SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
NAZIONALE
Si ringraziano per la loro preziosa collaborazione:
la delegazione trattante presso la SISAC e il Centro Studi del SUMAI ASSOPROF
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
In data 30 luglio 2015 alle ore 11,00, ha avuto luogo l’incontro per la firma dell’Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra:
la SISAC nella persona del Coordinatore xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
SUMAI Xxxxxxx Xxxx
UIL FPL FEDERAZIONE MEDICI Sottoscritto 11/11/15
CISL MEDICI Xxxxxx Xxxxxxx
FESPA Xxxxxx Xxxxxxx
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 4, comma 9, Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto l’art. 52, comma 27, Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge 8 novembre 2012 n. 189;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2014-‐2016 di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014);
Visto l’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, del 5 dicembre 2013 (Rep. 164/CSR);
Visto l’art. 2-‐nonies della Legge 26 maggio 2004 n. 138;
Visto l’accordo Stato-‐Regioni nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 29 luglio 2004;
Visto l’art. 1, comma 178 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311;
Visto l’art. 79, comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni Legge
6 agosto 2008, n. 133.
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 5
CAPO I – CONTESTO ISTITUZIONALE/ORGANIZZATIVO 5
Art. 1 – Quadro di riferimento 5
Art. 2 – Campo di applicazione e durata dell’Accordo 7
Art. 3 – Livelli di contrattazione 8
Art. 4 – Istituzione delle AFT e delle UCCP 11
Art. 5 – Caratteristiche generali delle AFT 13
Art. 6 – Il referente di AFT 17
Art. 7 – Partecipazione alla UCCP 20
Art. 8 – Il coordinatore di UCCP 23
Art. 9 – Debito informativo 25
Art. 10 – Monitoraggio dell’applicazione dell’ACN 27
CAPO II – RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI 28
Art. 11 – Rappresentanza sindacale 28
Art. 12 – Rappresentatività 30
Art. 13 – Tutela sindacale 33
Art. 14 – Partecipazione a comitati e commissioni 35
CAPO III – COMITATI PARITETICI 36
Art. 15 – Comitato regionale 36
Art. 16 – Comitato zonale 40
CAPO IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) 45
Art. 17 – Requisiti, domande, graduatorie e compiti dell’Azienda sede del Comitato zonale 45
Art. 18 – Pubblicazione degli incarichi 51
Art. 19 – Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato 54
Art. 20 – Assegnazione di incarichi a tempo determinato 59
Art. 21 – Assegnazione di incarichi provvisori 61
Art. 22 – Compiti e funzioni dello specialista ambulatoriale 62
Art. 23 – Compiti e funzioni del veterinario 66
Art. 24 – Compiti e funzioni del professionista (biologi, chimici, psicologi) 68
Art. 25 – Incompatibilità 69
Art. 26 – Massimale orario 72
Art. 27 – Organizzazione del lavoro 74
Art. 28 – Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità 77
Art. 29 – Riduzione dell’orario di incarico 79
Art. 30 – Attività esterna e pronta disponibilità 81
Art. 31 – Permesso annuale retribuito 85
Art. 32 – Assenze per malattia e gravidanza 89
Art. 33 – Assenze non retribuite 92
Art. 34 – Sostituzioni 94
Art. 35 – Sospensione dall’incarico convenzionale 96
Art. 36 – Cessazione, revoca e decadenza dell’incarico convenzionale 97
Art. 37 – Procedimento disciplinare 99
Art. 38 – Formazione continua (ECM) 105
Art. 39 – Programmi e progetti finalizzati 109
Art. 40 – Libera professione intra-‐moenia 111
Art. 41 – Compensi per gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato 112
Art. 42 – Compensi per i professionisti a tempo indeterminato 119
Art. 43 – Compenso per l’esercizio di attività psicoterapeutica 124
Art. 44 – Premio di collaborazione per incarichi a tempo indeterminato 125
Art. 45 – Premio di operosità per incarichi a tempo indeterminato 127
Art. 46 – Compensi per incarichi a tempo determinato ed incarichi provvisori 130
Art. 47 – Indennità di rischio e indennità specifica di categoria 134
Art. 48 – Rimborso spese di viaggio 134
Art. 49 – Assicurazioni contro i rischi derivanti dagli incarichi 135
Art. 50 – Contributo previdenziale 137
NORME FINALI 139
Norma finale 1 139
Norma finale 2 140
Norma finale 3 141
Norma finale 4 142
Norma finale 5 143
NORME TRANSITORIE 144
Norma transitoria 1 144
Norma transitoria 2 145
Norma transitoria 3 146
DICHIARAZIONI A VERBALE 147
Dichiarazione a verbale 1 147
Dichiarazione a verbale 2 148
Dichiarazione a verbale 3 149
Dichiarazione a verbale 4 150
ALLEGATI 151
Allegato 1
Titoli e criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie di cui all’art. 17 151
Allegato 2
Elenco branche specialistiche e specializzazioni professionali 153
Allegato 3
Nomenclatore tariffario 181
Allegato 4
Accordo Nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 182
Allegato 5
Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali 188
Allegato 6
Sanzioni disciplinari 189
Ulteriori allegati 193
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – CONTESTO ISTITUZIONALE/ORGANIZZATIVO
ART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO.
1. Le Regioni e le Province autonome (in seguito Regioni), le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei medici veterinari, dei biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito organizzazioni sindacali) con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale, come disposto dall’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, operante nel quadro istituzionale definito dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di modifica del Titolo V della Costituzione, la quale ha affidato piena potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato.
Commento:
Le parti (Regioni, Provincie Autonome e XX.XX. maggiormente rappresentative) definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale, come disposto dall’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni per cui viene affidata alle Regioni la piena potestà sul piano legislativo e regolamentare ai sensi dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di modifica del Titolo V della Costituzione.
2. Il presente rinnovo contrattuale scaturisce dalla riforma introdotta nell’ordinamento vigente con la Legge 8 novembre 2012 n. 189. Di particolare rilievo ai presenti fini risultano le disposizioni contenute nell’articolo 1 con riferimento ai compiti assegnati alle Regioni (istituzione AFT e UCCP) e agli obblighi previsti per il personale convenzionato (inserimento nelle nuove forme organizzative e adesione al sistema informativo regionale e nazionale), nonché alle modifiche introdotte al testo dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. A tale provvedimento ha fatto seguito col D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 la possibilità, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica, di dar luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-‐2014.
Commento:
Fondamentale è la legge 8 novembre 2012 n. 189: nell'articolo 1 viene assegnato alle Regioni l'obbligo di istituzione delle AFT e delle UCCP e per il personale convenzionato si stabilisce l'inserimento nelle nuove forme organizzative e l'adesione al sistema informativo regionale e nazionale. Il rinnovo avviene ai sensi del D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 con la possibilità, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica, di dar luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-‐2014.
3. Nell’ottica di condividere il percorso sistematico delle innovazioni normative apportate dal Legislatore nell’ambito dei rapporti di lavoro del pubblico impiego, il presente Accordo si adegua e raccorda con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, che modifica il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 con nuove indicazioni che per analogia sono rilevanti ai presenti fini e attengono sia alla maggior consistenza da attribuire alla parte variabile del compenso, sia ad un nuovo e più efficiente approccio al processo sanzionatorio, nonché con le più recenti leggi finanziarie (ex plurimis Legge 15 luglio 2011 n. 111, Legge 7 agosto 2012 n.135).
Commento:
L’Atto di indirizzo del comitato di settore per il rinnovo delle convenzioni prevede, esclusivamente nelle parti richiamate, che il presente Accordo, si adegui e si raccordi con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, che modifica il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per la maggior consistenza da attribuire alla parte variabile del compenso e per un nuovo e più efficiente approccio al processo sanzionatorio.
4. Nel contesto legislativo e regolamentare in cui opera, il presente Accordo Collettivo Nazionale si attiene anche al Patto per la Salute per gli anni 2014-‐2016 di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014), con riferimento in particolare all’art. 5 dove tra l’altro si precisa che la natura del collegamento tra AFT e UCCP dev’essere di tipo funzionale e che la UCCP è parte fondamentale ed essenziale del Distretto.
Commento:
Le Parti prendono atto che l’accordo regolamenta le AFT e le UCCP ai sensi del Patto della Salute 2014-‐2016 a seguito dell’intesa sancita in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014), con riferimento in particolare all’art. 5. (il collegamento tra AFT – forma associativa monoprofessionale della sola medicina convenzionata -‐ e UCCP dev’essere di tipo funzionale e la UCCP è parte fondamentale ed essenziale del Distretto).
5. La SISAC, in ottemperanza al combinato disposto dell’art.46, comma 1 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, fornisce assistenza alle amministrazioni in materia di uniforme applicazione delle clausole contrattuali sentite le XX.XX. sindacali firmatarie del presente Accordo.
Commento:
La SISAC, fornisce assistenza alle amministrazioni in materia di uniforme applicazione dell’ACN ma solo dopo aver sentito le XX.XX. sindacali firmatarie del presente Accordo.
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO.
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo l’esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali), medici veterinari (di seguito denominati veterinari) ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali (di seguito denominati professionisti) e le Aziende (Azienda Sanitaria Locale,Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblici e Istituti Zooprofilattici Sperimentali), per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSN, dei compiti e delle attività relativi alle singole categorie.
Commento:
Le Parti definiscono il campo di applicazione del presente accordo riguardante l’esercizio delle attività professionali tra i Medici Specialisti, gli Odontoiatri, i Medici Veterinari, gli Psicologi, i Biologi e Chimici Ambulatoriali e le Aziende del SSN presso le quali operano (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e Istituti Zooprofilattici Sperimentali).
2. In questo contesto e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti esercitano un’attività convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione del SSN per il perseguimento delle finalità dello stesso SSN.
Commento:
Le Parti definiscono la tipologia del rapporto di lavoro, in ottemperanza alle attuali leggi, come un rapporto convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione del SSN.
3. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
Commento:
Le Parti definiscono l’entrata in vigore dell’ACN dopo il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome e la durata dello stesso sino alla stipula del successivo.
ART. 3 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
1. L’Accordo Collettivo Nazionale si caratterizza come momento organizzativo ed elemento unificante del SSN, nonché come strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori.
Commento:
Le Parti ritengono importante ribadire la necessità e la centralità di un Accordo Collettivo Nazionale (ACN) quale elemento organizzativo unificante del SSN a garanzia di regole omogenee per i cittadini e per gli operatori.
2. I tre livelli di negoziazione previsti dalla normativa vigente (nazionale, regionale e aziendale) devono risultare coerenti col quadro istituzionale vigente, rispettando i principi di complementarietà e mutua esclusione che devono rendere razionale l’intero processo di contrattazione.
Commento:
Questo comma sottolinea che il processo negoziale non può definirsi concluso se privo di tutti e tre i livelli di contrattazione (nazionale -‐ regionale -‐ aziendale), coerenti con il quadro istituzionale vigente.
La caratteristica principale dell'intero percorso è il rispetto dei principi di complementarietà.
3. Il livello di negoziazione nazionale si svolge attorno ad aspetti di ordine generale quali ad esempio:
a) la definizione dei compiti, delle funzioni e dei relativi livelli di responsabilità del personale sanitario convenzionato, a partire dall’attuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
b) la dotazione finanziaria a disposizione dei tre livelli di negoziazione per gli incrementi da riconoscere al personale sanitario convenzionato in occasione del rinnovo contrattuale;
c) la definizione e le modalità di distribuzione dell’onorario professionale (parte economica fissa);
d) la definizione della parte variabile del compenso;
e) la rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale;
f) la definizione di requisiti e criteri per l’accesso ed il mantenimento della convenzione.
Commento:
Il livello di negoziazione nazionale definisce compiti, funzioni e responsabilità dei convenzionati di cui al presente ACN partendo dall’attuazione da parte di questi ultimi dei LEA; definisce la dotazione finanziaria a disposizione dei tre livelli di negoziazione per gli incrementi da riconoscere al rinnovo economico del contratto non oggetto del presente rinnovo; le modalità di distribuzione della parte economica fissa (uguale in tutta Italia) e le caratteristiche della parte variabile dello stipendio (le cui modalità di distribuzione sono demandate a livello regionale ed aziendale); le regole per la rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale e i requisiti ed i criteri per accedere alla convenzione nonché per il mantenimento della stessa.
4. Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso e le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo, incluso quanto previsto dall’art. 39.
Commento:
Il secondo livello di negoziazione (regionale), si completa mediante l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) il quale dovrà definire:
a) obiettivi di salute;
b) strumenti operativi;
coerenti con le strategie del Servizio Sanitario Regionale di riferimento, ma sempre secondo i principi ed i criteri già concertati a livello Nazionale. Gli AIR definiscono tutte le materie ad essi rinviate dal presente accordo compresa le modalità di distribuzione della parte variabile del compenso nonché quanto previsto all’art. 39.
5. Il livello di negoziazione aziendale, Accordo Attuativo Aziendale (AAA), specifica i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all’attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.
Commento:
Il terzo livello, negoziazione aziendale, si realizza mediante l’Accordo Attuativo Aziendale (AAA), che deve specificare, secondo gli obiettivi individuati dalla programmazione regionale:
a) i progetti
b) le attività del personale sanitario convenzionato.
6. Ai sensi dell’art. 40, comma 3-‐quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come richiamato dall’art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, eventuali clausole degli accordi regionali ed aziendali difformi rispetto al presente Accordo sono nulle, non possono essere
applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.
Commento:
E' importante sottolineare che nel caso in cui negli AIR e negli AAA vi siano clausole difformi rispetto al presente ACN, queste sono da considerarsi nulle ed inapplicabili e sono sostituite come previsto dagli art. 1339 e 1419 comma 2 del Codice Civile.
7. Le Aziende, nell’ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l’erogazione delle prestazioni specialistiche, degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti di cui al presente Accordo, utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale, della veterinaria e delle altre componenti professionali alla copertura delle espansioni di attività dell’area complessiva dell’assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale dei medici specialisti ambulatoriali dei veterinari e delle altre professionalità.
Commento:
Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche le Aziende si devono avvalere degli specialisti ambulatoriali attraverso le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale.
Inoltre a copertura dell'espansione di attività dell'area in relazione a future esigenze le Aziende garantiscono la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale alla suddetta espansione secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, in accordo con la rappresentanza sindacale aziendale dei medici specialisti ambulatoriali, dei veterinari e delle altre professionalità.
In altre parole le Aziende non solo devono garantire un monte ore di specialistica ambulatoriale, formalmente deliberato, adeguato alla copertura delle attuali esigenze assistenziali dell'area, ma devono anche garantire la partecipazione degli specialisti alla copertura delle espansioni di attività dell'area in relazione alle esigenze future.
ART. 4 – ISTITUZIONE DELLE AFT E DELLE UCCP.
1. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti operano obbligatoriamente all’interno delle nuove forme organizzative e aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (reteinformatica e flussi informativi) di ciascuna Regione e al sistema informativo nazionale, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione.
Commento:
Le Parti prendono atto dell'attuale indirizzo normativo vigente (Leggr 189/2012) e concordano che gli specialisti ambulatoriali ed i professionisti hanno contrattualmente l’obbligo di aderire sia alle nuove forme organizzative sia al sistema informativo di ciascuna Regione e Nazionale.
2. Le Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire le nuove forme organizzative (AFT – Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie).
Commento:
Le Parti convengono che le Regioni devono definire gli atti di programmazione per l’istituzione di queste forme organizzative AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie) entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente ACN.
3. La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali, volti a sostituire quelli in atto, da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2, termine oltre il quale la Regione, in mancanza di sottoscrizione di un accordo finalizzato ad attuare quanto previsto al comma 2, provvede unilateralmente a sospendere la parte economica integrativa degli accordi regionali e a disporne l’accantonamento fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale.
Commento:
Emanati gli atti di programmazione delle AFT ed UCCP, secondo quanto definito dal precedente comma 2, si dovrà procedere alla formalizzazione delle modalità attuative con gli Accordi Integrativi Regionali (AIR), che dovranno essere stipulati entro dodici mesi dalla definizione degli atti di programmazione, integrando per tale componente quelli in atto
Le previsioni di sospensione economica sono da riferirsi unicamente alla mancata sottoscrizione di un accordo relativo alla istituzione delle AFT e delle UCCP secondo le indicazioni della Legge 189/2012.
4. Le Regioni valutano la possibilità di integrare nelle AFT della specialistica ambulatoriale e nelle UCCP anche i veterinari di cui al presente Accordo per attività correlate alla prevenzione. In tal caso i veterinari interessati operano obbligatoriamente nelle nuove forme organizzative.
Commento:
Questo comma prevede di integrare le AFT della specialistica ambulatoriale e le UCCP con la figura dei medici veterinari.
I medici veterinari operano obbligatoriamente nelle nuove forme organizzative (AFT e UCCP), quando sono impiegati nelle attività correlate alla prevenzione.
ART. 5 – CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AFT.
1. Le AFT di cui all’art. 1 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012 n. 189 sono forme organizzative mono-‐professionali e che perseguono obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda, secondo un modello-‐tipo coerente con i contenuti dell’ACN e definito dalla Regione, tenuto conto della consistenza dell’offerta specialistica esistente nelle varie specialità e della potenziale domanda. Esse condividono in forma strutturata obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi.
2. La AFT contribuisce a garantire l’assistenza attraverso la collaborazione con le AFT della medicina generale e della pediatria di libera scelta e con le UCCP del Distretto.
Commento:
I commi 1 e 2 delineano le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) di cui all’art.1 del D.L. 13 settembre 2012 n.158, con modificazioni, nella L.8 novembre 2012 n.189.
Tali aggregazioni si configurano come forme organizzative dei convenzionati e presentano la caratteristica di essere mono-‐professionali, ossia formate da un solo tipo di professionalità operante sul territorio (Specialisti o MMG o PLS) e sono articolate nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, ossia nell'ambito delle UCCP. In particolare quindi le AFT si articolano all'interno delle UCCP, forme organizzative distrettuali, che dovranno garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti e professionisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate: "aggregazioni funzionali territoriali" che devono perseguire gli obiettivi di salute definiti dalla Regione, tenendo conto della consistenza dell’offerta specialistica esistente nelle varie specialità ed adeguandola rispetto alla domanda esistente.
Emerge chiaramente in questo caso come siano le UCCP a dover garantire due distinti aspetti: a) l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, b) un'offerta integrata delle prestazioni attraverso le AFT delle varie professionalità, i cui compiti sono elencati al comma 4 del presente articolo.
Questo avviene mediante la condivisione di obiettivi e percorsi assistenziali nonché di strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e analoghi strumenti operativi.
3. L’organizzazione della AFT degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e dei professionisti prevede che i suoi componenti operino presso le sedi indicate dall’Azienda, le UCCP ovvero presso le sedi delle AFT della medicina generale e della pediatria di libera scelta.
Commento:
La variabilità nell'identificare le sedi operative di riferimento, oltre ad attenersi alla norma, potrà infatti consentire la realizzazione di una maggior flessibilità operativa, in armonia con le esigenze dei vari contesti aziendali e distrettuali, nonché con il bisogno di una maggior prossimità dell’assistenza specialistica ai pazienti.
4. I compiti essenziali della AFT sono:
a) assicurare sul territorio di propria competenza la erogazione a tutti i cittadini dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA);
b) partecipare alla realizzazione nel territorio della continuità dell’assistenza, ivi compresi i percorsi assistenziali, i percorsi integrati ospedale-‐territorio e le dimissioni protette, per garantire una effettiva presa in carico dell’utente;
c) sviluppare la medicina d’iniziativa anche al fine di promuovere corretti stili di vita presso tutta la popolazione;
d) promuovere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, socio-‐sanitari e sociali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
e) contribuire alla diffusione e all’applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi della evidence based medicine, nell’ottica più ampia della clinical governance;
f) partecipare alla diffusione dell’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di peer review;
g) partecipare alla promozione di modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione, educazione terapeutica ed alimentare, diagnosi, cura, riabilitazione ed assistenza orientati a valorizzare la qualità degli interventi e al miglior uso possibile delle risorse quale emerge dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza e di efficacia.
Commento:
Tale comma assume una particolare rilevanza nell'ottica del superamento della visione meramente “prestazionale” della specialistica ambulatoriale in quanto attribuisce alle AFT degli Specialisti dei compiti di “sistema” all'interno del Servizio Sanitario Regionale.
Questi compiti inoltre vengono affidati non ai singoli professionisti in quanto tali, ma alla aggregazione professionale in quanto equipe di operatori, al fine di promuovere da parte delle Aziende lo sviluppo delle AFT degli specialisti mediante la costituzione di una rete.
5. La AFT realizza i compiti di cui al precedente comma secondo il modello organizzativo aziendale attraverso:
a) il concorso alla realizzazione degli obiettivi distrettuali/aziendali ;
b) il processo di valutazione congiunta dei risultati ottenuti e la socializzazione dei medesimi anche attraverso audit clinici ed organizzativi;
c) la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di ricerca concordati e coerenti con la programmazione regionale e aziendale e con le finalità di cui al comma precedente;
d) il pieno raccordo con le UCCP di riferimento, alle quali la AFT e i suoi componenti si collegano funzionalmente, integrando il team multi-‐professionale per la gestione dei casi complessi e per specifici programmi di attività.
Commento:
I compiti, affidati alle AFT degli specialisti ed elencati al comma 4, dovranno essere realizzati secondo modalità coerenti con il modello organizzativo previsto e finalizzati al perseguimento degli obiettivi del Distretto e della Azienda.
A livello di Aggregazione Funzionale, sono previsti percorsi di valutazione dei risultati, specificando il comma come tale valutazione debba essere realizzata in modo congiunto con i professionisti delle AFT con audit clinici e/o organizzativi periodici.
Si rafforza quindi il ruolo della formazione ed in particolare il ruolo della specialistica ambulatoriale nell’ambito della ricerca, da realizzarsi in forma concordata e coerente con i programmi regionali e aziendali di cui al comma 4, coinvolgendo in tale processo le organizzazioni sindacali.
6. Le attività, gli obiettivi ed i livelli di performance della AFT sono parte integrante del programma delle attività territoriali del Distretto. Tra gli obiettivi va incluso anche il grado di integrazione degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e dei professionisti delle AFT con il personale operante nelle UCCP. La valutazione dei risultati raggiunti dalla AFT, secondo indicatori stabiliti in sede aziendale, costituisce la base per l’erogazione della parte variabile del trattamento economico dei componenti della stessa AFT.
Commento:
Le AFT sono parte integrante del Distretto; le loro attività comprenderanno obiettivi da raggiungere tra cui anche il grado di integrazione degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e dei professionisti delle AFT con il personale operante nelle UCCP. I programmi di attività territoriali dei vari Distretti dovranno perciò esplicitare le attività, gli obiettivi ed i livelli di performance delle varie AFT della specialistica convenzionata.
La valutazione dei risultati attraverso i livelli di performance raggiunti dalla AFT, secondo indicatori stabiliti e concordati in sede aziendale, costituisce la base per l’erogazione della parte variabile del trattamento economico dei componenti della stessa AFT.
E' inoltre da sottolineare che l'erogazione della parte variabile del trattamento economico viene collegata ai risultati ed ai livelli di performance raggiunti dall' Aggregazione Funzionale Territoriale, tenuto conto della fattibilità degli stessi in rapporto agli strumenti messi a disposizione dall'Azienda, al contesto operativo, così come al reale peso della componente specialistica nel raggiungimento dei singoli risultati.
7. Il funzionamento interno della AFT è disciplinato da un apposito regolamento definito a livello aziendale, sulla base della programmazione regionale.
Commento:
Le Parti concordano che il funzionamento della AFT deve essere disciplinato da uno specifico regolamento aziendale sulla base di quanto previsto in ambito di AIR.
ART. 6 – IL REFERENTE DI AFT.
1. Dalla istituzione della AFT il coordinatore distrettuale di cui all’art. 3-‐sexies, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Con la medesima decorrenza il Coordinatore Aziendale, qualora previsto da norme regionali, è sostituito dal referente di AFT, senza nuovi ed ulteriori oneri a carico dell’Azienda. Tali sostituzioni vengono effettuate secondo modalità definite a livello regionale.
Commento:
Le parti concordano che, dal momento in cui verranno istituite le AFT, il coordinatore distrettuale, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 articolo 3-‐sexies comma 2, cioè lo specialista convenzionato che partecipa all’UCAD (Ufficio Coordinamento Attività Distrettuali), viene sostituito dal referente della AFT e questo senza nuovi oneri a carico dell'Azienda (cioè senza incremento della spesa complessiva dell'area specialistica), salvo pregressi accordi Regionali e/o Aziendali.
Ove sia prevista da norme regionali la presenza di un coordinatore aziendale, questi svolge le funzioni di referente di una AFT e/o può svolgere diverse funzioni compreso il coordinamento di più AFT (vedi comma 5) e la partecipazione all’Ufficio di Direzione Aziendale di cui all’art. 22 comma 6.
2. Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e i professionisti componenti la AFT un referente ed il suo sostituto, scelti all’interno di una rosa di nomi, composta da almeno 3 candidati, proposta dagli stessi componenti la AFT. I nominativi proposti devono essere disponibili a svolgere tale funzione, garantendone la continuità per una durata non inferiore a tre anni e mantenendo invariato l’incarico convenzionale in essere; devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca.
Commento:
In questo comma si prevede che il Direttore Generale dell'Azienda individui, tra i componenti la AFT, due figure in cui una sarà il Referente di AFT e l'altra il suo Sostituto e che tali figure dovranno essere scelte tra una rosa di nomi composta da almeno tre candidati proposti dai componenti della AFT.
I soggetti proposti dovranno essere disponibili a: svolgere tale funzione per una durata non inferiore a tre anni, mantenendo invariato il rapporto convenzionale in essere; documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e/o private come la partecipazione a Corsi di Alta Formazione Universitaria, Master di I e II livello in tema di problematiche connesse al governo clinico, all'integrazione professionale, oltre a precedenti attività di responsabilità aziendale di struttura semplice o complessa compresa anche la Responsabilità di Branca.
3. Il referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione professionale dei componenti della AFT, nonché l’integrazione tra questi, i medici ed altro personale dell’Azienda, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi anche con i responsabili di branca, ove presenti; partecipa altresì all’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
Commento:
Il referente di AFT dovrà coordinare i sanitari della AFT assicurando l'organizzazione del servizio e l’integrazione professionale di questi con gli altri sanitari e l'altro personale dell'azienda specie in tema di governo clinico e di processi assistenziali. Il Referente di AFT, inoltre, dovrà tenere i collegamenti con i Responsabili di Branca specie per le attività proposte e dovrà partecipare all'Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD).
4. Il referente è inoltre responsabile, per la parte che riguarda la AFT, dell’integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali volti a garantire continuità dell’assistenza con gli altri servizi aziendali e con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con le UCCP.
Commento:
Il Referente di AFT è responsabile, limitatamente agli aspetti di competenza dell'AFT e nell'ambito dei poteri attribuitigli a livello aziendale, dell'integrazione dei servizi e dei percorsi assistenziali (PDTA) finalizzati a garantire la continuità dell’assistenza in collaborazione con gli altri servizi aziendali e con le AFT della medicina generale e della pediatria di libera scelta.
Inoltre il Referente è responsabile dell'integrazione della propria AFT con la UCCP di riferimento.
5. Il referente garantisce la coerenza tra i programmi della AFT e gli obiettivi della struttura organizzativa aziendale di riferimento, esercita inoltre il coordinamento di tutte le AFT aziendali qualora previsto dalla Azienda.
Commento:
La coerenza tra i programmi dell'AFT e gli obiettivi della struttura organizzativa aziendale è garantita dal Referente e, ove previsto dall’azienda, questi può esercitare anche il Coordinamento di tutte le AFT aziendali come Coordinatore Aziendale (vedi comma 1).
Ciò implica di conseguenza non solo la formalizzazione di una struttura aziendale che possa costituire il riferimento per la AFT ma anche che a livello di ogni AFT debba essere elaborato un “programma” coerente con gli obiettivi della struttura stessa, ribadendo di conseguenza l'ineludibilità della componente progettuale e pianificatoria in seno ad ogni AFT.
6. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, valuta annualmente il referente di AFT in relazione al conseguimento dei risultati di cui all’art. 5, comma 6 del presente Accordo e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Commento:
Il Direttore Generale dell'azienda o un suo delegato valuterà annualmente il Referente di AFT ed in particolare i risultati conseguiti da quest’ultimo, come previsto dall'articolo 5 comma 6 del presente accordo.
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, questo potrà procedere alla sua sostituzione anche prima della scadenza.
7. L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo è demandata al regolamento di funzionamento di cui all’art. 5, comma 7 del presente Accordo.
Commento:
L'attuazione di quanto previsto dal presente articolo 6 è demandata ad un apposito regolamento che prevede il funzionamento dell’AFT come già espresso e previsto nel precedente art. 5, comma 7.
ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALLA UCCP.
1. La UCCP rappresenta la forma organizzativa complessa che opera in forma integrata all’interno di strutture e/o presidi individuati dalla Regione, con una sede di riferimento ed eventuali altre sedi dislocate nel territorio. Essa persegue obiettivi di salute e di attività definiti dall’Azienda Sanitaria, secondo un modello-‐tipo coerente con i contenuti dell’ACN e definito dalla Regione. Opera, inoltre, in continuità assistenziale con le AFT, rispondendo, grazie alla composizione multi-‐professionale, ai bisogni di salute complessi.
Commento:
Di fatto questa è la definizione dell’Unità Complessa di Cure Primarie, concordata tra le parti. Questa rappresenta una forma organizzativa complessa che opera in maniera integrata all'interno delle strutture e dei presidi individuati dalla Regione e che può avere anche una o più sedi di riferimento dislocate nel territorio.
La unità complessa di cure primarie deve perseguire obiettivi di salute e di attività definiti dall'Azienda Sanitaria coerentemente con i contenuti dell’ACN e secondo quanto previsto dalla Regione. L’UCCP dovrà inoltre operare in continuità assistenziale con le Aggregazioni Funzionali Territoriali rispondendo, grazie alla sua composizione multi-‐professionale, a bisogni di salute complessi.
2. La UCCP garantisce il carattere multi-‐professionale della sua attività attraverso il coordinamento e l’integrazione principalmente dei medici, convenzionati e dipendenti, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, degli odontoiatri, degli infermieri, delle ostetriche, delle professionalità tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria e, ove previsto ai sensi dell’art. 4, comma 4, dei veterinari.
Commento:
L’Unità Complessa di Cure Primarie inoltre garantisce il carattere multi-‐professionale della sua attività anche attraverso il coordinamento e l’integrazione dei medici convenzionati, dei medici dipendenti nonché di tutte le altre professionalità convenzionate e dipendenti con il servizio sanitario nazionale partecipanti alla stessa.
In particolare sono state previste, nelle UCCP, tutte le componenti di cui al presente ACN, dai medici e odontoiatri, ai veterinari, agli psicologi, ai biologi e ai chimici.
3. La partecipazione degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e dei professionisti alle attività della UCCP è obbligatoria ed è regolata dalla programmazione regionale.
Commento:
Questo comma prevede l’obbligo di partecipare alle Unità Complesse di Cure Primarie per tutti gli specialisti ambulatoriali, veterinari di cui all’articolo 4 comma 4, ed ai professionisti, precisando che la partecipazione deve essere regolata dagli AIR.
4. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’art. 4, comma 4 ed i professionisti operanti all’interno della UCCP devono impegnarsi nello svolgimento dei seguenti compiti:
a) assicurare l’accesso degli assistiti ai servizi della UCCP in integrazione con il team multiprofessionale, anche al fine di ridurre l’uso improprio del Pronto Soccorso;
b) garantire una effettiva presa in carico dell’utente a partire, in particolare, dai pazienti cronici con bisogni assistenziali complessi, di tutte le età. A tal fine e con riferimento specifico a questa tipologia di pazienti va perseguita l’integrazione con gli altri servizi sanitari di secondo e terzo livello;
c) contribuire all’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale a partire dall’assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i Distretti e in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
d) garantire il raccordo con il sistema di emergenza urgenza e i servizi socio-‐sanitari.
Commento:
Tutti gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’articolo 4 comma 4 e i professionisti che operano all'interno della UCCP dovranno svolgere i compiti previsti dal presente articolo e cioè quello di assicurare l'accesso degli assistiti ai servizi, in integrazione con il team multi-‐ professionale, con lo scopo di ridurre l'uso improprio del pronto soccorso e garantire la presa in carico dell'utente, in particolare dei pazienti cronici con bisogni assistenziali complessi, di tutte le età, perseguendo l'integrazione anche con gli altri servizi sanitari di secondo e terzo livello.
Inoltre, i sanitari di cui al presente accordo, dovranno contribuire all'integrazione dell'assistenza sanitaria, con l’assistenza sociale compresa l'attività domiciliare residenziale, raccordandosi con i distretti ed in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete dell’assistenza e con il sistema dell’emergenza-‐urgenza e con i servizi socio-‐sanitari.
5. La UCCP realizza i compiti di cui al precedente comma attraverso:
a) la programmazione delle proprie attività in coerenza con quella del Distretto di riferimento;
b) la partecipazione a programmi di aggiornamento/formazione e a progetti di ricerca concordati con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale e aziendale e con
le finalità di cui al comma precedente;
c) la programmazione di audit clinici e organizzativi, coinvolgendo anche i referenti di AFT di medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale.
Commento
Il presente comma ne prevede i compiti e come realizzarli attraverso lo strumento della programmazione delle proprie attività, in coerenza con quelle del Distretto a cui la UCCP fa riferimento; attraverso la partecipazione a programmi di aggiornamento e formazione e a progetti di ricerca, sempre concordati con il Distretto e coerenti con la programmazione regionale aziendale; tramite la programmazione di audit clinici/organizzativi, coinvolgendo anche i referenti delle AFT.
6. Le attività, gli obiettivi ed i livelli di performance della UCCP sono parte integrante del programma delle attività territoriali del Distretto. Tra gli obiettivi va incluso anche il grado di integrazione tra i componenti, anche ai fini della valutazione dei risultati raggiunti dagli stessi all’interno della UCCP.
Commento:
Le attività, gli obiettivi e i livelli di performance delle UCCP sono parte integrante del programma delle attività territoriali gestite dal Distretto.
Tra gli obiettivi da raggiungere va incluso anche il grado di integrazione tra i componenti della UCCP, anche ai fini della valutazione dei risultati raggiunti.
Art. 8 – IL COORDINATORE DI UCCP.
1. Qualora l’Azienda decida di individuare il coordinatore dell’UCCP tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’art. 4, comma 4 o i professionisti operanti nell’ambito della stessa la procedura di designazione del coordinatore dovrà seguire analoghi criteri e modalità già previsti nella designazione del referente di AFT.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista può essere individuato come Coordinatore della UCCP e in tal caso verrà designato seguendo la stessa procedura e modalità previste per il referente di AFT.
Il Direttore Generale dell'Azienda individua, tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’art. 4 comma 4 e tra i professionisti componenti la UCCP, due figure di cui una sarà il Coordinatore di UCCP e l'altra il suo sostituto scelte tra una rosa di nomi composta da almeno tre candidati proposti dai componenti di cui al presente accordo nella UCCP.
2. Il coordinatore deve essere disponibile a svolgere tale funzione e a garantirne il mantenimento per almeno tre anni. L’incarico di coordinatore deve essere compatibile con l’attività assistenziale e non andare a detrimento della qualità dell’assistenza; il candidato deve inoltre aver maturato una significativa esperienza professionale nell’ambito dell’assistenza territoriale e dell’organizzazione dei processi di cura e documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all’integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca.
Commento:
I nominativi proposti, mantenendo invariato l'incarico, cioè il rapporto convenzionale in essere, dovranno essere disponibili a svolgere tale funzione per una durata non inferiore a tre anni.
La funzione di Coordinatore compatibile con l’attività assistenziale non andrà a detrimento della qualità della stessa.
I candidati dovranno inoltre poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e/o private come la partecipazione a Corsi di Alta Formazione Universitaria, Master di I e II livello in tema di problematiche connesse al governo clinico, all'integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale di struttura semplice e complessa compresa anche la Responsabilità di Branca.
3. Al coordinatore di UCCP possono essere affidate, in particolare, le funzioni di:
a) organizzazione dei percorsi assistenziali, coordinamento organizzativo e dell’attività clinica;
b) relazione e confronto con la dirigenza distrettuale ed aziendale su tematiche assistenziali, progettuali ed organizzative;
c) raccordo con i referenti di AFT per la razionalizzazione di percorsi di cura, ottimale utilizzo delle risorse disponibili, raggiungimento degli obiettivi aziendali;
d) collaborazione alla definizione dei programmi di attività, alla gestione di budget assegnato, alla rilevazione e valutazione dei fabbisogni.
Commento:
Il Coordinatore di UCCP potrà avere le funzioni sopra citate tra cui l’organizzazione dei percorsi assistenziali, il coordinamento organizzativo e dell’attività clinica della UCCP; mantenere la relazione e il confronto con la dirigenza distrettuale ed aziendale sulle tematiche assistenziali, progettuali ed organizzative; confrontarsi e raccordarsi con i referenti di AFT per i PDTA; utilizzare le risorse a disposizione per raggiungere gli obiettivi programmati dall’Azienda; collaborare alla definizione dei programmi, alla gestione del budget assegnato alla UCCP rilevandone e valutandone i fabbisogni.
4. Il Direttore Generale dell’Azienda, o suo delegato, valuta annualmente i risultati del coordinatore di UCCP e può procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Commento:
Il Direttore Generale dell’Azienda, o un suo delegato, valuterà annualmente i risultati del coordinatore di UCCP e potrà procedere alla sua sostituzione, anche prima della scadenza, solo se questi non avrà raggiunto gli obiettivi assegnati.
Art. 9 DEBITO INFORMATIVO.
1. Per l’espletamento dell’attività istituzionale gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti si avvalgono degli strumenti informatici messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria.
Commento:
L’Azienda deve mettere a disposizione degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti tutti gli strumenti informatici necessari, efficienti ed aggiornati nonchè il supporto formativo per l’espletamento dell’attività istituzionale di cui al comma 2 e 3.
2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista assolvono al debito informativo di competenza ottemperando in particolare agli obblighi previsti da:
a) flusso informativo definito dalla Regione;
b) sistema informativo nazionale (NSIS);
c) tessera sanitaria e ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata;
d) fascicolo sanitario elettronico (FSE);
e) certificazione telematica della malattia.
Commento:
Vi è l’obbligo da parte degli specialisti ambulatoriali, veterinari, e professionisti di assolvere al debito informativo per le seguenti attività: flusso informativo definito dalla Regione, NSIS, tessera sanitaria e ricetta elettronica inclusa la ricetta dematerializzata, il FSE e la certificazione telematica di malattia.
3. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti assolvono agli obblighi informativi derivanti da provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e aziendali.
Commento:
Inoltre vi è l’obbligo da parte degli specialisti ambulatoriali, veterinari, e professionisti di assolvere alle indicazioni e normative riguardanti il debito informativo previsto da provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e aziendali.
4. L’inadempienza agli obblighi di cui al comma 2, lett. c), documentata attraverso le verifiche del Sistema Tessera Sanitaria, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese
successivo al verificarsi dell’inadempienza. La riduzione non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità dello specialista ambulatoriale.
Commento:
L’inadempienza, legata alla responsabilità dei sanitari, ai soli obblighi quali la ricetta elettronica, compresa la ricetta dematerializzata e la tessera sanitaria, documentata attraverso specifiche verifiche del Sistema, determina una riduzione del trattamento economico complessivo dello specialista ambulatoriale in misura pari al 1,15% su base annua. La relativa trattenuta è applicata dall’Azienda Sanitaria sul trattamento economico percepito nel mese successivo al verificarsi dell’inadempienza.
Nel caso in cui l’inadempienza non sia legata alla responsabilità dei sanitari di cui al presente ACN, la sanzione non è applicabile.
5. Le comunicazioni tra Azienda Sanitaria e specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti avvengono attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata.
Commento:
Le comunicazioni tra le Aziende Sanitarie e gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti “avvengono” attraverso modalità informatizzate e l’impiego della posta elettronica certificata senza preclusione, ovviamente, ad altre forme comunicative.
6. Al fine di rendere maggiormente trasparente il servizio svolto per il SSN dagli specialisti ambulatoriali, dai veterinari e dagli altri professionisti, le Aziende ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 rendono pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica/area professionale e le relative ore di attività svolta ai sensi del presente Accordo.
Commento:
Questa norma obbliga le Aziende, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a rendere pubblico il numero degli incarichi per branca specialistica e area professionale con le relative ore di attività svolte ai sensi del presente ACN rendendo quindi trasparente ed esplicito il monte ore di ogni azienda.
Art. 10 MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACN.
1. Al fine della valutazione del processo di applicazione del presente ACN e di quanto previsto dagli AIR conseguenti al medesimo, nonché al fine di documentare il grado di convergenza/divergenza verso l’obiettivo della uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le Regioni e le Aziende sanitarie trasmettono il testo degli accordi decentrati (AIR
– Accordo Integrativo Regionale e AAA – Accordo Attuativo Aziendale), nonché le informazioni che la SISAC si incarica di definire e di raccogliere periodicamente per via informatica.
2. Tali informazioni potranno riguardare i seguenti aspetti:
a) assetto organizzativo dei servizi territoriali;
b) principali attività degli stessi servizi;
c) dimensione economico-‐finanziaria della loro gestione.
3. La SISAC si impegna a rendere noti periodicamente i risultati di questa attività di monitoraggio.
Commento:
Al fine di monitorare l’applicazione del presente ACN, al fine di documentare il grado di convergenza/divergenza verso l’obiettivo della uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le Regioni e le Aziende dovranno trasmettere alla SISAC tutte le informazioni riguardanti l’assetto organizzativo dei servizi territoriali, le principali attività e la dimensione economico-‐finanziaria della gestione di questi. La SISAC renderà periodicamente noti i risultati di questa attività.
CAPO II – RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI
Art. 11 RAPPRESENTANZA SINDACALE.
1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna organizzazione sindacale deve essere effettiva titolare delle deleghe espresse dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti e diretta destinataria delle relative quote associative. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione, o in altra forma ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale, per successione a titolo universale, le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
Commento:
Entro un anno dall’entrata in vigore dell’ACN, ciascuna singola organizzazione sindacale dovrà essere effettiva titolare delle deleghe espresse dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti e diretta destinataria delle relative quote associative.
Le singole organizzazioni sindacali che abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione, o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa titolare di deleghe e quote, possono , al fine dell’accertamento della rappresentatività, imputare al nuovo soggetto sindacale, per successione a titolo universale, le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il rappresentante legale provvede al deposito presso la SISAC dell’atto costitutivo e dello statuto della propria organizzazione sindacale, da cui risulti la titolarità in proprio delle deleghe di cui al comma 1. Ogni successiva variazione deve essere comunicata alla SISAC entro tre mesi.
Commento:
Entro un anno il rappresentante legale dell’organizzazione sindacale deposita presso la SISAC l’atto costitutivo dell’associazione da cui risulti chiaramente la titolarità delle deleghe e dei relativi versamenti delle quote associative. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata entro 3 mesi alla SISAC.
3. Alla prima rilevazione utile, decorso il termine di cui al comma 1, ciascuna organizzazione sindacale sarà misurata sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria.
Commento:
Ogni organizzazione sindacale sarà misurata ai fini della rappresentatività sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla prima rilevazione utile, decorso il termine di cui al comma 1 quindi dopo un anno dall’entrata in vigore del presente ACN.
4. I dirigenti sindacali rappresentano esclusivamente un’unica organizzazione sindacale.
Commento:
Ogni dirigente sindacale deve rappresentare esclusivamente una sola organizzazione sindacale di cui al comma 1. Non sono ammessi altri incarichi come rappresentanti o dirigenti di differenti associazioni sindacali.
Art. 12 RAPPRESENTATIVITA’.
1. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo sindacale alle singole Aziende dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti convenzionati titolari di incarico a tempo indeterminato, determinato e provvisorio. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno. Le Aziende provvedono alla trattenuta delle quote sindacali, in ottemperanza all’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ossequio alle previsioni dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, esclusivamente sulla base della delega rilasciata dall’iscritto.
Commento:
La rilevazione della consistenza associativa è effettuata mediante la ritenuta del contributo sindacale dalle singole Aziende secondo le deleghe conferite da parte degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti convenzionati titolari di incarico a tempo indeterminato, determinato e provvisorio.
La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno. Le Aziende provvedono alla trattenuta delle quote sindacali esclusivamente sulla base della delega rilasciata dall’iscritto.
2. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
Commento:
Sono considerate maggiormente rappresentative ai fini della contrattazione sul piano nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
3. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali.
Commento:
Sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali solo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo (come descritto nella dichiarazione a verbale numero 3) riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento.
4. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Azienda di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Attuativi Aziendali.
Commento:
Sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Attuativi Aziendali le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un terminale associativo (vedi dichiarazione a verbale numero 3) riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Azienda di riferimento.
5. I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti. L’Accordo Collettivo Nazionale e gli accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno degli iscritti.
Commento:
L’Accordo Collettivo Nazionale e gli accordi decentrati (regionali e aziendali) sono validamente sottoscritti se stipulati da organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno degli iscritti.
I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti.
6. La rilevazione delle deleghe sindacali è effettuata annualmente dalla SISAC. Entro il mese di febbraio di ciascun anno le Aziende comunicano alla SISAC e all’Assessorato regionale alla Sanità la consistenza associativa risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Commento:
La SISAC rileva annualmente le deleghe sindacali.
Entro il mese di febbraio di ogni anno le Aziende comunicano alla SISAC e all’Assessorato regionale alla Sanità la consistenza associativa dei sindacati di cui al presente ACN che risultano alla data del 1° gennaio.
7. In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si fa riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell’anno precedente. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative, indipendentemente dalla durata delle stesse.
Commento:
In tutti i casi in cui occorra applicare il criterio della consistenza associativa si deve fare riferimento alle deleghe rilevate al 1° gennaio dell’anno precedente. La consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative, indipendentemente dalla durata delle stesse.
8. Sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato associativo esclusivamente le deleghe connesse a trattenuta di importo superiore alla metà del valore medio di settore. La SISAC rende noto annualmente il relativo valore mensile di riferimento.
Commento:
Ai fini della misurazione del dato associativo sono prese in considerazione esclusivamente le deleghe con una trattenuta di importo superiore alla metà del valore medio di settore.
Ogni anno la SISAC rende noto il relativo valore mensile di riferimento.
Art. 13 TUTELA SINDACALE.
1. Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene riconosciuta la disponibilità di 3 (tre) ore annue per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente.
Commento:
Viene assegnata una disponibilità di 3 (tre) ore per ogni iscritto rilevata al 1° gennaio dell’anno precedente, come distacco sindacale, ma solo a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo (ai sensi dell’art.12 comma 2) e firmatario del presente Accordo.
2. La segreteria nazionale del sindacato comunica alla SISAC, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma precedente. Entro il 31 dicembre, la SISAC trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC da parte del sindacato interessato.
Commento:
Entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno la segreteria nazionale di ogni sindacato deve comunicare alla SISAC, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda o le Aziende di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma precedente.
Entro il 31 dicembre, la SISAC trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza.
Alla SISAC va comunicata tempestivamente, da parte del sindacato, ogni eventuale variazione nel corso dell’anno.
3. Non può darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della SISAC alla Regione di appartenenza del rappresentante sindacale.
Commento:
Non potrà essere assegnata nessuna ora di distacco sindacale al rappresentante sindacale senza un riscontro ufficiale della SISAC alla Regione di appartenenza.
4. Le ore retribuite di cui al comma 1 sono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti che ne usufruiscono, come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente ACN, nel limite delle ore di incarico settimanale. Le assenze dal servizio per attività sindacale sono comunicate con
congruo preavviso dall’interessato all’Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttività.
Commento:
Anche in questo ACN, le ore di distacco sindacale, retribuite di cui al comma 1, sono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti che ne usufruiscono, come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente ACN, nel limite delle ore di incarico settimanale, senza produrre effetti ai fini delle statistiche annuali di produttività. Xxxxx comunicate con congruo anticipo dall’interessato all’Azienda presso cui opera.
Art. 14 PARTECIPAZIONE A COMITATI E COMMISSIONI.
1. Agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti convenzionati sono corrisposti tutti gli emolumenti e i contributi relativi all’orario di servizio per la partecipazione alle riunioni dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali.
Commento:
Sono corrisposti agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti convenzionati tutti gli emolumenti e i contributi relativi all’orario di servizio per la loro partecipazione alle riunioni dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali.
2. Le attività di cui al comma precedente devono essere debitamente comprovate da attestazioni ufficiali.
3. Le assenze dal servizio per le attività di cui al comma 1 sono comunicate con congruo preavviso dall’interessato all’Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttività.
Commento:
I commi 2 e 3 specificano che le assenze dal servizio per le attività riguardanti Comitati e Commissioni o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali, debitamente comprovate e comunicate con congruo preavviso dall’interessato all’Azienda presso cui opera, non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttività.
CAPO III – COMITATI PARITETICI
Art. 15 COMITATO REGIONALE.
1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da:
a) quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione;
b) cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più vicina. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente;
c) oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari.
Commento:
Il “Comitato consultivo regionale” nel precedente ACN trattato all’articolo 25 oggi acquisisce altri importanti compiti e funzioni di cui al successivo comma 4 rafforzandone il ruolo all’interno del SSR. Ne possono fare parte solo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ma dotate di terminale associativo (definito nella dichiarazione a verbale n.3).
Il testo innova completamente il comma 3 del precedente ACN; sparisce la componente elettiva, i componenti di parte sindacale si riducono a cinque e ad ogni sindacato spetta un numero di componenti proporzionale alle deleghe (la percentuale è calcolata solo sugli iscritti) a condizione che abbia un terminale associativo in Regione. L’arrotondamento dei quozienti frazionali all’unità più vicina permette l’assegnazione completa dei posti.
Oltre ai titolari vengono rispettivamente individuati, con le stesse modalità del paragrafo precedente, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari.
Esempio 1: Sindacato A 77%; Sindacato B 23% Si applica la seguente formula:
77 (percentuale) x 5 (n. posti) = 3,85 23 (percentuale) x 5 (n.posti) = 1,15 100 100
Arrotondando il quoziente frazionale (A= 0,85 e B=0,15) all’unità più’ vicina definiremo il totale dei componenti per ogni sindacato:
Sindacato A: 0,85 = 1 e quindi 3 + 1= 4 Sindacato B: 0,15 = 0 e quindi 1+0 = 1
Esempio 2: Sindacato A 66%; Sindacato B 17%; Sindacato C 17%
66 (percentuale) x 5 (n. posti) = 3,30 17 (percentuale) x 5 (n. posti) = 0,85 17 (percentuale) x 5 (n. posti) = 0,85 100 100 100
Arrotondando il quoziente frazionale all’unità più vicina definiremo il totale dei componenti per ogni sindacato: SindacatoA = 3; Sindacato B =1; Sindacato C =1.
Esempio 3: Sindacato A 66%; Sindacato B 25%; Sindacato C 9%
66 (percentuale) x 5 (n. posti) = 3,30 25 (percentuale) x 5 (n. posti) = 1,25 9 (percentuale) x 5 (n. posti) = 0,45 100 100 100
Dal primo calcolo 3 posti risultano assegnati al Sindacato A e 1 al Sindacato B.
Non essendo possibile assegnare il posto residuo arrotondando i frazionali all’unità più vicina verrà applicata nuovamente la stessa formula:
66 (percentuale) x 1 (n. posti) = 0,66 25 (percentuale) x 1 (n. posti) = 0,25 9 (percentuale) x 1 (n. posti) = 0,09 100 100 100
Quindi arrotondato all’unità più vicina il dato finale sarà il seguente:
Sindacato A: 3+1 = 4; Sindacato B: 1+0 = 1; Sindacato C: 0+0 = 0
Esempio 4: Sindacato A 70%; Sindacato B 20%; Sindacato C 10%
70 (percentuale) x 5 (n. posti) = 3,50 20 (percentuale) x 5 (n. posti) = 1,00 10 (percentuale) x 5 (n. posti) = 0,50 100 100 100
Al Sindacato A spetteranno 3 posti, a al Sindacato B 1 posto.
Il posto avanzato di spettanza per metà del Sindacato A e per metà del SIndacato C verrà assegnato anch’esso con la stessa formula:
70 (percentuale) x 1 (n. posti) = 0,70 10 (percentuale) x 1 (n.posti) = 0,10 100 100
Arrotondando il quoziente frazionale all’unità più vicina definiremo il totale dei componenti per ogni sindacato: Sindacato A=3+1 = 4; Sindacato B = 1; Sindacato C = 0+0 = 0
Il rinnovo del comitato avverrà, come previsto dalla norma transitoria n.3 entro un anno dall’entrata in vigore del presente ACN
2. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato.
Commento:
Rimane l’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato a presiedere il Comitato stesso che si aggiunge ai quattro membri di parte pubblica come previsto al comma 1. A parità di voti il voto del presidente non vale doppio.
3. La composizione, l’attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali.
Commento:
La composizione del Comitato regionale, le sue attività e le sue funzioni sono definite a livello regionale (AIR). Non competono al Comitato regionale la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali che restano di competenza del tavolo negoziale.
4. L’attività del Comitato è principalmente diretta a:
a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo;
b) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
c) attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse.
Commento:
Le attività del Comitato sono principalmente dirette a formulare pareri e proposte di programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio e del pieno utilizzo del monte ore; a fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale; ad attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali; a formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale e avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche nonchè obiettivi e progetti di prioritario interesse.
Ovviamente a queste principali attività sopra elencate, possono essere svolte ulteriori attività comprese quelle già svolte in passato.
5. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
Commento:
La regione dovrà fornire il personale, i locali e tutto quanto è necessario al Comitato regionale per poter assicurare lo svolgimento dei compiti principali e consueti di cui al comma 4 e quelli ulteriori eventualmente previsti dall’AIR.
6. A richiesta dei sindacati firmatari degli accordi regionali è garantita una costante informazione e consultazione sugli atti di interesse e rilevanza specifica per l’attività specialistica ambulatoriale.
Commento:
Ai sindacati firmatari degli accordi regionali è garantita, su richiesta degli stessi, una costante informazione e consultazione sugli atti di interesse e di rilevanza specifica per l’attività specialistica ambulatoriale.
Art. 16 COMITATO ZONALE.
1. In ogni ambito provinciale o ambito diverso definito dalla programmazione regionale, è costituito un Comitato zonale paritetico composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato localmente.
Commento:
Il “Comitato zonale” si rafforza nelle sue funzioni e supera il carattere unicamente consultivo.
Si apre anche la possibilità di una diversa individuazione di ambiti zonali previsti nella programmazione regionale e che potrebbero essere diversi dall’attuale ambito provinciale.
Ne possono fare parte solo le organizzazioni sindacali in possesso di due requisiti: 1) essere firmatarie dell’accordo regionale, 2) essere dotate di terminale associativo nell’Azienda o in tutte le Aziende facenti parte dell’ambito zonale (le caratteristiche del terminale associativo sono definite nella dichiarazione a verbale n.3).
2. I rappresentanti sindacali sono individuati dai sindacati di cui al comma precedente in numero pari a cinque. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più vicina. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente.
I rappresentanti aziendali sono individuati in ugual numero.
Oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari.
Commento:
Il testo innova completamente i commi 4 e 5 del precedente ACN; scompare la componente elettiva, i componenti di parte sindacale si riducono a cinque e sono designati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.
Ad ogni sindacato spetta un numero di componenti proporzionale alle deleghe (la percentuale è calcolata solo sugli iscritti) e alla presenza di un terminale associativo in sede locale.
L’arrotondamento dei quozienti frazionali all’unità più vicina permette l’assegnazione completa dei posti.
Esempio 1: Sindacato A 77%; Sindacato B 23% Si applica la seguente formula:
77 (percentuale) x 5 (n. posti) = 3,85 23 (percentuale) x 5 (n.posti) = 1,15 100 100
Arrotondando il quoziente frazionale (A= 0,85 e B=0,15) all’unità più’ vicina definiremo il totale dei componenti per ogni sindacato:
Sindacato A: 0,85 = 1 e quindi 3 + 1= 4 Sindacato B: 0,15 = 0 e quindi 1+0 = 1
Esempio 2: Sindacato A 66%; Sindacato B 17%; Sindacato C 17%
66 (percentuale) x 5 (n. posti) = 3,30 17 (percentuale) x 5 (n. posti) = 0,85 17 (percentuale) x 5 (n. posti) = 0,85 100 100 100
Arrotondando il quoziente frazionale all’unità più vicina definiremo il totale dei componenti per ogni sindacato: Sindacato A = 3; Sindacato B =1; Sindacato C = 1.
Esempio 3: Sindacato A 66%; Sindacato B 25%; Sindacato C 9%
66 (percentuale) x 5 (n. posti) = 3,30 25 (percentuale) x 5 (n. posti) = 1,25 9 (percentuale) x 5 (n. posti) = 0,45 100 100 100
Dal primo calcolo 3 posti risultano assegnati al Sindacato A e 1 al Sindacato B.
Non essendo possibile assegnar il posto residuo arrotondando i frazionali all’unità più vicina verrà applicata nuovamente la stessa formula:
66 (percentuale) x 1 (n. posti) = 0,66 25 (percentuale) x 1 (n. posti) = 0,25 9 (percentuale) x 1 (n. posti) = 0,09 100 100 100
Quindi arrotondato all’unità più vicina il dato finale sarà il seguente:
Sindacato A: 3+1 = 4; Sindacato B: 1+0 = 1; Sindacato C: 0+0 = 0
Esempio 4: Sindacato A 70%; Sindacato B 20%; Sindacato C 10%
70 (percentuale) x 5 (n. posti) = 3,50 20 (percentuale) x 5 (n. posti) = 1,00 10 (percentuale) x 5 (n. posti) = 0,50 100 100 100
Al Sindacato A spetteranno 3 posti, a al Sindacato B 1 posto.
Il posto avanzato di spettanza per metà del Sindacato A e per metà del Sindacato C verrà assegnato anch’esso con la stessa formula:
70 (percentuale) x 1 (n. posti) = 0,70 10 (percentuale) x 1 (n.posti) = 0,10 100 100
Arrotondando il quoziente frazionale all’unità più vicina definiremo il totale dei componenti per ogni sindacato: Sindacato A=3+1 = 4; Sindacato B = 1; Sindacato C = 0+0 = 0
Il rinnovo del comitato avverrà, come previsto dalla norma transitoria n.3 entro un anno dall’entrata in vigore del presente ACN.
3. Il Direttore Generale dell’Azienda sede del Comitato o suo delegato è rappresentante di diritto della parte pubblica di cui al comma 2 e presiede il Comitato stesso.
Commento:
Il Direttore Generale dell’Azienda sede del Comitato o un suo delegato presiede il Comitato stesso e questi è anche uno dei cinque membri di parte pubblica come previsto nel comma 2. Quindi si rafforza la pariteticità del comitato in quanto il voto del presidente non vale doppio.
4. L’attività e le modalità generali di funzionamento del Comitato sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Attuativi Aziendali.
Commento:
L’attività e le modalità generali di funzionamento del Comitato sono definite a livello regionale (AIR).
La trattativa e la definizione degli Accordi Attuativi Aziendali non competono al Comitato Zonale, che restano di competenza del tavolo negoziale aziendale.
5. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale nonché in merito agli adempimenti amministrativi connessi alla instaurazione e gestione unitaria del rapporto di lavoro;
b) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale;
c) monitorare il funzionamento delle AFT e delle UCCP per le attività di competenza;
d) collaborare alla valutazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche;
e) proporre soluzioni e percorsi di semplificazione dell’accesso alla specialistica, per la corretta gestione delle liste d’attesa ed il contenimento dei tempi di effettuazione delle prestazioni;
f) proporre programmi di deospedalizzazione, dimissioni protette, percorsi integrati con l’assistenza primaria ed ospedaliera;
g) svolgere attività di promozione e sviluppo dell’assistenza specialistica ambulatoriale;
h) definire le procedure ed individuare i componenti della commissione tecnica aziendale di cui all’art. 18, comma 5;
i) esprimere pareri in merito alle procedure di cui all’art. 28, comma 3 e all’art. 29, comma 3.
Commento:
Le funzioni del comitato zonale vengono ulteriormente ampliate.
Formula, ai sensi del punto a) oltre ai consueti pareri sugli adempimenti amministrativi connessi alla instaurazione e la gestione unitaria del rapporto di lavoro (graduatorie, pubblicazione ed assegnazione dei turni e sui componenti di cui all’art. 18 comma 5 ecc.) anche quelli ulteriori nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale.
Il Comitato zonale inoltre monitora l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale e il funzionamento delle AFT e delle UCCP per le attività di competenza; collabora alla valutazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche e propone soluzioni e percorsi di semplificazione dell’accesso alla specialistica, per la corretta gestione delle liste d’attesa ed il contenimento dei tempi di effettuazione delle prestazioni nonché propone programmi di deospedalizzazione, dimissioni protette, percorsi integrati con l’assistenza primaria ed ospedaliera; svolge attività di promozione e sviluppo dell’assistenza specialistica ambulatoriale e definisce le procedure ed individua i componenti della commissione tecnica aziendale di cui all’art. 18, comma 5 (possesso di particolari capacità professionali) ed esprime pareri in merito alle procedure di cui all’art. 28, comma 3 (Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità) e all’art. 29, comma 3 (riduzione dell’orario di incarico).
6. Il Comitato svolge funzioni consultive a richiesta del Direttore Generale dell’Azienda sede del Comitato.
Commento:
Oltre alle funzioni previste dal comma 5 il Comitato Zonale, su richiesta del Direttore Generale dell’Azienda che lo ospita, svolge anche funzioni consultive.
7. Il Comitato ha sede presso l’Azienda individuata dalla programmazione regionale, la quale fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività del Comitato.
Commento:
L’Azienda sede del comitato zonale, come in passato, deve fornire i locali, il personale e quanto necessario allo svolgimento dei lavori del comitato stesso.
8. Gli atti e tutta la documentazione già depositati presso i Comitati zonali sono in carico all’Azienda di riferimento territoriale, per garantire la continuità e la conservazione delle informazioni e dei dati, ivi compresi quelli relativi agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari ed ai professionisti.
Commento:
Gli stessi atti e tutta la documentazione già depositati presso i Comitati zonali rimangono in carico all’Azienda di riferimento territoriale, per garantire la continuità e la conservazione delle informazioni e dei dati, ivi compresi quelli relativi agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari ed ai professionisti. Al fine di evitare perdita dei dati di carriera personali (certificato storico) il successivo articolo 17 prevede, tra l’altro, la conservazione presso il Comitato Zonale degli stessi atti e l’acquisizione di quelli nuovi che si verranno a produrre da oggi in avanti. Le Aziende territoriali ove operano gli specialisti ambulatoriali avranno l’obbligo di fare altrettanto. (articolo 17, comma 12, lettera a e c).
9. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di Azienda, con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell’area delle attività ambulatoriali extra-‐degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell’attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.
Commento:
Sono effettuati incontri a livello di Azienda, con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell’area delle attività ambulatoriali extra-‐degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell’attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.
10. A richiesta dei sindacati firmatari degli accordi aziendali è garantita una costante informazione e consultazione sugli atti di interesse e rilevanza specifica per l’attività specialistica ambulatoriale.
Commento:
Sugli atti di interesse e di rilevanza specifica per l’attività specialistica ambulatoriale, a richiesta dei sindacati firmatari degli accordi aziendali, è garantita una costante informazione e consultazione.
11. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
Commento:
Il Comitato Zonale si riunisce almeno una volta al mese e su richiesta di una delle parti anche più volte.
CAPO IV – RAPPORTO CONVENZIONALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
Art. 17 REQUISITI, DOMANDE, GRADUATORIE E COMPITI DELL’AZIENDA SEDE DEL COMITATO ZONALE.
1. Lo specialista, il veterinario o il professionista che aspiri a svolgere la propria attività nell’ambito delle strutture del SSN di cui all’art. 2, comma 1, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio dell’Azienda ove ha sede il Comitato zonale di riferimento nel cui territorio di competenza aspiri ad ottenere l’incarico ovvero al competente ufficio dell’Azienda delegata ai sensi del successivo comma 2. Sono fatte salve diverse determinazioni definite dalla Regione relativamente alle modalità di trasmissione – anche telematica – ai moduli di domanda, alle modalità di comunicazione agli interessati.
Commento:
Per poter svolgere la propria attività nell’ambito delle strutture del SSN in qualità di sostituto o incaricato, lo specialista, il veterinario o il professionista che aspiri all’incarico deve inoltrare apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta all’ ufficio dell’Azienda ove ha sede il Comitato zonale di riferimento nel territorio di competenza presso cui aspiri ad ottenere l’incarico, oppure, quando presente, al competente ufficio dell’Azienda delegata ai sensi del successivo comma 2.
Ogni Regione, può determinare, diverse modalità di trasmissione – anche telematica – della domanda e della tipologia dei moduli da usare nonché le modalità di comunicazione agli interessati.
2. La Regione, sentito il parere del Comitato regionale, per semplificazione burocratica e riduzione di spese amministrative ed impiego di personale, può individuare ed assegnare ad una o più Aziende l’espletamento della procedura prevista dal presente articolo.
Commento:
Per semplificazione burocratica e per ridurre le spese amministrative e di impiego di personale, la Regione,, sentito il parere del Comitato regionale, può individuare ed assegnare ad una o più Aziende l’espletamento della procedura prevista dal presente articolo.
3. La domanda, in bollo, deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, atte a provare il possesso dei titoli professionali, conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente, elencati nella dichiarazione stessa.
Commento:
La domanda, che dovrà essere presentata in bollo, deve contenere le dichiarazioni, atte a provare il possesso dei titoli professionali necessari e conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente, elencati nella dichiarazione stessa.
4. Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 25, comma 1, lett. h) e l) e devono possedere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE;
b) iscrizione all’Albo professionale;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
d) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche della area medica, veterinaria o della categoria professionale interessata, previste nell’allegato 2. L’iscrizione all’Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla Legge 24 luglio 1985
n. 409 è titolo corrispondente alla specializzazione di odontostomatologia ed è valida per l’inclusione in graduatoria.
Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia.
Commento:
Il comma elenca i requisiti per poter presentare la domanda di iscrizione in graduatoria.
Non possono presentare la domanda di iscrizione in graduatoria gli specialisti titolari di pensione di invalidità e i titolari di trattamento pensionistico.
5. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell’allegato 1.
Commento:
Ogni anno, entro il 31 gennaio, va rinnovata la domanda di inclusione in graduatoria che deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell’allegato 1.
6. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano raggiunto il massimale orario di cui all’art. 26, comma 1 del presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nelle graduatorie per la medesima branca specialistica o area in cui già operano.
Commento:
Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato, che abbiano raggiunto le 38 ore di incarico settimanale, non possono fare domanda di inserimento nelle graduatorie per la medesima branca specialistica o area in cui questi già operano.
7. L’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale:
-‐ per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all’allegato 1, relativamente agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari;
-‐ per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all’allegato 1, per gli altri professionisti.
Commento:
L’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento provvede alla formazione, per ciascuna branca specialistica, di una graduatoria provinciale per titoli, con validità annuale, secondo i criteri di cui all’allegato 1.
8. La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della Azienda sede del Comitato zonale.
Commento:
La graduatoria provvisoria viene pubblicata entro il 30 settembre sul sito istituzionale della Azienda sede del Comitato zonale.
9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare all’Azienda Sanitaria sede del Comitato zonale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.
Commento:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Azienda sede del Comitato zonale gli interessati ad iscriversi in graduatoria, possono presentare sempre all’Azienda Sanitaria sede del Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.
10. Le graduatorie definitive sono approvate dal Direttore Generale dell’Azienda sede del Comitato zonale e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale di ciascuna Azienda costituisce notificazione ufficiale.
Commento:
Dopo aver espletato quanto previsto dai commi precedenti e dall’art.16 comma 5 punto a), le graduatorie definitive vengono approvate dal Direttore Generale dell’Azienda sede del Comitato zonale e vengono inviate alla Regione, che ne cura poi la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 31 dicembre di ciascun anno. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), e sul sito istituzionale di ciascuna Azienda appartenente territorialmente al Comitato, costituisce notificazione ufficiale della graduatoria.
11. Le graduatorie hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Commento:
Le graduatorie hanno validità di 1 anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria.
12. L’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento svolge i seguenti compiti:
a. gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti che operano presso più Aziende dello stesso ambito zonale, o presso le istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del presente Accordo, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le singole Aziende con l’indicazione dei giorni e dell’orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell’incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all’art. 26, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all’art. 25,
della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
b. indicazione, all’Azienda che deve conferire l’incarico, e alle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del presente Accordo, del nominativo del sanitario avente diritto all’aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;
c. evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altri professionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini:
i. dell’accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di compatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;
ii. della formulazione alle Aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell’incarico in una sede più vicina alla residenza del sanitario anche nell’ambito dello stesso Comune.
Commento:
L’Azienda sede del Comitato Zonale, ai fini di una precisa individuazione della responsabilità amministrativa, mantiene il raccordo con il Comitato Zonale (che conserva le consuete funzioni consultive per tutte le attività di cui all’art. 16 comma 5 lettera a) “….formulare pareri … in merito agli adempimenti amministrativi connessi alla instaurazione e gestione unitaria del rapporto di lavoro”.) e provvede:
-‐ alla gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti che operano presso più Aziende dello stesso ambito zonale, o presso le altre istituzioni previste nel presente Accordo, nonché la tenuta e l’aggiornamento di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le singole Aziende con l’indicazione dei giorni e dell’orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell’incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all’art. 26, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all’art. 25, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
-‐ a indicare e comunicare alle Aziende e alle istituzioni di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del presente Accordo (INAIL, INPS, Enti locali, Ministero della difesa, SASN e tutte le istituzioni pubbliche che utilizzano specialisti ambulatoriali, veterinari e altri professionisti e che conferiscono nuovi incarichi a tempo indeterminato ed utilizzano la graduatoria di cui all’art. 17), il nominativo del sanitario avente diritto all’aumento di orario e a ricoprire il turno vacante per il conferimento dell’incarico;
-‐ a evidenziare ed aggiornare le posizioni degli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altri professionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini dell’accertamento delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse, la verifica della certificazione di compatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto ed infine della formulazione alle Aziende, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell’incarico in una sede più vicina alla residenza del sanitario anche nell’ambito dello stesso Comune.
Art. 18 PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI.
1. Ciascuna Azienda, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l’orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l’Azienda stessa nella medesima branca o area professionale; in tal caso, le ore resesi disponibili e da assegnare per il completamento orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità di specializzazione ed infine la minore età.
Commento:
Ogni Azienda Sanitaria, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, deve verificare la possibilità di completare l’orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato e operanti presso la stessa Azienda e nella medesima branca o area professionale.
In tal caso, tutte le ore che si sono rese disponibili nella branca (turni resisi vacanti o nuove ore deliberate) devono essere assegnate in via prioritaria, per il completamento orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno (38 ore settimanali), ai titolari nella branca di riferimento, in servizio nell’Azienda, con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l’anzianità di specializzazione ed infine la minore età.
2. Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista che rinunci al completamento di cui al comma precedente è preclusa la possibilità di partecipare alla assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per un anno, fatte salve le condizioni permanenti e documentate di impedimento alla autonomia per raggiungere le sedi previste.
Commento:
Se lo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista individuato come avente diritto ed in possesso delle caratteristiche riportate (maggiore anzianità di incarico, maggior numero di ore, anzianità di specializzazione, ed infine minore età) rinunci al completamento del suo orario di incarico (raggiungimento delle 38 ore) di cui al comma precedente, a quest’ultimo è preclusa la possibilità di partecipare alla assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per un anno, fatte salve le condizioni permanenti e documentate di impedimento alla autonomia per raggiungere le sedi previste.
Sono condizioni di impedimento oggettivo:
a) la coincidenza oraria con turni espletati presso la stessa Azienda o altra azienda, non modificabili, per esigenze di servizio;
b) la presenza di stati di invalidità parziale (riconosciuti dalla competente Commissione ASL).
La sanzione non si applica quando il numero di ore pubblicato è inferiore a quanto necessario allo specialista per raggiungere le 38 di incarico settimanale (la sanzione si attiva solo se le ore pubblicate sono in numero pari o superiore al fabbisogno dello specialista individuato in posizione di prelazione e se non ricorrano le condizioni di cui ai due successivi punti).
3. Espletate le procedure di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle Aziende per l’attivazione di nuovi incarichi, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura di quelli resisi disponibili, vengono pubblicati dalla Azienda sede del Comitato zonale di riferimento sull’albo o sul sito aziendale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese, specificando se si tratta di incarichi a tempo indeterminato o determinato di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20 del presente Accordo.
Commento:
Solo dopo che siano state espletate tutte le procedure di cui al comma 1, le Aziende adottano i provvedimenti per l’attivazione di nuovi incarichi, per l’ampliamento di quelli in atto e per la copertura di quelli resisi disponibili e nel caso non siano stati individuati specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti a cui completare l’orario (38 ore), questi turni vengono pubblicati presso l’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento sull’albo o sul sito aziendale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese, specificando se si tratta di incarichi a tempo indeterminato o determinato di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20 del presente Accordo.
4. Gli incarichi pubblicati ai sensi del comma precedente non sono frazionabili in sede di assegnazione.
Commento:
Gli incarichi pubblicati non sono frazionabili in sede di assegnazione. L’eventuale frazionabilità dei turni deve essere quindi comunicata in sede di pubblicazione. In caso contrario il turno sarà considerato non frazionabile ed assegnato nella sua interezza ad un solo specialista.
5. Qualora la pubblicazione degli incarichi inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale, nominata dall’Azienda, composta da tre specialisti, veterinari o professionisti della medesima branca/area professionale designati dal Comitato zonale, che definisce altresì le procedure ed individua il componente con funzioni di Presidente.
L’Azienda assegna gli incarichi ai candidati ritenuti idonei dalla commissione di cui al presente comma secondo quanto previsto all’art. 19 per gli incarichi a tempo indeterminato e quanto previsto all’articolo 20 per gli incarichi a tempo determinato.
Commento:
Qualora la pubblicazione contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale, nominata dall’Azienda e composta da tre specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti della medesima branca/area professionale designati dal Comitato zonale, che definisce inoltre le procedure ed individua il componente con funzioni di Presidente. L’Azienda assegna gli incarichi ai candidati ritenuti idonei dalla commissione secondo quanto previsto all’art. 19 per gli incarichi a tempo indeterminato e quanto previsto all’articolo 20 per gli incarichi a tempo determinato.
6. In sede di pubblicazione degli incarichi di psicologia e di psicoterapia, le Aziende devono specificare se gli stessi sono destinati a medici specialisti in psicologia o a professionisti psicologi.
Commento:
Le Aziende sanitarie devono specificare, in sede di pubblicazione degli incarichi di psicologia e di psicoterapia, se questi siano destinati a medici specialisti in psicologia o a professionisti psicologi.
Art. 19 ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO.
1. Gli specialisti, i veterinari ed i professionisti aspiranti all’incarico devono comunicare, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione di cui all’art. 18, comma 3, la propria disponibilità all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui al comma successivo.
Commento:
Tutti gli aspiranti all’incarico devono comunicare, tramite lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione di cui all’art. 18, comma 3, la propria disponibilità all’Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui al comma successivo.
2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica specialistica o area professionale con rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti gli effetti, instaurato con una o più Aziende della stessa Regione o di Aziende di altra Regione confinante. Le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse. Per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato l’avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell’ambito zonale in cui è pubblicato l’incarico, attività ambulatoriale nella specialità o area professionale regolamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN ubicate nel medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo , in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all’Azienda di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell’incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l’eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l’incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l’orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
b) titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attività regolamentata dal presente Accordo in diverso ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi
provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra Regione confinante. Relativamente all’attività svolta come incremento orario ai sensi della presente lettera b) non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 48;
c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN di Regione non confinante, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attività compatibile e nel rispetto di quanto previsto all’art. 26, comma 1;
g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa;
h) specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 17 del presente Accordo in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda, con esclusione dei già titolari di incarico a tempo indeterminato;
i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, può espletare attività in una sola branca medica specialistica o area professionale con un rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti gli effetti, instaurato con una o più Aziende della stessa Regione o di Aziende di altra Regione confinante.
Le ore di attività vengono ricoperte attraverso il conferimento di nuovo incarico o l’aumento di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse. Per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato l’avente diritto è individuato attraverso l’ordine di priorità sopra menzionato dalla lettera a) alla lettera i).
Novità:
-‐ lettera a) è estesa anche a SASN e INAIL ma con la limitazione geografica specifica di questa lettera, cioè il medesimo ambito zonale.
-‐ lettera c) chiarisce che questa fattispecie riguarda anche i medici INAIL e XXXX
-‐ lettera g) cancellato il Ministero di Grazia e Giustizia.
-‐ Scomparse le lettere h) (tempo determinato), e lettera i) (pensionati) in quanto la grande novità è che i turni possono essere direttamente assegnati ai medici in graduatoria.
-‐ La titolarità a tempo determinato non costituisce più condizione di priorità rispetto agli specialisti in graduatoria.
-‐ Da sottolineare il caso degli specialisti operanti in regione non confinante possono chiedere il trasferimento (di tutte le ore, comma 2 lettera c) e l’aumento dell’orario di incarico (comma 4).
-‐ Da sottolineare il caso degli specialisti operanti in regione non confinante i quali possono chiedere il trasferimento di tutte le ore, comma 2 lettera c) e l’aumento dell’orario di incarico (comma 4).
-‐ Da sottolineare che il medico di medicina generale, il medico specialista pediatra di libera scelta, il medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro risulta all’ultimo posto nell’ordine di prelazione.
3. Ai fini delle procedure di cui al comma 2, per ogni singola lettera dalla a) alla i), con esclusione della lettera h), l’anzianità riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari posizione è data precedenza all’anzianità di specializzazione e, successivamente, all’anzianità di laurea ed in subordine alla minore età anagrafica.
Commento:
Per ogni singola lettera dalla a) alla i), con esclusione della lettera h), ai fini delle procedure di cui al comma 2, l’anzianità riconosciuta ai fini della assegnazione dell’incarico è titolo di precedenza; in caso di pari posizione prevale l’anzianità di specializzazione e, successivamente, l’anzianità di laurea ed in subordine la minore età anagrafica.
4, L’Azienda, dopo aver esperito inutilmente le procedure osservando tutte le priorità di cui al comma 2, può conferire l’incarico anche a specialisti, veterinari o professionisti operanti in Regioni non confinanti, nel limite di quanto previsto all’art. 26, comma 1 del presente Accordo.
Commento:
Dopo aver esperito inutilmente le procedure di cui al comma 2, con le relative priorità l’Azienda Sanitaria può conferire l’incarico anche a specialisti, veterinari o professionisti operanti in Regioni non confinanti ma nel limite di quanto previsto all’art. 26, comma 1 del presente Accordo che prevede che l’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
5. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale, al veterinario o al professionista, disponibile ad assumere l’incarico di cui al presente articolo è consentito il trasferimento qualora abbia maturato un’anzianità, nell’incarico in atto, di almeno 18 mesi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.
Commento:
Allo specialista ambulatoriale, al veterinario o al professionista, disponibile ad assumere l’incarico di cui al presente articolo è consentito il trasferimento solo qualora questi abbia maturato un’anzianità, nell’incarico in atto, di almeno 18 mesi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.
6. Lo specialista, il veterinario o il professionista in posizione di priorità deve comunicare l’accettazione/rinuncia all’incarico entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Azienda. Alla dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocertificazione informativa appositamente predisposta dalla Azienda.
La formalizzazione dell’incarico deve avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le Regioni possono definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell’incarico.
Commento:
Lo specialista, il veterinario o il professionista, riconosciuto in posizione di priorità, deve comunicare l’accettazione/rinuncia all’incarico entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Azienda allegando, pena l’esclusione dall’incarico, l’autocertificazione informativa appositamente predisposta dalla Azienda. La formalizzazione dell’incarico deve avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le Regioni mediante gli AIR possono comunque definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell’incarico.
7. L’incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del comma 2, lettera h) è confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.
Commento:
L’attribuzione dell’incarico è direttamente a tempo indeterminato, ai sensi del comma 2, lettera h), a specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 17 del presente Accordo, in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda.
L’incarico è tacitamente confermato, dopo un periodo di prova della durata di sei mesi con l’esclusione dei già titolari di incarico a tempo indeterminato per i quali non opera la clausola di cui al presente comma.
Art.20 ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.
1. Le Aziende, per esigenze straordinarie connesse a progetti finalizzati con durata limitata nel tempo o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo delle attività, da specificare in sede di pubblicazione, possono conferire un incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabile alla scadenza e per non più di una volta. L’incarico e il successivo rinnovo non possono comunque superare i 24 (ventiquattro) mesi continuativi. Gli aspiranti all’incarico devono comunicare la propria disponibilità secondo i termini e le modalità di cui all’art. 19, comma 1.
Commento:
L’utilizzo degli incarichi a tempo determinato è fortemente limitato in quanto questi possono essere pubblicati dalle Aziende solo ed esclusivamente per esigenze straordinarie:
1) connesse a specifici progetti finalizzati (precedentemente definiti e con durata limitata nel tempo);
2) solo per far fronte ad un incremento temporaneo delle attività (non permanente), condizioni che devono essere chiaramente specificate in sede di pubblicazione.
Questi incarichi a tempo determinato possono essere conferiti per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, rinnovabile una sola volta, alla scadenza ma solo al permanere delle esigenze straordinarie che li hanno resi necessari.
L’incarico e il successivo rinnovo non possono mai superare i 24 (ventiquattro) mesi continuativi e non possono più essere ripresentati.
Se alla fine del periodo consentito, dovessero permanere ancora le esigenze, l’incarico potrà essere pubblicato esclusivamente a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 19.
Gli aspiranti all’incarico devono comunicare la propria disponibilità secondo i termini e le modalità di cui all’art. 19, comma 1.
2. L’incarico di cui al comma 1 è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la graduatoria di cui all’art. 17 in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda.
Commento:
L’incarico a tempo determinato con le caratteristiche descritte nel comma 1 (esigenze straordinarie connesse solo a progetti finalizzati e con durata limitata nel tempo o per far fronte a necessità determinate da un incremento temporaneo e non permanente delle attività) è conferito allo specialista, veterinario o professionista secondo la graduatoria di cui all’art. 17 in vigore il primo giorno utile per la presentazione della domanda.
3. In caso di indisponibilità di specialisti, veterinari o professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 17, l’Azienda può conferire l’incarico ad uno specialista, veterinario o professionista
dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. L’incarico, di durata massima annuale, non è più rinnovabile.
Commento:
Nel caso in cui non vi siano specialisti, veterinari o professionisti disponibili ad assumere l’incarico tra gli iscritti nelle graduatorie di cui all’art. 17, l’Azienda può conferire l’incarico ad uno specialista, veterinario o professionista che si dichiari disponibile ma che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. In questo caso l’incarico avrà durata massima di un anno e non sarà più rinnovabile.
4. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato a tempo determinato compete lo specifico trattamento economico di cui all’art 46.
Commento:
Il trattamento economico dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista che assume l’incarico, è quello previsto all’art 46 del presente ACN, maggiormente oneroso per l’Azienda in quanto a tempo determinato.
5. Gli incarichi a tempo determinato conferiti a far data dall’entrata in vigore del presente Accordo non possono essere convertiti a tempo indeterminato.
Commento:
Gli incarichi a tempo determinato, conferiti dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, non possono essere convertiti a tempo indeterminato.
Tutti gli altri incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, possono essere trasformati a tempo indeterminato (norma transitoria n.1) e alla scadenza dei quali si applicano le clausole di cui all’art. 23, commi 13 e 14 ACN 23.3.2005 e smi (conversione a tempo indeterminato, revoca dell’incarico in caso di mancata accettazione del provvedimento di conversione).
Art. 21 ASSEGNAZIONI DI INCARICHI PROVVISORI.
1. L’Azienda, per gli incarichi pubblicati ai sensi dell’art. 18 ed in attesa del conferimento degli stessi secondo le procedure di cui all’art. 19, può conferire incarichi provvisori, secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17, ad uno specialista ambulatoriale, veterinario o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di incarico ai sensi del presente Accordo. Qualora la procedura non abbia dato esito positivo e non sia stato individuato il titolare, l’Azienda provvede comunque a pubblicare l’incarico con le stesse cadenze di cui all’art. 18. In ogni caso i già titolari di incarico a tempo indeterminato concorrono all’assegnazione degli incarichi provvisori in subordine a coloro che siano già titolari esclusivamente di incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 20; non possono concorrere all’assegnazione degli incarichi di cui al presente articolo i titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano raggiunto il massimale orario di cui all’art. 26, comma 1. L’incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
Commento:
I turni pubblicati ai sensi dell’art. 18 (Conferimento degli incarichi) che sono in attesa del conferimento definitivo dell’incarico all’avente diritto secondo le procedure di cui all’art. 19, possono essere provvisoriamente ricoperti, secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17, da uno specialista ambulatoriale, veterinario o professionista disponibile, incaricato dall’Azienda, con priorità per i non titolari di incarico ai sensi del presente Accordo.
Qualora questa procedura non abbia dato esito positivo e non sia stato quindi individuato il titolare, l’Azienda provvede comunque a pubblicare l’incarico con le stesse cadenze di cui all’art. 18.
In ogni caso i già titolari di incarico a tempo indeterminato possono concorrere all’assegnazione degli incarichi provvisori ma in subordine a coloro che siano già titolari esclusivamente di incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 20.
Non possono concorrere all’assegnazione degli incarichi di cui al presente articolo i titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano raggiunto il massimale orario di 38 ore di cui all’art. 26, comma 1.
L’incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e, in ogni caso, cessa con la nomina del titolare.
2. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato in via provvisoria compete lo specifico trattamento economico di cui all’art. 46, commi 7, 8 e 9.
Commento:
Il trattamento economico dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista incaricato in via provvisoria è quello previsto dell’art. 46, commi 7, 8 e 9 del presente ACN.
Art. 22 COMPITI E FUNZIONI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI.
1. Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, lo specialista ambulatoriale, espleta le seguenti funzioni:
-‐ assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico tenuto conto dei compiti previsti dal presente Accordo;
-‐ si fa parte attiva della continuità dell’assistenza;
-‐ attraverso le sue scelte diagnostiche, terapeutiche e assistenziali persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico e si fa parte attiva della continuità dell’assistenza. Mediante le sue scelte diagnostiche, terapeutiche e assistenziali persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse a disposizione.
2. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, lo specialista ambulatoriale svolge la propria attività facendo parte integrante di un’aggregazione funzionale territoriale di specialisti ambulatoriali, di veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e di professionisti (AFT) e opera all’interno di una specifica unità complessa delle cure primarie (UCCP).
Commento:
Lo specialista ambulatoriale, svolge i propri compiti e funzioni di cui al comma 1, all’interno delle nuove forme organizzative, facendo parte integrante di un’aggregazione funzionale territoriale di specialisti ambulatoriali, di veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e di professionisti (AFT) e operando all’interno di una specifica unità complessa delle cure primarie (UCCP).
3. Per ciascun paziente lo specialista ambulatoriale raccoglie, rende disponibili all’Azienda sanitaria e aggiorna le informazioni previste dall’art. 9 del presente Accordo.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale raccoglie, aggiorna e rende disponibili le informazioni previste all’Azienda sanitaria, per ciascun paziente, assolvendo così al debito informativo di cui all’art. 9 del presente Accordo.
4. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo costituiscono responsabilità individuali dello specialista ambulatoriale e rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN.
Commento:
Per l’accesso ed il successivo mantenimento della convenzione con il SSN, tutte le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo costituiscono responsabilità individuali dello specialista ambulatoriale e rappresentano condizioni irrinunciabili per poter accedere e svolgere le attività convenzionate con il SSN.
5. Lo specialista ambulatoriale incaricato ai sensi del presente Accordo concorre ad assicurare l’assistenza primaria unitamente agli altri operatori sanitari e svolge le attività specialistiche di competenza.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale incaricato ai sensi del presente Accordo è parte fondamentale dell’assistenza primaria, concorrendo ad assicurare le attività specialistiche di competenza unitamente agli altri operatori sanitari.
6. Lo specialista ambulatoriale partecipa ad uffici, organi collegiali ed altri organismi previsti da disposizioni di legge e/o dall’atto aziendale.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale deve far parte di tutti gli uffici, organi collegiali ed altri organismi previsti da disposizioni di legge e/o dall’atto aziendale.
7. Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche. In tale contesto lo specialista esegue attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione, di supporto e consulenziali; opera in sede ambulatoriale, in sede ospedaliera, presso AFT e UCCP, presso i consultori e gli istituti penitenziari, in assistenza domiciliare, in assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, in assistenza nelle residenze protette, in assistenza domiciliare integrata, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle sedi individuate dall’art. 30.
Commento:
Questo comma identifica come prestazioni specialistiche tutti quegli atti e interventi, appunto di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche.
Lo specialista esegue tutte le attività di diagnosi, cura, prevenzione, riabilitazione, di supporto e consulenziali operando in sede ambulatoriale, ospedaliera, presso AFT e UCCP, presso i consultori e gli istituti penitenziari, in assistenza domiciliare, in assistenza programmata e presso il domicilio personale dei pazienti nonché in assistenza nelle residenze protette, in assistenza domiciliare integrata, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle sedi individuate dall’art. 30 nell’attività esterna e di pronta disponibilità.
8. Nello svolgimento della propria attività lo specialista ambulatoriale:
a) assicura l’assistenza specialistica in favore dei cittadini, utilizzando anche i referti degli accertamenti diagnostici già effettuati ed evitando inutili duplicazioni di prestazioni sanitarie, redige le certificazioni richieste;
b) collabora al contenimento della spesa sanitaria secondo i principi dell’appropriatezza prescrittiva e alle attività di farmacovigilanza pubblica;
c) partecipa alle disposizioni aziendali in materia di preospedalizzazione e di dimissioni protette ed alle altre iniziative aziendali in tema di assistenza sanitaria, anche con compiti di organizzazione e coordinamento funzionale e gestionale secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del presente Accordo;
d) realizza le attività specialistiche di supporto e di consulenza richieste dall’Azienda per i propri fini istituzionali;
e) assicura il consulto con il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, previa autorizzazione dell’Azienda, nonché il consulto specialistico interdisciplinare;
f) partecipa, sulla base di accordi di livello regionale, alle sperimentazioni cliniche;
g) è tenuto a partecipare alle attività formative programmate dall’Azienda;
h) adotta le disposizioni aziendali in merito alle modalità di prescrizione ed erogazione delle specialità medicinali, ivi compresi i piani terapeutici, riguardanti particolari patologie in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale, nello svolgimento della propria attività, deve assicurare, realizzare, collaborare, partecipare ed adottare quanto previsto dai punti da a) a h) con tutte le funzioni previste anche per i medici dipendenti. Questo comma integra in pieno lo specialista ambulatoriale nell’organizzazione aziendale.
9. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo, ove applicabili, riguardano i medici veterinari e tutti gli altri professionisti di area nei limiti delle relative competenze.
Commento:
I medici veterinari ed i professionisti, nello svolgimento della loro attività, devono assicurare, realizzare, collaborare, partecipare ed adottare, nei limiti delle relative competenze, quanto previsto dai punti da a) a h) con tutte le funzioni previste anche per i medici veterinari e professionisti dipendenti. In particolare quindi i medici veterinari ai sensi del punto a) devono redigere tutti i referti ed effettuare le certificazioni richieste dalle relative competenze professionali.
10. Nell’attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione lo specialista ambulatoriale è tenuto alla compilazione dei referti sull’apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale è tenuto alla compilazione dei referti sull’apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica nell’attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione.
11. Per le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici lo specialista ambulatoriale utilizza il ricettario del SSN e/o la ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti regionali.
Commento:
Lo Specialista ambulatoriale utilizza il ricettario del SSN e/o la ricetta elettronica, inclusa la ricetta dematerializzata, per le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti regionali.
Art. 23 COMPITI E FUNZIONI DEL MEDICO VETERINARIO.
1. Il medico veterinario convenzionato ai sensi del presente Accordo concorre ad assicurare – nell’ambito delle attività distrettuali e territoriali dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario – le attività istituzionali unitamente agli altri operatori sanitari. Concorre all’espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, in particolare dai Regolamenti CE 852, 853, 854 e 882/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori di alimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni professionali specialistiche richieste nell’ambito delle competenze delle Aziende ed Istituti del SSR per cui opera.
Commento:
Il medico veterinario convenzionato, in analogia al medico veterinario dipendente, concorre ad assicurare – nell’ambito delle attività distrettuali e territoriali, nei Servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario – tutte le attività istituzionali unitamente agli altri operatori sanitari.
Il medico veterinario convenzionato concorre quindi all’espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, in particolare dai Regolamenti CE 852, 853, 854 e 882/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori di alimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni professionali specialistiche richieste nell’ambito delle competenze delle Aziende ed Istituti del SSR per cui opera.
Non sono specificate limitazioni alle funzioni.
2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei compiti inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali, nell’ambito del modello organizzativo della medicina veterinaria definito dalla stessa Regione, fermo restando il divieto per il veterinario di effettuare prestazioni che siano in contrasto con il codice deontologico e la legislazione vigente.
Commento:
Questo comma demanda all’AIR la definizione dei compiti inerenti le attività istituzionali, da svolgere nell’ambito del modello organizzativo della medicina veterinaria definito dalla Regione fermo restando il divieto per il veterinario di effettuare prestazioni che siano in contrasto con il codice deontologico e la legislazione vigente.
3. Ai fini dell’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi sopra indicati, il veterinario svolge la propria attività facendo parte integrante di un’aggregazione funzionale territoriale di specialisti ambulatoriali, di veterinari e di
professionisti (AFT) e opera all’interno di una specifica unità complessa delle cure primarie (UCCP), secondo quanto previsto all’art. 4, comma 4 del presente Accordo.
Commento:
Questo comma prevede inoltre la partecipazione dei medici veterinari, a pieno titolo, nelle Aggregazioni Funzionali territoriali (AFT) della specialistica ambulatoriale insieme ai professionisti e nelle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) con tutti gli altri operatori sanitari ai fini dell’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1.
Art. 24 COMPITI E FUNZIONI DEI PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI).
1. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo:
a) si attiene alle disposizioni che l’Azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) esegue le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1998 n. 458;
c) partecipa ai programmi e ai progetti finalizzati ed alle sperimentazioni cliniche;
d) osserva le disposizioni contenute nel presente Accordo.
Commento:
I professionisti si devono attenere alle disposizioni che l’Azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali eseguendo le prestazioni professionali proprie delle singole categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1998 n. 458. Questi partecipano ai programmi e ai progetti finalizzati ed alle sperimentazioni cliniche ed osservano le disposizioni contenute nel presente Accordo.
2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione del presente articolo.
Commento:
La contrattazione regionale definisce i contenuti e le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Ai fini dell’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi sopra indicati, il professionista svolge la propria attività facendo parte integrante di un’aggregazione funzionale territoriale di specialisti ambulatoriali, di veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e di professionisti (AFT) e opera all’interno di una specifica unità complessa delle cure primarie (UCCP).
Commento:
Il professionista svolge la propria attività facendo parte integrante di un’aggregazione funzionale territoriale di specialisti ambulatoriali, di veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e di professionisti (AFT) e opera all’interno di una specifica unità complessa delle cure primarie (UCCP) ai fini dell’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi sopra indicati.
Art. 25 INCOMPATIBILITA’.
1. Ai sensi del punto 6 dell’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista che:
a) sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
c) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
d) svolga attività di medico di medicina generale e di medico pediatra di libera scelta, fatto salvo quanto previsto alla norma finale n. 2;
e) sia titolare di incarico a tempo indeterminato di cui all’art. 19 e svolga contemporaneamente incarico a tempo determinato di cui all’art. 20;
f) eserciti la professione medica/sanitaria con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole economiche del presente Accordo e che non rispettino la normativa vigente in tema di tutela del lavoro e non si configuri un conflitto di interessi;
g) svolga funzioni fiscali nell’ambito dell’Azienda Sanitaria presso la quale svolge attività convenzionale;
h) fruisca del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
i) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private operanti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN; è consentito esclusivamente lo svolgimento dell’attività istituzionale di cui al presente Accordo e secondo modalità definite a livello regionale;
j) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n. 119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8-‐
quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
k) sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al X.Xxx. 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche ed integrazioni;
l) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente.
Commento:
Il comma precisa le varie forme di incompatibilità previste dal punto 6 dell’art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412.
In ottemperanza dell’art. 4 comma 7, viene però precisato che allo specialista che opera in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private in regime di convenzione o accreditamento con il SSN è consentito esclusivamente lo svolgimento dell’attività istituzionale di cui al presente Accordo, demandando alla trattativa regionale le modalità di applicazione delle incompatibilità.
2. La eventuale situazione di incompatibilità a carico dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 17, deve essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.
Commento:
In caso di primo conferimento di un incarico ad uno specialista ambulatoriale, un veterinario o un professionista, incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 17, l’eventuale situazione di incompatibilità dovrà essere risolta all’atto dell’assegnazione dell’incarico stesso e comunque dovrà cessare prima del conferimento dell’incarico stesso.
3. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve comunicare all’Azienda presso cui opera ogni modifica relativa alla propria condizione professionale, con particolare riferimento alle situazioni aventi riflesso sull’incompatibilità.
La sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità prevista dal presente Accordo comporta la decadenza dell’incarico convenzionale, come previsto ai sensi dell’articolo 36, comma 3.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista dovrà comunicare all’Azienda presso cui opera ogni eventuale modifica relativa alla propria condizione professionale ed in particolare quelle aventi riflesso sull’incompatibilità.
L’insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità, prevista dal presente Accordo, sopravvenuta ed accertata, senza che venga comunicata all’Azienda presso cui opera, comporta, se non rimossa, la decadenza dell’incarico convenzionale, come previsto ai sensi dell’articolo 36, comma 3, lettera e (Cessazione, revoca e decadenza dell’incarico convenzionale).
Art. 26 MASSIMALE ORARIO.
1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali.
Commento:
L’incarico ambulatoriale non può superare le 38 ore settimanali, sommandolo con tutte le attività compatibili.
2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve osservare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico e le Aziende provvedono al controllo con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve osservare l’orario di attività come indicato nella lettera di incarico.
Le Aziende provvedono al controllo con gli stessi metodi adottati per il personale dipendente.
3. Tenuto conto di eventuali determinazioni finalizzate alla flessibilità e al recupero dell’orario definite a livello regionale e/o aziendale, a seguito dell’inosservanza dell’orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale, del veterinario o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile sulla documentazione in possesso dell’Azienda delle ore di lavoro non effettuate.
Commento:
A seguito dell’inosservanza dell’orario sono effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale, del veterinario o professionista inadempiente, previa rilevazione contabile sulla documentazione in possesso dell’Azienda delle ore di lavoro non effettuate tenendo però conto di eventuali diverse determinazioni finalizzate alla flessibilità e al recupero dell’orario, la cui definizione il presente ACN estende dal livello regionale a quello aziendale.
4. L’inosservanza ripetuta dell’orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell’Azienda, secondo le procedure di cui all’art. 37, per i provvedimenti conseguenti.
Commento:
La ripetuta inosservanza dell’orario costituisce infrazione contestabile, da parte dell’Azienda, secondo le procedure di cui all’art. 37, per i provvedimenti conseguenti.
5. Ai fini dell’applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista è tenuto a comunicare all’Azienda ogni variazione che intervenga nel proprio stato professionale.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista sono tenuti a comunicare all’Azienda ogni variazione che intervenga nel proprio stato professionale ai fini dell’applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale.
Art. 27 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.
1. Gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e gli altri professionisti operano con le altre figure professionali nell’ambito delle forme organizzative previste dalla Regione, nel rispetto delle specifiche competenze ed attività e secondo le esigenze funzionali valutate dall’Azienda. Per determinati servizi, l’attività può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
Commento
Il comma ribadisce che sia gli specialisti ambulatoriali che i veterinari di cui all’art. 4, comma 4 e gli altri professionisti operano insieme con le altre figure professionali nell’ambito delle forme organizzative previste dalla Regione (AFT e UCCP o altro) ma nel rispetto delle specifiche competenze ed attività e secondo le esigenze funzionali valutate dall’Azienda. Per determinati servizi, l’attività può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
2. Ai fini organizzativi l’accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione o con modalità definite in sede regionale o aziendale. La prenotazione relativa alle visite successive alla prima è effettuata secondo modalità di programmazione e protocolli concordati in sede aziendale.
Commento:
L’accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione o con ulteriori modalità definite in sede regionale o aziendale.
La prenotazione relativa alle visite successive alla prima (controlli) è effettuata secondo modalità di programmazione e protocolli precedentemente concordati con le XX.XX. in sede aziendale.
3. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione e, fermo restando che il loro numero è demandato alla valutazione dello specialista ambulatoriale e del professionista, esso non può di norma essere superiore a quattro.
Commento:
Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione e non su un numero standard prefissato, e comunque il loro numero è demandato esclusivamente alla valutazione dello specialista ambulatoriale e del professionista e non può di norma essere superiore alle quattro prestazioni orarie. Quindi secondo la complessità della prestazione, potrà variare il numero delle prestazioni orarie.
4. La media delle prestazioni erogate dallo specialista ambulatoriale e dal professionista è soggetta a periodiche verifiche da parte dell’Azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione strumentale, strutturale, organizzativa e di personale tecnico ed infermieristico esistente nel presidio.
Commento:
L’Azienda valuta -‐ sulla sola scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) e in relazione alla dotazione strumentale, strutturale, organizzativa e di personale tecnico ed infermieristico esistente nel presidio -‐ la media delle prestazioni erogate dallo specialista ambulatoriale e dal professionista.
5. Qualora sia necessario superare occasionalmente l’orario di servizio, anche a richiesta dello specialista ambulatoriale o del professionista ed al fine di ricondurre le liste d’attesa a parametri nazionali, l’Azienda può autorizzare il prolungamento, indicandone le modalità organizzative e previo assenso dell’interessato.
Commento:
L’Azienda può autorizzare il prolungamento dell’orario, indicandone le modalità organizzative e sempre previo assenso dell’interessato ed anche su richiesta dello specialista ambulatoriale o del professionista qualora il prolungamento diventi necessario a superare solo occasionalmente l’orario di servizio ma anche al fine di ricondurre a parametri nazionali le liste d’attesa.
6. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l’orario sono corrisposti i compensi di cui all’art. 41 e all’art. 42.
Commento:
Per il prolungamento orario sono corrisposti i compensi di cui all’art. 41 e all’art. 42.
7. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l’Azienda e previo assenso dell’interessato, un responsabile di branca. Il responsabile di branca specialistica ha il compito di coordinare gli specialisti ambulatoriali appartenenti alla medesima branca per assicurare le specifiche attività nell’ambito dei programmi aziendali, raccordandosi con il referente di AFT.
Commento:
E’ individuato un Responsabile di branca tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, presso un servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati e previo assenso dell’interessato.
Il responsabile di branca specialistica ha il compito di coordinare gli specialisti ambulatoriali appartenenti alla medesima branca per assicurare le specifiche attività nell’ambito dei programmi aziendali, raccordandosi con il referente di AFT.
8. Ai fini dell’individuazione del responsabile di branca, di cui al comma precedente, i criteri, le funzioni e i compiti sono concordati mediante Accordi Integrativi Regionali (AIR), prevedendo anche un apposito compenso. Lo specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore tecnico responsabile, assume contestualmente l’incarico di responsabile di branca.
Commento:
I criteri per l’individuazione del Responsabile di branca, di cui al comma precedente, nonchè le funzioni e i compiti sono concordati mediante Accordi Integrativi Regionali (AIR), prevedendo anche un apposito compenso.
Lo specialista in patologia clinica che, ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore tecnico responsabile, assume contestualmente l’incarico di responsabile di branca.
9. Gli accordi regionali valutano le condizioni e le opportunità di istituire il responsabile di branca dei medici veterinari, degli psicologi, dei biologi e dei chimici, tenuto conto della consistenza numerica a livello aziendale dei convenzionati di riferimento.
Commento:
Per quanto riguarda il Responsabile di branca dei medici veterinari, degli psicologi, dei biologi e dei chimici, l’istituzione è demandata agli accordi regionali che valutano le condizioni e le opportunità, tenuto conto della consistenza numerica a livello aziendale dei convenzionati di riferimento.
Art. 28 FLESSIBILITA’ OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITA’.
1. Al fine di adeguare maggiormente l’offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell’utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, le Aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell’orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale.
Commento:
Le Aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell’orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale solo al fine di adeguare maggiormente l’offerta di prestazioni o le attività specialistiche e professionali alla domanda dell’utenza.
Questo andrà fatto in attuazione e coerentemente con gli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche.
2. Per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende possono essere attivate procedure di mobilità interaziendale. In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista interessato e fermo restando il mantenimento dell’orario complessivo di incarico, previo parere delle Aziende di provenienza e di destinazione, i provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità.
Commento:
Possono essere attivate procedure di mobilità interaziendale per esigenze che si dovessero manifestare da parte di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende.
In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista interessato e fermo restando il mantenimento dell’orario complessivo di incarico, acquisendo un preventivo parere delle Aziende di provenienza e di destinazione, i provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al Comitato zonale contestualmente alla notificazione all’interessato. Qualora non sussista il consenso dell’interessato deve essere acquisito preventivo parere del Comitato zonale.
Commento:
I provvedimenti di flessibilità operativa e riorganizzazione degli orari nonché di mobilità adottati devono essere comunicati contestualmente all’interessato e al Comitato zonale.
Qualora non sussista il consenso dell’interessato deve essere allora acquisito il preventivo parere del Comitato zonale.
4. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato le procedure di cui al comma precedente, comporta la decadenza dall’incarico per le ore oggetto di flessibilità operativa o mobilità interaziendale.
Commento:
Dopo aver espletato le procedure di cui al comma precedente, la mancata accettazione del provvedimento di flessibilità operativa o di mobilità interaziendale, comporta la decadenza dall’incarico per le ore in oggetto.
5. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l’Azienda assicura l’impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l’interessato.
Commento:
L’Azienda, in caso di non agibilità temporanea della struttura, assicura l’impiego temporaneo dello specialista, del veterinario e del professionista in un’altra struttura idonea senza danno economico per l’interessato.
Art. 29 RIDUZIONE DELL’ORARIO DI INCARICO.
1. In caso di persistente contrazione dell’attività, documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno, l’Azienda, previo espletamento delle misure di cui all’art. 28, può disporre la riduzione dell’orario di incarico di uno specialista ambulatoriale, di un veterinario o di un professionista.
Commento:
In caso di contrazione persistente dell’attività di incarico di uno specialista ambulatoriale, di un veterinario o di un professionista, purché documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell’arco di un anno, l’Azienda, solo dopo aver espletato quanto previsto all’art. 28 del presente ACN (flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità), può disporre la riduzione dell’orario.
2. L’Azienda non può adottare il provvedimento di riduzione dell’orario qualora la contrazione dell’attività sia dipendente da specifiche carenze tecnico-‐organizzative dell’Azienda stessa e sempreché lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista le abbia evidenziate per iscritto ed in tempo utile ai responsabili del presidio.
Commento:
Qualora la contrazione dell’attività sia dipendente da specifiche carenze tecnico-‐organizzative dell’Azienda stessa e sempreché lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista le abbia evidenziate per iscritto ed in tempo utile ai responsabili del presidio, l’Azienda non potrà adottare il provvedimento di riduzione dell’orario.
3. L’eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da adottarsi da parte dell’Azienda, sentito l’interessato ed acquisito il parere del Comitato zonale, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
Commento:
L’Azienda, dopo aver sentito l’interessato ed aver acquisito il parere del Comitato zonale, può adottare l’eventuale provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, che comunque non avrà effetto se non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
4. Contro i provvedimenti di riduzione è ammessa da parte dell’interessato opposizione al Direttore Generale dell’Azienda entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. L’opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento; il Direttore Generale dell’Azienda decide sull’opposizione, sentito l’interessato.
Commento:
Da parte dell’interessato, è comunque ammessa opposizione contro i provvedimenti di riduzione al Direttore Generale dell’Azienda, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
L’opposizione scritta ha effetto sospensivo del provvedimento e successivamente il Direttore Generale dell’Azienda deciderà sull’opposizione, sentito però preventivamente l’interessato.
5. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista a tempo indeterminato può chiedere la riduzione dell’orario di incarico, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell’orario ridotto.
Commento:
Dopo aver svolto almeno un anno di servizio, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista a tempo indeterminato può chiedere la riduzione dell’orario di incarico. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell’orario ridotto.
Art. 30 ATTIVITA’ ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITA’.
1. Lo specialista ambulatoriale o il professionista, per fini istituzionali o esigenze erogative della Azienda, svolge attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna).
Commento:
Per fini istituzionali o esigenze erogative della Azienda, i sanitari di cui al presente accordo svolgono attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico.
2. In caso di incarico conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, come sede di lavoro si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all’inizio dell’orario di servizio.
Commento:
Come sede di lavoro, in caso l’incarico ad un sanitario di cui al presente ACN venga conferito per lo svolgimento esclusivo di attività esterna, si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all’inizio dell’orario di servizio.
3. Le prestazioni sono svolte dallo specialista ambulatoriale e dal professionista:
a) nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata (ADI);
b) presso il domicilio del paziente;
c) presso le strutture pubbliche del SSN (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-‐assistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori famigliari e pediatrici, ecc.), scuole, fabbriche, strutture protette, comunità terapeutiche, istituti penitenziari ecc.;
d) presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
e) nell’ambito delle prestazioni aggiuntive di cui all’allegato 3.
Commento:
Le principali attività svolte dai sanitari di cui al presente ACN vengono espletate nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), presso il domicilio del paziente, presso le strutture pubbliche del SSN (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-‐assistenziali di tipo specialistico, ospedali, consultori famigliari e pediatrici, ecc.), scuole, fabbriche, strutture protette, comunità terapeutiche, istituti penitenziari ecc., presso lo studio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e nell’ambito delle prestazioni aggiuntive di cui
all’allegato 3. Non sono comunque vietate altre tipologie di prestazioni, sopra espressamente non elencate, in attività esterna.
4. Detta attività deve essere preventivamente programmata e concordata con lo specialista ambulatoriale o il professionista interessato.
Commento:
L’attività esterna deve, comunque, essere sempre preventivamente programmata nonché concordata con i sanitari interessati di cui al presente accordo.
5. Per lo svolgimento di attività esterna al di fuori dell’orario di servizio, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 41, lettera A, commi 1 e 2, rapportato ad un impegno di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
Commento:
Al di fuori dell’orario di servizio, per l’attività esterna svolta allo specialista ambulatoriale ed al veterinario, è attribuito sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 41, lettera A, commi 1 e 2 ed un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato e rapportato ad un impegno di 90 minuti per ciascuna prestazione. Previa autorizzazione aziendale, qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e quindi la remunerazione è determinata con un’aggiunta ai 90 minuti di ulteriori 20 minuti.
6. Per lo svolgimento di attività esterna durante l’orario di servizio e per incarichi conferiti in via esclusiva per tale attività, allo specialista ambulatoriale è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 41, lettera A, commi 1 e 2, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione aziendale, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
Commento:
In orario di servizio, per l’attività esterna svolta allo specialista ambulatoriale ed al veterinario è attribuito sul compenso orario dovuto ai sensi dell’art. 41, lettera A, commi 1 e 2 ed un emolumento forfetario aggiuntivo viene calcolato e rapportato ad un impegno di 60 minuti per
ciascuna prestazione. Previa autorizzazione aziendale, qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e quindi la remunerazione è determinata con un’aggiunta ai 60 minuti di ulteriori 20 minuti.
7. Per lo svolgimento di attività esterna al professionista è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario pari ad euro 19,45 e su quanto dovuto ai sensi dell’art. 42, lettera A, comma 2, maggiorato del 35% in caso di attività esterna svolta al di fuori dell’orario di servizio o maggiorato del 25% in caso di svolgimento di tale attività durante l’orario di servizio.
Commento:
Al professionista che svolge attività esterna è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario pari ad euro 19,45 e su quanto dovuto ai sensi dell’art. 42, lettera A, comma 2, maggiorato del 35% in caso questa attività esterna venga svolta al di fuori dell’orario di servizio o maggiorato del 25% in caso questa attività venga svolta durante l’orario di servizio.
8. Per l’attività svolta ai sensi del comma 3, ai sanitari di cui al presente accordo agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti spetta, qualora non sia disponibile l’automezzo aziendale e si avvalgano del proprio automezzo, un rimborso pari a un 1/5 del prezzo “ufficiale” di un litro di benzina verde per Km., nonché copertura assicurativa totale (tipo kasco).
Commento:
Per l’attività svolta ai sensi del comma 3, ai sanitari di cui al presente accordo spetta, qualora non sia disponibile l’automezzo aziendale e questi si avvalgano per questa attività del proprio automezzo, un rimborso pari a un 1/5 del prezzo “ufficiale” di un litro di benzina verde per Km., nonché copertura assicurativa totale (tipo kasco). Vedi al riguardo anche l’articolo 48, comma 1 (la SISAC pubblica periodicamente il valore del rimborso chilometrico).
9. Qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista operi in un servizio in cui è attivato l’istituto della pronta disponibilità, la stessa dovrà essere assicurata dallo specialista o dal professionista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalità e lo stesso compenso del personale dipendente.
Commento:
Qualora i sanitari di cui al presente Accordo operino in un servizio in cui è attivato l’istituto della pronta disponibilità, la stessa dovrà essere assicurata dallo specialista o dal professionista
compatibilmente con la sede della propria residenza e con le stesse modalità e lo stesso compenso del personale dipendente.
Art. 31 PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO.
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 (trenta) giorni non festivi, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a cinque volte l’orario di incarico settimanale.
Commento:
A tutti i sanitari di cui al presente accordo spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 (trenta) giorni non festivi, per ogni anno di effettivo servizio prestato, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a cinque volte l’orario di incarico settimanale.
2. A richiesta dell’interessato e con un preavviso di 30 (trenta) giorni, il permesso, autorizzato dalla Azienda, è fruito in uno o più periodi programmati, qualora siano presenti più specialisti convenzionati per la stessa branca, tenendo conto delle esigenze operative dell’Azienda. Se il permesso è chiesto fuori dei termini di preavviso, esso sarà concesso a condizione che l’Azienda possa provvedere al servizio o che il richiedente garantisca la sostituzione ai sensi dell’art. 34.
Commento:
Con un preavviso di 30 (trenta) giorni, il permesso viene autorizzato dalla Azienda, a richiesta dell’interessato e può essere fruito in uno o più periodi programmati qualora siano presenti più specialisti convenzionati per la stessa branca. L’Azienda provvederà, se necessario, a garantire la sostituzione ai sensi dell’art. 34 commi 1 e 2.
Se il permesso, invece, è chiesto fuori dei termini di preavviso (cioè meno di 30 giorni), esso sarà concesso solo a condizione che l’Azienda possa provvedere al servizio o che il richiedente garantisca la sostituzione ai sensi dell’art. 34 comma 2 anche con più sostituti. Per assenze superiori ai 10 giorni, sarà l’Azienda a provvedere ai sensi dello stesso art. 34 comma 1.
3. Il periodo di permesso è fruito almeno allo 80% a giornata intera e per la parte rimanente può essere frazionato in ore; è utilizzato durante l’anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell’anno successivo.
Commento:
Il periodo di permesso è fruito almeno allo 80% a giornata intera e per la parte rimanente può essere frazionato in ore. Il permesso inoltre è utilizzato durante l’anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell’anno successivo. L’Azienda per motivi organizzativi può derogare oltre il termine altrimenti vanno fruiti entro il 1° semestre dell’anno successivo.
4. Per gli specialisti ambulatoriali che usufruiscono dell’indennità di rischio da radiazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, detto periodo è elevato di altri 15 giorni (riposo biologico), comprese festività e giorni non lavorativi, da prendere in unica soluzione entro l’anno, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a sette volte e mezzo l’orario di incarico settimanale.
Commento:
Per gli specialisti ambulatoriali che usufruiscono dell’indennità di rischio da radiazioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, il periodo di 30 giorni è elevato di altri 15 giorni da prendere in unica soluzione entro l’anno, comprese festività e giorni non lavorativi. L’assenza non può essere superiore ad un totale di ore pari a sette volte e mezzo l’orario di incarico settimanale.
5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quarto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
Commento:
Ovviamente per periodi di servizio inferiori il permesso retribuito di cui al primo o al quarto comma del presente articolo, vanno fruiti in proporzione ai mesi di servizio prestati.
6. Ai fini del computo del permesso retribuito sono considerate attività di servizio anche il periodo riferito al riposo biologico di cui al precedente comma 4, il congedo matrimoniale di cui al successivo comma 9 ed i periodi retribuiti di assenza per malattia e gravidanza di cui all’art. 32. Non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti.
Commento:
Il comma precisa che per il computo del permesso retribuito sono considerate attività di servizio anche il periodo riferito al riposo biologico di cui al precedente comma 4, il congedo matrimoniale di cui al successivo comma 9 ed i periodi retribuiti di assenza per malattia e gravidanza di cui all’art. 32.
Invece non sono considerati come attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti.
7. Durante il permesso retribuito, agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato sono corrisposti i compensi previsti all’art. 41. Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo determinato sono corrisposti i compensi di cui all’art. 46, comma 1 e art. 41, lettera B, comma 6. Ad entrambi spetta l’indennità di cui all’art. 47 del presente Accordo, se dovuta. Durante il permesso retribuito, ai veterinari incaricati a tempo indeterminato saranno corrisposti i compensi di cui all’art. 41, lettera A e 41, lettera B, commi 12 e 13. Ai
veterinari incaricati a tempo determinato sono corrisposti i compensi di cui all’art. 46, comma 1.
Commento:
Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato sono corrisposti i compensi previsti all’art. 41 durante il permesso retribuito.
Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo determinato sono corrisposti i compensi di cui all’art. 46, comma 1 e art. 41, lettera B, comma 6 durante il permesso retribuito.
Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo determinato e indeterminato spetta l’indennità di rischio di cui all’art. 47 del presente Accordo, se dovuta.
Ai veterinari incaricati a tempo indeterminato sono corrisposti i compensi di cui all’art. 41, lettera A e 41, lettera B, commi 12 e 13 durante il permesso retribuito.
Ai veterinari incaricati a tempo determinato sono corrisposti i compensi di cui all’art. 46, comma 1 durante il permesso retribuito.
8. Durante il permesso retribuito ai professionisti incaricati a tempo indeterminato, saranno corrisposti i compensi previsti all’art. 42. Ai professionisti incaricati a tempo determinato sono corrisposti i compensi di cui all’art. 46, comma 1 e art. 42, lettera B, comma 5. Ad entrambi spetta l’indennità di cui all’art. 47, comma 3 del presente Accordo, se dovuta.
Commento:
Ai professionisti incaricati a tempo indeterminato, sono corrisposti i compensi previsti all’art. 42 durante il permesso retribuito.
Ai professionisti incaricati a tempo determinato sono corrisposti i compensi di cui all’art. 46, comma 1 e art. 42, lettera B, comma 5 durante il permesso retribuito.
Ai professionisti a tempo indeterminato e determinato spetta l’indennità di cui all’art. 47, comma 3 del presente Accordo, se dovuta.
9. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, titolare di incarico a tempo indeterminato, spetta un congedo matrimoniale retribuito non frazionabile di 15 giorni non festivi, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a due volte e mezzo l’orario di incarico settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
Commento:
Il congedo matrimoniale retribuito non frazionabile di 15 giorni non festivi, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a due volte e mezzo l’orario di incarico settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio spetta ai tutti i sanitario di cui al presente accordo purchè titolari di incarico a tempo indeterminato.
10 Durante il congedo matrimoniale agli specialisti ambulatoriali sono corrisposti i compensi previsti all’art. 41 e l’indennità di cui all’art. 47, se dovuta.
Commento:
Agli specialisti ambulatoriali sono corrisposti durante il congedo matrimoniale i compensi previsti all’art. 41 e l’indennità di cui all’art. 47, se dovuta.
11. Durante il congedo matrimoniale ai professionisti sono corrisposti i compensi previsti all’art. 42 e l’indennità di cui all’art. 47, se dovuta.
Commento:
Agli professionisti sono corrisposti durante il congedo matrimoniale i compensi previsti all’art. 42 e l’indennità di cui all’art. 47, se dovuta.
12. Durante il congedo matrimoniale ai veterinari sono corrisposti i compensi di cui all’art. 41, lettera A e all’art. 41, lettera B, commi 12 e 13.
Commento:
Ai veterinari sono corrisposti durante il congedo matrimoniale sono corrisposti i compensi di cui all’art. 41, lettera A e all’art. 41, lettera B, commi 12 e 13.
Art. 32 ASSENZE PER MALATTIA E GRAVIDANZA.
1. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio – anche non continuativamente nell’arco di 30 mesi – l’Azienda corrisponde l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l’incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione.
Commento:
I sanitari di cui al presente accordo, che si assentano per comprovata malattia o infortunio, nell’arco di 30 mesi, anche non continuativamente, per i primi 6 mesi di assenza l’Azienda corrisponde l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per i successivi 3 mesi al 50% e conserva l’incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione.
2. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni del medico competente dell’Azienda, le assenze per ricovero ospedaliero o Day Hospital e per le citate terapie, debitamente certificate, non sono computate nel periodo di conservazione dell’incarico, senza retribuzione, di cui al comma 1 e comma 5 del presente articolo.
Commento:
In caso in cui un sanitario, di cui al presente accordo, sia affetto da patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni del medico competente dell’Azienda, o si assenti per ricovero ospedaliero o Day Hospital e per le citate terapie, debitamente certificate, a questo non sono computate, tali assenze nel periodo di conservazione dell’incarico, senza retribuzione, di cui al comma 1 e comma 5 del presente articolo.
3. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, a tempo indeterminato, spetta l’intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo.
Commento:
In caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo ai sanitario di cui al presente accordo con incarichi a tempo indeterminato, spetta l’intero trattamento economico.
4. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario ed al professionista, a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei sei
anni, l’Azienda mantiene l’incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei sei mesi.
Commento:
Ai sanitari di cui al presente accordo con incarico a tempo indeterminato, che si assentano dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei sei anni, l’Azienda mantiene l’incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde per un periodo massimo complessivo di 14 settimane l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio.
Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei sei mesi.
5. Per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti, incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia o di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l’Azienda conserva l’incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun compenso.
Commento:
Ai sanitari di cui al presente accordo, incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia o di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l’Azienda conserva l’incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun compenso.
6. L’Azienda può disporre controlli sanitari, in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati, secondo le modalità e le procedure previste dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.
Commento:
Secondo le modalità e le procedure previste dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, l’Azienda può disporre controlli sanitari, in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
7. Agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell’art. 33, della Legge n. 104/92, in proporzione all’orario settimanale di attività. Il limite dei tre giorni/mese è da considerare maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale orario di cui all’art. 26, comma 1; i permessi sono da fruire solo per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale.
Commento:
Ai sanitari di cui al presente accordo si applicano in proporzione all’orario settimanale di attività, le norme di cui al comma 3, dell’art. 33, della Legge n. 104/92. Il limite dei tre giorni/mese è da considerare maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale
orario di cui all’art. 26, comma 1 cioè se il saniario ha 38 ore di incarico ed i permessi sono da fruire solo per giornate intere.
In caso di incarico inferiore alle 38 ore settimanali i permessi sono ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale.
Art. 33 ASSENZE NON RETRIBUITE.
1. Per giustificati e documentati motivi di studio, per gravi motivi personali e/o familiari o per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’Azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione. Nessun compenso è dovuto per l’intero periodo di assenza.
Commento:
L’Azienda conserva l’incarico allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell’arco del quinquennio, sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione, per giustificati e documentati motivi di studio, per gravi motivi personali e/o familiari o per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, Xxxxxx compenso è dovuto per l’intero periodo di assenza.
2. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione del Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’Azienda con le modalità di cui agli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista viene sospeso, a richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’Azienda con le modalità di cui agli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n. 267 del 2000 in caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione del Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore.
3. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. Durante l’assenza dal servizio per richiamo alle armi l’Azienda conserva l’incarico all’interessato per tutto il periodo.
Commento:
Sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, Durante l’assenza dal servizio l’Azienda conserva l’incarico all’interessato per tutto il periodo.
4. I periodi di assenza per i casi previsti dai commi 2 e 3 sono conteggiati come anzianità ai fini della prelazione di cui all’art. 19.
Commento:
I periodi di assenza per quanto riguarda i nuovi commi 2 e 3 sono comunque conteggiati come anzianità di servizio ai fini della prelazione di cui all’art. 19 (Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato).
5. Per l’incarico annuale a tempo determinato la durata massima di assenze non retribuite è di 60 giorni nell’anno; tale periodo è proporzionalmente ridotto in riferimento alla durata dell’incarico.
Commento:
La durata massima di assenze non retribuite è di 60 giorni all’anno. Questo periodo viene proporzionalmente ridotto in riferimento alla durata dell’incarico.
6. Salvo il caso di inderogabile urgenza, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista deve avanzare richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
Commento:
Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, salvo il caso di inderogabile urgenza, deve avanzare richiesta per l’ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 34 SOSTITUZIONI.
1. L’Azienda può provvedere alla sostituzione del titolare assente assegnando l’incarico di supplenza secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17, con priorità per gli specialisti, i veterinari o i professionisti non titolari di incarico di cui al presente ACN.
Commento:
La sostituzione del titolare assente può essere prevista dall’Azienda assegnando l’incarico di supplenza secondo l’ordine delle graduatorie di cui all’art. 17, con priorità per i sanitari di cui al presente accordo non titolari di incarico.
2. L’Azienda, per sostituzioni in caso di assenze inferiori a 10 (dieci) giorni, può avvalersi di specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti proposti dal titolare assente e individuati tra i titolari di incarico presso la stessa Azienda, nel rispetto del massimale orario di cui all’art. 26, comma 1, o tra gli iscritti nella graduatoria relativa al medesimo ambito zonale.
Commento:
Il sanitario titolare, di cui al presente accordo, che si assenti dal servizio per periodi inferiori a 10 (dieci) giorni, può individuare e proporre all’Azienda uno o più sostituti sia tra i titolari di incarico presso la stessa Azienda, nel rispetto del massimale orario di cui all’art. 26, comma 1 (38 ore) e sia tra gli iscritti nella graduatoria relativa al medesimo ambito zonale.
3. La sostituzione ha durata pari all’assenza del titolare, cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso e deve essere assegnata a specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti che non si trovino in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 25.
Commento:
La sostituzione di un sanitario di cui al presente accordo, titolare di incarico, ha durata pari all’assenza del titolare e termina con effetto immediato al rientro del titolare stesso.
I sostituti non si devono trovare in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 25.
4. Allo specialista ambulatoriale sostituto, non titolare di incarico di cui al presente ACN, spettano: il compenso di cui all’art. 41, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di viaggio secondo l’art. 48 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
Commento:
Allo specialista ambulatoriale sostituto e non titolare di incarico di cui al presente ACN, spettano: il compenso di cui all’art. 41, lettera A, comma 1 nonchè il rimborso delle spese di viaggio secondo l’art. 48 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
5. Al veterinario sostituto, non titolare di incarico di cui al presente ACN, spetta il compenso di cui all’art. 41, lettera A, comma 1.
Commento:
Al medico veterinario sostituto e non titolare di incarico spetta solo il compenso di cui all’art. 41, lettera A, comma 1.
6. Al professionista sostituto, non titolare di incarico di cui al presente ACN, spettano: il compenso di cui all’art. 42, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di viaggio secondo l’art. 48 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
Commento:
Al professionista sostituto e non titolare di incarico spettano: il compenso di cui all’art. 42, lettera A, comma 1, il rimborso delle spese di viaggio secondo l’art. 48 e l’eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente Accordo.
7. Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista già titolare di incarico che effettua le sostituzioni di cui al precedente comma 2 compete il rispettivo trattamento tabellare derivante dalla anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.
Commento:
Ai sanitari di cui al presente accordo, già titolari di incarico e che effettuano le sostituzioni di cui al precedente comma 2 compete loro il rispettivo trattamento tabellare derivante dalla anzianità maturata nel servizio ambulatoriale, in altre parole hanno diritto allo stesso compenso orario percepito nel loro incarico di titolarità.