CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE NELL’ANNO 2020 (CIG Z852AC0623).
ART. 1 - OGGETTO
1. L’affidamento consta nel servizio di:
a) progettazione, organizzazione e realizzazione di un laboratorio teatrale a cadenza almeno settimanale che abbia come obiettivi lo sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo; l’acquisizione di ·maggior sicurezza e di controllo dell’emotività; lo sviluppo delle capacità culturali, creative, espressive e motorie, delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria dei partecipanti;
b) progettazione e realizzazione dei materiali informativi, promozione e diffusione delle informazioni relative al laboratorio teatrale, in collaborazione con questo servizio;
2. Il target di riferimento del laboratorio teatrale saranno i giovani dai 16 ai 29 anni, in linea con gli sforzi di questa amministrazione comunale di avvicinare la fascia giovanile della popolazione al teatro e alle sue pratiche; almeno i due terzi degli iscritti al laboratorio teatrale dovranno quindi rientrare in questa fascia d’età;
3. Il laboratorio teatrale dovrà prevedere il pagamento di una quota di partecipazione da parte degli iscritti;
ART. 2 – ATTIVITA’ E UTILIZZO DEGLI SPAZI
1. L’affidatario del servizio potrà fare uso dei locali del ridotto del Teatro Garibaldi con ogni cura e senso di responsabilità, esclusivamente per gli scopi evidenziati dal capitolato e dall’offerta tecnica presentata, in accordo con il Comune e/o con gli altri soggetti gestori degli stessi. L’Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno garantirà all’affidatario l’uso gratuito dei locali del ridotto del Teatro Garibaldi lo svolgimento dell’evento di cui all’art 1;
2. L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dall’utilizzo degli impianti o delle aree in cui si svolgerà l’evento organizzato dall’affidatario, ovvero da responsabilità di dipendenti, collaboratori dell’affidatario o di terzi. A tale scopo l’affidatario stipula idonea polizza assicurativa per la copertura di tali rischi con adeguati massimali.
3. L’affidatario del servizio dovrà garantire lo svolgimento dell’attività a fronte di un numero minimo di iscrizioni pari a 5 e ogni laboratorio non potrà superare i 30 iscritti; nel caso di ulteriori iscrizioni, l’affidatario potrà richiedere la concessione di date aggiuntive per l’attivazione di un secondo turno. L’amministrazione comunale, in coordinamento con i gestori del locale, valuterà la richiesta sulla base della disponibilità dei locali e potrà concedere o rifiutare la richiesta.
4. L’affidatario dovrà predisporre, in coordinamento con l’amministrazione comunale, un calendario di utilizzo dei locali e attenersi scrupolosamente alle date ed orari indicati, comunicando con adeguato preavviso ogni richiesta di cambiamento da approvare da parte dell’Ufficio Cultura di questa amministrazione;
ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
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1. Sono a carico dell’Affidatario i seguenti obblighi:
a) progettazione, organizzazione e realizzazione di un laboratorio teatrale ed eventuali momenti culturali a corollario (presentazioni, interviste, incontri con gli artisti, ecc.) a partire da gennaio 2020 e fino a giugno 2020;
b) coordinare una campagna di comunicazione nella quale il canale grafico e i mezzi informativi possano attrarre più facilmente i giovani alla partecipazione al laboratorio, in coordinamento con questo servizio, agendo con spirito imprenditoriale al fine di massimizzare la partecipazione;
c) responsabilità di tutti gli aspetti tecnici, assicurativi, amministrativi, e tributari legati alla sicurezza connessi all’evento di cui all’art 1.
2. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile, amministrativa e penale inerenti le responsabilità di cui alla lett. c), nonché i rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra l’Affidatario e i terzi.
3. L’affidatario dovrà tenere dei registri di partecipazione al laboratorio teatrale che attestino l’effettivo numero di partecipanti ad ogni lezione. L’amministrazione comunale potrà, in ogni momento e senza preavviso, assistere ad una lezione e/o richiedere l’esibizione dei registri.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Sono a carico dell’Amministrazione comunale i seguenti obblighi:
a) l’uso gratuito delle proprie aree e/o delle proprie strutture indicate nell’offerta tecnica per lo svolgimento dell’evento di cui all’art. 1 comma 1 lett. a);
b) il pagamento del corrispettivo indicato nell’offerta economica presentata, correlato all’effettivo espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento in oggetto.
ART. 5 – AMMONTARE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
1. L’ammontare complessivo dei servizi suddetti posto a basa d’asta è determinato in € 1.500,00 (IVA esclusa) pari a 1.500,00€ previste come contributo massimo a sostegno delle quote di iscrizione dei primi 20 partecipanti al laboratorio teatrale che verranno ridotte per gli iscritti del 50%. Il versamento dei 1.500,00€ o della quota risultante dal numero di partecipanti calcolata in base al numero di partecipanti e pari al 50% della quota di iscrizione richiesta, avverrà alla conclusione del laboratorio e a seguito di adeguato rendiconto degli introiti e verifica dei registri di presenza. L’assenza di un partecipante a più del 50% delle lezioni esclude il partecipante dal contributo.
Tale importo si intende comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Affidatario, nonché dei costi e degli oneri derivanti dalle condizioni di affidamento.
2. ai fini della valutazione delle offerte, la quota standard richiesta a partecipante per il laboratorio è pari a 720,00€ per una durata di sei mesi (gennaio - giugno 2020). L’offerta economica non potrà essere maggiore di questa cifra. L’affidatario potrà richiedere il pagamento della quota ai partecipanti frazionato mensilmente o in altro frazionamento periodico a sua scelta.
2. Il presente affidamento ha validità dalla data di sottoscrizione dell’atto esecutivo di aggiudicazione del servizio al 31 agosto 2020.
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ART. 6 - CONTROLLI
1. L’Amministrazione comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso il proprio personale, verifiche sullo stato di attuazione dei servizi svolti dall’Affidatario.
2. Sarà facoltà dell’Amministrazione comunale esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità ed il buon andamento del servizio, l’osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente atto, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali l’Affidatario dovrà uniformarsi.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne dà formale contestazione all’Affidatario mediante posta elettronica certificata o altra notifica equivalente, intimando l’eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla loro gravità.
ART. 7 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
1. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile per inadempienza dell’Affidatario, in particolare per quanto riguarda il mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio. Costituiscono cause di risoluzione del rapporto i seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione del servizio da parte dell’affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) inottemperanza agli obblighi previdenziali e assistenziali del personale;
d) inottemperanza alle norme di sicurezza dell’ambiente di lavoro;
e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
f) cessazione dell’azienda, cessazione dell’attività, attivazione procedura di concordato preventivo o fallimento;
g) inadempimento totale o gravi inadempienze, ritardi ingiustificati e reiterati, prestazioni eseguite senza il rispetto delle buone tecniche di esecuzione;
h) rilevanti motivi di pubblico interesse;
i) gravi motivi di ordine pubblico;
j) mutamento della situazione di fatto nei confronti dell’Affidatario al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità del presente Capitolato.
2. Nei casi in cui vengano riscontrate le inadempienze suddette, l’Amministrazione comunale, fatto salvo il risarcimento del danno, riconoscerà all’affidatario solo l’importo del servizio regolarmente effettuato.
ART. 8 – PAGAMENTI
1. I pagamenti a favore dell’Affidatario sono effettuati dall'Amministrazione comunale entro i 30 giorni successivi al ricevimento della fattura elettronica, conseguente all’effettivo svolgimento dei servizi e all’invio di adeguato rendiconto come specificato all’art. 5.
2. La fattura elettronica dovrà riportare gli estremi della Determinazione di aggiudicazione del servizio, il Codice Identificativo della Gara (CIG) e il Codice Univoco di fatturazione YOFNYX .
3. Il Comune procede ai pagamenti solo dopo aver verificato la permanenza della regolarità assicurativa e contributiva del soggetto affidatario.
ART. 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, l’affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo Pag. 3
nella transazione finanziaria del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Tutti i dati dei quali l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento di aggiudicazione del presente affidamento, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio stesso.
3. Il soggetto affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente affidamento il foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze. Le parti si obbligano ad esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.
ART. 13 – NORMA FINALE
1. Con il solo fatto di presentare l’offerta il soggetto concorrente accetta tutte le condizioni di cui al presente Capitolato, nonché di quelle previste negli altri atti di gara, nessuna esclusa.
2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
3. È facoltà dell’Amministrazione Comunale non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del servizio.
4. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termine stabilito per la presentazione delle offerte.
5. Il soggetto concorrente ha l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
6. Il soggetto aggiudicatario avrà altresì l’obbligo di:
a) osservare leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro del personale dipendente;
b) osservare e far osservare, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, gli obblighi di condotta di cui al “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno”, approvato con Deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014 consultabili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Stazione Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.
7. Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.
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