Guida alle assicurazioni
I.P.
Guida alle assicurazioni
Tutto quello che bisogna sapere prima di sottoscrivere una polizza assicurativa.
xxx.xxxxxxxxxx.xx - numero Verde 800.565.800
DM+B&Associati [Pn] - Grafiche Filacorda [Ud] 03.30430
Con il sostegno di
Prefazione
La presente guida è stata realizzata con il preciso intento di mettere a disposizione dei cittadini consumatori uno strumento utile per orientarsi nel mondo delle assicurazioni.
La volontà è quella di fornire le informazioni necessarie, con un linguaggio semplice e chiaro, sulle principali tematiche assicurative, che risultano spesso difficili da comprendere e che talvolta non vengono affrontate con piena consapevolezza da parte del cittadino.
Traendo spunto, nella trattazione delle coperture rc auto, dalla guida alle assicurazioni pubblicata dall’Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo) e con la preziosa col- laborazione dell’Associazione “Movimento di Difesa del Cittadino” che sostiene la nostra iniziativa, abbiamo voluto approfondire gli aspetti relativi alle principali coperture assicurative del ramo danni.
Per maggiore chiarezza e per assolvere pienamente all’intento di diffondere la conoscenza e la sensibilizzazione delle famiglie sulle coperture dei rischi assicurativi esistenti sul mercato, abbiamo inte- grato questa guida con un glossario che riprende i principali termi- ni assicurativi dandone una definizione semplice e comprensibile, inserendo anche i principali riferimenti normativi, per consentire al cittadino di conoscere a fondo i propri diritti e doveri in materia.
MDC - Movimento Difesa del Cittadino
Attività sedi locali
Attività editoriale
Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC), presieduto da Xxxxxxx Xxxxx, è nato a Roma nel 1987, indipendente da partiti e sindacati, ed è impegnato da oltre vent’anni nella promozione della tutela dei diritti dei cittadini, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di autodifesa, prestando assistenza e tutela tramite esperti. MDC è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e di Consumers' Forum. Collabora con Legambiente e con le principali associazioni nazionali di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori; è presente in diverse sedi istituzionali, comitati, commis- sioni, arbitrati, osservatori e forum.
Riconosciuto dalla Commissione Europea e accreditato alla DG SANCO, MDC ha fondato nel 2006, insieme a Regione Siciliana e Regione Liguria, Consumed, una rete di organizzazioni per la tutela dei diritti dei con- sumatori del Mediterraneo ed è attualmente capofila del progetto Periscope, realizzato con la ASL di Brindisi e due Università (di Polonia e Danimarca) con l’obiettivo di prevenire l’obesità infantile in età prescolare.
MDC nazionale si avvale di uno Staff legale ed è suddivisa in dipartimen- ti che curano le attività associative e si occupano di tematiche specifiche. Sono 59 le sedi locali dislocate in 15 regioni che offrono ai soci servizi di consulenza e assistenza nelle controversie con la Pubblica Amministra- zione, gestori dei servizi pubblici e privati, contratti, bollette, ecc. Per con- tattare i responsabili delle sedi associative è sufficiente consultare il sito xxx.xxx.xx recentemente rinnovato oppure telefonare alla sede nazionale 06.4881891. Sul sito è possibile accedere allo Sportello Conciliazione e ai servizi Assistenza on line.
MDC ha un’intensa attività editoriale. Ha fondato l’agenzia di stampa quotidiana sui consumi Help Consumatori (HC) – ora gestita da Consu- media, una cooperativa i giornalisti indipendente – pubblica il mensile Diritti&Consumi e il bisettimanale Mdcnews, strumento di informazione sulla vita interna al Movimento inviato a tutte le sedi locali e tramite esse
Campagne e progetti
ai soci. Ogni anno pubblica il rapporto sulle frodi alimentari in Italia in col- laborazione con Legambiente “Italia a tavola”. Giunto alla seconda edizio- ne anche “Baby Consumers”, rapporto sui consumi di bambini e adolescen- ti italiani curato dal Dipartimento Junior, che si è occupato della relazione dei ragazzi con i cellulari e i new media (tv e alimentazione la prima edi- zione). Da oggi MDC ha anche un canale tv web su Youtube Cittadini in Tv, accessibile anche dal sito dell'associazione.
Il Movimento è stato impegnato in questi ultimi anni in numerose campa- gne informative e indagini su: autocertificazione, semplificazione ammini- strativa, euro, prezzi e tariffe, risparmio, servizi finanziari e assicurativi, ali- mentazione, nuove tecnologie, tutela dei minori e informazione. Tra le ini- ziative in corso: oltre al progetto europeo Periscope, lo Sportello Arcoba- leno per offrire ai cittadini extracomunitari tutela sui consumi, e Cittadini d'Argento, per rendere gli over-60 protagonisti della vita sociale del terri- torio, entrambi cofinanziati dal Ministero della Solidarietà Sociale e in col- laborazione con il Movimento Consumatori. Finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è partito anche Occhi Aperti! con altre 5 associazio- ni, per informare i cittadini sui loro diritti in tema di pratiche commerciali scorrette, garanzie dei beni post-vendita e uso degli strumenti creditizi. Tra le iniziative recenti, ricordiamo Sportello Conciliazione, in collaborazione con Unioncamere per diffondere la cultura delle soluzioni extragiudiziali nei conflitti tra aziende e utenti; Più Concorrenza Più Diritti, cofinanziato dall'MSE, per informare e assistere i cittadini sulle liberalizzazioni. Infine, le Giornate del Sole, un'iniziativa, promossa con Enel e altre associazioni, e le due edizioni di A scuola di Energia, con il GSE e Movimento Consu- matori, per sensibilizzare i cittadini e le scuole sull'uso intelligente del- l'energia e delle fonti rinnovabili.
Guida alle assicurazioni Le assicurazioni contro i danni
L’assicurazione è un contratto che trasferisce un rischio da un soggetto, “l'assicurato”, ad un altro, “l'assicuratore”.
La polizza assicurativa prevede che l'assicurato, alle scadenze previste dal contratto, versi alla compagnia di assicurazioni una determinata somma di denaro: il premio; l'assicuratore, in cambio, si impegna a risarcire l’assicurato dei danni patrimoniali conseguenti ad un determi- nato evento: il sinistro, qualora questo si verifichi, o a riconoscere una prestazione ai beneficiari della polizza al sopraggiungere di un evento attinente alla vita umana.
Il contratto di assicurazione permette al suo contraente di evitare o arginare gli effetti negativi che conseguirebbero dal verificarsi del rischio assicurato.
Esistono diverse tipologie di assicurazioni e di polizze assicurative, stu- diate per specifiche esigenze: assicurazioni sulla casa, assicurazioni auto e moto, assicurazioni malattia, assicurazioni sulla vita, assicura- zioni viaggi, ecc., che possiamo tuttavia far confluire in due categorie principali: le assicurazioni contro i danni e le assicurazioni sulla vita:
le assicurazioni contro i danni consentono all'assicurato di tutelarsi da eventuali perdite patrimoniali che possono insorgere al verificarsi di eventi particolari, in base alle condizioni previste dal contratto di assi- curazione;
le assicurazioni sulla vita permettono all'assicurato di soddisfare un'esigenza di tipo economico (propria o di un'altra persona, il benefi- ciario) al sopraggiungere di un evento attinente alla vita umana.
In questa guida trattiamo nello specifico le principali assicurazioni con- tro i danni.
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono che l'assicuratore risarcisca l'assicurato al verificarsi di eventi che possano comprometterne il patrimonio e la disponibilità economica, in base alle condizioni previste dalla polizza di assicurazione.
In quest’ambito rientrano un gran numero di forme di assicurazione specifiche, tra cui
le assicurazioni Responsabilità Civile auto (o assicurazioni RC auto);
le assicurazioni contro gli infortuni e la malattia; le assicurazioni sull’abitazione,
ciascuna delle quali mira a proteggere l'individuo dalle conseguenze negative e dai rischi riconducibili a situazioni ed eventi specifici.
L’assicurazione r.c. auto / RC AUTO / INFORTUNI / MALATTIA / ABITAZIONE / GLOSSARIO
Ogni veicolo a motore per circolare deve essere coperto da assi- curazione R.c. auto emessa da una impresa di assicurazione a ciò abilitata (gli elenchi sono reperibili nel sito xxx.xxxxx.xx). L’esistenza dell’assicurazione è documentata dal contrassegno, che per legge deve essere esposto in modo visibile dall’esterno del veicolo, e dal certificato di assicurazione, che deve essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità di polizia.
Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprieta- rio a sanzione determinata dal codice della strada.
Chi assicura, la Compagnia, non può rifiutarsi di prestare l’assi- curazione r.c. auto.
L’eventuale rifiuto va immediatamente segnalato all’ISVAP per gli accertamenti ed i conseguenti interventi (erogazione di san- zioni): vi è infatti l’obbligo da parte delle imprese di assicura- zioni di accettare la richiesta di copertura secondo le condizioni di polizza e le tariffe che devono essere preventivamente stabi- lite (ART. 142).
Le Compagnie devono comunque verificare la correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché l’identità del con- traente e dell’intestatario del veicolo (se persona diversa), al fine della corretta attribuzione della classe di merito.
A dispetto del pensiero comune, le coperture r.c. auto non sono tutte uguali.
Presso le sedi delle società assicuratrici e con rapide consulta- zioni dei relativi siti internet, dove sono pubblicate nota infor- mativa e condizioni contrattuali si può trovare il contratto più adatto alle proprie esigenze.
La valutazione della convenienza del prodotto va effettuata tenen- do conto non solo del premio di tariffa ma anche dei massimali
di garanzia r.c. auto e delle condizioni contrattuali, con particolare rife- rimento alle clausole di franchigia, esclusione e rivalsa.
Occorre prestare attenzione alle garanzie accessorie alla r.c. auto: le garanzie incendio, furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, assistenza, ecc., sono oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla x.x.xxxx, anche se solitamente prestate insieme ad essa. Qualora previste, l’assi- curatore può inserire nella comunicazione che trasmetterà al contraen- te almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una tabella delle garanzie accessorie (Furto, Incendio, Cristalli, Assistenza) con indicazione per ognuna di esse del premio (quanto costa) e del massimale (quanto risarcirà) relativi sia all’annualità precedente che all’annualità in corso.
Nei punti vendita delle Compagnie di Assicurazione è possibile ottenere preventivi personalizzati, gratuiti e vincolanti per le imprese che li for- niscono, validi per almeno 60 giorni e per l’intero territorio nazionale.
È necessario prendere visione della documentazione necessaria ad effettuare la valutazione complessiva del prodotto per confrontarlo con le altre proposte presenti sul mercato.
Il bonus-malus
È il sistema prevalente di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori, dove è la condotta di guida del proprietario a modifica- re ad ogni scadenza annuale in aumento o in diminuzione l’impor- to del premio.
Questo varia nel tempo con l’assegnazione del contratto ad una classe di merito che migliora in assenza di sinistri e peggiora in presenza di questi se provocati durante un periodo di tempo denominato “periodo di osservazione”; in caso di polizza stipulata per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertu- ra e termina sessanta giorni prima della scadenza annuale. Per le annua- lità successive (quindi in caso di rinnovo presso lo stesso assicuratore) il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza del rinno- vo e termina due mesi prima della scadenza annuale.
L’evoluzione della classe di merito, e quindi la nuova attribuzione, avviene sulla base di una scala di valutazione autonoma per ciascuna Compagnia (Classi di merito “interne”).
Per rendere possibile il paragone tra le diverse proposte delle singole Compagnie, e rendere quindi agevole il passaggio ad “altro assicurato- re”, l’ISVAP ha istituito la classe di merito di conversione universale (CU) ed ha prescritto che l’attestato di rischio indichi entrambe le clas- si di merito, quella “interna” (propria della Compagnia) e la corrispon- dente classe di conversione universale (CU).
Al veicolo assicurato per la prima volta dopo l’immatricolazione o dopo il passaggio di proprietà (voltura al PRA, o acquisto per i ciclomotori), è assegnata la classe di conversione CU 14; tuttavia, se il passaggio di proprietà avviene tra coniugi in comunione di beni o da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l’assicuratore (lo stesso o anche un altro) è tenuto a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
La tabella evidenzia l’evoluzione nel tempo della classe di conversione universale (CU), all’interno delle 18 previste, in base ai sinistri registra- ti nel periodo di osservazione:
Classe di merito CU 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri
1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Clausole
di franchigia, | |
esclusione, | |
rivalsa |
La clausola di franchigia è una condizione contrattuale in base alla quale il contraente deve rendere alla Compagnia una parte (stabilita in sede di contratto) del costo del sinistro liquidato al terzo; a fronte di questa clausola il contraente paga un premio inferiore.
Le clausole di esclusione e rivalsa sono condizioni, stabilite dal contrat- to, che limitano o escludono la copertura del rischio e quindi il risarci- mento in caso di sinistro; questo significa che la Compagnia è comun- que obbligata a liquidare un eventuale sinistro al danneggiato, ma ha diritto di rivalersi sul contraente, ha il diritto quindi di chiedergli la restituzione totale o parziale di quanto pagato.
I casi di esclusione indicati più comunemente dalle compagnie sono gli incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza patente.
Alcune compagnie limitano la propria copertura al solo caso di condu- centi identificati nel contratto: se l’incidente è provocato da un condu- cente diverso da quello indicato in contratto, la compagnia ha diritto di rivalsa verso il contraente per l’importo pagato al danneggiato (chiede la restituzione di quanto ha risarcito).
Le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa previste dal contratto devono essere indicate nella nota informativa precontrattuale; per una scelta consapevole bisogna confrontare i prezzi dei preventivi anche con riferimento alla presenza o meno di clausole di esclusione e rivalsa.
È possibile richiedere sconti sulla tariffa?
Quale durata ha un contratto r.c. auto?
Ogni Compagnia può applicare sconti sul premio r.c. auto rispetto alla tariffa in corso: in questo caso è tenuta ad indicare in modo chiaro, sulla polizza, lo sconto applicato.
Per le annualità successive tuttavia non è tenuta ad applicarlo: se ritie- ne di concederlo nuovamente, lo sconto deve essere chiaramente indi- cato nella quietanza.
La durata della copertura assicurativa è fissata in un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio.
Sono possibili eccezioni, se richieste, per durate sia inferiori che supe- riori all’anno; in questi casi è opportuno fare attenzione alle condizio- ni contrattuali poiché il costo della polizza potrebbe essere più elevato.
L’assicuratore è obbligato a risarcire i sinistri avvenuti entro la data di scadenza indicata nel certificato di assicurazione e fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza annua previ- sta dal contratto.
L’assicuratore per questo periodo risponde dei sinistri causati dal pro- prio assicurato anche in caso di mancato pagamento del premio. È il cosiddetto periodo di tolleranza o di comporto, che si applica sempre nel caso di contratti a tacito rinnovo, mentre nei contratti senza tacito rinnovo (quelli che devono essere rifirmati ad ogni scadenza annuale) il periodo di tolleranza si applica di diritto solo alle scadenze interme- die e non alla scadenza annuale, quando il contratto cessa automatica- mente di avere effetti (è a discrezione delle compagnie applicare il com- porto anche in caso di contratti senza tacito rinnovo).
In caso di furto del veicolo, il contratto r.c. auto cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di
Come si conclude il contratto r.c. auto?
Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento
del premio?
pubblica sicurezza (la Compagnia non risarcisce i danni causati da un conducente non autorizzato). L’assicurato ha diritto al rimborso della parte di premio relativa al residuo periodo di assicurazione (cioè al periodo che va dal giorno successivo alla denuncia a quello di scaden- za indicato nel certificato di assicurazione), detratto un importo corri- spondente all’imposta sulle assicurazioni e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale pagati dalla Compagnia.
Il contratto r.c. auto si conclude mediante sottoscrizione della polizza, pagamento del premio e rilascio da parte dell’assicuratore dei docu- menti assicurativi: contrassegno e certificato, indispensabili per circo- lare, nonché le condizioni di polizza.
Il contrassegno deve essere esposto sul veicolo entro 5 giorni dal paga- mento del premio o della rata di premio, per cui la Compagnia ha il dove- re di farlo avere al cliente entro tale termine. Durante tale periodo l’assi- curato dimostra di aver pagato il premio esponendone la quietanza.
Nel caso di contratti conclusi su internet o al telefono la Compagnia invia per fax un documento provvisorio che ha validità per 5 giorni, entro i quali deve pervenire al domicilio dell’assicurato l’originale della documentazione assicurativa.
Il premio può essere pagato con assegno (bancario postale o circolare) non trasferibile, intestato alla Compagnia o all’intermediario espressa- mente in tale qualità, con ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico (es. addebito R.I.D.), che abbiano come beneficiario uno dei suddetti soggetti.
La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio. In genere
Che cosa
è l’attestato di rischio?
nella r.c. auto il rilascio del certificato e del contrassegno vale quale quietanza.
In caso di pagamento del premio in contanti è necessario il contestua- le rilascio della quietanza firmata da parte della Compagnia.
Il premio annuale si può pagare anche con rate semestrali o trimestra- li, a seconda di quanto previsto nelle norme tariffarie dell’impresa. In questo caso di norma viene applicato un costo aggiuntivo di fraziona- mento. All’atto della conclusione del contratto devono essere conse- gnati anche: le condizioni contrattuali, il modello per la richiesta di risarcimento del danno e il modulo di denuncia (cosiddetto modulo blu di constatazione amichevole).
L’attestato di rischio è il documento che riporta la storia dei sinistri del veicolo verificatisi negli ultimi 5 anni e, in caso di tariffa bonus/malus, le classi di merito, interna e universale (CU), di provenienza e di asse- gnazione, riferite al proprietario del veicolo.
Sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, è pos- sibile cambiare Compagnia e conservare la propria storia assicurativa, con relativa classe di merito (CU).
La Compagnia, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, ha il dovere di trasmettere al domicilio del contraente l’attestato di rischio unitamente ad una comunicazione scritta di come si possa esercitare l’eventuale disdetta ed informazioni sul premio di rinnovo - anche in caso contratti a tacito rinnovo o di disdetta, qualunque sia la forma tariffaria ed il canale di vendita utilizzati.
Quali sono gli obblighi
del contraente?
Qual è il periodo di validità dell’attestato
di rischio?
Come si rinnova un contratto r.c. auto?
Quando si vuole assicurare il proprio veicolo con altro assicuratore bisogna sempre consegnare all’atto della sottoscrizione del contratto un attestato di rischio in corso di validità: in assenza di tale documento, il contratto è assegnato alla classe CU 18.
Se al momento della stipula ci si trova nell’impossibiltà di consegnare l’attestato al nuovo assicuratore, si può comunque farlo entro 3 mesi: si avrà così diritto alla riclassificazione del contratto in base alle infor- mazioni contenute nell’attestato stesso e al ripristino della relativa clas- se di conversione universale-CU. L’assicuratore provvederà inoltre a cal- colare l’eventuale differenza di premio risultante a tuo credito o debito, che dovrà essere regolata entro la data di scadenza del contratto.
L’attestato di rischio ha validità di 60 mesi dalla scadenza del relativo contratto, a condizione che il contraente dichiari ai sensi e per gli effet- ti degli artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato dopo la scadenza. Nei casi di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento del- l’attestato, il contraente (o, se persona diversa, il proprietario, l’usufrut- tuario, l’acquirente del veicolo a rate o l’utilizzatore in leasing) può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato entro 15 giorni, senza applicazione di costi. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata, purchè munita di delega scritta espressamente rila- sciatagli dall’avente diritto e di copia di valido documento di riconosci- mento di quest’ultimo.
I contratti r.c. auto possono essere con o senza tacito rinnovo. Quelli a tacito rinnovo si intendono prorogati per l’annualità successiva in mancanza di disdetta scritta inviata dalle parti entro il termine di legge
Quali obblighi di comunicazione ha il contraente quando vuole cambiare compagnia
di assicurazione?
di almeno 15 giorni prima della scadenza annuale. I contratti che pre- vedono il tacito rinnovo in assenza di disdetta inviata nel termine di legge, per i quali l’assicuratore abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazione per iscritto della disdetta da parte del contraente in caso di aumento del premio, al verificarsi di tale ultima circostanza (l’au- mento del premio), si intendono prorogati solo in presenza di una espli- cita manifestazione di volontà del contraente tesa alla prosecuzione del rapporto (ad es. il pagamento del nuovo premio), non essendo suffi- ciente a tal fine il mero silenzio. I contratti senza tacito rinnovo (“a sca- denza secca”) esauriscono i loro effetti alla scadenza (talvolta i contrat- ti prevedono un periodo di tolleranza con prolungamento della garan- zia assicurativa sino al 15° giorno successivo alla scadenza annuale. In ogni caso per la conclusione del nuovo contratto è necessaria una nuova manifestazione di volontà.
Nel caso in cui l’assicuratore proceda a formalizzare la disdetta contrat- tuale in occasione della comunicazione scritta inviata al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, egli deve specificare nella medesima comunicazione il suo obbligo di dare nuova copertura qualora il contraente, nonostante la disdetta, chieda nuovamente di assicurarsi.
L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamente all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annua- le del contratto, una comunicazione scritta, contenente tra l’altro le modalità di esercizio della disdetta relative al suo contratto.
• Contratti senza tacito rinnovo (“a scadenza secca”): il contraente non ha alcun obbligo di comunicare disdetta alla compagnia poichè alla scadenza annuale il contratto si estingue.
Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto?
• Contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, per i quali l’assicuratore abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazione di disdetta da parte del contraente in caso di aumento del premio: verificandosi tale circostanza (l’aumento del premio) il contraente non ha l’obbligo di comunicare disdetta alla compagnia.
• Contratto a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata almeno 15 giorni prima della scadenza annuale: il contraente ha l’obbligo di comunicare alla compagnia, con raccomandata a.r. o con telefax, la disdetta contrattuale nel predetto termine.
Se l’aumento della tariffa annua (non derivante dall’applicazione del “malus”) è superiore al tasso di inflazione programmato, l’assicuratore deve specificare nella predetta comunicazione che il contraente ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata a.r., telefax o consegna a mano agli indirizzi ivi indicati fino al giorno di scadenza del contratto.
In tal caso non si applica il periodo di tolleranza o di comporto poiché la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno stesso della scadenza.
Nel caso si decida di vendere il veicolo in corso di contratto e si scelga di non cedere la relativa garanzia r.c. auto al nuovo acquirente ovvero di non trasferire la stessa su altro veicolo di proprietà, il contratto stes- so si risolve a far data dal trasferimento di proprietà e si ha diritto, per effetto della cessazione del rischio, alla restituzione della parte di pre- mio pagata e non goduta, previa restituzione del certificato e del con- trassegno, detratto però un importo corrispondente all’imposta pagata dall’assicuratore e al contributo obbligatorio da questi versato al Servizio Sanitario Nazionale.
Denunciare
un sinistro
Da non confondere il premio relativo alla copertura obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi con il premio relativo alla assicurazio- ne volontaria contro il furto del veicolo, solitamente prestata come garanzia accessoria alla prima, che invece è dovuto per l’intera annua- lità. Ciò significa che, in caso di furto del veicolo, non si avrà diritto al rimborso del premio o delle rate di premio già versate relative alla garanzia furto, ma si avrà anzi l’obbligo di pagare le eventuali rate resi- due successive al furto fino alla scadenza annua del contratto.
Esiste l’obbligo di informare per iscritto l’assicuratore nel caso si abbia subito o provocato un incidente stradale. A tal proposito la compilazio- ne del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole) e la consegna all’assicuratore adempie agevolmente a tale obbligo.
L’assicurazione infortuni / RC AUTO / INFORTUNI / MALATTIA / ABITAZIONE / GLOSSARIO
Le assicurazioni infortuni sono un particolare tipo di assicurazioni che prevedono il versamento di un capitale da parte della compagnia di assicurazioni in caso di decesso dell'assicurato o di un risarcimento nel- l'eventualità in cui subentri un evento capace di limitare in maniera totale o parziale, permanente o temporanea, la capacità lavorativa del soggetto.
L’assicurazione contro gli infortuni deve essere intesa come una misu- ra che mira soprattutto a tutelare l'individuo dai danni patrimoniali derivanti da un infortunio capace di limitare o impedire l'idoneo eser- cizio dell'attività lavorativa.
Le assicurazioni contro gli infortuni non interessano esclusivamente i soggetti in possesso di una regolare attività lavorativa; una polizza contro gli infortuni può infatti essere stipulata anche da categorie di individui per i quali il verificarsi di un infortunio può tradursi in un danno patrimoniale, ancorché differito nel tempo (come, ad esempio, nel caso della casalinga o dello studente). L'assicurazione infortuni può tutelare l'individuo contro i rischi di natura professionale (quelli che possono presentarsi nel corso dell'attività lavorativa dell'assicurato, dichiarata dallo stesso nel contratto di assicurazione) oppure contro quelli di natura extraprofessionale (che si possono verificare durante le attività extra-lavorative o relative al tempo libero del soggetto).
Per essere definibile come tale e per poter dare luogo ad un indenniz- zo da parte della compagnia di assicurazioni secondo le condizioni pre- viste dalla polizza, l'infortunio deve possedere alcune caratteristiche particolari.
Le cause
L'infortunio, deve intendersi come un evento dovuto "a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente con- statabili". In base alla suddetta definizione, la causa alla base dell'in- fortunio deve quindi essere fortuita, violenta ed esterna.
Causa fortuita: significa che l'infortunio non deve dipendere dalla volon- tà del soggetto che lo ha subito, deve essere accidentale ed imprevisto. Causa violenta: significa che l'infortuno deve avvenire in modo improv- viso, non deve essere il risultato di un'azione protratta nel tempo.
Causa esterna: significa che l'evento provocante l'infortunio deve pro- venire dal contesto esterno all'individuo; all'interno della categoria degli infortuni non possono essere fatti rientrare malattie o patologie, in quanto interne all'organismo del soggetto che ne è vittima e non provenienti dal mondo esterno.
Scopo delle polizze infortuni è quello di indennizzare l'assicurato o i suoi beneficiari dai danni patrimoniali conseguenti al decesso, all'inva- lidità permanente o all'inabilità temporanea dell'assicurato, qualora tali eventi siano dipesi da un infortunio rispondente alle caratteristiche pre- viste dal contratto.
Tra gli infortuni che solitamente non rientrano all'interno della nor- male copertura offerta da una polizza infortuni (salvo diverse indica- zioni contrattuali) è possibile trovare gli infortuni derivanti da attività di carattere doloso compiute o tentate da parte dell'assicurato, gli infortuni verificatisi nel corso di competizioni sportive o sport perico- losi (non opportunamente segnalati alla compagnia di assicurazioni), gli infortuni causati da guida in condizioni non idonee in base alle vigenti disposizione, gli infortuni derivanti da ubriachezza e/o uso di stupefacenti o allucinogeni, gli infortuni che avvengono nel xxxxx xx
/ XX XXXX / XXXXXXXXX / XXXXXXXX / XXXXXXXXXX / XXXXXXXXX / XX AUTO / INFORTUNI / MALATTIA / ABITAZIONE / GLOSSARIO
In caso di decesso
guerre e insurrezioni, gli infortuni derivanti da particolari calamità naturali (inondazioni, terremoti e movimenti tellurici).
Rimane comunque possibile proteggersi anche dagli infortuni che pos- sono derivare da alcune delle suddette attività o situazioni (come, ad esempio, nel caso dei rischi sportivi), al prezzo di un sovrappremio sulla polizza assicurativa. Non sono assicurabili le persone affette da alcoli- smo o tossicodipendenza e gli individui affetti da particolari disturbi o malattie (epilessia, schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco-depressive, disturbi paranoici).
Al momento della stipula della polizza viene chiesto al soggetto che intende assicurarsi di indicare con chiarezza la propria attività profes- sionale e lavorativa. L'attività professionale è uno dei criteri più importanti su cui si basa la compagnia di assicurazioni per decidere se assumersi o meno il rischio del cliente e per valutare il premio ad esso associato. Risulta dunque fondamentale che l'assicurato indichi sem- pre con la dovuta precisione alla compagnia assicuratrice il tipo di professione svolto al momento della stipula del contratto di assicura- zione, premurandosi altresì di segnalare prontamente ogni cambia- mento di attività subentrato nel corso del tempo; in questo modo, l'as- sicuratore ha la possibilità di controllare l'andamento del rischio e di valutare l'eventuale aggravamento dello stesso a carico dell'assicura- to, regolandosi di conseguenza.
La polizza infortuni provvede a indennizzare l'assicurato o i beneficia- ri nel caso in cui l'infortunio provochi il decesso, l'invalidità permanen- te o l'inabilità temporanea dell'assicurato.
In caso di decesso dell'assicurato causato da infortunio, il beneficiario indicato nel contratto ha diritto all'indennizzo alle condizioni previste dalla polizza di assicurazione.
Invalidità
permanente
I beneficiari sono designati dalla persona che intende assicurarsi nel momento in cui viene stipulata la polizza assicurativa oppure successi- vamente, con idonea dichiarazione alla compagnia di assicurazioni o tramite testamento. Qualora non sia stato designato alcun beneficiario è previsto che, in caso di decesso dell'assicurato, l'indennizzo sia distri- buito in parti eguali ai suoi eredi.
Per invalidità permanente si fa riferimento al caso in cui l'infortunio produca danni irrimediabili e destinati a permanere per l'intera vita del- l'assicurato, tali da comprometterne la capacità di svolgere una qual- siasi attività lavorativa. L'invalidità permanente deve manifestarsi entro un certo periodo di tempo dal momento in cui si è verificato l'infortu- nio, in base a quanto previsto dal contratto di assicurazione.
Per determinare l'indennizzo che deve essere corrisposto all'assicurato in caso di invalidità permanente si fa riferimento ad apposite tabelle, contenute nella polizza, che associano a ciascun tipo di menomazione fisica (anatomica o funzionale) un valore percentuale indicativo della riduzione della capacità lavorativa generica subita dal soggetto.
Le tabelle che si prendono in considerazione per stimare la riduzione della capacità generica dell'assicurato di compiere un'attività lavorativa variano da compagnia a compagnia. Esistono tuttavia due tabelle cui si fa spesso riferimento: la tabella dell'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e quella dell'Inail (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro), generalmente più favorevole all'assicurato.
In presenza di più menomazioni, per la determinazione dell'indennizzo spettante all'assicurato si procede alla somma delle percentuali ricon- ducibili a ciascuna menomazione, fino ad una percentuale totale mas- sima del 100 .
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L'assicurazione malattia
Inabilità
temporanea
Su richiesta dell'assicurato (di norma, al prezzo di una maggiorazione del premio) è possibile fare in modo che la compagnia di assicurazioni, nel valutare l'invalidità permanente dell'assicurato, tenga conto dell'ef- fettiva occupazione lavorativa dello stesso. In questo caso, l'assicurato sarà titolato a ricevere un risarcimento decisamente più consistente nel- l'eventualità in cui l'infortunio vada a danneggiare irreparabilmente quelle parti del corpo essenziali per lo svolgimento di quella specifica attività lavorativa.
È possibile che il contratto di assicurazione preveda una franchigia a carico dell'assicurato, che può essere assoluta o relativa.
Per inabilità temporanea si fa riferimento al caso in cui l'infortunio determini l'impossibilità per il soggetto assicurato di compiere la pro- pria occupazione lavorativa per un certo lasso di tempo.
In caso di inabilità temporanea all'assicurato viene garantita una dia- ria giornaliera, volta ad arginare le conseguenze negative di natura economica derivanti da un infortunio che limiti la capacità del sogget- to di svolgere la propria attività lavorativa per un determinato numero di giorni. In genere, è previsto che sia riconosciuta all'assicurato una diaria in forma ridotta nell'eventualità in cui l'inabilità non sia totale e permetta comunque al soggetto assicurato di svolgere in parte la pro- pria attività lavorativa. Talvolta possono essere presenti delle franchi- gie; la diaria, in questi casi, potrà essere versata dalla compagnia di assicurazioni solo in presenza di un'inabilità temporanea che si protrae oltre un certo periodo di tempo.
L'assicurazione malattia è una forma di assicurazione che prevede che la compagnia di assicurazioni, dietro pagamento di un premio, rimborsi l'assicurato dei costi da questi sostenuti per ricoveri ospe- dalieri o degenze in ospedale o ambulatorio in conseguenza di infortuni, malattie o interventi chirurgici.
In genere le assicurazioni malattia coprono quindi, nei limiti del massimale convenuto, le spese che l'assicurato deve sostenere per ricoverarsi in ospedali o case di cura privati o pubblici a causa di malattie o infortuni, oppure le spese riconducibili ad interventi chi- rurgici resi necessari da malattia o infortunio.
Generalmente la garanzia di un'assicurazione malattia non copre check up e accertamenti di salute preventivi da parte dell'assicurato, in quanto non è presente quel carattere di aleatorietà alla base dei contratti assicurativi.
Quali sono le garanzie più diffuse in una polizza malattia?
Assicurazione rimborso spese mediche: copre le spese sostenute per ricovero, reso necessario da malattia o infortunio, o per intervento chi- rurgico. Per quest’ultimo non è richiesto il ricovero, potendo avvenire anche in ambulatorio o day hospital, e non vengono neanche richiama- ti la malattia o l’infortunio, che tuttavia ne costituiscono condizioni implicite. Difatti gli interventi chirurgici non motivati da malattia o infortunio (es. correzioni di malformazioni, chirurgia estetica) sono oggetto di esplicite esclusioni.
In altre parole, salvo che non sia diversamente previsto nelle condizio- ni contrattuali, la garanzia non è efficace per le malattie e gli infortu- ni che non diano luogo a ricovero o intervento chirurgico, anche se espongono l’assicurato a spese rilevanti come, ad esempio, alcune ma- lattie per le quali non è sempre necessario il ricovero.
Gli eventi considerati sono la malattia (“ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio”), l’infortunio (“ogni evento dovu- to a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni obiettiva- mente constatabili”), il parto, l’aborto. Quindi nell’ambito della garan- zia rimborso spese mediche, che è un tipo di assicurazione malattia, l’evento infortunio – a differenza della specifica assicurazione contro gli infortuni – non rileva in sé e per sé, ma solo in quanto dia luogo a ricovero o a intervento chirurgico, di cui si assicura il rimborso delle spese. Il rischio coperto è in genere costituito, salvo diversa pattuizio- ne ed in ogni caso previa presentazione di prescrizione medica, dalle spese per malattia accertata e non dalle spese sostenute per timore di una malattia o a fini di prevenzione.
Dunque accertamenti diagnostici e visite specialistiche, per essere rim- borsati, devono in genere essere connessi a malattia o infortunio e aver dato luogo a un ricovero per un periodo minimo di tempo indi- cato in polizza.
Assicurazione per invalidità permanente da malattia: copre la perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa deri- vante da invalidità permanente, conseguente a sua volta da malattia “manifestatasi” successivamente alla data di effetto del contratto ed entro la data di scadenza dello stesso.
Dunque va tenuto distinto il momento della manifestazione della malat- tia (che deve avvenire nel periodo di validità del contratto) dal momen- to della manifestazione dell’invalidità permanente conseguente (che può verificarsi anche oltre la fine del contratto).
Viene corrisposta una somma di cui è fissato in polizza l’ammontare massimo (capitale assicurato) e il cui importo, in caso di sinistro, viene concretamente determinato dall’applicazione di una percentuale sul capitale assicurato (percentuale di indennizzo).
Quest’ultima è a sua volta correlata alla percentuale di invalidità ac- certata e la corrispondenza è generalmente indicata in una tabella inserita in polizza.
Quanto al momento della determinazione del grado di invalidità, pre- supposto per la liquidazione dell’indennizzo, esso dovrebbe avvenire a fine malattia, intesa come stabilizzazione dei postumi. In genere viene previsto un termine minimo prima del quale non è possibile detta sta- bilizzazione (es. sei mesi dalla denuncia) ed un termine massimo (es. 18 mesi dalla denuncia) entro il quale deve essere comunque effettua- to l’accertamento.
Assicurazione di indennità giornaliera per ricovero in casa di cura: prevede la corresponsione all’assicurato di un importo predeterminato per ogni giorno di ricovero in istituto di cura reso necessario da malat- tia o infortunio. L’indennità è indipendente dalle spese effettivamente sostenute dall’assicurato e mira ad integrare il mancato reddito deri- vante dall’impossibilità di svolgere la propria attività.
Assicurazione Long Term Care (LTC): copre le spese derivanti dall’im- possibilità di svolgere autonomamente le funzioni della vita quotidia- na, non necessariamente per malattia o infortunio ma anche per sene- scenza e conseguente menomazione dell’autosufficienza.
Assicurazione contro le malattie gravi (“Dread desease” o “Critical Illness”): copre le necessità derivanti dal verificarsi di una delle gravi malattie previste in polizza (es. infarto, cancro, cecità, ictus, insuffi- cienza renale) attraverso il pagamento di un capitale prefissato. La garanzia è spesso fornita in abbinamento ad assicurazioni sulla vita che prevedano una copertura in caso di morte.
Chi può stipulare una polizza malattia?
Xxxx è bene sapere prima di sottoscrivere una polizza malattia?
Il singolo individuo per sé e/o per la propria famiglia (polizza indivi- duale su una o più teste assicurate) o un contraente (azienda, associa- zione, cassa di assistenza…) a favore dei propri dipendenti o associati (polizza collettiva).
Gli aspetti di maggiore importanza riguardano:
Dichiarazioni dell’assicurato e questionario anamnestico che prima della conclusione del contratto solitamente viene richiesto di compila- re; rappresentano questionari dal quale l’assicuratore trae le informa- zioni sullo stato di salute necessarie per la valutazione del rischio. È importante compilare il questionario personalmente e con attenzione: in caso di informazioni inesatte o incomplete sull’effettivo stato di salute, l’impresa di assicurazione può rifiutare il pagamento dell’inden- nizzo o ridurne proporzionalmente l’ammontare. Non si tratta di una semplice formalità, tant’è che dichiarazioni inesatte e reticenti (vedi gli artt. 1892 e 1893 del codice civile) possono comportare la perdita tota- le o parziale del diritto all’indennizzo, anzi il questionario ha la funzio- ne di richiamare l’attenzione su malattie e menomazioni di cui si potrebbe non essere in grado di apprezzare l’importanza, col rischio di compiere involontarie omissioni e ricadere nelle predette conseguenze. Ad esempio, nel caso di domanda relativa a precedenti interventi chi- rurgici, vanno dichiarati anche eventuali parti cesarei.
Attenzione alle clausole concernenti le garanzie escluse. In linea generale sono escluse dalla copertura le conseguenze di situazioni patologiche anteriori alla stipulazione della polizza che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi e che siano per questo da presumersi “conosciute” dal contraente o le conseguenze di infortuni, avvenuti in
precedenza e taciuti con dolo o colpa grave all’atto del contratto. Le malattie insorte anteriormente alla stipulazione del contratto ma “non conosciute” perché non evidenziate da cure, esami, diagnosi sono gene- ralmente coperte, sia pure con l’applicazione di un termine di aspettativa. Non confondere la condizione relativa all’esclusione dalla garanzia di una determinata prestazione con la condizione che prevede l’inassicura- bilità di alcune categorie di persone come ad esempio gli alcolisti, i tos- sicodipendenti, i malati di AIDS, le persone affette da infermità menta- li. Per costoro la garanzia semplicemente non opera indipendentemente dalla prestazione richiesta. Ciò vuol dire, salvo diversa pattuizione, che qualora una di tali affezioni si manifesti nel corso del contratto, il con- traente perde il requisito dell’assicurabilità, la garanzia non è più opera- tiva e l’assicuratore non è tenuto pertanto ad alcuna prestazione.
Età assicurabile. Le compagnie in genere prevedono un limite massimo di età assicurabile: esse cioè possono rifiutarsi di assicurare una perso- na che abbia già compiuto una determinata età (es. 70 anni). Tuttavia, una volta stipulata la polizza, la compagnia non può prevedere la ces- sazione automatica della copertura qualora l’assicurato compia la mas- sima età assicurabile nel corso del contratto.
Periodo di carenza contrattuale. Le condizioni di polizza solitamente prevedono un periodo iniziale dalla data di decorrenza del contratto (“termine di aspettativa”) durante il quale l’eventuale sinistro non rien- tra in garanzia e quindi non sarà pagato dall’impresa. Occorre fare quindi attenzione se sia previsto in polizza un “termine di aspettativa”: in tal caso, se il sinistro si verifica durante il suo corso, non si ha dirit- to ad alcun risarcimento.
Viceversa l’infortunio non è in genere sottoposto a termini di aspetta- tiva, essendo per definizione un evento improvviso e violento: le spese sostenute per il ricovero o l’intervento chirurgico ad esso conseguenti
sono rimborsate anche se l’infortunio (e il connesso ricovero o inter- vento) siano avvenuti subito dopo la decorrenza della polizza.
Massimali – limiti di indennizzo. Il massimale rappresenta la somma massima che l’assicuratore è disposto a risarcire per l’insieme dei sini- stri coperti dalla polizza verificatisi in un medesimo anno assicurativo. Più alto è questo limite, più alto è il premio.
Il massimale annuo può riguardare, con riferimento ad una medesima polizza, ogni singolo assicurato (massimali per anno e per assicurato)o l’insieme degli assicurati che costituiscono un nucleo familiare (massi- mali per anno e per nucleo assicurato), ma sono presenti anche schemi diversi. Esistono anche polizze che prevedono un massimale illimitato, che incide sensibilmente sull’entità del premio.
Convenzioni. Molte polizze prevedono convenzioni con una rete di cli- niche o centri medici in modo che le prestazioni siano pagate diretta- mente dall’assicuratore (“indennizzo diretto”). Affidarsi ad altri fornito- ri (il cosiddetto “fuori rete”) può comportare la perdita del beneficio dell’indennizzo diretto e quindi l’onere di anticipare le spese ed è inol- tre penalizzato dall’applicazione di limiti di indennizzo o scoperti.
Le assicurazioni sull’abitazione
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Assicurare
l’abitazione
L'assicurazione
incendio
La propria abitazione può essere assicurata contro i rischi in quanto inserita in uno stabile più grande (il condominio) con una polizza glo- bale fabbricati, oppure si possono scegliere formule di tipo diverso, come la multirischio, quella contro i furti all'interno dell'abitazione o quella per la tutela giudiziaria.
Le polizze multirischio rappresentano il prodotto più costoso che si può trovare sul mercato assicurativo per proteggere la propria abitazione, ma anche il più completo, in grado di coprire tutti i rischi correlati alla casa. Le polizze multirischio coprono infatti i danni causati da un incen- dio all'abitazione, da un furto all'interno dell'abitazione e anche la responsabilità civile per i danni a terze persone causati dall'abitazione.
L'assicurazione incendio dell'abitazione tutela l'assicurato dal punto di vista economico nel caso in cui il verificarsi di un incendio (e/o di altri eventi più o meno correlati, opportunamente specificati nel contratto di polizza) provochi danni all'immobile di sua proprietà.
La garanzia contro l’incendio può riguardare sia l’immobile, sia il suo contenuto. Per immobile s’intendono tutti gli impianti fissi; per conte- nuto e/o arredamento s’intendono tutte le cose che nell’abitazione/casa sono rimovibili. Sono coperti dalla stessa polizza anche altri edifici come per esempio il garage e altre dipendenze site negli spazi adiacen- ti al fabbricato, questi però non possono superare 1/10 della superficie complessiva assicurata, altrimenti devono essere indicati espressamen- te nella polizza e assicurati separatamente.
L’assicurazione contro l’incendio è consigliabile a chiunque possieda una abitazione, ai soggetti che vivono in affitto (rischio locativo), e agli indi- vidui che abitano in un condominio, le comuni polizze globali fabbricati, infatti non coprono il contenuto dell’abitazione del singolo condomino.
In genere la copertura delle polizze incendio non riguarda esclusiva- mente i danni conseguenti un incendio, ma anche una serie di danni derivanti da altre tipologie di eventi e situazioni come ad esempio:
• danni causati da fulmini;
• danni causati da tempeste;
• danni generati da esplosioni, implosioni e scoppi;
• danni causati da alcuni particolari fenomeni atmosferici, quali neve, grandine, vento;
• danni risultanti da atti di tipo vandalico o eventi sociopolitici, come tumulti o scioperi;
• xxxxx conseguenti ad eventi di altro genere, quali precipitazioni di aerei o satelliti sull'immobile, fumo o gas, onda sonica, fenomeni elettrici.
Va comunque ribadito che ciascuna compagnia assicurativa applica i propri criteri nel determinare cosa è assicurato o meno dalla propria polizza assicurativa, motivo per cui alcuni dei suddetti aspetti potrebbe- ro anche non essere coperti da una specifica polizza incendio. Si deve peraltro osservare che esistono delle tipologie di danno che, per quanto appaiano molto simili a quelle sopra esposte, non sono generalmente coperte dalle polizze incendio come ad esempio:
• xxxxx conseguenti all'effetto di inondazioni;
• danni connseguenti all’effetto di terremoti;
• xxxxx conseguenti all’effetto di alluvioni;
• xxxxx conseguenti all’effetto di frane;
• xxxxx conseguenti all’effetto di gelo.
È dunque opportuno in tutti i casi mettersi d'accordo con la compagnia in merito alla natura e la tipologia delle garanzie da includere nel pro- prio contratto di polizza, che dovranno essere opportunamente tarate in rapporto alle proprie esigenze specifiche.
L'assicurazione
furto in casa
L’assicurazione incendio dell’abitazione deve essere prestata:
• per il “fabbricato” in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area;
• per il “contenuto” in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti.
Esiste la forma di assicurazione “a valore intero” che prevede la copertura della totalità dei beni assicurati. Se al momento del sinistro le somme assicurate risultano inferiori al “valore a nuovo” o al costo di rimpiazzo, il risarcimento dell’eventuale danno avviene in misura proporzionale alla “scopertura” (o sotto-assicurazione).
Per esempio: se il valore a nuovo del bene è eguale a 100 e la somma assicurata al momento del sinistro risulta pari a 50, nel caso di un danno pari a 30 l’assicurazione risarcirà in proporzione e cioè sola- mente 15.
L’assicurazione può anche essere prestata nella forma “a primo rischio assoluto” ed in tal caso l’assicuratore si obbliga a pagare il danno fino alla concorrenza della somma assicurata senza l’applicazione della “regola proporzionale”.
L’assicurazione furto in casa mette nelle condizioni di poter essere ri- sarciti dei danni subiti in casi di furti e rapine e, più in generale, in tutti quei casi dove delle attività criminosa hanno portato alla perdita di beni custoditi all'interno dell'abitazione. A questo proposito è utile sa- pere che il premio finale stabilito per una polizza furto casa è determi- nato soprattutto da due fattori:
• le caratteristiche della casa (diversificazione a seconda sia apparta- mento o villa);
• la zona di residenza. È noto a tutti che la maggior parte dei furti
avviene nelle grandi città, zone, appunto, dove il premio finale per que- sto tipo di assicurazione risulta essere mediamente più elevato.
Indipendentemente dalla zona di localizzazione e residenza della casa, esistono diverse strategie per ridurre il proprio premio assicurativo, ad esempio dotando l’abitazione di un impianto d’allarme.
La compagnia una volta rilevata la presenza del sistema d'allarme, pro- porrà una soluzione più economica in quanto il rischio che nell'abita- zione possa avvenire un furto od una rapina diminuisce drasticamente.
Ma come si può assicurare il contenuto dell’abitazione dal rischio furto? La soluzione prevista da questi tipi di contratti è l'assicurazione furto casa a valore intero.
In sostanza in questo caso viene coperto il valore intero degli oggetti contenuti all'interno dell'abitazione, definendo a priori il valore com- plessivo dei beni: attenzione a non dichiarare un valore inferiore per risparmiare sul premio assicurativo, perchè in caso di furto si rischia di essere rimborsati solo in proporzione al valore dichiarato in polizza.
Poiché non è semplice stimare il valore di tutto ciò che è contenuto nella casa, la compagnia assicurativa considera un margine di differen- za che può oscillare tra il 10 ed il 15 , consentendo il rimborso tota- le anche in caso di dichiarazioni inferiori rispetto al valore reale dei pre- ziosi conservati all'interno dell'abitazione. Un’altra formula, più sempli- ce e più diffusa, è quella a primo rischio assoluto significa che, indi- pendentemente dal valore custodito nell'abitazione, si richiede di esse- re assicurati per una certa cifra. In caso di furto si verrà rimborsati per la cifra stabilita in polizza senza ulteriori approfondimenti ed investiga- zioni, indipendentemente che il reale valore di ciò che è stato rubato corrisponda a quella cifra. Con minore elasticità sono considerati i casi in cui sono chiamati in causa preziosi e denaro contante.
responsabilità civile
L'assicurazione
“capofamiglia”
In caso di sinistro occorre sporgere denuncia il prima possibile, pos- sibilmente entro i primi tre giorni dal momento in cui è avvenuto il sinistro o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.
La compagnia di assicurazioni dovrà essere debitamente informata in merito ai danni subiti dai beni assicurati conseguentemente al verifi- carsi del sinistro e si renderà necessaria una puntuale descrizione degli eventi (segnalando altresì l'eventuale intervento delle autorità e alle- gando, qualora possibile, materiale probatorio del danno, come ad esempio fotografie).
Spesso viene abbinata alla polizza della casa l’assicurazione responsa- bilità civile privata detta anche del capofamiglia. Questa polizza copre i danni che l‘assicurato o i suoi familiari, nonché le persone che vivo- no stabilmente con lui, provocano a terzi con il conseguente obbligo di risarcimento fino al massimale stabilito nella polizza. Normalmente sono compresi in garanzia anche i fatti commessi dai domestici.
I rischi solitamente coperti dalla polizza RC vita privata sono:
• proprietà e conduzione della casa o dell’appartamento adibiti a dimora abituale e saltuaria, comprese pertinenze, dipendenze ed impianti, spargimento di acqua, esplosioni di gas (limitatamente alle lesioni personali), caduta di antenne;
• intossicazione o avvelenamento da cibi e bevande;
• proprietà e possesso di animali domestici;
• messa in moto di veicoli e natanti a motore da parte
dei figli dell’assicurato di età inferiore ai 14 anni avvenuta all’insaputa dei genitori;
• danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio.
Nella polizza RC vita privata sono coperti sempre solo i danni provo- cati involontariamente (colposi) e non quelli intenzionali (dolosi).
Questa polizza è indispensabile per chiunque si possa trovare di fronte a richieste di risarcimento per danni causati nell’ambito della vita pri- vata. Bisogna tenere sempre presente che, chi cagionare un danno, è responsabile e, se non tutelato da copertura assicurativa, deve risarcire il terzo con l’intero patrimonio personale.
Principali riferimenti normativi
➥ Codice Civile, R.D. n° 262 del 16 marzo 1942
➥ Codice delle Assicurazioni, Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005
➥ Regolamento Isvap n°4 del 2006
➥ Regolamento Isvap n° 5 del 2006
➥ Decreti di liberalizzazione, detti Bersani (legge 248/2006) e Bersani Bis (legge 40/2007).
Glossario
Agente assicurativo:
Aggravamento del rischio:
Alea: Ania: Assicurato:
Assicuratore: Assicurazione:
Assicurazione bagagli:
libero professionista che agisce da intermediario tra la compagnia di assicurazioni e l'assicurato per la stipula del contratto di xxxxxxx. Opera per conto di una o più compagnie di assicurazioni, cui è legato da un contratto di mandato.
si ha quando, successivamente alla stipula del contratto assicurativo, subentrano circostanze suscettibili di incidere stabilmente e durevol- mente sulla gravità del rischio o sulla probabilità che questo si verifichi.
sinonimo si incertezza, rischio, casualità.
sigla di Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
soggetto il cui interesse è tutelato dalla polizza assicurativa. Nel caso delle assicurazioni contro i danni, l'assicurato viene tutelato da un rischio specifico da parte della compagnia di assicurazioni. Nel caso delle assicurazioni sulla vita, l'assicurato è il soggetto dalla cui morte o sopravvivenza dipende l'obbligo per la compagnia di versa- re un capitale o una rendita alle condizioni previste dalla polizza di assicurazione.
compagnia di assicurazioni, ente che esercita l'attività assicurativa.
contratto attraverso il quale la compagnia di assicurazioni si impegna, dietro pagamento di un premio, a indennizzare l'assicurato dei danni ad esso prodotti dal verificarsi di un sinistro (assicurazioni contro i danni) o a corrispondergli una prestazione in presenza di un evento attinente alla vita umana (assicurazioni sulla vita).
tipo di assicurazione viaggi. Risarciscono l'assicurato dei danni econo- mici derivanti da furto, rapina, incendio o mancata riconsegna da parte del vettore del bagaglio, in occasione di viaggi, vacanze o soggiorni.
/ RC AUTO / INFORTUNI / MALATTIA / ABITAZIONE / GLOSSARIO / RC AUTO / INFORTUNI / MALATTIA / ABITAZIONE / GLOSSARIO
Assicurazione contro i danni:
Assicurazione della Responsabilità Civile:
Assicurazione furto:
Assicurazione incendio:
Assicurazione sulla vita:
Attestato di rischio:
Beneficiario: Bonus malus:
contratti di assicurazione che prevedono che l'assicuratore risarcisca l'assicurato al verificarsi di eventi suscettibili di danneggiarne il patri- monio e la disponibilità economica,sulla base di quanto previsto dalla polizza di assicurazione.
contratto di assicurazione che tutela l'assicurato dalle conseguenze negative di tipo economico che possono nascere nel caso in cui l'assi- curato cagioni un danno dipendente dalla sua responsabilità o dalla quella di soggetti di cui questi sia tenuto a rispondere.
contratto di assicurazione che mira a tutelare l'individuo e la famiglia dai danni economici derivanti dal furto di quanto presente in casa del- l'assicurato.
contratto di assicurazione che tutela l'assicurato dal punto di vista eco- nomico nell'eventualità in cui il verificarsi di un incendio o eventi simili (opportunamente specificati nel caontratto di polizza) provochi danni all'immobile di sua proprietà.
contratti di assicurazione che permettono all'assicurato di soddisfare un'esigenza di tipo economico (propria o di un'altra persona) qualora sopraggiunga un evento attinente alla vita umana.
documento contenente indicazioni in merito al numero di sinistri pro- vocati dall'assicurato, classe di merito di provenienza e classe di meri- to di prossima assegnazione.
soggetto indennizzato dalla compagnia di assicurazioni nel caso in cui subentri il rischio assicurato.
tipo di tariffa prevista nel caso delle assicurazioni Rc Auto che prende in considerazione la condotta automobilistica dei soggetti assicurati per stabilire l'entità del premio che questi sono tenuti a versare.
Broker assicurativo:
Caso morte:
Caso vita:
Cessazione del rischio:
Constatazione amichevole d'incidente:
Danno: Diaria:
Dichiarazioni precontrattuali:
Diminuzione del rischio:
libero professionista che assume il ruolo consulente e di assistente per chiunque sia intenzionato a stipulare una polizza assicurativa, propo- nendo la soluzione che meglio si adatta alle esigenze ed alla specifica situazione dei propri clienti.
Tipo di assicurazione sulla vita. Xxxx ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi di natura economica conseguibili dalla morte dell'assicurato, garantendo un capitale ai beneficiari della polizza nell'eventualità in cui si verifichi tale evento (alle condizioni previste dal contratto assicurativo).
Tipo di assicurazione sulla vita. Prevedono che la compagnia di assicu- razioni versi all'assicurato un capitale o una rendita se questi risulta ancora in vita alla scadenza stabilita dal contratto.
circostanza in cui, dopo la stipula del contratto di assicurazione, il rischio cessa.
modello utilizzato per facilitare la rilevazione delle modalità con cui è avvenuto un incidente stradale. È chiamato anche Modulo Blu.
pregiudizio di tipo economico che il soggetto assicurato subisce in con- seguenza di un sinistro.
importo monetario che può essere corrisposto giornalmente all'assicurato dalla compagnia di assicurazioni, alle condizioni stabilite dal contratto, in presenza di inabilità temporanea riconducibile a infortuni o malattia.
informazioni che l'assicurato fornisce alla compagnia di assicurazioni prima dell'effettiva stipula del contratto, per consentire un'idonea valu- tazione del suo caso e determinazione del premio.
circostanza in cui, successivamente alla stipula del contratto, si riduce la gravità del rischio assicurato o la possibilità che questo si verifichi.
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Esclusioni: Infortunio:
Invalidità permanente:
Isvap: Massimale:
Premio assicurativo:
Rc Auto (o Rca):
Rischio:
Sinistro:
insieme delle circostanze in cui non è prevista la copertura della poliz- za assicurativa.
evento dovuto a causa fortuita, improvvisa e violenta, dalle cui lesioni può conseguire il decesso, l'invalidità permanente o l'inabilità tempo- ranea dell'assicurato.
circostanza in cui un infortunio produce danni irrimediabili e destina- ti a permanere per l'intera vita dell'assicurato, tali da comprometterne la capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo.
somma massima liquidabile dalla compagnia di assicurazioni all'assi- curato in caso di sinistro.
somma di denaro che l'assicurato si impegna a versare alla compagnia di assicurazioni, alle scadenze ed alle condizioni previste dal contratto di polizza, in cambio della copertura assicurativa.
forma di assicurazione obbligatoriamente prevista in Italia per tutti coloro che posseggono un veicolo a motore, la cui funzione è quella di tutelare il proprietario dello stesso dai danni che questi potrebbe cagio- nare a terzi in caso di incidente.
evento o circostanza futura e incerta, il cui verificarsi produrrebbe danni a carico di uno o più soggetti. È l'elemento alla base dei contrat- ti di assicurazione.
particolare tipo di evento, il cui prodursi determina il diritto dell'assi- curato a ricevere dalla compagnia di assicurazioni il risarcimento del danno o la prestazione prevista dal contratto di assicurazione.