ALLEGATO 7
ALLEGATO 7
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI AEROPORTUALI – CIG N.
5591590609
CONTRATTO TRA
AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A., con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, Partita IVA e Codice Fiscale 03507510489, in persona …………., in qualità di legale rappresentante munito di idonei poteri,
di seguito “AdF” o “Committente”
e
…………… con sede in ……, Via ……………, Partita IVA …………., Codice Fiscale……….., in persona di………….., nella sua qualità di , munito di idonei poteri,
di seguito “Appaltatore”
di seguito, singolarmente “Parte”, congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
a) AdF ha indetto apposita gara pubblica con la finalità di individuare un unico soggetto a cui affidare il “servizio di pulizia degli spazi aeroportuali” presso l'Aeroporto "Xxxxxxx Xxxxxxxx" di Firenze, in conformità con i termini e le condizioni specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati facenti parte della documentazione di gara;
b) a seguito della suddetta gara, l’appalto è stato aggiudicato a ;
c) l’Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere espletati i servizi ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo;
d) l’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell’idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell’esperienza e dei mezzi necessari per l’esecuzione dei servizi oggetto di appalto, come attestato nell’Allegato E al Capitolato Speciale di Appalto e di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l’appalto, come attestato nel suddetto Allegato E al Capitolato Speciale di Appalto;
e) AdF ha acquisito dagli enti competenti, relativamente alla società ………….., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, accertandone la relativa validità;
f) l’affidamento dei servizi suddetti, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche relative all’accertamento di………………., il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
g) stante l’urgenza dell’affidamento dei servizi suddetti si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo articolo 7.4 del presente Contratto;
h) è decorso il termine di trentacinque giorni di cui all’art. 11 co. 10 del D.Lgs. 163/2006;
i) il presente contratto è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle norme del Codice Civile;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati di cui al successivo articolo 11 costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.
Articolo 2 Oggetto
Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento da parte dell’Appaltatore del servizio di pulizia degli spazi aeroportuali presso l'aeroporto "Xxxxxxx Xxxxxxxx" di Firenze, così come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati facenti parte della documentazione di gara (nel prosieguo anche semplicemente “Servizi”).
Nell’esecuzione dei servizi sarà cura dell’Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari a minimizzare l’interferenza con l’operatività aeroportuale.
Articolo 3 Durata
Il contratto avrà durata complessiva di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di avvio del servizio indicata in apposito verbale di inizio delle attività sottoscritto congiuntamente da AdF e dall’Appaltatore.
Alla scadenza naturale del contratto è facoltà di AdF prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto fino ad un massimo di 2 (due) anni.
L’eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata dalla AdF per iscritto con un preavviso di 60 giorni.
Articolo 4
Corrispettivi e Modalità di pagamento
L’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, contenente un ribasso sugli importi annuali stimati per le singole aree di intervento, di cui all’allegato D (“Computo metrico estimativo superfici soggette a pulizia”) al Capitolato Speciale d’Appalto, pari al …..%, costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto.
All’Appaltatore verrà riconosciuto un canone mensile risultante dall’applicazione del ribasso offerto all’importo determinato dalla somma degli importi annuali stimati per le singole aree di intervento, di cui all’allegato D al Capitolato Speciale d’Appalto, suddiviso per 12 mesi.
Gli importi di cui sopra devono intendersi comprensivi di ogni costo diretto e indiretto, ivi incluse le attrezzature e i mezzi necessari e i maggiori oneri dovuti all’esecuzione dei servizi in orario preserale/notturno e festivi.
Il riconoscimento dell’importo contrattuale è da intendersi indipendente dal numero di passeggeri/anno transitati in aeroporto e da eventi particolari, ancorché imprevedibili, che determinino un incremento occasionale o periodico dei flussi di passeggeri (quali ad esempio; convegni, eventi sportivi, periodi di picco legati al traffico charter).
Il riconoscimento del canone mensile determinato secondo le modalità di cui sopra avverrà a fronte delle prestazioni effettivamente eseguite.
Eventuali pulizie straordinarie, consistenti nell’esecuzione di operazioni prive di carattere di continuità, da effettuarsi al verificarsi di eventi occasionali o imprevedibili (interventi urgenti su chiamata H24) e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (anche in orario notturno e festivo) su richiesta della Committente (es. prolungamenti per arrivo/partenza voli in ritardo). Dette pulizie straordinarie saranno liquidate all’Appaltatore corrispondendo gli importi relativi alle effettive ore/uomo (senza alcun diritto di chiamata) in accordo con i costi medi orari definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e validi per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi a decorrere dal mese di aprile 2013.
L’Appaltatore emetterà una fattura per tutte le prestazioni effettuate nel mese “solare” di riferimento. I pagamenti avverranno a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura a mezzo bonifico
bancario. La quota relativa ai costi per la sicurezza verrà ripartita proporzionalmente all’importo del canone mensile fisso.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, AdF procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Si precisa che il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti.
Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – attestato mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC) – dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo nonché, in caso di ATI dei dipendenti delle imprese associate, in caso di subappalti autorizzati, dei dipendenti dei subappaltatori impiegati, in caso di consorzio dei dipendenti dell’impresa consorziata indicata quale esecutrice dei servizi. Tale verifica, sarà effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori da parte dell’appaltatore, verrà applicata una ritenuta dello 0,50% sull’importo progressivo. L’appaltatore nell’emettere le fatture in relazione ai servizi erogati provvederà ad esporre l’imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50% in applicazione delle prescrizioni previste all’art 4 c. 3 del DPR 207/2010.
La ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale previa verifica della regolarità contributiva, ovvero previa acquisizione di un DURC specifico con esito regolare.
Non saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti inadempienze contributive riferite a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ovvero riferite all’appaltatore e/o alle imprese associate e/o agli eventuali subappaltatori autorizzati. In tal caso la Committente procederà in applicazione dell’art. 4 DPR 207/2010. La sospensione dei pagamenti per le suddette motivazioni si protrarrà fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti con rilascio di un DURC regolare, senza che l’Appaltatore medesimo possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento. Le medesime prescrizioni relative alla sospensione dei pagamenti all’Appaltatore verranno applicate anche in caso di irregolarità riscontrate sui DURC riferiti alle imprese associate e/o ai subappaltatori, senza che l’Appaltatore medesimo possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento.
Altresì la Committente si riserva la facoltà di subordinare il pagamento dovuto alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di copia delle buste paga regolarmente quietanziate dai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, nonché copia degli attestati di versamento al fondo INPS o al fondo di categoria degli accantonamenti del TFR.
Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l’Appaltatore è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.
L’Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente appalto la seguente clausola: “Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente appalto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.” Inoltre, l’Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente indicato. Inoltre, l’Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
22.11. In considerazione della responsabilità derivante ad AdF dall’art. 35, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quale risulta a seguito delle variazioni apportate dall’art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall’art. 50 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, in qualità di “Committente”, in relazione al versamento all'Erario da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti, l’Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto d’appalto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate dai propri subappaltatori che operano nell’ambito del medesimo appalto. Nell’ipotesi in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non vengano versate, l’Appaltatore si impegna a mantenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi danno e/o costo, ivi incluse maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero essere accertati dall’Amministrazione finanziaria.
L’Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, a fornire, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante l’avvenuto versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti.
Fermo quanto sopra, l’Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, in ogni caso, a esibire, a semplice richiesta da parte di AdF, ogni più idonea documentazione atta a consentire al Committente di verificare l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali di cui innanzi.
La previa esibizione della suddetta dichiarazione sostitutiva e dell’ulteriore documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali eventualmente richiesta da AdF è condizione per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.
Il regime IVA applicabile sarà quello stabilito dalla normativa vigente.
Articolo 5 Penali
In caso di mancata reperibilità dei rappresentanti dell’Appaltatore di cui all’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni caso di irreperibilità, una penale di € 200,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di mancato intervento da parte degli operatori in presidio entro i 10 minuti dalla chiamata di cui all’art.16.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni caso di mancato e/o tardivo intervento, una penale di € 200,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di mancato rifornimento dei prodotti economali, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni singola inadempienza, una penale di € 250,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti e delle attrezzature impiegate rispetto a quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara e/o rispetto a quanto approvato dalla Committente, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni singola inadempienza, una penale di € 2.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso in cui l’Appaltatore dovesse ritardare l’espletamento di un servizio periodico rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico (allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto), nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara e nel Piano Operativo degli Interventi, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni singola inadempienza, una penale di € 2.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di mancato passaggio di pulizia presso i presidi Toilettes di cui alle lettere b) e c) del punto
16.1 del Capitolato Speciale d’Appalto) e/o compilazione infedele della “Tabella passaggi” la Committente avrà facoltà di applicare una penale di € 1.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le eventuali penali di cui sopra saranno addebitate a seguito di semplice constatazione dell’inadempimento da parte della Committente.
In caso di mancato raggiungimento del livello minimo di soddisfazione per gli indicatori di cui all’articolo 9.12 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Committente avrà facoltà di applicare una
penale di € 1.000,00 per ogni singola rilevazione e per il dato cumulativo annuale riferita a ciascun indicatore.
In ogni caso, non ricompreso in una delle ipotesi sopra previste, di mancata esecuzione del servizio, e/o esecuzione parziale e/o imperfetta rispetto alle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, al Capitolato Tecnico (allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto) e all’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, la Committente, durante l’intero corso dell’appalto, potrà applicare una penale pari a €. 500,00 per ciascun inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso in cui l’Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, AdF avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da AdF allo stesso Appaltatore.
La Committente, dopo l’applicazione di almeno n. 3 penali per ogni anno di durata del contratto di appalto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza onere di preventiva diffida.
Articolo 6
Cauzione definitiva - Garanzie e coperture assicurative
L’Appaltatore ha presentato, a garanzia delle obbligazioni assunte, la cauzione definitiva di importo pari ad Euro prevista all’articolo 21 (Fidejussione a Garanzia) del Capitolato Speciale di
Appalto.
L’Appaltatore ha, altresì, presentato le coperture assicurative previste all’articolo 20 (Accertamento Danni e Coperture Assicurative) del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 7
Clausola risolutiva espressa e recesso
7.1 Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, AdF si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell’eventualità di:
a) inadempimento anche solo parziale anche di uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è prevista nel Capitolato Speciale di Appalto la clausola di risoluzione espressa;
b) esistenza o sopravvenienza a carico dei soggetti di cui all’art. 2 del DPR 252/98 di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia” (solo se l’Appaltatore è ditta italiana o straniera con sede secondaria in Italia);
c) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
d) frode nell'esecuzione dei servizi;
e) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi;
f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
g) subappalto abusivo;
h) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
i) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
7.2. Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:
a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".
7.3. In tutti i suddetti casi di risoluzione, AdF sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto AdF potrà procedere:
a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
b) aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, I'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.
Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Speciale di Appalto in cui è prevista la risoluzione del contratto.
7.4 In conformità con quanto previsto all’articolo 39 (Cause di recesso) del Capitolato Speciale di Appalto, AdF si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone
comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di recesso da parte di AdF:
a. l’Appaltatore avrà diritto a percepire esclusivamente un corrispettivo commisurato alle prestazioni correttamente eseguite fino al momento dell’efficacia del recesso;
b. l’Appaltatore accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di AdF per aver quest’ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.
AdF ha altresì il diritto di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
In ogni caso, AdF potrà recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.
Articolo 8
Legge Applicabile e Foro competente
Il Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana;
Per tutte le eventuali controversie tra AdF e l’Appaltatore, sia durante la validità del Contratto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.
Articolo 9
Responsabilità Amministrativa Delle Persone Giuridiche
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l’Appaltatore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del Contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Committente AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che l’Appaltatore medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.
In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell’Appaltatore sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Articolo 10
Responsabile dell’esecuzione del Contratto
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per AdF, dell’esecuzione del Contratto è ………………………………..
Articolo 11 Allegati - Norma di rinvio
Allegati
a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
b) Offerta economica presentata in sede di gara;
c) Cauzione definitiva;
d) Polizze Assicurative.
Norma di rinvio
Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l’Appaltatore.
Firenze,
AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A L’Appaltatore
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ. le disposizioni di cui agli articoli 1 (Oggetto), 2 (Descrizione del servizio), 3 (Metodologie e tecniche di pulizia), 4 (Esecuzione degli interventi), 5 (Modalità di esecuzione - criteri generali), 6 (Attrezzature e prodotti - criteri generali), 8 (Verifica del servizio), 9 (Controllo del servizio – contestazioni), 11(Durata del contratto), 13 (Importo contrattuale - canone mensile), 17 (Penali per singoli inadempimenti), 20 (Accertamento danni e coperture assicurative), 21 (Fidejussione a garanzia), 22 (Pagamenti), 24 (Personale impiegato nel servizio), 34 (Cessione del contratto e dei crediti), 35 (Foro competente e legge applicabile), 36 (Clausola risolutiva espressa), 37 (Pubblicità e clausola di riservatezza), 39 (Cause di recesso) e 40 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) del Capitolato Speciale di Appalto.