Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 1232
Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
21/04/2019 - 03:40
Indice
1. DDL S. 1232 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1232 4
1. DDL S. 1232 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
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Disegni di legge Atto Senato n. 1232 XVIII Legislatura
Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Iter
5 aprile 2019: da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.1232 da assegnare
Iniziativa C.N.E.L.
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 5 aprile 2019; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019. Classificazione TESEO
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Classificazione provvisoria
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 1232
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2019
Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
N. 1232
Onorevoli Senatori. - L'esplorazione istituzionale dell'universo della contrattazione collettiva in Italia è iniziata da pochi anni e, almeno finora, non è stata né organica né sistematica. L'impulso a razionalizzare le fonti esistenti in materia nasce dall'evidenza di un fenomeno di proliferazione degli accordi nazionali registratosi nel corso dell'ultimo decennio. Il fenomeno, documentato nei report periodici diffusi dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), è relativamente poco esplorato e ha conseguenze ancora non chiare sul nostro sistema di relazioni industriali. Nel nostro ordinamento è legittima la coesistenza di una molteplicità di contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nello stesso settore di riferimento, in applicazione del noto principio di libertà sindacale costituzionalmente garantito. Nell'attuale contesto normativo non è possibile impedire a una qualsivoglia associazione di autodefinirsi rappresentativa e di concludere un accordo « nazionale » nello stesso settore già coperto da altri accordi « nazionali » firmati da organizzazioni concorrenti. I datori privati non hanno l'obbligo di applicare nella propria azienda un determinato contratto, né esistono regole - come invece avviene nel settore pubblico - che fissino una « soglia » di rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva nazionale.
Ciò nonostante, l'assetto funzionale del sistema di relazioni industriali nel nostro Paese ha implicazioni di natura giuridica, sociale ed economica che rendono necessario individuare parametri utili a identificare contratti nazionali « di riferimento » che, all'interno di un medesimo settore, fungano da parametro, anche a fini giudiziali.
A fronte di una situazione disorganica e confusa, come quella descritta, la verifica di qualunque ipotesi sul pluralismo contrattuale o sulla rilevazione di eventuali pratiche sleali può effettuarsi solo se si dispone di una base di dati affidabile. Il primo passo è formare una « visione pubblica » delle dinamiche delle relazioni industriali nel settore privato e cioè rendere operativo un sistema unico, trasparente e accessibile, di deposito e codifica dei documenti sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza a livello nazionale. Occorre una piattaforma digitale nella quale i firmatari effettuino, una tantum e secondo una procedura condivisa ai fini di certezza del diritto, il deposito degli accordi corredandolo da un pacchetto minimo di elementi conoscitivi che ne definiscano una sorta di « carta d'identità », fra i quali l'esatta indicazione delle associazioni di categoria firmatarie nonché delle confederazioni o associazioni nazionali di riferimento.
Qui si inserisce il contributo della banca dati gestita dal CNEL, il principale giacimento pubblico di accordi negoziali esistente in Italia.
L'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, istituito in adempimento di quanto previsto all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è stato all'origine concepito come un deposito documentale finalizzato alla conservazione e alla consultazione pubblica dei contratti. Tale impostazione è rimasta immutata per lungo tempo e solo nell'ultima fase il deposito è stato reso completamente virtuale, attraverso la trasformazione del processo di lavorazione dei contratti (da parte del personale addetto) e dell'accesso (da parte dell'utenza) in operazioni semplici consentite
esclusivamente via web.
A partire dal 2018 è stata intrapresa una riorganizzazione dell'archivio mirata alla sua migrazione in un formato elaborabile, al duplice scopo di facilitare il reperimento e la consultazione dei documenti da parte di un'utenza non necessariamente tecnica e, soprattutto, di consentire il collegamento dell'archivio con altre banche dati istituzionali rilevanti sui temi del lavoro e della contrattazione collettiva. Grazie a questo nuovo formato, per ciascun contratto di livello nazionale è possibile accedere a tutti gli accordi depositati dalle organizzazioni firmatarie a partire dal 1990. Gli uffici del CNEL sono peraltro impegnati in un'attività di ricostruzione storica dei contratti particolarmente significativi, risalendo indietro per alcuni CCNL fino agli anni Cinquanta. In tal modo l'archivio fornisce uno strumento utile ai fini della ricostruzione della carriera dei lavoratori ad esempio a fini previdenziali, o nei casi di contenzioso.
Gli utenti sono messi in condizione di accedere non soltanto alle norme contrattuali vigenti, disseminate in diversi accordi firmati in epoche diverse (nei casi in cui le organizzazioni firmatarie non abbiano provveduto alla stesura di un testo coordinato), ma anche ai CCNL confluiti e a quelli cessati. Il cuore della riorganizzazione dell'archivio sta nella collaborazione instaurata con l'INPS per una operazione di messa a sistema delle rispettive informazioni e per costituire il primo nucleo di un'anagrafe comune dei contratti collettivi organizzata in un'ottica di servizio pubblico. Grazie al supporto dell'INPS è stato possibile collegare i rispettivi sistemi di codifica con i quali le due istituzioni identificano ciascun contratto nazionale. Anche l'INPS, infatti, assegna un proprio codice ai CCNL per ragioni connesse alle proprie funzioni istituzionali in materia di contribuzione.
Quest'attività, svolta in comune da circa un anno, sta portando alla costruzione di un'anagrafica unica CNEL-INPS, che a regime consente di associare a ciascun CCNL reperibile nell'archivio del CNEL il numero di lavoratori dipendenti ai quali è applicato, sulla base del flusso di comunicazioni UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono regolarmente all'INPS. Il valore aggiunto dell'operazione sta nel fatto che il collegamento fra codici CNEL e INPS, effettuato dai rispettivi uffici, viene validato dalle organizzazioni firmatarie dei CCNL.
L'intelaiatura dell'anagrafe definita da CNEL e INPS è valida anche come base di riferimento per ridisegnare i settori produttivi e i rispettivi confini. Il collegamento fra banche dati, infatti, prosegue attraverso l'associazione fra i codici CNEL dei CCNL e i codici AtEco delle attività produttive alla sesta cifra. Quest'associazione permette di collegare i campi di applicazione di ciascun CCNL ai relativi settori merceologici e produttivi, mettendo in comunicazione l'archivio del CNEL con i registri statistici dell'ISTAT sull'occupazione e sulle retribuzioni, nonché con le banche dati di Unioncamere. Anche il collegamento CNEL-AtEco sarà sottoposto all'esame e alla validazione delle organizzazioni firmatarie dei CCNL.
La presente proposta di legge è volta a razionalizzare la funzione del CNEL nell'ambito del processo di archiviazione dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionale. Essa costituisce, da un lato, la prima procedura tecnica a fronte di una norma istitutiva dell'archivio piuttosto laconica e, dall'altro. formalizza gli esiti della cooperazione amministrativa in atto da tempo con l'INPS.
Giova richiamare in proposito quanto riportato nella Relazione per paese relativa all'Italia comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, della Commissione europea (Bruxelles, 27 febbraio 2019, SWD-2019-1011, pagg. 53-54) in cui si legge « Nel giugno 2018, INPS e CNEL hanno inoltre concordato di creare un archivio comune di tutti i contratti collettivi firmati in Italia. Si tratta di un'altra iniziativa positiva, che potrebbe contribuire ad affrontare il fenomeno dei contratti minori che fissano retribuzioni e condizioni di lavoro al di sotto degli standard fissati dai contratti principali ».
Attualmente, per effetto dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il CNEL ha l'obbligo di ricevere i CCNL depositati entro 30 giorni dalla stipula, e il potere di classificare e archiviare, secondo metodologie stabilite sulla base degli indirizzi condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali, per assicurare la conservazione nel tempo e la pubblicità dei CCNL.
Con la presente proposta il CNEL assume il potere di attribuire un codice unico alfanumerico, in cooperazione con l'INPS, ai CCNL depositati in archivio. Viene identificata in capo al CNEL la
titolarità della codifica dei CCNL, unificando e razionalizzando le rispettive procedure esistenti e normando un'attività che da più di un anno impegna le strutture amministrative del CNEL in raccordo con le omologhe dell'INPS, in virtù di un atto di natura amministrativa (convenzione). La norma formalizza quella che gli uffici da tempo definiscono « anagrafe unica CNEL-INPS », ossia le modalità di raccordo fra i dati acquisiti dall'INPS mediante il flusso UNIEMENS e la struttura dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, in modo da associare a ciascun codice contratto il rispettivo campo di applicazione in termini di lavoratori dipendenti coinvolti e, in prospettiva, di unità produttive coinvolte.
L'INPS, di conseguenza, utilizzerebbe tale numerazione (e il relativo archivio CNEL) per le proprie finalità istituzionali (verifica del rispetto dei minimali contributivi, etc.), ottenendo dal CNEL una mappatura costantemente aggiornata dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale.
La proposta del CNEL tiene conto di una ricognizione della legislazione e della prassi amministrativa. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, stabilisce che la retribuzione da assumere come base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Tale disciplina era già stata stabilita mediante il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, entrato in vigore il 1° gennaio 1989 e il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, mai convertiti, i cui effetti sono stati fatti salvi mediante la legge di 7 dicembre 1989, n. 389.
Con la successiva disposizione interpretativa di cui all'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è stabilito che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Mediante l'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è stabilito che a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica (modello CUD), trasmettono mensilmente agli enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili per il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni.
Tale disposizione di legge, attuata parzialmente dall'INPS con l'EMens, trova ora completa attuazione nel nuovo flusso denominato UNIEMENS, che ha unificato e sostituito la denuncia EMens e la denuncia DM10, raccogliendo a livello individuale per ogni lavoratore sia le informazioni retributive che quelle contributive. Il rilascio della procedura UNIEMENS è avvenuto mediante messaggio INPS del 25 novembre 2009, n. 27125. Mediante circolari e messaggi successivi al rilascio della procedura UNIEMENS sono state regolate le informazioni che i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all'INPS.
Ai fini del rilascio delle istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS l'INPS ha emanato, e periodicamente aggiorna, un documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili (ultima versione 3.7 del 23 marzo 2017). Tale documento fissa le modalità per la compilazione, l'invio e la correzione dei dati di denuncia mensile, già precedentemente oggetto di istruzioni contenute in circolari e messaggi, mediante i quali sono state stabilite le modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del debito contributivo e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di previdenza complementare degli enti ed amministrazioni.
Il documento citato prevede, tra gli elementi che compongono la « denuncia individuale » dei dati del
lavoratore, anche l'indicazione del « codice contratto », mediante inserimento del codice numerico assegnato dall'INPS. In tale sezione del modello UNIEMENS è indicato il contratto collettivo nazionale di lavoro cui è vincolato il lavoratore. Per i valori ammessi (sequenza dei codici) occorre fare riferimento all'allegato tecnico - appendice D, nonché, per i contratti ai quali il codice sia stato assegnato successivamente, ai messaggi di volta in volta rilasciati dall'INPS (cioè tra gli ultimi messaggi 22 gennaio 2019, n. 279; messaggio 28 novembre 2018, n. 4468, messaggio 30 novembre
2018, n. 4515, messaggio 21 marzo 2019, n. 1168).
La norma configura attività di cooperazione interistituzionale fra diverse amministrazioni per garantire univocità alla codificazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il cui svolgimento resta assorbito nella flessibilità organizzativa del CNEL e non comporta spese ulteriori. Anche sotto il profilo informatico gli eventuali interventi modificativi delle procedure in atto rientrano nella ordinaria manutenzione dei sistemi e sarà sostenuta con gli stanziamenti ordinari già disponibili.
La norma in esame pertanto non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo (diretto o indiretto) a carico del bilancio dello Stato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato « codice CCNL », anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.