |
31 | Art. 42 › Pensione per gli animali domestici |
31 | Art. 43 › Trasferimento di mobili |
32 | Art. 44 › Trasloco |
32 | Art. 45 › Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni |
33 | Art. 46 › Istruzioni per la richiesta di assistenza |
34 | NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE |
34 34 34 34 | Art. 47 › Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede |
Art. 48 › Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | |
Art. 49 › Modifiche dell'Assicurazione | |
Art. 50 › Aggravamento del rischio | |
34 | Art. 51 › Diminuzione del rischio |
35 | Art. 52 › Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione |
35 | Art. 53 › Oneri fiscali |
35 | Art. 54 › Adeguamento automatico |
35 | Art. 55 › Recesso in caso di sinistro |
36 | Art. 56 › Rinvio alle norme di legge |
Benvenuti tra gli assicurati di Master casa
› BENVENUTI TRA GLI ASSICURATI DI MASTER CASA
Siamo orgogliosi che ci abbiate affidato la sicurezza di casa vostra e delle cose che più vi sono care; ne avremo la massima cura.
› COS’È
È un’assicurazione che rifonde i danni materiali e diretti derivanti dai diversi rischi assicurati della vita privata. Si applica all’abitazione, al suo contenuto e agli altri beni e valori dell’Assicurato e della sua famiglia. È per chiunque abbia una casa, in proprietà o in affitto, e intenda assicurarsi contro incendio, furto e tanti altri rischi.
› COSA ASSICURA
L’indennizzo delle spese e perdite subite dall’Assicurato e quelle che egli può dover risarcire ad al- tri, per gli eventi coperti dall’assicurazione e secondo i termini e gli importi stabiliti nel contratto.
› COM’È COMPOSTA
Master Casa si compone di cinque sezioni principali:
› Incendio ed elementi naturali
› Xxxxx, rapina e scippo
› Altri danni ai beni
› Responsabilità civile verso terzi
› Assistenza
Ciascuna sezione comprende garanzie di base e altre che l’Assicurato può scegliere.
È un sistema flessibile che permette di scegliere per quali importi e per quali garanzie assicurarsi.
› COME SI STIPULA
Il Cliente espone all’Agente le sue necessità e i rischi contro i quali desidera tutelarsi. L’Agente prepara per lui un preventivo dettagliato e personalizzato. Inoltre fornisce al Cliente materiale informativo utile a conoscere e a comprendere chiaramente la polizza, in particolare le presenti “Condizioni di Assicurazione”.
Se quanto proposto è di gradimento del Cliente, l’Agente compila la polizza nella quale specifica i dati del Contraente, i locali da assicurare, le garanzie scelte, ciascuna con la relativa somma assicurata e quelle escluse, scrivendo le opportune indicazioni nelle diverse caselle.
Il Contraente firma la polizza e versa il relativo premio.
Il contratto è ora impegnativo per le parti; dalle ore 24 dello stesso giorno saranno operanti le garanzie richieste.
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione, riportate nelle pagine che seguono, formano parte integrante della polizza Master Casa stipulata dal Contraente su mod. PA59B300.
Resta pertanto inteso che:
› si intendono richiamate, a tutti gli effetti contrattuali, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza.
› l’assicurazione è prestata per le somme assicurate e massimali indicati sul modulo di polizza , fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti nelle presenti Condizioni di Assi- curazione.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.
Le Garanzie Assicurative
Sezione I - Incendio ed Elementi Naturali
ART. 1 › COSE ASSICURATE
L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l’assi- curazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
La Società assicura:
1.1 Fabbricato
1.2 Contenuto dell’abitazione
Ciascun oggetto pregiato o prezioso sarà indennizzato con il limite del 20% della somma assicurata e con il massimo di Euro 50.000,00; il denaro con il massimo di Euro 1.500,00. Sono comprese le raccolte e le collezioni. Qualora la raccolta o la collezione assicurata ven- ga danneggiata parzialmente, la Società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi dan- neggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
In alternativa al punto 1.2
1.3 Contenuto dell’abitazione a primo rischio assoluto
Ciascun oggetto pregiato o prezioso sarà indennizzato con il limite del 20% della somma assicurata e con il massimo di Euro 20.000,00; il denaro con il massimo di Euro 500,00.
Sono comprese le raccolte e le collezioni. Qualora la raccolta o la collezione assicurata ven- ga danneggiata parzialmente, la Società indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi dan- neggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
ART. 2 › GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI
2.1 Incendio
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
1. incendio;
2. fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
3. esplosione, implosione e scoppio;
4 caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
5. caduta di aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti;
6. bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. caduta di alberi non appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
8. urto di veicoli o di natanti, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all’Assicurato;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, pur- ché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
10. sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettri- che e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia, che abbiano colpito le cose assicura- te oppure altre cose non assicurate poste nell’ambito di 20 metri da esse;
11. atti dolosi, compresi quelli vandalici, non verificatisi in conseguenza degli eventi previsti all’art. 2.2 – Eventi sociopolitici e dolosi, anche se avvenuti in occasione di furto o rapina; relativamente ai danni causati da atti vandalici ai locali ed agli infissi in occasione di furto o rapina, la garanzia è prestata con il limite di Euro 500,00.
La Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:
12. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire in idonea discarica i re- sidui del sinistro. L’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza;
13. la perdita dei canoni di locazione non percepiti dall’Assicurato locatore relativamente all’abi- tazione dichiarata totalmente inagibile da ente competente a seguito di sinistro indennizza- bile a termini di polizza, o i canoni che l’Assicurato in qualità di locatario abbia dovuto ver- sare, successivamente al sinistro, al locatore. I canoni di locazione saranno rimborsati per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Fabbricato;
14. il mancato godimento dell’abitazione dell’Assicurato proprietario dichiarata totalmente ina- gibile da ente competente a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il mancato godimento dei locali, rappresentato, a scelta dell’Assicurato, dall’affitto figurativo degli stes- si, da quello reale di un’altra abitazione, dalle spese di soggiorno in albergo situato nell’am- bito del comune ove è ubicata l’abitazione o dalle rate del mutuo ancora in corso, sarà rimborsato per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Fabbricato;
15. le spese di trasloco e deposito del contenuto presente nei locali resi inagibili da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Le spese saranno rimborsate per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno, e l’importo non potrà essere superiore al 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato e Contenuto;
16. le spese di perizia entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempreché l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 25.000,00.
La Società non indennizzerà per le garanzie di cui ai punti da 13 a 16 importo complessivo superiore ad Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
2.2 Eventi sociopolitici e dolosi
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti in relazione a tali eventi.
Sono compresi i danni causati dall’intervento delle Forze dell’Ordine a seguito di tali eventi. La Società non indennizza i danni:
1. di imbrattamento dei muri esterni;
2. se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.
Agli effetti della presente garanzia:
il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
2.3 Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'al- tro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
› intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
› fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
› mareggiata, penetrazione di acqua marina;
› formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
› gelo;
› sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto 2.5;
› umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
› franamento, cedimento o smottamento del terreno;
› ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
b) subiti da:
› alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
› cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne;
› cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
› fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro - (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della copertura del fabbricato stesso), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
› tende esterne,
› vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento e manufatti in plastica salvo quanto previsto al successivo punto 2.4 relativamente ai danni da grandine;
› serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto al successivo punto 2.4 relativamente ai danni da grandine;
Agli effetti della presente garanzia:
il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
2.4 Grandine
La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.3 - Eventi atmosferici, comma b, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:
› serramenti, vetrate e lucernari in genere;
› lastre di fibrocemento e manufatti in plastica;
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia:
il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma supe- riore a Euro 2.500,00.
2.5 Sovraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di ba- gnamento alle cose medesime.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro conte- nuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia inin- fluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plasti- ca e quanto in essi contenuto;
d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamen- to sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra. Agli effetti della presente garanzia:
il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 25.000,00.
Le garanzie riportate ai punti 2.2 Eventi sociopolitici e dolosi, 2.3 Eventi atmosferici, 2.4 Gran- dine e 2.5 Sovraccarico neve sono operanti soltanto se è stato risposto NO alla dichiarazione 1 riportata sul modulo di polizza.
2.6 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale Ricor- so terzi, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto ad incendio, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro , somma superiore a Euro 25.000,00.
Agli effetti della garanzia Ricorso terzi la Società non risarcisce i danni:
1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli targati di terzi;
2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi, se conviventi:
Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell’Assicurato compresi minori in affidamento, parenti o affini.
ART. 3 › ESCLUSIONI
Sempre operanti
La Società non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti dei loro nuclei familiari;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane;
e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, e relative componenti elettro- niche, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) indiretti quali: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quanto indennizzato ai punti 13), 14), 15) e 16) dell’art. 2.1;
h) ai veicoli targati (esclusi i ciclomotori), salvo quelli di proprietà di terzi indennizzabili in base alla garanzia Ricorso terzi;
Operanti se è stato risposto SI alla dichiarazione 1 riportata sul modulo di polizza La Società non indennizza i danni:
i) verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi, avvenuti in relazione a tali eventi.
ART. 4 › CONDIZIONI PARTICOLARI
4.1 Colpa grave
La Società indennizza i danni derivanti dagli eventi assicurati con la presente Sezione anche se causati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, nonché dei componenti dei loro nuclei familiari.
4.2 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata in base alla condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti ad abitazione e che il fabbricato di cui i locali stessi fanno parte:
› sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei) ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
› sia costruito totalmente in materiali incombustibili; è tollerata l’esistenza:
› di materiali combustibili per non oltre il 10% delle strutture portanti verticali, delle strutture portanti del tetto, delle pareti esterne, della copertura e dei solai;
› di materiali combustibili purché rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da ma- teriali incombustibili;
› di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili.
Nei fabbricati a più piani è tollerata l’esistenza di strutture portanti del tetto e di solai in materiali combustibili; è considerato piano, a questi effetti, il solaio immediatamente sottostante il tetto.
4.3 Locali di villeggiatura ed alberghi
Per gli oggetti di uso personale dell’Assicurato o dei familiari conviventi, quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori, la garanzia rimane operante con il massimo del 10% della somma assicurata Contenuto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo periodo di permanenza dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.
4.4 Trasloco
In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, a deroga dell’art. 1 – Cose assicurate il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di dieci giorni, l’assicurazione vale, nei limiti delle rispettive somme assicurate, su entrambe le abitazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
ART. 5 › FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata:
› per il Fabbricato e il Contenuto a valore intero;
› per il Contenuto a Primo rischio assoluto (P.R.A.) a Primo rischio assoluto;
› sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza per il Ricorso terzi.
Le Garanzie Assicurative
Sezione II - Furto, Rapina e Xxxxxx
ART. 6 › COSE ASSICURATE
1) All’interno dei locali
L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell’ubicazione indicata sul mo- dulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate ivi riportate.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l’as- sicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari. La Società assicura:
6.1 Mobilio ed arredamento
Sono compresi anche gli oggetti pregiati che saranno indennizzati con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo complessivo di Euro 1.500,00.
6.2 Oggetti pregiati in aumento a quanto già assicurato nell’ambito della somma mobilio ed arredamento
Ciascun oggetto pregiato sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 30.000,00.
6.3 Preziosi e valori
6.4 Cassaforte e/o armadio forte
Relativamente alle somme Preziosi e Valori e Cassaforte e/o armadio forte, il limite d’in- dennizzo per il denaro è pari al 50% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di Euro 2.000,00.
6.5 Dipendenze
2) All’esterno dei locali
L’assicurazione è operante esclusivamente per i capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso perso- nale o domestico, compresi preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e quindi esclusi quelli attinenti ad attività professionali esercitate dall’Assicurato per conto proprio o di terzi, commessi sulla persona dell’Assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportati sul modulo di polizza.
L’assicurazione è operante in tutto il mondo. La Società assicura:
6.6 Scippo
ART. 7 › GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate:
all’interno dei locali causati da:
7.1 furto
anche se commesso o agevolato dal personale domestico, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
› violando le difese esterne mediante:
› rottura, scasso;
› uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
› per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi artificiosi o con particolare agilità personale;
› in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbli- gata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi soprain- dicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso;
7.2 rapina
avvenuta all’interno dei locali contenenti le cose assicurate anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
7.3 infedeltà del personale domestico
intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita commessi dal personale domestico nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti con l’intenzione di arrecare a sè o ad altri un illecito profitto e a condizione che:
› tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano av- venuti durante la validità dell’assicurazione;
› il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di sei mesi dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l’attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione. Qualora, nel periodo intercorrente tra dette azioni, l’assicurazione sia venuta a cessare, la So- cietà risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano state considerate agli effetti penali, come costituenti un unico reato.
L’assicurazione non è operante se il Contraente o l’Assicurato:
1. non aderisce all’invito della Società di denunciare il domestico infedele all’autorità giudiziaria e di costituirsi parte civile con l’obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
2. addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il domestico infedele o con chi per esso.
La garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 6 riportata sul modulo di polizza.
La Società indennizza nei limiti delle somme assicurate:
7.4 i danni alle cose assicurate causati dall’autore del furto, della rapina o dello scippo (consumati o tentati) compresi gli atti vandalici;
7.5 i danni causati ai locali ed agli infissi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati) com- presi gli atti vandalici, con il limite del 20% della somma assicurata Mobilio ed arredamento;
7.6 le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’As- sicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti oppure in seguito ad un furto commesso con uso fraudolento di chiavi, con il limite del 5% della somma assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo di Euro 1.000,00;
7.7 le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
all’esterno dei locali causati da:
7.8 scippo - rapina - furto a seguito di infortunio o improvviso malore, all’esterno dei locali contenenti le cose assicurate.
In caso di sinistro il denaro sarà indennizzato con il limite del 50% della somma assicurata con il massimo complessivo di Euro 1.000,00.
La Società indennizza nei limiti della somma assicurata:
7.9 le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall’Assicu- rato e dai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi a seguito di scippo o rapina (con- sumati o tentati) indennizzabile a termini della presente Sezione, con il limite di Euro 1.000,00;
7.10 le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’As- sicurato, ai componenti del suo nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti con il limite del 5% della somma Assicurata Mobilio ed arredamento e con il massimo di Euro 1.000,00;
7.11 le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare con lui conviventi in conseguenza di xxxxxx, xxxxxx e furto a seguito di infortunio o improvviso malore.
ART. 8 › CONDIZIONI PARTICOLARI
8.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione furto è prestata in base alla condizione che i locali contenenti le cose assi- curate abbiano pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.
Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente artico- lo, si applica lo scoperto del 20%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introdu- zione dei ladri nei locali.
8.2 Mezzi di protezione e chiusura dei locali
La garanzia furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali con- tenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfon- damento, metallo o lega metallica totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro.
Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate.
Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto sopra riportato, si applica lo scoperto del 20%.
Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.
Inoltre, in presenza di persone all’interno dei locali, la garanzia è operante anche se non vengo- no posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre, ma in questa evenienza, si applica lo scoperto del 20%.
8.3 Impianto di allarme antifurto e/o portoncino blindato
(risposta SI alla dichiarazione 5 riportata sul modulo di polizza)
In caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate verrà applicato lo scoperto del 10% qualora:
› siano presenti nell’abitazione l’impianto di allarme antifurto e il portoncino blindato ed entrambi non abbiano le caratteristiche dichiarate;
› siano presenti nell’abitazione l’impianto di allarme antifurto e il portoncino blindato e l’impianto d’allarme antifurto non sia stato regolarmente attivato ed il portoncino blindato non abbia le caratteristiche dichiarate;
› l’abitazione sia provvista di solo impianto d’allarme antifurto conforme alle caratteristiche di- chiarate e non sia stato regolarmente attivato;
› l’abitazione sia provvista di solo impianto d’allarme antifurto e questo non abbia le caratteri- stiche dichiarate;
› l’abitazione sia provvista di solo portoncino blindato e questo non abbia le caratteristiche dichiarate.
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introdu- zione dei ladri nei locali.
8.4 Locali di villeggiatura ed alberghi
Per gli oggetti di uso personale dell’Assicurato o dei familiari conviventi quali capi di vestiario, pellicce, preziosi e valori la garanzia furto e rapina rimane operante, con il limite di indennizzo del 10% delle rispettive somme assicurate e con il massimo di Euro 2.500,00 per singolo oggetto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo periodo di perma- nenza dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.
8.5 Raccolte e collezioni
Le raccolte e le collezioni sono comprese nell’ambito e con i limiti previsti in ciascuna somma assicurata.
Qualora la raccolta o la collezione assicurata venga asportata parzialmente, la Società inden- nizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
8.6 Trasloco
In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, a deroga dell’art. 6 – Cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di dieci giorni, l’assicurazione vale, nei limiti delle rispettive somme assicurate, su entrambe le abitazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
8.7 Ponteggi
Qualora, in caso di sinistro, venga accertato che l’introduzione nei locali sia avvenuta attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione, si applica lo scoperto del 20%.
8.8 Riduzione delle somme assicurate
Dopo ogni sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno inden- nizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate: in tal caso sia le somme assicu- rate sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo. L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 60 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
8.9 Dimora non abituale
In caso di dimora non abituale (risposta NO alla dichiarazione 3 riportata sul modulo di polizza) l’assicurazione vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei valori e dei preziosi per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell’abitazione da parte dell’Assicurato o dei componenti il nucleo familiare con lui conviventi. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.
8.10 Concomitanza di più scoperti
Nel caso di concomitanza di più scoperti, verrà applicato un unico scoperto del 30%.
ART. 9 › FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. La determinazione del danno è effettuata sulla base del valore a nuovo secondo i criteri e con i limiti indicati al successivo art. 19 del capitolo “Norme sulla liquidazione del danno”.
ART. 10 › ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, pur- ché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei loro familiari conviventi;
d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assi- curate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, non riposti in armadio forte o cassaforte, l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.
e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
f) ai veicoli targati e relativi apparecchi fonici (esclusi ciclomotori).
Le Garanzie Assicurative
Sezione III - Altri danni ai beni
ART. 11 › ACQUA CONDOTTA
È possibile sottoscrivere la presente garanzia solo è stata sottoscritta la Sezione I – Incendio ed elementi naturali.
11.1 Garanzie ed eventi assicurati
11.1.1 Danni alle cose assicurate
Con riferimento alla Sezione I Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, da fuoriuscita d'acqua a seguito di gelo, di occlusione e/o di rottura accidentale di condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamen- to pertinenti il fabbricato stesso inclusi quelli interrati e compreso il rigurgito dei sistemi di scarico.
Relativamente ai danni provocati da gelo, in caso di uno o più sinistri avvenuti nel me- desimo periodo assicurativo annuo, l’indennizzo complessivo non potrà superare la somma di Euro 1.500,00 con il massimo per singolo sinistro di Euro 1.000,00.
11.1.2 Danni a terzi
Con riferimento alla Sezione IV Responsabilità Civile verso terzi ed alle condizioni tutte per la stessa previste la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino ad un massimo di Euro 250.000,00, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui al punto 11.1.1.
In caso di sinistro che interessi i punti 11.1.1 e/o 11.1.2 verrà applicata una franchigia di Euro 100,00.
Rischi compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari limitazioni
Con riferimento ai Xxxxx alle cose assicurate ed ai Xxxxx a terzi:
1. relativamente ai danni a cose in locali interrati o semi interrati in caso di sinistro il massimo in- dennizzo/risarcimento non potrà superare la somma di Euro 30.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l'intero massimale. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 100,00.
2. relativamente a condutture ed impianti fissi ed interrati del fabbricato, il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro e per anno la somma di Euro 3.000,00.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 100,00.
Qualora i danni derivino da un’unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.
11.1.3 Rimborso consumo acqua
La Società rimborsa il costo del consumo dell’acqua derivante da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Tale importo sarà determinato sull’eccedenza del fatturato, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media delle bollette dell’anno precedente.
In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore ad Euro 500,00 nei limiti della somma assicurata; verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 50,00.
Le garanzie soprariportate sono operanti soltanto se è stato risposto SI alla di- chiarazione 7 riportata sul modulo di polizza.
11.1.4 Spese di ricerca e riparazione
Qualora sia stato risposto SI alla dichiarazione 8 riportata sul modulo di polizza, la Società:
› in caso di occlusione o di rottura accidentale anche conseguente a gelo degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato assicura- to, rimborsa le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonchè le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del fabbricato assicurato.
In caso di sinistro il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 1.500,00; verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 150,00;
› in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’Azienda di distribuzione e comportante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’erogazione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate necessarie per rende- re conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00 e sino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
11.2 Esclusioni
Non sono indennizzabili/risarcibili:
a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
b) relativamente al gelo la Società non indennizza:
› i danni causati a condutture installate all'esterno o interrate;
› i danni da spargimento causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscal- damento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
ART. 12 › FENOMENO ELETTRICO
La Società indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ad apparecchiature ed im- pianti elettrici ed elettronici, compresi elettrodomestici, in relazione alle somme Fabbricato e/o Contenuto, se assicurate, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.
La Società non indennizza i danni causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione. Agli effetti della presente garanzia in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50,00.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto nei limiti della somma assicurata riportata sul modulo di polizza.
ART. 13 › RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico di cui all’art. 12, dopo ogni sinistro la somma as- sicurata si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate. In tal caso la somma assicurata sarà reintegrata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro- rata di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 60 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
ART. 14 › VETRI, CRISTALLI
La Società indennizza, sino ad un massimo di Euro 750,00, i danni derivanti da rottura sia ac- cidentale che da fatto intenzionale di terzi delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro compresi specchi facenti parte del fabbricato o del relativo contenuto, in quanto assicurati, installate su porte o finestre oppure collocate all’interno dei locali assicurati.
La Società non indennizza i danni:
a) avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
b) alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza nonché i danni dovuti a vizio di costruzione, rigature, segnature e scheggiature.
Il pagamento dell' indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 75,00.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
La garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 9 riportata sul mo- dulo di polizza.
ART. 15 › ESCLUSIONI COMUNI ALLA PRESENTE SEZIONE
La Società non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato e dei componenti dei loro nuclei familiari;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane;
Norme sulla
liquidazione
del danno
Valide per le Sezioni I – Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi, II – Furto, rapina e scippo, III – Altri danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua condotta – Xxxxx a terzi.
Per le garanzie Ricorso terzi e Acqua condotta – Xxxxx a terzi valgono le norme riportate agli artt. 32, 33 e 34 delle Condizioni di Assicurazione.
ART. 16 › OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina o scippo, adoperarsi immedia- tamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell’evento dare avviso del sinistro all’Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l’importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssi- mativa del danno;
c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire
- se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
Le spese fatte per evitare o diminuire il danno - indicate alle lettere a) e d) - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all’articolo 1914 del Codice Civile;
e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nell’ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell’ipotesi di garanzia prestata a pri- mo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate, oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
ART. 17 › COME SI PROCEDE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa designa- ta con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono no- minare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno in- tervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 18 › IL MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all’articolo 16 - Ob- blighi in caso di sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate nell’ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell’ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto tale dimostra- zione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate; in ogni caso determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 19
- Come si determina il valore delle cose assicurate Come si determina l’ammontare del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti con- trattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 19 › COME SI DETERMINA IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE COME SI DETERMINA L’AMMONTARE DEL DANNO
L’attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, distrutte, sottratte e non, avevano al momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del relativo valore a nuovo.
Per la determinazione del valore a nuovo:
› del fabbricato, si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo sol- tanto il valore dell’area;
› del mobilio, arredamento e pellicce, esclusi oggetti d’arte, di antiquariato e collezioni, si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equiva- lenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
› degli oggetti pregiati, oggetti d’arte e di antiquariato, collezioni e preziosi, escluse pellicce si stima il valore di mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L’ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola somma assicurata o mas- simale della polizza, nel seguente modo:
a) per il fabbricato,
deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’at- to di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro;
b) per le altre cose assicurate esclusi i titoli di credito: nell’ipotesi di garanzia prestata a valore intero:
› deducendo dal valore a nuovo di tutte le cose assicurate il valore a nuovo delle cose illese o non sottratte, il valore residuo delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso;
nell’ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto:
› deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
in quest’ultimo caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del valore effettivo dell’oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manu- tenzione ed ogni altra circostanza concomitante);
c) per i titoli di credito si conviene che:
› la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
› l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
› il loro valore è dato dalla somma da essi portata (valore nominale).
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
d) per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina:
il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Sistema Sanitario Nazionale. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall’Assicurato.
ART. 20 › REGOLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte a norma dell’articolo precedente risulta che al momento del sinistro il valore a nuovo delle cose assicurate con una o più somme , presa ciascuna separatamente, eccedeva di
oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.
Questa norma non si applica:
› in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito il fabbricato e/o il contenu- to e qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 5.000,00;
› alle somme assicurate per le quali l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
ART. 21 › LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile e quanto disciplinato per le spese di de- molizione e sgombero, le spese di perizia, la perdita dei canoni di locazione, il mancato godimento dei locali e le spese di trasloco e deposito del contenuto, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 22 › TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contra- ente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’As- sicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 23 › PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Relativamente alle garanzie Incendio ed elementi naturali e Altri danni ai beni
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo.
Per i fabbricati la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro. L’eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente articolo 19.
Relativamente alla garanzia furto
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’in- dennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione atte- stante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non ricorra il caso di esclusione per dolo.
ART. 24 › ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
Il Contraente può richiedere, non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo a condi- zione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità e che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
ART. 25 › RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla So- cietà appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose re- cuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale e domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
ART. 26 › ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota pro- porzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Le Garanzie Assicurative
Sezione IV - Responsabilità Civile verso terzi
ART. 27 › RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
L’assicurazione è operante nei limiti del massimale riportato sul modulo di polizza.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
› morte o lesioni personali,
› distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assi- curazione (risposte alle dichiarazioni 10, 11 e 13 riportate sul modulo di polizza).
ART. 28 › GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI
28.1 Vita privata
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato e ai componenti del nucleo familiare con lui conviventi da fatto proprio e da fatto, anche doloso, di persone di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile:
a) per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente sezione.
Il risarcimento non potrà superare Euro 25.000,00 nell’ambito del massimale. Verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 500,00;
b) per i danni derivanti dalla conduzione dei locali di abitazione o di villeggiatura, compresi gli spazi adiacenti di pertinenza anche tenuti a giardino o parco, relative strade private, nonché piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, fermo quanto previsto al successivo punto l) e ferma l’esclusione di cui al punto h) del successivo art. 31;
c) per i danni derivanti dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se co- municanti con l’abitazione, avvenuti durante l’orario di apertura al pubblico, fermo quanto precisato al punto n) del successivo art. 31 - Esclusioni;
d) per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici incluso il giardinaggio, baby sitter, colf, persone alla pari, in occasione di lavoro o di servizio;
e) per i danni causati dall’Assicurato quando lo stesso sia trasportato su veicoli che non siano di sua proprietà, nè a lui locati o dati in ”dotazione”;
f) per i danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all’Assicurato;
g) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile per danni corporali (esclusi danni a cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone.
Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell’Assicurato, la garanzia è operante purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.
In questo caso la garanzia è operante solo per l’azione di regresso svolta dall’Assicuratore in conformità al codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione o per l’eventuale maggior somma scoperta da assicurazione;
h) per i danni provocati da animali; l’assicurazione è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito e con il consenso dell’Assicura- to, l’animale.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 150,00.
i) per i danni derivanti da proprietà, possesso ed uso di:
› velocipedi e monopattini anche a motore elettrico;
› veicoli e natanti non a motore anche se ausiliario;
› golfcars;
› veicoli anche a motore per uso di bambini o invalidi non soggetti all’assicurazione obbli- gatoria di cui al codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione;
l) per i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute purché tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) siano avvenuti fuori dalla sua abitazione.
Qualora l’Assicurato affitti un’abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l’Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli arti- coli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l’arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio;
m) per i danni provocati dai figli minori dell’Assicurato, temporaneamente affidati a titolo gratu- ito a parenti, affini o conoscenti;
n) per i danni provocati dai componenti il nucleo familiare in relazione all’attività di baby sitter.
28.2 Proprietà dell’abitazione
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni di cui debba rispondere in proprio, nonché, per la quota a suo carico, per i danni di cui debba rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile:
o) per i danni conseguenti alla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato an- che tenuti a giardino o parco e relative strade private;
p) per i danni da caduta neve;
q) derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, per i danni verificatisi durante l’esercizio di lavori di straordinaria manutenzione.
28.3 Bed & breakfast
L’assicurazione vale purchè l’attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell’ambito dell’ubicazione indicata sul modulo di polizza sulla base della normativa regionale vigente. La garanzia si estende all’esercizio di tale attività e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio. La garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 13 riportata sul modulo di polizza.
ART. 29 › DELIMITAZIONE TERRITORIALE
La garanzia opera nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza (ubicazione del rischio) per la Responsabilità civile della proprietà; in tutto il mondo per gli altri rischi.
ART. 30 › SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
› ai soli fini della Responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’abitazione, se conviventi, il coniu- ge, i parenti e gli affini dell’Assicurato.
› relativamente ai rischi della vita privata il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell’Assicu- rato, compresi i minori in affidamento, nonché, se convivente, qualsiasi parente od affine.
ART. 31 › ESCLUSIONI
La garanzia, salvo quanto previsto al precedente articolo 28 Garanzie ed eventi assicurati, non comprende i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato, del Contraente o dei loro familiari conviventi;
b) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificial- mente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
c) derivanti dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
d) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o traspor- to in genere, salvo quanto precisato nei punti e), f), g) ed i) del precedente art. 28 Garanzie ed eventi assicurati;
e) derivanti da proprietà ed uso di unità naviganti a motore, a vela con motore ausiliario e di aero- mobili;
f) da furto;
g) causati a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto precisato ai punti f ) e l) del precedente art. 28 Garanzie ed eventi assicurati ;
h) causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenu- te quando tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) si siano verificati in abitazioni di proprietà o in conduzione all’Assicurato (questi eventi sono assicurabili con la garanzia Ricorso terzi prevista alla Sezione I – Incendio ed elementi naturali);
i) derivanti dalla fuoriuscita d’acqua per l’occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
l) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria salvo quanto previsto al punto q) dell’ art. 28 Garanzie ed eventi assicurati;
m) da detenzione o impiego di esplosivi;
n) derivanti dall’esercizio di una professione od attività comunque retribuita, salvo quanto previsto all’art. 28.1 Vita Privata, punto n);
o) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
p) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
q) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria salvo sia stato risposto SI alla dichiarazione 11 ripor- tata sul modulo di polizza (questo rischio è assicurabile con l’allegato Caccia mod. M001);
r) comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
Norme sulla
liquidazione
del danno
Valide per la Sezione IV – Responsabilità Civile, per la garanzia Ricorso terzi della Sezione I - In- cendio ed elementi naturali e per la garanzia Acqua condotta – Xxxxx a terzi della Sezione III Altri danni ai beni.
ART. 32 › COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’Agenzia o alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
ART. 33 › ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
ART. 34 › LA GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiu- diziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicura- to, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato sul modulo di polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
Le Garanzie Assicurative
Sezione V - Assistenza
La Società, se è stato risposto SI alla dichiarazione 14 riportata sul modulo di polizza, si obbliga, alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, a prestare all’Assicurato che ne abbia la necessità le seguenti assistenze:
ART. 35 › INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso l’abitazione dell’ Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emer- genza, la Centrale Operativa provvede all’invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’ Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la ripara- zione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nell’abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
Sono esclusi:
Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell’ Assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’edificio.
Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
ART. 36 › INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’abitazione e del relativo contenuto, la Centrale Operativa p rovvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la So- cietà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 1.100,00 per sinistro. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un’ot- turazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazioni delle tubature fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
› per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, col- legati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
› per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
ART. 37 › INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso l’abitazione dell’ Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergen- za, la Centrale Operativa provvede all’invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’ Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la ripa- razione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
› smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l’ac- cesso ai locali dell’abitazione;
› scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la fun- zionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione.
ART. 38 › INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso l’abitazione dell’ Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all’invio di un elettrici- sta, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’ Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la ripa- razione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
› corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
› interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
› guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore.
ART. 39 › SPESE D'ALBERGO
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli artt. 35, 36, 37 e 38 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Non sono comprese spese dell’albergo diverse da quelle indicate.
ART. 40 › RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’ Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti artt. 35, 36, 37 e 38 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, in- cendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la
Centrale Operativa fornirà all’ Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di Euro 600,00 per sinistro.
Nei casi in cui l’ Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successiva- mente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un’adegua- ta documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
ART. 41 › INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione dell’Assicurato, la sicurezza della stessa sia compro- messa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell’ Assicurato, a contattare un istituto di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’abitazione dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’Istituto di Vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l’amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di Vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Centrale Operativa.
ART. 42 › PENSIONE PER GLI ANIMALI DOMESTICI
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli artt., 35, 36, 37 e 38 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scop- pio, la Centrale Operativa organizzerà il pensionamento di cani e gatti per il periodo di inagibilità dei locali e comunque per un numero di giorni non superiore a dieci, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa, fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
ART. 43 › TRASFERIMENTO DI MOBILI
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell’abitazione danneggiata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assi- curato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la gui- da con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino a concorrenza massima di Euro 600,00 per sinistro.
ART. 44 › TRASLOCO
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
L’ Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’ Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
ART. 45 › ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1) Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di van- dalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e alluci- nogeni.
3) Sono a carico dell’ Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’abitazione interessate dall’intervento di assistenza.
4) Qualora l’ Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5) La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del pa- ese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altre circostanza fortuita ed impre- vedibile.
6) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sini- stro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’articolo 2952 del Codice Civile;
7) A parziale deroga di quanto previsto all’articolo 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avvi- so del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso dell’Assicurato degli even- tuali maggiori costi a lui addebitati dall’ Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
9) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’ Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
10) La presente sezione è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
ART. 46 › ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800.013.634 oppure al numero di Milano 00.00.00.00.00
Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1) Il tipo di assistenza di cui necessita
2) Nome e Cognome
3) Numero di polizza preceduto dalla sigla TOCA
4) Indirizzo del luogo in cui si trova
5) Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’ Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è ne- cessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
ART. 47 › DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla va- lutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo non- ché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze ag- gravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre- chè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 48 › PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
ART. 49 › MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 50 › AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ART. 51 › DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio suc- cessive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 52 › PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione viene prorogata per un anno e così successiva- mente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
ART. 53 › ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 54 › ADEGUAMENTO AUTOMATICO
Qualora sul modulo di polizza sia indicato l’indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, i li- miti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei “Prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati” (base 1985 = 100) pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiorna- menti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (od al loro equivalente) le somme assicura- te, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contra- ente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza delle variazioni degli indici le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli im- porti inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggior- namento della polizza, mediante lettera raccomandata spedita all’altra Parte almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa.
In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l’indice iniziale per l’adeguamento, la presente clau- sola non sarà operativa.
ART. 55 › RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da altro sinistro, entrambi indennizzabili a termini di polizza e avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, e fino al sessantesimo giorno dal pa-
gamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall’assicurazione. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
ART. 56 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Nota Informativa e Glossario
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014
pag. | NOTA INFORMATIVA |
3 | GLOSSARIO |
6 | A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE |
6 | 1. Informazioni generali |
6 | 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione |
7 | B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO |
7 | 1. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni |
7 | 2. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio |
7 | 3. Aggravamento e diminuzione del rischio |
8 | 4. Premi |
8 | 5. Adeguamento del premio e delle somme assicurate |
8 | 6. Surroghe/Rimborsi |
8 | 7. Diritto di recesso |
8 | 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto |
9 | 9. Legge applicabile al contratto |
9 | 10. Regime fiscale |
9 | C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI |
9 | 1. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo |
9 | 2. Reclami |
10 | 3. Arbitrato |
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
A) Assicurativo
› Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
› Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
› Carenza Assicurativa
Il periodo dove non c’è copertura contrattuale.
› Contraente
Chi stipula il contratto di assicurazione.
› Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
› Massimale
La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo
› Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
› Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
› Sinistro/Caso Assicurativo
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
› Società
L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
› Valore in lite
Il valore del contendere.
B) Giuridico
› Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
› Assistenza stragiudiziale
È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre xxxxxxx- mente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
› Contravvenzione
È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato com- messo volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
› Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
› Delitto
È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
› delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
› delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
› delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
› Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
› Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere adde- bitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche.
Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che pro- muove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spe- se, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
› Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
› Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
› nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
› nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
› nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
› Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla per- sona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
› Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
› Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
› Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
› Spese peritali
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
› Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
› Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazio- ne - Società appartenente al Gruppo Generali;
b) Sede legale: 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/X;
c) La Direzione Generale in Italia: 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/X;
d) recapito telefonico: x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
e) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tu- tela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Prov- vedimento n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il patrimonio netto ammonta a 17,52 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 12,01 milioni di euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’as- sicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.
Si rinvia all'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il contratto è destinato all’assicurazione della tutela dei diritti dell’assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito Vita Privata.
Il Contraente potrà scegliere fra le due opzioni:
› Vita Privata Base;
› Vita Privata Top.
Per i dettagli sulle garanzie si rinvia agli artt. 1, 1.1,1.2, 3 delle condizioni generali di assicu- razione.
Avvertenze: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicura- tive ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del rimborso e/o indennizzo. Si rinvia all’art. 2 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di detta- glio.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 1, 1.2, 4, 5 delle condizioni generali di assicu- razione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:
› se il limite minimo di valore in lite è di Euro 210,00:
› i sinistri di valore in lite fino a Euro 210,00 non verranno indennizzati/rimborsati
› i sinistri di valore in lite superiore a Euro 210,00 verranno indennizzati/ rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
Esempio di carenza:
› se è presente una carenza pari a 90 giorni:
› i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimbor- sati
› i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indenniz- zati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
2. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Avvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla pre- stazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
3. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Avvertenze: L’assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazioni e agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
4. PREMI
Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il fra- zionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorchè frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00.
5. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all’art. 13 delle condizioni generali di assicurazione.
6. SURROGHE/RIMBORSI
Avvertenze: Ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indenni- tà è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'as- sicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri pa- renti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Avvertenze: Si prevede all’art.8 delle condizioni generali di assicurazione che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liqui- dato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizial- mente per spese, competenze ed onorari.
7. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenze: Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l’assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all’art. 9 delle condizioni generali di polizza.
Avvertenze: Il contratto prevede che, in caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Qualora il contraente non accetti l’adeguamento, il contratto rimarrà in vigore in base all’ultimo adeguamento effettuato, salvo il diritto del- la Società di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’art. 13 delle condizioni generali di assicurazione.
Avvertenza: Qualora sia stata resa operativa l’opzione “Sconto per contratti pluriennali” il Contraente, trascorso il quinquennio ex art. 1899 Codice Civile o il minore termine contrattuale pattuito indicato nell’allegato specifico “Gestione contratti pluriennali”, avrà facoltà di recesso senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
8. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'as- sicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
9. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
10. REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenze: La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell’art. 5 delle condizioni generali di assicurazione e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all’art. 6 delle condizioni generali di assicurazione.
2. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il pro- filo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Servizio Clienti
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X 00000 Xxxxxx
Telefax: 045 8351025
Posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni):
IVASS, Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX
Fax: 00 00000000 - 00 00000000
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro forni- to dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l’attri- buzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;
3. ARBITRATO
Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e la società sulle possibi- lità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della comple- tezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
D.A.S. SpA Assicurazioni Difesa Legale
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B - Tel. 000.0000000 - Fax 000.0000000 - xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Xxx. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
MASTER CASA
Condizioni di Assicurazione
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Indice
pag. | TUTELA LEGALE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE |
3 | Art. 1 › Oggetto dell’assicurazione |
4 | Art. 2 › Esclusioni |
4 | Art. 3 › Estensione territoriale delle garanzie |
4 | Art. 4 › Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
0 | Art. 5 › Denuncia del sinistro e scelta del legale |
5 | Art. 6 › Gestione del sinistro |
6 | Art. 7 › Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato |
6 | Art. 8 › Recupero somme |
6 | Art. 9 › Anticipara risoluzione dell'assicurazione |
6 | Art. 10 › Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
7 | Art. 11 › Forma delle comunicazioni |
7 | Art. 12 › Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
7 | Art. 13 › Adeguamento automatico - Indicizzazione |
8 | Art. 14 › Altre assicurazioni |
8 | Art. 15 › Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione |
8 | Art. 16 › Oneri a carico del contraente |
8 | Art. 17 › Rinvio alle norme di legge |
8 | Art. 18 › Foro competente |
Tutela Legale
ART. 1 › OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, sino ad un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e nei limiti delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le seguenti spese:
› per l'intervento di un legale;
› per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
› di giustizia;
› liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
› conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
› di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
› di indagini per la ricerca di prove a difesa;
› per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
› degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
1.1 AMBITO DELL’ASSICURAZIONE: VITA PRIVATA BASE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della sua vita privata, qualora:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono com- presi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2 Esclusioni;
Le garanzie di cui alle lett. a) e b) operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
Persone assicurate: le persone riportate nello Stato di Famiglia dell’Assicurato/Contraente e i conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico.
1.2 AMBITO DELL’ASSICURAZIONE: VITA PRIVATA TOP
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della sua vita privata, qualora:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da vio- lazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2 Esclusioni;
c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 210; sono comprese le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti l'abitazione dell'Assicurato indicata in polizza;
d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ..
Le garanzie di cui alle lett. a), b) e d) operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
Persone assicurate: le persone riportate nello Stato di Famiglia dell’Assicurato/Contraente e i conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico
ART. 2 › ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
› danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
› materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
› acquisto di beni mobili registrati;
› controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, di mezzi nautici a motore e aerei a motore.
› diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
› controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione dell'Assicurato indicata in polizza;
› operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili;
› qualunque controversia o procedimento relativo a rapporto di lavoro libero professionale x xxxxx- dinato svolto dalle persone assicurate.
ART. 3 › ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
› in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
› in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
ART. 4 › INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
› dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risar- cimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
› trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipu- lazione del nuovo contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, riso- luzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Pro- cedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
› vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
› procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coin- volte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/ Contraente.
ART. 5 › DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società oppure all’Agen- zia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso as- sicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudizia- le, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
ART. 6 › GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentati- vo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 5.
Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventi- vamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudizia- le, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ra- tificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.
ART. 7 › DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo xxxxxx e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccom- bente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 8 › RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spet- tanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicu- rato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
ART. 9 › ANTICIPATA RISOLUZIONE DELL’ASSICURAZIONE
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l’obbligo del Contraente del paga- mento delle rate di premio nel frattempo già scadute.
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall’assicurazione, con preav- viso di almeno 30 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
ART. 10 › DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sul- la valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ..
Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto alla prestazione né riduzione dell’indennizzo, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 11 › FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
ART. 12 › PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento con le limitazio- ni previste all’art. 4. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Cod. Civ..
ART. 13 › ADEGUAMENTO AUTOMATICO – INDICIZZAZIONE
Qualora sul modulo di polizza sia indicato l’indice iniziale di adeguamento, il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei “Prezzi al Consumo per Famiglie di Operai e Impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiorna- menti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (od al loro equivalente), il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contra- ente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento di polizza mediante raccomandata spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scaden- za annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla precedente scadenza, la presente clausola cesserà di aver vigore e il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispet- to all’ultimo adeguamento. Qualora il Contraente non accetti l’adeguamento, il contratto rimar- rà in vigore in base all’ultimo adeguamento effettuato, salvo il diritto della Società di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.
ART. 14 › ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipula- zione, con la Società stessa o con altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..
ART. 15 › PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
La garanzia prestata da D.A.S. S.p.A. è autonoma rispetto alle garanzie prestate da Generali Italia S.p.A..
Resta tuttavia convenuto che la disdetta inviata presso Generali Italia S.p.A., relativamente alle ga- ranzie di questa, si intenderà efficace anche per D.A.S. S.p.A. in relazione alla propria garanzia.
ART. 16 › ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contra- ente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ART. 17 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART.18 › FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
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(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrat- tuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
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(5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commer- ciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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