Accordo
0.512.163.61
tra il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero, e il ministro della Difesa del Regno dei Paesi Bassi concernente le attività comuni delle Forze aeree svizzere e delle Forze aeree reali olandesi
Concluso il 26 maggio 2004 Entrato in vigore il 26 maggio 2004
Il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il ministro della Difesa del Regno dei Paesi Bassi
qui di seguito denominati «Parti»,
riaffermando il reciproco desiderio di rafforzare le buone e amichevoli relazioni tra le rispettive Forze aeree,
considerando l’esperienza, le conoscenze professionali e la dottrina delle rispettive Forze aeree,
tenendo conto del valore della cooperazione nell’ambito dell’attività delle Forze aeree e riconoscendo l’importanza dello scambio di conoscenze tra le Parti,
esprimendo il reciproco desiderio di collaborare nelle questioni relative all’addestramento, nel rispetto dei limiti delle rispettive norme di diritto nazionale,
tenendo conto dell’importanza delle gare sportive comuni,
in conformità con le disposizioni del Documento quadro del Partenariato per la pace e dello Statuto delle truppe del Partenariato per la pace,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Per gli scopi del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
a. per «Stato ricevente» (SR) si intende lo Stato nel cui territorio hanno luogo i programmi di scambio e/o visita nonché le attività comuni di addestramento;
b. per «Stato d’invio» (SI) si intende lo Stato che invia personale allo SR per partecipare a esercitazioni o a un addestramento;
RU 2006 637
1 Traduzione dal testo originale inglese.
c. per «personale» si intende l’organico militare e civile delle Forze aeree sviz- zere (qui di seguito FAS) e delle Forze aeree reali olandesi (qui di seguito FARO) che partecipa ai programmi di scambio e/o visita nonché alle attività comuni di addestramento.
Art. 2 Scopo
Il presente Accordo definisce le basi per le attività comuni di addestramento nonché i principi generali per la conduzione dei programmi di scambio e visita reciproci delle FAS e delle FARO. Inoltre, i principi contenuti nel presente Accordo si appli- xxxx anche alla partecipazione di membri delle FAS e delle FARO a gare sportive organizzate da una delle Parti e aventi luogo sul territorio di una di esse.
Art. 3 Obiettivi della cooperazione
3.1 Le Parti possono definire e partecipare a un programma di addestramento di utilità reciproca che può comprendere esercitazioni e che ha lo scopo di incrementare le capacità degli equipaggi aerei.
3.2 Ogni Parte s’impegna a fare del proprio meglio, nel rispetto delle priorità nazionali, per soddisfare le richieste dell’altra Parte conformemente al pre- sente Accordo.
Art. 4 Statuto delle truppe
4.1 Lo Statuto delle truppe sottostà:
a. alla Convezione del 19 giugno 19952 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) in base alla quale sono applicabili le disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1951 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord;
b. al Protocollo addizionale del 19 giugno 19953.
4.2 Tali disposizioni sono qui di seguito denominate «articoli dello Statuto delle truppe del PPP».
Art. 5 Disciplina e giurisdizione
5.1 Il personale delle FARO e delle FAS rispetta le leggi, le prescrizioni e le consuetudini dello SR.
5.2 Per le questioni giurisdizionali, le Parti riconoscono l’applicabilità dello Statuto delle truppe del PPP4.
2 RS 0.510.1
3 RS 0.510.11
4 RS 0.510.1
5.3 Le autorità dello SR notificano immediatamente alle autorità dello SI l’arresto di un membro del personale delle FARO o delle FAS. La/e perso- na/e arrestata/e è/sono consegnata/e alla SI quanto prima.
5.4 Il potere di impartire istruzioni, potere disciplinare compreso, nei confronti del personale dello SI resta di responsabilità dello SI in conformità con la legge di quest’ultimo. Le Parti non esercitano alcun potere disciplinare nei confronti del personale dell’altra Parte.
5.5 I membri del personale dello SI che violano le prescrizioni disciplinari di quest’ultimo o quelle dello SR possono essere sospesi dal programma e richiamati nel proprio Paese in vista di pertinenti misure disciplinari.
5.6 In occasione di un programma di scambio o addestramento, un rappresentan- te dello SR esegue il controllo operativo del programma in questione. Il per- sonale obbedisce agli ordini del suddetto rappresentante nella misura in cui tali ordini sono in relazione e in linea con i programmi e/o le procedure di scambio e addestramento concordati/e.
Art. 6 Organizzazione
6.1 La pianificazione delle attività comuni ai sensi del presente Accordo è effettuata ogni anno dagli stati maggiori delle FAS e delle FARO.
6.2 La pianificazione comprende i seguenti punti:
a. genere dell’attività;
b. oggetto e obiettivi;
c. luogo di svolgimento/base ospitante;
d. date/durata;
e. quantità di personale;
f. numero e tipi di velivoli;
g. istituzioni delle FAS e delle FARO responsabili dell’organizzazione e della realizzazione delle attività.
Art. 7 Addestramento comune delle Forze aeree
7.1 Le attività comuni di addestramento sono condotte in occasione di uno specifico addestramento delle Forze aeree di una Parte sul territorio dell’altra Parte o in qualsiasi altro spazio aereo con il consenso dell’autorità di controllo competente per lo spazio aereo interessato.
7.2 Le FAS possono partecipare a esercitazioni multinazionali organizzate ed effettuate dalle FARO a condizione che il comando e il controllo diretti sulle operazioni/attività in cui sono coinvolte le FAS siano esercitati dalle FARO e che le altre nazioni coinvolte abbiano dato il loro consenso alla partecipa- zione delle FAS.
7.3 L’addestramento può comprendere esercitazioni di intercettazione terrestre (GCI = ground controlled intercept), di addestramento al combattimento aereo con diversi tipi di velivoli (DACT = dissimilar air combat training), impieghi aria/terra, ricognizioni, esercitazioni di rifornimento in volo, eserci- tazioni di volo in elicottero, esercitazioni di ricerca e salvataggio (SAR = search and rescue), impieghi di trasporto aereo e altre attività nel quadro dell’articolo 2 del presente Accordo.
7.4 I velivoli non devono essere armati di munizioni da guerra, ma possono essere dotati di sistemi o modelli di addestramento, in conformità con le pro- cedure di addestramento. Le munizioni da addestramento possono essere tra- sportate per esercitazioni aria/aria o aria/terra se entrambi le Parti sono d’accordo.
7.5 Le istituzioni menzionate nell’articolo 6.2 lettera g stabiliscono, in stretta cooperazione, le procedure per le attività di addestramento, le quali sono osservate da entrambe le Forze aeree e riflettono le prescrizioni più restritti- ve delle FAS e delle FARO.
7.6 Le FAS e le FARO definiscono Rules of Engagement (XXX), che sono rispettate da entrambe le Parti. Le ROE riflettono le norme più restrittive delle FAS e delle FARO e sono definite, preparate e comunicate prima di ogni fase di addestramento.
7.7 Per ogni esercitazione sono nominati comandanti degli impieghi, responsabi- li di decidere lo scenario di ogni impiego. Tali scenari possono essere modi- ficati in base al livello di esperienza del personale coinvolto.
7.8 Prima dell’inizio di qualsiasi esercitazione di addestramento, i comandanti delle unità partecipanti, o i rispettivi rappresentanti autorizzati, autorizzano l’impiego in conformità con il presente Accordo.
7.9 Lo scenario e il numero di velivoli impiegati in ogni impiego dipendono da fattori quali l’esperienza del pilota, prescrizioni svizzere o olandesi limitati- ve e la sicurezza di volo.
7.10 Prima e dopo ogni esercitazione di combattimento aereo tutti i partecipanti assistono a briefing/debriefing personali o in altra forma concordata da entrambe le Parti.
7.11 Tutte le Parti aderiscono alle prescrizioni svizzere rispettivamente olandesi. In caso di conflitti tra le due regolamentazioni viene applicata la più restrit- tiva.
Art. 8 Programmi di scambio e visita
8.1 Tra gli stati maggiori, le unità e le scuole delle FAS e gli stati maggiori, le unità e le scuole delle FARO possono avere luogo scambi e visite.
8.2 Il personale che partecipa a un programma di scambio e/o visita è integrato negli stati maggiori, nelle unità o nelle scuole dello SR per il periodo di tem- po previsto e può partecipare a tutte le attività nazionali condotte dagli stati maggiori, dalle unità o dalle scuole dello SR durante il periodo dello scam- bio, della visita o delle attività comuni di addestramento.
8.3 I termini e le condizioni specifici sono stabiliti in accordi tecnici.
Art. 9 Cooperazione nell’ambito di esercitazioni di trasporto aereo
e supporto reciproco nell’ambito di impieghi di trasporto aereo
9.1 A condizione che le FAS e le FARO utilizzino aeroplani di trasporto militare simili, entrambe le Parti desiderano cooperare nell’ambito di esercitazioni di trasporto aereo e fornire un supporto reciproco nell’ambito di impieghi di trasporto aereo.
9.2 Il supporto reciproco nell’ambito di impieghi di trasporto aereo può com- prendere servizi di trasporto aereo da parte delle FARO a favore delle FAS e vice versa conformemente alle rispettive priorità nazionali.
9.3 I termini e le condizioni specifici sono stabiliti in accordi tecnici.
Art. 10 Comando e controllo
10.1 Il comando e il controllo generali delle truppe impiegate da ogni Stato continuano a incombere alle rispettive autorità nazionali. Tuttavia, i normali protocolli militari sono osservati in ogni momento.
10.2 Le unità sono incaricate di partecipare ai programmi dai rispettivi quartieri generali nazionali. Una volta deciso in tal senso, tra le unità partecipanti è autorizzato un collegamento diretto.
Art. 11 Supporto medico e dentario
11.1 Prima di essere impiegato presso lo SR, il personale dello SI dev’essere in buona salute dal punto di vista medico e odontoiatrico.
11.2 In caso di lesioni mediche o odontoiatriche, al personale dello SI sono forni- te le stesse cure alle medesime condizioni e nella medesima entità di quelle fornite al personale dello SR. Tutti i costi connessi sono pagati dallo SR e addebitati allo SI, in conformità con l’articolo 15 del presente Accordo.
Art. 12 Uniforme
In servizio, il personale è autorizzato a indossare la propria uniforme nazionale. Il personale si attiene alle norme di abbigliamento dello SR. In qualsiasi occasione, il codice di abbigliamento deve essere quello che è maggiormente conforme al codice della rispettiva unità dello SR. Per quanto riguarda gli abiti civili, sono osservate le consuetudini dello SR.
Art. 13 Protezione delle informazioni
13.1 Nella misura necessaria all’adempimento del servizio, ogni Parte autorizza il personale dell’altra Parte ad accedere a informazioni classificate. Il persona- le interessato riconosce e rispetta le regolamentazioni dell’altro Stato che negano l’accesso a determinate informazioni classificate.
13.2 Tutte le informazioni classificate e non classificate scambiate o ricavate in virtù del presente Accordo sono adeguatamente protette in conformità con l’Accordo bilaterale del 29 maggio 1973 concernente la protezione delle informazioni e i rispettivi emendamenti del 3 marzo/14 maggio 1993 e non sono divulgate né inoltrate ad alcun Paese terzo e a nessuna terza persona o terza organizzazione senza previo consenso scritto della Parte dalla quale traggono origine.
13.3 Tutte le informazioni classificate scambiate o generate in virtù del presente Accordo continuano ad essere protette anche nel caso di estinzione del pre- sente Accordo.
Art. 14 Logistica
In linea di principio, le FAS e le FARO sono responsabili per il rispettivo supporto logistico. Tuttavia, al fine di aumentare l’efficienza dei costi, le Parti si forniscono un supporto reciproco in conformità con le disposizioni del presente Accordo.
Art. 15 Responsabilità finanziarie
15.1 In linea di principio, ogni Parte assume i propri costi generati nell’ambito dei progetti di addestramento e di esercitazione ai sensi del presente Accordo.
15.2 Sul posto, lo SR provvede al trasporto, all’equipaggiamento, alle infrastrut- ture necessarie nonché al vitto e agli alloggi militari in conformità con le proprie regolamentazioni.
15.3 Le spese generate in occasione di manifestazioni ufficiali sul luogo nell’ambito dei rispettivi programmi di addestramento e di esercitazione sono assunte dallo SR.
15.4 Le Parti disciplinano caso per caso il calcolo e l’assunzione dei costi. Tale disciplinamento si fonda sul principio dell’equilibrio e della reciprocità. È possibile una reciproca rinuncia al pagamento dei costi.
15.5 Ciascuna delle Parti allestisce annualmente un compendio finanziario delle prestazioni fornite all’altra Parte in virtù del presente Accordo. I prezzi sono determinati sulla base dei costi reali, in cui non sono compresi i costi in materia di personale. Tale compendio finanziario è presentato all’altra Parte almeno due mesi prima del previsto incontro annuale comune.
15.6 I revisori delle Parti possono effettuare una revisione contabile del compen- dio finanziario di cui all’articolo 15.5 in qualsiasi momento. Al fine della suddetta revisione, le Parti forniscono tutte le informazioni necessarie.
15.7 Dopo l’approvazione del compendio finanziario da parte di entrambe le Parti e previa presentazione all’altra Parte di un indirizzo per la fatturazione in occasione della riunione di coordinazione annuale, entro 60 giorni la Parte creditrice sottopone alla Parte debitrice una fattura. I costi sono regolati entro 60 giorni dalla ricezione della fattura da parte della Parte debitrice.
Art. 16 Autorizzazioni diplomatiche
Le FAS e le FARO sono responsabili dell’ottenimento delle necessarie autorizzazio- ni di sorvolo e dei necessari accordi di atterraggio.
Art. 17 Formalità doganali
Il rispetto delle formalità doganali incombe ai partecipanti del pertinente Stato, al pari dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (se consentito dalla legge nazionale).
Art. 18 Incidenti aerei ed eventi gravi
In caso di incidente aereo o evento grave al di sopra del territorio di uno Stato in cui è coinvolto un velivolo dell’altro Stato, gli esperti militari di quest’ultimo Stato sono autorizzati a sedere nella commissione d’inchiesta dello Stato in cui si è verificato l’incidente o l’evento.
Art. 19 Azioni di responsabilità
Le richieste d’indennità risultanti dall’esecuzione del presente Accordo o in relazio- ne con esso sono coperte dall’articolo VIII dello Statuto delle truppe del PPP5 e sono trattate in conformità con le disposizioni in esso contenute.
Art. 20 Controversie
Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo è composta tra le FAS e le FARO e non è sottoposta a un tribunale inter- nazionale o a una terza parte.
Art. 21 Accordi tecnici
Per l’esecuzione dei programmi di addestramento di scambio e di visita ai sensi del presente Accordo, le FAS e le FARO definiscono ulteriori accordi tecnici e di detta- glio.
5 RS 0.510.1
Art. 22 Disposizioni finali
22.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma.
22.2 Il presente Accordo e ogni accordo tecnico ad esso connesso possono essere emendati in qualsiasi momento con il reciproco consenso scritto di entrambe le Parti.
22.3 Il presente Accordo può essere denunciato con il reciproco consenso scritto di entrambe le Parti in qualsiasi momento o da una delle Parti previa presen- tazione all’altra Parte di un preavviso scritto di 90 giorni.
Concluso a Payerne il 26 maggio 2004 in due esemplari in lingua inglese.
Per il capo del Dipartimento federale svizzero della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero: | Per il ministro della Difesa del Regno dei Paesi Bassi: |
Il Comandante delle Forze aeree svizzere H.R. Xxxxxxx Comandante di corpo | Il Comandante delle Forze aeree tattiche delle Forze aeree reali olandesi X.X. xx Xxxx Xxxxxxxx generale |