Repubblica Italiana
REP 156
Repubblica Italiana
DiSCo - Ente pubblico regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza nel Lazio
RINNOVO CONTRATTUALE SERVIZIO DI “RECEPTION E
ACCOGLIENZA” DA ESEGUIRSI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA “XXXXXX XXXXXX” DI OSTIA (RM)
CIG. 8848113DD2
L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di agosto in Roma, nell’ufficio delL’Uffiale Rogante di DiSCo DiSCo - Ente pubblico regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza nel Lazio, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00X, innanzi a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 1 luglio 2019, sono personalmente comparsi, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell’art. 48 della vigente legge 16 febbraio 1913, n. 89 i signori:
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma il 28 agosto 1962, domiciliato per la
carica in Xxxx - Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, 00/x, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta il decreto n. 14 del 13/11/2019;
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a ROMA il 22 ottobre1959, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. XXX.XX SRL (che in prosieguo sarà indicata come impresa appaltatrice o prestatore di servizi) con sede in XXXXXXXX (XX), Xxx xxxxx Xxxxxxx, 00 CF e P. IVA 08720161002.
I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.
PREMESSO
CHE con determinazione direttoriale n. 2348 del 26 luglio 2018, a cui si rinvia per relationem, è stata indetta una procedura aperta sopra soglia per individuare un operatore economico cui affidare il “Servizio di Reception ed Accoglienza”, presso la residenza Universitaria “Xxxxxx Xxxxxx” di Ostia /RM), per una durata contrattuale di ventiquattro mesi con decorrenza dalla data stipula del contratto
CHE con determinazione direttoriale n. 2130 del 28 giugno 2019, a cui si rinvia per relationem, l’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la gara per lo svolgimento del “Servizio di Reception ed Accoglienza”, presso la Residenza Universitaria di Ostia (RM) - alla Soc._XXX.XX SRL, che ha offerto un ribasso del 27,12% sul valore complessivo dell’appalto posto a base di gara di € 306.000,00 IVA esclusa, corrispondente al prezzo di € 223.000,00 IVA esclusa;
CHE, tra le parti, è stato conseguentemente stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa di cui al rep. 137/2019;
CHE il contratto relativo al servizio in oggetto scadrà il 31 agosto 2021;
CHE l’art. 3 del Capitolato d‘oneri che prevede espressamente la possibilità di
rinnovo del contratto in oggetto per ulteriori 24 mesi;
CHE con nota prot. num. 15324/21 del 22 luglio 2021, l’Amministrazione ha chiesto
alla soc. XXX.XX SRL la disponibilità per il rinnovo contrattuale;
CHE con comunicazione trasmessa a mezzo pec, del 22 luglio 2021 (prot. 15399/21) dalla soc. XXX.XX SRL quest’ultima ha manifestato accettazione del rinnovo contrattuale del Servizio in oggetto ai medesimi patti e condizioni;
CHE con nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0279800_20210803, l’Amministrazione
ha richiesto l’informativa antimafia tramite la Banca dati Nazionale Antimafia per la
società XXX.XX SRL;
CHE con richiesta telematica all’Autorità competente, l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva (DURC) nei confronti della società XXX.XX SRL;
CHE l’impresa appaltatrice ha prodotto alla Stazione appaltante tutta la
documentazione richiesta dall’ Amministrazione;
CHE l’Appaltatore ha costituito ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Disciplinare di gara mediante polizza n. 2258939 rilasciata dalla COFACE Assicurazioni garantendo la somma di € 30.543,84; CHE ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi come di seguito indicato: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante…”;
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
(Finalità e contenuto del contratto d’appalto)
0.Xx presente contratto disciplina i rapporti tra DiSCo e la Società XXX.XX SRL per il rinnovo contrattuale della durata di 24 mesi del “Servizio di Reception ed Accoglienza” presso la Residenza Universitaria di Ostia (RM).
2. L’impresa appaltatrice si impegna a fornire il servizio, alle medesime condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto oggetto di rinnovo
nonché dai seguenti documenti: a) disciplinare di gara, b) capitolato d’oneri, c) Offerta Tecnica, d) Offerta economica già depositata agli atti con nota prot. n. 29842/18.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’appalto)
L’impresa appaltatrice deve erogare il presente servizio in conformità alle prescrizioni della vigente normativa in materia e con le modalità e le caratteristiche previste e richieste nel Capitolato d’oneri, nell’ All. A “Regolamento Residenze Universitarie”, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica, che costituiscono parte integrante del presente contratto.
I locali dell’immobile presso cui dovrà essere espletato il Servizio di Reception ed Accoglienza sono situati in xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx x.0 (xxxxxxxx lato Xxx Xxxxxxxx Xxx x.x.x.) Xxxxx (XX).
L’esecuzione del servizio è diretta a favorire l’ordinata fruizione di beni mobili e immobili della Stazione Appaltante, da parte del personale dell’Ente dei visitatori e di terzi in genere, al fine di assicurare, anche in termini di sicurezza, il regolare svolgimento delle attività espletate all’interno della Residenza, nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e dell’immagine dell’Amministrazione.
Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere osservate, come disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche nel tempo vigenti.
Nello specifico l’Aggiudicatario dovrà garantire:
- la costante presenza di n.1 (una) figura professionale (con profilo di Addetto alla
Reception/Accoglienza) fissa all’ingresso dell’edificio e/o nella portineria all’uopo
dedicata, in modalità h 24 (diurno e notturno), da lunedì a domenica inclusi i festivi, salvo diverso orario e/o calendario richiesto dall’Amministrazione (Attività a canone);
- nel corso dell’esecuzione dell’appalto e per limitati periodi temporali, la temporanea
presenza di n. 1(una) (ovvero due o più) ulteriori figure professionali (con profilo di
Addetto alla Reception/Accoglienza), da fornire esclusivamente su richiesta dell’Amministrazione, per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento e/o nei periodi di maggiore movimentazione, quale necessario supporto allo svolgimento delle ulteriori attività di Reception/Accoglienza (Attività extra canone).
É onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa esecuzione del servizio, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra attività eventualmente occorrente.
ARTICOLO 3
(Durata e valore del contratto)
Il rinnovo contrattuale avrà la durata di 24 mesi a decorrere dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2023.
Alla scadenza del contratto, i servizi di cui si tratta potranno essere prorogati per il termine strettamente utile e per un massimo di 6 mesi, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
Il valore complessivo dell’Appalto, per il suddetto periodo di durata, affidato alla Soc. XXX.XX. SRL , è pari ad € 278.735,84, IVA inclusa.
Detto valore, per il biennio di riferimento, è stato quantificato sommando:
-il prezzo offerto (in sede di gara, al netto del ribasso) per la l’esecuzione delle
ATTIVITA’ A CANONE pari ad € 272.060,00 (IVA inclusa).
-la quota prefissata pari ad € 6.675,84 (IVA inclusa) quale plafond di spesa per
l’eventuale esecuzione delle ATTIVITA’ EXTRA CANONE.
Alla suddetta durata contrattuale sarà anche vincolato l’utilizzo di un plafond destinato alle attività extra canone, che potrà essere consumato solo esclusivamente in detto periodo.
Le attività extra canone vengono gestite mediante Ordini di Intervento autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto individuato/nominato. I corrispettivi per le attività extra-canone sono determinati in base ai prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara nell’offerta economica al netto del ribasso, nonché in relazione all’orario svolto (diurno/notturno/feriale/festivo nelle modalità indicate).
L’Amministrazione non assume alcun impegno circa l’esaurimento dell’ammontare preventivato per le attività “extra-canone” durante l’intero periodo contrattuale. L’appaltatore, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento dei corrispettivi legati all’esecuzione delle attività “ a canone” qualora non ricorrano i presupposti per l’attivazione delle attività “extra-canone” Tuttavia, qualora ricorrano i presupposti per l’attivazione delle attività “extra-canone”, l’Amministrazione sarà
vincolata ad eseguire le stesse con l’Appaltatore fino all’esaurimento del plafond.
In caso di esaurimento del suddetto plafond dedicato all’esecuzione delle attività “extra-canone” o in caso di necessità/prestazioni non previste dal citato Capitolato ma comunque riconducibili ai servizi/prestazioni affini a quelli che costituiscono il presente affidamento, l’Amministrazione procederà, a propria e insindacabile scelta, alternativamente con le seguenti modalità:
1. variazioni in corso di esecuzione del contratto secondo il rispetto della normativa di settore vigente (si veda l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016) compensate con un corrispettivo economico determinato in base ai prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara nell’offerta economica o mediante “nuovi prezzi” determinati secondo la normativa vigente di settore e/o specifico “preventivo di spesa” , nel caso di prestazioni non previste dal presente Capitolato ma comunque riconducibili ai servizi affini che lo costituiscono qualora l’appaltatore sia qualificato per eseguire la prestazione oggetto di variante);
2. ricorso ad operatori economici terzi selezionati nel rispetto della normativa vigente di settore in tutti i casi non rientranti nel punto precedente e/o comunque per scelta sempre insindacabile da parte dell’Amministrazione (es. necessità di prestazioni indifferibili riconducibili al Servizio oggetto del presente affidamento).
L’importo complessivo stimato per l’esecuzione del servizio si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte dello stesso, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.
Ove, alla scadenza del termine di durata contrattuale, fossero ancora in corso servizi/ordinativi richiesti per le suddette attività extra canone, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione delle relative prestazioni. La protrazione della durata del presente appalto, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
ARTICOLO 4
(Modalità di fatturazione e pagamenti) MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ A CANONE
Ai sensi di quanto previsto all’art. 13 del Capitolato d’oneri, mensilmente, l’Appaltatore deve presentare un documento riassuntivo dell’importo del canone dovuto per il mese precedente, con puntuale riferimento al Contratto e nello specifico ai singoli servizi eseguiti “a canone”.
Tale valore del canone può essere decrementato in base alle trattenute sul canone
determinate dall’applicazione delle penali di cui all’art. 9 del Capitolato d’oneri.
Avuta l’approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto
l’Appaltatore provvede quindi all’emissione di:
- fatture mensili di importo pari al corrispettivo relativo al mese precedente accettato ed approvato dall’Amministrazione, ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di ritenute a garanzia operate dall’Amministrazione (disposizione introdotta dall’art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
- fattura di liquidazione finale (al termine del contratto) per svincolo ritenute a garanzia per un importo complessivo pari al totale delle ritenute a garanzia operate in sede di liquidazione delle pregresse fatture mensili (quanto sopra a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva - art. 30, co.5-bis- D. Lgs 56-2017).
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ EXTRA CANONE
Ai sensi di quanto previsto all’art. 13 del Capitolato d’oneri, mensilmente, l’Appaltatore deve presentare il rendiconto delle attività svolte nell’arco del mese precedente relative a prestazioni extra-canone, comprendenti prestazioni erogate a richiesta e/o gestite attraverso Ordini di Intervento.
Avuta l’approvazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, l’Appaltatore può emettere la/e fattura/e contenente gli importi relativi a:
- fatture mensili per attività extra –canone di importo pari al corrispettivo relativo al mese precedente accettato ed approvato dall’Amministrazione, ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di ritenute a garanzia operate dall’Amministrazione (disposizione introdotta dall’art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
- fattura di liquidazione finale (al termine del contratto) per svincolo ritenute a garanzia per un importo complessivo pari al totale delle ritenute a garanzia operate in sede di liquidazione delle pregresse fatture mensili per attività extra-canone (quanto sopra a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva - art. 30, co.5-bis- D. Lgs 56-2017).
Le suddette fatture, accompagnate da tutta la documentazione aggiuntiva necessaria e prevista dal Capitolato d’oneri e/o a richiesta dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, dovranno inoltre contenere:
a) gli estremi dell'affidamento;
b) l’indicazione dell’importo della prestazione al lordo della ritenuta di garanzia (pari allo 0,50% -art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
c) l'importo della prestazione al netto della suddetta ritenuta di garanzia (decurtato dello 0,50% - art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
d) il n. del CIG ;
e) gli estremi dell'impegno cli spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (che sarà stato comunicato da DiSCo).
L’impresa appaltatrice dovrà emettere le proprie fatture intestate a DiSCo - Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/00- 00000 Xxxx.
Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di
agevolare i processi amministrativi e di controllo. L’Appaltatore ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l’Amministrazione
non potrà più accettare fatture in forma cartacea.
L’aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l’Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx (digitando l’Ente appaltante).
Codice Univoco d’ufficio EVYOZN.
Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato
comunicato dall’appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente
dovuti all’Amministrazione a titolo di penale ex art. 9 del Capitolato d’oneri.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all’acquisizione della
documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
Il pagamento delle fatture è subordinato agli accertamenti di cui all’art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
A pena di nullità assoluta, l’impresa appaltatrice si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 così come tra l’altro trasmesso dall’appaltatore nell’ambito delle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
La persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è il sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX C.F. SLGMRZ59R22H501K nato a Roma il 22.10.1959 ed ivi residente in via Veientana n. 380.
ARTICOLO 5
(Oneri ed obblighi a carico dell’affidatario)
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente capitolato d’oneri, l’aggiudicatario si impegna sostenendo tutti gli oneri economici a conformarsi alle seguenti prescrizioni:
-Chiamare obbligatoriamente, ogniqualvolta se ne presenti la necessità, gli organi di pronto intervento sanitario, di pubblica sicurezza, antincendio vigili urbani etc;
-Predisporre avvisi e cartelli informativi su segnalazione del capostruttura e procedere
all’affissione degli stessi nei luoghi preposti;
-Segnalare tempestivamente, con relazione scritta, gli eventuali comportamenti scorretti ponendo in essere opportune iniziative per la mediazione dei conflitti;
-Stabilire un efficiente metodo per il coordinamento del proprio personale;
-Eseguire il servizio nel rispetto degli orari, periodicità e modalità previste da
capitolato d’oneri;
-Garantire che i propri addetti svolgano in modo diligente il servizio di cui all’oggetto;
-Garantire l’integrità dei luoghi e delle cose, tenuto conto anche delle disposizioni in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
-Assicurarsi che tutti i collaboratori abbiano preso visione delle procedure e degli standard;
-Supportare i collaboratori durante i momenti di necessità ed alta occupazione;
-Garantire la sostituzione del personale in caso di assenze per ferie o malattia per garantire la regolare copertura del servizio;
-Garantire la presenza, nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui deve essere svolto il servizio, di tutte le unità di personale necessarie all’espletamento dei servizi richiesti a regola d’arte;
-Garantire che il personale in servizio indossi sempre i cartellini di riconoscimento;
-Garantire che il personale in servizio indossi le divise della ditta appaltatrice e che queste ultime siano sempre in buono stato di pulizia e conservazione;
-Sostituire a semplice richiesta di XxXXx, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della relativa richiesta inviata a mezzo fax o e-mail, il personale non gradito;
-Accettare con immediatezza le richieste di temporanei cambiamenti di orario per sopraggiunte necessità;
-Garantire che il proprio personale mantenga sempre un comportamento consono alla propria funzione;
-Provvedere a segnalare al Responsabile DiSCo tutti i guasti rilevati e/o eventuali
carenze nell’esecuzione del servizio;
-Garantire che il proprio personale risulti formato/addestrato anche per
l’esecuzione delle manovre di emergenza relative agli impianti elevatori presenti nella
struttura, nonché formato per l’antincendio ed il primo soccorso;
L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell’Amministrazione, tutta la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l’applicazione del CCNL di categoria.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri, l’impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all’Amministrazione.
ARTICOLO 6
(Obblighi dell’impresa appaltatrice relativi alla Tracciabilità dei flussi)
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In conformità con quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l’appaltatore in conformità con quanto
disposto dall’articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L’omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l’appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Det. n° 4 del 7 luglio 2011, dell’AVCP e allo scopo di consentire all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all’Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all’onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Xxxxxxx, tuttavia, xxxxx gli idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato e/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’espressione
«filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti e/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva,
del presente Contratto di appalto.
In coerenza con quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l’appaltatore subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l’amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell’articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
L’appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari , anche qualora, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiare i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.
ARTICOLO 7
(Verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto)
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto, (la cui nomina sarà oggetto di successivo provvedimento) provvede alla verifica del regolare andamento dell’esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.
In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Le attività che il Direttore dell’esecuzione del contratto deve eseguire sono indicate
anche nell’art. 6 del presente Capitolato.
La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per il presente servizio, mediante “report” delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l’Appaltatore compila in duplice copia (una per l’Amministrazione e una per l’Appaltatore), il “report” delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell’esecuzione del Contratto che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.
Ad ogni fattura emessa, l’Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l’Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.
ARTICOLO 8
(Clausola Sociale)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assumere le professionalità necessarie per l’espletamento del servizio, attualmente in servizio presso l’aggiudicatario uscente. L’applicazione della presente clausola non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, in quanto tale obbligo dovrà essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale pertanto è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo aggiudicatario.
Sussistendo tale compatibilità, il lavoratore dell’impresa uscente deve essere riassorbito dall’impresa entrante, con preferenza rispetto a soggetti terzi.
ARTICOLO 9
(Clausola Sociale: Conseguenze del mancato adempimento)
L’inadempimento, da parte dell’impresa affidataria, agli obblighi derivanti dalla
clausola sociale rappresenta violazione dei doveri che incombono sull’impresa subentrante. Laddove l’impresa affidataria non ottemperi all’impegno assunto in sede di gara e confermato contrattualmente, la violazione imputabile all’appaltatore non rileva ai fini dell’aggiudicazione, in quanto la clausola sociale, secondo la configurazione rinvenibile dall’articolo 100 del Codice dei contratti, costituisce una condizione di esecuzione del contratto.
In tal caso, tenuto conto che l’inadempimento rileva nell’ambito della responsabilità contrattuale, la stazione appaltante applicherà clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO 10
(Cessione del Contratto)
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).
ARTICOLO 11
(Recesso)
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro/quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’impresa appaltatrice da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l’impresa appaltatrice non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
ARTICOLO 12
(Recesso del contratto da parte dell’aggiudicatario)
Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
ARTICOLO 13
(Responsabile Unico del Procedimento)
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
ARTICOLO 14
(Direttore dell’esecuzione del contratto)
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il sig. Xxxxxx Xxx.
ARTICOLO 15
(Penali)
L’Appaltatore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il Servizio di Reception ed Accoglienza, venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.
Per l’inosservanza e/o il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale
massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto dall’ Amministrazione;
- L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, l’Amministrazione potrà compensare i crediti
derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ARTICOLO 16
(Risoluzione del contratto)
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice dei contratti l’Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all’Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Servizio;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione;
- mancato adempimento degli obblighi derivanti dall’accettazione della clausola
sociale di cui ai precedenti artt. 11 e 12;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell’aggiudicatario della Copia Modelli UNIEMES dei prestatori di lavoro;
- inosservanza durante l’esecuzione del servizio dell’offerta tecnica ed economica
formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di XxXXx (pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente)
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di risoluzione, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp,
346 bis co, 353 cp, 353 bis cp..
ARTICOLO 17
(Stipula del contratto e spese relative)
L’Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto in forma pubblica
amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato
dall’Amministrazione (si veda l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016).
Sono a carico dell’aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all’appalto.
ARTICOLO 18
(Tutela della privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è XxXXx .
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà
consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ARTICOLO 19
(Foro competente)
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma
ARTICOLO 20
(Clausola compromissoria)
Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del
Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ARTICOLO 21
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, al Regolamento di attuazione del Codice, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ”e all’ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.
P. la Soc. XXX.XX. SRL IL DIRETTORE GENERALE (Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) (xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx)
L’impresa appaltatrice dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: ARTICOLO 8 (Clausola Sociale); ARTICOLO 9 (Clausola sociale: mancato adempimento); ARTICOLO 11 (Recesso); ART. 12 (Recesso dal contratto da parte dell’aggiudicatario); ARTICOLO 15 (Penali); ARTICOLO 16 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 19 (Foro competente); ARTICOLO 20 (Clausola Compromissoria);
P. la Soc. XXX.XX. SRL IL DIRETTORE GENERALE (Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) (xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx)
E richiesto, io Ufficiale Rogante di XxXXx ho ricevuto questo atto, redatto da me e da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video composto da
n. 26 pagine, letto alle parti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me verificata come segue:
-xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Direttore Generale di DiSCo con firma digitale rilasciata da ArubaPec S.p.a. Accertata mediante sistema DiKe, con validità dal 28/11/2019 al 27/11/2022.
- Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx rappresentante legale di Xxx.Xx. s.r.l.. con firma digitale rilasciata è stata rilasciata da ArubaPEC S.p.A. mediante sistema Dike validità dal 26/07/2021 al 25/07/2024.
Il presente atto viene sottoscritto da me, Ufficiale Rogante, mediante valida firma digitale, ai sensi della normativa citata e dell'art. 1 comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle parti.
Per DISCO Per Xxx.Xx. s.r.l.
Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxx
Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza Direttore Generale 30.08.2021
09:36:23
GMT+00:00
L’amministratore Unico
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
L’Ufficiale Rogante
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXX 30.08.2021 09:41:04 GMT+00:00
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX.XX SRL AMMINISTRATORE UNICO
30.08.2021 09:27:21
GMT+00:00