CITTÀ DI AGROPOLI
CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia n° 026 del 08.02.2016
OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L’IMPRESA EDILE XXXXX XXXXXXXXX E COMUNE DI AGROPOLI . STIPULA ACCORDO TRANSATTIVO.
L’anno duemilasedici il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 12,25 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:
Avv. | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx |
Xxxx. | Xxxxx Xxxxxxx | Vice Sindaco |
Sig. | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Assessore |
Sig. | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Assessore |
Avv. | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx |
Sig. | Xxxxxxx Xx Xxxxx | Assessore |
Risultano assenti : / /
Assume la presidenza il Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Partecipa il Segretario Generale d.ssa Xxxxxx Del Xxxxxxx.
Area Affari Generali Servizio contenzioso
Proposta di deliberazione della Giunta comunale
• Proponente:Sindaco
OGGETTO: Approvazione schema di accordo tra L’impresa edile Xxxxx Xxxxxxxxx e Comune di Agropoli. Stipula accordo transattivo.
Premesso che:
a) che, in data 28.05.2002, le parti innanzi identificate stipulavano un contratto di appalto per lavori di costruzione di una scuola elementare in località Moio;
b) che, in fase di esecuzione, insorgevano contrasti tali da determinare diverse riserve sul registro di contabilità;
c) che la controversia insorta diveniva oggetto di un giudizio arbitrale, incardinato dalla ditta, rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx, con domanda del 18.07.2005, che si concludeva con la pronuncia, in data 25-26.11.2009, del Lodo n. 154/09 Registro Lodi Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici in Roma;
d) che con detta pronuncia il Collegio Arbitrale da una parte accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla Impresa condannando la amministrazione comunale al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di Euro 19.882,22; dall’altra rigettava la domanda di risarcimento spiegata in via riconvenzionale dal Comune ex art.96 c.p.c, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese e degli onorari del Giudizio arbitrale da liquidarsi con separata ordinanza;
e) che con detta ordinanza di liquidazione, depositata in data 27.11.2009 nella Segreteria della Camera Arbitrale per i contratti Pubblici in Roma unitamente all’originale del Lodo, veniva liquidata la somma di Euro 46.400,00, (comprensivo dell’acconto versato) di cui Euro 42.000,00 oltre accessori di legge quale compenso spettante al Collegio arbitrale, Euro 3.400,00 oltre accessori di legge quale compenso spettante al Segretario del Collegio ed Euro 1.000,00 quale rimborso forfettario delle spese vive occorse per il funzionamento del collegio arbitrale;
f) che con l’ordinanza de qua il Collegio arbitrale poneva il pagamento delle somme liquidate a totale carico del Comune di Agropoli, quale parte soccombente, con vincolo di solidarietà di entrambe le parti di fronte al Collegio e salva la rivalsa tra esse ai sensi dell’art. 241, comma 14, D.Lgv. 163/06 e ai sensi dell’art.184 c.p.c.;
g) che avverso il Lodo arbitrale n.154/2009 il Comune di Agropoli proponeva impugnativa dinanzi alla Corte di Appello di Salerno (R.G.N.898/10) manifestando censure di nullità, mentre l’Impresa Salvatore, rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxxxxx D’Angola, nel resistere al giudizio, spiegava appello incidentale al fine di ottenere il pagamento della somma di € 65.353,84 ossia il totale delle somme poste alle riserve d’appalto, riconosciute dagli arbitri solo parzialmente per € 19.882,22;
h) che detto giudizio di appello R.G.N. 898/10 è tutt’ora pendente tra le parti, con prossima udienza del 1 dicembre 2016, seppure la domanda incidentale dell’impresa deve ritenersi in concreto ridimensionata in € 45.471,62 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a seguito dell’incasso della somma di € 19.882,22 oltre a interessi e rivalutazione monetaria (riconosciuta dagli arbitri) avvenuto in virtù dell’ordinanza di assegnazione emessa in data 07.03.2011 dal Tribunale di Vallo della Lucania nella procedura esecutiva di P.P.T. R.G.N. 662/10, intrapresa dalla ditta, rappresentata dalla’Avv. Xxxxxxxx D’Angola, nei confronti della amministrazione comunale;
i) che, in quanto alla ordinanza di liquidazione del compenso arbitrale, la ditta Xxxxxxxxx ha provveduto al pagamento mediante l’esborso della somma di € 55.540,00 di cui € 46.400,00 quale importo competenze comprensivo di acconto ed € 9.140,00 per ritenute di legge susseguenti la ricezione delle fatture emesse, rispettivamente, dai componenti del Collegio;
l) che, all’atto del rimborso delle somme anticipate dalla ditta, competono alla medesima gli interessi legali e moratori come per legge, a decorrere dalla data dei rispettivi versamenti, ossia dal 06.10.2008 sull’importo di € 16.200,00 (€ 13.500,00 competenze + € 2.700,00 ritenute) versato a titolo di acconto e dal 01.12.2009 su quello di € 39.340,00 (€ 32.900,00 competenze + € 6.440,00 ritenute) versato a saldo;
m) che l’ordinanza di liquidazione del 27.11.2009 è stata formalmente notificata al Comune di Agropoli in data 18.01.2010 e, in virtù della stessa, al fine del recupero delle somme anticipate, la ditta, rappresentata dall’Avv. Xxxxxxxx D’Angola, ha intrapreso la procedura di pignoramento presso
terzi nei confronti della amministrazione comunale e del suo tesoriere “Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani”, iscritta presso il Tribunale di Vallo della Lucania al n. 663/2010 R.G.E.;
n) che, avverso detta procedura esecutiva, il Comune di Agropoli ha proposto opposizione, dalla quale sono sorti i giudizi di merito R.G.N. 2387/11 ed R.G.N. 2389/11 che, riuniti, sono stati decisi con la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 429/2014 pubblicata il 23.10.2014, con l’accoglimento della opposizione;
o) che, in mancanza di rimborso, per il recupero a titolo di rivalsa di tutte le somme anticipate per compenso arbitrale, l’ impresa, rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxxxxx D’Angola, ha proposto nelle more, ricorso monitorio ottenendo dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 873/12 del 30.03.2012 per il pagamento della somma di € 64.949,23 oltre accessori e spese di procedura;
p) che avverso il decreto ingiuntivo n.873/12 il Comune di Agropoli ha proposto opposizione (R.G.N. 4237/2012) e il giudizio è attualmente pendente in fase di merito, con prossima udienza per il 19 maggio 2016;
Considerato:
-che le parti sono consapevoli dell’incertezza dell’esito delle liti pendenti stante la materia del contendere, nonchè delle lungaggini processuali e del conseguente aggravio di spese giudiziali;
-che, al fine di dirimere definitivamente le controversie, hanno preso contatti per verificare la possibilità di transigerle bonariamente;
-che le parti sono pervenute ad una concreta ipotesi di accordo ed hanno intenzione di procedere alla transazione mediante reciproche concessioni rispetto alle pretese portate in giudizio;
- che In particolare:
⮚ il Comune di Agropoli dichiara di rinunciare al giudizio di appello incardinato con citazione del 28.06.2010 avente ad oggetto l’impugnativa del Lodo arbitrale n.154/2009 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Salerno con R.G.N.898/2010;
⮚ l’Impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxx Xxxxx -Industriali e OO.PP. dichiara dichiara di rinunciare alla domanda a sua volta proposta in via incidentale con atto di costituzione del 24.11.2010 nel medesimo giudizio R.G.N.898/2010;
⮚ L’impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 873/12 emesso dal Tribunale di Salerno il 30.03.2012 in danno dell’amministrazione comunale di Agropoli e rinuncia espressamente alle domande proposte, quale opposto, nel giudizio di opposizione dal medesimo comune promosso avverso detto decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Salerno (R.G.N. 4237/12).
⮚ A satisfazione delle reciproche posizioni e a tacitazione di qualsiasi altra rispettiva pretesa, le parti ritengono di definire a stralcio le liti pendenti, con la corresponsione da parte del Comune di Agropoli all’ Impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxx Civili- Industriali e OO.PP. della somma di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), omnicomprensiva. Della suindicata somma, l’importo di € 8.000,00 (ottomila/00) andranno a coprire le spese legali che la ditta Xxxxx Xxxxxxxxx deve corrispondere all’Avv. Xxxxxxxx D’Angola;
Visto lo schema di transazione;
Visto il parere favorevole espresso congiuntamente, con e-mail in data 21/01/2016, dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx , legale del Comune e dall’avv. Xxxxxxxx d’Angola legale della ditta Xxxxx Xxxxxxxxx;
Visto il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n. 30/P/2008 ed il principio contabile n. 2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio;
Visto il T.U. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
- la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- transigere la vertenza in corso con l’impresa Xxxxx Xxxxxxxxx stipulando apposito atto in tal senso come da allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che la somma di euro 55.000,00 onnicomprensiva farà carico al capitolo 200.00 del bilancio e che la spesa non è frazionabile.
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Agropoli 22/1/2016
IL SINDACO
x.xx avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area XX.XX ed il responsabile dell’area Tecnica.
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole
Agropoli,lì 22/1/2016
Il responsabile x.xx Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con X.Xxx 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Il Responsabile del servizio di ragioneria X.xx Xxxxxx Xxxxx
ATTO DI TRANSAZIONE
TRA: l’IMPRESA EDILE “GEOM. XXXXX XXXXXXXXX - LAVORI CIVILI – INDUSTRIALI E
OO.PP”, corrente in Montecorvino Rovella (SA) al X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Fraz. X. Xxxxxxx), P.IVA: 00036070654, in persona del legale rappresentante
p. t. geom. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Salerno il 03.03.1940, residente in Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) X.xx X. Xxxxxxxx x.00, X.X: SLVLCU40C03H703R, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ Avv. Xxxxxxxx D’Angola in Salerno alla via X. Xxxxxxxxx
n.2 (Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx); E: il COMUNE DI AGROPOLI (C.F./P.IVA 00252900659), in persona del Sindaco p.t. Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la Casa comunale in Xxxxxxxx (XX), Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x.0;
premesso
a) che, in data 28.05.2002, le parti innanzi identificate stipulavano un contratto di appalto per lavori di costruzione di una scuola elementare in località Moio;
b) che, in fase di esecuzione, insorgevano contrasti tali da determinare diverse riserve sul registro di contabilità;
c) che la controversia insorta diveniva oggetto di un giudizio arbitrale, incardinato dalla ditta, rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx, con domanda del 18.07.2005, che si concludeva con la pronuncia, in data 25-26.11.2009, del Lodo n. 154/09 Registro Lodi Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici in Roma;
d) che con detta pronuncia il Collegio Arbitrale da una parte accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla Impresa condannando la amministrazione comunale al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di Euro 19.882,22; dall’altra rigettava la domanda di risarcimento spiegata in via riconvenzionale dal Comune ex
art.96 c.p.c, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese e degli onorari del Giudizio arbitrale da liquidarsi con separata ordinanza;
e) che con detta ordinanza di liquidazione, depositata in data 27.11.2009 nella Segreteria della Camera Arbitrale per i contratti Pubblici in Roma unitamente all’originale del Lodo, veniva liquidata la somma di Euro 46.400,00, (comprensivo dell’acconto versato) di cui Euro 42.000,00 oltre accessori di legge quale compenso spettante al Collegio arbitrale, Euro 3.400,00 oltre accessori di legge quale compenso spettante al Segretario del Collegio ed Euro 1.000,00 quale rimborso forfettario delle spese vive occorse per il funzionamento del collegio arbitrale;
f) che con l’ordinanza de qua il Collegio arbitrale poneva il pagamento delle somme liquidate a totale carico del Comune di Agropoli, quale parte soccombente, con vincolo di solidarietà di entrambe le parti di fronte al Collegio e salva la rivalsa tra esse ai sensi dell’art. 241, comma 14, D.Lgv. 163/06 e ai sensi dell’art.184 c.p.c.;
g) che avverso il Lodo arbitrale n.154/2009 il Comune di Agropoli proponeva impugnativa dinanzi alla Corte di Appello di Salerno (R.G.N.898/10) manifestando censure di nullità, mentre l’Impresa Salvatore, rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxxxxx D’Angola, nel resistere al giudizio, spiegava appello incidentale al fine di ottenere il pagamento della somma di € 65.353,84 ossia il totale delle somme poste alle riserve d’appalto, riconosciute dagli arbitri solo parzialmente per € 19.882,22;
h) che detto giudizio di appello R.G.N. 898/10 è tutt’ora pendente tra le parti, con prossima udienza del 1 dicembre 2016, seppure la domanda incidentale dell’impresa deve ritenersi in concreto ridimensionata in € 45.471,62 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a seguito dell’incasso della somma di € 19.882,22 oltre a interessi e rivalutazione monetaria (riconosciuta dagli arbitri) avvenuto in virtù dell’ordinanza di assegnazione emessa in data 07.03.2011 dal Tribunale di Vallo della Lucania nella procedura esecutiva di P.P.T. R.G.N. 662/10, intrapresa dalla ditta, rappresentata dalla’Avv. Xxxxxxxx D’Angola, nei confronti della amministrazione comunale;
i) che, in quanto alla ordinanza di liquidazione del compenso arbitrale, la ditta Xxxxxxxxx ha provveduto al pagamento mediante l’esborso della somma di € 55.540,00 di cui € 46.400,00 quale importo competenze comprensivo di acconto ed € 9.140,00 per ritenute di legge susseguenti la ricezione delle fatture emesse, rispettivamente, dai componenti del Collegio;
l) che, all’atto del rimborso delle somme anticipate dalla ditta, competono alla medesima gli interessi legali e moratori come per legge, a decorrere dalla data dei rispettivi versamenti, ossia dal 06.10.2008 sull’importo di € 16.200,00 (€ 13.500,00 competenze + € 2.700,00 ritenute) versato a titolo di acconto e dal 01.12.2009 su quello di € 39.340,00 (€ 32.900,00 competenze + € 6.440,00 ritenute) versato a saldo;
m) che l’ordinanza di liquidazione del 27.11.2009 è stata formalmente notificata al Comune di Agropoli in data 18.01.2010 e, in virtù della stessa, al fine del recupero delle somme anticipate, la ditta, rappresentata dall’Avv. Xxxxxxxx D’Angola, ha intrapreso la procedura di pignoramento presso terzi nei confronti della amministrazione comunale e del suo tesoriere “Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani”, iscritta presso il Tribunale di Vallo della Lucania al n. 663/2010 R.G.E.;
n) che, avverso detta procedura esecutiva, il Comune di Agropoli ha proposto opposizione, dalla quale sono sorti i giudizi di merito R.G.N. 2387/11 ed R.G.N. 2389/11 che, riuniti, sono stati decisi con la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 429/2014 pubblicata il 23.10.2014, con l’accoglimento della opposizione;
o) che, in mancanza di rimborso, per il recupero a titolo di rivalsa di tutte le somme anticipate per compenso arbitrale, l’ impresa, rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxxxxx D’Angola, ha proposto nelle more, ricorso monitorio ottenendo dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 873/12 del 30.03.2012 per il pagamento della somma di € 64.949,23 oltre accessori e spese di procedura;
p) che avverso il decreto ingiuntivo n.873/12 il Comune di Agropoli ha proposto opposizione (R.G.N. 4237/2012) e il giudizio è attualmente pendente in fase di merito, con prossima udienza per il 19 maggio 2016;
considerato
a) che le parti sono consapevoli dell’incertezza dell’esito delle liti pendenti stante la materia del contendere, nonchè delle lungaggini processuali e del conseguente aggravio di spese giudiziali;
b) che, al fine di dirimere definitivamente le controversie, hanno preso contatti per verificare la possibilità di transigerle bonariamente;
c) che le parti sono pervenute ad una concreta ipotesi di accordo, anche in seguito alla nota del 13 luglio 2015 inviata alla amministrazione comunale dalla ditta, ed hanno intenzione di procedere alla transazione mediante reciproche concessioni rispetto alle pretese portate in giudizio;
Tanto premesso e considerato, l’Impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxx Civili- Industriali e OO.PP. ed il Comune di Agropoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
convengono quanto segue
art.1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione. art.2- Le parti dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano irrevocabilmente ad ogni atto e/o domanda proposta nei reciproci confronti, nonché di accettare le reciproche rinunce e di non avere nulla a pretendere a qualsiasi causa, titolo o ragione l’una dall’altra.
art. 3- In particolare, il Comune di Agropoli dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al giudizio di appello incardinato con citazione del 28.06.2010 avente ad oggetto l’impugnativa del Lodo arbitrale n.154/2009 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Salerno con R.G.N.898/2010; l’Impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxx Xxxxx -Industriali e OO.PP. dichiara di accettare, così come in effetti accetta, la rinuncia del Comune di Agropoli all’appello principale di cui innanzi; nel contempo
dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla domanda a sua volta proposta in via incidentale con atto di costituzione del 24.11.2010 nel medesimo giudizio R.G.N.898/2010; il Comune di Agropoli dichiara di accettare, come in effetti accetta, la rinuncia all’appello incidentale dichiarata dalla predetta impresa.
art.4- L’impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxx Edili -Industriali e OO.PP. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al decreto ingiuntivo n. 873/12 emesso dal Tribunale di Salerno il 30.03.2012 in danno dell’amministrazione comunale di Agropoli, dichiarando e riconoscendo espressamente che lo stesso è da ritenersi nullo e privo di ogni effetto giuridico; rinuncia espressamente alle domande proposte, quale opposto, nel giudizio di opposizione dal medesimo comune promosso avverso detto decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Salerno (R.G.N. 4237/12).
art. 5- Il Comune di Agropoli dichiara di accettare, così come in effetti accetta, la rinuncia dell’Impresa Salvatore al decreto ingiuntivo n. 873/12 emesso dal Tribunale di Salerno il 30.03.2012 e agli atti del processo di cognizione avente ad oggetto opposizione dalla medesima amministrazione proposta avverso tale decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Salerno (R.G.N. 4237/12).
Il Comune di Agropoli dichiara di rinunciare, così come in effetti, rinuncia al giudizio di opposizione, alle domande in esso proposte e a qualsiasi pretesa nei confronti della impresa comunque connessa o dipendente dal decreto e dalla causa di opposizione.
L’impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxx Xxxxx -Industriali e OO.PP. dichiara di accettare, come in effetti accetta, la rinuncia al giudizio di opposizione R.G.N. 4237/12 del Comune di Agropoli.
art. 6- A satisfazione delle reciproche posizioni e a tacitazione di qualsiasi altra rispettiva pretesa, le parti ritengono di definire a stralcio le liti pendenti, con la corresponsione da parte del Comune di Agropoli all’ Impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxx Civili- Industriali e OO.PP. della somma di € 55.000,00
(cinquantacinquemila/00), omnicomprensiva, che l’Impresa è disposta ad accettare, con il reciproco impegno di abbandonare i giudizi in corso.
Le parti precisano che, della suindicata somma, l’importo di € 8.000,00 (ottomila/00) andranno a coprire le spese legali che la ditta Xxxxx Xxxxxxxxx deve corrispondere all’Avv. Xxxxxxxx D’Angola e, pertanto, la stessa ditta autorizza il Comune al versamento diretto della predetta somma sul c/c intestato all’Avv. Xxxxxxxx D’Angola alle seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare Società Cooperativa, via X. Xxxxxxx 84123 Salerno, IBAN: IT 41 O 05034 15202 000000101755; a seguito del
versamento, che avverrà entro il 28.02.2016, l’Avv. Xxxxxxxx D’Angola emetterà regolare fattura nei confronti della ditta Xxxxx Xxxxxxxxx.
art.7- Il Comune di Agropoli provvederà al pagamento del residuo importo di € 47.000,00 (quarantasettemila/00) in favore della Impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxx Civili- Industriali e OO.PP. mediante versamento, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2016, sul x/x xxxxxx xxxxxx x’xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx sede centrale, al seguente codice IBAN: XX00X0000000000000000000000.
art.8- Le parti come rappresentate, si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni espresse in premessa e di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente (in relazione alle questioni oggetto dei giudizi R.G.N. 898/10 pendente presso la Corte di Appello di Salerno; R.G.N. 4237/12 pendente dinanzi al Tribunale di Salerno; R.G.N. 2387/11-R.G.N. 2389/11 definiti con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania
n. 429/2014 pubblicata il 23.10.2014) se non il puntuale adempimento degli impegni assunti reciprocamente.
Consentono pertanto, alla declaratoria di estinzione dei giudizi pendenti, ex art. 309 c.p.c., per cessazione della materia del contendere, convenendo la compensazione delle spese, con l’obbligo per ciascuna delle parti di corrispondere il compenso
professionale ai propri rispettivi legali, fatta salva l’autorizzazione di cui al precedente art. 6, seconda parte.
art.9- Le spese e gli onorari per il presente atto di transazione restano compensati tra le parti.
Agropoli, …………………………..
Per l’Impresa Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxx Civili- Industriali e OO.PP.
Xxxxx Xxxxxxxxx
Per il Comune di Agropoli
Il Sindaco
Sottoscrivono il presente atto gli Avv.ti Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx D’Angola e Xxxxxxx Xxxxxxx costituiti, per le rispettive parti, nel giudizio arbitrale, nel giudizio R.G.N. 898/2010 Corte di Appello di Salerno, nel giudizio R.G.N. 4237/2012 Tribunale di Salerno e nei giudizi R.G.N. 2387/11-R.G.N. 2389/11 Tribunale di Vallo della Lucania, per autentica e per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 Legge Professionale Forense.
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx
Avv. Xxxxxxxx D’Angola
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
x.xx Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
L’ ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
x.xx sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x.xx x.xxx Xxxxxx Del Xxxxxxx
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 11/02/16
IL MESSO COMUNALE x.xx BARONE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 11/02/16
Il Dirigente
x.xx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx