SERVIZIO TELERISCALDAMENTO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CALORE
SERVIZIO TELERISCALDAMENTO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CALORE
COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Art. 1 - Oggetto
1.1 Il presente contratto ha per oggetto l’allacciamento al teleriscaldamento e la fornitura di energia termica per l’edificio o unità abitativa sito all’indirizzo indicati nel frontespizio (l’IMMOBILE).
1.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, VILLANOVA ENERGIA S.R.L. (d’ora in avanti il FORNITORE) si impegna a fornire all’IMMOBILE energia termica per il riscaldamento e/o per usi igienico-sanitari alle condizioni indicate nel presente contratto. La potenza di allacciamento corrisponde a quella indicata nel frontespizio del presente contratto. Le decisioni relative all’attuazione tecnica e ad un eventuale incremento della potenza sono a libera discrezione del FORNITORE, senza che al CLIENTE venga addebitato alcun costo supplementare. Nel caso in cui il CLIENTE necessitasse, in un momento successivo, di un aumento della potenza di allacciamento, il presente contratto sarà sostituito da un nuovo contratto di fornitura di calore avente una maggiore potenza di allacciamento.
1.3 Il FORNITORE si impegna a provvedere alla somministrazione del calore ad uso riscaldamento domestico e produzione di acqua calda per uso igienico e sanitario, per l'unità immobiliare descritta nel frontespizio.
1.4 Il CLIENTE accetta la somministrazione, aderendo al servizio e si impegna a versare un contributo a fondo perduto come di seguito riportato:
- allacciamenti per i quali è pervenuta la richiesta di allaccio entro il 28/02/2013: CONTRIBUTO GRATUITO;
- allacciamenti per i quali perverrà la richiesta di allaccio oltre i termini di ultimazione lavori: A PREVENTIVO.
Art. 2 - Fornitura
2.1 La fornitura di calore avverrà mediante acqua calda. La temperatura di mandata viene regolata con riferimento alla temperatura esterna prevedendo di norma sul lato primario, un massimo di 90°C ([novanta] gradi Celsius).
2.2 L’energia termica viene messa a disposizione durante tutto
l’anno.
2.3 L’energia termica fornita può essere utilizzata soltanto per lo scopo previsto nel contratto. Il CLIENTE non è autorizzato a cedere l’energia termica a terzi.
Art. 3 Interruzioni
3.1 Dovesse il FORNITORE, per cause di forza maggiore o per altri motivi non evitabili con normali mezzi, venire impedito totalmente o parzialmente nella produzione, trasmissione o consegna del calore, esso sospenderà la fornitura fino alla
rimozione degli ostacoli o dei guasti, senza che il Cliente possa eccepire alcunché.
3.2 Il CLIENTE è obbligato nel caso di una prolungata persistente interruzione, ad adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti che saranno indicati dal FORNITORE per evitare o ridurre i possibili danni agli impianti.
3.3 Il FORNITORE può interrompere temporaneamente la fornitura di calore per l’esecuzione dei lavori necessari al funzionamento dell’impianto. Tali opere sono da mettere in atto solo dopo aver adeguatamente preavvisato il CLIENTE del periodo di interruzione, salvo il caso di imminente pericolo.
3.4 Il FORNITORE è autorizzato a sospendere la fornitura di calore con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, qualora il CLIENTE, malgrado diffida, non rispetti il presente contratto di fornitura, ed in particolare:
a) non paghi due fatture scadute, anche non consecutive;
b) prelevi, devii o utilizzi in violazione del presente contratto
l’energia termica;
c) modifichi le attrezzature del FORNITORE senza il consenso scritto dello stesso, compresi anche eventuali danneggiamenti o allontanamenti di parti dell’impianto;
d) pregiudichi il funzionamento del contatore;
e) non esegua la richiesta del FORNITORE di rimuovere una modifica allo stato dell’impianto effettuata in violazione del contratto;
f) rifiuti agli incaricati del FORNITORE l’accesso alle stazioni di
consegna di energia termica;
g) ostacoli l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria agli impianti di allacciamento.
3.5 Il FORNITORE è autorizzato a riprendere la fornitura di energia termica, interrotta per questi motivi, soltanto dopo la completa cessazione delle cause della sospensione e dopo il rimborso dei relativi costi, nonché l’integrale pagamento delle fatture scadute.
3.6 In nessuno dei casi previsti dal presente articolo il CLIENTE avrà diritto di pretendere dal FORNITORE alcuna somma a titolo di risarcimento danni.
3.7 Il FORNITORE non assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti che derivino all’utente e a terzi dalle interruzioni o da irregolari forniture di calore che sono riconducibili a cause di forza maggiore. Il FORNITORE risponde solo per danni diretti causati con dolo o colpa grave, che derivano dalla esistenza e dall’esercizio dei propri impianti.
Articolo 4 - Allacciamento alla rete
4.1 Per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento del FORNITORE è necessario un impianto di allacciamento, che verrà montato e mantenuto in efficienza dal FORNITORE.
4.2 L’impianto di allacciamento comprende le tubazioni di allacciamento lato primario (tubazione di mandata e di ritorno e cavi per la trasmissione dei dati), posate lungo il tracciato più breve tra le tubazioni primarie della rete di teleriscaldamento e la sottostazione di utenza.
4.3 Il limite di proprietà, nonché il limite dell’impianto di allacciamento, si trova immediatamente a valle dei collegamenti dello scambiatore di calore, dopo il punto di consegna del calore.
4.4 Il FORNITORE decide in accordo con il CLIENTE il luogo in cui dovranno essere montati l’impianto di allacciamento e la sottostazione di utenza. A tale proposito, verrà compilato apposito modulo di rilievo, controfirmato dalle parti, che sarà parte integrante del presente documento. Nel caso non venissero riscontrate dal FORNITORE le condizioni di fattibilità, anche nel rispetto delle normative attualmente in vigore, il contratto cessa il proprio effetto.
4.5 Il CLIENTE ha il compito di provvedere, a proprie spese, affinché nel locale dove viene montata la sottostazione di utenza vi sia la necessaria aerazione, fornitura di energia elettrica, drenaggio dell’acqua e protezione dal gelo.
4.6 L’impianto di allacciamento rimane di proprietà esclusiva del FORNITORE.
4.7 I costi per l’installazione e la manutenzione di tutte le parti dell’impianto, a partire dal limite di proprietà sopra definito, sono a carico del CLIENTE.
4.8 Per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento, il CLIENTE si impegna a trovare assieme al FORNITORE la soluzione più economica e, se possibile, più breve.
4.9 A titolo non esaustivo, i lavori, per i quali il CLIENTE è in ogni caso responsabile sono i seguenti:
a) i lavori di fino (come il ripristino del manto erboso, i lavori di tinteggiatura ecc.) nei locali interni, sui muri esterni, nella sistemazione delle superfici o di altre attrezzature o parti di edificio;
b) esigenze particolari del CLIENTE, così come lavori straordinari.
4.10 Il FORNITORE dispone liberamente delle proprie apparecchiature, delle parti dell’impianto di allacciamento e degli altri materiali montati presso il CLIENTE.
4.11 Il CLIENTE è pienamente responsabile nei confronti del FORNITORE per danneggiamenti derivanti da incendio, furto, atti vandalici e per altre ingerenze arbitrarie ai danni delle parti dell’impianto suddette.
4.12 Eventuali danni all’impianto di allacciamento così come alle apparecchiature di misura e ad altri apparecchi devono essere denunciati dal CLIENTE al FORNITORE entro 24 (ventiquattro) ore.
4.13 La sottostazione di utenza del CLIENTE verrà montata in un vano accessibile in ogni momento da parte del personale incaricato dal FORNITORE. Nel caso in cui questo non fosse possibile, il CLIENTE si impegna a consentire, in ogni momento, al personale incaricato dal FORNITORE l’accesso ai propri locali, per effettuare le necessarie letture, controlli e lavori alle apparecchiature di misura ed all’impianto di allacciamento, così come le necessarie verifiche dell’impianto.
4.14 Il CLIENTE s’impegna inoltre a permettere al FORNITORE di eseguire i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’impianto di allacciamento su terreni, fondi o immobili di sua proprietà.
4.15 L’impianto e le apparecchiature del CLIENTE devono rispettare le norme di legge vigenti ed avere le caratteristiche da esse prescritte, in modo tale da evitare danni all’impianto e disturbi nella rete di distribuzione del FORNITORE.
4.16 Il CLIENTE è obbligato, anche in caso di un’eventuale risoluzione del presente contratto di fornitura, a premettere a titolo gratuito al FORNITORE di provvedere alla rimozione e allo spostamento degli impianti (es. condotte, sottostazioni di utenza) che si trovano all’interno della proprietà del CLIENTE.
4.17 In caso di oggettiva necessità, i costi riguardanti la rimozione e lo spostamento degli impianti di allacciamento sono a carico del FORNITORE. In caso contrario, i lavori per la rimozione e lo spostamento dei suddetti impianti sono da eseguirsi in nome e a carico della parte contrattuale interessata.
Art. 5 Costi per l’allacciamento
5.1 Ove previsto, il CLIENTE si impegna a pagare il contributo di allaccio con le seguenti modalità:
- 50 % all’inizio dei lavori;
- 50 % al collaudo dell’opera.
La prima rata sarà considerata cauzione e pertanto non soggetta ad IVA; in concomitanza dell’ultima rata la Società emetterà regolare fattura.
5.2. Il versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Bancario indicato in fattura.
Art. 6 Misuratore e conteggio calore
6.1 L’energia termica fornita viene misurata esclusivamente attraverso contatori di calore installati e tarati, che vengono messi a disposizione dal FORNITORE. Particolari esigenze sono a carico del CLIENTE ed inserite separatamente in fattura.
6.2 Le letture saranno eseguite dal FORNITORE con periodicità bimestrale.
6.3 Tipo, modello e dimensione, nonché una eventuale sostituzione del contatore vengono decisi dal FORNITORE. Manipolazioni dei misuratori e prelievi di calore con elusione degli strumenti di misura vengono perseguiti ed autorizzano inoltre il FORNITORE alla stima del consumo ed alla interruzione della fornitura di calore.
6.4 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il FORNITORE ricostruisce i consumi per
il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione. Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il FORNITORE ricostruisce i consumi per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di sostituzione del gruppo di misura. Il FORNITORE provvede alla ricostruzione effettiva del consumo sulla base dei dati storici del triennio precedente o, in difetto, del minor periodo di durata del rapporto per cui sono disponibili i dati (due anni, un anno) e procede alla rettifica della fatturazione. In assenza di dati storici, il FORNITORE calcola il consumo in base alla media riscontrata nella categoria di appartenenza del CLIENTE.
6.5 In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il CLIENTE ha il diritto di richiedere al FORNITORE una verifica in contraddittorio. Il gruppo di misura sarà considerato difettoso in caso di errori superiori al limite di ± 6% (sei per cento). Il costo delle operazioni di verifica, comprendenti anche le spese relative al personale, ai trasporti, e all’eventuale nuovo gruppo di misura, sarà a carico del CLIENTE nel caso in cui l’errore rientri nei predetti limiti di tolleranza, altrimenti sarà a carico del FORNITORE.
6.6 Eventuali errori di lettura e/o misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo esclusivamente al conguaglio della differenza tra gli importi fatturati a partire dalla data dell’ultima lettura effettuata, da un lato, e quelli effettivi, dall’altro lato. In ogni caso, non saranno corrisposti indennizzi, né interessi sui conguagli, salvo in caso di manomissione del gruppo di misura da parte del Cliente.
6.7 La quantità di calore fornita viene indicata dal misuratore
tarato nell’unità di misura in kWh.
Art. 7 Impianto di regolazione
7.1 La sottostazione di utenza messa a disposizione dal FORNITORE è corredata dell’impianto di regolazione sul circuito primario che sarà attivo per la durata del contratto.
7.2 Per le utenze domestiche monofamiliari è predisposto
l’impianto di regolazione anche per il circuito secondario.
Art. 8 Prezzo del calore
8.1 Per l’energia termica consegnata vengono fissate le seguenti tariffe:
- per utenze private e pubbliche Euro 0,08275 per kWh,
- per utenze commerciali Euro 0,06074 per kWh.
A tale importo devono essere aggiunte imposte ed altri oneri secondo le disposizioni di legge vigenti.
8.2 Il prezzo del calore sarà aggiornato annualmente dal FORNITORE, a partire dal terzo anno di attivazione del servizio, applicando l’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT e verificatasi nell’anno precedente. Viene fatto salvo il diritto del CLIENTE di recedere tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dal presente contratto ai sensi dell’art. 1469bis X.X., xxxxx
00 (xxxxxx) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiornamento del prezzo, quando questo risulti eccessivamente elevato rispetto a quello originario, rispettando in ogni caso un termine di preavviso di 10 (dieci) giorni.
8.3 Il CLIENTE si impegna ad usufruire di un consumo minimo annuo di calore pari a 100 (cento) kWh per kW di potenza di allacciamento, per cui, indipendentemente dall’effettivo consumo, tale quantità di calore verrà in ogni caso fatturata al CLIENTE.
Art. 9 Fatturazione
9.1 Il consumo viene fatturato dal Fornitore con cadenza bimestrale.
9.2 Il FORNITORE potrà fatturare anche con diversa periodicità, nonché stimare i consumi e addebitarli conformemente in acconto in fattura, purché emetta almeno una volta all’anno una fattura di conguaglio sulla base del consumo effettivo.
9.3 L’eventuale fatturazione in acconto, eseguita in precedenza alla prima lettura, sarà effettuata sulla base di una stima del consumo, che il FORNITORE ritiene possa essere attribuito al CLIENTE, considerando le caratteristiche dell’utenza.
9.4 In caso di ritardato pagamento il FORNITORE potrà richiedere al CLIENTE interessi di mora, calcolati sulla base annua e pari al Tasso Ufficiale di riferimento, calcolati secondo il D. LGS 231/2002.
9.5 Eventuali reclami relativi ad una fattura sono da comunicare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura stessa. Il FORNITORE dovrà rispondere entro 20 giorni dal ricevimento del reclamo.
Art. 10 Decorrenza e durata del contratto
10.1 Il presente contratto di fornitura di calore entra in vigore con la data di sottoscrizione indicata nell’intestazione e avrà durata di anni 1 (uno) dall’entrata in esercizio dello specifico impianto di allacciamento del CLIENTE.
10.2 Successivamente, il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta del CLIENTE, da presentare almeno tre mesi prima della scadenza naturale, mediante richiesta scritta.
10.3 La fornitura avrà decorrenza dal giorno dell’attivazione dell’allacciamento, di cui il FORNITORE darà notizia, anche per le vie brevi, al CLIENTE.
10.4 Il contratto di fornitura calore viene ceduto ai successori a titolo universale ovvero a titolo particolare, per ambedue le parti.
10.5 In caso di trasferimento dell’IMMOBILE (x.xx. negozi giuridici a titolo oneroso o gratuito di ogni tipo, come acquisto o donazione), il CLIENTE è obbligato ad assicurare l’assunzione del presente contratto di fornitura calore da parte del partner contrattuale, come l’acquirente o il donatario.
Art. 11 Risoluzione del contratto
11.1 Salvo il disposto di cui all’art. 1453 C.C. e ss, le parti sono autorizzate a risolvere il presente contratto con effetto immediato per i seguenti motivi:
a) per l’apertura di un procedimento fallimentare nei confronti
dell’altra parte contrattuale;
b) per forza maggiore, che provoca la definitiva cessazione dell’esercizio della centrale di teleriscaldamento o l’impossibilità del ritiro del calore da parte del CLIENTE. In quest’ultimo caso il CLIENTE non può vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del FORNITORE;
c) da parte del FORNITORE per sottrazione di calore nonché per ogni altra mancata osservanza delle clausole contrattuali da parte del CLIENTE, fatto salvo il ricorso alle vie legali;
d) da parte del FORNITORE per mancato pagamento di più di 2 (due) fatture, malgrado sollecitazione scritta al Cliente.
Art. 12 Condizioni Generali
12.1 Il CLIENTE acconsente alla posa e all’installazione sulla sua proprietà dei materiali di costruzione e di tubazione necessari per la fornitura di energia termica; garantisce inoltre al FORNITORE, a titolo gratuito, in caso di necessità, l’autorizzazione per il passaggio su fondi, immobili e altre costruzioni.
12.2 Il FORNITORE risponde solo per danni diretti causati con dolo o colpa grave, che derivano dalla esistenza e dall’esercizio dei propri impianti.
12.3 Tutti gli importi indicati nel presente contratto si intendono IVA ed altri oneri esclusi.
12.4 Il presente contratto di fornitura calore è soggetto alla legge italiana.
12.5 Se alcune condizioni del presente contratto dovessero risultare parzialmente o totalmente prive di efficacia, l’efficacia delle restanti condizioni o parte delle medesime rimane invariata. Le parti contrattuali sostituiranno le condizioni prive di efficacia, oppure le parti di esse inefficaci, con una clausola, la quale per risultato corrisponde al meglio alla volontà giuridica ed economica delle parti contrattuali.
12.6 Tutte le modifiche ed i supplementi a questo contratto, compresa la modifica di tale clausola che prevede la forma scritta, necessitano a pena di nullità della forma scritta.
Art. 13 Tutela del consumatore
13.1 Ai sensi dell’art. 47 del Codice del consumo, si rammenta che secondo gli artt. 64 ss. del Codice del Consumo il CLIENTE può recedere dal presente contratto entro 10 (dieci) giorni dalla sua firma, a mezzo di semplice dichiarazione scritta e firmata presso la summenzionata sede del FORNITORE, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC indirizzata alla stessa sede del FORNITORE.
Art. 14 Riservatezza
14.1 In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del
Regolamento UE n° 2016/679 (General Data Protection
Regulation), il FORNITORE informa IL CLIENTE che i dati forniti dallo stesso saranno trattati e conservati dal FORNITORE secondo le modalità previste dall’Informativa Privacy allegata al presente Contratto o consegnata al CLIENTE in fase di sottoscrizione dello stesso.