CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER GLI ANNI 2009 -2010 Art. 1 - Parti del Contratto
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER GLI ANNI 2009 -2010
Art. 1 - Parti del Contratto
Il presente Contratto di erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia è stipulato tra EXERGIA S.p.A. con sede legale in Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 54 – 00000 Xxxx, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. IVA 02711220125 (di seguito per brevità “EXERGIA”) e il Cliente che secondo la normativa attualmente in vigore è soggetto al mercato di salvaguardia (di seguito denominato per brevità “Cliente”).
EXERGIA ha partecipato alla procedura concorsuale per l’individuazione dell’esercente il servizio di salvaguardia per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07 e all’esito della detta procedura è risultata aggiudicataria del relativo servizio di salvaguardia per le seguenti Aree Territoriali: Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx.
EXERGIA e il Cliente saranno di seguito anche denominati singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”.
Art. 2 - Termini e definizioni
CONTRATTO: È il contratto di erogazione del servizio di salvaguardia costituito dalle presenti “Condizioni Generali” e dalle “Condizioni Economiche di Fornitura di Energia Elettrica per il Servizio di Salvaguardia” (di seguito “Allegato 1”)
AEEG: È l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
DISTRIBUTORE LOCALE: È il gestore della rete elettrica di distribuzione a cui risulta allacciato il sito di prelievo. Il Distributore Locale è il concessionario del servizio di trasporto. TERNA S.p.A.: È la società che gestisce la rete di trasporto nazionale (RTN) ed eroga il pubblico servizio di dispacciamento.
PUNTI DI PRELIEVO: Xxxx produttivi del Cliente destinatari della somministrazione di energia.
MISURATORE: È l’insieme delle apparecchiature di proprietà del Distributore Locale o gestore di rete necessarie per la misura dell’energia elettrica prelevata. NORMATIVA: È l’insieme di leggi, regolamenti, provvedimenti ed atti amministrativi che disciplinano il settore della fornitura di energia elettrica.
Art. 3 - Oggetto del Contratto
EXERGIA somministra al Cliente, secondo le modalità di prelievo e le condizioni economiche indicate nell’Allegato 1, energia elettrica attraverso la rete nazionale di trasmissione e quella di distribuzione locale secondo le caratteristiche tecniche dei Punti di Prelievo.
Art. 4 - Condizioni Contrattuali
L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.
Art. 5 - Decorrenza, durata contrattuale e diritto di recesso
Il Contratto entra in vigore alle ore 00.00 del 1° gennaio 2009 e ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, intendendosi automaticamente risolto alle ore 24.00 del 31 dicembre 2010, senza necessità di alcuna disdetta.
Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi all’altra Parte nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso di trenta giorni previsto dall’art. 14, comma 3 Allegato A della delibera AEEG 156/07.
Art. 6 - Oneri per il Servizio di Trasporto e Oneri per il Servizio di Dispacciamento
Sono a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasporto fatturati a EXERGIA dal Distributore Locale di competenza. Gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento come determinati dalla delibera AEEG 111/06 e s.m.i. si intendono a carico del Cliente. In particolare gli oneri di cui agli articoli 44, 45 e 46 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i. saranno fatturati in acconto, utilizzando i valori noti e pubblicati dalle autorità competenti (AEEG – Terna S.p.A.), con la prima fattura successiva al mese di competenza; saranno inoltre fatturati al Cliente con le medesime modalità i corrispettivi di cui agli articoli 36, 48, 73 della detta delibera AEEG 111/06; mentre non saranno fatturati gli oneri relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli articoli 40 e 41 della più volte citata delibera 111/06.
Art. 7 - Oneri fiscali
Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti. Qualora il Cliente benefici di un regime di IVA agevolato dovrà fornire ad EXERGIA idonea dichiarazione il cui modello è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Cliente non risulti soggetto a IVA dovrà fornire ad EXERGIA la relativa dichiarazione di intenti che giustifichi l’esenzione.
Ove previsto dalla Normativa vigente, EXERGIA assolverà per conto del Cliente gli obblighi fiscali nei confronti dell’UTF di competenza territoriale, provvedendo al pagamento degli importi dovuti (acconto e saldo in base alla legge N. 30/97 e sue successive modifiche e integrazioni) e addebitandone il relativo ammontare nelle fatture mensili al Cliente. Qualora il Cliente
provveda direttamente al pagamento delle imposte dovrà fornire dichiarazione sottoscritta, il cui modello è disponile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. In caso di omessa dichiarazione in merito alle modalità di pagamento delle imposte, EXERGIA provvederà al versamento delle stesse per conto del Cliente. Nel caso in cui le modalità di versamento delle imposte applicate da EXERGIA risultassero non corrette per omessa o erronea dichiarazione del Cliente, resteranno a carico del Cliente stesso gli oneri conseguenti alla regolarizzazione della posizione nei confronti dell’UTF.
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
Art. 8 - Deposito Cauzionale
EXERGIA richiederà al Cliente con la prima fattura il versamento di un deposito cauzionale conformemente alla delibera dell’AEEG n° 337/07. Il deposito cauzionale verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non venga trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi maturati.
Il deposito cauzionale richiesto è calcolato per le utenze in “bassa tensione altri usi” e “media tensione altri usi” in accordo con quanto stabilito dalla delibera dell’AEEG n° 200/99; mentre per le utenze in alta, altissima tensione e per l’illuminazione pubblica sarà richiesto un deposito cauzionale per un importo corrispondente alla migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un mese di consumi, secondo quanto richiesto dall’art. 10 della delibera dell’AEEG n° 337/07.
Nel caso in cui il Cliente individui come modalità di pagamento l’addebito preautorizzato in conto corrente bancario (procedura R.I.D. di cui al successivo articolo 10), l’importo del deposito cauzionale sarà ridotto di un terzo rispetto al valore dovuto.
Art. 9 - Fatturazione
Nei primi giorni lavorativi di ciascun mese, a partire dal secondo mese di validità del presente contratto, EXERGIA fatturerà, direttamente al Cliente, con frequenza mensile, gli importi corrispondenti all’energia consumata nel mese precedente comprensivi degli oneri per i servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento. La fattura mensile includerà tutti i corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero eventualmente dovuti per effetto del Contratto o della Normativa vigente, oltre agli interessi di mora, se dovuti. La fattura mensile potrà contenere, inoltre, eventuali conguagli per importi non noti e stimati nei mesi precedenti.
Le fatture saranno spedite da EXERGIA al Cliente e, su richiesta del Cliente, verranno anticipate a mezzo telefax o e-mail, ovvero saranno rese disponibili al Cliente stesso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e con apposite tutele di confidenzialità, sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Nel caso in cui non risulti disponibile nei termini previsti per la fatturazione il dato dei consumi mensili dell’energia elettrica, EXERGIA emetterà fattura provvisoria sulla base delle previsioni di consumo più attendibili a disposizione tenuto conto delle perdite di rete. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi.
Art. 10- Pagamenti
Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nelle fatture, scadenza che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della relativa fattura conformemente all’art. 10.3 della delibera n. 337/07 AEEG.
Il pagamento sarà effettuato a favore di EXERGIA con valuta fissa alla data di scadenza della fattura ovvero, se coincidente con un giorno festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, mediante addebito preautorizzato in conto corrente bancario (procedura R.I.D. – Rapporti Interbancari Diretti) ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente di EXERGIA indicato in fattura.
In caso di disguido, revoca, sospensione o storno dell’addebito in conto eseguito con procedura R.I.D., il pagamento dovrà essere comunque eseguito dal Cliente alla scadenza della fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di EXERGIA.
Non sono consentiti pagamenti parziali a nessun titolo, se non preventivamente concordati per iscritto con EXERGIA.
Art. 11- Mancato Pagamento
Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%.
Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di incassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale.
Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal precedente comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo.
In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche successivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione.
Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente inadempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera
n. 4/08 dell’AEEG.
In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.
Art. 12 - Contratto di Dispacciamento e di Trasporto
In conformità alla Normativa in vigore, al fine di garantire la fornitura di energia elettrica EXERGIA, o altra società da EXERGIA designata, stipulerà in nome proprio e per conto del Cliente i contratti per il servizio di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica e realizzerà tutto quanto a tal fine necessario od opportuno in conformità di quanto richiesto dai gestori delle reti competenti. Inoltre EXERGIA per conto del Cliente parteciperà per ciascun Punto di Prelievo all'assegnazione di diritti d'importazione di energia dall'estero,
all'assegnazione di bande di capacità di trasporto, sia annuali che infra annuali, conformemente alla Normativa che Terna s.p.a. o altre autorità competenti adotteranno, nonché all'assegnazione delle bande di capacità produttiva. Inoltre il Cliente si impegna per tutta la durata del contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire ad EXERGIA, o altra società da EXERGIA designata, di partecipare alle procedure di cui al presente articolo. In caso di risoluzione anticipata del contratto, i diritti resteranno acquisiti a titolo gratuito da EXERGIA.
EXERGIA potrà richiedere per conto del Cliente i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi dodici mesi, al Distributore Locale di competenza.
Art. 13 - Gestione tecnica, interruzioni e sospensioni della fornitura
EXERGIA declina ogni responsabilità in relazione agli aspetti tecnici concernenti la somministrazione dell’energia elettrica, in quanto di competenza del Distributore Locale. In particolare, EXERGIA non è responsabile per le sospensioni o interruzioni della fornitura di energia elettrica nonché per gli eventuali danni derivanti da esse. Tali interruzioni o sospensioni non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e/o risoluzione del contratto. EXERGIA non è responsabile della correttezza della misura dell’energia e della potenza per ciascun Punto di Prelievo, in quanto attività di competenza del Distributore Locale. Inoltre, il Cliente, tenendo manlevata EXERGIA assume ogni responsabilità derivante dall’utilizzazione degli impianti installati o fatti installare dallo stesso.
Art. 14 - Variazioni delle condizioni del contratto
In osservanza a quanto previsto dalla Normativa in vigore, il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall'AEEG.
Ogni altra eventuale modifica, sarà valida solo se concordata per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti o da persone munite di idonei poteri.
Art. 15 - Cause di forza maggiore
Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EXERGIA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti. Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.
Art. 16 - Oneri per il mandato alla connessione
Il mandato conferito dal Cliente a EXERGIA per lo svolgimento di quanto necessario all’attivazione dei Punti di Prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, è a titolo gratuito fatta salva la corresponsione a EXERGIA da parte del Cliente degli importi necessari per l’esecuzione del mandato stesso e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine EXERGIA ha contratto in nome proprio. EXERGIA accetta il suddetto mandato dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, oppure direttamente attraverso l’esecuzione delle attività che si rendano necessarie presso il distributore per l’attivazione dei punti di prelievo dandone successiva comunicazione al Cliente. Il mandato è irrevocabile a norma dell’art. 1723, 2° comma cod. civ. e si estinguerà alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.
Art. 17 – Informativa e Trattamento dei dati
Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. n. 196/03 e s.m.i. i dati personali forniti dal Cliente per l’attivazione del servizio di fornitura di energia elettrica saranno trattati da parte di EXERGIA adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. Presso EXERGIA saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al Contratto. I dati verranno utilizzati per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. A tal fine i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente incaricati da EXERGIA responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati e comprenderà tutte le operazioni previste dalla citata normativa con l’espressione “trattamento”. Titolare del trattamento dei dati personali è EXERGIA.
Art. 18 - Foro competente
Per ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto sarà territorialmente competente il Foro individuato dagli articoli 18 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 19 Comunicazioni
Ogni comunicazione ad EXERGIA S.p.A. dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede operativa in Xxxxx Xxxxxxxx 00/X – 00000 Xxxxxxxxx (XX) o, nei casi in cui non viene espressamente richiesta detta forma, a mezzo telefax al numero 0331.784695 o a mezzo e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxx.xx; numero verde: 800908090.
ALLEGATO 1
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER GLI XXXX 0000-0000
a Prezzi unitari IN Euro/MWh della fornitura
In ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 (Delibera dell’AEEG n° 156/07 Allegato A) sarà applicato come prezzo il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte, di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003, modificato con il parametro omega , espresso in euro/MWh, definito dall’esito della procedura concorsuale per il servizio di salvaguardia (art. 1, comma 4 della legge n° 125/07).
Il parametro omega assume il seguente valore:
Area Territoriale | (euro/MWh) |
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia | 2,46 |
Per i punti di prelievo trattati monorari i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell’area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono (articolo 1 comma c della delibera dell’AEEG “ARG/elt 13/08” dell’8 febbraio 2008).
b ONERI E TRASPORTO
Verranno fatturati a parte dandone esplicita evidenza in fattura:
i corrispettivi per i servizi di trasporto di cui agli artt. 6 e 16 delle Condizioni Generali;
i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui agli artt. 6 e 16 delle Condizioni Generali;
le perdite di rete;
le maggiorazioni dei corrispettivi (componenti “A”) di cui all’art. 2 della delibera AEEG n. 108/00 del 15 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;
le componenti UC del mercato libero;
la componente MCT;
l’I.V.A.;
le penali per energia reattiva associata al prelievo di energia attiva nel singolo punto di riconsegna;
i costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente fra il Cliente e il Distributore;
qualsiasi imposta, tassa e tributo applicabile al consumo di energia elettrica o al contratto;
tutto quanto non espressamente incluso.
Gli eventuali oneri che il Fornitore sarà tenuto a pagare al Distributore o ad altro soggetto legittimato in relazione a quanto sopra, saranno riconosciuti dal Cliente e inseriti nella prima fattura successiva alla data di comunicazione degli oneri stessi dal Distributore al Fornitore.