SCHEMA DI CONTRATTO FORNITURA APPARATI 400 HZ
SCHEMA DI CONTRATTO FORNITURA APPARATI 400 HZ
L’anno 2017, il giorno ………. del mese di ,
TRA
SO.G.AER. S.p.A. Società Gestione Aeroporto Cagliari-Elmas con sede legale in Elmas, via dei Trasvolatori s.n.c., partita IVA 01960070926, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, in seguito per brevità anche denominata “Committente”
E
……………………… con sede in ……………………., via n. … codice
fiscale e partita IVA………………. in persona del suo legale rappresentante
………………………, in seguito per brevità anche denominata per brevità “Appaltatore” o “Affidatario”.
PREMESSO
- che la Committente rientra nell’ambito dei soggetti denominati “enti aggiudicatori” ai sensi all’art. 3, comma 1, lett. t), D.lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice);
- che la stessa è soggetta alle disposizioni del predetto codice nei limiti in cui lo stesso trova applicazione per i cc.dd. settori speciali;
- che la Committente intende provvedere alla fornitura di chiusini attrezzati Hatch Pit, di pozzetti preassemblati con chiusino e convertitori di frequenza 90kVA per apparati 400 Hz, come da delibera del CdA del 01.07.2015, al fine di dotare le piazzole di sosta di sistemi elettrici di alimentazione degli aeromobili ed evitare l’utilizzo dei GPU con motore a combustione;
- che, con bando n. 2017/S 106-214186, pubblicato presso la GUCE in data 03.06.2017, la So.G.Aer. ha indetto la gara per l’affidamento della fornitura;
- che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Codice, l’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che l’aggiudicazione è avvenuta in favore dell’impresa ,
- che l’Appaltatore espressamente afferma:
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali di ogni eventuale onere diretto ed indiretto;
- di conoscere e di accettare, anche ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le condizioni relative all’appalto, ai prezzi, modalità di esecuzione, pagamenti, e
comunque tutto quanto inerente e conseguente all’appalto stesso, e di ritenere i prezzi offerti congrui e remunerativi.
Tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti in epigrafe indicate si conviene e si stipula quanto appresso.
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell'appalto consiste nella fornitura e consegna presso dell’aeroporto dei pozzetti preassemblati con chiusino, dei chiusini attrezzati Hatch Pit e dei convertitori di frequenza 90kVA per apparati 400 Hz, meglio descritti nelle specifiche tecniche di gara, così come integrate dall’offerta prodotta dall’Aggiudicatario.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura, a cui vengono allegati: le specifiche tecniche di gara e l’offerta tecnica ed economica presentata in gara.
E’ compreso nell'appalto tutto quanto necessario ad eseguire la fornitura a regola d’arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
ART. 2 TEMPI DI CONSEGNA E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
L’Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura di cui al precedente art. 1, entro e non oltre giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione
del contratto.
L’Appaltatore, con comunicazione a mezzo P.E.C., dovrà dare avviso della consegna con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data prestabilita.
ART. 3 AMMONTARE DELLA FORNITURA E PAGAMENTI
Per l’esecuzione della fornitura di cui al precedente art. 1, sarà corrisposto all’impresa
………….. un importo a corpo pari a € …………… (Euro ), oltre i.v.a.
di legge. Nel predetto corrispettivo sono comprese le spese di trasporto della fornitura. L’Appaltatore avrà diritto ai seguenti pagamenti:
1. un acconto in corso d’opera per un importo pari al 75% del valore di contratto alla consegna in cantiere della fornitura;
2. il saldo al positivo start up della fornitura, previa emissione del certificato di verifica di conformità.
I pagamenti sono subordinati alla emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento e all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Il pagamento dell’acconto, salve le ritenute di legge, è disposto previa accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della correttezza della prestazione effettuata, rispetto alle prescrizioni previste.
Il direttore dell’esecuzione stabilirà il giorno dell’emissione del certificato di verifica di conformità dandone comunicazione all’Appaltatore. Alla data stabilita, in contraddittorio, si provvede ad effettuare lo start up della fornitura al fine di accertarne la rispondenza con i requisiti di contratto e ai contenuti dell’offerta presentata in gara, in termini quantitativi, qualitativi e di funzionalità della fornitura.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata
dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Il servizio è finanziato con fondi FSC.
In considerazione delle previsioni contenute all’art. 3 L. 136/2010, con la sottoscrizione del presente contratto l’Impresa si impegna a:
1. utilizzare un conto corrente dedicato su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura;
2. comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi entro 7 giorni dall’accensione del conto o comunque sette giorni prima della scadenza del pagamento;
3. effettuare i pagamenti tramite strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, salvo quanto stabilito al comma 3 del menzionato art. 3;
4. indicare in occasione di ogni pagamento il CIG (codice identificativo di gara), comunicato dalla Stazione Appaltante.
L’Impresa si impegna a comunicare all’Amministrazione So.G.Aer. ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’Affidatario dichiara di conoscere e accettare che tutti i pagamenti sono condizionati alla previsione di cui all’art. 48bis del DPR 602/73, come modificato dalla L. 286/06.
ART. 4 CONDIZIONI DI FORNITURA
La Committente rientra nell’ambito dei soggetti denominati “enti aggiudicatori” ai sensi all’art. 3, comma 1, lett. t), D.lgs. 50/2016; pertanto, per la fornitura di cui al presente contratto trovano applicazione le disposizioni dettate dal predetto Decreto nei limiti in cui lo stesso trova applicazione per i cc.dd. settori speciali.
L’Impresa è soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e ha altresì l'obbligo di osservare ogni altra norma che leggi, decreti e regolamenti vigenti nel periodo di esecuzione del contratto dettino in materia, ciò anche in tema di trattamento economico e normativo previsto nei contratti di lavoro, nonché in tema di trattamento previdenziale, assicurativo ed antinfortunistico.
Nell’esecuzione della fornitura dovranno essere rispettate le norme dettate in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Produttore dei rifiuti è l’Appaltatore, che provvederà allo smaltimento.
L’Appaltatore, oltre alla documentazione e certificazione di cui all’offerta, deve fornire adeguata documentazione in merito ai requisiti normativi a cui deve essere conforme la procedura.
ART. 5 CAUZIONE
La cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, prestata per il mancato o inesatto adempimento degli oneri contrattuali, sarà pari al ………………….
( ) dell'importo complessivo dell'appalto.
La cauzione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.
La cauzione dovrà essere prodotta alla Committente al momento della conclusione del contratto.
Per quanto non stabilito dal presente articolo, la cauzione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero delle Attività
Produttive n. 123/2004.
La cauzione potrà essere utilizzata anche per l'eventuale recupero delle penali contrattuali.
ART. 6 PENALI
In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura rispetto al termine di cui all’art. 2, salvo il caso di forza maggiore, la Committente applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale della fornitura, per ogni giorno di ritardo; la medesima penale troverà applicazione anche qualora l’Appaltatore dovesse eseguire le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, sino alla data in cui la fornitura sarà eseguita conformemente alle specifiche di contratto.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, e ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l’esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente.
Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
ART. 7 CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI
L’Appaltatore è obbligato anche nei confronti del committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati trattamenti normativi, contributivi, assicurativi e retributivi, in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti. L’obbligazione sussiste anche se l’appaltatore non sia aderente all’Associazione imprenditoriale stipulante o ne sia uscito.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo il termine di durata in essi previsto e fino a sostituzione con nuovi contratti.
Il personale dipendente che dovesse avere la necessità di accedere in spazi soggetti a controllo da parte dell’ENAC dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e di permesso d’accesso all’aeroscalo rilasciato a cura della competente Direzione Circoscrizionale.
L’Affidatario dichiara di conoscere e accettare che tutti i pagamenti sono condizionati alla previsione di cui all’art. 48bis del DPR 602/73.
ART. 8 GARANZIA E MANUTENZIONE
L’Affidatario si impegna ad assicurare un periodo di garanzia della durata di …………
dalla data del certificato di verifica di conformità, così come indicato in offerta. L’Affidatario, durante il periodo di garanzia, dovrà provvedere a riparazioni, sostituzioni, messe a punto, senza alcun onere per la Committente al fine di eliminare qualunque difetto e, comunque, qualunque difformità dai requisiti dichiarati in sede di offerta; la garanzia si intende quindi comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio, ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento della fornitura; le Parti convengono che il termine per la denuncia di vizi e difetti della fornitura è fissato in 30 giorni dalla scoperta.
La garanzia non comprende la normale usura nel tempo, l’uso improprio dei materiali e le cause di forza maggiore.
L’Affidatario garantisce il piano di manutenzione ordinario descritto nella documentazione di offerta, con tempi di approvvigionamento dei ricambi di
………………; periodo di disponibilità dei ricambi di e disponibilità in
caso di fermo per manutenzioni di ………………..
I tempi di intervento per assistenza in loco vengono fissati in ………………….
ART. 9 PERSONALE DIPENDENTE
L’Affidatario si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto con personale idoneo e in numero adeguato alle necessità legate all’esecuzione del medesimo.
L’Affidatario è consapevole del fatto che l’accesso in ambito aeroportuale per lo svolgimento di attività è subordinato al rilascio, da parte della Direzione Aeroporto d’intesa con le competenti autorità, di apposito tesserino e che il ritiro e/o la revoca di esso costituisce impedimento assoluto alla permanenza nelle aree aeroportuali. L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all’accesso alle aerostazioni e alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione Aeroporto e la stessa So.G.Aer. hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale, in particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il tesserino rilasciato dalla Direzione Aeroporto. Inoltre, si impegna ad impedire che persone da essa non dipendenti o comunque da essa non autorizzate possano accedere all’interno dell’aeroporto attraverso i propri mezzi ed attrezzature.
ART. 10 VERIFICHE
La So.G.Aer. potrà disporre le verifiche necessarie ad accertare la rispondenza delle attività compiute a regola d’arte.
La Committente coordinerà la fornitura in oggetto con le altre attività legate alla gestione dell’aeroporto, mantenendo un potere di direttiva; avrà altresì il diritto/dovere di eseguire ogni e qualsiasi controllo sulla buona esecuzione della fornitura, con le modalità che riterrà più opportune. L’Impresa si impegna ed obbliga al rispetto di tale diritto. Tale controllo da parte della Committente non esime comunque l’Impresa dalla piena ed esclusiva responsabilità della completa e perfetta esecuzione della fornitura, responsabilità che ricade esclusivamente sull’Impresa stessa.
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo PEC, nei casi di:
1. gravi violazioni di legge in corso di contratto;
2. revoca di autorizzazioni e/o licenze;
3. in caso di transazioni finanziarie senza l’utilizzo di banche o società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
La Committente, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto qualora nei contratti stipulati dall’appaltatore ravvisi la violazione delle disposizioni l’inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 9.
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.lgs. 50/2016.
ART. 12 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto s’intende accettato dall'Impresa, la quale lo giudica di propria convenienza, pertanto è da considerarsi fisso e invariabile.
ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto; la violazione del presente obbligo darà diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
In caso di cessione di azienda troverà applicazione l’art. 2558 c.c.
In considerazione delle previsioni contenute all’art. 3 L. 136/2010, l’impresa, nei contratti dalla stessa sottoscritti con altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei lavori, servizi o forniture necessari all’esecuzione del presente contratto (salvo quelli di cui al menzionato art. 3, comma 3) dovrà inserire, a pena di nullità, apposita clausola che obblighi le parti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 L.136/2010.
L’impresa dovrà trasmettere alla Committente copia dei contratti di cui al precedente comma al fine di consentire le verifiche prescritte dal predetto articolo 3.
Si rammenta che, per espressa previsione del citato art. 3, l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La So.G.Aer., ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, si riserva la facoltà di risolvere automaticamente il presente contratto, dandone semplice comunicazione scritta all’Impresa, nei casi di:
1. mancata attivazione del servizio;
2. gravi violazioni di legge in corso di contratto, tra cui, a titolo esemplificativo l’irregolarità nei versamenti di cui all’art. 13;
3. revoca di autorizzazioni e/o licenze;
4. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;
5. in caso di fallimento, liquidazione o di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in caso di sospensione dell'attività commerciale dell’Impresa;
6. in caso di transazioni finanziarie senza l’utilizzo di banche o società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
La Committente, in caso di risoluzione, procederà all’escussione della cauzione definitiva, salvo il maggior danno.
ART. 15 RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
L’Appaltatore è tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all’Appaltatore e/o ai suoi dipendenti, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente gli eventuali danni da questa subiti.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di scadenza del presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.
ART. 16 TRATTAMENTO DATI
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che:
1. i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara;
2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla So.G.Aer. S.p.A. in base alla normativa vigente;
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
4. i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge;
5. relativamente a tali dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
6. titolare del trattamento è la So.G.Aer. S.p.A.
ART. 17 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
L’Affidatario si impegna a nominare un proprio referente qualificato alla gestione della fornitura e a indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
Il referente dell’Affidatario o il suo sostituto devono essere reperibili ai recapiti che l’Affidatario curerà di trasmettere per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto.
ART. 18 OBBLIGO RISPETTO MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01
L’Appaltatore è a conoscenza che la So.G.Aer. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che dichiara di aver letto dal sito aziendale e di aver compreso.
L’Appaltatore si impegna a aderire ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e a rispettarne i contenuti e le procedure, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e previste nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
L’Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione; si impegna altresì a segnalare all’Organismo di Vigilanza della So.G.Aer. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Modello.
La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora l’Appaltatore o suoi eventuali collaboratori violino i precetti citati nel punto precedente, la So.G.Aer. potrà risolvere il
presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
L’Appaltatore manleva fin d’ora la So.G.Aer. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dello stesso Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori. In ogni caso So.G.Aer. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.
In ogni caso, qualora, l’Appaltatore fosse condannato per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà darne informazione immediata a So.G.Aer. che avrà la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.
ART. 19 SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese del contratto, inerenti o consequenziali a questo saranno a carico dell’Affidatario.
ART. 20 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante o connessa all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
La Stazione appaltante non intende avvalersi dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art 209 del D.Lgs. 50/16.
La Committente L’Appaltatore