L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici. Tale iscrizione,
Delibera n. 498 del 10 maggio 2017
Oggetto: Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, della Camera di Commercio di Venezia,
Rovigo, Delta lagunare – Albo Nazionale Gestori Ambiental – possibilità di suddividere la
classe di iscrizione tra i componenti dell’ATI – richiesta di parere.
AG 12/2017/AP
Art. 48 d.lgs. 50/2016
L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di esecuzione e
non di partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici. Tale iscrizione,
attenendo ad un requisito di ordine professionale, tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, si rivolge a tutte le imprese in ATI. Al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesi nel
bando, le imprese
in ATI
possono cumulare le
classi di
iscrizione
all’Albo in ragione
dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della categoria OG12.
Il Consiglio
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’appunto dell’Ufficio P econtenzioso e Pareri;
Considerato in fatto
Con nota pervenuta in data 17 marzo 2017 ed acquisita al prot. n. 41148, l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, della Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare, ha inoltrato all’Autorità un’istanza di parere in ordine alla possibilità di suddividere la classe di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali tra i componenti di un’ATI.
In particolare l’Amministrazione istante rappresenta che con bando pubblicato in GUCE in data 22 febbraio 2017 e in GURI in data 1 febbraio 2017, la stessa ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “bonifica e riqualificazione ambientale delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine a-b del terminal fluviomarittimo in Val da Rio di Chioggia”. Tale bando prevede, quale categoria prevalente, la OG12 per un importo complessivo di euro
28.587.219,13 e, quale categoria scorporabile e subappaltabile, la OG13 per un importo di
euro 1.412.638,43; nel disciplinare di gara è quindi previsto, quale requisito di partecipazione (tra gli altri), il possesso della qualificazione SOA nella cat. OG12, class. VIII e OG13 class.
IIIbis, nonché, quale condizione di esecuzione,
l’iscrizione all’Albo
Nazionale
Gestori
Ambientali ex art. 212 d.lgs. 152/2016, categoria 9, classe A.
L’istante
rappresenta al riguardo che
diversi concorrenti
hanno chiesto se è
possibile
suddividere tra i partecipanti ad un’ATI (di natura orizzontale per la cat. OG12), la classe di iscrizione all’Albo, in funzione dell’importo dei lavori in OG12 che ciascuna componente
deve eseguire. L’Amministrazione ha riscontrato il predetto quesito (in sede di “chiarimenti”
sulla gara) negando tale possibilità, trattandosi di requisito di carattere soggettivo, non
suscettibile di cumulo né di
frazionamento, secondo l’orientamento
giurisprudenziale in
materia; tuttavia i concorrenti ritengono tale posizione non condivisibile.
Conseguentemente la SA, anche al fine di evitare l’insorgere di contenziosi con gli o.e.
interessati, ha chiesto all’Autorità
di esprimere avvis
sulla questione
illustrata,
rappresentando di
aver sospeso il termine per
la presentazione delle offerte (fissato
originariamente in data 16 marzo 2017), in attesa del pronunciamento dell’Autorità.
In particolare l’Amministrazione chiede se in caso di R I orizzontale il requisito di
esecuzione sopra
indicato
deve essere posseduto singolarmente dai compo
enti del
raggruppamento, indipendentemente dalla quota dei lavori in OG12 che ciascuno di essi deve eseguire, o se il suddetto requisito può essere soddisfatto mediante il possesso dell’iscrizione
all’Albo in classe a) in capo alla sola mandataria, fermo restando che le mandanti devono
essere in possesso di iscrizione in una classe, ancorché inferiore alla a), adeguata all’importo dei lavori in OG12 che ciascuna deve eseguire.
Ritenuto in diritto
Al fine
di rendere il richiesto parere,
si rappresenta preliminarmente, con riferimento
all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, che ai sensi dell’art. 212, comma 5, del d.lgs n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) «L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei
rifiuti stessi (…)». Il comma 6 dispone inoltre che «L’iscrizione deve essere rinnovata ogni
cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per svolgimento delle attività medesime».
le altre attività l’iscrizione abilita allo
Deriva da tali disposizioni ch il legislatore, stante la delicatezza e la rilevanza delle funzioni
svolte dagli o.e. (dal punto
di vista ambientale
e igienico-sanitario),
ritiene necessario il
possesso di caratteristiche aziendali e organizzative tali da non consentire lo svolgimento delle predette attività da parte di soggetti che ne siano privi (Consiglio di Stato, V, n. 3698/2015).
Come chiarito costantemente dall’Autorità, l’iscrizione all’Albo Nazionale de Gestori
Ambientali costituisce requisito di esecuzione
e non di
partecipazione alle
gare per
l’affidamento di contratti pubblici; pertanto, i bandi di gara devono
prevedere
specifica
clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione (parere sulla normativa AG7/2009; pareri di precontenzioso
n. 152 del 25 settembre 2013, n. 152 del 9 settembre 2015).
Tale principio deriva dalla semplice lettura del citato art. 212 il quale chiarisce che l’iscrizione all’Albo costituisce “requisito per lo svolgimento delle attività (…)” e “titolo per l’esercizio”
delle attività ivi indicate, senza contenere disposizioni speciali o derogatorie r spetto al
regime
di qualificazione contemplato
nel Codice e nel
d.p.r. 207/2010; regime che
prevede per tali lavorazioni il possesso
della qualificazione
nella categoria OG12 (“opere
ed impianti di
bonifica e
protezione ambientale”), quale titolo
abilitativo
per la
partecipazione alle relative gare d’appalto (ai sensi dell’art. 60, comma 3, del d.p.r. 207/2010
l’attestazione di
qualificazione costituisce condizione necessaria e
sufficient
per la
dimostrazione dell'esistenza
dei requisiti di capacità tecnica e
finanziaria
ai fini
dell'affidamento di lavori pubblici).
Pertanto, il combinato disposto del d.lgs. n. 152/2006 con la disciplina in materia di
qualificazione sopra richiamata, consente di confermare che l’iscrizione all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali costituisce requisito di esecuzione e per l’affidamento degli interventi di bonifica.
non di partecipazione alle gare
L’Autorità ha altresì affermato che l’iscrizione al predetto Albo costituisce un requisito di
natura soggettiva,
afferente
all’idoneità
professionale dei concorrenti
alle procedure ad
evidenza
pubblica,
che presuppone una
specifica
organizzazione aziendale, nece saria per
consentire il corretto espletamento
di attività
delicate
o pericolose e caratterizzate
dall’impiego di attrezzature
particolari
e di competenze specifiche.
L’iscrizione de qua
costituisce un requisito generale o soggettivo
(afferente
all’idoneità professionale del
candidato), collegato al dato
esperienziale ed aziendale dell’idoneità ad
eseguire commesse
analoghe a quella da affidare, che non può formare oggetto di avvalimento (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito “trasferibile” da un operatore economico all’altro (parere di precontenzioso n. 221/2015, deliberazione 19 giugno 2013, n. 28, e Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 10 luglio 2012, n. 5595 e 28 luglio 2015,
n. 3698). La specifica connotazione soggettiva dell’iscrizione a l’Albo è altresì confermata dal
divieto di avvalimento di tale 50/2016.
equisito sancito espressamente dall’art. 89, comma 10, del d.lgs.
Sulla base di tali
principi è
stata affrontata la questione relativa al possesso del
predetto
requisito
in capo
ai componenti dell’ATI (parere n. 48/2014, Prec 84/14/S) ed è stato
osservato che mentre per i requisiti di natura oggettiva è am essa per le a.t.i. la somma dei
mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento, per i quelli di natura
soggettiva tale possibilità non sussiste.
Ciò in quanto la previsione di
requisiti
di natura
soggettiva riflette
la scelta dell’amministrazione di ottenere,
nel complesso, una
garanzia
qualitativa di un certo livello, riferita all’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento.
L’Autorità ha quindi affermato che la prescrizione relativa all’obbligo di iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 152/06, attenendo a un requisito di ordine professionale, tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, si rivolge a tutte le
imprese
associate.
Infatti, i requisiti tecnico-qualitativi di carattere soggettivo, nel caso di
riunioni temporanee di imprese, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa (in tal senso anche deliberazione n. 27 del 6 febbraio 2007).
Occorre aggiungere a quanto sopra, che le nuove direttive appalti del 2014 sono finalizzate anche a facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici.
Come noto, un istituto che
consente
di perseguire tali finalità è il
modulo associativo,
mediante il quale
le imprese
in raggruppamento
procedono alla somma dei requisiti di
partecipazione, con le forme
e i limiti previsti
dalla disciplina di settore (art.
48 d.lgs.
50/2016). In particolare, come sopra osservato, si procede alla somma dei requisiti di natura oggettiva, mentre i requisiti di natura soggettiva sono riferiti a ciascuna impresa.
A tal riguardo, quindi, nel confermare che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce un requisito di natura soggettiva, che tutte le imprese in ATI devono possedere, quanto alle classi e categorie di iscrizione richieste nel bando, si osserva quanto segue.
Come emerge dalla disciplina di riferimento (art. 212 d.lgs. 152/2006 e d.m. 140/2010),
l’iscrizione al predetto Albo è articolata in “categorie” corrispondenti al settore di attività
dell’impresa, e “classi” relative alla popolazione complessiv mente servita, alle tonnellate
annue di rifiuti gestiti, all’importo dei lavori di bonifica cantierabili (art. 8, d.m. cit.).
Si tratta, quindi, di un’iscrizione basata, oltre che su requisiti di moralità (art. 10 d.m.), anche su requisiti di idoneità tecnica e finanziaria (art.11 d.m.) inerenti la capacità di svolgere un determinato servizio/lavoro in ordine ai suindicati criteri di assegnazione delle “classi”.
Consegue da quanto sopra, che in ossequio alle caratteristiche ed alle finalità dell’istituto del RTI, pur confermando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell’iscrizione all’Albo, quale requisito di natura soggettiva, in coerenza con il predetto istituto appare consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle “classi” di
iscrizione al fine
di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesi nel
bando, in
ragione
dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della categoria OG12. Tale interpretazione è conforme anche al principio del favor partecipationis, poiché di fatto
consente
una maggiore partecipazione
alle gare d’appalto da parte delle piccole
e medie
imprese iscritte all’Albo ed operanti nel settore.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
approva la presente deliberazione.
Il Presidente F.F.
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Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 maggio 2017 Il Segretario, Xxxxx Xxxxxxxx