CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ELETTROMECCANICA BOVONE S.R.L. (REV. I IN VIGORE DAL 01/03/2020)
MADE IN EXCELLENCE
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ELETTROMECCANICA BOVONE S.R.L. (REV. I IN VIGORE DAL 01/03/2020)
1. Preambolo
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (in seguito “le Condizioni”), avendo ad oggetto tutti i tipi di prodotto forniti dalla Elettromeccanica Bovone S.r.l., con sede legale in Xxx Xxxxxx 00/x, 00000 Xxxxx (XX), Xxxxxx (in seguito “il Venditore”), regoleranno tutti i presenti e futuri contratti di vendita tra il Venditore e l’Acquirente.
2. Ordini - Offerte
2.1 Ogni ordine inviato al Venditore dall’Acquirente è accettato o meno a totale discrezione del Ven- ditore e, se accettato, sarà unicamente accettato secondo queste Condizioni e per mezzo del modulo standard di conferma d’ordine del Venditore. Ciascun ordine, così accettato, costituisce un singolo contratto legalmente vincolante tra il Venditore e l’Acquirente (in seguito il “Contratto”).
2.2 Ogni offerta inviata all’Acquirente dal Venditore, se accettata, sarà unicamente accettata secondo queste Condizioni e per mezzo del modulo standard di offerta del Venditore. Ciascuna offerta, così accettata, costituisce un singolo contratto legalmente vincolante tra il Venditore e l’Acquirente (in se- guito il “Contratto”).
2.3 Le presenti Condizioni prevalgono su qualsiasi altro diverso termine o condizione, qualora ve ne siano, contenuti in un modulo d’ordine o in altri documenti o corrispondenza proveniente dall’Acqui- rente. Modifiche aggiuntive o sostituzioni di detti termini e condizioni non vincolano in nessun modo il Venditore né costituiscono parti dell’ordine, a meno che non siano espressamente accettate per iscrit- to da una persona autorizzata ad impegnare il Venditore.
3. Specifiche
3.1 Il Venditore dichiara che i prodotti sono conformi unicamente:
i) alle schede tecniche inviate dal Venditore all’Acquirente, le quali sono da considerarsi come in corporate nelle presenti Condizioni per relationem; e
ii) a quelle ulteriori specifiche o descrizioni (qualora ve ne siano) espressamente convenute caso per caso nell’ambito di uno specifico Contratto, le quali (qualora ve ne siano) sono da considerar si come incorporate nelle presenti Condizioni per relationem; e
iii) alle norme tecniche armonizzate applicabili ai prodotti all’epoca della consegna, di volta in volta in vigore nell’Unione Europea.
Si conviene che in caso di esportazione dei prodotti da parte dell’Acquirente il Venditore non garantirà la conformità dei prodotti alle leggi ed alle norme tecniche in vigore nel Paese di destinazione, salva diversa espressa pattuizione scritta.
3.2 Nessun’altra specifica, materiale descrittivo, dichiarazione scritta o orale, corrispondenza o dichia- razione, materiale promozionale o di vendita o altri dati desunti dai campioni inviati dal Venditore, formeranno parte o saranno incorporati per relationem in qualsiasi Contratto tra le parti.
4. Prezzi – Condizioni di pagamento
4.1. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi dei prodotti sono quelli elencati nell’offerta/conferma d’or- dine (come appropriato) inviata dal Venditore all’Acquirente. Salvo diverso accordo scritto, essi si ri- feriscono ai prodotti venduti FCA presso i locali del Venditore, secondo gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, rev. 2020 o successiva revisione aggiornata che si considera incorporata nelle presenti Condizioni.
4.2 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento deve essere effettuato integralmente, mediante bo- nifico bancario, sul conto corrente bancario indicato dal Venditore, almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista per la consegna dei prodotti.
4.3 Qualsiasi pagamento effettuato ad agenti, rappresentanti, o intermediari commerciali del Vendi- tore non verrà riconosciuto come eseguito xxxxxx le relative somme non siano state incassate dal Ven- ditore.
4.4 Se l’Acquirente non provvede al pagamento entro la data convenuta, il Venditore, fatto salvo il diritto al risarcimento dei costi da egli sostenuti a qualsivoglia titolo, avrà diritto agli interessi di mora, secondo quanto previsto dalla Direttiva UE 7/2011 a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto.
4.5 In caso di ritardo o di qualsiasi non conformità ai termini di pagamento, il Venditore, dopo notifica scritta all’Acquirente, potrà sospendere l’esecuzione di qualsiasi Contratto in corso con l’Acquirente fino al momento in cui non riceva il pagamento per intero o adeguate garanzie bancarie, pagabili a pri- ma richiesta, in conformità al testo e alle caratteristiche richieste dal Venditore, che coprano l’intero debito aperto. In alternativa alle predette garanzie, il Venditore avrà il diritto, a sua totale discrezione, di richiedere il pagamento in anticipo dell’intero debito aperto prima della consegna dei prodotti con riferimento a qualsiasi Contratto in corso con il Compratore.
5. Riserva di proprietà
5.1 La proprietà dei prodotti oggetto di ogni spedizione non passa all’Acquirente fino a quando l’Acqui- rente non ne ha pagato per intero il prezzo al Venditore.
5.2 L’Acquirente, su richiesta del Venditore, dovrà assisterlo per intraprendere ogni misura necessaria per proteggere il diritto di proprietà del Venditore nel Paese in cui si trovano i prodotti.
5.3 L’Acquirente non potrà vendere, donare, permutare, alienare, costituire un pegno, o in alcun altro modo alterare o vincolare i prodotti fino al pagamento totale del loro prezzo in favore del Venditore.
6. Consegna
6.1 Salvo diverso accordo scritto, la consegna delle merci viene effettuata FCA presso i locali del Ven- ditore, secondo gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, rev. 2020 o successiva revi- sione aggiornata che si considera incorporata nelle presenti Condizioni.
6.2 Se il Venditore si occupa della spedizione dei prodotti egli agirà in qualità di mandatario autorizza- to dall’Acquirente. In tal caso, l’Acquirente si assumerà per intero i rischi ed i costi relativi al trasporto.
6.3 L’Acquirente, tenendo indenne il Venditore, si fa carico di ogni rischio e spesa relativa alla confor- mità dei prodotti con ogni normativa applicabile riguardante le caratteristiche degli imballi ed il loro smaltimento.
6.4 Salvo diverso accordo scritto, il Venditore consegna la merce entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore di ogni Contratto. In ogni caso, il Venditore ha diritto ad un periodo di tolleranza di 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza della data di consegna prevista dal relativo Contratto (cosiddetto “termine di grazia”). Si conviene che in nessun caso il Venditore sarà responsabile nei con- fronti dell’Acquirente per perdita di produzione, perdita di profitto, perdita d’uso, perdita di contratti o per perdita consequenziale, economica o indiretta derivante dalla ritardata consegna.
6.5 Se l’Acquirente non prende in consegna i prodotti alla data di consegna prevista nel Contratto, egli dovrà comunque pagare il loro prezzo di acquisto come se la consegna avesse avuto luogo. Qua- lora l’Acquirente non prenda in consegna i prodotti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna prevista nel Contratto, il Venditore si riserva la facoltà, mediante comunicazione scritta, di risolvere il Contratto per intero o in parte. Il Venditore avrà quindi diritto al risarcimento per le perdite subite a seguito dell’inadempimento, da parte dell’Acquirente, al suo obbligo di prendere in consegna i prodotti.
6.6 Per ciascuna consegna di prodotti l’Acquirente si impegna a fornire al Venditore i relativi docu- menti, debitamente firmati dall’ Acquirente, comprovanti la spedizione della merce a destinazione o un’equivalente dichiarazione resa dell’Acquirente.
7. Responsabilità per prodotti difettosi
7.1 Salvo diverso accordo scritto, il Venditore s’impegna a porre rimedio a qualsiasi non conformità (“difetto”) dei prodotti per i quali è responsabile, che si verifichi entro 12 (dodici) mesi dalla data di con- segna dei prodotti (come da clausola di resa pattuita nel Contratto secondo gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale rev. 2020 o successiva revisione aggiornata che si considera incorpora- ta nelle presenti Condizioni), purché sia stato prontamente portato a conoscenza del difetto ai sensi dell’Articolo 7.2. In questo caso il Venditore sostituirà i prodotti (o parti dei prodotti, se applicabile) che risultino essere difettosi. Resta inteso che i costi di sostituzione (e.g. di spedizione, di montaggio, etc.) dei prodotti che risultino essere difettosi saranno a carico dell’Acquirente. In alternativa alla so- stituzione, il Venditore avrà la facoltà, a sua assoluta ed esclusiva discrezione, di rimborsare il prezzo dei prodotti difettosi nel caso in cui questo prezzo sia già stato pagato dall’ Acquirente al Venditore o, se tale prezzo non è ancora stato pagato, di liberare l’Acquirente dall’obbligazione di pagare lo stesso mediante l’emissione di una nota di credito in favore dell’Acquirente pari all’ammontare di tale prez- zo. Questa garanzia (i.e. l’obbligo di sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo) sostituisce qualsiasi altra garanzia legale o responsabilità prevista dalla legge. Si conviene di conseguenza che, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, qualsiasi altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale sia extra-contrattuale) che possa sorgere dai prodotti forniti e/o dalla loro rivendita (per esempio risarcimento dei danni, perdita di profitto, ecc.) è espressamente esclusa.
7.2 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore per iscritto via e-mail all’indirizzo di posta elet- tronica xxxxxxx@xxxxxx.xxx entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti; in assenza di notifica entro questo termine, l’Acquirente decadrà dal diritto di reclamare i difetti. Qualsiasi reclamo relativo ai difetti che non può essere scoperto mediante una diligente ispezione al momento del ricevimento (vizi occulti) dovrà essere notificato al Venditore per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta del difetto; in assenza di notifica entro questo termine, l’Acquirente decadrà dal diritto di reclamare i difetti. L’avviso deve indicare con precisione il difetto ed i Prodotti cui si riferisce.
8. Azioni per responsabilità da prodotto
8.1 Il Compratore accetta di indennizzare e manlevare il Venditore da ogni azione per responsabilità da prodotto relativa ai prodotti e si impegna ad assicurarsi adeguatamente contro tali rischi tramite una polizza assicurativa che copra in maniera adeguata tali rischi.
9. Forza maggiore - Eccessiva onerosità
9.1 Il Venditore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei propri obblighi previsti da qual- siasi Contratto per cause di forza maggiore. A seguito della comunicazione all’Acquirente da parte del Venditore di tale causa, al Venditore sarà concessa una proroga ragionevole dei termini per l’adempi- mento. Ai fini di tale clausola, Forza Maggiore significa incendio, esplosione, fulmini, disastro naturale, epidemia (inclusa Covid-19), atto terroristico, guerra, rivoluzione, sommossa, insurrezione, sciopero ufficiale o simili questioni sindacali, ritardi, per qualsiasi ragione, nelle consegne da parte dei fornitori del Venditore o eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo della parte interessata. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore dovesse continuare per più di 90 giorni di calendario, cia- scuna parte avrà il diritto di risolvere il Contratto di vendita interessato dalla causa di forza maggiore mediante comunicazione scritta all’altra parte, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo in ogni caso escluso ogni diritto al risarcimento dei danni.
9.2 Nel caso in cui l’adempimento degli impegni del Venditore divenga eccessivamente oneroso ri- spetto alle obbligazioni contrattuali originariamente pattuite nel relativo Contratto, in maniera tale da modificare i costi del Venditore di oltre 15%, il Venditore ha la facoltà di richiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza di accordo su tale revisione, di risolvere qualsiasi Contrat- to senza responsabilità alcuna.
9.3 Il precedente art. 9.2 si applica anche in caso di intervenute modifiche alle norme tecniche armo- nizzate applicabili ai prodotti di volta in volta in vigore nell’Unione Europea.
10. Riservatezza
10.1 L’Acquirente si impegna a non registrare, né a consentire o favorire la registrazione da parte di terzi di uno qualsiasi dei marchi del Venditore (né di marchi, nomi commerciali o simboli che sono simili ai marchi), nel Paese ove ha sede l’Acquirente o altrove. L’Acquirente si impegna inoltre a non includere i marchi del Venditore nel proprio nome commerciale o denominazione sociale.
10.2 Il Venditore si impegna a non rivelare né durante né dopo l’esecuzione di ogni contratto di vendi- ta concluso ai sensi delle presenti Condizioni i segreti commerciali del Venditore o altre informazioni riservate (ad es. dati tecnici riguardanti i prodotti, politiche di sconto, condizioni generali di vendita, condizioni di garanzia, ecc.) di cui dovesse essere venuto a conoscenza e si impegna a non utilizzare tali segreti o informazioni riservate per scopi diversi da quelli di ogni contratto di vendita.
11. Legge applicabile
11.1 Tutti i contratti di vendita conclusi dalle parti sono regolati dalle presenti Condizioni e, nella mi- sura in cui talune questioni non siano trattate da tali Condizioni, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (Convenzione di Vienna del 1980, in seguito denominata «CISG»), e, nella misura in cui talune questioni non siano contemplate dalla CISG, dalla legge italiana.
12. Risoluzione delle controversie