Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Investimenti
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Assicurazione a vita intera rivalutabile
a premio unico e a premi unici aggiuntivi
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Aggiornamento all’1 gennaio 2019
Iscrizione Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10908160012 - Capitale sociale: Euro 210.000.000,00 i.v. - Pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente
al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico e a premi unici aggiuntivi
(aggiornamento all’1 gennaio 2019)
Definizioni
Definiamo i principali termini utilizzati:
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra Alleanza Assicurazioni e il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita è stipulata l’assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Alleanza Assicurazioni.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Costi
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da Alleanza Assicurazioni.
Data di decorrenza
Data indicata in Polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata
Speciale forma di Gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Alleanza Assicurazioni, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
Polizza
Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio
Importo che il Contraente versa ad Alleanza Assicurazioni.
Proposta
Xxxxxx sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta ad Alleanza Assicurazioni la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento finanziario
Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.
Rendimento trattenuto
Rendimento che Alleanza Assicurazioni trattiene dal rendimento finanziario dalla Gestione separata.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto
Anniversario della data di decorrenza.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una parte del rendimento della Gestione separata con periodicità annuale.
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Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con il presente contratto di assicurazione sulla vita Alleanza Assicurazioni si impegna a pagare ai Beneficiari, in caso di decesso dell’Assicurato, il capitale assicurato in vigore alla data di decesso pari al capitale assicurato iniziale aumentato della quota di partecipazione agli utili (rivalutazione).
La rivalutazione non potrà essere inferiore allo 0% annuo.
Il capitale assicurato iniziale corrisponde al premio versato alla sottoscrizione al netto dei costi di emissione della Polizza e dei caricamenti.
È possibile in qualsiasi momento versare premi unici aggiuntivi (versamenti aggiuntivi) che contribuiscono ad incrementare il capitale assicurato.
Art. 2 - Rivalutazione delle prestazioni assicurate
Il contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Alleanza Assicurazioni riconosce una rivalutazione annua. A tal fine Alleanza Assicurazioni gestisce le attività maturate (attività a copertura delle riserve matematiche) nell’apposita Gestione separata denominata “Fondo Euro San Giorgio” secondo le modalità e i criteri previsti nel Regolamento disponibile su xxx.xxxxxxxx.xx.
Alleanza Assicurazioni comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento finanziario di cui al punto 3) del Regolamento del “Fondo Euro San Giorgio”.
Il rendimento da attribuire ai contratti è ottenuto sottraendo 1,50 punti percentuali (rendimento trattenuto) al rendimento del “Fondo Euro San Giorgio”.
La misura della rivalutazione è pari al rendimento attribuito così ottenuto. Il contratto è rivalutato secondo la modalità di seguito descritta.
La rivalutazione viene assegnata a ogni ricorrenza annua del contratto, mediante rivalutazione del capitale assicurato iniziale alla prima ricorrenza e del capitale rivalutato alla precedente ricorrenza annuale alle ricorrenze successive.
In caso di decesso o riscatto il capitale assicurato è pari alla somma tra il capitale rivalutato alla ricorrenza annua precedente e un’ulteriore rivalutazione, calcolata pro rata temporis, sulla base del rendimento retrocesso in vigore.
Gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei caricamenti, sono rivalutati dal momento di effetto del versamento alla ricorrenza annuale successiva, o alla data di decesso o di richiesta di riscatto, con le stesse modalità sopra descritte. L’importo così determinato integra il capitale assicurato.
Ogni cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e quindi, di cinque anni in cinque anni, Alleanza Assicurazioni consoliderà le rivalutazioni annue sino a quel momento maturate che, in ogni caso, non potranno essere inferiori allo 0% annuo.
Art. 3 - Beneficiario
Il Contraente indica il Beneficiario in caso di decesso; può modificare l’indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx, o per testamento.
In caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa disposizione del Contraente, il beneficio si intende attribuito in parti uguali.
L’indicazione non può essere modificata:
- dopo che Contraente e Beneficiario abbiano dichiarato in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, deceduto l’Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio.
In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del Beneficiario ne richiede l’assenso scritto.
Diritto proprio del Beneficiario
Il Beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell’assicurazione (Art. 1920 del Codice Civile). Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell’Assicurato non rientra nell’asse ereditario.
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Art. 4 - Conclusione ed efficacia del contratto, diritto di recesso
Il contratto si considera concluso quando il Contraente è messo a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte di Alleanza Assicurazioni, ossia alla data di ricevimento della Polizza da parte del Contraente.
Gli effetti del contratto decorrono, sempre che sia stato versato il primo premio, dalla data di conclusione del contratto.
Il contratto è soggetto al regime fiscale in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o di sede in Italia fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta.
Il Contraente si impegna a comunicare entro trenta giorni ad Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza/ domicilio o di sede in un altro Stato dell’Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.
In proposta, il Contraente compila e sottoscrive la sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale condizione di cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente e in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite nella proposta.
Alleanza Assicurazioni, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alla sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad Alleanza Assicurazioni S.p.A, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, indicando “Recesso” sulla busta.
Il recesso libera sia il Contraente sia Alleanza Assicurazioni da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal momento in cui la relativa comunicazione arriva a destinazione.
Alleanza Assicurazioni è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio versato al netto dei costi di emissione della Polizza.
Art. 5 - Versamento del premio e costi applicati
Le prestazioni sono riconosciute a fronte del versamento di un premio unico di importo minimo pari a € 500 comprensivo dei costi di emissione.
Il Contraente può, successivamente, effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a € 500.
Alleanza Assicurazioni si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.
Di seguito si riportano i costi gravanti sui premi versati:
TIPOLOGIA | IMPORTO | PERIODICITÀ DI ADDEBITO |
Costi di emissione | € 6 | In unica soluzione all’atto della sottoscrizione |
Caricamenti sulla parte di premio versato | PERCENTUALE DEL PREMIO VERSATO | |
fino a € 25.000 di cumulo premi versati | 5,0% | A ogni versamento |
da € 25.000 a € 50.000 di cumulo premi versati | 4,0% | A ogni versamento |
da € 50.000 a € 125.000 di cumulo premi versati | 3,0% | A ogni versamento |
da € 125.000 a € 250.000 di cumulo premi versati | 2,0% | A ogni versamento |
da € 250.000 a € 500.000 di cumulo premi versati | 1,0% | A ogni versamento |
Il caricamento si applica al premio versato al netto dei costi di emissione.
I premi possono essere versati presso il proprio domicilio o presso l’Agenzia che gestisce il contratto. Il versamento dei premi può avvenire:
- con assegno bancario o circolare non trasferibile all’ordine di Alleanza Assicurazioni;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni;
- con P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili.
Non è possibile versare i premi in contanti.
In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell’avvenuto versamento.
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Art. 6 - Riscatto
Il Contraente, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, può, mediante comunicazione da inviarsi per iscritto ad Alleanza Assicurazioni, risolvere anticipatamente il contratto con effetto dalla data della comunicazione.
La risoluzione anticipata del contratto comporta il pagamento di un importo pari al capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto.
È consentito, inoltre, il riscatto parziale del contratto purché venga pagato un importo almeno pari a
€ 500, e purché il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a € 500. Sono consentiti un massimo di due riscatti parziali in ogni anno solare.
In caso di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato residuo.
Art. 7 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza Assicurazioni solo con l’annotazione sul contratto originale o su apposita Appendice.
In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l’assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).
Art. 8 - Pagamento delle somme assicurate
Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx, con facoltà di utilizzo dell’apposito modulo reso disponibile in tutte le Agenzie e sul sito xxx.xxxxxxxx.xx dove sono anche reperibili le informazioni per la redazione delle richieste. La richiesta deve essere accompagnata da:
- documenti necessari per verificare l’obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (Contraente in caso di riscatto; Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato);
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti);
- decreto del giudice tutelare se l’avente diritto è minorenne.
Documenti necessari per pagamenti per decesso dell’Assicurato:
- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all’Art. 21 c. 2 del D.P.R.
445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
- se il Contraente, quando è anche Xxxxxxxxxx, ha lasciato o meno testamento;
- che il testamento pubblicato è l’ultimo, è valido e non è stato impugnato;
- l’indicazione degli eredi legittimi e testamentari del Contraente, se i Beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell’atto di registrazione del testamento pubblico.
Documenti necessari per pagamenti per riscatto:
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, se non coincide con il Contraente;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.
Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario oppure presso l’Agenzia che gestisce il contratto.
Richieste di pagamento incomplete potrebbero comportare un rallentamento dei tempi dei pagamenti dovuti. Alleanza Assicurazioni, al fine di agevolare l’avente diritto, mette a disposizione il modulo di richiesta di pagamento (“Domanda di liquidazione”) sul sito xxx.xxxxxxxx.xx e presso l’Agenzia che gestisce il contratto.
Art. 9 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Nei limiti di legge (Art. 1923 del Codice Civile), le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.
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Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).
Per queste controversie, l’azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente (Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98).
Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a: Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx E-mail: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
Art. 12 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Questo contratto non sarà in alcun modo operante e Alleanza Assicurazioni non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questo contratto, l’erogazione di una prestazione o l’operatività delle garanzie possano esporre Alleanza Assicurazioni a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.
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