Data e Prot 27 FEB 2020 N. 21501
Data e Prot 27 FEB 0000 X. 00000
ACCORDO XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX
- XXXXX 0: AZIENDA USL DI BOLOGNA
- LOTTO 2: AZIENDA XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXX’XXXXXX
- XXXXX 0: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
Progetto
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Elaborato
SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - LOTTO [●]
LOTTO 1: AZIENDA USL DI BOLOGNA
LOTTO 2: AZIENDA XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXX’XXXXXX
XXXXX 0: ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA - IRCCS
L’anno [●] il giorno [●] del mese di [●] con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:
a) Azienda [●], con sede legale in Bologna, via [●], n.[●], codice fiscale e partita IVA [●], rappresentata da [●], domiciliato per la carica presso la stessa Azienda [●], in qualità di [●], a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione n. [●] del [●] di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Azienda Contraente» o «Amministrazione»;
E
b) / studio professionale [●]codice fiscale [●] e partita IVA [●], con sede in [●] via [●], iscritto/a [●] al n° [●], di seguito denominato semplicemente “Professionista”.
PREMESSO
- che con determinazione del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell'Azienda USL di Bologna n. [●] in data [●], esecutiva, è stata indetta una gara per l’affidamento dell’accordo quadro dei servizi di ingegneria ed architettura per un importo, per il Lotto [●], pari a € 1.000.000,00, oneri previdenziali e fiscali esclusi;
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n.[●] in data [●], l’accordo quadro, per il Lotto [●], è stato aggiudicato a [●], alle condizioni tutte della presente convenzione e dell’offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara con un ribasso percentuale del [●]%;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1. - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1.1. L’accordo quadro ha per oggetto tutti i servizi di ingegneria ed architettura riguardanti opere di qualsivoglia natura e tipologia (strutturale, architettonica, impiantistica ecc…) e tutte le prestazioni disciplinate dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all’art. 24 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; in particolare (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo):
• progettazione di fattibilità tecnica ed economica
• progettazione definitiva
• progettazione esecutiva
• ideazione e coordinamento generale della progettazione
• integrazione delle prestazioni specialistiche
• coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
• direzione lavori
• direzione operativa
• ispettorato di cantiere
• coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
1
• attività di verifica dei progetti;
• supporto al Responsabile del Procedimento (RUP) in fase di progettazione e/o esecuzione;
• collaudo tecnico amministrativo
• collaudo specialistico funzionale impianti
• collaudo statico;
• relazione e/o diagnosi energetica e/o attestato di certificazione energetica;
• studi di prefattibilità/fattibilità/impatto ambientale e/o piano di monitoraggio ambientale e/o monitoraggi ambientali;
• rilevi topografici;
• studi geologici, geotecnici e ambientali;
1.2. Nell’oggetto dell’accordo quadro sono comunque comprese tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire l’assolvimento dei compiti commissionati se e nella misura in cui siano ordinati come da successivi commi.
1.3. La stipula della presente convenzione non obbliga, né impegna, l’Azienda Contraente a commissionare i servizi di ingegneria ed architettura, trattandosi di contratto normativo; con tale accordo infatti le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso in cui si concretizzi la necessità, da parte dell’Azienda Contraente, di commissionare i servizi.
1.5. Sul Professionista grava l’obbligo di assumere i servizi qualora commissionati dall’Azienda Contraente entro l’importo massimo previsto e per tutta la durata della convenzione.
1.6. I servizi saranno commissionati dall’Azienda Contraente esclusivamente mediante contratti attuativi con l’emissione dell’Ordine di Prestazione a firma del Direttore del Dipartimento [●] dell'Azienda Contraente (come da allegato B).
1.7. Il Professionista, pertanto, non vanta alcun diritto in ordine:
• all’espletamento delle attività (oggetto di accordo quadro) che potranno essere o non essere commissionate;
• al raggiungimento dell’importo complessivo dell’accordo quadro (€ 1.000.000,00) che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione e costituzione della cauzione.
1.8. Il Professionista non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi nel caso in cui, durante la vigenza della convenzione, non dovesse essere commissionato alcun servizio e/o dovessero essere commissionati servizi per importi inferiori rispetto a quello massimo previsto.
1.9. Le proposte migliorative formulate dal Professionista in sede di gara (ivi compreso le risorse indicate come componenti il team di professionisti) costituiscono obblighi contrattuali e dovranno essere eseguite e/o rispettate per tutta la durata dell’accordo quadro.
ART. 2. - CONDIZIONI DISCIPLINANTI I SERVIZI
2.1. L’Ordine di Prestazione emesso ai sensi del precedente art.1.6. potrà riguardare uno o più servizi; l’espletamento dello stesso o degli stessi dovrà avvenire alle condizioni di cui all’elaborato “Condizioni disciplinanti i servizi” per la parte di rispettiva pertinenza.
2.2. L’elaborato “Condizioni disciplinanti i servizi” è allegato alla presente convenzione (allegato A), quale parte integrante e sostanziale.
ART. 3. - RISERVATEZZA, OBBLIGO DI CONDOTTA E DIRITTI SUI MATERIALI
3.1. Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Professionista venisse a conoscenza nel corso dell’espletamento dei servizi oggetto di accordo quadro.
3.2. Il materiale prodotto, predisposto, elaborato, nello svolgimento delle attività commissionate, rimarrà di esclusiva proprietà dell'Azienda Contraente, senza che il medesimo Professionista possa accampare alcuna pretesa.
ART. 4. - IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO
4.1. L’Azienda Contraente potrà commissionare servizi di ingegneria ed architettura fino all’importo massimo complessivo di € 1.000.000,00, oneri previdenziali e fiscali esclusi.
ART. 5 - DURATA CONVENZIONE - TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
5.1. La durata dell’accordo quadro è di 4 anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo quanto stabilito al successivo comma 5.2.
5.2. L’accordo quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell’importo massimo complessivo di cui all’art. 4., qualora questo si esaurisca prima della scadenza dei 4 anni.
5.3. Il Professionista si obbliga ad espletare i servizi che saranno allo stesso commissionati nei tempi stabiliti nell’Ordine di Prestazione di cui al precedente art. 1.6.
ART. 6. - COLLABORAZIONI
6.1. E’ vietata la cessione del contratto.
6.2. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
6.3. Il Professionista è obbligato a mettere a disposizione dell’Azienda Contraente il team di Professionisti offerto in sede di gara e a garantirne pertanto, la fattiva presenza e collaborazione; lo stesso si avvarrà di essi per lo svolgimento dei compiti commissionati con oneri a proprio esclusivo carico.
6.4. In ogni caso, il Professionista rimarrà unico interlocutore dell’Azienda Contraente, unico responsabile dell’espletamento delle prestazioni oggetto di accordo quadro e risponderà dei fatti dolosi e colposi degli eventuali suoi collaboratori, manlevando la medesima Azienda Contraente da qualsiasi danno o molestia al riguardo.
6.5. Della nomina di collaboratori ulteriori rispetto a quelli individuati in sede di gara il Professionista sarà tenuto a dare preventiva comunicazione, per il rilascio del relativo benestare.
6.6. Il compenso economico dei collaboratori rimarrà ad esclusivo carico del professionista; nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.
ART. 7. - CORRISPETTIVO
7.1. Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura sarà
determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all’art.24 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; applicando all’importo così determinato, comprensivo delle relative spese, lo sconto offerto in sede di gara.
7.2. Il corrispettivo sarà calcolato nell’Ordine di Prestazione sulla base dell’importo stimato dell’intervento, applicando le voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio ordinato il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo dei lavori risultante dal documento approvato (a titolo esemplificativo, in caso di progettazione si farà riferimento al computo metrico estimativo; nel caso di direzione lavori al conto finale; nel caso di collaudo alle risultanze del relativo certificato, ecc.). Nel corrispettivo si intende compresa la redazione di quanto necessario per la progettazione inclusiva, comprensiva di segnaletica e eventuali arredi fissi.
7.3. Per la determinazione del corrispettivo relativo a:
• relazione sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) si utilizzerà come parametro il 20% del compenso codice QbII.13 di cui alla tabella allegata al DM 17 giugno 2016, sul quale sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara;
• per eventuali prestazioni non ricomprese nelle tabelle allegate al DM si concorderà con il Responsabile del Procedimento un nuovo prezzo, che sarà maggiorato della percentuale di spese di cui al DM nella misura minima prevista; all’importo così determinato, comprensivo di spese sarà infine applicato il ribasso offerto;
7.4. Nell’importo come sopra individuato sarà compreso il corrispettivo di tutte le prestazioni oggetto di Ordine di Prestazione.
Art. 8 - REVISIONE CORRISPETTIVO
8.1. Il corrispettivo dei servizi rimane fisso per il primo anno.
8.2. Per gli anni successivi il corrispettivo dei servizi (determinato come da precedente art.7 sull’importo dei lavori oggetto di intervento) tiene conto degli aggiornamenti annuali cui sono sottoposti i prezziari (di cui all’art.
2.2.15 dell’allegato A della presente convenzione) utilizzati per l’individuazione dello stesso importo dei lavori oggetto di intervento.
ART. 9. - MODALITÀ DI PAGAMENTO
9.1. Il corrispettivo verrà liquidato, separatamente per ogni Ordine di Prestazione, previa emissione della fattura elettronica, secondo le seguenti modalità:
Compenso per la progettazione e coordinamento sicurezza progettazione
• 90% alla consegna del progetto o del piano di sicurezza
• il restante 10% a saldo, previa approvazione del progetto o del piano di sicurezza da parte dell’Azienda Contraente.
Compenso servizi di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
• 90% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
• 10% a saldo previa approvazione dei certificati di collaudo da parte dell’Azienda Contraente o previa emissione del certificato di regolare esecuzione.
Compenso per la verifica dei progetti
• 100% all’atto del completamento delle attività di verifica (a tale scopo farà fede il verbale di validazione con allegate le risultanze
delle verifiche debitamente sottoscritte) Compenso per il supporto al RUP in fase di progettazione
• 100% all’atto del completamento della fase di progettazione (a tale scopo farà fede il provvedimento che approva il progetto da porre a base di gara)
Compenso per il supporto al RUP in fase di esecuzione
• 80% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
• 20% a saldo previa approvazione dei certificati di collaudo da parte dell’Azienda Contraente o previa emissione del certificato di regolare esecuzione.
Compenso per i collaudi
• 80% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
• 20% a saldo previa approvazione dei certificati di collaudo da parte dell’Azienda Contraente.
Compenso per tutte le altre prestazioni
• 100% al completamento dell’incarico, previa verifica da parte dell’Azienda Contraente della completezza formale e sostanziale dei documenti prodotti e consegnati o delle attività svolte.
9.2. In caso di inadempimento contrattuale l'Azienda Contraente si riserva di non procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto e/o dell’acconto immediatamente successivo all’inadempienza riscontrata sino alla regolare esecuzione delle prestazioni contestate.
9.3. Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda Contraente [●]- mediante rimessa diretta a mezzo mandato, sul conto corrente bancario che il Professionista ha individuato nella dichiarazione di conto dedicato con esclusione di responsabilità per l’Azienda Contraente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.
In forza dell’art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n. 89, l'incaricato è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d’Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, si dichiara che il codice univoco ufficio per l’invio delle fatture in formato elettronico all'Azienda Contraente è il seguente:
Denominazione Ente: [●] Codice Univoco ufficio: [●] Nome dell'ufficio: [●]
9.4. Le fatture elettroniche dovranno riportare:
• il Codice Identificativo Gara (CIG)
• il Codice Univoco di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003
• il numero dell'Ordine di Prestazione
• il numero di ordine informatizzato (comunicato dall’Azienda Contraente)
9.5. Prima dell’emissione della fattura elettronica, si chiede cortesemente di trasmettere a mezzo posta elettronica al referente indicato dall'Azienda Contraente un riepilogo degli importi oggetto di fatturazione (compresi oneri fiscali), al fine di verificare la correttezza degli stessi. A seguito della verifica, sarà comunicato al Professionista il numero di ordine
informatizzato da citare nella fattura.
9.6. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato, al Professionista spetteranno, a fronte di una specifica richiesta scritta, gli interessi di cui al D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.
9.7. L’indicazione dei Codici è condizione necessaria per il pagamento; essa è altresì indispensabile ai fini di della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto al comma 2 dell'art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i.
9.8. In forza dell’art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell’IVA all’Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all’incaricato di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura “Scissione dei pagamenti - art. 17-ter
D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015).
9.9. Come data di ricevimento della fattura si intende la data di rilascio da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna di cui al par. 4 dell’Allegato B al D.M. 55/2013, o documento considerato equivalente ad ogni effetto di legge.
9.10. Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun modo ritenersi imputabili all’Azienda Contraente, bensì al Professionista per ogni effetto di legge.
9.11. Potrà essere concessa, ai sensi del’art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, un’anticipazione pari al 20% dell’Ordine di Prestazione.
9.12. L’anticipazione, nella misura indicata al precedente comma, sarà corrisposta su richiesta del Professionista, corredata dalla garanzia di cui al comma 9.14., e previa presentazione di regolare fattura, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertata dal responsabile del procedimento.
9.13. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
9.14. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, Codice dei contratti l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Azienda Contraente.
ART. 10 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO
10.1. Il Responsabile individuato in sede di gara nella persona di [●], rappresenterà il Professionista per tutta la durata della presente
convenzione. Egli avrà compiti di interfaccia con il Referente dell'Azienda Contraente e il Responsabile del Procedimento, per ciò che riguarda il controllo dell’esecuzione degli incarichi, il coordinamento delle attività degli esperti, partecipazione a riunioni, pratiche amministrative al contratto di consulenza, stesura di eventuali preventivi.
10.2. Il Responsabile dovrà essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti dell’Azienda Contraente lo richiedano. La funzione non può essere delegata: la mancata partecipazione a tre riunioni senza giustificato motivo potrà comportare la risoluzione della Convenzione.
10.3. Al Responsabile dell'Accordo Quadro spetta la pianificazione dell’esecuzione dell’accordo quadro. La pianificazione dovrà essere concordata e aggiornata, mediante riunioni periodiche con i rappresentanti dell’Azienda Contraente.
ART. 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
11.1. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
11.2. Il medesimo Professionista è tenuto a comunicare all’Azienda Contraente gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine il Professionista è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.
11.3. Tutte le operazioni finanziarie relative ai servizi di ingegneria ed architettura oggetto di accordo quadro dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente capoverso e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
11.4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.
ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
12.1. Il Professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
12.2. Il Professionista è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali
violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
12.3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
12.4. Il Professionista può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
12.5. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
12.6. Il Professionista non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
12.7. Il Professionista s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il Professionista, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
ART. 13. - CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR 62/2013
13.1. Il Professionista dichiara di essere edotto degli obblighi di cui al DPR
n.62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”, di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dal medesimo Professionista e suoi eventuali collaboratori e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l’Azienda Contraente ad esperire la procedura di risoluzione della convenzione.
13.2. Il medesimo Professionista dichiara altresì di avere ricevuto dall’Azienda Contraente [●] copia del codice di comportamento aziendale approvato con atto deliberativo n. [●] del [●], che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR n. 62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà la risoluzione della convenzione. ART. 14 - PATTO D’INTEGRITA’
14.1. Il Professionista è edotto dei contenuti del patto d’integrità allegato e si obbliga al pedissequo rispetto per quanto allo stesso applicabile.
ART. 15. - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
15.1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Professionista ha prodotto:
• cauzione definitiva ex art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. n. [●] stipulata con la compagnia di assicurazioni [●] in data [●], valida per tutta la durata della presente convenzione,
• copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura
professionale n. [●] stipulata con la compagnia di assicurazioni [●] in data [●], valida per tutta la durata della presente convenzione,
entrambe conservate in atti dell'Azienda Contraente. ART. 16. - PENALI
16.1. In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni, si procederà all’applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell’importo dell’Ordine di Prestazione fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a termini di legge.
16.2. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di accordo quadro e/o in caso di inottemperanza a qualsiasi obbligo contrattualmente pattuito, si procederà all’applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danni a termini di legge.
16.3. Le penali applicate verranno trattenute sul corrispettivo spettante e/o sull’acconto immediatamente successivo al verificarsi dell’inadempienza e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell’importo dell’Ordine di Prestazione (contratto attuativo); qualora ciò si verificasse, l'Azienda Contraente ha facoltà di risolvere il contratto attuativo.
16.4. La medesima Azienda Contraente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere la convenzione, mediante idoneo provvedimento, nel caso si verifichi la risoluzione di tre contratti attuativi ai sensi del precedente punto 16.3.
16.5. In tutti i casi di risoluzione non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto; al compenso dovuto al Professionista saranno comunque detratte le penali e/o l’ammontare delle spese sostenute e/o sostenende dall’Azienda Contraente in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 17. - INCOMPATIBILITÀ
17.1. Il Professionista dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalla legge vigente in materia e di essere in possesso di tutti i requisiti per l’espletamento dei servizi oggetto di accordo quadro.
17.2. Il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l’espletamento dei servizi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
ART. 18. - DOMICILIO
18.1. Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale nel comune di [●], all’indirizzo [●].
18.2. La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti. La PEC del Professionista è la seguente: [●].
ART. 19. - SPESE
19.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico dell’Azienda Contraente, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.
19.2. Si intendono, altresì, a carico del Professionista le spese per tutti i
materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.
ART. 20. - CONTROVERSIE
20.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e l'Azienda Contraente in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
20.2. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Bologna ART. 21 - RINVIO
21.1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
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Il presente atto, che dispiega effetti dalla data odierna, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Il presente atto si compone di n. [●] pagine e [●] allegati. Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto:
Il Professionista | l’Azienda Contraente |
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il Professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 1.3., 1.4., 1.5., 1.6, 1.7, 3.2, 5.2, 6.4.,
6.6., 7.3., 7.4., 8.1., 8.2., 9.2., 9.6., 9.10., 10.2, 13.1., 13.2., 16.1., 16.2.,
16.3., 16.4., 16.5., 19.1., 20.2.
Il Professionista